Concorso per 135 dottori di ricerca (lazio) UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 135 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 08-08-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO CONCORSO (scad. 3 settembre 2008) Concorso a centotrentacinque posti di dottorato di ricerca - XXIV ciclo - sede di Roma IL RETTO ... |
Ente: | UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO |
Regione: | LOMBARDIA |
Provincia: | MILANO |
Comune: | MILANO |
Data di inserimento: | 27-08-2008 |
Data Scadenza bando | 03-09-2008 |
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UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
CONCORSO (scad. 3 settembre 2008)
CONCORSO (scad. 3 settembre 2008)
Concorso a centotrentacinque posti di dottorato di ricerca - XXIV ciclo - sede di Roma
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento generale di Ateneo dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224; Visto il proprio decreto n. 3065 del 24 maggio 2006, recante: «Modifiche al "Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore"»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il parere positivo del nucleo di valutazione di Ateneo del 5 maggio 2008; Vista la delibera adottata dal senato accademico, nell'adunanza del 7 luglio 2008; Visto la delibera adottata dal comitato direttivo, nell'adunanza del 9 luglio 2008; Decreta: Art. 1. Istituzione E' istituito, presso l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, il XXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca. Per ciascun corso, per il quale e' indetto concorso pubblico, vengono indicati la durata, i posti banditi, il numero delle borse di studio, le sedi consorziate, gli enti convenzionati, il coordinatore, il collegio dei docenti, gli indirizzi di ricerca e l'eventuale programma formativo previsto. Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purche' la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza del bando. L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei posti messi a concorso. ----> Vedere elenco da pag. 51 a pag. 102 <----
Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso della laurea specialistica o magistrale, o conseguita secondo l'ordinamento didattico precedente l'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal senato accademico dell'Universita' Cattolica su proposta del collegio dei docenti. La domanda di partecipazione potra' essere presentata anche da coloro che conseguiranno i titoli di studio di cui al primo comma entro la data di svolgimento della prima prova di ammissione. In tal caso il candidato sara' tenuto a presentare alla Commissione di ammissione, in sede di prima prova, a pena di decadenza, dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il conseguimento del diploma di laurea o di titolo accademico estero. I candidati italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso, o che conseguiranno entro la data di svolgimento della prima prova di ammissione, di un titolo accademico conseguito all'estero, che non sia gia' stato riconosciuto idoneo, dovranno, ai soli fini dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di dottorato di ricerca, richiedere il riconoscimento dell'idoneita' nella domanda stessa di ammissione al concorso. A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta di idoneita'.
Art. 3. Domanda di ammissione Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare la domanda al Magnifico Rettore dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore entro il termine perentorio del 3 settembre 2008. Il modulo della domanda e' disponibile in via telematica al sito https://www.rm.unicatt.it/dottorati Coloro che intendono concorrere possono compilare il modulo della domanda fornito in via telematica e ritrasmetterlo per via telematica oppure compilare la domanda in formato word o pdf. In entrambi i casi, una copia stampata e debitamente firmata di detto modulo deve essere consegnata a mano (entro le ore 12.00 del giorno di scadenza) oppure inviata tramite raccomandata, o mediante posta celere, con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Ufficio Dottorati di ricerca - Largo F. Vito, 1 - 00168 ROMA, entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo. In tal caso fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda deve essere presentata in carta semplice. Non saranno accolte le domande inviate alle eventuali sedi consorziate. Ogni domanda potra' fare riferimento ad un unico corso di dottorato o ad una unica scuola di dottorato. Nella domanda, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovra' dichiarare con precisione sotto la propria responsabilita': le proprie generalita': cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio eletto agli effetti del concorso. in caso di possesso di doppia cittadinanza, di cui una sia riferita a uno Stato membro dell'Unione Europea, il candidato potra' optare per quest'ultima; possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un domicilio italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio; l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare; per i laureati: il titolo di studio posseduto, nonche' data e universita' presso cui e' stato conseguito, ovvero titolo accademico conseguito all'estero; per i laureandi: il titolo di studio che si intende conseguire, data presumibile e universita' in cui sara' conseguito, ovvero titolo accademico che si intende conseguire all'estero, nonche' universita' e data presumibile in cui verra' conseguito; le lingue straniere conosciute (se straniero e' richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana); tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del domicilio eletto agli effetti del concorso. Alla domanda dovra' essere allegato copia del: curriculum vitae et studiorum; copia del certificato di laurea attestante la laurea posseduta ovvero certificato di iscrizione attestante la laurea che si intende conseguire; copia del documento di riconoscimento. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero non ancora riconosciuto idoneo, o che conseguiranno tale titolo entro la data di svolgimento della prima prova di ammissione, dovranno allegare alla domanda i documenti utili a consentire al collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta di idoneita'. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. I candidati con disabilita' devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita', ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I candidati sono tenuti a versare un contributo di euro 60,00 (sessanta/00) - tramite bonifico bancario - intestato all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore - BANCA DI ROMA - IBAN: IT50J0300203360000000000272 (in caso di bonifico internazionale: SWIFT: BROMITR1060) Ag. 60 - Largo A. Gemelli, 1 - 00168 Roma - indicando la causale: «Dottorati di ricerca - ciclo XXIV - Universita' Cattolica del Sacro Cuore» sede di Roma.
