Concorso per 5 categoria c area amministrativa (campania) UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 08-08-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO CONCORSO   (scad.  8 settembre 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pi ...
Ente: UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Regione: CAMPANIA
Provincia: BENEVENTO
Comune: BENEVENTO
Data di inserimento: 27-08-2008
Data Scadenza bando 08-09-2008
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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
CONCORSO   (scad.  8 settembre 2008)
Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura, con
   rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno
   orario  a  tempo  pieno, di cinque posti di categoria C, posizione
   economica  C1,  area  amministrativa, di cui un posto riservato ai
   sensi  dell'art.  3,  comma  106, della legge 24 dicembre 2007, n.
   244. (Codice concorso n. 11/2008). (Decreto n. 861).
                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
   Visto   lo   Statuto  dell'Universita'  degli  studi  del  Sannio,
approvato  con  decreto  direttoriale  del  4  luglio 2001, n. 615, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
speciale - del 2 agosto 2001, n. 178, ed, in particolare, l'art. 47;
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
   Vista  la  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
   Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
   Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104, e successive modiche ed
integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come modificato ed integrato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,
e  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.
693;
   Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
   Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il  «Contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del comparto universitario», stipulato il 9 agosto 2000;
   Visto  il  «Contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
biennio    economico    2000-2001    del   personale   del   comparto
universitario», stipulato il 13 maggio 2003;
   Visto  il  «Contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del
personale del comparto universitario», stipulato il 27 gennaio 2005;
   Visto  il  «Contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
biennio    economico    2004-2005    del   personale   del   comparto
universitario», stipulato il 28 marzo 2006;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
   Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362;
   Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506;
   Vista   la   deliberazione   con   la   quale   il   consiglio  di
amministrazione,  nella  seduta  del  23  ottobre  2001, ha approvato
l'organizzazione   dell'amministrazione  centrale,  con  il  relativo
fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo;
   Vista  l'ipotesi  di  riorganizzazione delle strutture decentrate,
approvata  dal  consiglio  di  amministrazione  nella  seduta  del  9
dicembre 2004;
   Visto  il  Regolamento di ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo  del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli
studi  del  Sannio  a  tempo  determinato  e  a tempo indeterminato»,
emanato  con  decreto  rettorale  del  31  ottobre  2001,  n.  966, e
modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154;
   Visto  l'art.  3,  comma  87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge Finanziaria per l'anno 2008);
   Visto  l'art.  3,  comma  94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge   Finanziaria   per  l'anno  2008)  il  quale  stabilisce,  in
particolare, che:
    fatte,  comunque,  salve  «...le  intese  stipulate, ai sensi dei
commi  558  e  560  dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
prima  della data di entrata in vigore della presente legge, entro il
30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive
modificazioni,  predispongono,  sentite  le organizzazioni sindacali,
nell'ambito  della  programmazione  triennale  dei fabbisogni per gli
anni  2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del
personale  non  dirigenziale,  tenuto  conto  dei differenti tempi di
maturazione dei presenti requisiti:
     a)  in  servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, ai
sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1,
commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
     b)  gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge,  e  che  alla  stessa  data  abbia  gia'  espletato  attivita'
lavorativa   per   almeno  tre  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio  antecedente  al  28  settembre  2007,  presso  la stessa
amministrazione,  fermo  restando  quanto previsto dall'art. 1, commi
529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296...»;
   Visto  l'art.  3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
il quale, a sua volta, dispone che «...fermo restando quanto previsto
dall'art.  1,  comma  519,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296,
nell'anno  2008,  i  bandi  di  concorso  per  le  assunzioni a tempo
indeterminato  nelle  pubbliche amministrazioni possono prevedere una
riserva  di  posti  non  superiore  al 20 per cento dei posti messi a
concorso  per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno
tre  anni  di  esperienze  di  lavoro subordinato a tempo determinato
presso  pubbliche  amministrazioni  in  virtu' di contratti stipulati
anteriormente   alla   data   del   28  settembre  2007,  nonche'  il
riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso
le   pubbliche   amministrazioni  per  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi,  nel  quinquennio  antecedente al 28 settembre 2007, in
virtu'  di  contratti  di  collaborazione  coordinata  a continuativa
stipulati anteriormente a tale data ...»;
   Vista  la  circolare  del  18  aprile  2008, n. 5, con la quale la
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica,  Ufficio  per il personale delle pubbliche amministrazioni,
Servizio  programmazione,  assunzioni  e reclutamento, ha definito le
«Linee   di   indirizzo   in  merito  alla  interpretazione  ed  alla
applicazione  dell'art. 3, commi da 90 a 95, e comma 106, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)», sottolineando, in
particolare  che  «...la disposizione che si trova nell'art. 3, comma
106,   della   legge   24  dicembre  2007,  n.  244,  prospetta  alle
amministrazioni,  nel  rispetto  del  principio  costituzionale della
"concorsualita'",  bandi speciali di concorso pubblico per assunzioni
a  tempo indeterminato che danno rilevanza alla esperienza lavorativa
maturata  presso  le  amministrazioni  pubbliche, differenziandola in
ragione della tipologia del rapporto posto in essere...»:
    a)  prevedendo  «...per i titolari di contratto di lavoro a tempo
determinato,  con  qualifica  non  dirigenziale,  che  raggiungono il
triennio  secondo  i  criteri  indicati dall'art. 1, comma 529, della
legge  27 dicembre 2006, n. 296, o secondo criteri di cui all'art. 3,
comma  90,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244, i predetti bandi
possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti
messi a concorso...»;
    b)  introducendo  «...una valutazione per titoli per riconoscere,
in  termini  di  punteggio,  il servizio prestato presso le pubbliche
amministrazioni  per  almeno  tre  anni,  anche  non continuativi nel
quinquennio  antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a
tale data...»;
   Visto  il  «Programma  di  fabbisogno  del  personale  tecnico  ed
amministrativo per il triennio 2007-2009», predisposto in conformita'
alle   linee   generali  di  indirizzo  della  «Programmazione  delle
universita'   per   il  triennio  2007-2009»,  definite  con  decreto
ministeriale  del  3  luglio  2007,  n.  362, in attuazione dell'art.
1-ter,  comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con  modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, e tenendo conto
dei   parametri  e  dei  criteri  (denominati  "Indicatori")  per  il
monitoraggio  e  la  valutazione dei risultati della attuazione della
predetta  programmazione,  fissati  dal  decreto  ministeriale del 18
ottobre 2007, n. 506;
   Considerato  che  il  predetto  programma in relazione ai piani di
stabilizzazione  dei «lavoratori precari» previsti dall'art. 3, comma
94,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244, recepisce, peraltro, le
direttive  impartite  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
Dipartimento  della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle
pubbliche  amministrazioni  e  reclutamento,  con la circolare del 18
aprile 2008, n. 5;
