Concorso per 158 ufficiali ausiliari dell'arma dei carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 158
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 5 del 20-01-2009
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  19 febbraio 2009) Avvio delle procedure speciali per la stabilizzazione di ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-01-2009
Data Scadenza bando 19-02-2009
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MINISTERO DELLA DIFESA


CONCORSO   (scad.  19 febbraio 2009)

Avvio delle procedure speciali per la stabilizzazione di ufficiali in
   ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico
   dell'Arma dei carabinieri.

IL  DIRETTORE  GENERALE  della  Direzione  generale  per il personale
                              militare

   Visto  il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e successive
modificazioni, recante “Riorganizzazione dell'area centrale del
Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 28 dicembre 1995, n. 549”;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  “Norme  generali  sull'ordinamento del
lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in
particolare  l'articolo  16, concernente le funzioni dei dirigenti di
uffici dirigenziali generali;
   Visto   il   decreto  ministeriale  1°  aprile  2006,  concernente
struttura  ordinativa  e  competenze  della Direzione generale per il
personale militare;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in data 16
settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il
personale militare;
   Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n.  382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito, e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio   militare,   con   annesso  elenco  delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
   Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
   Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto  ministeriale  12  gennaio  2001,  e successive
modificazioni,  emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del
citato  decreto  legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra
l'altro,      modalita'      di      accertamento      dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale  degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
   Vista la Direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale  della  sanita'  militare,  riguardante l'accertamento delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio  militare,  integrata  con  i decreti dirigenziali 30 agosto
2007  e 20 settembre 2007, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n. 207 del 6 settembre 2007 e n. 224 del 26 settembre 2007;
   Vista la Direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati idonei al servizio militare, integrata con i
decreti  dirigenziali  30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 207 del 6 settembre 2007
e n. 224 del 26 settembre 2007;
   Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
in   particolare   l'articolo   1,   comma   519,   che  consente  la
stabilizzazione a domanda di personale non dirigenziale in servizio a
tempo  determinato  - purche' assunto mediante procedure selettive di
natura  concorsuale  -  che  abbia  maturato  o maturi, a determinate
condizioni, specifici requisiti di servizio;
   Vista  la  Direttiva  n.  7 del 30 aprile 2007 del Ministro per le
riforme   e   le   innovazioni   nelle   pubbliche   Amministrazioni,
riguardante,  tra l'altro, l'applicazione dell'articolo 1, comma 519,
della citata legge finanziaria 2007;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,
concernente autorizzazione, per l'anno 2007, alla stabilizzazione del
personale  non  dirigenziale in servizio a tempo determinato, a norma
dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
ha  autorizzato,  tra  le  altre,  la stabilizzazione di 70 unita' di
personale   dell'Arma   dei  carabinieri  a  decorrere  da  data  non
antecedente al 31 dicembre 2007;
   Vista  la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
in  particolare l'articolo 3, comma 91, secondo cui il limite massimo
del  quinquennio  previsto  dall'articolo  1  della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  al  fine della possibilita' di accesso alle forme di
stabilizzazione   di   personale   precario,   costituisce  principio
generale,  ed  il  successivo  comma  93,  secondo  cui  il personale
dell'Arma  dei  carabinieri  stabilizzato  ai  sensi dell'articolo 1,
comma  519,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, e' collocato in
soprannumero rispetto all'organico dei ruoli di immissione;
   Vista  la  Circolare n. 5/2008 del 18 aprile 2008 del Ministro per
le  riforme e le innovazioni nelle pubbliche Amministrazioni, recante
