Concorso per 112 dottori di ricerca (veneto) UNIVERSITA' 'CA' FOSCARI' DI VENEZIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampe.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
| Tipologia | Concorso |
| Tipologia Contratto | Incarico |
| Posti | 112 |
| Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 78 del 07-10-2008 |
| Sintesi::: | UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA CONCORSO (scad. 27 ottobre 2008) Bando ammissione scuole di dottorato di ricerca per il 24° ciclo (anno accademico 2008/2009) ... |
| Ente: | UNIVERSITA' 'CA' FOSCARI' DI VENEZIA |
| Regione: | VENETO |
| Provincia: | VENEZIA |
| Comune: | VENEZIA |
| Data di inserimento: | 09-10-2008 |
| Data Scadenza bando | 27-10-2008 |
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UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA
CONCORSO (scad. 27 ottobre 2008)
CONCORSO (scad. 27 ottobre 2008)
Bando ammissione scuole di dottorato di ricerca per il 24° ciclo (anno accademico 2008/2009)
IL RETTORE
Visto il decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999 - serie generale - n. 162,
regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 1150 del 18 novembre 2005 che
approva il regolamento delle scuole di dottorato e dei dottorati di
ricerca di Ca' Foscari e successive integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2008 relativo
all'aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di
ricerca;
Vista la delibera del senato accademico del 18 marzo 2008, che
approva l'emanazione dei bandi dei dottorati di ricerca per il 24°
ciclo;
Viste le delibere del senato accademico del 15 aprile 2008 e del
consiglio di amministrazione del 16 maggio 2008 e del 26 settembre
2008, che approvano gli importi delle tasse e dei contributi
universitari per gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca per
l'anno accademico 2008/2009;
Vista la delibera della giunta della regione Veneto n. 1017 del 6
maggio 2008 (Bur n. 43 del 23 maggio 2008) che approva il Programma
Operativo F.S.E. 2007-2013 - Asse «Capitale Umano»;
Sentiti i direttori delle scuole interessate;
Decreta:
Art. 1.
1. E' emanato il bando per l'ammissione alle seguenti scuole di
dottorato di ricerca dell'Universita' Ca' Foscari Venezia per il 24°
ciclo (anno accademico 2008/2009), secondo i testi allegati che
costituiscono parte integrante del presente decreto:
scuola di dottorato in lingue, culture e societa';
scuola di dottorato in scienze e tecnologie (SDST);
scuola di dottorato in scienze umanistiche;
scuola di dottorato in scienze del linguaggio, della cognizione e
della formazione;
scuola dottorale interateneo in scienze giuridiche «Ca' Foscari»;
scuola internazionale di dottorato in storia sociale dell'Europa
e del Mediterraneo.
26 settembre 2008
Il rettore: Ghetti
Allegati
Art. 1-bis.
Finalita' del bando
1. Il presente bando disciplina le modalita' di accesso alle
scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' Ca' Foscari per il
24° ciclo (a. a. 2008/09).
2. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando
comporta l'esclusione dal concorso.
3. La presentazione della domanda di ammissione di cui all'art. 5
implica l'accettazione da parte del candidato delle norme contenute
nel presente bando.
Art. 2.
Indizione
1. L'Universita' Ca' Foscari attiva per l'anno accademico
2008/2009 il 24° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca di cui al
successivo comma 2.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati nelle seguenti
scuole di dottorato istituite presso l'Ateneo:
scuola di dottorato in lingue, culture e societa':
1) dottorato di ricerca in lingue, culture e societa';
scuola di dottorato in scienze del linguaggio, della cognizione e
della formazione:
2) dottorato di ricerca in scienze del linguaggio;
3) dottorato di ricerca in scienze della cognizione e della
formazione;
scuola di dottorato in scienze e tecnologie (SDST):
4) dottorato di ricerca in informatica;
5) dottorato di ricerca in scienze ambientali;
6) dottorato di ricerca in scienze chimiche;
scuola di dottorato in scienze umanistiche:
7) dottorato di ricerca in italianistica e filologia
classico-medievale;
8) dottorato di ricerca in filosofia;
9) dottorato di ricerca in storia antica e archeologia, storia
dell'arte;
scuola dottorale interateneo in scienze giuridiche «Ca' Foscari»:
10) dottorato di ricerca in diritto europeo dei contratti
civili, commerciali e del lavoro;
scuola internazionale di dottorato in storia sociale dell'Europa
e del Mediterraneo:
11) dottorato di ricerca in storia sociale europea dal medioevo
all'eta' contemporanea.
