Concorso per 1 ricercatore universitario (abruzzo) UNIVERSITA' DELL'AQUILA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 88 del 11-11-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DELL' AQUILA CONCORSO   (scad.  11 dicembre 2008) Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo IL RETTORE Visto il decreto luogotenenzial ...
Ente: UNIVERSITA' DELL'AQUILA
Regione: ABRUZZO
Provincia: L'AQUILA
Comune: L'AQUILA
Data di inserimento: 12-11-2008
Data Scadenza bando 11-12-2008
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UNIVERSITA' DELL' AQUILA
CONCORSO   (scad.  11 dicembre 2008)
Valutazione  comparativa  ad un posto di ricercatore universitario di
ruolo
                             IL RETTORE
   Visto  il  decreto  luogotenenziale n. 660 del 31 agosto1945 cosi'
come modificato ed integrato con legge n. 106 del 15 aprile 2004;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n.  382  e  successive  modificazioni ed integrazioni, concernente il
riordinamento  della  docenza  universitaria,  la  relativa fascia di
formazione nonche' la sperimentazione organizzativa e didattica;
   Vista  la  legge  23  agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
   Vista  la  legge  9  maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
   Vista  la nota ministeriale n. 3699 del 6 giugno 1990 con la quale
si  comunica il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
circa  la  necessita'  che  i  candidati  ai concorsi per ricercatori
universitari dimostrino la conoscenza di almeno una lingua straniera,
da   determinarsi   da   parte   delle  facolta'  prima  ed  ai  fini
dell'emanazione del bando di concorso;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
   Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni
ed integrazioni;
   Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537, recante interventi
correttivi di finanza pubblica;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
   Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed    integrazioni,   concernente   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa;
   Vista  la  legge  27  dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
   Vista  la  legge  3 luglio 1998, n. 210, relativa all'espletamento
delle  procedure  per  la  copertura dei posti vacanti e la nomina in
ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.
117, avente per oggetto «Regolamento recante modifiche al regolamento
19  ottobre 1998, n. 390, concernente modalita' di espletamento delle
procedure  per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei  ricercatori  a  norma  dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n.
210»;
   Visto il D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
supplemento  ordinario,  n.  175  del  24  ottobre  2000 e successive
modificazioni ed integrazioni con il quale sono stati rideterminati e
aggiornati    i   settori   scientifici-disciplinari   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni    pubbliche»    e    successive   modificazioni   ed
integrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  n. 196/2003 «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
   Vista  la  legge  n.  43/2005  di conversione del D.L. n. 7 del 31
gennaio 2005, in particolare l'art. 1, comma 1;
   Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni
concernenti  i  professori  e  i ricercatori universitari e delega al
Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;
   Visto  il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, in materia di
riordino   della   disciplina   del   reclutamento   dei   professori
universitari;
   Vista  la delibera del 5 giugno 2008 con la quale il Consiglio del
Dipartimento  di  matematica  pura  e  applicata  ha  espresso parere
favorevole   all'indizione   della  valutazione  comparativa  per  la
copertura  di  un posto del settore scientifico-disciplinare MAT/03 -
Geometria,  presso  la  facolta'  di  scienze  matematiche, fisiche e
naturali;
   Vista  la  deliberazione  con la quale il Consiglio di facolta' di
scienze   matamatiche,  fisiche  e  naturali,  nella  seduta  del  19
settembre  2008,  ha  chiesto  l'indizione  della  citata valutazione
comparativa;
   Viste  le  delibere  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio di
amministrazione  del  25  settembre  2008,  con  le  quali  e'  stata
approvata  l'indizione  della valutazione comparativa per un posto di
ricercatore  universitario  per  il  settore scientifico-disciplinare
MAT/03 - Geometria;
   Ritenuto  di  procedere  all'assunzione,  compatibilmente  con  la
normativa vigente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Copertura del posto
   E' indetta la valutazione comparativa per la copertura di un posto
di  ricercatore  universitario di ruolo per la facolta' ed il settore
scientifico-disciplinare di seguito indicato:

==================================================
        |          |        Settore         |   Limite    |  Lingua
N. posti| Facolta' |scientifico-disciplinare|pubblicazioni|straniera
==================================================
        |Scienze   |                        |             |
   1    |MM.FF.NN. |MAT/03 - Geometria      |Non previsto | Inglese

        
      
                               Art. 2.
                        Copertura finanziaria
   La copertura finanziaria di tale posto rientra nei limiti di spesa
di cui all'art. 51, comma 4 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e
nella  previsione  dell'art.  1,  comma 105 della legge n. 311 del 30
dicembre 2004.