linee   di   indirizzo   in  merito,  tra  l'altro,  all'applicazione
dell'articolo  3, commi da 90 a 96, della succitata legge finanziaria
2008,  secondo  cui l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento
conclusivo   della   procedura   di  stabilizzazione,  avviene  nella
qualifica indicata dal bando e nella fascia retributiva iniziale, con
necessita'  dello  svolgimento  del  periodo  di  prova  e  determina
soluzione   di   continuita'  con  il  precedente  rapporto  a  tempo
determinato,  sicche'  il  periodo  di servizio prestato durante tale
rapporto non e' utile neppure ai fini dell'anzianita' di servizio;
   Visto il decreto dirigenziale 18 settembre 2008, con il quale sono
state  indette  procedure  per  la  stabilizzazione di complessivi 70
ufficiali   in  ferma  prefissata  ausiliari  dei  ruoli  speciale  e
tecnico-logistico,  connesse  al  sopracitato  decreto del Presidente
della Repubblica 27 dicembre 2007;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 6
agosto   2008,   concernente   autorizzazione  ad  assumere  a  tempo
indeterminato,  mediante  procedure di stabilizzazione, personale dei
Vigili  del fuoco in ferma prefissata e dell'Arma dei carabinieri, ai
sensi dell'articolo 1, comma 526, della legge n. 296 del 2006, con il
quale  e'  stata  autorizzata  la  stabilizzazione per l'anno 2008 di
ulteriori  88  unita'  di personale dell'Arma medesima a decorrere da
data non antecedente al 1° luglio 2008;
   Visto  il  decreto  dirigenziale 6 novembre 2008, con il quale, in
attuazione  dei  principi  di  economicita',  efficienza ed efficacia
dell'azione   amministrativa,  e'  stata  disposta  la  revoca  delle
procedure   indette   con  il  sopracitato  decreto  dirigenziale  18
settembre  2008  e  prevista  la  successiva indizione di contestuali
procedure  speciali  finalizzate alla stabilizzazione delle unita' di
personale  dell'Arma  dei  carabinieri  autorizzate  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  2007  e con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008;
   Tenuto  conto  che  la  stabilizzazione  delle  suddette unita' di
ufficiali  soddisfa la prioritaria esigenza dell'Arma dei carabinieri
di continuare ad avvalersi di specifiche professionalita';
   Ritenuto  che l'immissione nei ruoli del servizio permanente degli
ufficiali  dell'Arma dei carabinieri non possa prescindere, attesa la
specialita' dell'ordinamento dell'Arma stessa, dalla conferma in capo
ai  partecipanti  alle  procedure speciali di stabilizzazione indette
con  il presente decreto del mantenimento del possesso dei prescritti
requisiti  di  idoneita'  fisio-psico-attitudinale, gia' accertati ai
fini dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata;
   Ritenuto   che   non   possano   essere   considerati   utili   al
raggiungimento  del  triennio di servizio richiesto per accedere alle
procedure  di  stabilizzazione  eventuali  servizi  prestati senza il
previo esperimento di procedure selettive di natura concorsuale;
   Ravvisata  l'esigenza di dare ampia rilevanza alla valutazione del
servizio  prestato dai partecipanti alle procedure, in particolare in
qualita'  di  ufficiali  in  ferma  prefissata,  ausiliari  dei ruoli
speciale e tecnico-logistico dell'Arma, prevedendo che la commissione
valutatrice  possa  attribuire  decrementi  di  punteggio per giudizi
inferiori  a  quello  di  “nella media” o corrispondente,
ovvero  per  sanzioni  disciplinari  risultanti  dalla documentazione
matricolare e caratteristica;
   Tenuto  conto  che  l'immissione nei ruoli del servizio permanente
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene nel grado indicato,
rispettivamente, negli articoli 7 ed 8 del citato decreto legislativo
5  ottobre 2000, n. 298, ed e' subordinata al superamento di apposito
corso  formativo  di  durata  non  inferiore  a sei mesi, per cui gli
ufficiali  vincitori  delle procedure indette con il presente decreto
sono tenuti a frequentare detto corso;
   Ritenuto pertanto necessario prevedere che l'eventuale giudizio di
non  idoneita'  formulato  al termine del predetto corso determini la
revoca della nomina ad ufficiale in servizio permanente;
   Ritenuto quindi indispensabile, al fine di contemperare l'esigenza
di   contenimento   della  spesa  pubblica  con  le  aspettative  dei
destinatari,  garantendo  comunque  una  coerente  allocazione  delle
risorse   finanziarie  nel  settore  della  gestione  del  personale,
procedere  all'indizione  di  contestuali  procedure  speciali per la
stabilizzazione  degli  ufficiali  in  ferma prefissata ausiliari dei
ruoli  speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri per gli
anni 2007 e 2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Avvio delle procedure e ripartizione delle unita' da stabilizzare