   Considerato  che,  in  attuazione di quanto previsto dall'art. 57,
comma  6,  del  «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del Comparto delle Universita», stipulato il 9 agosto 2000,
come  modificato  ed integrato dall'art. 13 del «Contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio   economico   2002-2003  del  personale  del  Comparto  delle
Universita»,   stipulato   il  27  gennaio  2005,  il  «Programma  di
fabbisogno  del  personale  tecnico ed amministrativo per il triennio
2007-2009»  e'  stato oggetto di consultazione con i componenti della
Rappresentanza   Sindacale   Unitaria   ed   i  Rappresentanti  delle
Organizzazioni  Sindacali Territoriali di Comparto nella riunione del
12 maggio 2008;
   Considerato  che il predetto programma e' stato, altresi', oggetto
di apposita comunicazione data dal rettore al senato accademico nella
seduta  del  13 maggio 2008 ed e' stato definitivamente approvato dal
consiglio di amministrazione nella seduta del 23 giugno 2008;
   Considerato  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  Ministero
dell'universita'    e   della   ricerca,   Direzione   generale   per
l'universita', con nota del 29 maggio 2008, numero di protocollo 855,
questo  Ateneo  ha  provveduto,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art.  2,  lettera  a),  del  decreto interministeriale 30 aprile
2008,  ad  adottare,  entro  il  30  giugno  2008,  il  «Programma di
fabbisogno  del  personale tecnico ed amministrativo, per il triennio
2007-2009»  utilizzando  «per  la  valutazione  ex ante e il relativo
monitoraggio della compatibilita' finanziaria dei piani triennali» la
apposita procedura informatizzata «PROPER»;
   Accertato  che  la spesa per le assunzioni di personale tecnico ed
amministrativo  previste  dal  predetto  programma  per  l'anno 2008,
rientra  nei  limiti  previsti  dall'art. 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
   Considerato che, il «Programma di fabbisogno del personale tecnico
ed  amministrativo, per il triennio 2007-2009», tra l'altro, prevede,
per  l'anno 2008, anche l'assunzione di cinque unita' di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa;
   Vista   la   nota   del   7  luglio  2008,  numero  di  protocollo
0007256/CM3011,  con  la  quale  questo  Ateneo,  in  relazione  agli
obblighi  previsti  dall'art.  18, comma 6, del decreto legislativo 8
maggio  2001,  n.  215,  ha  comunicato al Ministero della difesa, la
propria   intenzione   di   non   applicare,  nella  fattispecie,  in
considerazione  della  specialita' e straordinarieta' della procedura
concorsuale  prevista dall'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, la riserva del 30% dei posti messi a concorso in favore
dei  volontari  in  ferma breve o in ferma prefissata congedati senza
demerito;
   Ritenuto  altresi',  sempre  in considerazione della specialita' e
straordinarieta'  della  predetta  procedura  concorsuale, che, nella
fattispecie  in  esame, non si debba attivare neanche la procedura di
mobilita'  prevista dall'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, come modificato dall'art. 5 della legge 31 marzo 2005,
n.   43,  riservata  al  personale  delle  amministrazioni  pubbliche
collocato in disponibilita' ed iscritto in appositi elenchi;
   Attesa   pertanto,   la   necessita'   di  avviare  una  procedura
concorsuale  per la copertura dei posti innanzi specificati, ai sensi
dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   Visto  il bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio
finanziario;
   Verificata la disponibilita' finanziaria,
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Numero dei posti
   E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli ed esami, per la
copertura,  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime
di  impegno  orario  a  tempo  pieno, di cinque posti di categoria C,
posizione  economica  C1,  area amministrativa, per le esigenze degli
uffici  dell'amministrazione  centrale,  di cui un posto riservato ai
sensi  dell'art.  3,  comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(codice concorso n. 11/2008).
   Coloro  che  intendono  avvalersi  della  «riserva»  devono  farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.
   E'  possibile  presentare  domanda di partecipazione ad entrambi i
concorsi.
   E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento economico.

