Concorso per 16 dirigenti di seconda fascia (lazio) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 16
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 73 del 19-09-2008
Sintesi: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO   (scad.  20 ottobre 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sedici posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti d ...
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-09-2008
Data Scadenza bando 20-10-2008
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CONCORSO   (scad.  20 ottobre 2008)
Concorso  pubblico, per titoli ed esami, a sedici posti per l'accesso
   alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo
   dei  dirigenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze da
   assegnare   al   Dipartimento  dell'amministrazione  generale  del
   personale e dei servizi in uno degli Uffici centrali e periferici.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'amministrazione generale, del personale
                            e dei servizi

   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche  ed  in  particolare  l'art.  28  relativo all'accesso alla
qualifica di dirigente;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
   Visto il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella
legge   2   dicembre  2005,  n.  248,  recante  misure  di  contrasto
all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria,   che   contempla,   in  sede  di  ripartizione  tra  le
articolazioni  dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze del
contingente  di  personale  ivi previsto, la possibilita' di adottare
modalita' anche speciali per il reclutamento;
   Vista  la  legge  15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni
per  il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n.   108,   concernente   il   regolamento   recante  disciplina  per
l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento del ruolo dei
dirigenti presso le Amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento
autonomo;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272, concernente il regolamento di disciplina in materia di
accesso  alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28 - comma 5
- del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   Visto   il  decreto  ministeriale  3  maggio  2006  del  Ministero
dell'economia   e   delle  finanze  concernente  il  reclutamento  di
personale  con qualifica dirigenziale emanato sulla base della citata
legge  n.  248/2005 che consente la possibilita' di ricorrere a forme
di reclutamento speciale;
   Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  «Azioni positive per la realizzazione
della  parita'  uomo-donna  nel  lavoro»  con  riferimento  anche  al
contenuto  degli  articoli  35 e 57 del citato decreto legislativo n.
165/2001  al  fine  di garantire pari-opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994,  n.  174 e successive modificazioni, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso dei cittadini
degli  stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente  nuove  norme  in  materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   Vista  la  legge  11  febbraio  2005,  n.  15,  recante  ulteriori
modifiche  ed  integrazioni  alla  suddetta  legge  n.  241 del 1990,
concernenti  norme  generali  sull'azione amministrativa e successive
modificazioni  ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n.  352,  recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti  amministrativi,  in attuazione del secondo comma dell'art.
24 della citata legge n. 241/1990;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali;
   Vista  la  direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  - n. 1/2005 dell'11 febbraio
2005,   concernente   le   misure  finalizzate  all'attuazione  nelle
pubbliche  amministrazioni  delle disposizioni contenute nel suddetto
decreto legislativo n. 196/2003;
   Vista  la  legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
   Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed   integrazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
   Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 23
marzo  1995 e successive modificazioni, concernente la determinazione
dei   compensi  da  corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni
esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi
di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
   Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la delega al Governo per il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
   Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
   Vista  la  legge  16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15  marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445  e  successive  modificazioni ed integrazioni, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale;
   Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni,  contenente  disposizioni  ordinamentali  in materia di
pubblica amministrazione;
   Vista  la  Circolare  n.  69  del 6 agosto 1998, del Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della  ragioneria generale dello Stato - concernente l'individuazione
degli  atti soggetti alla verifica di legalita' degli Uffici centrali
del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;
   Vista  la  legge  27  dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica (Legge finanziaria 1998);
   Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza
pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo (Legge Finanziaria
1999);
   Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2000);
   Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2001);
   Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2002);
   Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2003);
   Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2004);
   Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2005);
   Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2006);
   Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2007);
   Vista  la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2008);
   Visto  l'art.  7  della legge 3 aprile 1997, n. 94 che ha disposto
l'accorpamento  del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
e  della  programmazione  economica,  nonche'  i  successivi  decreti
legislativi  e  regolamentari,  fra i quali il decreto del Presidente
