Concorso per 1 direttore tecnico area tecnica, elaborazione dati (liguria) UNIVERSITA' DI GENOVA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 08-08-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO   (scad.  8 settembre 2008) Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unita' di personale da inq ...
Ente: UNIVERSITA' DI GENOVA
Regione: LIGURIA
Provincia: GENOVA
Comune: GENOVA
Data di inserimento: 27-08-2008
Data Scadenza bando 08-09-2008
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UNIVERSITA' DI GENOVA
CONCORSO   (scad.  8 settembre 2008)
Procedura   selettiva   pubblica,   per   titoli  ed  esami,  per  la
   costituzione  di  rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno
   con una unita' di personale da inquadrare nella categoria D presso
   il  dipartimento  di  storia  e  progetto  dell'architettura,  del
   territorio e del paesaggio.
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3  concernente  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686  recante  norme di esecuzione del testo unico sopra citato; Vista
la   legge   9  maggio  1989,  n.168,  recante  norme  sull'autonomia
dell'Universita';
   Vista  la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni,   recante   nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994, n.174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487  e  successive  modificazioni,  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
   Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme riguardanti
il  miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni,
concernente lo snellimento dell'attivita' amministrativa;
   Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art.19,
recante   disposizioni   in  materia  di  bollo  per  le  domande  di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
   Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
   Visto  il  decreto  legislativo  22  luglio  1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445  e  successive  modificazioni,  recante  il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio 2001 n. 215 e successive
modificazioni,  concernente  in  particolare  riserve,  nei  pubblici
concorsi, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale  delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte, degli ufficiali
di   complemento  in  ferma  biennale  e  degli  ufficiali  in  ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
   Visto  il  decreto  legislativo  6  settembre 2001, n. 368 recante
norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente la
protezione dei dati personali;
   Vista  la  legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al
deposito  legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati
all'uso pubblico";
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006 n.
252  con  il  quale e' stato emanato il "Regolamento recante norme in
materia  di  deposito  legale  dei  documenti  di interesse culturale
destinati all'uso pubblico";
   Visto  il  decreto  legislativo  11  aprile 2006, n.198 recante il
codice  delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   Visto   lo   Statuto   dell'Universita'  degli  Studi  di  Genova,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - Serie Generale - n. 3 del 4
gennaio 1995 e successive modificazioni;
   Visto   il  Contratto  collettivo  nazionale  dei  dipendenti  del
comparto Universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005, nonche' il
C.C.N.L. per il biennio economico 2004 - 2005 sottoscritto in data 28
marzo 2006;
   Visto il decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001 con il quale
e'   stato   emanato  il  "Regolamento  in  materia  di  trattamento,
comunicazione e diffusione dei dati personali";
   Visto  il  decreto  rettorale  n.  625 del 18 dicembre 2001 con il
quale  e'  stato  emanato il "Regolamento di assunzione del personale
tecnico amministrativo" in seguito denominato "Regolamento";
   Visto  il decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 con il quale
e'  stato  emanato  il  "Regolamento  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003;
   Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005)
e,  in  particolare,  l'art. 1, comma 105, che prevede l'adozione, da
parte  delle  Universita',  di programmi triennali del fabbisogno del
