Concorso per 135 dottori di ricerca (lazio) UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 135
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 08-08-2008
Sintesi: UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO CONCORSO   (scad.  3 settembre 2008) Concorso a centotrentacinque posti di dottorato di ricerca - XXIV ciclo - sede di Roma IL RETTO ...
Ente: UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
Regione: LOMBARDIA
Provincia: MILANO
Comune: MILANO
Data di inserimento: 27-08-2008
Data Scadenza bando 03-09-2008
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UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
CONCORSO   (scad.  3 settembre 2008)
Concorso  a  centotrentacinque  posti  di dottorato di ricerca - XXIV
   ciclo - sede di Roma
                             IL RETTORE
   Visto  lo  statuto  dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro Cuore,
emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche
e integrazioni;
   Visto il regolamento generale di Ateneo dell'Universita' Cattolica
del  Sacro  Cuore,  emanato  con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e
successive modifiche e integrazioni;
   Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
   Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
   Visto  il  proprio  decreto  n.  3065 del 24 maggio 2006, recante:
«Modifiche  al "Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle
scuole  di  dottorato di ricerca dell'Universita' Cattolica del Sacro
Cuore"»;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   Visto il parere positivo del nucleo di valutazione di Ateneo del 5
maggio 2008;
   Vista  la  delibera  adottata dal senato accademico, nell'adunanza
del 7 luglio 2008;
   Visto  la  delibera adottata dal comitato direttivo, nell'adunanza
del 9 luglio 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Istituzione
   E'  istituito,  presso l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, il
XXIV  ciclo  dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca e delle scuole di
dottorato di ricerca.
   Per  ciascun  corso,  per  il  quale e' indetto concorso pubblico,
vengono indicati la durata, i posti banditi, il numero delle borse di
studio, le sedi consorziate, gli enti convenzionati, il coordinatore,
il  collegio  dei  docenti,  gli  indirizzi  di ricerca e l'eventuale
programma formativo previsto.
   Il  numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di  finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purche' la relativa
convenzione  venga  sottoscritta  entro  il  termine  di scadenza del
bando.
   L'aumento  delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti messi a concorso.

          ---->  Vedere elenco da pag. 51 a pag. 102  <----

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso, senza
limitazioni  di  eta'  e di cittadinanza, coloro che sono in possesso
della   laurea  specialistica  o  magistrale,  o  conseguita  secondo
l'ordinamento  didattico  precedente  l'entrata in vigore del decreto
ministeriale 3  novembre  1999,  n.  509,  e  successive  modifiche e
integrazioni,  o  di  analogo titolo accademico conseguito all'estero
riconosciuto  idoneo dal senato accademico dell'Universita' Cattolica
su proposta del collegio dei docenti.
   La  domanda  di  partecipazione  potra' essere presentata anche da
coloro  che  conseguiranno  i  titoli di studio di cui al primo comma
entro  la data di svolgimento della prima prova di ammissione. In tal
caso  il  candidato  sara'  tenuto  a  presentare alla Commissione di
ammissione,   in   sede   di   prima  prova,  a  pena  di  decadenza,
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione   resa   ai   sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che  attesti  il  conseguimento  del  diploma  di  laurea o di titolo
accademico estero.
   I candidati italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso, o
che  conseguiranno  entro la data di svolgimento della prima prova di
ammissione,  di  un  titolo accademico conseguito all'estero, che non
sia   gia'   stato   riconosciuto  idoneo,  dovranno,  ai  soli  fini
dell'ammissione  ai  corsi  di  dottorato di ricerca o alle scuole di
dottorato  di  ricerca,  richiedere  il riconoscimento dell'idoneita'
nella  domanda  stessa  di  ammissione  al  concorso.  A tal fine, la
domanda  dovra'  essere corredata dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta di idoneita'.