3. Per ciascuno dei corsi di cui al precedente comma 2 le
tematiche di ricerca, i posti a concorso, i requisiti di ammissione,
le modalita' e i criteri di selezione dei candidati ai fini della
formazione delle previste graduatorie sono indicate nelle schede
allegate (allegato «A», schede 1-11), che costituiscono parte
integrante del presente bando.
4. I posti assegnati potranno essere aumentati con successivi
provvedimenti a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando
i termini per la presentazione della domanda di ammissione.
5. L'inizio dei corsi e' previsto per il mese di gennaio 2009. La
durata dei corsi di dottorato e' di tre anni.
Art. 3.
Criteri di ammissione
1. Si accede ai corsi di dottorato previo superamento di un
concorso per esami, o per titoli ed esami, o per soli titoli, secondo
quanto precisato per ciascun corso di dottorato nelle schede di cui
all'allegato «A».
Art. 4.
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente art.
1, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, i candidati in
possesso di laurea specialistica o magistrale o di laurea
dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n.509 modificato con decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, o di analogo titolo accademico
conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto idoneo dal
collegio dei docenti del dottorato ai soli fini dell'ammissione al
concorso.
2. Per ciascun corso di dottorato, le schede allegate al presente
bando (allegato «A») specificano la tipologia del titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso ed eventuali ulteriori
requisiti necessari.
3. L'equiparazione delle Lauree dell'ordinamento previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 alle classi di laurea
specialistica, se prevista nelle schede di cui all'allegato «A», e'
certificata dall'universita' che ha rilasciato il titolo, ai sensi
del decreto ministeriale 5 maggio 2004 e successive modificazioni e
integrazioni.
4. L'ammissibilita' del titolo accademico estero, ai soli fini
della partecipazione al concorso, sara' deliberata dal collegio dei
docenti del dottorato, che potra' richiedere al candidato di
integrare la documentazione presentata.
5. A tal fine i candidati in possesso di titolo di studio estero
dovranno allegare:
il certificato di conseguimento del titolo con l'elenco degli
esami sostenuti, tradotto e legalizzato in lingua italiana;
la «dichiarazione di valore in loco», rilasciata dalla
rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui
ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo, da
cui dovra' risultare che il titolo di studio posseduto e' valido per
l'iscrizione «in loco» ad un corso accademico analogo al dottorato di
ricerca.
In caso di impossibilita' a far pervenire la «dichiarazione di
valore in loco» entro la scadenza per la presentazione della domanda,
i candidati potranno allegare il modulo di cui all'allegato «C» del
presente bando, debitamente compilato. In tal caso, saranno ammessi
alle prove concorsuali «con riserva» e, se vincitori di concorso,
dovranno consegnare la documentazione prescritta all'atto
dell'immatricolazione.
6. I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti
entro i termini di presentazione della domanda di ammissione (27
ottobre 2008), pena l'esclusione dal concorso.
7. Non saranno ammesse domande di partecipazione di candidati che
risultino gia' iscritti a corsi di dottorato istituiti presso
l'Universita' Ca' Foscari.
Art. 5.
Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione, redatta secondo l'allegato schema che
costituisce parte integrante del presente bando (allegato «B»),
dovra' pervenire all'Universita' Ca' Foscari, secondo le modalita'
indicate al successivo comma 3, entro le ore 12,30 di lunedi' 27
ottobre 2008, a pena di esclusione dal concorso.