personale;
   Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n. 7, convertito con
modificazioni  in  legge  31  marzo  2005,  n. 43, e, in particolare,
l'art. 1-ter, che dispone in materia di programmazione triennale;
   Viste  le  risultanze  della  procedura  informatizzata  PROPER in
merito   alla   verifica   del  rapporto  tra  assegni  fissi  e  FF0
nell'esercizio  finanziario  2007, di cui alla nota del M1UR prot. n.
1715 del 7 dicembre 2007;
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
   Viste  le  deliberazioni del Senato accademico in data 19 febbraio
2007  e  21 maggio 2007 e del Consiglio di Amministrazione in data 27
febbraio  2007  e 29 maggio 2007 con le quali viene approvata, tra le
altre,  la pratica riferita ai criteri di distribuzione del personale
tecnico-amministrativo  per la ripartizione dei posti derivanti dalle
cessazioni  verificatesi  nell'anno  2006,  ed in particolare a n. 20
unita'   di  personale  dell'area  tecnica,  tecnico  scientifica  ed
elaborazione dati e la relativa copertura finanziaria;
   Visto il D.D.A. n. 304 del 7 maggio 2008 con il quale, nell'ambito
dei  20  posti  di  cui  alle  delibere  del  Senato Accademico e del
Consiglio  di Amministrazione sopra indicate, sono indicati i 7 posti
da riservare alle categorie di cui al decreto legislativo n. 215/01 e
successive modificazioni;
   Considerato   che   al   Dipartimento   di   Storia   e   Progetto
dell'Architettura,   del   Territorio   e  del  Paesaggio,  e'  stato
attribuito,  tra  gli  altri,  un  posto  dell'area  tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati;
   Vista  la  nota  pervenuta  dal  Responsabile  della  struttura in
parola;
   Assicurato il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 51, comma 4,
della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, determinati, per ultimo, ai
sensi  dell'art.  12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31;
   Considerato  che e' stata data attuazione all'art. 46 del C.C.N.L.
sottoscritto  in  data 9 agosto 2000, cosi' come sostituito dall'art.
19 del C.C.N.L. sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
   Considerato  che  e'  stata  data  attuazione  all'art. 34-bis del
decreto legislativo 165/2001;
   Considerato  che  il  posto  di  cui all'art. 1 del presente bando
rientra tra quelli individuati dal D.D.A. n. 304 del 7 maggio 2008 da
riservare  alle  categorie  di  cui  al citato decreto legislativo n.
215/01;
   Considerato  che  l'unicita'  del  posto  messo  a concorso per la
struttura   interessata  non  determina  l'applicazione  delle  altre
riserve di cui all'art. 14 del Regolamento;
   Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  5,  13  e  22 del suddetto
Regolamento  questa  Amministrazione  intende  attivare  le  predette
procedure   a  tempo  indeterminato  anche  per  assunzioni  a  tempo
determinato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Numero dei posti
   1.  E'  indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
per  la  costituzione  di  rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno  con  1  unita'  di  personale da inquadrare nella categoria D,
posizione   economica   D1,   area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione  dati,  presso  il  Dipartimento  di  Storia  e Progetto
dell'Architettura, del Territorio e del Paesaggio di questo Ateneo.
   2.  Il  posto  messo  a  concorso  e' prioritariamente riservato a
favore   dei   volontari   in  ferma  breve  o  in  ferma  prefissata
quadriennale  delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte, degli ufficiali
di   complemento  in  ferma  biennale  e  degli  ufficiali  in  ferma
prefissata  che hanno completato senza demerito la ferma contratta. I
candidati  che  intendono avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo  n. 215/01 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
   3.  Nel  caso  in  cui  non  ci siano idonei che abbiano titolo ad
usufruire   della   suddetta   riserva,   questo  Ateneo  provvedera'
all'assunzione secondo l'ordine della graduatoria di merito.
   4.  L'Amministrazione  garantisce  parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
   5.  La  graduatoria  di  tale  procedura potra' essere utilizzata,
altresi',   per  la  costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato.

