Concorso per 20 funzionari amministrativi (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 20
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 09-12-2008
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  8 gennaio 2009) Concorso pubblico, per esami, a venti posti, per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-12-2008
Data Scadenza bando 08-01-2009
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO   (scad.  8 gennaio 2009)
Concorso pubblico, per esami, a venti posti, per l'accesso al profilo
   professionale  di  funzionario  amministrativo/giuridico, legale e
   contabile, area C, posizione economica C1, del ruolo del personale
   del Ministero dell'Universita' e della Ricerca.
     IL DIRETTORE GENERALE degli affari generali e del personale
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   concernente   le   nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
   Vista  la  legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
   Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
e   integrazioni,  legge  quadro,  per  l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191;
   Vista  la  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  concernente norme
generali  sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
generale   dello   Stato,   ed   in   particolare   l'art.   39  come
successivamente modificato ed integrato;
   Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili e successive modifiche;
   Visto   il   decreto-legge   16   maggio   2008,  n.  85,  recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
   Visto  in  particolare  il  comma  20,  dell'art. 1, del succitato
decreto  legge  che  recita «Con riferimento ai Ministeri per i quali
sono  previsti  accorpamenti,  in via provvisoria e, comunque, per un
periodo  massimo  di  sei  mesi  a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, nelle more
dell'approvazione  del  regolamento  di  organizzazione  dei relativi
uffici  funzionali,  strumentali  e  di diretta collaborazione con le
autorita'  di  Governo,  la struttura di tali uffici e' definita, nel
rispetto   delle  leggi  vigenti,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito
il  Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata
in   vigore   di   tale   decreto  si  applicano  transitoriamente  i
provvedimenti  organizzativi  vigenti, purche' resti ferma l'unicita'
degli  uffici  di  diretta collaborazione di vertice. Con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta dei Ministri
competenti,  sono  apportate le variazioni di bilancio occorrenti per
l'adeguamento  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato alla nuova
struttura di governo»;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in data 19
novembre  2007, n. 264, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio
2008,  registro  n.  1,  foglio  n.  73,  recante  il  Regolamento di
organizzazione  del  Ministero  dell'universita' e della ricerca e la
dotazione organica del personale;
   Vista  la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  concernente  il
regolamento    sull'accesso    agli    impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, recante
«disposizioni  per  disciplinare  la trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale»,  cosi'  come  modificato  ed
integrato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visti  i  decreti  legislativi  9  luglio  2003, numeri 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78
CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione,  di  convinzioni  personali,  di  handicap,  di  eta' e di
orientamento sessuale;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
Amministrazioni    pubbliche,    e    successive   modificazioni   ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 23
marzo   1995,   concernente   la   determinazione   dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 11
marzo  2008,  registrato  alla  Corte  dei  conti  il 21 aprile 2008,
registro   n.   4,   foglio   n.  277,  con  il  quale  il  Ministero
dell'Universita'  e della Ricerca e' autorizzato ad avviare procedure
pubbliche  concorsuali,  per reclutare, fra l'altro, n. 20 funzionari
per l'area C, posizione economica C1;
   Visto  l'art.  3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che  prevede  tra l'altro il riconoscimento, in termini di punteggio,
del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni per almeno tre
anni,  anche  non  continuativi,  nel  quinquennio  antecedente al 28
settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa stipulati anteriormente a tale data;
   Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro, relativo al
personale  del  comparto  Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e
successivi   contratti  collettivi,  di  cui  l'ultimo,  relativo  al
quadriennio   normativo  2002-2005  e  biennio  economico  2004-2005,
sottoscritto in data 7 dicembre 2005;
   Vista  la  direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  -  3 novembre 2005, n. 3/05,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  19  dicembre  2005,  n.  294,
relativa  agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;
   Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  -  8 novembre 2005, n. 4/05,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  19  dicembre 2005, n. 294, in
materia  di  riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'accesso
nelle Pubbliche Amministrazioni;
   Considerato  che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario
indire  un  concorso  pubblico,  per esami, per la copertura di venti
funzionari  per  l'area amministrativo/giuridico, legale e contabile,
area  C,  posizione  economica  C1,  per le esigenze degli uffici del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
   Ritenuto  di  dover  precisare  che  ai fini del presente bando si
intende:  -  per  diploma  di  laurea  (DL), il titolo accademico, di
durata   non   inferiore  a  quattro  anni,  conseguito  secondo  gli
ordinamenti  didattici  previgenti al decreto ministeriale 3 novembre
1999,  n.  509;  -  per  laurea  (L),  il titolo accademico di durata
triennale;  - per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di
durata  normale  di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale,  ora  denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
   E'  indetto  un  concorso  pubblico, per esami, a venti posti, per
l'accesso     al     profilo     professionale     di     funzionario
amministrativo/giuridico,  legale  e  contabile,  area  C,  posizione
economica  C1, del ruolo del personale del Ministero dell'Universita'
e della Ricerca.