        
      
                               Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
   Per l'ammissione al concorso, si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
    a)  la  cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
    b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
    c) il godimento dei diritti civili e politici;
    d)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non  avere
procedimenti penali in corso;
    e)  l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
    f)  l'assolvimento  degli  obblighi  di leva militare, per i nati
fino al 1985;
    g)  il  non  essere  stato  destituito o dispensato da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile;
    h)  il  possesso  del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
   Inoltre,  coloro che intendono avvalersi della riserva prevista ai
sensi  dell'art.  3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
devono  aver  maturato  almeno  tre  anni  di  esperienza  di  lavoro
subordinato  a  tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in
virtu'   di  contratti  stipulati  anteriormente  alla  data  del  28
settembre 2007.
   Ai  sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7  febbraio  1994,  n.  174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
    a)  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
    b)   godere   dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza o di provenienza;
    c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
   Tutti  i  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
   I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
   Ai  sensi  dell'art.  3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2,
del  decreto  del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n.
693,   l'esclusione   dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti  di
ammissione  puo'  essere  disposta  in ogni momento con provvedimento
motivato del direttore amministrativo.

        
      
                               Art. 3.
               Termine di presentazione delle domande
   Le  domande  di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono  pervenire, esclusivamente, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
del    Sannio    -    Divisione    II   -   Ufficio   del   personale
tecnico-amministrativo,  Piazza  Guerrazzi,  n.  1 - 82100 Benevento,
riportando sulla busta, la dicitura «Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e  con  regime  di  impegno  orario a tempo pieno, di cinque posti di
categoria  C,  posizione economica C1, area amministrativa, di cui un
posto  riservato  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 106, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244 (codice concorso 11/2008)», entro il termine
perentorio  di  trenta  giorni,  che  decorre dal giorno successivo a
quello   della   pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante.

        
      
                               Art. 4.
              Dichiarazioni da formulare nella domanda
   Nella  domanda  il  candidato  deve  dichiarare,  sotto la propria
responsabilita'  e  a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46,
47  e  76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,  n. 445, potendo utilizzare, a tal fine, il fac-simile all'uopo
predisposto (Allegato 2):
    a)  il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale e la residenza, con le indicazioni relative alla citta', alla
provincia,  al  codice  di  avviamento  postale, alla via/piazza e al
numero civico;
    b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
    c) di godere dei diritti civili e politici;
    d)  di  essere  in  possesso  del  titolo  di studio previsto dal
precedente  art.  2,  primo  comma,  lettera  h),  con  l'indicazione
dell'anno  scolastico  in cui e' stato conseguito e dell'istituto che
lo ha rilasciato;
    e)  di  avvalersi  della  riserva  prevista ai sensi dell'art. 3,
comma  106,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244, avendo maturato
almeno  tre anni di esperienza di lavoro subordinato presso pubbliche
amministrazioni  in  virtu' di contratti stipulati anteriormente alla
data del 28 settembre 2007, con le indicazioni delle date di inizio e
fine  di  ciascun  servizio  prestato  e degli enti presso i quali e'
stata svolta la propria attivita' (la dichiarazione deve essere resa,
anche se negativa);
    f)  gli eventuali titoli posseduti, valutabili ai sensi dell'art.
6 del presente bando;
    g)  di  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica  al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego;
    h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
    i)  le  eventuali  condanne  penali riportate (anche se sia stato
concesso  il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli  eventuali  procedimenti  penali  pendenti (la dichiarazione deve
essere resa, anche se negativa);
    j)  il  servizio  prestato  presso pubbliche amministrazioni e le
cause   di   risoluzione   di  precedenti  rapporti  di  impiego  (la
dichiarazione deve essere resa, anche se negativa);
    k)  di  non  essere  stato  dispensato  o destituito dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito  mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da
invalidita'  insanabile  ovvero  di  non  essere stato licenziato per
giusta  causa o giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione deve
essere resa, anche se negativa);
    l)  il possesso, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente
bando, di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza.
   La  mancata  dichiarazione  di cui alla lettera l) non costituisce
motivo  di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilita' che i
predetti  titoli, anche se posseduti, possano essere prodotti o presi
in considerazione, in caso di superamento della prova orale.
   I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono inoltre
dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
come specificati nel precedente art. 2.
   I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la  domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il
termine stabilito nel precedente art. 3.
   Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso il
quale  desidera  che vengano inviate eventuali comunicazioni relative
al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
   Nella  domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di  handicap  sono  tenuti,  ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104,  a  richiedere  l'ausilio  necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
   Ai  sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre  2000,  n.  445, non e' piu' richiesta l'autentica della
firma in calce alla domanda.
   La  mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
   L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita' in caso di
smarrimento  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione
ovvero  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  della  variazione del
recapito  da  parte  del  candidato,  nonche'  da  disguidi postali o
telegrafici  o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
   Alla  domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione,  copia  della  ricevuta  del  versamento di euro 7,75, da
effettuare   sul   conto   corrente  postale  n.  13759824  intestato
all'Universita'  degli  studi del Sannio, quale contributo forfetario
per  le  spese  relative  all'organizzazione  e  all'espletamento del
concorso,   riportando  nella  causale  del  versamento  la  dicitura
«Partecipazione  al  concorso  pubblico, cinque posti di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa (codice n. 11/2008)».

