Concorso per 24 giudici commissioni tributarie (lazio) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 24
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 02-01-2009
Sintesi: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA CONCORSO   (scad.  2 febbraio 2009) Concorso pubblico per la copertura di ventiquattro posti di Giudice nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali ...
Ente: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 08-01-2009
Data Scadenza bando 02-02-2009
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
CONCORSO   (scad.  2 febbraio 2009)
Concorso  pubblico  per la copertura di ventiquattro posti di Giudice
   nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali
                            IL PRESIDENTE

   Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
   Visto,  in  particolare,  l'art.  11,  comma  4 del citato decreto
legislativo  n. 545/1992, come modificato dall'art. 3-bis del decreto
legislativo  del 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2
dicembre  2005,  n. 248, recante disposizioni in materia di giustizia
tributaria,  che  prevede  l'assegnazione  di  diverso incarico o del
medesimo  incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni
tributarie in servizio;
   Visto  il  successivo  comma  5  nel quale e' previsto che «Per la
copertura  dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi
di  cui  al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'art. 9,
riservato  a  coloro che aspirano, per la prima volta, ad un incarico
nelle commissioni tributarie provinciali e regionali»;
   Visto  l'art.  9  del  citato decreto legislativo n. 545/1992, che
prevede la formazione di elenchi, per ogni Commissione tributaria, di
coloro  che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4
e  5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilita'
a  ricoprire  l'incarico  di  componente delle Commissioni tributarie
provinciali e regionali;
   Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231,
e  successive  modificazioni,  relativo  al  Regolamento  recante  la
disciplina  del  termine  e  delle  modalita' per le comunicazioni di
disponibilita'  agli incarichi da conferire e per la formazione degli
elenchi  per  la  nomina  a  presidente,  presidente di sezione, vice
presidente   di   sezione  e  giudice  delle  Commissioni  tributarie
provinciali e regionali;
   Visto  l'art.  1  del  suindicato  decreto,  in  base  al quale il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria da' comunicazione,
mediante  avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,  delle
vacanze  che  si  verificano  in  seno  alle  Commissioni  tributarie
regionali  e  provinciali relativamente agli incarichi di presidente,
presidente di sezione, vice presidente di sezione e giudice;
   Visti  i  criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle Tabelle
«E»  e  «F»  allegate  al  decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre
1992;
   Visto  il  decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze
in  data  11  aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25
ottobre  2008,  n. 251, con il quale e' stato rideterminato il numero
delle   sezioni   e   i  corrispondenti  organici  delle  Commissioni
tributarie regionali e provinciali, come risulta dalle tabelle A e B,
allegate al medesimo decreto;
   Considerato  che, all'esito della procedura concorsuale bandita il
18  dicembre  2007  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  4,  del decreto
legislativo  n. 545/1992 per l'assegnazione di diverso incarico o del
medesimo incarico per trasferimento dei componenti in servizio presso
le  Commissioni  tributarie  regionali e provinciali per la copertura
delle  vacanze  di  vari  posti di presidente, presidenti di sezione,
vicepresidenti   di   sezione   e   giudici,   sono  rimasti  vacanti
ventiquattro  posti  di  giudici  presso  le  Commissioni  tributarie
provinciali e regionali;
   Ritenuto  che,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  5,  del  decreto
legislativo  n.  545/1992, occorre procedere alla copertura dei posti
di giudici rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi svolti, e
precisamente   presso   le  Commissioni  tributarie  regionali  della
Calabria  (3  posti),  della  Sardegna  (2  posti) e della Sicilia (3
posti), e presso le Commissioni tributarie provinciali di Cagliari (1
posto), Catania (1 posto), Catanzaro (2 posti), Enna (2 posti), Nuoro
(2  posti),  Palermo (2 posti), Reggio Calabria (1 posto), Sassari (1
posto), Trieste (2 posti), Vibo Valentia (2 posti);
                              Delibera:

                               Art. 1.


   a)  E'  approvato  l'allegato  schema  di domanda, corredato dalle
relative  istruzioni, per l'inserimento negli elenchi di cui all'art.
9,  comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per la
copertura  dei  posti vacanti di giudici nelle Commissioni tributarie
regionali e provinciali come di seguito indicato:

               ---->   Vedere Tabella a pag. 1  <----


   b) Sono, altresi', approvati la scheda meccanografica e il modello
di  dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, da
allegare alla domanda di cui alla lettera a).

        
      
                               Art. 2.