2. La lista delle domande pervenute entro il termine previsto
sara' pubblicata sul sito web di Ateneo, al seguente indirizzo:
www.unive.it > Offerta Formativa > Dottorati di ricerca.
3. La domanda potra' essere:
consegnata personalmente presso il servizio Immatricolazione e
accoglienza studenti dell'Universita' Ca' Foscari, Dorsoduro 3246 -
30123 Venezia (I piano), nell'orario di apertura al pubblico:
martedi', mercoledi' e venerdi' dalle 9,30 alle 12,30; il mercoledi'
anche dalle 14,30 alle 16,30. Il giorno di scadenza (lunedi' 27
ottobre 2008) l'ufficio sara' aperto dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere
privato, allegando una copia del documento di identita', purche'
pervenga all'Universita' Ca' Foscari - Ufficio protocollo
informatico, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, entro le ore 12,30 di
lunedi' 27 ottobre 2008.
Non fara' fede il timbro postale.
Sulla busta dovra' essere riportata in modo evidente la dicitura:
domanda di ammissione alle scuole di dottorato di ricerca 24°
ciclo (anno accademico 2008/2009);
dottorato di ricerca in (specificare denominazione dottorato).
4. Non saranno ritenute valide le domande che perverranno con
modalita' diverse da quelle indicate al comma precedente.
5. Alla domanda dovra' essere allegata tutta la documentazione
utile a dimostrare il possesso del titolo richiesto per l'ammissione.
6. Alla domanda devono essere allegati i titoli e le pubblicazioni
eventualmente richiesti o previsti dalle schede allegate al presente
bando (allegato «A»), in formato cartaceo.
7. Tutta la documentazione dovra' essere in italiano o in lingua
inglese, ovvero tradotta in italiano o in lingua inglese a cura e
sotto la responsabilita' del candidato.
8. I titoli presentati dovranno essere stati conseguiti entro i
termini di presentazione della domanda.
9. L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del
domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' di disguidi postali o
telegrafici non imputabili all'Universita'.
10. I candidati portatori di handicap, qualora intendano avvalersi
degli ausili previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno
fare esplicita richiesta, specificando l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove d'esame. La domanda,
in carta semplice, dovra' essere allegata alla domanda di ammissione.
11. Alla domanda va allegata copia della ricevuta del versamento
di € 25,00 quale contributo per le spese concorsuali. Il
versamento dovra' essere effettuato sul conto corrente postale n.
270306 intestato all'Universita' Ca' Foscari Venezia - Servizio
tesoreria, causale: «iscrizione concorso scuole dottorato 24° ciclo».
Il pagamento puo' avvenire anche on-line, senza commissioni
aggiuntive, con carta di credito Visa o Master Card o con Bankpass
Web. Il pagamento on-line va effettuato sul sito internet dell'Ateneo
www.unive.it/tasseonline. La procedura e' di massima sicurezza e
avviene attraverso il server protetto dell'istituto tesoriere. Non
sono accettate forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate.
12. Il versamento di cui al comma precedente non verra' rimborsato
in nessun caso.
13. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento dei requisiti previsti da bando, che sara' effettuato ai
sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione potra' pertanto disporre in
ogni momento l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
con provvedimento del rettore.
Art. 6.
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici del concorso per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca sono nominate dal rettore, su proposta
dei consigli delle scuole e sono composte da tre membri, compreso il
presidente, scelti tra professori e ricercatori universitari di
ruolo. L'incarico di presidente della commissione e' affidato a un
professore ordinario o straordinario, oppure, in assenza di
professori ordinari, a un professore associato.
2. Le commissioni possono essere integrate da non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti
e' obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie
imprese.
3. Le commissioni possono designare un esperto come componente
aggiuntivo per l'assegnazione delle borse di cui all'art. 9.