della  Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ed in particolare l'art. 12
istitutivo del ruolo unico del personale;
   Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la  riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art.
55  che  prevede  l'istituzione  del  Ministero dell'economia e delle
finanze  e  la contestuale soppressione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
   Vista  la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione
in  legge,  con  modificazioni,  del decreto legge 18 maggio 2006, n.
181,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministeri.  Delega al governo per il coordinamento delle disposizioni
in   materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n.  43,  concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  a  norma dell'art. 1 - comma 404 -
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   Visto   il  decreto-legge  26  aprile  2005,  n.  63,  concernente
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  e la coesione territoriale,
nonche'  per  la tutela del diritto d'autore ed altre misure urgenti,
convertito  in  legge,  con modificazione, dall'art. 1 della legge 25
giugno 2005, n. 109;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 8
febbraio   2006   concernente  la  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche  del  personale  appartenente alle qualifiche dirigenziali,
alle  aree  funzionali  ed  alle  posizioni  economiche del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e dell'amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato;
   Visto   il  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  concernente
«Disposizioni  urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la
perequazione  tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133;
   Vista  la  legge  19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli  ordinamenti  didattici universitari e successive modificazioni
ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  del Ministero dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica   e   Tecnologica   28   novembre  2000,  concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
   Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.
concernente  la  valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli  universitari  previsti dall'art. 3 del regolamento in materia
di  autonomia  didattica  degli  atenei,  adottato  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
del 3 novembre 1999, n. 509;
   Visto  il  decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica di concerto con il Ministro della funzione
pubblica  5  maggio  2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di
lauree  (DL)  secondo  il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree  specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
   Visto  il  decreto  del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il
decreto  ministeriale  3 novembre 1999, n. 509, concernente modifiche
al  regolamento  recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei;
   Visto  il  Contratto  collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile
2006  relativo  al personale dirigente Area 1 - quadriennio normativo
2002/2005  - biennio economico 2002/2003 - nonche' il C.C.N.L. del 21
aprile 2006 per il secondo biennio economico 2004/2005;
   Vista  la  nota  n.  13927  del  23  giugno  2005, con la quale il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze ha trasmesso, tra l'altro,
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione pubblica - la richiesta di autorizzazione a bandire concorsi
per l'accesso alla qualifica dirigenziale;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 4
agosto  2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
serie  generale  -  n.  224  del  26  settembre 2005, con il quale il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  stato  autorizzato a
bandire, tra l'altro, la procedura concorsuale per il reclutamento di
personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale;
   Vista  la  nota  n.  94447  del  18 dicembre 2006, con la quale il
Ministero    dell'economia    e    delle   finanze   -   Dipartimento
dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro
-   ha  trasmesso  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  Funzione  pubblica  -  Ufficio P.P.A. - Servizio
Mobilita'  -  la  richiesta di autorizzazione ad avviare le procedure
concorsuali  in  mancanza  di  personale da trasferire in eccedenza o
disponibilita',  ai  sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   Vista  la  nota n. 7600-1.2.3.2 del 21 febbraio 2007, con la quale
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica - Ufficio P.P.A. - servizio mobilita' ha comunicato
di  non  avere  allo stato personale da assegnare, ai sensi dell'art.
34-bis del suddetto decreto legislativo n. 165/2001;
   Visto  in  particolare  l'art. 2 del decreto ministeriale 3 maggio
2006  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze concernente il
reclutamento  di  personale  con qualifica dirigenziale emanato sulla
base  della  citata legge n. 248/2005 che consente la possibilita' di
ricorrere a forme di reclutamento speciale;
   Considerato,   le   gravi  carenze  di  organico  nella  qualifica
dirigenziale    delle    varie   articolazioni   dell'amministrazione
dell'economia   e   delle   finanze  e  la  necessita'  di  sopperire
tempestivamente  alle  stesse  al  fine  di  assicurare  la  regolare
funzionalita' degli uffici;
   Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere  all'indizione,  di  un
concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, per il reclutamento di un
contingente  di  personale  dirigenziale  fissato  nel  numero  di 16
unita', per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento   dell'amministrazione  generale  del  personale  e  dei
servizi;
   Considerato, inoltre, che dei suddetti 16 posti la percentuale del
50%  e'  destinata  al personale appartenente all'Amministrazione, ai
sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272
del  2004 e dell'art. 2 - comma 2 - del suddetto decreto ministeriale
3 maggio 2006;
   Considerato,  infine,  che  i vincitori del concorso sono tenuti a
frequentare un ciclo di attivita' formative, organizzate dalla scuola
superiore  della  pubblica  amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Numero dei posti messi a concorso