        
      
                               Art. 2.
                          Riserve di posti
   Ai  sensi  dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001,  n.  215,  cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera
c),  del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti
messi  a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata  di  durata  di  cinque anni delle Forze Armate, congedati
senza  demerito  anche  al  termine  o  durante le eventuali rafferme
contratte,  nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza
demerito  la  ferma  contratta,  ove  in  possesso  dei requisiti del
presente bando.
   Considerato che l'art.3, comma 106, della citata legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  prevede tra l'altro il riconoscimento, in termini di
punteggio  del  servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni
per  almeno  tre  anni,  anche  se  non  continuativi nel quinquennio
antecedente   al  28  settembre  2007,  in  virtu'  di  contratti  di
collaborazione  stipulati  anteriormente  a  tale  data,  al suddetto
personale viene riconosciuto il seguente punteggio:
    punti  0,25  per  ciascun  periodo continuativo di un anno con le
pubbliche  amministrazioni  e  ulteriori  punti 0,75 per ciascun anno
continuativo   di   servizio   prestato  nel  settore  del  Ministero
dell'Universita'   e  della  Ricerca,  purche'  svolto  con  lodevole
servizio, fino ad un massimo di punti 3.
   I  posti  riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo,  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
   Coloro che intendano avvalersi della riserva indicata nel presente
articolo,  oppure  che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza
di  cui  all'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9
maggio  1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni e integrazioni,
debbono  farne espressa dichiarazione della domanda di partecipazione
al concorso.

        
      