Art. 4. Esame di ammissione L'esame di ammissione, ove non diversamente specificato, consiste in due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. Le prove d'esame possono essere espletate in una lingua diversa dall'italiano, previa espressa e motivata determinazione assunta dalla commissione di ammissione e comunicata a tutti i candidati prima dell'inizio delle prove stesse. Per i cittadini stranieri e' richiesta adeguata conoscenza della lingua italiana. In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato abbia ottenuto un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. Tale graduatoria non puo' prevedere ex-aequo. Il calendario delle prove di ogni corso di dottorato, sara' notificato ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima delle date stabilite. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento (carta di identita', patente, passaporto, porto d'armi, tessera postale).
Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione di ammissione al corso di dottorato di ricerca o alla scuola di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta del collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
Art. 6. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il dottorato di ricerca o per la scuola di dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I titolari di assegno di ricerca possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in sovrannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, a condizione che il dottorato di ricerca cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
Art. 7. Iscrizione I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio Dottorati di ricerca dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore - Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma - entro il termine di 7 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la sottoelencata documentazione: richiesta di ammissione al primo anno dei corsi del dottorato di ricerca o alla scuola di dottorato di ricerca (in carta uso bollo); certificato di conseguimento del titolo di studio richiesto; dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; n. 2 fotografie formato tessera.
Art. 8. Borsa di studio L'importo annuale della borsa di studio, assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata, e' determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' Cattolica sentito il Senato accademico. Le borse di studio verranno assegnate in base alla graduatoria di merito. Il godimento della borsa di studio e' compatibile con altri redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui e' percepita la borsa, purche' non superino l'importo stabilito per la borsa stessa. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato e' tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto. La borsa non e' cumulabile con alcuna altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di ricerca. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La borsa di studio e' erogata con cadenza bimestrale. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita' sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni. Ai sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora dopo il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Non puo' fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia fruito in precedenza. Per i dottorandi senza borsa di studio l'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' di euro 1.700,00, da versarsi in 2 rate, la prima al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione e la seconda al 30 di giugno di ogni anno.
Art. 9. Atti e documenti redatti in lingua straniera Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 10. Obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Con decreto del rettore e' disposta la sospensione dalla frequenza dei corsi di dottorato e dalla scuola nonche' dall'erogazione della borsa ai dottorandi nei casi di: maternita'; grave e documentata malattia; ammissione degli stessi alle scuole di specializzazione di area medica e a quella per l'insegnamento secondario. Puo' essere disposta l'esclusione dal dottorato di ricerca e dalla scuola, con decreto del rettore, su proposta motivata del collegio dei docenti, in caso di: 1) giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza; 2) svolgimento di attivita' in assenza dell'autorizzazione del collegio dei docenti; 3) assenze ingiustificate e prolungate. In caso di esclusione e' disposta contestualmente la cessazione dell'erogazione della borsa di studio. E vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e di un altro corso di studio universitario, di laurea, di specializzazione, di Master. Qualora il vincitore sia iscritto a uno dei predetti corsi, e' tenuto a sospendere l'iscrizione per tutta la durata del corso di dottorato.
Art. 11. Conseguimento del titolo Il titolo di dottorato di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, tendente a dimostrare di aver ottenuto risultati di rilevante valore scientifico nell'ambito della ricerca. Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, su proposta del collegio dei docenti, una apposita commissione giudicatrice, composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Entro il 31 ottobre il collegio dei docenti delibera l'ammissione all'esame finale dei dottorandi che hanno presentato domanda ovvero concede la proroga eventualmente richiesta. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, puo' concedere la proroga di un anno nella consegna della tesi, senza che cio' comporti un prolungamento della borsa.
Art. 12. Pubblicita' Il presente bando e' pubblicato presso il sito web dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore all'indirizzo https://www.rm.unicatt.it/dottorati .
Art. 13. Norme finali Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui al «Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore» e al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni. Roma, 17 luglio 2008 Il rettore: Ornaghi