Concorso per 1 ricercatore universitario (abruzzo) UNIVERSITA' DELL'AQUILA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 88 del 11-11-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DELL' AQUILA CONCORSO (scad. 11 dicembre 2008) Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo IL RETTORE Visto il decreto luogotenenzial ... |
Ente: | UNIVERSITA' DELL'AQUILA |
Regione: | ABRUZZO |
Provincia: | L'AQUILA |
Comune: | L'AQUILA |
Data di inserimento: | 12-11-2008 |
Data Scadenza bando | 11-12-2008 |
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UNIVERSITA' DELL' AQUILA
CONCORSO (scad. 11 dicembre 2008)
CONCORSO (scad. 11 dicembre 2008)
Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo
IL RETTORE Visto il decreto luogotenenziale n. 660 del 31 agosto1945 cosi' come modificato ed integrato con legge n. 106 del 15 aprile 2004; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la nota ministeriale n. 3699 del 6 giugno 1990 con la quale si comunica il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale circa la necessita' che i candidati ai concorsi per ricercatori universitari dimostrino la conoscenza di almeno una lingua straniera, da determinarsi da parte delle facolta' prima ed ai fini dell'emanazione del bando di concorso; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente lo snellimento dell'attivita' amministrativa; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, relativa all'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, avente per oggetto «Regolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390, concernente modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210»; Visto il D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 175 del 24 ottobre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifici-disciplinari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la legge n. 43/2005 di conversione del D.L. n. 7 del 31 gennaio 2005, in particolare l'art. 1, comma 1; Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari; Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, in materia di riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari; Vista la delibera del 5 giugno 2008 con la quale il Consiglio del Dipartimento di matematica pura e applicata ha espresso parere favorevole all'indizione della valutazione comparativa per la copertura di un posto del settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di facolta' di scienze matamatiche, fisiche e naturali, nella seduta del 19 settembre 2008, ha chiesto l'indizione della citata valutazione comparativa; Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 25 settembre 2008, con le quali e' stata approvata l'indizione della valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria; Ritenuto di procedere all'assunzione, compatibilmente con la normativa vigente; Decreta: Art. 1. Copertura del posto E' indetta la valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo per la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato: ================================================== | | Settore | Limite | Lingua N. posti| Facolta' |scientifico-disciplinare|pubblicazioni|straniera ================================================== |Scienze | | | 1 |MM.FF.NN. |MAT/03 - Geometria |Non previsto | Inglese
Art. 2. Copertura finanziaria La copertura finanziaria di tale posto rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e nella previsione dell'art. 1, comma 105 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.
Art. 3. Pari opportunita' Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 4. Domande dl partecipazione - Termini e modalita' Coloro che intendono partecipare alla predetta selezione devono compilare il modulo fornito per via telematica, collegandosi al sito http://reclutamento.miur.it/bandi.html , inviarlo on-line, stamparne una copia che, pena esclusione dalla selezione, dovra' essere firmata e: consegnata a mano anche a mezzo corriere espresso o qualsiasi altro mezzo idoneo al Magnifico rettore dell'Universita' degli studi dell'Aquila - Area gestione delle risorse umane - Sett. III, concorsi e selezioni - Piazza Vincenzo Rivera, 1 - 67100 L'Aquila, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; oppure inviata a mezzo raccomandata a.r. al Magnifico rettore di questo Ateneo, all'indirizzo sopra indicato, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle inviate soltanto per via telematica e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere consegnate/inviate a questa Universita' oltre il termine sopra indicato. L'invio telematico e' richiesto ai soli fini organizzativi. Qualora il termine di scadenza indicato coincida con un giorno festivo, lo stesso e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile. La partecipazione alla presente valutezione comparativa e' libera, senza limiti in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto. Tuttavia, non possono partecipare alla valutazione comparativa: coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Amministrazione pubblica per persistente insufficiente rendimento; coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; i ricercatori inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale la procedura e' indetta. Un candidato puo' presentare alle Universita' complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative di diversa tipologia (ricercatore universitario e professori di ruolo) i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore universitario, il numero massimo e' elevato a quindici. Il candidato e' escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda, la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici e' superato con piu' domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento e' valida. Ai fini dell'osservanza degli obblighi di cui al presente comma, le Universita' trasmettono al Ministero per via telematica gli elenchi dei candidati a ciascuna procedura di valutazione comparativa, indicando la data di scadenza del bando ed il codice di identificazione personale di ogni candidato. Il Ministero, nel caso di superamento del numero di domande consentito, invita le Universita' a comunicare agli interessati l'esclusione da tutte le procedure concorsuali per le quali gli stessi abbiano presentato le predette istanze. Nella domanda redatta per via telematica, il candidato dovra' compilare i seguenti campi: selezione comparativa alla quale intende partecipare, cognome e nome, data e luogo di nascita ed indicare: 1) la cittadinanza posseduta. I candidati stranieri, oltre a specificare la propria cittadinanza, dovranno dichiarare l'eventuale domicilio eletto in Italia agli effetti della presente valutazione; 2) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 3) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (indicare gli estremi delle relative sentenze) e di non aver carichi pendenti; 4) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 5) di non essere ricercatore universitario presso un'Universita' italiana inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare, per il quale presenta la domanda. I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della presente valutazione comparativa; ogni eventuale variazione dovra' essere comunicata tempestivamente. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla procedura per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali. Istruzione per la compilazione della domanda on-line. Il candidato munito di un PC con collegamento ad Internet ed una stampante deve: 1) collegarsi al sito http://reclutamente.miur.it/bandi.html 2) scegliere il settore scientifico-disciplinare per il quale intende partecipare ed alla riga «Ateneo» scegliere Universita' degli studi dell'Aquila; 3) selezionare l'icona con il simbolo del modulo di iscrizione sulla riga corrispondente alla valutazione bandita dall'Universita' degli studi dell'Aquila; 4) compilare il modulo ed inviarlo premendo l'apposito pulsante in calce; 5) stampare il modulo, cosi' come compilato, firmarlo e consegnarlo o inviarlo, secondo le modalita' e i termini indicati dal presente articolo.
Art. 5. Titoli e pubblicazioni scientifiche I candidati che siano in possesso di titoli dovranno allegare alla domanda (da far pervenire come indicato nel precedente art. 4), la seguente documentazione: curriculum firmato e datato, in duplice copia, dell'attivita' scientifica e didattica; documenti e titoli, in originale o in copia autenticata, utili ai fini della valutazione; elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni presentate, firmato e datato; fotocopia di un documento di riconoscimento valido, con in calce la firma; fotocopia del codice fiscale; elenco firmato e datato, in duplice copia, di tutta la documentazione presentata ai fini della valutazione comparativa. I titoli e i documenti dei candidati stranieri, rilasciati dalle competenti Autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del bando. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare, e il relativo elenco datato e firmato, identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate separatamente dalla domanda di partecipazione alla procedura, con apposito plico inviato, a mezzo raccomandata a/r, o consegnato a mano, anche a mezzo corriere espresso o qualsiasi altro mezzo idoneo, al Magnifico rettore dell'Universita' degli studi dell'Aquila - Area gestione delle risorse umane - Sett. III concorsi e selezioni - Piazza Vincenzo Rivera, 1 - 67100 L'Aquila, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Per il plico inviato a mezzo raccomandata a/r, fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Le pubblicazioni, in unica copia, possono essere presentate in originale o copia conforme all'originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato deve allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante che la copia presentata econforme all'originale (allegato B). Sul plico contenente le pubblicazioni dev'essere riportata la dicitura «Pubblicazioni», nonche': Universita' che ha bandito la valutazione; facolta' che ha chiesto la valutazione; sigla del settore scientifico-disciplinare; qualifica per la quale si concorre; nome, cognome, domicilio eletto ai fini del concorso. Le pubblicazioni devono essere state stampate alla data di scadenza del bando. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, cosi' come integrato e modificato con la legge n. 106 del 15 aprile 2004. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da certificazione del candidato, resa sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i candidati stranieri, le pubblicazioni scientifiche debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco. Le pubblicazioni pervenute oltre il termine indicato non potranno essere prese in considerazione. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra selezione comparativa o comunque depositati presso questa o altra Amministrazione.