   E'  indetto  un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 16 posti
per  l'accesso  alla  qualifica,  di  dirigente di seconda fascia, in
prova,  nel  ruolo  dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle
finanze  da  assegnare  al dipartimento dell'amministrazione generale
del   personale  e  dei  servizi  in  uno  degli  uffici  centrali  e
periferici.
   Il  50%  dei suddetti posti e' destinato al personale appartenente
al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 e dell'art. 2
- comma 2 - del suddetto decreto ministeriale 3 maggio 2006.
   Di tale riserva:
    1)  il  30% e' riservato, ai sensi dell'art. 22 - secondo comma -
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 settembre 2004, n.
272,  agli  impiegati,  muniti  del  titolo  di  studio richiesto dal
successivo  art.  2,  appartenenti  al  ruolo unico del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze da almeno quindici anni nella
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
    2)  il  20%  e'  riservato  ai  sensi dell'art. 2 - comma 2 - del
decreto  ministeriale 3 maggio 2006 agli impiegati, muniti del titolo
di  studio  richiesto  dal  successivo  art. 2, appartenenti al ruolo
unico  del  personale  del  Ministero  dell'economia e delle finanze,
terza  area  - fascia retributiva - F3 e F4 (ex C2 e C3), che abbiano
maturato  alla  data  del  bando, anche complessivamente, almeno otto
anni di servizio nelle suddette posizioni economiche.
   Qualora  i  posti  riservati  di  cui  al  precedente punto 1) non
dovessero  essere  coperti  per  mancanza  di  aventi titolo, saranno
conferiti agli aventi diritto alla riserva del 20%.
   La  riserva  del  50% dei posti che non dovesse essere coperta per
mancanza di aventi titolo, sara' conferita ai concorrenti che abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
   Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori  del concorso saranno
subordinate   alle  eventuali  autorizzazioni  richieste  secondo  la
normativa vigente.
   Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  disabili  di concorrere in
effettive  condizioni  di  parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso,    l'Amministrazione,   preso   atto   delle   domande   di
partecipazione  che  perverranno  da parte degli stessi, predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.
   Coloro  che intendano avvalersi di uno dei titoli di preferenza di
cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
487/1994  dovranno  farne  espressa  dichiarazione  nella  domanda di
partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione


   Al concorso sono ammessi a partecipare:
    a)  i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
del  titolo  di  studio  di  cui  al  successivo punto 1, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma
di  specializzazione  conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per  -  l'accesso  alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea.  Per  i  dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a
seguito  di  corso-concorso,  il  periodo  di  servizio  e' ridotto a
quattro anni;
    b)  i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture   pubbliche   non  ricomprese  nel  campo  di  applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
titolo  di  studio di cui al successivo punto 1, che hanno svolto per
almeno due anni le funzioni dirigenziali;
    c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati
in  amministrazioni  pubbliche  per un periodo non inferiore a cinque
anni,  purche' muniti del titolo di studio di cui al successivo punto
1;
    d)  i  cittadini  italiani, muniti del titolo di studio di cui al
successivo punto 1, che hanno maturato, con servizio continuativo per
almeno   quattro   anni  presso  enti  od  organismi  internazionali,
esperienze  lavorative  in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
   Per l'ammissione al concorso e' richiesto:
    1 - Possesso dei seguenti titoli di studio:
     a)   «laurea   specialistica»   (LS),   ora  denominata  «laurea
magistrale»  (LM)  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270, appartenente ad una delle seguenti classi:
      finanza (19-S),
      giurisprudenza (22-S),
      informatica (23-S),
      ingegneria gestionale (34-S),
      ingegneria informatica (35-S),
      scienze dell'economia (64-S),
      scienze della politica (70-S),
      scienze delle pubbliche amministrazioni (71-S),
      statistica economica, finanziaria ed attuariale (91-S),
ovvero  «diploma  di  laurea»  (DL)  conseguito  secondo  il  vecchio
ordinamento  in economia e commercio e giurisprudenza ed equipollenti
ovvero  altro  diploma di laurea la cui equiparazione alle suindicate
classi  di  «laurea  specialistica»  (LS), e' determinata dal decreto
interministeriale  del  5  maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196.
     Si  ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di
studio   conseguiti   all'estero   riconosciuti  secondo  le  vigenti
disposizioni.   Sara'  cura  del  candidato  dimostrare  la  suddetta
equipollenza  mediante  l'indicazione degli estremi del provvedimento
che la riconosca;
     b)   «laurea   specialistica»   (LS),   ora  denominata  «laurea
magistrale»  (LM)  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto ministeriale 22
ottobre  2004,  n.  270,  ovvero  «diploma di laurea» (DL) conseguito
secondo  il vecchio ordinamento essendo anche dipendente di ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze, in servizio da almeno cinque
anni   presso   il  dipartimento  dell'amministrazione  generale  del
personale  e dei servizi nella terza area (ex area funzionale C) alla
data di scadenza del presente bando;
    2  -  Cittadinanza  italiana (ai sensi del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri n. 174/1994 non si puo' prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana);
    3 - Godimento dei diritti politici;
    4   -  Idoneita'  fisica  all'impiego.  L'Amministrazione  ha  la
facolta'  di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente.
   Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
    siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
    siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
    siano  stati  licenziati  da altro impiego statale ai sensi della
vigente  normativa  contrattuale,  per  aver  conseguito  l'impiego a
seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti.
   I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