        
      
                               Art. 5.
                      Commissione giudicatrice
   La  commissione  giudicatrice  sara'  costituita  nel  rispetto di
quanto  previsto  dall'art.  35  comma  3,  lettera  e)  del  decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e dall'art. 14 del ««Regolamento
di  Ateneo  per  la  disciplina  dell'accesso  al ruolo del personale
tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato».

        
      
                               Art. 6.
   Presentazione e valutazione dei titoli culturali e di servizio
   Ai  fini  della  valutazione dei titoli culturali e di servizio la
commissione giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30
punti.
   Sulla  base  dei  documenti  prodotti  dai candidati e dei criteri
previamente individuati, la commissione giudicatrice, conformemente a
quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9  maggio  1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni,   procedera'   alla   valutazione   dei   titoli,  dopo
l'espletamento  della  prova  scritta,  e  prima  che si proceda alla
correzione  dei relativi elaborati, nell'ambito delle categorie e dei
punteggi di seguito specificati:
    1.  fino ad un massimo di 4,50 punti per il possesso di titoli di
studio  superiori  rispetto  a  quello  previsto  per  l'accesso alla
categoria   con   riguardo   al   punteggio   riportato,  secondo  la
articolazione  contenuta nel prospetto all'uopo predisposto (Allegato
n. 1);
    2.  fino  ad  un  massimo di 12,50 punti per il servizio di ruolo
prestato presso la Universita' degli studi del Sannio con rapporto di
lavoro  a  tempo  determinato di durata almeno pari o superiore ad un
anno, con la seguente articolazione:
     a)  attribuzione  di  2  punti  per  ogni  anno  ovvero per ogni
frazione  di  anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno,
in caso di servizio di ruolo prestato nella categoria C;
     b) maggiorazione del punteggio attribuito ai sensi della lettera
a)  di ulteriori 0,50 punti per ogni anno ovvero per ogni frazione di
anno  pari  o  superiore ai sei mesi, oltre il primo anno, in caso di
servizio di ruolo prestato nella categoria D;
    3.  fino ad un massimo di 6 punti per il servizio prestato presso
la Universita' degli studi del Sannio con contratto di collaborazione
coordinata  o  continuativa  di  durata almeno pari o superiore ad un
anno,  con  la  attribuzione di 2 punti per ogni anno ovvero per ogni
frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
    4.  fino  ad  un  massimo  di  3  punti per esperienze lavorative
maturate  nella  Universita'  degli studi del Sannio con contratti di
lavoro  autonomo di durata almeno pari o superiore ad un anno, con la
attribuzione  di  1  punto  per ogni anno ovvero per ogni frazione di
anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
    5.  fino  ad  un massimo di 2 punti per esperienze lavorative, di
ruolo e non di ruolo, maturate in altre pubbliche amministrazioni, di
durata  almeno  pari  o  superiore ad un anno, con la attribuzione di
0,50  punti  per  ogni  anno  ovvero per ogni frazione di anno pari o
superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
    6.  fino  ad  un  massimo  di 2 punti per il superamento di altri
concorsi per la medesima categoria per la quale si concorre o per una
categoria superiore, con la seguente articolazione:
     a)  attribuzione  di  1  punto per il superamento di un concorso
indetto  per  l'accesso  alla  medesima  categoria  per  la  quale si
concorre;
     b)  attribuzione  di  2  punti per il superamento di un concorso
indetto  per  l'accesso  ad una categoria superiore rispetto a quella
per la quale si concorre.
   La   commissione   e'   tenuta   a  motivare  l'eventuale  mancata
valutazione dei titoli prodotti dal candidato.
   La documentazione relativa ai titoli dovra' dimostrare il possesso
da  parte del candidato dei predetti titoli culturali e di servizio e
dovra' essere prodotta, al momento della presentazione della domanda,
secondo una delle seguenti modalita':
    in originale;
    in copia autenticata;
    in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai  sensi  degli  articoli  19  e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  del  28  dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni,  che  ne  attesti la conformita' all'originale, resa in
calce  al  documento  ovvero  annessa  allo  stesso,  unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita';
    mediante     dichiarazione,     sottoscritta    dall'interessato,
sostitutiva  di  certificazione,  ai  sensi  dell'art.  46 del citato
decreto  del  Presidente della Repubblica, e/o di atto di notorieta',
ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, prodotta, in quest'ultimo
caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento
di identita'.
   La  produzione  dei  titoli  con  una  modalita' diversa da quelle
innanzi   specificate   comporta  la  non  valutabilita'  dei  titoli
medesimi.