Art. 6. Semplificazione delle certificazioni amministrative Per i titoli e le pubblicazioni scientifiche, i candidati possono anche avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46, 47 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato a e b). Le dichiarazioni di cui ai predetti articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 possono essere utilizzate da cittadini italiani e dell'Unione europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Relativamente ai candidati extracomunitari, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai partecipanti alla presente procedura selettiva sono considerati validi, fatta salva la possibilita', da parte dell'Universita' degli studi dell'Aquila, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi; l'Amministrazione, qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle dichiarazioni puo' richiedere direttamente la necessaria documentazione che dovra' essere fornita dall'interessato entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato verra' denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Art. 7. Rinunce dei candidati e successive comunicazioni dei candidati Nell'istanza di rinuncia a partecipare alla procedura di valutazione comparativa, istanza corredata da una copia di un documento di riconoscimento valido, il candidato dovra' indicare con precisione la selezione comparativa alla quale ha presentato domanda (sigla e denominazione del settore scientifico-disciplinare). A garanzia dello stesso partecipante alla selezione comparativa, ogni successiva comunicazione del candidato (nella quale dovra' essere indicata con precisione la selezione comparativa) dovra' essere accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento valido.
Art. 8. Commissioni giudicatrici - Composizione Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del Consiglio di facolta', fra i professori di ruolo e deve afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, a settori affini indicati dal Consiglio universitario nazionale. I componenti elettivi sono rappresentati da un professore ordinario se la facolta' che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato confermato, ovvero da un professore associato confermato se la medesima facolta' ha nominato un professore ordinario, nonche' da un ricercatore confermato. I membri elettivi devono prestare servizio presso altro Ateneo. A parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono regolati dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.
Art. 9. Ricusazione Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto della istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa successiva di ricusazione.
Art. 10. Adempimenti delle commissioni Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermineranno i criteri generali e li consegneranno al responsabile del procedimento, il quale curera' l'affissione del relativo verbale all'Albo ufficiale di Ateneo ed assicurera' la pubblicita' sul sito Internet www.univaq.it . I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo dei candidati e delle pubblicazioni scientifiche, la commissione si atterra' ai criteri previsti nei commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificatamente quelli riportati nel comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 230 del 4 novembre 2005, le commissioni giudicatrici sono tenute a valutare come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti, ai sensi del comma 14 dell'art. 1, legge n. 230/2005.
Art. 11. Prove d'esame Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove: a) due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica; b) una prova orale, nella quale e' compresa la prova di conoscenza della lingua straniera prevista nel presente bando. La prova di cui alla lettera b) e' pubblica. Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Universita' riterra' opportuno stabilire. Il diario della prima prova scritta e della seconda, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, sara' notificato agli interessati, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell'Amministrazione, al servizio postale. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La convocazione per la prova orale e' notificata agli interessati, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni prima della svolgimento della prova stessa. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell'Amministrazione, al servizio postale. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Art. 12. Ammissione dei candidati I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto motivato del Rettore, in ogni fase del procedimento.