4. Le commissioni stabiliscono i criteri di valutazione e i
punteggi attribuiti ai titoli e alle prove prima dell'espletamento
delle prove medesime. Per l'assegnazione delle borse di studio
vincolate e delle borse di cui all'art. 9, le commissioni possono
stabilire criteri specifici, legati alle tematiche di ricerca
previste.
Art. 7.
Graduatorie finali
1. I candidati risultati idonei sono ammessi a ciascun corso di
dottorato secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del
numero dei posti messi a concorso.
2. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web: www.unive.it >
Offerta formativa > Dottorati di Ricerca. Non saranno inviate
comunicazioni a domicilio.
3. Le borse di dottorato di cui al decreto ministeriale 30 aprile
1999, n.224 sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria ai
candidati, a prescindere dalla cittadinanza. A parita' di merito il
criterio di preferenza e' costituito dalla condizione economica del
nucleo familiare del candidato, determinata ai sensi della normativa
vigente in materia di diritto allo studio.
4. I posti non coperti da borse sono assegnati ai candidati idonei
sino ad esaurimento.
5. In caso di parita' sara' ammesso prioritariamente il candidato
con disabilita' pari o superiore al 66%, quindi il candidato piu'
giovane d'eta'.
6. In corrispondenza di eventuale rinuncia prima dell'inizio del
corso, subentrera' il primo candidato risultato idoneo secondo
l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di dottorato.
7. I candidati idonei che risultino, al momento dell'iscrizione,
titolari di assegno di ricerca di durata almeno annuale (la
titolarita' dell'assegno di ricerca deve coincidere con il primo anno
del corso di dottorato), sono ammessi in soprannumero e senza diritto
alla borsa di studio, sino ad esaurimento dei posti sostenibili
previsti per il dottorato.
8. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella
italiana partecipano al concorso a parita' di condizione con i
cittadini italiani e possono essere ammessi anche in soprannumero
sino ad esaurimento dei posti sostenibili previsti per il dottorato,
previa verifica del requisito di idoneita'. In caso di doppia
cittadinanza, ai fini di cui al presente comma prevale la
cittadinanza italiana.
Art. 8.
Borse di dottorato di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999,
n.224
1. L'importo della borsa di dottorato di ricerca e' di €
13.638,47 annui, al lordo degli oneri previdenziali a carico del
borsista. La borsa di studio e' esente sia dal pagamento dell'imposta
locale sui redditi (ILOR) che dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF). La durata dell'erogazione della borsa di studio e'
pari all'intera durata del corso.
2. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
3. La borsa di studio e' corrisposta in sei rate bimestrali.
4. La borsa di studio non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
5. Ai fini del calcolo degli anni di erogazione della borsa di
dottorato, che non puo' essere superiore alla durata del corso a cui
il dottorando e' iscritto, sono conteggiati anche gli anni in cui il
dottorando ha goduto della borsa di dottorato presso altri corsi di
dottorato sia di Ca' Foscari che di altre universita', senza
conseguimento del titolo.
6. I candidati che intendono concorrere anche per eventuali borse
di studio vincolate allo svolgimento di una determinata ricerca,
dovranno indicarlo nella domanda.
7. Nel caso in cui nessun candidato abbia espresso preferenza per
una borsa di studio vincolata, la commissione potra' proporne
l'assegnazione a uno dei candidati utilmente collocati in
graduatoria, sulla base degli esiti della selezione e comunque nel
rispetto di quanto previsto dalla relativa convenzione.
Art. 9.
Borse regionali F.S.E.
1. Per l'anno accademico 2008/2009, l'Ateneo promuove il progetto
quadro «La Ricerca dell'Eccellenza per lo sviluppo del Capitale Umano
come risposta alla sfida della globalizzazione», nell'ambito del
programma operativo F.S.E. 2007-2013 - Asse «Capitale Umano»,
approvato con delibera: della giunta della regione Veneto n. 1017 del
6 maggio 2008 (Bur n. 43 del 23 maggio 2008).
