Concorso per 16 dirigenti di seconda fascia (lazio) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 16 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 73 del 19-09-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO (scad. 20 ottobre 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sedici posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti d ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 25-09-2008 |
Data Scadenza bando | 20-10-2008 |
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CONCORSO (scad. 20 ottobre 2008)
CONCORSO (scad. 20 ottobre 2008)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sedici posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi in uno degli Uffici centrali e periferici.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 28 relativo all'accesso alla qualifica di dirigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, che contempla, in sede di ripartizione tra le articolazioni dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze del contingente di personale ivi previsto, la possibilita' di adottare modalita' anche speciali per il reclutamento; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, concernente il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le Amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, concernente il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28 - comma 5 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale emanato sulla base della citata legge n. 248/2005 che consente la possibilita' di ricorrere a forme di reclutamento speciale; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro» con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato decreto legislativo n. 165/2001 al fine di garantire pari-opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante ulteriori modifiche ed integrazioni alla suddetta legge n. 241 del 1990, concernenti norme generali sull'azione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione del secondo comma dell'art. 24 della citata legge n. 241/1990; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - n. 1/2005 dell'11 febbraio 2005, concernente le misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel suddetto decreto legislativo n. 196/2003; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive modificazioni, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; Vista la Circolare n. 69 del 6 agosto 1998, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica di legalita' degli Uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Legge finanziaria 1998); Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Legge Finanziaria 1999); Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000); Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001); Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002); Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2003); Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004); Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005); Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008); Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonche' i successivi decreti legislativi e regolamentari, fra i quali il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ed in particolare l'art. 12 istitutivo del ruolo unico del personale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 55 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1 - comma 404 - della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore ed altre misure urgenti, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1 della legge 25 giugno 2005, n. 109; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2006 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7. concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di lauree (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, concernente modifiche al regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile 2006 relativo al personale dirigente Area 1 - quadriennio normativo 2002/2005 - biennio economico 2002/2003 - nonche' il C.C.N.L. del 21 aprile 2006 per il secondo biennio economico 2004/2005; Vista la nota n. 13927 del 23 giugno 2005, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso, tra l'altro, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - la richiesta di autorizzazione a bandire concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato a bandire, tra l'altro, la procedura concorsuale per il reclutamento di personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale; Vista la nota n. 94447 del 18 dicembre 2006, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro - ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio P.P.A. - Servizio Mobilita' - la richiesta di autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali in mancanza di personale da trasferire in eccedenza o disponibilita', ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la nota n. 7600-1.2.3.2 del 21 febbraio 2007, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio P.P.A. - servizio mobilita' ha comunicato di non avere allo stato personale da assegnare, ai sensi dell'art. 34-bis del suddetto decreto legislativo n. 165/2001; Visto in particolare l'art. 2 del decreto ministeriale 3 maggio 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale emanato sulla base della citata legge n. 248/2005 che consente la possibilita' di ricorrere a forme di reclutamento speciale; Considerato, le gravi carenze di organico nella qualifica dirigenziale delle varie articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze e la necessita' di sopperire tempestivamente alle stesse al fine di assicurare la regolare funzionalita' degli uffici; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione, di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di personale dirigenziale fissato nel numero di 16 unita', per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi; Considerato, inoltre, che