        
      
                               Art. 3.
                        Domanda di ammissione
   Coloro  che intendono partecipare al concorso devono presentare la
domanda  al  Magnifico  Rettore  dell'Universita' Cattolica del Sacro
Cuore entro il termine perentorio del 3 settembre 2008.
   Il  modulo  della domanda e' disponibile in via telematica al sito
 https://www.rm.unicatt.it/dottorati 
   Coloro  che intendono concorrere possono compilare il modulo della
domanda fornito in via telematica e ritrasmetterlo per via telematica
oppure compilare la domanda in formato word o pdf.
   In  entrambi  i  casi, una copia stampata e debitamente firmata di
detto  modulo  deve  essere consegnata a mano (entro le ore 12.00 del
giorno  di  scadenza) oppure inviata tramite raccomandata, o mediante
posta  celere,  con  avviso  di  ricevimento  al  seguente indirizzo:
Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Ufficio Dottorati di ricerca -
Largo  F.  Vito, 1 - 00168 ROMA, entro il termine perentorio indicato
al  primo  comma  del  presente  articolo.  In tal caso fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   La domanda deve essere presentata in carta semplice.
   Non  saranno  accolte  le  domande  inviate  alle  eventuali  sedi
consorziate.
   Ogni  domanda  potra'  fare  riferimento  ad  un  unico  corso  di
dottorato o ad una unica scuola di dottorato.
   Nella  domanda,  da  redigersi  in  lingua  italiana, il candidato
dovra' dichiarare con precisione sotto la propria responsabilita':
    le  proprie  generalita':  cognome, nome, data di nascita, codice
fiscale,  il  luogo  di  nascita, la cittadinanza, la residenza ed il
domicilio eletto agli effetti del concorso.
    in  caso  di  possesso  di  doppia  cittadinanza,  di cui una sia
riferita  a uno Stato membro dell'Unione Europea, il candidato potra'
optare per quest'ultima;
    possibilmente,  per  quanto  riguarda  i  cittadini  comunitari e
stranieri,  un  domicilio  italiano  o  l'indicazione  della  propria
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
    l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
    per  i  laureati:  il  titolo di studio posseduto, nonche' data e
universita'  presso cui e' stato conseguito, ovvero titolo accademico
conseguito all'estero;
    per  i  laureandi: il titolo di studio che si intende conseguire,
data presumibile e universita' in cui sara' conseguito, ovvero titolo
accademico  che si intende conseguire all'estero, nonche' universita'
e data presumibile in cui verra' conseguito;
    le   lingue  straniere  conosciute  (se  straniero  e'  richiesta
un'adeguata conoscenza della lingua italiana);
    tempestivamente   ogni   eventuale   cambiamento   della  propria
residenza o del domicilio eletto agli effetti del concorso.
   Alla domanda dovra' essere allegato copia del:
    curriculum vitae et studiorum;
    copia  del  certificato  di laurea attestante la laurea posseduta
ovvero  certificato di iscrizione attestante la laurea che si intende
conseguire;
    copia del documento di riconoscimento.
   I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero
non ancora riconosciuto idoneo, o che conseguiranno tale titolo entro
la  data  di  svolgimento  della  prima prova di ammissione, dovranno
allegare  alla domanda i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti di pronunciarsi sulla richiesta di idoneita'.
   L'amministrazione  universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni  della residenza e del domicilio da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
   I  candidati  con  disabilita'  devono  specificare  nella domanda
l'ausilio  necessario in relazione alla propria disabilita', ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
   I  candidati  sono  tenuti  a  versare un contributo di euro 60,00
(sessanta/00) - tramite bonifico bancario - intestato all'Universita'
Cattolica    del    Sacro   Cuore   -   BANCA   DI   ROMA   -   IBAN:
IT50J0300203360000000000272 (in   caso  di  bonifico  internazionale:
SWIFT:  BROMITR1060)  Ag.  60  -  Largo  A. Gemelli, 1 - 00168 Roma -
indicando   la   causale:  «Dottorati  di  ricerca  -  ciclo  XXIV  -
Universita' Cattolica del Sacro Cuore» sede di Roma.