        
      
                               Art. 3.
                          Pari opportunita'
   Questa  Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

        
      
                               Art. 4.
           Domande dl partecipazione - Termini e modalita'
   Coloro  che  intendono  partecipare alla predetta selezione devono
compilare  il modulo fornito per via telematica, collegandosi al sito
 http://reclutamento.miur.it/bandi.html ,  inviarlo  on-line, stamparne
una copia che, pena esclusione dalla selezione, dovra' essere firmata
e:
    consegnata  a  mano  anche  a mezzo corriere espresso o qualsiasi
altro  mezzo idoneo al Magnifico rettore dell'Universita' degli studi
dell'Aquila - Area gestione delle risorse umane - Sett. III, concorsi
e  selezioni  -  Piazza Vincenzo Rivera, 1 - 67100 L'Aquila, entro il
trentesimo  giorno  successivo alla data di pubblicazione dell'avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale;
    oppure  inviata a mezzo raccomandata a.r. al Magnifico rettore di
questo  Ateneo,  all'indirizzo  sopra  indicato,  entro il trentesimo
giorno  successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente
bando  nella  Gazzetta  Ufficiale.  A  tal  fine fara' fede il timbro
dell'ufficio postale accettante.
   Non  saranno  prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle  inviate  soltanto  per  via  telematica  e  quelle  che,  per
qualsiasi   causa,   dovessero  essere  consegnate/inviate  a  questa
Universita' oltre il termine sopra indicato.
   L'invio telematico e' richiesto ai soli fini organizzativi.
   Qualora  il  termine  di  scadenza indicato coincida con un giorno
festivo,  lo  stesso  e' prorogato di diritto al primo giorno feriale
utile.
   La partecipazione alla presente valutezione comparativa e' libera,
senza  limiti  in  relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio
posseduto.
   Tuttavia, non possono partecipare alla valutazione comparativa:
    coloro  che  siano  esclusi  dal  godimento  dei diritti civili e
politici;
    coloro  che  siano  stati  destituiti  o  dispensati dall'impiego
presso  una  Amministrazione  pubblica  per persistente insufficiente
rendimento;
    coloro  che  siano  stati  dichiarati  decaduti  da altro impiego
statale,   ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    i   ricercatori   inquadrati  nello  stesso  settore  scientifico
disciplinare per il quale la procedura e' indetta.
   Un  candidato puo' presentare alle Universita' complessivamente un
numero  massimo  di  cinque  domande  di partecipazione a valutazioni
comparative   di   diversa  tipologia  (ricercatore  universitario  e
professori  di  ruolo)  i cui bandi abbiano termini di scadenza nello
stesso  anno  solare.  Nel  caso  di  partecipazione esclusivamente a
procedure  concernenti  posti di ricercatore universitario, il numero
massimo e' elevato a quindici.
   Il  candidato  e'  escluso dalle procedure successive alla quinta,
ovvero  alla  quindicesima, per le quali abbia presentato domanda, la
cui  data  di  riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in
cui  il  numero  massimo  di  cinque  o quindici e' superato con piu'
domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande
aventi  tale  data  di riferimento e' valida. Ai fini dell'osservanza
degli  obblighi  di cui al presente comma, le Universita' trasmettono
al  Ministero per via telematica gli elenchi dei candidati a ciascuna
procedura  di  valutazione comparativa, indicando la data di scadenza
del   bando  ed  il  codice  di  identificazione  personale  di  ogni
candidato.  Il  Ministero,  nel  caso  di  superamento  del numero di
domande   consentito,   invita   le  Universita'  a  comunicare  agli
interessati  l'esclusione  da  tutte  le procedure concorsuali per le
quali gli stessi abbiano presentato le predette istanze.
   Nella  domanda  redatta  per  via  telematica, il candidato dovra'
compilare  i seguenti campi: selezione comparativa alla quale intende
partecipare, cognome e nome, data e luogo di nascita ed indicare:
    1)  la  cittadinanza  posseduta.  I  candidati stranieri, oltre a
specificare  la propria cittadinanza, dovranno dichiarare l'eventuale
domicilio eletto in Italia agli effetti della presente valutazione;
    2)  di  essere  iscritto  nelle liste elettorali, precisandone il
comune  e  indicando  eventualmente  i  motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
    3) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato
le  seguenti  condanne  penali  (indicare  gli estremi delle relative
sentenze) e di non aver carichi pendenti;
    4) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
    5)  di non essere ricercatore universitario presso un'Universita'
italiana  inquadrato  nello  stesso settore scientifico-disciplinare,
per il quale presenta la domanda.
   I  candidati  portatori  di  handicap  dovranno  specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove.
   Nella  domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini della presente valutazione comparativa; ogni eventuale
variazione dovra' essere comunicata tempestivamente.
   L'Amministrazione  universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato  oppure  tardivo  recapito  delle comunicazioni relative alla
procedura  per  cause  non  imputabili  a  colpa dell'Amministrazione
stessa ma a disguidi postali.
Istruzione per la compilazione della domanda on-line.
   Il  candidato  munito di un PC con collegamento ad Internet ed una
stampante deve:
    1) collegarsi al sito http://reclutamente.miur.it/bandi.html 
    2)  scegliere  il  settore  scientifico-disciplinare per il quale
intende partecipare ed alla riga «Ateneo» scegliere Universita' degli
studi dell'Aquila;
    3)  selezionare  l'icona  con il simbolo del modulo di iscrizione
sulla  riga  corrispondente alla valutazione bandita dall'Universita'
degli studi dell'Aquila;
    4)  compilare  il modulo ed inviarlo premendo l'apposito pulsante
in calce;
    5)   stampare   il  modulo,  cosi'  come  compilato,  firmarlo  e
consegnarlo o inviarlo, secondo le modalita' e i termini indicati dal
presente articolo.