        
      
                               Art. 7.
                            Prove d'esame
   Le prove di esame consisteranno in:
    a)  una  prova  scritta, consistente in test a risposta multipla,
che vertera' sulle seguenti materie:
     nozioni di diritto amministrativo;
     nozioni di legislazione universitaria;
    b)  una  prova  orale,  che  vertera' sulle materie oggetto della
prova  scritta,  nonche'  su nozioni di contabilita' di Stato e sara'
diretta  ad  accertare  la  conoscenza, a livello nozionistico, della
lingua inglese e dell'informatica.
   La durata della prova scritta sara' determinata dalla commissione.
   I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in lingua
italiana.
   I  candidati,  durante  l'espletamento  delle  prove, non potranno
consultare  appunti,  manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 4ª serie
speciale  -  del  giorno 30 settembre 2008, verra' data comunicazione
della sede, del giorno e dell'ora in cui avra' luogo la prova scritta
ovvero  verra'  dato  avviso  di  un  eventuale rinvio della predetta
prova,  di  ogni ulteriore o diversa comunicazione circa le modalita'
di  notifica  delle  prove  stesse  rispetto  a  quanto  disposto nel
presente articolo.
   Le   informazioni   pubblicate   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  hanno valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
   Pertanto,  i  candidati  che  non  abbiano  ricevuto comunicazione
personale   dell'esclusione,  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  dalle  procedure  di  selezione,  dovranno presentarsi,
senza  alcun  ulteriore  preavviso,  nel giorno, nell'ora e nel luogo
indicato  nella predetta Gazzetta Ufficiale. La mancata presentazione
costituisce rinuncia al concorso.
   Conseguono  l'ammissione  alla prova orale i candidati che abbiano
riportato  nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
   Ai  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale verra' data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il suo
espletamento.
   La  predetta  comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato  dal  candidato nella prova scritta e del punteggio che gli
e' stato attribuito in sede di valutazione dei titoli.
   La  prova  orale,  che  si  svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste  dall'art.  6, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
   Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
    a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del
candidato;
    b)  tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il  candidato e'
pubblico dipendente;
    c) carta d'identita' o patente o tessera postale o porto d'armi o
passaporto.
   La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come
rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.

