Concorso per 5 categoria c area amministrativa (campania) UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 5 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 08-08-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO CONCORSO (scad. 8 settembre 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pi ... |
Ente: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | BENEVENTO |
Comune: | BENEVENTO |
Data di inserimento: | 27-08-2008 |
Data Scadenza bando | 08-09-2008 |
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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
CONCORSO (scad. 8 settembre 2008)
CONCORSO (scad. 8 settembre 2008)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, di cinque posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, di cui un posto riservato ai sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Codice concorso n. 11/2008). (Decreto n. 861).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, approvato con decreto direttoriale del 4 luglio 2001, n. 615, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - del 2 agosto 2001, n. 178, ed, in particolare, l'art. 47; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato ed integrato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto universitario», stipulato il 9 agosto 2000; Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 2000-2001 del personale del comparto universitario», stipulato il 13 maggio 2003; Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del personale del comparto universitario», stipulato il 27 gennaio 2005; Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 2004-2005 del personale del comparto universitario», stipulato il 28 marzo 2006; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506; Vista la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 23 ottobre 2001, ha approvato l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con il relativo fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo; Vista l'ipotesi di riorganizzazione delle strutture decentrate, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 9 dicembre 2004; Visto il Regolamento di ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato», emanato con decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966, e modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154; Visto l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008); Visto l'art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) il quale stabilisce, in particolare, che: fatte, comunque, salve «...le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: a) in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia gia' espletato attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296...»; Visto l'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale, a sua volta, dispone che «...fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonche' il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione coordinata a continuativa stipulati anteriormente a tale data ...»; Vista la circolare del 18 aprile 2008, n. 5, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, Servizio programmazione, assunzioni e reclutamento, ha definito le «Linee di indirizzo in merito alla interpretazione ed alla applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95, e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)», sottolineando, in particolare che «...la disposizione che si trova nell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prospetta alle amministrazioni, nel rispetto del principio costituzionale della "concorsualita'", bandi speciali di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato che danno rilevanza alla esperienza lavorativa maturata presso le amministrazioni pubbliche, differenziandola in ragione della tipologia del rapporto posto in essere...»: a) prevedendo «...per i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, che raggiungono il triennio secondo i criteri indicati dall'art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o secondo criteri di cui all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i predetti bandi possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso...»; b) introducendo «...una valutazione per titoli per riconoscere, in termini di punteggio, il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data...»; Visto il «Programma di fabbisogno del personale tecnico ed amministrativo per il triennio 2007-2009», predisposto in conformita' alle linee generali di indirizzo della «Programmazione delle universita' per il triennio 2007-2009», definite con decreto ministeriale del 3 luglio 2007, n. 362, in attuazione dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, e tenendo conto dei parametri e dei criteri (denominati "Indicatori") per il monitoraggio e la valutazione dei risultati della attuazione della predetta programmazione, fissati dal decreto ministeriale del 18 ottobre 2007, n. 506; Considerato che il predetto programma in relazione ai piani di stabilizzazione dei «lavoratori precari» previsti dall'art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recepisce, peraltro, le direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e reclutamento, con la circolare del 18 aprile 2008, n. 5; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57, comma 6, del «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del Comparto delle Universita», stipulato il 9 agosto 2000, come modificato ed integrato dall'art. 13 del «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del personale del Comparto delle Universita», stipulato il 27 gennaio 2005, il «Programma di fabbisogno del personale tecnico ed amministrativo per il triennio 2007-2009» e' stato oggetto di consultazione con i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria ed i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di Comparto nella riunione del 12 maggio 2008; Considerato che il predetto programma e' stato, altresi', oggetto di apposita comunicazione data dal rettore al senato accademico nella seduta del 13 maggio 2008 ed e' stato definitivamente approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 23 giugno 2008; Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal Ministero dell'universita' e della ricerca, Direzione generale per l'universita', con nota del 29 maggio 2008, numero di protocollo 855, questo Ateneo ha provveduto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, lettera a), del decreto interministeriale 30 aprile 2008, ad adottare, entro il 30 giugno 2008, il «Programma di fabbisogno del personale tecnico ed amministrativo, per