        
      
                               Art. 5.
                 Titoli e pubblicazioni scientifiche
   I candidati che siano in possesso di titoli dovranno allegare alla
domanda  (da  far  pervenire come indicato nel precedente art. 4), la
seguente documentazione:
    curriculum  firmato  e  datato,  in duplice copia, dell'attivita'
scientifica e didattica;
    documenti e titoli, in originale o in copia autenticata, utili ai
fini della valutazione;
    elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni presentate, firmato
e datato;
    fotocopia  di un documento di riconoscimento valido, con in calce
la firma;
    fotocopia del codice fiscale;
    elenco   firmato   e  datato,  in  duplice  copia,  di  tutta  la
documentazione presentata ai fini della valutazione comparativa.
   I  titoli  e i documenti dei candidati stranieri, rilasciati dalle
competenti  Autorita'  dello  Stato  di cui il candidato straniero e'
cittadino,  debbono  essere  conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato  stesso  e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
   I   titoli  contenuti  nell'elenco  devono  essere  posseduti  dal
candidato alla data di scadenza del bando.
   Le   pubblicazioni   scientifiche   che   i   candidati  intendono
presentare,  e il relativo elenco datato e firmato, identico a quello
allegato  alla domanda di partecipazione, vanno inviate separatamente
dalla  domanda  di  partecipazione alla procedura, con apposito plico
inviato, a mezzo raccomandata a/r, o consegnato a mano, anche a mezzo
corriere  espresso  o  qualsiasi  altro  mezzo  idoneo,  al Magnifico
rettore  dell'Universita'  degli  studi  dell'Aquila  - Area gestione
delle  risorse  umane  -  Sett.  III  concorsi  e  selezioni - Piazza
Vincenzo  Rivera,  1  -  67100  L'Aquila,  entro il trentesimo giorno
successivo  alla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale. Per il plico inviato a mezzo raccomandata
a/r, fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
   Le  pubblicazioni,  in  unica  copia, possono essere presentate in
originale   o   copia  conforme  all'originale  o  in  fotocopia.  In
quest'ultimo  caso  il  candidato  deve  allegare  una  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' di cui all'art. 47 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  28  dicembre  2000
attestante  che la copia presentata econforme all'originale (allegato
B).  Sul  plico  contenente  le pubblicazioni dev'essere riportata la
dicitura «Pubblicazioni», nonche':
    Universita' che ha bandito la valutazione;
    facolta' che ha chiesto la valutazione;
    sigla del settore scientifico-disciplinare;
    qualifica per la quale si concorre;
    nome, cognome, domicilio eletto ai fini del concorso.
   Le  pubblicazioni  devono  essere  state  stampate  alla  data  di
scadenza del bando.
   Per  i  lavori  stampati  in  Italia  devono  essere adempiuti gli
obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
31  agosto  1945,  n.  660,  cosi' come integrato e modificato con la
legge n. 106 del 15 aprile 2004. L'assolvimento di tali obblighi deve
essere  certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che
attesti  l'avvenuto deposito, oppure da certificazione del candidato,
resa  sotto  la  propria  responsabilita',  ai  sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
   Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione.
   Per  i  candidati stranieri, le pubblicazioni scientifiche debbono
essere  prodotte  nella  lingua  di  origine  e tradotte in una delle
seguenti lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco.
   Le  pubblicazioni pervenute oltre il termine indicato non potranno
essere prese in considerazione.
   Non  e'  consentito  il  riferimento  a  documenti o pubblicazioni
allegati  ad  altra  domanda  di  partecipazione  ad  altra selezione
comparativa   o   comunque   depositati   presso   questa   o   altra
Amministrazione.