        
      
                               Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
   1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
    a)  cittadinanza  italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione Europea;
    b)  titolo  di  studio previsto dall'art. 4 del Regolamento (vedi
successivo art. 3);
    c)  idoneita'  fisica.  L'Amministrazione  sottoporra'  a  visita
medica di controllo i vincitori, in base alla normativa vigente;
    d)  essere in  posizione  regolare  nei confronti dell'obbligo di
leva;
    e)   non  essere  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  (se
cittadino italiano);
    f)  godere  dei  diritti  civili  e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea);
    g)  non  essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione  per persistente insufficiente rendimento, ovvero non
essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un impiego statale, ai sensi
dell'art.   127,   1°  comma,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
    h)  avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino
di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
   2.  I  requisiti  prescritti  devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione.
   3.   I   candidati   sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura;
l'Amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  selezione  per difetto dei, requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

        
      
                               Art. 3.
                 Domanda e termine di presentazione
   1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere presentata,
a  pena  di  esclusione,  entro  il termine perentorio di giorni 30 a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della
Repubblica italiana.
   2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
   3.  La  domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  e  indirizzata  al Direttore Amministrativo
dell'Universita' degli Studi di Genova - Servizio Gestione e Sviluppo
del   personale   tecnico-amministrativo   -   via   Balbi,   5.   La
sottoscrizione  della  domanda  non e' soggetta ad autenticazione. La
domanda    stessa   deve   essere   redatta,   in   carta   semplice,
preferibilmente  su  apposito  modello  -  allegato  "A" che fa parte
integrante   del   presente  decreto,  disponibile  presso  l'ufficio
competente     ovvero     al     seguente    indirizzo    telematico:
 http://www.unige.it/concorsi 
   4.   E'  consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato  «A»  -  fac-simile  della domanda - purche' sia chiara ed
integrale.
   5.  La  domanda  puo'  essere  presentata direttamente al predetto
ufficio,  dal  lunedi' al giovedi' dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle
ore  14.00  alle  15.00,  il  venerdi'  dalle  ore  10.00 alle 13.00.
L'ufficio  rilascera'  apposita  ricevuta  attestante solo l'avvenuta
ricezione della domanda stessa.
   6.  La  domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   7.   Non   saranno   prese   in   considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
   8.  Tutte  le  comunicazioni  riguardanti  la  procedura selettiva
verranno  inoltrate  agli  interessati  a  mezzo  di raccomandata con
avviso di ricevimento.
   9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e
nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
    a)  il  possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
    b)   se   cittadino  italiano  di  essere  iscritto  nelle  liste
elettorali,  precisandone  il  Comune  ed  indicando  eventualmente i
motivi  della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea di godere dei
diritti   civili   e  politici  nello  Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
    c)  di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate,  indicando  gli  estremi  delle  relative  sentenze  e gli
eventuali procedimenti penali pendenti;
    d)   il   possesso   di   laurea  rilasciata  dalle  Facolta'  di
Architettura,  Ingegneria  e  Scienze  M.F.N.,  ovvero  del titolo di
studio  conseguito  all'estero  riconosciuto  equipollente  a  quelli
previsti  in  base  ad  accordi internazionali, ovvero alla normativa
vigente;
    e)  se  cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
    f)    gli    eventuali    servizi   prestati   presso   Pubbliche
Amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
    g)  di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso  una
Pubblica  Amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea: di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
   10.  La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura.
   11.  Le  dichiarazioni  formulate  nella domanda sono da ritenersi
rilasciate  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  pubblicato  nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta   Ufficiale   n.  42  del  20  febbraio  2001  e  successive