il triennio 2007-2009» utilizzando «per la valutazione ex ante e il relativo monitoraggio della compatibilita' finanziaria dei piani triennali» la apposita procedura informatizzata «PROPER»; Accertato che la spesa per le assunzioni di personale tecnico ed amministrativo previste dal predetto programma per l'anno 2008, rientra nei limiti previsti dall'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Considerato che, il «Programma di fabbisogno del personale tecnico ed amministrativo, per il triennio 2007-2009», tra l'altro, prevede, per l'anno 2008, anche l'assunzione di cinque unita' di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa; Vista la nota del 7 luglio 2008, numero di protocollo 0007256/CM3011, con la quale questo Ateneo, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ha comunicato al Ministero della difesa, la propria intenzione di non applicare, nella fattispecie, in considerazione della specialita' e straordinarieta' della procedura concorsuale prevista dall'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la riserva del 30% dei posti messi a concorso in favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata congedati senza demerito; Ritenuto altresi', sempre in considerazione della specialita' e straordinarieta' della predetta procedura concorsuale, che, nella fattispecie in esame, non si debba attivare neanche la procedura di mobilita' prevista dall'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 5 della legge 31 marzo 2005, n. 43, riservata al personale delle amministrazioni pubbliche collocato in disponibilita' ed iscritto in appositi elenchi; Attesa pertanto, la necessita' di avviare una procedura concorsuale per la copertura dei posti innanzi specificati, ai sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario; Verificata la disponibilita' finanziaria, Decreta: Art. 1. Numero dei posti E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, di cinque posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze degli uffici dell'amministrazione centrale, di cui un posto riservato ai sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (codice concorso n. 11/2008). Coloro che intendono avvalersi della «riserva» devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. E' possibile presentare domanda di partecipazione ad entrambi i concorsi. E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.
Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso, si richiede il possesso dei seguenti requisiti: a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni; c) il godimento dei diritti civili e politici; d) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso; e) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare, per i nati fino al 1985; g) il non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Inoltre, coloro che intendono avvalersi della riserva prevista ai sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono aver maturato almeno tre anni di esperienza di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono: a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del direttore amministrativo.
Art. 3. Termine di presentazione delle domande Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono pervenire, esclusivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio - Divisione II - Ufficio del personale tecnico-amministrativo, Piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100 Benevento, riportando sulla busta, la dicitura «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, di cinque posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, di cui un posto riservato ai sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (codice concorso 11/2008)», entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 4. Dichiarazioni da formulare nella domanda Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, potendo utilizzare, a tal fine, il fac-simile all'uopo predisposto (Allegato 2): a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la residenza, con le indicazioni relative alla citta', alla provincia, al codice di avviamento postale, alla via/piazza e al numero civico; b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) di godere dei diritti civili e politici; d) di essere in possesso del titolo di studio previsto dal precedente art. 2, primo comma, lettera h), con l'indicazione dell'anno scolastico in cui e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato; e) di avvalersi della riserva prevista ai sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avendo maturato almeno tre anni di esperienza di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, con le indicazioni delle date di inizio e fine di ciascun servizio prestato e degli enti presso i quali e' stata svolta la propria attivita' (la dichiarazione deve essere resa, anche se negativa); f) gli eventuali titoli posseduti, valutabili ai sensi dell'art. 6 del presente bando; g) di essere in possesso dell'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione deve essere resa, anche se negativa); j) il servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (la dichiarazione deve essere resa, anche se negativa); k) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione deve essere resa, anche se negativa); l) il possesso, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente bando, di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza. La mancata dichiarazione di cui alla lettera l) non costituisce motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilita' che i predetti titoli, anche se posseduti, possano essere prodotti o presi in considerazione, in caso di superamento della prova orale. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come specificati nel precedente art. 2. I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il termine stabilito nel precedente art. 3. Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda. La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione dal concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito da parte del candidato, nonche' da disguidi postali o telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di esclusione, copia della ricevuta del versamento di euro 7,75, da effettuare sul conto corrente postale n. 13759824 intestato all'Universita' degli studi del Sannio, quale contributo forfetario per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del concorso, riportando nella causale del versamento la dicitura «Partecipazione al concorso pubblico, cinque posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa (codice n. 11/2008)».
Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice sara' costituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 comma 3, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 14 del ««Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato».
Art. 6. Presentazione e valutazione dei titoli culturali e di servizio Ai fini della valutazione dei titoli culturali e di servizio la commissione giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti. Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri previamente individuati, la commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, procedera' alla valutazione dei titoli, dopo l'espletamento della prova scritta, e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nell'ambito delle categorie e dei punteggi di seguito specificati: 1. fino ad un massimo di 4,50 punti per il possesso di titoli di studio superiori rispetto a quello previsto per l'accesso alla categoria con riguardo al punteggio riportato, secondo la articolazione contenuta nel prospetto all'uopo predisposto (Allegato n. 1); 2. fino ad un massimo di 12,50 punti per il servizio di ruolo prestato presso la Universita' degli studi del Sannio con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata almeno pari o superiore ad un anno, con la seguente articolazione: a) attribuzione di 2 punti per ogni anno ovvero per ogni frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno, in caso di servizio di ruolo prestato nella categoria C; b) maggiorazione del punteggio attribuito ai sensi della lettera a) di ulteriori 0,50 punti per ogni anno ovvero per ogni frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno, in caso di servizio di ruolo prestato nella categoria D; 3. fino ad un massimo di 6 punti per il servizio prestato presso la Universita' degli studi del Sannio con contratto di collaborazione coordinata o continuativa di durata almeno pari o superiore ad un anno, con la attribuzione di 2 punti per ogni anno ovvero per ogni frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno; 4. fino ad un massimo di 3 punti per esperienze lavorative maturate nella Universita' degli studi del Sannio con contratti di lavoro autonomo di durata almeno pari o superiore ad un anno, con la attribuzione di 1 punto per ogni anno ovvero per ogni frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno; 5. fino ad un massimo di 2 punti per esperienze lavorative, di ruolo e non di ruolo, maturate in altre pubbliche amministrazioni, di durata almeno pari o superiore ad un anno, con la attribuzione di 0,50 punti per ogni anno ovvero per ogni frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno; 6. fino ad un massimo di 2 punti per il superamento di altri concorsi per la medesima categoria per la quale si concorre o per una categoria superiore, con la seguente articolazione: a) attribuzione di 1 punto per il superamento di un concorso indetto per l'accesso alla medesima categoria per la quale si concorre; b) attribuzione di 2 punti per il superamento di un concorso indetto per l'accesso ad una categoria superiore rispetto a quella per la quale si concorre. La commissione e' tenuta a motivare l'eventuale mancata valutazione dei titoli prodotti dal candidato. La documentazione relativa ai titoli dovra' dimostrare il possesso da parte del candidato dei predetti titoli culturali e di servizio e dovra' essere prodotta, al momento della presentazione della domanda, secondo una delle seguenti modalita': in originale; in copia autenticata; in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita'; mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica, e/o di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita'. La produzione dei titoli con una modalita' diversa da quelle innanzi specificate comporta la non valutabilita' dei titoli medesimi.