        
      
                               Art. 4.
                         Esame di ammissione
   L'esame  di ammissione, ove non diversamente specificato, consiste
in  due  prove,  una  scritta  e  una  orale,  intese ad accertare la
preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca
scientifica.  E'  compresa  nella  prova  orale  una  verifica  della
conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.
   Le  prove  d'esame  possono essere espletate in una lingua diversa
dall'italiano,  previa  espressa  e  motivata  determinazione assunta
dalla  commissione  di  ammissione  e  comunicata a tutti i candidati
prima dell'inizio delle prove stesse.
   Per  i  cittadini stranieri e' richiesta adeguata conoscenza della
lingua italiana.
   In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce a
ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove.
   E'  ammesso  alla  prova  orale  il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
   Il  colloquio  si  intende  superato  solo  se  il candidato abbia
ottenuto un punteggio non inferiore a 40/60.
   Al   termine   della  prova  d'esame  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati  nelle  singole  prove. Tale graduatoria non puo' prevedere
ex-aequo.
   Il  calendario  delle  prove  di  ogni  corso  di dottorato, sara'
notificato  ai  candidati con raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 20 giorni prima delle date stabilite.
   Per  sostenere  le  prove  i  candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento (carta di identita', patente, passaporto,
porto d'armi, tessera postale).

        
      
                               Art. 5.
                      Commissione giudicatrice
   La  commissione  di  ammissione al corso di dottorato di ricerca o
alla  scuola  di  dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su
proposta del collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti
di  ruolo  cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri,  scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.

        
      
                               Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
   I   candidati   saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per il dottorato di ricerca o per la scuola di dottorato di
ricerca.  In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
   In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
   I  titolari  di assegno di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di  dottorato  anche  in  sovrannumero, fermo restando il superamento
delle  prove  di ammissione, a condizione che il dottorato di ricerca
cui  partecipano  riguardi  la  stessa  area scientifico-disciplinare
della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.

        
      
                               Art. 7.
                             Iscrizione
   I  concorrenti  risultati  vincitori  dovranno  presentare  o  far
pervenire all'Ufficio Dottorati di ricerca dell'Universita' Cattolica
del Sacro Cuore - Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma - entro il termine di
7 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, la sottoelencata documentazione:
    richiesta  di ammissione al primo anno dei corsi del dottorato di
ricerca o alla scuola di dottorato di ricerca (in carta uso bollo);
    certificato di conseguimento del titolo di studio richiesto;
    dichiarazione   di   eventuale   iscrizione   ad  una  scuola  di
specializzazione  ovvero  di  perfezionamento e, in caso affermativo,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
    fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
    n. 2 fotografie formato tessera.

        
      
                               Art. 8.
                           Borsa di studio
   L'importo   annuale  della  borsa  di  studio,  assoggettabile  al
contributo previdenziale INPS a gestione separata, e' determinato dal
Consiglio  di  amministrazione  dell'Universita' Cattolica sentito il
Senato accademico.
   Le  borse di studio verranno assegnate in base alla graduatoria di
merito.
   Il  godimento  della  borsa  di  studio  e'  compatibile con altri
redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui
e'  percepita  la borsa, purche' non superino l'importo stabilito per
la  borsa  stessa.  In  caso di superamento del limite di reddito, la
borsa  si  intende  revocata  per l'intero anno in questione. Al fine
della   verifica  del  limite  fissato,  l'interessato  e'  tenuto  a
dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale
superamento del limite prescritto.
   La  borsa  non  e'  cumulabile  con alcuna altra borsa di studio a
qualsiasi  titolo  conferita,  tranne  che  con  quelle  previste per
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di
ricerca.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
   La borsa di studio e' erogata con cadenza bimestrale.
   L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per
cento.
   I    dottorandi    titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita'  sono  esonerati  dai  contributi per l'accesso e la
frequenza dei corsi.
   Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato,  a  domanda, in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni.
   Ai  sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  in  caso  di  ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.
   Qualora  dopo il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca,
il  rapporto  di  lavoro  con  l'amministrazione  pubblica  cessi per
volonta'  del  dipendente  nei  due  anni  successivi,  e'  dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.
   Non  puo'  fruire  di  borsa  di  studio di dottorato chi ne abbia
fruito in precedenza.
   Per  i  dottorandi  senza  borsa  di  studio l'ammontare annuo dei
contributi  per  l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' di
euro   1.700,00,   da  versarsi  in  2  rate,  la  prima  al  momento
dell'immatricolazione  o  del rinnovo dell'iscrizione e la seconda al
30 di giugno di ogni anno.