        
      
                               Art. 3.

          Presentazione della domanda. Termini e modalita'


   Il  candidato dovra' produrre domanda di ammissione al concorso in
via  telematica,  compilando  l'apposito  modulo,  entro  la  data di
scadenza  indicata  nel  comma  successivo, utilizzando una specifica
applicazione         informatica         all'indirizzo        
www.concorsi.mef.gov.it
   La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra'
essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi
i  giorni  festivi,  decorrenti  dal  giorno  successivo  a quello di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale «Concorsi ed esami».
   Dopo   aver   inserito  i  dati  richiesti,  il  candidato  dovra'
effettuare  la  stampa della domanda che, debitamente firmata, dovra'
essere  spedita  esclusivamente  tramite  servizio  postale  a  mezzo
raccomandata   con  avviso  di  ricevimento  al  seguente  indirizzo:
Ministero    dell'economia    e    delle   finanze   -   Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Servizio
centrale  del  personale - ufficio V - via XX Settembre n. 97 - 00187
Roma,  entro  il  terzo  giorno  successivo  a  quello  stabilito dal
precedente comma.
   In  fase  di stampa verra' automaticamente attribuito un numero di
protocollo  necessario  per  le  operazioni  d'ufficio.  Tale numero,
unitamente  al  codice  concorso 40001, dovra' essere riportato sulla
busta contenente la domanda da spedire.
   La  data  di  presentazione  del  modulo  cartaceo dell'istanza e'
stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
   Il  termine  per la presentazione delle domande cartacee, ove cada
in  giorno  festivo,  sara' prorogato di diritto al giorno successivo
non festivo.
   Non   saranno   prese  in  considerazione  candidature  presentate
esclusivamente  on-line  e,  quindi,  senza  la trasmissione cartacea
della   domanda.  Ugualmente  non  saranno  prese  in  considerazione
candidature  per  le  quali  risulta  esclusivamente  l'inoltro della
domanda cartacea.
   Non  sono  ammesse  altre  forme  di  produzione  o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
   La  data  di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al  concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del  termine  utile  per  la  sua presentazione, non permettera' piu'
l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
   Nella  domanda  l'aspirante  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, quanto segue:
    a) il cognome ed il nome;
    b) la data ed il luogo di nascita e di residenza;
    c) il codice fiscale;
    d) la cittadinanza italiana;
    e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto;
    f)   le   eventuali   condanne  penali  riportate  in  Italia  od
all'estero; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
    g)  il  titolo  di  studio  posseduto  tra  quelli  previsti  per
l'ammissione al concorso dal presente bando, con l'esatta indicazione
dell'Universita'  che  lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui
e'  stato  conseguito,  nonche'  gli  estremi  del  provvedimento  di
riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti
qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero;
    h)  il  possesso  di una delle condizioni indicate con le lettere
a), b), c) e d) dell'art. 2 - primo comma - del presente bando;
    i)  di  non  essere  stato  destituito  o dispensato dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento ne' di essere stato licenziato da altro impiego statale ai
sensi  della  vigente  normativa  contrattuale,  per  aver conseguito
l'impiego  mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti;
    j)  l'idoneita'  fisica  all'impiego e di essere a conoscenza che
l'Amministrazione  ha  la  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
    k)  il  candidato disabile deve dichiarare di essere portatore di
handicap  e,  qualora  lo ritenga opportuno, al fine di avvalersi dei
benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
dell'art.  16,  comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere
gli  ausili  e  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  necessari  per  lo
svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio
della   domanda  cartacea,  il  medesimo  dovra'  trasmettere  idonea
certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanti
richiesto nella domanda; sulla busta contenente il citato certificato
dovra'  essere  riportato  il  numero  di  protocollo attribuito alla
domanda   on-line.  Al  fine  di  consentire  all'Amministrazione  di
predisporre  per  tempo  i  mezzi  e gli strumenti, la certificazione
medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre
trenta  giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art. 3
- secondo comma - del presente bando;