                               Art. 3.
                     Requisiti per l'ammissione
   Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
    a)  diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS, attualmente
laurea magistrale; LM) o laurea (L);
   I titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere saranno
considerati   utili   purche'  riconosciuti  equiparati  alle  lauree
suddette,  ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165.  A  tal fine, nella domanda di concorso devono
essere  indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento
di  riconoscimento  dell'equiparazione  al  corrispondente  titolo di
studio  rilasciato  dalle Universita' italiane in base alla normativa
vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per
la presentazione della domanda;
    b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
    c)  godimento  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati di
appartenenza o di provenienza;
    d)  idoneita'  fisica  al servizio continuativo ed incondizionato
nelle funzioni al quale il concorso si riferisce;
    e)  posizione  regolare  nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
   Non  possono  essere  ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per persistente insufficiente rendimento, oppure che
siano  stati  licenziati  da  altro  impiego  statale, ai sensi della
vigente normativa contrattuale.
   I candidati comunitari di cittadinanza diversa da quella italiana,
ai  fini  dell'accesso  ai  posti  della pubblica amministrazione, e'
richiesto,  oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il
possesso:
    a)  del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
    b)  di  tutti  gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica   Italiana,  fatta  eccezione  per  la  titolarita'  della
cittadinanza italiana.
   I  requisiti  richiesti  debbono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 4.
          Presentazione della domanda. Termini e modalita'
   La  domanda  di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in  modo  conforme  al modello allegato A), deve essere indirizzata e
presentata direttamente o inviata, a mezzo di raccomandata con avviso
di  ricevimento,  al  Ministero  dell'Universita'  e  della Ricerca -
Direzione  generale  degli affari generali e del personale, piazza J.
F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro  il  termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ª serie speciale -
«Concorsi ed esami».
   La   firma   in   calce   alla   domanda   deve   essere   apposta
dall'interessato  in  forma leggibile e per esteso e non necessita di
autentica.  Alla  domanda  deve  essere  allegato, in carta semplice,
copia  di  un  documento di riconoscimento in corso di validita', tra
quelli  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  prive  di
sottoscrizione,  nonche' le domande inoltrate in ritardo, quel ne sia
la causa, anche se non imputabile al candidato.
   Ai  fini dell'accertamento della tempestivita' della presentazione
della  domanda,  la  data e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
   I  candidati  riconosciuti  portatori  di  handicap ai sensi della
legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per avvalersi, in relazione alla
propria  posizione di handicap, dei benefici di cui all'art. 20 della
legge   stessa  (ausilio  necessario,  eventuale  utilizzo  di  tempi
aggiuntivi   per   l'espletamento  delle  prove  di  esame),  debbono
corredare  la domanda con una certificazione, rilasciata dall'Azienda
Sanitaria   Locale,   nella  quale  vanno  specificati  gli  elementi
essenziali occorrenti perche' l'Amministrazione predisponga per tempo
i  mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione
all'eventuale preselezione e al concorso.
   Nella  domanda,  che  deve  recare in calce la firma autografa del
candidato,  il  medesimo,  oltre  ad  indicare  in  quale lingua, fra
inglese,  francese,  tedesco e spagnolo, vuole effettuare la prova di
lingua  straniera, deve dichiarare, sotto la propria responsabilita',
ai  sensi  delle  disposizioni  contenute  nel decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    a)  cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e, se
nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato
trascritto l'atto di nascita;
    b)  il  possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
    c)  il  comune  nelle  cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi  della  eventuale  non  iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
    d)  l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nelle funzioni al quale il concorso si riferisce;
    e)  le  eventuali  condanne  penali  riportate,  anche all'estero
(anche  se  siano  stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale,  oppure  applicazione  della  pena  su richiesta ai sensi
dell'art.  444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali
pendenti in Italia o all'estero;
    f)  la  sua  posizione  nei  riguardi delle norme sul servizio di
leva;
    g)  il  diploma  di  laurea  (DL),  la  laurea specialistica (LS,
attualmente   laurea  magistrale:  LM) o  la  laurea  (L)  di  durata
triennale  posseduta  e  la  data del suo conseguimento, con l'esatta
indicazione dell'Universita' che l'ha rilasciata;
    h)  il  possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza
o,  a  parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli debbono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione  della  domanda.  I titoli non espressamente dichiarati
nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso non saranno presi in
considerazione  in sede di formazione della graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso;
    i)  l'indirizzo  (comprensivo  di  avviamento  postale, di numero
telefonico  ed  eventualmente,  ove ritenuto opportuno dal candidato,
del   numero  di  fax) presso  cui  chiede  che  siano  trasmesse  le
comunicazioni  relative  alle prove concorsuali, con l'impegno di far
conoscere   tempestivamente   le   eventuali  successive  variazioni.
L'Amministrazione   non   risponde   dell'eventuale   dispersione  di
comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

        
      
                               Art. 5.
                       Esclusione dal concorso
   I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
   L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato,   l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.

        
      
                               Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
   La   commissione   esaminatrice   del  concorso  e'  nominata  con
successivo decreto del Direttore Generale degli Affari Generali e del
Personale  ed  e'  composta, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994 citato nelle
premesse,  da  un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato
dello  Stato  di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale
od  equiparato,  con  funzioni  di presidente, e da due esperti nelle
materie oggetto del concorso.
   La  nomina  del  presidente  e  dei  membri della commissione puo'
riguardare  anche  il personale in quiescenza da non piu' di tre anni
che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio  attivo,  la  qualifica
richiesta  per il concorso e che non sia stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego.
   Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente della commissione e'
riservato alle donne, salva motivata impossibilita'.
   Le  funzioni  di  segretario sono svolte da personale appartenente
all'area  funzionale  C,  posizione  economica  C2,  o,  in  carenza,
posizione economica C1.
   La  commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento
da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai
candidati e da uno o piu' componenti esperti in informatica.
   Il  decreto  di nomina della commissione del concorso e' trasmesso
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri -  Dipartimento della
Funzione  Pubblica,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  cosi' come
richiamato  dal  punto 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  4  agosto  2005,  e  dall'art.  1, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.