   1.   Sono   avviate   le   seguenti  distinte  procedure  speciali
finalizzate  alla  stabilizzazione  di ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari  dei  ruoli  speciale  e  tecnico-logistico  dell'Arma  dei
carabinieri relative ai seguenti anni:
    a)  anno 2007 (autorizzazione concessa con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 2007):
     1)  procedura  per la nomina di 45 (quarantacinque) Sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;
     2)  procedura  per  la  nomina  di  complessivi 25 (venticinque)
Tenenti  in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma
dei carabinieri, dei quali:
      - 9 (nove) nella specialita' amministrazione;
      - 2 (due) nella specialita' commissariato;
      - 3 (tre) nella specialita' sanita' - medicina;
      - 1 (uno) nella specialita' veterinaria;
      - 2 (due) nella specialita' genio;
      - 4 (quattro) nella specialita' telematica;
      -  1  (uno)  nella  specialita'  investigazioni  scientifiche -
specializzazione biologia;
      -  1  (uno)  nella  specialita'  investigazioni  scientifiche -
specializzazione fisica;
      -  2  (due)  nella  specialita'  investigazioni  scientifiche -
specializzazione chimica;
    b)  anno 2008 (autorizzazione concessa con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008):
     1)  procedura  per  la  nomina di 50 (cinquanta) Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;
     2) procedura per la nomina di complessivi 38 (trentotto) Tenenti
in  servizio  permanente  nel  ruolo  tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri, dei quali:
      - 19 (diciannove) nella specialita' amministrazione;
      - 3 (tre) nella specialita' commissariato;
      - 1 (uno) nella specialita' genio;
      -  3  (tre)  nella  specialita'  investigazioni  scientifiche -
specializzazione biologia;
      -  1  (uno)  nella  specialita'  investigazioni  scientifiche -
specializzazione chimica;
      - 2 (due) nella specialita' medicina;
      - 2 (due) nella specialita' psicologia;
      - 6 (sei) nella specialita' telematica;
      - 1 (uno) nella specialita' veterinaria.
   2. Nelle procedure di cui ai precedenti numeri 2) delle lettere a)
e  b),  del  comma 1, le nomine per qualsiasi motivo non conferite in
una  o  piu' delle specialita' potranno essere conferite ad ufficiali
risultati  idonei  in  altra/altre  specialita',  secondo le esigenze
dell'Arma dei carabinieri.

        
      
                               Art. 2.