modificazioni.
   12.  I  candidati  riconosciuti  disabili  ai sensi della legge n.
68/1999,  possono  richiedere  nella  domanda  speciali  modalita' di
svolgimento  delle  prove  d'esame ai fini di concorrere in effettive
condizioni di parita' con gli altri candidati.
   13.  Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda una fotocopia
non  autenticata  di un documento di identita' e i titoli che ritiene
utili   ai   fini   della  valutazione  da  parte  della  Commissione
esaminatrice.
   14.  I titoli, comprese le pubblicazioni devono essere prodotti in
carta  semplice e possono essere in originale o in copia autenticata.
Le  copie  delle  pubblicazioni, degli atti o documenti- conservati o
rilasciati da una pubblica amministrazione nonche' le copie di titoli
di  studio  o  di  servizio da allegare alla domanda possono altresi'
essere  dichiarate  conformi  all'originale,  mediante  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  (modulo  "B"  allegato). Tale
dichiarazione  puo'  essere  altresi'  apposta  in  calce  alla copia
stessa.  Il  candidato  deve  utilizzare un modulo per ciascun titolo
presentato,  comprese  le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la
conformita'  all'originale,  allegandolo  al  titolo stesso. Puo', in
alternativa,   produrre   dichiarazione   cumulativa  di  conformita'
all'originale  dei  titoli  presentati, comprese le pubblicazioni. In
tal  caso  la dichiarazione deve contenere precise indicazioni atte a
identificare i titoli stessi.
   15.  Il  candidato puo' altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse  le  pubblicazioni)  mediante  le  dichiarazioni di cui agli
articoli  46  e  seguenti  del  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  445/2000  che consentono di sostituire sia le normali
certificazioni  rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di
notorieta' per tutti gli stati, qualita' personali e fatti che sono a
diretta conoscenza dell'interessato (modulo "B" allegato).
   16.  Le  stesse  modalita'  previste  ai  commi  precedenti  per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea.
   17.  Qualora  gli  stati,  le  qualita'  personali e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
   18.  I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita'  estere  debbono  essere conformi alle disposizioni vigenti
nello  Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
   19.  Ai  titoli  di  cui  al  comma  precedente, redatti in lingua
straniera,  deve  essere  allegata una traduzione in lingua italiana,
certificata    conforme   al   testo   straniero   dalla   competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.
   20.   Nell'ambito  dei  titoli  le  pubblicazioni  debbono  essere
allegate alla domanda e corredate di elenco e possono essere prodotte
in  originale,  in  copia  autenticata  ovvero  in  copia  dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di   notorieta'.   Per  le  pubblicazioni  stampate  all'estero  deve
risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto concerne le
pubblicazioni   stampate   totalmente   o   parzialmente   in  Italia
anteriormente  al  2  settembre  2006  devono  essere  adempiuti  gli
obblighi previsti dal Decreto Luogotenenziale n. 660/1945; per quelle
stampate  successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di
cui  alla  legge  n.  106/2004  e al relativo regolamento emanato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  252/2006,  citati in
premessa.
   21.  Le  pubblicazioni  debbono  essere presentate nella lingua di
origine  e  tradotte  in  lingua  italiana  solo se redatte in lingua
diversa  da  quella/e  prevista/e  nella  prova orale della procedura
selettiva cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata
conforme   al   testo   straniero   dalla  competente  rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
   22.  Le  pubblicazioni  redatte  in  collaborazione possono essere
considerate  come  titoli  utili  solo  ove sia possibile scindere ed
individuare   l'apporto   dei  singoli  autori,  in  modo  che  siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
   23.  Non  e'  consentito  il  riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni,  o  a  titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
   24.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo  sopra  indicato  emerga  la  non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali in
materia.
   25.  L'  universita'  non  assume  alcuna  responsabilita'  per il
mancato   ricevimento   di   comunicazioni,   qualora   esso  dipenda
dall'inesatta  indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa,  o  tardiva,  comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli eventuali disguidi postali o
telegrafici  o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore.