        
      
                               Art. 6.
         Semplificazione delle certificazioni amministrative
   Per  i titoli e le pubblicazioni scientifiche, i candidati possono
anche   avvalersi  delle  dichiarazioni  sostitutive  previste  dagli
articoli  46,  47 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato a e b).
   Le  dichiarazioni  di  cui  ai  predetti  articoli del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 445/2000 possono essere utilizzate da
cittadini  italiani  e  dell'Unione  europea, senza limitazioni, e da
cittadini  extracomunitari  qualora  si  tratti  di comprovare stati,
fatti  e  qualita'  personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti  pubblici  o  privati  italiani,  fatte  salve  le  speciali
disposizioni  contenute  nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
   Relativamente   ai   candidati   extracomunitari,   i  certificati
rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero
e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
   Gli   stati,   fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dai
partecipanti  alla  presente  procedura  selettiva  sono  considerati
validi,  fatta salva la possibilita', da parte dell'Universita' degli
studi   dell'Aquila,  di  procedere  ad  idonei  controlli,  anche  a
campione,  circa  la  veridicita'  degli  stessi;  l'Amministrazione,
qualora   risulti   necessario   controllare   la  veridicita'  delle
dichiarazioni    puo'    richiedere    direttamente   la   necessaria
documentazione  che  dovra'  essere  fornita  dall'interessato  entro
quindici giorni dalla richiesta.
   Nel  caso  di  dichiarazione  risultata  mendace,  oltre ad essere
escluso  dalla  procedura  di  valutazione  comparativa, il candidato
verra'  denunciato  ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in  materia,  secondo  le  disposizioni  richiamate  dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

        
      
                               Art. 7.
   Rinunce dei candidati e successive comunicazioni dei candidati
   Nell'istanza   di   rinuncia   a  partecipare  alla  procedura  di
valutazione  comparativa,  istanza  corredata  da  una  copia  di  un
documento  di riconoscimento valido, il candidato dovra' indicare con
precisione  la selezione comparativa alla quale ha presentato domanda
(sigla e denominazione del settore scientifico-disciplinare).
   A  garanzia  dello stesso partecipante alla selezione comparativa,
ogni  successiva  comunicazione  del  candidato  (nella  quale dovra'
essere  indicata  con  precisione  la  selezione  comparativa) dovra'
essere  accompagnata  da  una copia di un documento di riconoscimento
valido.