                              Requisiti


   1.  Alla  procedura  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero  1)  possono  partecipare  gli  ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, che siano:
    a)  in  servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non
continuativi,  maturati nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre
2006.  Sara'  considerato utile anche il periodo di servizio prestato
da allievo ufficiale in ferma prefissata;
    b)  in servizio al 1° gennaio 2007 e che - tenuto anche conto del
servizio  svolto  dal  1°  gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 - abbiano
conseguito   il  requisito  di  servizio  dei  tre  anni,  anche  non
continuativi,  al 31 dicembre 2007, per essere stati ammessi ai corsi
allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata  (se con pregresso servizio
utile  nel  quinquennio),  ovvero  alla  ulteriore  ferma  annuale da
ufficiale  in  ferma  prefissata entro la data del 29 settembre 2006.
Sara'  considerato  utile  anche  il  periodo di servizio prestato da
allievo ufficiale in ferma prefissata;
    c)  in  congedo  dopo aver prestato servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre
2006.
   2.  Alla  procedura  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero  2)  possono  partecipare  gli  ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari  del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che
siano:
    a)  in  servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non
continuativi,  maturati nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre
2006.  Sara'  considerato utile anche il periodo di servizio prestato
da allievo ufficiale in ferma prefissata;
    b)  in servizio al 1° gennaio 2007 e che - tenuto anche conto del
servizio  svolto  dal  1°  gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 - abbiano
conseguito   il  requisito  di  servizio  dei  tre  anni,  anche  non
continuativi,  al 31 dicembre 2007, per essere stati ammessi ai corsi
allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata  (se con pregresso servizio
utile  nel  quinquennio),  ovvero  alla  ulteriore  ferma  annuale da
ufficiale  in  ferma  prefissata entro la data del 29 settembre 2006.
Sara'  considerato  utile  anche  il  periodo di servizio prestato da
allievo ufficiale in ferma prefissata;
    c)  in  congedo  dopo aver prestato servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre
2006.
   3.  Alla  procedura  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera b),
numero  1)  possono  partecipare  gli  ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, che siano:
    a)  in  servizio al 1° gennaio 2008 da almeno tre anni, anche non
continuativi,  maturati nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre
2007.  Sara'  considerato utile anche il periodo di servizio prestato
da allievo ufficiale in ferma prefissata;
    b)  in servizio al 1° gennaio 2008 e che - tenuto anche conto del
servizio   svolto   dal  1°  gennaio  2003  al  31  dicembre  2007  -
conseguiranno  il  requisito  di  servizio  dei  tre  anni, anche non
continuativi,  al 31 dicembre 2008, per essere stati ammessi ai corsi
allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata  (se con pregresso servizio
utile  nel  quinquennio),  ovvero  alla  ulteriore  ferma  annuale da
ufficiale  in  ferma  prefissata entro la data del 28 settembre 2007.
Sara'  considerato  utile  anche  il  periodo di servizio prestato da
allievo ufficiale in ferma prefissata;
    c)  in  congedo  dopo aver prestato servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre
2007.
   4.  Alla  procedura  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera b),
numero  2)  possono  partecipare  gli  ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari  del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che
siano:
    a)  in  servizio al 1° gennaio 2008 da almeno tre anni, anche non
continuativi,  maturati nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre
2007.  Sara'  considerato utile anche il periodo di servizio prestato
da allievo ufficiale in ferma prefissata;
    b)  in servizio al 1° gennaio 2008 e che - tenuto anche conto del
servizio   svolto   dal  1°  gennaio  2003  al  31  dicembre  2007  -
conseguiranno  il  requisito  di  servizio  dei  tre  anni, anche non
continuativi,  al 31 dicembre 2008, per essere stati ammessi ai corsi
allievi ufficiali in ferma prefissata se con pregresso servizio utile
nel  quinquennio  ovvero alla ulteriore ferma annuale da ufficiale in