        
      
                               Art. 7.
                        Prova di preselezione
   Qualora se ne ravvisi la necessita', l'Amministrazione ha facolta'
di  effettuare  una preselezione, il cui svolgimento sara' comunicato
con  successivo  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
Italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
   In  caso  di  svolgimento  della prova preselettiva, viene ammesso
alle  prove  scritte  un  numero  di  candidati pari a dieci volte il
numero dei posti messi a concorso.
   L'eventuale  preselezione  viene  effettuata mediante una serie di
quesiti  a  risposta  multipla  vertenti  sulle materie oggetto delle
prove scritte e orali.
   I candidati eventualmente classificatisi con il medesimo punteggio
dell'ultimo  candidato  ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere
le prove scritte.
   Il  punteggio  conseguito nella prova di preselezione non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

        
      
                               Art. 8.
                           Prove di esame
   Gli  esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica o a
contenuto  teorico-pratico,  e  in una prova orale, e sono diretti ad
accertare   il  possesso  di  una  adeguata  cultura  amministrativa,
giuridica,  legale  e  contabile,  capacita' di analisi e di sentesi,
conoscenze   di   base   delle   problematiche  principali  afferenti
l'organizzazione  amministrativa  e  la riforma della stessa, nonche'
conoscenze  di  base  della  normativa  concernente l'ordinamento del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca.
   Per  sostenere  le  prove, i candidati debbono essere muniti di un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
   Le  prove  scritte, della durata di 8 (otto) ore, consistono in un
elaborato in materia di:
    a) diritto pubblico, diritto amministrativo;
    b) economia politica e contabilita' di Stato.
   Alla  prova  scritta sono ammessi, con riserva di accertamento dei
requisiti  prescritti,  tutti  i  candidati  ai  quali  non sia stata
comunicata   l'esclusione   dal  concorso,  i  quali  sono  tenuti  a
presentarsi,  senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo
indicati  nel  comunicato, che sara' pubblicato con successivo avviso
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana -  4ª  serie
speciale - «Concorsi ed esami».
   Nel  corso  delle  prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di
avvalersi  di  telefoni  cellulari,  palmari, calcolatrici, strumenti
idonei  alla  memorizzazione  di  informazioni o alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, nonche' di comunicare tra loro nell'aula. In
caso  di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
   L'assenza   anche   da  una  sola  delle  prove  scritte  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
   Nel caso in cui si dovesse riscontrare la necessita' di effettuare
una  preselezione,  la stessa si svolgera' nel giorno, nell'ora e nel
luogo  indicati  nell'avviso,  che sara' comunicato con pubblicazione
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana -  4ª  serie
speciale  -  «Concorsi  ed  esami».  Con  successivo  avviso  saranno
indicati  gli  estremi  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana -  4ª  serie  speciale  -  «Concorsi  ed esami», nella quale
verra' pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
scritte,  il  calendario  delle  prove  stesse  e la sede ove esse si
svolgono;  tale  pubblicazione  ha  valore  di  notifica  a tutti gli
effetti.
   Al  colloquio orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato
non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
   I  candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono
la  relativa  comunicazione,  con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello nel
quale debbono sostenere la prova stessa.
   Il  colloquio  verte,  in  aggiunta alle materie di cui alle prove
scritte,  sulle  seguenti  materie:  diritto  costituzionale, diritto
civile, diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la
Pubblica  Amministrazione,  disciplina  del  rapporto  di  lavoro dei
dipendenti    civili   dello   Stato,   attivita'   istituzionali   e
organizzazione  degli  uffici  del Ministero dell'Universita' e della
Ricerca. E', inoltre, prevista una prova finalizzata alla valutazione
della  conoscenza  ad  un  livello  avanzato  della  lingua straniera
prescelta  dal  candidato  tra quelle di inglese, francese, tedesca e
spagnola,   che   prevede   esercizi   di   lettura,   traduzione   e
conversazione.  Nell'ambito del colloquio, viene, altresi', accertata
la   conoscenza   a   livello   avanzato,  da  parte  del  candidato,
dell'utilizzo  dei  sistemi  applicativi  informatici  di piu' comune
impiego,  anche attraverso una verifica pratica, e delle implicazioni
organizzative  e  sulla  semplificazione procedimentale, connesse con
l'adozione degli strumenti informatici.
   Il   colloquio   orale  si  intende  superato  dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