        
      
                               Art. 8.
                Titoli di preferenza e di precedenza
   Hanno  diritto  alla  preferenza,  a  parita' di merito, in ordine
decrescente,  coloro  i quali appartengono ad una delle sottoelencate
categorie:
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10)   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12)  i  figli  di  mutilati  e  invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17)  coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    18)  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi e i mutilati civili;
    20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
   A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
    1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    2)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche.
   Ai  sensi  dell'art.  3,  7° comma, della legge 15 maggio 1997, n.
127,  come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191,
se  due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione  dei  titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio,
e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
   I  candidati  che superano la prova orale dovranno far pervenire i
documenti  attestanti  i  titoli  di  precedenza  e/o  preferenza, di
propria  iniziativa,  al  direttore  amministrativo  dell'Universita'
degli  Studi  del  Sannio  -  Divisione  II  -  Ufficio del personale
tecnico-amministrativo,  Piazza  Guerrazzi,  n.  1 - 82100 Benevento,
entro  il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo  a  quello  in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la
mancata  applicazione  del  relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
   La  suddetta  documentazione  dovra'  attestare  il  possesso  dei
predetti  titoli  di  precedenza  e/o preferenza, come indicati nella
domanda  di  ammissione  al  concorso  e  gia' posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  della medesima
domanda,   e  dovra'  essere  prodotta  secondo  una  delle  seguenti
modalita':
    in originale;
    in copia autenticata;
    in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai  sensi  degli  articoli  19  e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  del  28  dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni,  che  ne  attesti la conformita' all'originale, resa in
calce  al  documento  ovvero  annessa  allo  stesso,  unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita';
    mediante     dichiarazione,     sottoscritta    dall'interessato,
sostitutiva  di  certificazione  (ai  sensi  dell'art.  46 del citato
decreto  del  Presidente  della Repubblica) e/o di atto di notorieta'
(ai  sensi  dell'art.  47  del  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica) prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia
non autenticata del proprio documento d'identita'.

        
      
                               Art. 9.
                        Graduatoria di merito
   Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice della
procedura   concorsuale  redige  la  graduatoria  di  merito  secondo
l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun
candidato,   risultanti   dalla   somma   dei  voti  riportati  nella
valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio.
   I   posti   riservati   sono  attribuiti,  nel  limite  dei  posti
disponibili,  a  coloro  che  avranno  dichiarato  di avvalersi della
riserva e che avranno superato le prove concorsuali, secondo l'ordine
previsto dalle graduatorie di merito.
   I  posti  riservati,  non  coperti per mancanza di vincitori, sono
attribuiti  secondo  l'ordine  previsto dalle predette graduatorie ai
candidati che hanno comunque superato le prove concorsuali.
   Con  provvedimento  del direttore amministrativo vengono approvati
gli  atti  del  concorso,  nonche' la graduatoria finale e si procede
alla dichiarazione dei vincitori dello stesso.
   Ai  fini  della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei  titoli  di  preferenza  e/o  di precedenza di cui all'art. 8 del
presente bando.
   La  graduatoria  finale  sara'  resa  pubblica mediante affissione
all'albo  ufficiale dell'Universita' degli sudi del Sannio, presso la
sede  del rettorato, e trasmissione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale - e sara'
visionabile sul sito Internet di Ateneo.
   Dalla  data  di  pubblicazione dell'avviso della graduatoria nella
predetta  Gazzetta  Ufficiale,  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative.
   Salva  diversa  disposizione  legislativa,  la  graduatoria  resta
efficace  per  un termine di trentasei mesi dalla data della predetta
pubblicazione  per  l'eventuale  copertura  di  posti  che  dovessero
risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.

        
      
