Concorso per 24 giudici commissioni tributarie (lazio) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 24 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 02-01-2009 |
Sintesi: | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA CONCORSO (scad. 2 febbraio 2009) Concorso pubblico per la copertura di ventiquattro posti di Giudice nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali ... |
Ente: | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 08-01-2009 |
Data Scadenza bando | 02-02-2009 |
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
CONCORSO (scad. 2 febbraio 2009)
CONCORSO (scad. 2 febbraio 2009)
Concorso pubblico per la copertura di ventiquattro posti di Giudice nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali
IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4 del citato decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legislativo del 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante disposizioni in materia di giustizia tributaria, che prevede l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio; Visto il successivo comma 5 nel quale e' previsto che «Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'art. 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, ad un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali»; Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 545/1992, che prevede la formazione di elenchi, per ogni Commissione tributaria, di coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilita' a ricoprire l'incarico di componente delle Commissioni tributarie provinciali e regionali; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, e successive modificazioni, relativo al Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vice presidente di sezione e giudice delle Commissioni tributarie provinciali e regionali; Visto l'art. 1 del suindicato decreto, in base al quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria da' comunicazione, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, delle vacanze che si verificano in seno alle Commissioni tributarie regionali e provinciali relativamente agli incarichi di presidente, presidente di sezione, vice presidente di sezione e giudice; Visti i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle Tabelle «E» e «F» allegate al decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992; Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2008, n. 251, con il quale e' stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, come risulta dalle tabelle A e B, allegate al medesimo decreto; Considerato che, all'esito della procedura concorsuale bandita il 18 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 545/1992 per l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti in servizio presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura delle vacanze di vari posti di presidente, presidenti di sezione, vicepresidenti di sezione e giudici, sono rimasti vacanti ventiquattro posti di giudici presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 545/1992, occorre procedere alla copertura dei posti di giudici rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi svolti, e precisamente presso le Commissioni tributarie regionali della Calabria (3 posti), della Sardegna (2 posti) e della Sicilia (3 posti), e presso le Commissioni tributarie provinciali di Cagliari (1 posto), Catania (1 posto), Catanzaro (2 posti), Enna (2 posti), Nuoro (2 posti), Palermo (2 posti), Reggio Calabria (1 posto), Sassari (1 posto), Trieste (2 posti), Vibo Valentia (2 posti); Delibera: Art. 1. a) E' approvato l'allegato schema di domanda, corredato dalle relative istruzioni, per l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per la copertura dei posti vacanti di giudici nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali come di seguito indicato: ----> Vedere Tabella a pag. 1 <---- b) Sono, altresi', approvati la scheda meccanografica e il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, da allegare alla domanda di cui alla lettera a).
Art. 2. Coloro che intendono ricoprire uno degli incarichi di cui all'art. 1, lettera a), devono, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, presentare la domanda, di cui al medesimo art. 1, presso la Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, via Solferino n. 15, c.a.p. 00185 - Roma. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda e la scheda sono esenti da bollo.
Art. 3. 1. La domanda di cui all'art. 1, lettera a), pena l'esclusione dalla graduatoria, deve essere corredata dai documenti comprovanti che il candidato possiede i requisiti generali di cui all'art. 7, nonche' quelli di cui agli articoli 4 o 5 (vedasi testo allegato) del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ovvero, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il candidato attesti di possedere i medesimi requisiti. 2. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del D. lgs. 545/1992. Deve essere, inoltre, allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 (vedasi testo allegato) del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 e successive modificazioni, ovvero di impegnarsi a rimuoverle prima dell'eventuale giuramento. Con la stessa dichiarazione sostitutiva, i concorrenti nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dall'incarico per incompatibilita' devono specificare, pena l'esclusione dagli elenchi, che la situazione di incompatibilita' accertata e' venuta a cessare. 3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il candidato deve presentare i documenti in originale o in copia autenticata, comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di studio, indicati nelle tabelle E e F del decreto legislativo n. 545/1992. In alternativa, il possesso dei titoli deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta secondo il modulo allegato. Nella dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'attribuzione del punteggio, devono essere specificatamente indicati tutti i titoli di servizio, professionali, accademici e di studio con indicazione della data di inizio e di eventuale cessazione. Al riguardo, si precisa che: a. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, devono specificatamente documentare, ovvero dichiarare, sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro, sia l'abilitazione nonche' l'effettivo esercizio della professione o dell'attivita' per il periodo richiesto, nonche' la denominazione dello studio sede dell'esercizio della predetta attivita'; b. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) devono indicare la qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore di lavoro; c. Coloro che, in possesso del titolo di studio e in qualita' di ragionieri e periti commerciali hanno svolto, o svolgono come lavoratori subordinati, attivita' nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili, si specifica che deve trattarsi di rapporto di lavoro subordinato svolto contro prestazione predeterminata asseverato dal datore di lavoro e risultante dalla correlativa situazione contributivo-previdenziale. Detta asseverazione deve risultare da apposita documentazione ovvero dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda; d. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di revisori devono elencare gli enti e/o le ditte presso le quali hanno svolto detta attivita'; e. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di sindaci, amministratori o dirigenti di societa' di capitali, devono elencare le societa' di capitale presso le quali hanno svolto o svolgono detta attivita' precisandone, per ognuna, la durata; f. Per quanto concerne gli insegnanti presso le Universita', di cui alla tabella “E”, devono essere indicati l'Universita' che ha conferito l'incarico, il tipo di incarico (professore a contratto, assistente ordinario, ecc.) e la durata dell'incarico; g. I titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'Appello di Milano); h. la decorrenza degli incarichi eventualmente svolti presso le Commissioni tributarie di primo, secondo grado, centrale, provinciali e regionali (tabella F) deve essere indicata dalla data del giuramento. 4. Alla domanda deve essere allegata la scheda meccanografica indicata nell'art. 1, lettera b). Al riguardo, si precisa che: Nella SEZIONE B, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'eventuale periodo di servizio presso le Commissioni tributarie di 1°, 2° grado, centrale, provinciali e regionali («tabella F»): 1) il periodo residuo superiore a sei mesi deve essere computato in misura pari ad un anno; 2) il periodo residuo inferiore a sei mesi e un giorno non deve essere calcolato; 3) piu' periodi, in cui sono state esercitate identiche funzioni, si cumulano; 4) piu' periodi non superiori a sei mesi in cui sono state esercitate funzioni diverse si cumulano e il punteggio viene attribuito alla funzione di piu' lunga durata; in caso di uguaglianza dei periodi il punteggio va attribuito alla funzione piu' elevata. Nell'ipotesi in cui il servizio presso le commissioni tributarie sia stato prestato per periodo inferiore al mese, ai fini dei conteggi di cui ai numeri che precedono, occorrera' sommare i giorni di servizio prestato e se il totale supera i quindici giorni si arrotondera' ad un mese; 5) il servizio prestato nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali deve essere considerato separatamente dal servizio prestato nella Commissione centrale e nelle Commissioni di primo e secondo grado, con la conseguenza che i resti del servizio presso le C.T. di 1°, 2° grado o centrale non possono essere sommati ai resti del servizio presso le Commissioni tributarie provinciali o regionali. Il complessivo punteggio, risultante dalla somma dei punti relativi ai periodi di servizio indicati, dovra' essere riportato nella scheda. Nella SEZIONE C i richiedenti, per ciascuna categoria professionale di appartenenza, dovranno specificare nell'apposito spazio il punteggio ad essa corrispondente desumendolo dall'apposita “tabella E” allegata. - Il contemporaneo esercizio di piu' professioni indicate nella medesima voce di “Attivita' professionali” di cui alla“tabella E” da' luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attivita' di revisore contabile, se contemporanea a quella di commercialista, non viene valutata). - Ai dottori commercialisti, avvocati, revisori contabili, notai o ragionieri commercialisti che contemporaneamente abbiano svolto, presso societa' di capitali, le funzioni di amministratore, sindaco o dirigente, vanno attribuiti entrambi i punteggi. - Nelle ipotesi in cui il richiedente abbia esercitato piu' attivita' rientranti nella stessa categoria professionale, alla quale corrispondono punteggi diversi, i residui periodi vengono acquisiti alla qualifica di piu' lunga durata. Nella SEZIONE D della scheda, devono essere specificati, secondo l'ordine di preferenza, gli incarichi richiesti presso le relative Commissioni tributarie provinciali o regionali. In proposito si fa presente che il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle Commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in ordine di preferenza, decade dalla possibilita' di essere nominato in incarichi indicati in subordine.
Art. 4. Ogni graduatoria sara' pubblicata presso gli uffici di segreteria della Commissione tributaria interessata e presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito “ https://www.giustizia-tributaria.it/ ”, sezione «CONCORSI». L'interessato potra' esercitare la facolta' di rinuncia all'incarico per il quale e' risultato vincitore entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della delibera di approvazione della graduatoria. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e saranno trattati esclusivamente per le finalita' concorsuali e, successivamente, solo per le finalita' inerenti la gestione del rapporto di servizio dei vincitori. Titolare del trattamento dati e' il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. I dati dichiarati saranno sottoposti al controllo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalita' decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Roma, 16 dicembre 2008 Il presidente: Gargani