2. Il progetto prevede l'erogazione di borse regionali F.S.E.,
secondo quanto precisato per ciascun corso di dottorato nelle schede
di cui all'allegato «A», subordinatamente alla definitiva
approvazione, da parte della regione Veneto, del progetto di cui al
precedente comma 1.
3. Le borse regionali F.S.E. saranno erogate per il solo primo
anno di corso. L'importo di ciascuna borsa e' pari a € 19.354,84
lordi + IRAP (pari a € 1.645,16).
4. I candidati che intendano concorrere per il progetto dovranno
godere dello stato di disoccupazione o di inoccupazione, come
definiti dal decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, modificato
con decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
5. Le borse regionali F.S.E. sono vincolate alle tematiche di
ricerca indicate nell'allegato «A»; i candidati dovranno indicare
nella domanda il tema o i temi di ricerca per cui concorrono.
6. Per ogni progetto di ricerca verra' compilata una apposita
graduatoria. L'assegnazione avverra' secondo l'ordine di graduatoria.
In caso di parita' sara' ammesso prioritariamente il candidato con
disabilita' pari o superiore al 66%, quindi il candidato piu' giovane
d'eta'.
7. I vincitori delle borse regionali F.S.E. saranno iscritti al
dottorato in soprannumero.
8. Il godimento delle borse regionali F.S.E. e' subordinato al
rispetto di quanto previsto dal progetto quadro e dal programma
operativo di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare
al regolare sviluppo della ricerca e alla sua conclusione entro i
termini previsti. La mancata conclusione del progetto comporta la
restituzione degli importi percepiti.
9. Per la scuola di dottorato in «Scienze del linguaggio, della
cognizione e della formazione» una borsa regionale F.S.E. per ciascun
dottorato sara' integrata per il secondo e il terzo anno con un
importo di € 13.638,47 annui, al lordo degli oneri previdenziali
a carico del borsista. Conseguentemente, tale borsa e' assimilata
alle borse di dottorato di cui all'art. 8.
10. Le borse di cui al presente articolo non sono cumulabili con
altre borse di studio o assegni di ricerca.
Art. 10.
Borse di studio regionali per il diritto allo studio
1. Gli studenti ammessi al corso di dottorato che non beneficiano
della borsa di dottorato di cui al precedente articoli 8 e 9 e che
siano in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica
determinata ai sensi della normativa vigente, possono concorrere
all'attribuzione di borse di studio secondo le disposizioni previste
dal «Bando per l'attuazione del diritto allo studio universitario per
l'anno accademico 2008/2009», emanato con determina dirigenziale n.
841 del 28 luglio 2008.
2. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella
italiana ammessi in soprannumero non possono concorrere
all'attribuzione della borsa di studio di cui al comma precedente.
Art. 11.
Immatricolazione dei vincitori
1. I candidati vincitori, entro 5 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria sul sito di Ateneo, dovranno, pena l'esclusione:
effettuare la preimmatricolazione online dal sito web di Ateneo
(www.unive.it/ > Offerta formativa > Immatricolazioni,
iscrizioni, tasse > Dottorato di ricerca);
inviare via fax al numero 0412347969 la seguente documentazione:
copia della ricevuta di preimmatricolazione online;
ricevuta del pagamento del contributo di iscrizione di cui
all'art. 12;
copia di un valido documento di identita'.
In caso di rinuncia, e' comunque richiesta una comunicazione via
e-mail all'indirizzo immatricolazioni.dottorato@unive.it.
2. In caso di rinuncia di uno dei candidati, si procedera' secondo
l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento dei posti a
disposizione, tramite invio di telegramma agli interessati:
l'accettazione dovra' avvenire entro 5 giorni dalla data del
ricevimento con le stesse modalita' indicate al comma 1.
3. I vincitori dovranno immatricolarsi entro e non oltre il 19
dicembre 2008, presentando la seguente documentazione:
domanda di iscrizione al primo anno, redatta secondo il modello
scaricabile dal sito di Ateneo;
una fotografia;
copia della ricevuta del versamento dei contributi di iscrizione
di cui al successivo art. 12.