        
      
                               Art. 8.
               Commissioni giudicatrici - Composizione
   Le  commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di  un  componente  da  parte  del  consiglio  della  facolta' che ha
richiesto  il  bando  e mediante elezione dei restanti componenti. Il
componente   designato  e'  scelto,  prima  dello  svolgimento  delle
elezioni  dei componenti elettivi, con deliberazione del Consiglio di
facolta',  fra  i  professori  di  ruolo  e  deve afferire al settore
scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando ovvero, nel caso in cui
ricorrano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 117/2000, a settori affini indicati
dal Consiglio universitario nazionale.
   I   componenti   elettivi  sono  rappresentati  da  un  professore
ordinario  se  la  facolta'  che ha richiesto il bando ha nominato un
professore  associato  confermato,  ovvero da un professore associato
confermato   se  la  medesima  facolta'  ha  nominato  un  professore
ordinario,  nonche'  da  un ricercatore confermato. I membri elettivi
devono  prestare  servizio  presso  altro  Ateneo.  A parita' di voti
prevale  il  piu'  anziano  nel  ruolo  di appartenenza, a parita' di
anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
   L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati  dall'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
117/2000.

        
      
                               Art. 9.
                             Ricusazione
   Dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei  candidati,  di  eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non  sono  ammesse  istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto
della  istanza  di  ricusazione  non  puo'  essere dedotto come causa
successiva di ricusazione.

        
      
                              Art. 10.
                    Adempimenti delle commissioni
   Le   commissioni  giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa  dei candidati, predetermineranno i criteri generali e li
consegneranno  al  responsabile  del  procedimento,  il quale curera'
l'affissione  del  relativo  verbale  all'Albo ufficiale di Ateneo ed
assicurera'  la  pubblicita'  sul  sito  Internet  www.univaq.it  . I
criteri   sono   pubblicizzati   almeno   sette  giorni  prima  della
prosecuzione dei lavori della commissione.
   Ai fini della valutazione del curriculum complessivo dei candidati
e  delle  pubblicazioni  scientifiche,  la commissione si atterra' ai
criteri  previsti  nei  commi  2  e  3  dell'art.  4  del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
   Costituiscono  in  ogni  caso  titoli da valutare specificatamente
quelli  riportati  nel comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000.
   Ai  sensi  dell'art. 1, comma 7, della legge n. 230 del 4 novembre
2005,  le commissioni giudicatrici sono tenute a valutare come titoli
preferenziali  il  dottorato  di  ricerca  e  le  attivita' svolte in
qualita' di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6,
legge  27  dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi
della  legge  30  novembre  1989, n. 398, nonche' di contrattisti, ai
sensi del comma 14 dell'art. 1, legge n. 230/2005.

        
      
                              Art. 11.
                            Prove d'esame
   Al  termine  della  valutazione  dei  titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove:
    a)  due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova
pratica;
    b)  una  prova  orale,  nella  quale  e'  compresa  la  prova  di
conoscenza della lingua straniera prevista nel presente bando.
   La prova di cui alla lettera b) e' pubblica.
   Le  prove  di  esame  si  svolgeranno nella sede che l'Universita'
riterra' opportuno stabilire.
   Il   diario  della  prima  prova  scritta  e  della  seconda,  con
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, sara' notificato agli
interessati,  a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno
quindici  giorni  prima  dello  svolgimento  delle prove stesse. Tale
termine   decorre   dalla   consegna  delle  raccomandate,  da  parte
dell'Amministrazione,  al  servizio  postale.  L'Amministrazione  non
assume  alcuna  responsabilita'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
   La convocazione per la prova orale e' notificata agli interessati,
a  mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni
prima  della  svolgimento  della  prova  stessa. Tale termine decorre
dalla  consegna delle raccomandate, da parte dell'Amministrazione, al
servizio postale.
   L'Amministrazione  non assume alcuna responsabilita' per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
   Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti
di un valido documento di riconoscimento.

        
      
                              Art. 12.
                      Ammissione dei candidati
   I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione  per  difetto  dei  requisiti  e'  disposta  con decreto
motivato del Rettore, in ogni fase del procedimento.

        
      
                              Art. 13.
                       Durata del procedimento
   Dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
di  nomina  delle  commissioni giudicatrici decorre il termine di sei
mesi  entro  cui  i  procedimenti  di  valutazione comparativa devono
concludersi.
   Tale termine puo' essere prorogato una sola volta, per non piu' di
4 mesi, per eccezionali e comprovati motivi, segnalati dal presidente
della commissione.
   Il  rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la
sostituzione  dei  componenti  cui  siano  imputabili  le  cause  del
ritardo.  In  tal caso, con lo stesso provvedimento, si stabilira' un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

        
      