   Coloro che intendono ricoprire uno degli incarichi di cui all'art.
1, lettera a), devono, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla
data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del presente bando,
presentare  la  domanda,  di  cui  al  medesimo  art.  1,  presso  la
Segreteria  del  Consiglio  di Presidenza della Giustizia Tributaria,
via Solferino n. 15, c.a.p. 00185 - Roma.
   A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  apposto  dall'ufficio
ricevente.
   Si  considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite
a  mezzo  raccomandata  con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma.
   A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante.
   La domanda e la scheda sono esenti da bollo.

        
      
                               Art. 3.


   1.  La  domanda  di  cui all'art. 1, lettera a), pena l'esclusione
dalla  graduatoria,  deve  essere corredata dai documenti comprovanti
che  il  candidato  possiede  i requisiti generali di cui all'art. 7,
nonche' quelli di cui agli articoli 4 o 5 (vedasi testo allegato) del
citato  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545 ovvero, in
alternativa,  dalla  dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la
quale il candidato attesti di possedere i medesimi requisiti.
   2.  Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare il possesso
dei  requisiti  di  cui all'art. 7 del D. lgs. 545/1992. Deve essere,
inoltre,  allegata  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio di non
versare  in  alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8
(vedasi  testo  allegato)  del  citato decreto legislativo n. 545 del
1992  e  successive  modificazioni, ovvero di impegnarsi a rimuoverle
prima   dell'eventuale   giuramento.   Con  la  stessa  dichiarazione
sostitutiva,  i concorrenti nei cui confronti sia stata dichiarata la
decadenza dall'incarico per incompatibilita' devono specificare, pena
l'esclusione  dagli  elenchi,  che  la situazione di incompatibilita'
accertata e' venuta a cessare.
   3.  Ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio, il candidato deve
presentare   i   documenti  in  originale  o  in  copia  autenticata,
comprovanti  il  possesso  dei  titoli  di  servizio,  professionali,
accademici  e  di  studio,  indicati  nelle tabelle E e F del decreto
legislativo  n. 545/1992. In alternativa, il possesso dei titoli deve
risultare dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
notorio  redatta  secondo  il  modulo  allegato.  Nella dichiarazione
sostitutiva,  ai  fini dell'attribuzione del punteggio, devono essere
specificatamente  indicati tutti i titoli di servizio, professionali,
accademici  e  di  studio  con  indicazione della data di inizio e di
eventuale cessazione.
   Al riguardo, si precisa che:
    a.  Coloro  che  hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita' di
avvocati,  dottori  commercialisti, ragionieri e periti commerciali o
iscritti  nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o
dei  revisori  contabili, devono specificatamente documentare, ovvero
dichiarare,  sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro, sia
l'abilitazione  nonche'  l'effettivo  esercizio  della  professione o
dell'attivita'  per  il  periodo  richiesto, nonche' la denominazione
dello studio sede dell'esercizio della predetta attivita';
    b.  Coloro  che  hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita' di
lavoratori   dipendenti  (pubblici  e  privati)  devono  indicare  la
qualifica  rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore
di lavoro;
    c.  Coloro che, in possesso del titolo di studio e in qualita' di
ragionieri  e  periti  commerciali  hanno  svolto,  o  svolgono  come
lavoratori   subordinati,   attivita'  nelle  materie  tributarie  ed
amministrativo-contabili, si specifica che deve trattarsi di rapporto
di   lavoro  subordinato  svolto  contro  prestazione  predeterminata
asseverato  dal  datore  di  lavoro  e  risultante  dalla correlativa
situazione   contributivo-previdenziale.   Detta  asseverazione  deve
risultare  da  apposita  documentazione  ovvero  dalla  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda;
    d.  Coloro  che  hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita' di
revisori  devono elencare gli enti e/o le ditte presso le quali hanno
svolto detta attivita';
    e.  Coloro  che  hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita' di
sindaci,  amministratori  o dirigenti di societa' di capitali, devono
elencare  le  societa'  di  capitale  presso  le quali hanno svolto o
svolgono detta attivita' precisandone, per ognuna, la durata;
    f.  Per  quanto concerne gli insegnanti presso le Universita', di
cui    alla   tabella   “E”,   devono   essere   indicati
l'Universita'  che  ha  conferito  l'incarico,  il  tipo  di incarico
(professore  a  contratto,  assistente  ordinario,  ecc.) e la durata
dell'incarico;