I vincitori di borsa di dottorato dovranno inoltre presentare:
dichiarazione coordinate bancarie, scaricabile dal sito di
Ateneo;
dichiarazione di iscrizione/non iscrizione ad altro fondo
previdenziale obbligatorio, scaricabile dal sito di Ateneo.
I cittadini extracomunitari dovranno inoltre presentare:
permesso di soggiorno e/o visto, in originale.
Coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito
all'estero, dovranno inoltre presentare:
originale del diploma attestante il titolo di studio previsto
come requisito di accesso (art. 4), tradotto e legalizzato in lingua
italiana;
«dichiarazione di valore in loco» in originale di cui all'art. 4,
comma 2.
L'ufficio Immatricolazioni e accoglienza studenti e' situato al
primo piano di Ca' Foscari, Dorsoduro 3246 - Venezia. L'accesso allo
sportello avviene esclusivamente su prenotazione:
www.unive.it/prenotazione-servizi-studenti.
4. E' consentita la spedizione per posta tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, purche' sia allegata copia di un valido
documento di identita'.
5. Entro trenta giorni dalla data di iscrizione al corso di
dottorato di ricerca, il vincitore di borsa di dottorato dovra'
provvedere all'iscrizione alla gestione separata INPS.
Art. 12.
Tasse e dei contributi universitari
1. L'importo massimo delle tasse e dei contributi universitari per
l'anno accademico 2008/2009 e' di 573,62 euro. In tale importo sono
compresi: 103,00 euro per la tassa regionale per il diritto allo
studio e 14,62 euro per l'imposta di bollo.
2. Sono tenuti al solo pagamento dell'imposta di bollo e della
tassa regionale per il diritto allo studio, per un importo
complessivo di 117,62 euro:
i titolari di borsa di dottorato;
i titolari di assegno di ricerca;
i vincitori di borsa regionale F.S.E. di cui all'art. 9;
gli ammessi con invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66%.
3. Il pagamento e' previsto in un'unica rata.
4. Il versamento dovra' essere effettuato sul conto corrente
postale n° 16530305 intestato all'Universita' Ca' Foscari Venezia -
Servizio tesoreria, causale: «iscrizione scuole dottorato 24° ciclo».
Il pagamento puo' avvenire anche on-line, senza commissioni
aggiuntive, con carta di credito Visa o Master Card o con Bankpass
Web. Il pagamento on-line va effettuato sul sito internet dell'Ateneo
www.unive.it/tasseonline. La procedura e' di massima sicurezza e
avviene attraverso il server protetto dell'istituto tesoriere. Non
sono accettate forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate.
5. Sull'importo di cui al precedente comma 1 possono essere
praticate delle riduzioni in base alla condizione economica, definita
sulla base dell'«Indicatore della situazione economica equivalente»
(ISEE), ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001. Per l'anno accademico 2008/2009 sono
previste le seguenti tre fasce di contribuzione:
=============================================
Valore di ISEE | Ammontare dei contributi
=============================================
fino a 16.597,99 euro | 0,00 euro
da 16.598,00 euro fino a 33.196,00 euro | 188,00 euro
superiore a 33.196,00 euro | 456,00 euro
A tali importi vanno aggiunti 117,62 euro (103,00 euro per la
tassa regionale per il diritto allo studio e 14,62 euro per l'imposta
di bollo).
6. Per godere delle riduzioni previste, lo studente dovra'
rivolgersi ad un CAF convenzionato con Ca' Foscari per il rilascio
dell'attestazione ISEE entro il 19 dicembre 2008.
7. Nei casi in cui il contributo versato sia superiore all'importo
calcolato in base alla condizione economica, la differenza sara'
rimborsata.
8. Qualora il dottorando risultasse vincitore della borsa di
studio regionale di cui all'art. 10, verra' rimborsata anche la tassa
regionale per il diritto allo studio.