                              Art. 14.
                        Atti della selezione
   Gli  atti  sono  costituiti dai verbali delle singole riunioni, ai
quali  vanno  allegati  come parte integrante i giudizi individuali e
collegiali  espressi  su  ciascun  candidato  nonche' dalla relazione
finale dei lavori svolti.
   Al   termine   dei   lavori  la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti,  indica  il  vincitore nelle valutazioni comparative, con
esclusione  del giudizio di idoneita'. Il rettore accerta con proprio
decreto,  entro  trenta  giorni  dal deposito, la regolarita' formale
degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori.
   Nel  caso  in  cui  riscontri  vizi  di  forma,  entro il predetto
termine, rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla commissione
per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

        
      
                              Art. 15.
                   Documenti di rito per la nomina
   I  candidati  risultati  vincitori  riceveranno  comunicazione  da
questa  Universita'  e,  nel  termine  di trenta giorni dalla data di
ricevimento  della  comunicazione  stessa,  dovranno  far pervenire i
seguenti documenti necessari per la nomina in ruolo.
   Cittadini italiani:
    1) estratto dell'atto di nascita;
    2) certificato di cittadinanza;
    3)  certificato  generale  rilasciato dal casellario giudiziale e
certificato attestante i carichi pendenti;
    4)   certificato  medico  rilasciato  dall'azienda  sanitaria  di
appartenenza  o  da  un medico militare attestante l'idoneita' fisica
all'impiego e l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire
sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa
dichiarazione  che  il  candidato  e'  esente da malattie che possono
mettere in pericolo la salute pubblica;
    5)  certificato  da cui risulti che il vincitore gode dei diritti
politici  ovvero  non e' incorso in alcuna delle cause che, a termine
delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
    6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare
o  certificato  di  esito di leva nel caso che il candidato sia stato
dichiarato riformato o rivedibile;
    7) dichiarazione attestante se il candidato ricopra impieghi alle
dipendenze  dello  Stato,  delle Province, dei Comuni o di altri Enti
Pubblici  o  Privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione
per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).
   I  documenti  di  cui  ai  punti  1  , 2, 3, 5 e 6, possono essere
comprovati  con  dichiarazioni sottoscritte, ai sensi del decreto del
Presidente    della    Repubblica   28   dicembre   2000,   n.   445,
dall'interessato e prodotte in sostituzione di essi.
   Questa   Amministrazione   si   riserva  di  procedere  ad  idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
   I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non
anteriore  ai  tre  mesi dalla data di comunicazione dell'esito della
procedura.
   Il  candidato  che  ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione
dello  Stato o in quella universitaria e' dispensato dal presentare i
documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, e 6. Deve invece presentare un
certificato    di    servizio,    in    carta    legale,   rilasciato
dall'Amministrazione   di   appartenenza.   Detto   certificato  deve
contenere  l'indicazione  della  qualifica  in possesso nonche' della
retribuzione  in  godimento al momento del rilascio, con la specifica
di tutte le voci stipendiali che concorrono alla determinazione della
retribuzione medesima.
   I  candidati  dovranno,  inoltre, trasmettere i documenti prodotti
con  lettera  di accompagnamento, nella quale dovra' essere riportato
l'elenco dei documenti stessi.
   Cittadini stranieri:
    1) certificato di nascita;
    2)   certificato   equipollente   al   certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato  di  cui  il  candidato  straniero  e'  cittadino. Il candidato
straniero,  se  residente  in Italia, oltre al certificato anzidetto,
deve   presentare   anche  il  certificato  generale  del  casellario
giudiziale italiano e il certificato attestante i carichi pendenti;
    3)   certificato  medico  rilasciato  dall'azienda  sanitaria  di
appartenenza  o  da  un medico militare attestante l'idoneita' fisica
all'impiego e l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire
sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa
dichiarazione  che  il  candidato  e'  esente da malattie che possono
mettere in pericolo la salute pubblica;
    4) certificato attestante la cittadinanza.
   I  cittadini  appartenenti all'Unione europea possono comprovare i
documenti di cui ai punti 1, 2 e 4, con dichiarazioni sottoscritte ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
   Questa   Amministrazione   si   riserva  di  procedere  ad  idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
   I   cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra
limitatamente  ai  casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita'  personali  certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
   I  documenti  di  cui  ai punti 2, 3 e 4 devono essere di date non
anteriore  a  tre  mesi  dalla data di comunicazione dell'esito della
selezione comparativa.
   Le  certificazioni eventualmente prodotte sono esenti dall'imposta
sul bollo.
   I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui   lo   straniero   e'  cittadino  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
   Agli  atti  e  documenti  redatti  in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
   I  candidati  dovranno,  inoltre, trasmettere i documenti prodotti
con  lettera  di accompagnamento, nella quale dovra' essere riportato
l'elenco dei documenti stessi.
   La nomina in ruolo del vincitore e' disposta con decreto rettorale
compatibilmente con la normativa vigente in materia di assunzioni. Al
ricercatore  nominato  spetta il trattamento economico previsto dalle
vigenti disposizioni normative.