Art. 13. Durata del procedimento Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine di sei mesi entro cui i procedimenti di valutazione comparativa devono concludersi. Tale termine puo' essere prorogato una sola volta, per non piu' di 4 mesi, per eccezionali e comprovati motivi, segnalati dal presidente della commissione. Il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo. In tal caso, con lo stesso provvedimento, si stabilira' un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Art. 14. Atti della selezione Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, ai quali vanno allegati come parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato nonche' dalla relazione finale dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore nelle valutazioni comparative, con esclusione del giudizio di idoneita'. Il rettore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dal deposito, la regolarita' formale degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Art. 15. Documenti di rito per la nomina I candidati risultati vincitori riceveranno comunicazione da questa Universita' e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, dovranno far pervenire i seguenti documenti necessari per la nomina in ruolo. Cittadini italiani: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato di cittadinanza; 3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale e certificato attestante i carichi pendenti; 4) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria di appartenenza o da un medico militare attestante l'idoneita' fisica all'impiego e l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica; 5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non e' incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; 6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile; 7) dichiarazione attestante se il candidato ricopra impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti Pubblici o Privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311). I documenti di cui ai punti 1 , 2, 3, 5 e 6, possono essere comprovati con dichiarazioni sottoscritte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'interessato e prodotte in sostituzione di essi. Questa Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito della procedura. Il candidato che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o in quella universitaria e' dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, e 6. Deve invece presentare un certificato di servizio, in carta legale, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. Detto certificato deve contenere l'indicazione della qualifica in possesso nonche' della retribuzione in godimento al momento del rilascio, con la specifica di tutte le voci stipendiali che concorrono alla determinazione della retribuzione medesima. I candidati dovranno, inoltre, trasmettere i documenti prodotti con lettera di accompagnamento, nella quale dovra' essere riportato l'elenco dei documenti stessi. Cittadini stranieri: 1) certificato di nascita; 2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se residente in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano e il certificato attestante i carichi pendenti; 3) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria di appartenenza o da un medico militare attestante l'idoneita' fisica all'impiego e l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica; 4) certificato attestante la cittadinanza. I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare i documenti di cui ai punti 1, 2 e 4, con dichiarazioni sottoscritte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Questa Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. I documenti di cui ai punti 2, 3 e 4 devono essere di date non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito della selezione comparativa. Le certificazioni eventualmente prodotte sono esenti dall'imposta sul bollo. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I candidati dovranno, inoltre, trasmettere i documenti prodotti con lettera di accompagnamento, nella quale dovra' essere riportato l'elenco dei documenti stessi. La nomina in ruolo del vincitore e' disposta con decreto rettorale compatibilmente con la normativa vigente in materia di assunzioni. Al ricercatore nominato spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni normative.
Art. 16. Pubblicita' degli atti Il rettore provvedera' a comunicare al Ministero dell'universita' e della ricerca i nominativi dei candidati nominati vincitori. I verbali delle commissioni giudicatrici saranno integralmente consultabili nella sezione del sito Web di Ateneo dedicata alle procedure di valutazione comparativa (https://www.univaq.it/ ). I suddetti verbali rimarranno pubblicati sul web per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione degli atti. Sul medesimo sito saranno inoltre resi pubblici i decreti di ammissione dei candidati, di nomina delle commissione giudicatrici, di approvazione degli atti e di nomina in ruolo dei vincitori. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta affissione nell'Albo ufficiale di Ateneo del decreto di approvazione degli atti decorrono i termini per eventuali impugnative.
Art. 17. Restituzione documenti e pubblicazioni Al termine della procedura, decorsi i termini per eventuali impugnative, i candidati possono richiedere entro novanta giorni la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti presentati. Trascorso tale termine l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.
Art. 18. Responsabile del procedimento Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dott. Fiorindo Carducci - responsabile del settore III concorsi e selezioni, e' nominato responsabile del procedimento di valutazione comparativa (tel. 0862/432047, e-mail fiorindo.carducci@cc.univagit). Sul sito Web: https://www.univaqit/ , dedicato alle procedure di valutazione comparativa, sono disponibili tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori delle commissioni giudicatrici. Si precisa che il sito WEB d'Ateneo non sostituisce in alcun modo la pubblicita' degli atti nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 19. Trattamento dati personali Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' e trattati per le finalita' di gestione della presente selezione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e a conseguenza della non ammissione alla valutazione in caso di rifiuto di fornire gli stessi. I candidati godono dei diritti del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' di opporsi pci motivi legittimi al loro trattamento.
Art. 20. Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni normative e regolamentari in materia di procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari di ruolo, nonche' quelle in materia di documentazione amministrativa e di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione attualmente vigenti.
Art. 21. Pubblicazione bando L'avviso del presente bando per selezione comparativa di posti di ricercatore universitario verra', secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla stessa data il presente bando sara' disponibile al seguente indirizzo https://www.univaq.it/ . Copia dello stesso sara' affissa all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. Il rettore: Fernando di Orio