9. L'eventuale ritiro o decadenza o esclusione dal corso di
dottorato non comporta una riduzione dell'importo complessivo dei
contributi. L'eventuale diritto ad un rimborso sul pagamento di
quanto gia' versato viene meno nel caso di ritiro dagli studi.
Art. 13.
Diritti, doveri e incompatibilita' dei dottorandi
1. Il dottorando puo' svolgere attivita' di ricerca,
perfezionamento e formazione presso universita' o istituti di ricerca
stranieri per un periodo non superiore a dodici mesi, nell'arco di
tutto il corso di dottorato, previa autorizzazione del collegio dei
docenti del dottorato o della scuola.
2. Il dottorando puo' svolgere nell'ambito del corso di dottorato
una limitata attivita' didattica, a titolo gratuito, per completare
la propria formazione. E' fatto salvo quanto previsto dal decreto
ministeriale 198/2003 sulla possibilita' di svolgere attivita'
didattica integrativa retribuita.
3. L'attivita' lavorativa del dottorando e' ammessa se non
interferisce con gli adempimenti previsti dal dottorato. E' comunque
esclusa la possibilita' di stipulare contratti di insegnamento con
l'Ateneo in corsi ufficiali.
4. L'iscrizione al dottorato e' incompatibile con l'iscrizione ad
altri dottorati presso altre universita' o istituti di ricerca
italiani e/o stranieri (fatte salve le convenzioni di co-tutela), con
l'iscrizione a corsi di Laurea di primo e di secondo livello, Master
universitari di primo e di secondo livello, scuole di
specializzazione. E' fatta salva la facolta' di sospensione
eventualmente prevista per i suddetti corsi.
5. Il rilascio della certificazione relativa al conseguimento del
titolo e' subordinato al deposito della tesi di dottorato
nell'archivio d'Ateneo, che ne garantira' la conservazione e la
libera consultabilita'. Il deposito presso le Biblioteche Nazionali
di Roma e Firenze, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto
ministeriale 30 aprile 1999 n. 224, avverra' a cura dell'Universita'.
Art. 14.
Ritiro dei titoli e delle pubblicazioni
1. I titoli e le pubblicazioni presentate potranno essere ritirate
dai candidati dopo novanta giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie ed entro i due mesi successivi a tale termine, salvo
eventuale contenzioso in atto. La documentazione potra' essere
ritirata o spedita, su richiesta dell'interessato e con spese a
carico dello stesso.
2. Decorsi cinque mesi dalla pubblicazione delle graduatorie,
l'Universita' non e' piu' tenuta alla restituzione della
documentazione suddetta.
Art. 15.
Trattamento dei dati e diritto di accesso
1. L'Ateneo, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali») si
impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per
l'espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
2. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei
principi di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso
a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove
concorsuali vengano pubblicati sul sito Internet dell'Ateneo.
3. Gli atti concorsuali sono pubblici. Ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, del decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 2006, n.184 e del relativo regolamento di attuazione
dell'Ateneo, e' garantito a chiunque abbia un interesse
giuridicamente rilevante il diritto di accesso agli atti concorsuali,
da esercitare entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di
approvazione degli atti concorsuali.
Art. 16.
Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa
riferimento ai vigenti regolamenti di Ateneo, e in particolare: al
«Regolamento didattico di Ateneo», al «Regolamento delle scuole di
dottorato e dei dottorati di ricerca di Ca' Foscari» e ai regolamenti
delle singole scuole di dottorato.
2. Ulteriori informazioni in merito al presente bando, alle
procedure di selezione, alla composizione delle commissioni
giudicatrici, all'ammissione degli idonei, ai Regolamenti di Ateneo
sono reperibili sul sito di Ateneo, all'indirizzo www.unive.it >
Offerta formativa > Dottorati di ricerca o possono essere richieste
alla Sezione offerta formativa, Segreterie studenti e diritto allo
studio, Post Lauream dell'Universita' Ca' Foscari, al seguente numero
telefonico 0412347575 e/o al seguente indirizzo e-mail:
segstud@unive.it»