        
      
                               Art. 9.
Formazione,  approvazione  e pubblicazione delle graduatorie generali
                              di merito
   Il  punteggio  finale  e'  determinato dalla somma della media dei
voti   conseguiti   in  ciascuna  prova  scritta  e  della  votazione
conseguita  nel colloquio. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova
preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva.
   La   graduatoria   di  merito  del  concorso  e'  formulata  dalla
commissione  esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale,
come sopra determinato, conseguito da ciascun candidato.
   A  parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni
in  materia  di  precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego
nelle amministrazioni statali.
   I   candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  debbono  far
pervenire  al  competente  Ufficio,  entro  il  termine perentorio di
giorni  quindici  decorrenti  dal  giorno  successivo a quello in cui
hanno  sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei
titoli, gia' indicati nella domanda, di preferenza e precedenza nella
nomina,  a  pena  di  decadenza dal beneficio. I suddetti titoli sono
valutati   esclusivamente   se   gia'  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione  e  purche'  risulti  dai  medesimi  il  possesso  dei
requisiti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
   Tale   documentazione   non   e'   richiesta   nel   caso  in  cui
l'Amministrazione  dell'Universita'  e  della  Ricerca ne sia gia' in
possesso  o  ne  possa  disporre  richiedendola  ad  altre  pubbliche
amministrazioni,  purche'  nella  domanda di ammissione l'interessato
abbia  indicato  con  esattezza,  oltre al possesso del titolo, anche
l'ufficio  e  l'amministrazione presso cui la relativa documentazione
e' depositata.
   Il  direttore generale interessato della procedura concorsuale, al
termine  dei  lavori  della commissione esaminatrice, riconosciuta la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
la  graduatoria  di merito dei candidati risultati idonei nelle prove
concorsuali.  Con  lo  stesso  provvedimento,  il  direttore generale
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria  di  merito,  tenuto  conto  delle  riserve di posti e, a
parita'  di  merito,  dei  titoli di preferenza di cui all'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
   Della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  verra'  data  notizia,  mediante  avviso,  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed esami».
   Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
le eventuali impugnative.

        
      
                              Art. 10.
                 Costituzione del rapporto di lavoro
   La  vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La    costituzione    del   rapporto   di   lavoro   e'   subordinata
all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.
   Il  candidato  dichiarato  vincitore  del  concorso  e' invitato a
stipulare  un  contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno,
nel  profilo  professionale  di funzionario amministrativo/giuridico,
legale  e  contabile, area C, posizione economica C1, del ruolo unico
del  personale  del  Ministero  dell'Universita'  e della Ricerca, ai
sensi della normativa vigente.
   Se  il  vincitore,  senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.

        
      
                              Art. 11.
                   Accesso agli atti del concorso
   L'accesso  alla  documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso  fino  alla  conclusione  dell'iter procedurale  curato dalla
commissione esaminatrice.

        
      
                              Art. 12.
                   Trattamento dei dati personali
   Ai  sensi  dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  i  dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la
struttura  del  Ministero dell'Universita' e della Ricerca alla quale
sono  state  indirizzate  le domande di partecipazione al concorso, e
sono   utilizzati   ai  soli  fini  della  gestione  della  procedura
concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso sono
successivamente raccolti presso il Ministero dell'Universita' e della
Ricerca,  Direzione  generale  degli affari generali e del personale,
piazza  J.  F.  Kennedy, 20 - 00144 Roma, per l'eventuale, successiva
instaurazione del rapporto di lavoro.

        
      
                              Art. 13.
                        Norme di salvaguardia
   Per   quanto   non   previsto   dal  presente  bando,  valgono  le
disposizioni   normative   e   contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
    Roma, 28 novembre 2008

                                   Il direttore generale: Salernitano