    l) di conoscere la lingua inglese a livello avanzato;
    m) di saper utilizzare a livello avanzato il personal computer ed
i   software   applicativi   piu'   diffusi   nonche'   di  conoscere
problematiche   e  potenzialita'  connesse  all'uso  degli  strumenti
informatici;
    n) di aver diritto a beneficiare della riserva prevista dall'art.
1  - secondo comma - del presente bando; la dichiarazione deve essere
resa anche se negativa;
    o) di aver diritto di beneficiare dei titoli di preferenza da far
valere, a parita' di punteggio, nella formazione della graduatoria di
merito,  cosi'  come  previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  487  del  1994,  successivamente modificato ed
integrato;
    p)  di  essere  a  conoscenza  che dovra' permanere nella sede di
prima  destinazione  per  un  periodo  non inferiore a cinque anni ai
sensi  dell'art.  35  -comma 5-bis - del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
    q)  il  domicilio,  compreso  il  numero  di codice di avviamento
postale,  qualora  diverso  dalla residenza, presso il quale desidera
siano   indirizzate   le  comunicazioni  relative  al  concorso,  con
l'impegno  di  farne  conoscere le successive variazioni; l'eventuale
numero telefonico fisso e/o mobile.
   Alla  domanda cartacea dovra' essere allegato un curriculum-vitae,
redatto  in  lingua italiana, datato e debitamente firmato contenente
l'elenco  dettagliato di tutti i titoli di formazione professionale e
di  servizio  che  il  candidato ritiene utile produrre ai fini della
valutazione.
   I titoli professionali e di cultura potranno non essere presentati
in  originale  o  in  copia  autenticata  qualora gli stessi siano in
possesso di un altro soggetto pubblico.
   I suddetti titoli dovranno essere presentati entro il quindicesimo
giorno  dall'espletamento  della  prova  scritta  presso il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento dell'amministrazione
generale,  del  personale  e  dei  servizi  -  Servizio  centrale del
personale  -  Ufficio V - scala B - secondo piano - stanza 2194 - via
XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.
   L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata
ricezione  della domanda cartacea, dipendente da inesatta indicazione
del  recapito  da  parte  del  candidato  ne'  per eventuali disguidi
postali  o  comunque  imputabili  a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza   maggiore,   ne'   per  mancata  restituzione  dell'avviso  di
ricevimento.
   Ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione e nel curriculum-vitae hanno valore di autocertificazione;
nel  caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del  suddetto  decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
   Il candidato deve, peraltro, dichiarare di essere consapevole:
   delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni  ed  integrazioni, per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci;
   che  le  assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate   alle  eventuali  autorizzazioni  richieste  secondo  la
normativa vigente.
   L'aspirante,  infine,  dovra' esprimere il consenso al trattamento
dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n  196  e successive modificazioni ed
integrazioni.

        
      
                               Art. 4.

                       Restituzione dei titoli


   Entro   sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana dell'avviso di cui al successivo
art. 9, i candidati possono chiedere all'Ufficio del Ministero presso
il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso, la
restituzione,  con  spese  di spedizione a loro carico, dei documenti
presentati.

        
      
                               Art. 5.

  Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso


   Non saranno prese in considerazione:
    a)  le domande non inviate secondo le modalita' di cui all'art. 3
del presente bando;
    b)  le  domande  cartacee  che  presentano  correzioni rispetto a
quanto trasmesso con il modulo on-line;
    c)  le  domande  cartacee  non  firmate  dal candidato in maniera
autografa ed in originale;
    d)  le  domande  cartacee  spedite oltre il termine di tre giorni
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello di scadenza dell'invio
on-line del modulo di domanda.
   Tutti  i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento    del    possesso    dei   requisiti   di   ammissione.
L'Amministrazione   puo'   disporre  l'esclusione  dei  candidati  in
qualsiasi momento della procedura del concorso ove venga accertata la
mancanza dei richiesti requisiti.
   La  mancata  esclusione  dall'eventuale  test  di preselezione non
costituisce    garanzia    della   regolarita'   della   domanda   di
partecipazione al concorso, ne' sana la eventuale irregolarita' della
domanda stessa.