                              Art. 10.
                 Presentazione dei documenti di rito
   I  vincitori  del  concorso  sono  invitati a presentare, entro il
termine  di  trenta  giorni,  dalla  comunicazione  di  assunzione in
servizio un certificato medico, cosi' come previsto dall'art. 7 della
legge  25  luglio  1956,  n.  837,  rilasciato dall'azienda sanitaria
locale,  da  un  medico  militare  o  da  un  ufficiale  sanitario  e
attestante  l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed
incondizionato  all'impiego,  l'assenza  di  imperfezioni che possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio  e di malattie che
possano mettere in pericolo la salute pubblica.
   Qualora  i  vincitori siano affetti da patologie o menomazioni, il
certificato  ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono l'attitudine lavorativa.
   Ai  sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
del  28 dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso, ivi compresi
quelli  che si sono avvalsi della riserva prevista ai sensi dell'art.
3,  comma  106,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244, dovranno
attestare,  nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta', quanto segue:
    a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'art.  53  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in caso
contrario,  tale  dichiarazione  deve essere sostituita con quella di
opzione per il nuovo impiego);
    b)  di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati da precedente
impiego  presso  una  pubblica  amministrazione, ovvero di non essere
stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
    c)  di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  bando  di
concorso.
   Inoltre,  i  vincitori  di  concorso  che si saranno avvalsi della
riserva   dovranno   attestare,   nei   modi   e  nelle  forme  della
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta', i servizi prestati
presso  pubbliche  amministrazioni  in  virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
   L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive, ai sensi dell'art. 71
del  succitato  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
   I  documenti  rilasciati  al  cittadino  straniero dalle autorita'
competenti  dello  Stato  di  appartenenza debbono essere legalizzati
dalle autorita' consolari italiane.
   Agli  atti  e  ai  documenti  in  lingua  straniera  dovra' essere
allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana la cui conformita' al
testo    originale   deve   essere   certificata   dalla   competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
   Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva
la  possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento,  l'amministrazione  non dara' luogo alla
stipulazione   del  contratto  ovvero  provvedera',  per  i  rapporti
eventualmente   gia'   instaurati,   all'immediata   risoluzione  dei
medesimi.
   Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        
      
                              Art. 11.
         Contratto individuale di lavoro e periodo di prova
   Con  la  stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo  indeterminato  e con regime di impegno orario a tempo pieno, i
vincitori  del  concorso,  che  risulteranno  in  possesso di tutti i
requisiti   prescritti,   verranno   inquadrati  nella  categoria  C,
posizione   economica   C1,   area  amministrativa,  con  diritto  al
trattamento   economico   spettante   ai   sensi  delle  disposizioni
legislative e contrattuali vigenti.
   Il  rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione  del  servizio  nel  termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
   In  tal  caso  l'amministrazione,  valutati  i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
   Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi, ad esclusione del
caso  in  cui il vincitore del concorso sia gia' dipendente di questo
Ateneo  con  rapporto  di  lavoro a tempo determinato della durata di
almeno  due anni. Ai fini del computo di tale periodo, si tiene conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato.
   Il  periodo  di  prova  non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo',  in  qualsiasi  momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
   Il  recesso,  debitamente  motivato,  produce  i  suoi effetti dal
momento  dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio,  compresi  i  ratei  della  tredicesima  mensilita'  e  gli
emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
   Decorso  il  periodo  di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio   e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.

        
      
                              Art. 12.
                   Trattamento dei dati personali
   Ai  sensi  del  decreto  legislativo  del  30 giugno 2003, n. 196,
l'Universita'  si  impegna  a rispettare il carattere riservato delle
informazioni  fornite  dai  candidati e ad utilizzarle esclusivamente
per  le finalita' connesse al concorso, alla stipula del contratto ed
alla gestione del rapporto di lavoro.

        
      
                              Art. 13.
                           Norme di rinvio
   Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto
compatibili,  le disposizioni vigenti in materia concorsuale, nonche'
le   disposizioni   contenute  nel  «Regolamento  di  Ateneo  per  la
disciplina   dell'accesso   al   ruolo   del   personale  tecnico  ed
amministrativo  dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato».

        
      
                              Art. 14.
                    Responsabile del procedimento
   Ai  sensi  di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, il
responsabile  del procedimento e' il dott. Gaetano Telesio, dirigente
della  Divisione  risorse  umane e organizzazioni, Affari generali ed
attivita' negoziali.
    Benevento, 25 luglio 2008
                               Il direttore amministrativo: Rivellini