ferma   prefissata  entro  la  data  del  28  settembre  2007.  Sara'
considerato  utile  anche  il periodo di servizio prestato da allievo
ufficiale in ferma prefissata;
    c)  in  congedo  dopo aver prestato servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre
2007.
   5.  Non  potranno  partecipare alle procedure di cui ai precedenti
commi 1, 2, 3 e 4 gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, anche
se  in  possesso  dei  requisiti  di  servizio  indicati, che abbiano
instaurato  un  valido  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato con
altra  pubblica  Amministrazione, nonche' quelli che abbiano perso il
grado  per  aver avuto accesso ai ruoli del servizio permanente delle
Forze armate o dell'Arma dei carabinieri, ovvero essere stati ammessi
in  qualita'  di allievi alla frequenza di corsi per l'immissione nei
ruoli  del  servizio  permanente.  Non potranno, inoltre, partecipare
alle  procedure  coloro  che  alla  data  di  scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3 stiano
partecipando  a  procedura  di  stabilizzazione presso altra pubblica
Amministrazione.
   6. Ai fini del raggiungimento dei trentasei mesi di servizio utile
nel quinquennio di riferimento, per i motivi indicati nelle premesse,
non saranno computati:
    a)   eventuali   servizi   prestati   ai  fini  dell'assolvimento
dell'obbligo  di  leva,  nonche'  quello  da  allievo  ufficiale e da
ufficiale di complemento di 1ª nomina, da VFA, da VFP 1, da VFP 4, da
VFB  delle  FF.AA.,  da  carabiniere  ausiliario,  in ferma biennale,
richiamato, o in ferma quadriennale;
    b)  eventuali  servizi  prestati  nelle  posizioni  espressamente
indicate  nel paragrafo 3 della Direttiva n. 7/2007 e nel paragrafo 5
della  Circolare  n.  5/2008, citate nelle premesse, entrambe emanate
dal   Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
Amministrazione;
    c)    eventuali    servizi    svolti    in   rapporti   a   tempo
indeterminato/servizio permanente.
   Saranno  invece computati eventuali servizi prestati, anche presso
altra   pubblica  Amministrazione,  prima  dell'ammissione  ai  corsi
allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e
tecnico-logistico    dell'Arma    dei    carabinieri,    sempre   che
qualitativamente omogenei - per livello funzionale/qualifica/incarico
- con quello da ufficiale in ferma prefissata.
   7.   La   nomina,  rispettivamente,  a  Sottotenente  in  servizio
permanente nel ruolo speciale ed a Tenente in servizio permanente nel
ruolo   tecnico-logistico  dell'Arma  dei  carabinieri  e',  inoltre,
subordinata   al   mantenimento  dei  seguenti  requisiti,  accertati
all'atto  dell'espletamento  dei  concorsi  per l'ammissione ai corsi
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP):
    a)   idoneita'   fisio-psico-attitudinale.  Tra  i  requisiti  di
idoneita'  e'  compreso anche quello della statura, che dovra' essere
non inferiore a:
     1) cm. 170, per gli ufficiali di sesso maschile;
     2) cm. 165, per gli ufficiali di sesso femminile;
    b)  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  richieste
dall'articolo 26 della legge l° febbraio 1989, n. 53, e l'assenza dei
comportamenti  previsti  dall'articolo  17,  comma  2, della legge 11
luglio  1978, n. 382, citata nelle premesse, da accertarsi d'ufficio,
con le modalita' previste dalla vigente normativa, da parte dell'Arma
dei carabinieri.
   8.  Gli  ufficiali  in  ferma prefissata trattenuti in servizio ai
sensi  dell'articolo  1,  comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  in  possesso  dei  prescritti  requisiti non presenteranno
domanda  di  partecipazione  alle  procedure  di  cui  al  precedente
articolo  1,  nonche'  quelli che saranno esclusi dalla procedura per
mancanza  dei  requisiti  di  cui  al  comma  7, saranno collocati in
congedo entro:
    a)  dieci  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine per la
presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3;
    b) cinque giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di
esclusione dalla procedura.
   La  data  di  collocamento in congedo potra' essere differita solo
per  il  tempo  strettamente necessario alla fruizione da parte degli
stessi di licenza/recuperi spettanti.
   Gli  stessi, ad eccezione di quelli non in possesso dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale,  non  potranno  chiedere  di partecipare ad
ulteriori  procedure di stabilizzazione presso l'Arma dei carabinieri
che   venissero   indette   ai   sensi  di  successivi  provvedimenti
autorizzatori.