        
      
                               Art. 6.

                      Commissione esaminatrice


   Con      successivo     decreto     dell'Organo     di     governo
dell'Amministrazione,  in armonia con quanto disposto dall'art. 4 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
sara'  nominata  la  Commissione esaminatrice, garantendo il rispetto
delle   situazioni   di  incompatibilita'  previste  dalla  normativa
vigente.
   La  Commissione  sara'  composta  da  un  presidente,  scelto  tra
magistrati  amministrativi,  ordinari  o  contabili,  avvocati  dello
Stato,  dirigenti  di  prima  fascia,  professori  di prima fascia di
Universita'  pubbliche  o  private designati nel rispetto delle norme
dei rispettivi ordinamenti di settore e da due componenti, scelti tra
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori
di  prima  fascia  di  Universita'  pubbliche  o private, nonche' tra
esperti  di  comprovata  qualificazione  nelle  materie  oggetto  del
concorso;  le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
appartenente all'area professionale C.
   La  Commissione  potra'  essere integrata da componenti esperti di
lingua inglese e di informatica.

        
      
                               Art. 7.

               Programma e diario delle prove d'esame


   Gli  esami  consisteranno  in  una  prova  scritta ed in una prova
orale.
   La  prova  scritta,  a contenuto teorico/pratico, che potra' anche
consistere  in  una serie di quesiti a risposta sintetica, e' diretta
ad  accertare  l'attitudine  dei  candidati  alla soluzione corretta,
sotto  il  profilo  della  legittimita',  della  convenienza  e della
efficienza  ed  economicita' organizzativa, di questioni connesse con
l'attivita'   istituzionale   del  dipartimento  dell'amministrazione
generale  del  personale  e dei servizi del Ministero dell'economia e
delle finanze, con particolare riguardo alle seguenti tematiche:
    Organizzazione   del  lavoro,  gestione  delle  risorse  umane  e
ordinamento del personale;
    Tecnologie   informatiche   e   innovazione  organizzativa  nella
Pubblica amministrazione;
    Obbligazioni   e   contratti  della  Pubblica  amministrazione  e
strategie di razionalizzazione degli acquisti;
    Comunicazione interna ed esterna;
    Sistemi di controllo nella Pubblica amministrazione.
   La  prova  orale vertera', oltre che sulle tematiche oggetto della
prova  scritta,  sulle seguenti discipline: «diritto amministrativo»,
«politica  economica»,  «diritto del lavoro», «contabilita' di Stato»
nonche'    sull'ordinamento   e   le   attribuzioni   del   Ministero
dell'economia  e  delle finanze e mira ad accertare la preparazione e
la    professionalita'    del    candidato    nonche'    l'attitudine
all'espletamento delle funzioni dirigenziali.
   Il  colloquio avra' inizio con l'illustrazione da parte di ciascun
candidato del proprio percorso formativo e professionale.
   Nell'ambito  della  prova  orale,  sara' valutata la conoscenza da
parte  del  candidato:  della  lingua inglese ad un livello avanzato,
attraverso  la  lettura,  la  traduzione di testi e la conversazione;
dell'utilizzo  del  personal  computer, dei software applicativi piu'
diffusi  da  realizzarsi  anche  mediante  una verifica pratica delle
problematiche  e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici   in   relazione   ai   processi  comunicativi  in  rete,
all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  ed  al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
   Qualora  il  numero  delle  domande sia particolarmente elevato e'
facolta'  dell'amministrazione  effettuare  una prova preselettiva al
fine dell'ammissione alla prova scritta, che consistera' in una serie
di  domande  a  risposta  multipla  su  argomenti di cultura generale
nonche' sulle stesse materie oggetto delle prove.
   Saranno  ammessi alla prova scritta un numero di candidati che, in
base  al  punteggio  riportato  nella  prova  preselettiva,  si siano
collocati  entro  il centocinquantesimo posto in graduatoria; saranno
altresi'  ammessi  coloro  che  oltre il centocinquantesimo posto, si
siano classificati ex-aequo all'ultimo posto utile della graduatoria.
   L'esito  della prova preselettiva non concorre alla formazione del
voto finale di merito.
   Per   l'espletamento  e  la  gestione  della  prova  preselettiva,
l'Amministrazione  potra'  avvalersi di qualificati istituti pubblici
e/o societa' private specializzate.
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana - 4ª serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  del  20 febbraio 2009 verra' dato
avviso  della  sede e della data di svolgimento della eventuale prova
preselettiva o della prova scritta.
   Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e,
pertanto,  i  candidati  che  non  avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione  di  esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza  alcun  altro  preavviso,  all'indirizzo, nel giorno e nell'ora
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   L'assenza dalle suddette prove comporta l'esclusione dal concorso,
qualunque ne sia la causa.
   La  mancata  presentazione,  comunque  giustificata ed a qualsiasi
causa  dovuta,  nel  giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova,
comporta  l'esclusione  dal  concorso;  pertanto nessuna richiesta di
differimento verra' concessa.
   Per  aver  accesso  all'aula  degli  esami  i  candidati ammessi a
sostenere   le   prove   dovranno  esibire  un  idoneo  documento  di
riconoscimento, in corso di validita'.
   Per  l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno portare
con  se' libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni
di  alcun  tipo  ne'  potranno  portare  borse, cellulari o strumenti
informatici,  che  dovranno  in  ogni  caso  essere  consegnati prima
dell'inizio  delle  prove  al  personale  di  sorveglianza,  il quale
provvedera'  a  restituirli al termine delle stesse, senza, peraltro,
assumere alcuna responsabilita'.
   I  candidati  potranno consultare soltanto i dizionari, i testi di
legge ed i codici non commentati.
   Durante  lo  svolgimento  della  prova  i  candidati  non potranno
comunicare  tra  loro  in  alcun  modo,  pena  l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
   Il  colloquio  avra' luogo a Roma e si svolgera' in un'aula idonea
ad assicurare la partecipazione del pubblico.
   Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un
punteggio non inferiore a settanta centesimi.
   Pertanto,  al  colloquio  saranno  ammessi i candidati che avranno
riportato nella prova scritta una votazione di settanta centesimi.
   I  candidati  ammessi  al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni  prima  della  data  fissata per sostenere la prova stessa. Ai
medesimi  sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella
valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova scritta.
   La  votazione  complessiva  sara' determinata dalla somma dei voti
riportati  nella  prova  scritta  e nella prova orale e del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.