Art. 7. Prove d'esame Le prove di esame consisteranno in: a) una prova scritta, consistente in test a risposta multipla, che vertera' sulle seguenti materie: nozioni di diritto amministrativo; nozioni di legislazione universitaria; b) una prova orale, che vertera' sulle materie oggetto della prova scritta, nonche' su nozioni di contabilita' di Stato e sara' diretta ad accertare la conoscenza, a livello nozionistico, della lingua inglese e dell'informatica. La durata della prova scritta sara' determinata dalla commissione. I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in lingua italiana. I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del giorno 30 settembre 2008, verra' data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avra' luogo la prova scritta ovvero verra' dato avviso di un eventuale rinvio della predetta prova, di ogni ulteriore o diversa comunicazione circa le modalita' di notifica delle prove stesse rispetto a quanto disposto nel presente articolo. Le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione personale dell'esclusione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dalle procedure di selezione, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicato nella predetta Gazzetta Ufficiale. La mancata presentazione costituisce rinuncia al concorso. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale verra' data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il suo espletamento. La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto riportato dal candidato nella prova scritta e del punteggio che gli e' stato attribuito in sede di valutazione dei titoli. La prova orale, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) carta d'identita' o patente o tessera postale o porto d'armi o passaporto. La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.
Art. 8. Titoli di preferenza e di precedenza Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito, in ordine decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, 7° comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'. I candidati che superano la prova orale dovranno far pervenire i documenti attestanti i titoli di precedenza e/o preferenza, di propria iniziativa, al direttore amministrativo dell'Universita' degli Studi del Sannio - Divisione II - Ufficio del personale tecnico-amministrativo, Piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100 Benevento, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito. La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei predetti titoli di precedenza e/o preferenza, come indicati nella domanda di ammissione al concorso e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della medesima domanda, e dovra' essere prodotta secondo una delle seguenti modalita': in originale; in copia autenticata; in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita'; mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica) prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita'.
Art. 9. Graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice della procedura concorsuale redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio. I posti riservati sono attribuiti, nel limite dei posti disponibili, a coloro che avranno dichiarato di avvalersi della riserva e che avranno superato le prove concorsuali, secondo l'ordine previsto dalle graduatorie di merito. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono attribuiti secondo l'ordine previsto dalle predette graduatorie ai candidati che hanno comunque superato le prove concorsuali. Con provvedimento del direttore amministrativo vengono approvati gli atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procede alla dichiarazione dei vincitori dello stesso. Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 8 del presente bando. La graduatoria finale sara' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' degli sudi del Sannio, presso la sede del rettorato, e trasmissione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - e sara' visionabile sul sito Internet di Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell'avviso della graduatoria nella predetta Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per eventuali impugnative. Salva diversa disposizione legislativa, la graduatoria resta efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di posti che dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.
Art. 10. Presentazione dei documenti di rito I vincitori del concorso sono invitati a presentare, entro il termine di trenta giorni, dalla comunicazione di assunzione in servizio un certificato medico, cosi' come previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica. Qualora i vincitori siano affetti da patologie o menomazioni, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse non ne riducono l'attitudine lavorativa. Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso, ivi compresi quelli che si sono avvalsi della riserva prevista ai sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue: a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in caso contrario, tale dichiarazione deve essere sostituita con quella di opzione per il nuovo impiego); b) di non essere stati destituiti, dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso. Inoltre, i vincitori di concorso che si saranno avvalsi della riserva dovranno attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle autorita' competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati dalle autorita' consolari italiane. Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al testo originale deve essere certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'amministrazione non dara' luogo alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 11. Contratto individuale di lavoro e periodo di prova Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, i vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, verranno inquadrati nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi, ad esclusione del caso in cui il vincitore del concorso sia gia' dipendente di questo Ateneo con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno due anni. Ai fini del computo di tale periodo, si tiene conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
Art. 12. Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e ad utilizzarle esclusivamente per le finalita' connesse al concorso, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto di lavoro.
Art. 13. Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale, nonche' le disposizioni contenute nel «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato».
Art. 14. Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento e' il dott. Gaetano Telesio, dirigente della Divisione risorse umane e organizzazioni, Affari generali ed attivita' negoziali. Benevento, 25 luglio 2008 Il direttore amministrativo: Rivellini