dei suddetti 16 posti la percentuale del 50% e' destinata al personale appartenente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 e dell'art. 2 - comma 2 - del suddetto decreto ministeriale 3 maggio 2006; Considerato, infine, che i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un ciclo di attivita' formative, organizzate dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004; Decreta: Art. 1. Numero dei posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 16 posti per l'accesso alla qualifica, di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare al dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi in uno degli uffici centrali e periferici. Il 50% dei suddetti posti e' destinato al personale appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 e dell'art. 2 - comma 2 - del suddetto decreto ministeriale 3 maggio 2006. Di tale riserva: 1) il 30% e' riservato, ai sensi dell'art. 22 - secondo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, agli impiegati, muniti del titolo di studio richiesto dal successivo art. 2, appartenenti al ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze da almeno quindici anni nella qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; 2) il 20% e' riservato ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - del decreto ministeriale 3 maggio 2006 agli impiegati, muniti del titolo di studio richiesto dal successivo art. 2, appartenenti al ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, terza area - fascia retributiva - F3 e F4 (ex C2 e C3), che abbiano maturato alla data del bando, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche. Qualora i posti riservati di cui al precedente punto 1) non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo, saranno conferiti agli aventi diritto alla riserva del 20%. La riserva del 50% dei posti che non dovesse essere coperta per mancanza di aventi titolo, sara' conferita ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle eventuali autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente. Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso, l'Amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra' adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame. Coloro che intendano avvalersi di uno dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2. Requisiti per l'ammissione Al concorso sono ammessi a partecipare: a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti del titolo di studio di cui al successivo punto 1, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per - l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni; b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del titolo di studio di cui al successivo punto 1, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti del titolo di studio di cui al successivo punto 1; d) i cittadini italiani, muniti del titolo di studio di cui al successivo punto 1, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per l'ammissione al concorso e' richiesto: 1 - Possesso dei seguenti titoli di studio: a) «laurea specialistica» (LS), ora denominata «laurea magistrale» (LM) ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente ad una delle seguenti classi: finanza (19-S), giurisprudenza (22-S), informatica (23-S), ingegneria gestionale (34-S), ingegneria informatica (35-S), scienze dell'economia (64-S), scienze della politica (70-S), scienze delle pubbliche amministrazioni (71-S), statistica economica, finanziaria ed attuariale (91-S), ovvero «diploma di laurea» (DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio e giurisprudenza ed equipollenti ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle suindicate classi di «laurea specialistica» (LS), e' determinata dal decreto interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196. Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca; b) «laurea specialistica» (LS), ora denominata «laurea magistrale» (LM) ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero «diploma di laurea» (DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento essendo anche dipendente di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, in servizio da almeno cinque anni presso il dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi nella terza area (ex area funzionale C) alla data di scadenza del presente bando; 2 - Cittadinanza italiana (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana); 3 - Godimento dei diritti politici; 4 - Idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. Non possono essere ammessi al concorso coloro che: siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 3. Presentazione della domanda. Termini e modalita' Il candidato dovra' produrre domanda di ammissione al concorso in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica all'indirizzo www.concorsi.mef.gov.it La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra' essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale «Concorsi ed esami». Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato dovra' effettuare la stampa della domanda che, debitamente firmata, dovra' essere spedita esclusivamente tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Servizio centrale del personale - ufficio V - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il terzo giorno successivo a quello stabilito dal precedente comma. In fase di stampa verra' automaticamente attribuito un numero di protocollo necessario per le operazioni d'ufficio. Tale numero, unitamente al codice concorso 40001, dovra' essere riportato sulla busta contenente la domanda da spedire. La data di presentazione del modulo cartaceo dell'istanza e' stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande cartacee, ove cada in giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Non saranno prese in considerazione candidature presentate esclusivamente on-line e, quindi, senza la trasmissione cartacea della domanda. Ugualmente non saranno prese in considerazione candidature per le quali risulta esclusivamente l'inoltro della domanda cartacea. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue: a) il cognome ed il nome; b) la data ed il luogo di nascita e di residenza; c) il codice fiscale; d) la cittadinanza italiana; e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto; f) le eventuali condanne penali riportate in Italia od all'estero; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa; g) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti per l'ammissione al concorso dal presente bando, con l'esatta indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero; h) il possesso di una delle condizioni indicate con le lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 - primo comma - del presente bando; i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ne' di essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; j) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che l'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; k) il candidato disabile deve dichiarare di essere portatore di handicap e, qualora lo ritenga opportuno, al fine di avvalersi dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio della domanda cartacea, il medesimo dovra' trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanti richiesto nella domanda; sulla busta contenente il citato certificato dovra' essere riportato il numero di protocollo attribuito alla domanda on-line. Al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti, la certificazione medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art. 3 - secondo comma - del presente bando; l) di conoscere la lingua inglese a livello avanzato; m) di saper utilizzare a livello avanzato il personal computer ed i software applicativi piu' diffusi nonche' di conoscere problematiche e potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici; n) di aver diritto a beneficiare della riserva prevista dall'art. 1 - secondo comma - del presente bando; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa; o) di aver diritto di beneficiare dei titoli di preferenza da far valere, a parita' di punteggio, nella formazione della graduatoria di merito, cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, successivamente modificato ed integrato; p) di essere a conoscenza che dovra' permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35 -comma 5-bis - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; q) il domicilio, compreso il numero di codice di avviamento postale, qualora diverso dalla residenza, presso il quale desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni; l'eventuale numero telefonico fisso e/o mobile. Alla domanda cartacea dovra' essere allegato un curriculum-vitae, redatto in lingua italiana, datato e debitamente firmato contenente l'elenco dettagliato di tutti i titoli di formazione professionale e di servizio che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione. I titoli professionali e di cultura potranno non essere presentati in originale o in copia autenticata qualora gli stessi siano in possesso di un altro soggetto pubblico. I suddetti titoli dovranno essere presentati entro il quindicesimo giorno dall'espletamento della prova scritta presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Servizio centrale del personale - Ufficio V - scala B - secondo piano - stanza 2194 - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione della domanda cartacea, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ne' per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel curriculum-vitae hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato deve, peraltro, dichiarare di essere consapevole: delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci; che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle eventuali autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente. L'aspirante, infine, dovra' esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4. Restituzione dei titoli Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al successivo art. 9, i candidati possono chiedere all'Ufficio del Ministero presso il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso, la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei documenti presentati.
Art. 5. Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso Non saranno prese in considerazione: a) le domande non inviate secondo le modalita' di cui all'art. 3 del presente bando; b) le domande cartacee che presentano correzioni rispetto a quanto trasmesso con il modulo on-line; c) le domande cartacee non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale; d) le domande cartacee spedite oltre il termine di tre giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza dell'invio on-line del modulo di domanda. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura del concorso ove venga accertata la mancanza dei richiesti requisiti. La mancata esclusione dall'eventuale test di preselezione non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana la eventuale irregolarita' della domanda stessa.
Art. 6. Commissione esaminatrice Con successivo decreto dell'Organo di governo dell'Amministrazione, in armonia con quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sara' nominata la Commissione esaminatrice, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente. La Commissione sara' composta da un presidente, scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di Universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore e da due componenti, scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di Universita' pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario appartenente all'area professionale C. La Commissione potra' essere integrata da componenti esperti di lingua inglese e di informatica.