        
      
                               Art. 3.

          Presentazione delle domande - Termini e modalita'


   1. Le domande di ammissione alle procedure dovranno essere:
    a)   redatte   sull'apposito  rispettivo  modulo  (fac-simili  in
allegati  A  e  B,  che  costituiscono  parte integrante del presente
decreto,  disponibili  anche  sui  siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it);
b) sottoscritte dagli ufficiali interessati (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione); c) per i concorrenti in servizio, presentate in duplice copia al Comando del Reparto/Ente di appartenenza, che curera' le incombenze di cui all'articolo 4, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. I concorrenti in congedo, invece, dovranno spedire le stesse, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a pena di decadenza, entro il termine sopraindicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. Gli ufficiali impiegati all'estero, in localita' ove non vi siano autorita' diplomatiche e/o consolari, potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui agli allegati A e B e presentarla al comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. Per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorita/comando ricevente. 4. Nella domanda i concorrenti, consapevoli delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, dovranno indicare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita), la residenza, il codice fiscale e il numero di matricola meccanografica; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) lo stato civile; d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. Gli ufficiali dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - lª Divisione reclutamento ufficiali, presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente; f) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero la laurea posseduta, con il relativo voto; g) grado, Reparto/Ente di appartenenza ed il corso AUFP di provenienza, precisando se si trovano in servizio o in congedo; h) i periodi di servizio svolti e la data di compimento del 36° mese di servizio; i) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritengano utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 7; l) di non avere prodotto domanda di stabilizzazione presso altra pubblica Amministrazione; m) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, completo di codice di avviamento postale, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica. Gli ufficiali dovranno, altresi', segnalare tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a mezzo telegramma o fax (06/3356.6906) ogni variazione dell'indirizzo che dovesse verificarsi durante l'espletamento della procedura. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli ufficiali, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 5. L'ufficiale, qualora lo desideri, ha facolta' di allegare alla domanda di partecipazione alla procedura ogni atto o documento ritenuto utile, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad integrazione di quanto dichiarato relativamente alla lettera f) del precedente comma 4. 6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti dal presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potra' chiedere, tramite il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nei gia' citati allegati A e B al presente decreto.
                               Art. 4.

        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio


   1.   I   Comandi,   ricevute   le   due  copie  della  domanda  di
partecipazione alla procedura dagli ufficiali interessati, dovranno:
    a)  attestare la data di presentazione, apponendo, negli appositi
spazi in calce alle medesime, data e numero di protocollo;
    b) controllare, in via preliminare, la loro completezza;
    c)  redigere  apposito documento caratteristico, chiuso alla data
di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande di
partecipazione,  redatto  per  “partecipazione  a  procedura di
stabilizzazione”;
    d)  trasmettere al piu' presto possibile, e comunque non oltre il
quindicesimo  giorno  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione  delle  domande  di  cui  all'articolo  3,  comma 1, al
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  - Centro nazionale di
selezione  e  reclutamento  - Ufficio reclutamento e concorsi - Viale
Tor  di  Quinto  n. 119 - 00191 - Roma, copia del libretto personale,
copia  dello  stato  di  servizio,  attestazione  e  dichiarazione di
completezza,   aggiornati  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
    e) conservare ai propri atti una delle due copie della domanda.
   2.  Per  i  concorrenti che siano ufficiali in ferma prefissata in
congedo la documentazione di cui al comma 1 sara' acquisita d'ufficio
dal  Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi.

        
      
                               Art. 5.

                             Esclusioni


   1.  La  Direzione  generale  per  il  personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni momento dalle procedure
qualsiasi ufficiale che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti,  nonche'  dichiarare  il medesimo decaduto dalla nomina ad
ufficiale  in  servizio  permanente, qualora il difetto dei requisiti
venisse accertato dopo tale nomina.

        
      
                               Art. 6.