        
      
                               Art. 8.

                       Valutazione dei titoli


   La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione  dei criteri
stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e' effettuata dopo la prova
scritta   e  prima  che  si  proceda  alla  correzione  del  relativo
elaborato.   Non   saranno   valutati  i  titoli  che  consentono  la
partecipazione al concorso.
   Per  i  titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 50.
   La  Commissione  esaminatrice individua il punteggio da attribuire
ai singoli titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, tenendo
conto  dell'attinenza  degli  stessi  con il profilo professionale da
conferire, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:

               ---->  Vedere Tabella a pag. 26  <----

        
      
                               Art. 9.

Titoli  di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della
                        graduatoria di merito


   Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati
che    abbiano    superato   il   colloquio   con   esito   positivo,
l'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio,  ai  sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso,
connessi alle preferenze indicati dagli stessi.
   La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice
secondo  l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva,
di cui all'art. 7, conseguita da ciascun candidato, sara' riformulata
tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art.
1  del  presente  bando, tenendo presente che se, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu'
candidati si classificheranno nella stessa posizione, sara' preferito
il  candidato piu' giovane di eta', ai sensi del nono comma dell'art.
2 della legge n. 191 del 1998.
   Saranno  dichiarati  vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del  possesso  dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego,
nel  limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in
graduatoria,  ferma restando la riserva di legge specificata all'art.
1 del presente bando di concorso.
   La  graduatoria  di  merito  sara'  approvata con apposito decreto
ministeriale  e  notificata  ai  candidati  inclusi nella graduatoria
stessa.
   Nel  bollettino  ufficiale  del  Ministero  dell'economia  e delle
finanze e, successivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», sara' data notizia
dell'approvazione della graduatoria mediante appositi avvisi.
   Dalla  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana decorre il termine per le eventuali impugnative,
nonche' i trentasei mesi di efficacia della graduatoria.