        
      
                               Art. 4.
                          Titoli valutabili
   l.  Ai  sensi  dell'art.  8  del Regolamento, alla valutazione dei
titoli  e'  riservato  un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche'  attinenti  all'attivita'  lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:

                                         |fino a un massimo di punti:
---------------------------------------------------------------------
 a) attivita' lavorativa comunque        |
prestata presso l'Universita' o altre    |
Pubbliche Amministrazioni (punti 0,5 per |
ogni bimestre fino ad un massimo di punti|
9) ulteriore punteggio per attivita'     |
svolte presso l'Universita' (punti 1 per |
anno fino ad un- massimo di punti 3)     |            12
---------------------------------------------------------------------
 b) idoneita' a precedenti procedure     |
selettive della categoria di riferimento |
o superiori                              |             6
---------------------------------------------------------------------
c) altri titoli a giudizio della         |
commissione: specializzazioni            |
post-laurea, compresi master, dottorato  |
ecc., attestati di qualificazione,       |
specializzazione con esame finale,       |
pubblicazioni, borse di studio           |            12

   2.  La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Qualora  lo  svolgimento  di  prove pratiche non produca un elaborato
scritto, la valutazione dei titoli precede la prova pratica.
   3.  Il  risultato  della  valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.

        
      
                               Art. 5.
                            Prove d'esame
   1.  Le  prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in
una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.
   Prova  scritta:  La prova scritta vertera' sui seguenti argomenti:
conoscenze  informatiche relative ai principali sistemi operativi sia
in  ambiente  Windows  che  Apple  con relativi pacchetti dell'office
automation;  analisi,  progettazione  ed implementazione di strutture
dati  territoriali,  con  particolare  riferimento  ai  sistemi  open
source,   programmazione   e   pubblicazione  tramite  internet,  dei
data-base   e  pagine  web  collegate.  Applicazione  di  metodologie
informatiche  per  la  progettazione  e  gestione  informatizzata dei
sistemi di analisi delle dinamiche territoriali.
   Prova   pratica:   Consistera'   nell'analisi,   progettazione   e
strutturazione di un data-base sulla base di un tema proposto.
   Prova  orale:Vertera'  sugli  argomenti  sopra  indicati  e  sulla
problematica  della  salvaguardia  e  riservatezza  dei dati (decreto
legislativo.  n.  196  del  30  giugno 2003) nonche' sulla conoscenza
delle  fonti  per  l'accesso  ai finanziamenti europei. Sara' inoltre
accertata la conoscenza della lingua inglese.
   2.  Il  calendario  delle prime due prove e' comunicato ai singoli
candidati  tramite  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle medesime.
   3.  L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da
essi  riportati,  nonche'  l'elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
   4.  La  convocazione  alla  prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
   5. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
   6.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale la
Commissione  esaminatrice  affigge  all'albo  dell'Ateneo e presso la
sede  degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno.
   7.  Per  essere  ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono  essere  muniti  di documento di identita' o di riconoscimento
valido.  In caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia  del  documento  che  i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

        
      
                               Art. 6.
Nomina  della  Commissione  esaminatrice,  formazione ed approvazione
                          della graduatoria
   1.  La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Direttore  Amministrativo  ed  e'  composta  da esperti delle materie
d'esame, ai sensi dell'art.10 del Regolamento.
   Espletate  le prove della procedura selettiva la Commissione forma
la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
tenuto conto che lo stesso e' pari a 90 punti cosi' suddivisi:
    60 punti per le prove d'esame;
    30 punti per i titoli.
   2.  Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i  candidati che
abbiano  riportato  in ciascuna delle prime due prove un punteggio di
almeno  21/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di
almeno 21/30.
   3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
    media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
    punti conseguiti nella prova orale;
    punti attribuiti ai titoli.
   4.  La  graduatoria  definitiva  dei  candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28,
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
   5. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e con le stesse modalita'
di  cui  ai precedenti commi, e' formata una graduatoria utilizzabile
per  assunzioni  a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla
posizione nella graduatoria a tempo indeterminato.
   6. Le procedure devono concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione  preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da   giustificati   impedimenti   che  devono  essere  collegialmente
motivati.
   7.  Il  Direttore  Amministrativo,  con  proprio  decreto,  previo
accertamento  della  regolarita'  formale  degli  atti  relativi alla
procedura  selettiva,  approva  la  graduatoria definitiva e dichiara
vincitori  i  candidati  utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
   8.  Il  decreto  di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione  all'albo  dell'Ateneo.  Di  tale pubblicazione viene data
notizia  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  -  della
Repubblica  Italiana.  Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso
decorre  il  termine  per  l'eventuale  impugnazione.  La graduatoria
definitiva  rimane  efficace  per  un termine di 3 anni dalla data di
pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

        
      
                               Art. 7.
      Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
   1.  L'assunzione  in  servizio e' condizionata alla verifica della
copertura  finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e dei limiti di spesa
di  cui  all'art.  51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
determinati  per  ultimo,  ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato
decreto-legge  31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
in   legge   28   febbraio  2008,  n.  31  nonche'  subordinata  alle
disposizioni  legislative  in  materia  di  reclutamento di personale
presso    le    Universita'.    Stante    le    suddette   condizioni
l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in parola.
   2.  Il  candidato,  utilmente  collocato nella graduatoria a tempo
indeterminato,  stipula  con  l'Universita'  degli Studi di Genova un
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
   3.  La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
   4.  La  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data  stabilita
comporta  l'immediata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
   5.  Il  periodo  di  prova, e' determinato secondo quanto previsto
dall'art.  17  del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000, cosi'
come  modificato  dall'art.  5  del  C.C.N.L. sottoscritto in data 27
gennaio 2005.
   6.  Ai  lavoratori  assunti  si  applica  il trattamento economico
previsto  per  la categoria D, posizione economica D1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. sottoscritto in data 28 marzo 2006.