Art. 7. Programma e diario delle prove d'esame Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta, a contenuto teorico/pratico, che potra' anche consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica, e' diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita', della convenienza e della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita' istituzionale del dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo alle seguenti tematiche: Organizzazione del lavoro, gestione delle risorse umane e ordinamento del personale; Tecnologie informatiche e innovazione organizzativa nella Pubblica amministrazione; Obbligazioni e contratti della Pubblica amministrazione e strategie di razionalizzazione degli acquisti; Comunicazione interna ed esterna; Sistemi di controllo nella Pubblica amministrazione. La prova orale vertera', oltre che sulle tematiche oggetto della prova scritta, sulle seguenti discipline: «diritto amministrativo», «politica economica», «diritto del lavoro», «contabilita' di Stato» nonche' sull'ordinamento e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Il colloquio avra' inizio con l'illustrazione da parte di ciascun candidato del proprio percorso formativo e professionale. Nell'ambito della prova orale, sara' valutata la conoscenza da parte del candidato: della lingua inglese ad un livello avanzato, attraverso la lettura, la traduzione di testi e la conversazione; dell'utilizzo del personal computer, dei software applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse ed al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. Qualora il numero delle domande sia particolarmente elevato e' facolta' dell'amministrazione effettuare una prova preselettiva al fine dell'ammissione alla prova scritta, che consistera' in una serie di domande a risposta multipla su argomenti di cultura generale nonche' sulle stesse materie oggetto delle prove. Saranno ammessi alla prova scritta un numero di candidati che, in base al punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati entro il centocinquantesimo posto in graduatoria; saranno altresi' ammessi coloro che oltre il centocinquantesimo posto, si siano classificati ex-aequo all'ultimo posto utile della graduatoria. L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Per l'espletamento e la gestione della prova preselettiva, l'Amministrazione potra' avvalersi di qualificati istituti pubblici e/o societa' private specializzate. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 20 febbraio 2009 verra' dato avviso della sede e della data di svolgimento della eventuale prova preselettiva o della prova scritta. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'assenza dalle suddette prove comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. La mancata presentazione, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova, comporta l'esclusione dal concorso; pertanto nessuna richiesta di differimento verra' concessa. Per aver accesso all'aula degli esami i candidati ammessi a sostenere le prove dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validita'. Per l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno portare con se' libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne' potranno portare borse, cellulari o strumenti informatici, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvedera' a restituirli al termine delle stesse, senza, peraltro, assumere alcuna responsabilita'. I candidati potranno consultare soltanto i dizionari, i testi di legge ed i codici non commentati. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami. Il colloquio avra' luogo a Roma e si svolgera' in un'aula idonea ad assicurare la partecipazione del pubblico. Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Pertanto, al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione di settanta centesimi. I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima della data fissata per sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova scritta. La votazione complessiva sara' determinata dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
Art. 8. Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione del relativo elaborato. Non saranno valutati i titoli che consentono la partecipazione al concorso. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 50. La Commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai singoli titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, tenendo conto dell'attinenza degli stessi con il profilo professionale da conferire, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: ----> Vedere Tabella a pag. 26 <----
Art. 9. Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato il colloquio con esito positivo, l'Amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, connessi alle preferenze indicati dagli stessi. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva, di cui all'art. 7, conseguita da ciascun candidato, sara' riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 1 del presente bando, tenendo presente che se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classificheranno nella stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi del nono comma dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria, ferma restando la riserva di legge specificata all'art. 1 del presente bando di concorso. La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto ministeriale e notificata ai candidati inclusi nella graduatoria stessa. Nel bollettino ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze e, successivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», sara' data notizia dell'approvazione della graduatoria mediante appositi avvisi. Dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per le eventuali impugnative, nonche' i trentasei mesi di efficacia della graduatoria.
Art. 10. Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra' disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 3 - terzo comma - del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, un certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda i candidati disabili il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con le funzioni del posto cui aspira. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Inoltre, l'Amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso.
Art. 11. Assunzione in servizio Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso verranno subordinate ai vincoli di finanza pubblica e condizionate ad apposite eventuali autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente. I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui al precedente art. 10, dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'economia e delle finanze e, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, saranno tenuti a frequentare un ciclo di attivita' formative, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004. La partecipazione alle iniziative di formazione e' considerata servizio utile a tutti gli effetti. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, che non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalita' stabilite dalle vigenti norme contrattuali. I vincitori dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35 - comma 5-bis - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 12. Accesso agli atti del concorso L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla Commissione esaminatrice.
Art. 13. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 della legge 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Servizio centrale del personale - per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 della legge n. 196/2003 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento degli affari generali, del personale e dei servizi - Servizio centrale del personale.
Art. 14. Norme di salvaguardia Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilita' per l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta delle leggi previgenti. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento dei concorsi pubblici e di reclutamento di personale. Roma, 1° settembre 2008 Il capo del dipartimento: Baffi Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta e di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.