        
      
                              Art. 16.
                       Pubblicita' degli atti
   Il  rettore provvedera' a comunicare al Ministero dell'universita'
e della ricerca i nominativi dei candidati nominati vincitori.
   I  verbali  delle  commissioni  giudicatrici saranno integralmente
consultabili  nella  sezione  del  sito  Web  di Ateneo dedicata alle
procedure   di   valutazione  comparativa  (https://www.univaq.it/ ).  I
suddetti  verbali rimarranno pubblicati sul web per un periodo di sei
mesi dalla data di approvazione degli atti.
   Sul  medesimo  sito  saranno  inoltre  resi  pubblici i decreti di
ammissione  dei  candidati, di nomina delle commissione giudicatrici,
di approvazione degli atti e di nomina in ruolo dei vincitori.
   Dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso
dell'avvenuta affissione nell'Albo ufficiale di Ateneo del decreto di
approvazione   degli   atti   decorrono   i   termini  per  eventuali
impugnative.

        
      
                              Art. 17.
               Restituzione documenti e pubblicazioni
   Al  termine  della  procedura,  decorsi  i  termini  per eventuali
impugnative,  i  candidati possono richiedere entro novanta giorni la
restituzione delle pubblicazioni e dei documenti presentati.
   Trascorso  tale  termine  l'Universita'  non  e' piu' responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.

        
      
                              Art. 18.
                    Responsabile del procedimento
   Ai  sensi  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, il dott. Fiorindo
Carducci  -  responsabile  del  settore  III concorsi e selezioni, e'
nominato  responsabile  del  procedimento  di valutazione comparativa
(tel. 0862/432047, e-mail fiorindo.carducci@cc.univagit).
   Sul  sito  Web:  https://www.univaqit/ ,  dedicato  alle procedure di
valutazione comparativa, sono disponibili tutte le informazioni circa
lo stato di avanzamento dei lavori delle commissioni giudicatrici. Si
precisa  che  il  sito  WEB d'Ateneo non sostituisce in alcun modo la
pubblicita'  degli  atti nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».

        
      
                              Art. 19.
                     Trattamento dati personali
   Ai  sensi  dell'art.  7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  i  dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Universita'  e trattati per le finalita' di gestione della presente
selezione  comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in
servizio.
   Si  precisa,  inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei
dati e a conseguenza della non ammissione alla valutazione in caso di
rifiuto di fornire gli stessi.
   I candidati godono dei diritti del citato decreto legislativo, tra
i  quali  figura  il  diritto  di  accesso  ai dati che li riguardano
nonche'  alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il  diritto di far
rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' di
opporsi pci motivi legittimi al loro trattamento.

        
      
                              Art. 20.
                           Norme di rinvio
   Per  tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano le
disposizioni  normative  e  regolamentari  in materia di procedure di
valutazione   comparativa   per   il   reclutamento  dei  ricercatori
universitari  di  ruolo,  nonche' quelle in materia di documentazione
amministrativa   e   di   accesso   agli   impieghi   nella  pubblica
amministrazione attualmente vigenti.

        
      
                              Art. 21.
                         Pubblicazione bando
   L'avviso  del presente bando per selezione comparativa di posti di
ricercatore universitario verra', secondo quanto previsto dall'art. 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 117/2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla  stessa  data  il  presente bando sara' disponibile al seguente
indirizzo https://www.univaq.it/ .
   Copia dello stesso sara' affissa all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
                                         Il rettore: Fernando di Orio