    g.  I  titoli  accademici  o di studio, vanno dichiarati completi
della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato
conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'Appello di Milano);
    h.  la  decorrenza degli incarichi eventualmente svolti presso le
Commissioni tributarie di primo, secondo grado, centrale, provinciali
e   regionali  (tabella  F)  deve  essere  indicata  dalla  data  del
giuramento.
   4.  Alla  domanda  deve  essere  allegata la scheda meccanografica
indicata nell'art. 1, lettera b). Al riguardo, si precisa che:
   Nella  SEZIONE  B,  ai  fini  della  determinazione  del punteggio
relativo  all'eventuale  periodo  di  servizio  presso le Commissioni
tributarie  di  1°,  2°  grado,  centrale,  provinciali  e  regionali
(«tabella F»):
    1)  il periodo residuo superiore a sei mesi deve essere computato
in misura pari ad un anno;
    2)  il  periodo residuo inferiore a sei mesi e un giorno non deve
essere calcolato;
    3) piu' periodi, in cui sono state esercitate identiche funzioni,
si cumulano;
    4)  piu'  periodi  non  superiori  a  sei  mesi in cui sono state
esercitate   funzioni  diverse  si  cumulano  e  il  punteggio  viene
attribuito alla funzione di piu' lunga durata; in caso di uguaglianza
dei  periodi  il  punteggio va attribuito alla funzione piu' elevata.
Nell'ipotesi  in cui il servizio presso le commissioni tributarie sia
stato prestato per periodo inferiore al mese, ai fini dei conteggi di
cui  ai numeri che precedono, occorrera' sommare i giorni di servizio
prestato  e  se il totale supera i quindici giorni si arrotondera' ad
un mese;
    5)  il servizio prestato nelle Commissioni tributarie regionali e
provinciali   deve  essere  considerato  separatamente  dal  servizio
prestato  nella  Commissione  centrale e nelle Commissioni di primo e
secondo  grado, con la conseguenza che i resti del servizio presso le
C.T.  di  1°, 2° grado o centrale non possono essere sommati ai resti
del   servizio   presso   le  Commissioni  tributarie  provinciali  o
regionali.
   Il   complessivo  punteggio,  risultante  dalla  somma  dei  punti
relativi  ai  periodi  di  servizio indicati, dovra' essere riportato
nella scheda.
   Nella   SEZIONE   C   i   richiedenti,   per   ciascuna  categoria
professionale  di  appartenenza,  dovranno  specificare nell'apposito
spazio  il punteggio ad essa corrispondente desumendolo dall'apposita
“tabella E” allegata.
   -  Il  contemporaneo  esercizio di piu' professioni indicate nella
medesima   voce   di  “Attivita'  professionali”  di  cui
alla“tabella  E”  da'  luogo  ad  un  unico punteggio (ad
esempio: l'attivita' di revisore contabile, se contemporanea a quella
di commercialista, non viene valutata).
   - Ai dottori commercialisti, avvocati, revisori contabili, notai o
ragionieri  commercialisti  che  contemporaneamente  abbiano  svolto,
presso societa' di capitali, le funzioni di amministratore, sindaco o
dirigente, vanno attribuiti entrambi i punteggi.
   -  Nelle  ipotesi  in  cui  il  richiedente  abbia esercitato piu'
attivita' rientranti nella stessa categoria professionale, alla quale
corrispondono  punteggi  diversi, i residui periodi vengono acquisiti
alla qualifica di piu' lunga durata.
   Nella  SEZIONE  D della scheda, devono essere specificati, secondo
l'ordine  di  preferenza,  gli incarichi richiesti presso le relative
Commissioni  tributarie  provinciali  o regionali. In proposito si fa
presente che il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una
delle  Commissioni  da  lui stesso prescelte ed indicate in ordine di
preferenza, decade dalla possibilita' di essere nominato in incarichi
indicati in subordine.

        
      
                               Art. 4.


   Ogni  graduatoria sara' pubblicata presso gli uffici di segreteria
della  Commissione  tributaria  interessata  e  presso  l'ufficio  di
segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
   Tutte    le    graduatorie    saranno    pubblicate    sul    sito
“ https://www.giustizia-tributaria.it/ ”, sezione «CONCORSI».
   L'interessato   potra'   esercitare   la   facolta'   di  rinuncia
all'incarico  per il quale e' risultato vincitore entro il termine di
venti giorni dalla comunicazione della delibera di approvazione della
graduatoria.
   Ai  sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso  il  Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia tributaria, e
saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalita'  concorsuali e,
successivamente,  solo  per  le  finalita'  inerenti  la gestione del
rapporto di servizio dei vincitori.
   Titolare  del  trattamento  dati e' il Presidente del Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria.
   I  dati  dichiarati  saranno  sottoposti al controllo previsto dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo le modalita' decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria.
    Roma, 16 dicembre 2008
                                               Il presidente: Gargani