        
      
                               Art. 8.
       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
   1.  L'assunzione  in  servizio e' condizionata alla verifica della
copertura  finanziaria  nel  Bilancio  dell'Ateneo e subordinata alle
disposizioni  legislative  in  materia  di  reclutamento di personale
presso    le    Universita'.    Stante    le    suddette   condizioni
l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in parola.
   2.  Il  candidato  utilmente  collocato  nella graduatoria a tempo
determinato,  senza  alcun  pregiudizio rispetto alla posizione nella
graduatoria  a  tempo  indeterminato, stipula con l'Universita' degli
Studi   di   Genova  un  contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo
determinato.
   3.  La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
   4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data stabilita
l'Universita'  provvede  a  depennare il nominativo dalla graduatoria
utilizzabile  per  le  assunzioni  a  tempo determinato. Il contratto
eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto.
   5.  Il  periodo  di  prova  e' determinato secondo quanto previsto
dall'art.26 del Regolamento.
   6.  In  nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
   7.  Ai  lavoratori  assunti  si  applica  il trattamento economico
previsto  per  la categoria D, posizione economica Dl, nonche' quello
normativo  previsto  dal  C.C.N.L. nel tempo vigente per il personale
assunto  a  tempo  indeterminato,  compatibilmente  con la durata del
contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.

        
      
                               Art. 9.
                     Presentazione dei documenti
   1.  Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti  per  l'accesso,  tenuto  conto  delle  dichiarazioni aventi
validita'  illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla  procedura,  sara'  invitato  a presentare a questa Universita',
entro  30  giorni  dalla  data  di  stipula  del  contratto,  pena la
risoluzione   del   contratto   stesso,   le  seguenti  dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
    a)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni  attestante il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
     cittadinanza;
     godimento  dei  diritti civili e politici (ovvero i motivi della
non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle liste elettorali) con
l'indicazione  che  tale  requisito  era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
     mancanza  di  condanne  penali  (ovvero  l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
    b)  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art 53 del D. Leg.vo
30 marzo 2001, n. 165;
   Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b) sono
redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita'.
   L'idoneita'   fisica   all'impiego  e'  accertata,  in  base  alla
normativa vigente, dal medico competente dell'Universita' degli Studi
di  Genova.  Si fa eccezione per il personale gia' in servizio presso
questo o altro Ateneo a tempo determinato o indeterminato.
   2.  Qualora  gli  stati,  le  qualita'  personali  e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
   3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso.  Le  firme  sugli stessi
debbono   essere  legalizzate  dalle  rappresentanze  diplomatiche  o
consolari italiane all'estero.
   4.  Agli  atti  e  documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua  straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione  in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
   5.  I  documenti  si  considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  sopra  indicato.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a data
dell'ufficio postale accettante.
   6.  Il  lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro 30
giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricezione  dell'invito,  pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

        
      
                              Art. 10.
       Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
   1.   I   dati   personali  forniti  dai  candidati  sono  trattati
dall'Universita' degli Studi di Genova - Servizio Gestione e Sviluppo
del personale tecnico-amministrativo, ai sensi del Regolamento di cui
al decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio 2001 citato in premessa.
   2.  La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici
e'  ammessa  ai  sensi  dell'art. 19 del decreto legislativo30 giugno
2003 n. 196 e dell'art. 8 del decreto rettorale n. 198 dell'11 luglio
2001.
   3.  Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo30 giugno 2003 n.
196,  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e giudiziari forniti dai
candidati  e'  consentito  solo  in  riferimento ai tipi di dati e di
operazioni  identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al
decreto rettorale n. 165 del 12 aprile 2006 citato in premessa.

        
      
                              Art. 11.
            Restituzione della documentazione presentata
   1.   I   candidati   possono  richiedere,  entro  due  mesi  dalla
pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso  concernente
l'affissione  all'albo  dell'Ateneo del decreto di approvazione degli
atti,  la restituzione della documentazione presentata. L'Universita'
accede alla richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto.
   2.  L'interessato,  previo  accordo  telefonico,  deve presentarsi
personalmente  per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare
per  il  ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa
qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
   3.  Trascorso  il termine di cui al precedente comma l'Universita'
dispone  del  materiale  in  relazione  alle  proprie esigenze, senza
alcuna responsabilita'.

        
      
                              Art. 12.
      Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure
   1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto  valgono le
disposizioni  contenute  nel  Regolamento,  nonche'  le  disposizioni
previste   dal  Contratto  collettivo  nazionale  del  personale  del
comparto Universita' e dalle norme vigenti in materia di reclutamento
del personale nella Pubblica Amministrazione.
    Genova, 12 giugno 2008
                                          Il direttore amministrativo