        
      
                              Art. 10.

 Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori


   I  candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta   l'assunzione   in   servizio,   prima  di  procedere  alla
stipulazione   del   contratto   individuale   di   lavoro   ai  fini
dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato
all'art.  3  -  terzo  comma  -  del presente bando, entro il termine
perentorio  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla data di ricevimento
dell'apposita   comunicazione,   un  certificato  medico,  rilasciato
dall'Azienda  sanitaria  locale  competente  per  territorio  o da un
medico  militare  in servizio permanente effettivo, dal quale risulti
che  il  candidato  e'  fisicamente  idoneo  all'impiego;  qualora il
candidato  sia  affetto  da  una  qualsiasi  imperfezione  fisica, il
certificato  medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione
stessa menomi l'attitudine al servizio.
   Per  quanto  riguarda  i  candidati disabili il certificato medico
deve  contenere,  oltre  ad  una  esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
il  medesimo non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la  natura  ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire  di  danno  alla  salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro  ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le funzioni del posto cui aspira.
   L'Amministrazione  ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
   La  capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla
Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
   Inoltre,  l'Amministrazione  ha  la  facolta' di effettuare idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.

        
      
                              Art. 11.

                       Assunzione in servizio


   Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso verranno
subordinate ai vincoli di finanza pubblica e condizionate ad apposite
eventuali autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente.
   I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in
possesso  dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione
di  cui  al precedente art. 10, dovranno stipulare apposito contratto
individuale  di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa
contrattuale.
   I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione
a  quanto  previsto  dal  presente  bando,  saranno  assunti  a tempo
indeterminato  ed  inquadrati, in prova, nella qualifica di dirigente
nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'economia
e  delle  finanze e, anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale,  saranno  tenuti  a  frequentare  un ciclo di attivita'
formative,   organizzato   dalla   Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  6  del decreto del Presidente
della Repubblica n. 272/2004.
   La  partecipazione  alle  iniziative  di formazione e' considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
   I  vincitori,  assunti  in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti  ad  un  periodo  di prova della durata di sei mesi, che non
puo'  essere  rinnovato  o  prorogato alla scadenza, con le modalita'
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.
   I  vincitori  dovranno  permanere nella sede di prima destinazione
per  un  periodo  non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35 -
comma 5-bis - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                              Art. 12.

                   Accesso agli atti del concorso


   L'accesso  alla  documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso  fino  alla  conclusione  dell'iter  procedurale curato dalla
Commissione esaminatrice.

        
      
                              Art. 13.

                   Trattamento dei dati personali


   Ai  sensi  dell'art. 13 della legge 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali  forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento dell'amministrazione
generale,  del  personale  e  dei  servizi  -  Servizio  centrale del
personale  -  per  le  finalita'  di  gestione del concorso e saranno
trattati,   anche  successivamente  all'eventuale  instaurazione  del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
   Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini della
valutazione   dei   requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
   Gli  stessi  dati  potranno essere comunicati a soggetti terzi che
forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento
della procedura concorsuale.
   Ogni  candidato  gode dei diritti di cui all'art. 7 della legge n.
196/2003  tra  i  quali  figura  quello  di  accesso  ai  dati che lo
riguardano, nonche' il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi  alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi illegittimi.
   Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti del
Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento degli affari
generali,  del  personale  e  dei  servizi  -  Servizio  centrale del
personale.

        
      
                              Art. 14.

                        Norme di salvaguardia


   Nel  caso  in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove  discipline  normative  o  contrattuali,  le  stesse troveranno
immediata   applicazione,   restando  preclusa  la  possibilita'  per
l'Amministrazione  di  emanare  un  provvedimento finale sulla scorta
delle leggi previgenti.
   Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni
normative  e  contrattuali  vigenti  in  materia  di  svolgimento dei
concorsi pubblici e di reclutamento di personale.
    Roma, 1° settembre 2008
                                      Il capo del dipartimento: Baffi

             Avverso  il  presente  bando  di concorso e' proponibile
          ricorso    giurisdizionale    al    competente    tribunale
          amministrativo  regionale  ovvero  ricorso straordinario al
          Capo   dello   Stato,   da  presentarsi  entro  il  termine
          perentorio di sessanta e di centoventi giorni dalla data di
          pubblicazione.