        
      
                               Art. 9.
            Atti e documenti redatti in lingua straniera
   Gli  atti  e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari   italiane   all'estero   e  devono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

        
      
                              Art. 10.
                       Obblighi dei dottorandi
   Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di  compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e  di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
   Con decreto del rettore e' disposta la sospensione dalla frequenza
dei  corsi  di dottorato e dalla scuola nonche' dall'erogazione della
borsa ai dottorandi nei casi di:
    maternita';
    grave e documentata malattia;
    ammissione  degli  stessi alle scuole di specializzazione di area
medica e a quella per l'insegnamento secondario.
   Puo' essere disposta l'esclusione dal dottorato di ricerca e dalla
scuola,  con  decreto  del rettore, su proposta motivata del collegio
dei docenti, in caso di:
    1) giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza;
    2)  svolgimento  di  attivita' in assenza dell'autorizzazione del
collegio dei docenti;
    3) assenze ingiustificate e prolungate.
   In  caso  di  esclusione e' disposta contestualmente la cessazione
dell'erogazione della borsa di studio.
   E vietata  la  contemporanea frequenza del corso di dottorato e di
un   altro   corso   di   studio   universitario,   di   laurea,   di
specializzazione,  di Master. Qualora il vincitore sia iscritto a uno
dei  predetti corsi, e' tenuto a sospendere l'iscrizione per tutta la
durata del corso di dottorato.

        
      
                              Art. 11.
                      Conseguimento del titolo
   Il   titolo  di  dottorato  di  ricerca,  rilasciato  dal  rettore
dell'Universita'  Cattolica del Sacro Cuore, si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, tendente a dimostrare di aver ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico nell'ambito della ricerca.
   Per  l'esame  finale  verra' nominata dal rettore, su proposta del
collegio dei docenti, una apposita commissione giudicatrice, composta
da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di
ruolo,  specificatamente  qualificati nelle discipline attinenti alle
aree scientifiche a cui si riferisce il corso.
   Entro  il 31 ottobre il collegio dei docenti delibera l'ammissione
all'esame  finale  dei dottorandi che hanno presentato domanda ovvero
concede la proroga eventualmente richiesta.
   Per  comprovati  motivi  che non consentano la presentazione della
tesi  nei  tempi  previsti,  il rettore, su proposta del collegio dei
docenti,  puo'  concedere  la proroga di un anno nella consegna della
tesi, senza che cio' comporti un prolungamento della borsa.

        
      
                              Art. 12.
                             Pubblicita'
   Il   presente   bando   e'   pubblicato   presso   il   sito   web
dell'Universita'    Cattolica    del    Sacro   Cuore   all'indirizzo
 https://www.rm.unicatt.it/dottorati .

        
      
                              Art. 13.
                            Norme finali
   Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al  «Regolamento  dei  corsi di
dottorato   di  ricerca  e  delle  scuole  di  dottorato  di  ricerca
dell'Universita'   Cattolica   del  Sacro  Cuore»  e  al decreto  del
Presidente  della  Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487, e successive
modifiche e integrazioni.
    Roma, 17 luglio 2008
                                                  Il rettore: Ornaghi