                             Commissioni


   1.   Con  successivo  decreto  dirigenziale  saranno  nominate  le
sottonotate commissioni uniche per tutte le procedure speciali di cui
al precedente articolo 1, comma 1:
    a)  la  commissione  per  la  valutazione  dei  titoli  e  per la
formazione delle graduatorie;
    b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
    c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
   2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da:
    a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
    b) due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
    c) un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
di  grado  non  inferiore  a  Capitano  o  un dipendente civile della
Amministrazione   della   difesa,   appartenente   alla   terza  area
funzionale, fascia “F”, segretario senza diritto di voto.
   3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1,
lettera b) sara' composta da:
    a)   un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello,  in  servizio  presso  il Centro nazionale di selezione e
reclutamento   del   Comando   generale  dell'Arma  dei  carabinieri,
presidente;
    b)  due  ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale
di  selezione  e  reclutamento  del  Comando  generale  dell'Arma dei
carabinieri,  membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di
grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario.
   Detta  commissione  si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
   4.  La  commissione  per  gli  accertamenti attitudinali di cui al
comma 1, lettera c) sara' composta da:
    a)  un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a  Tenente  Colonnello,  in  servizio  presso  il Centro nazionale di
selezione   e   reclutamento   del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, presidente;
    b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito
selettore  attitudinale,  in  servizio  presso il Centro nazionale di
selezione   e   reclutamento   del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, membro;
    c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, in servizio
presso  il  Centro  nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, membro.
   Il  meno  elevato  in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
   Detta     commissione     potra'    avvalersi    del    contributo
tecnico-specialistico  di personale del Centro nazionale di selezione
e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

        
      
                               Art. 7.

                       Valutazione dei titoli


   1.  La  commissione  di  cui  all'articolo  6, comma 1, lettera a)
provvedera'   alla   valutazione  dei  titoli  assegnando  a  ciascun
ufficiale fino ad un massimo di 100 punti, cosi' ripartiti:
    a) durata e qualita' del servizio militare comunque prestato, con
particolare   riguardo  a  quello  prestato  da  ufficiale  in  ferma
prefissata  dell'Arma  dei  carabinieri,  da  valutare  in  base alla
documentazione  matricolare  e  caratteristica:  fino  a 90 punti. La
commissione valutatrice potra' attribuire decrementi di punteggio per
qualifiche  inferiori  a  quella  di  “nella  media”  - o
giudizio corrispondente - ovvero per sanzioni disciplinari. In nessun
caso, tuttavia, il punteggio complessivo potra' risultare inferiore a
0;
    b)  titoli  di  studio, diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca,  master  ed  altri  titoli accademici e tecnici posseduti in
aggiunta  al titolo di studio richiesto per la nomina ad ufficiale in
ferma prefissata: fino a 6 punti;
    c) eventuali altri titoli e benemerenze: fino a 4 punti.
   3.  I  titoli  di  merito  dovranno  essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  di presentazione delle domande e, qualora non
desumibili   dalla   documentazione   matricolare  e  caratteristica,
dovranno  essere espressamente dichiarati nella domanda, unitamente a
tutti gli elementi utili alla loro valutazione.
   4. Qualora gli ufficiali partecipino a piu' di una delle procedure
di  cui al presente decreto il punteggio attribuito dalla commissione
nella   valutazione   dei  titoli  di  cui  alle  procedure  previste
dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a), numeri 1) e 2) sara' utile
anche  ai  fini  della  formazione  delle  graduatorie  di  cui  alle
corrispondenti procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

        
      
                               Art. 8.

         Accertamenti sanitari ed accertamenti attitudinali


   1.  La  verifica  del  mantenimento  dei  requisiti  di  idoneita'
psico-fisica  accertati  all'atto  dell'espletamento dei concorsi per
l'ammissione ai corsi AUFP dei partecipanti alle procedure avverra' -
in  ragione  delle  condizioni degli stessi al momento delle visite -
con  le  modalita'  previste dalle Direttive tecniche della Direzione
generale  della sanita' militare, emanate in applicazione del decreto
ministeriale  4  aprile  2000,  n.  114  e  con  quelle  definite nel
provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma dei
carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera
m),  del  decreto ministeriale 12 gennaio 2001, entrambi citati nelle
premesse.
   2.  L'ufficiale  che,  regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno  e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso  dalla procedura, salvo valida giustificazione da documentare
entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far
pervenire specifica istanza al predetto Centro - Ufficio reclutamento
e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n.
06/33566906)  entro  il  giorno  di  prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  solo  se  compatibile  con  la data di
approvazione della graduatoria finale di cui al successivo articolo 9
e  con l'inizio del corso formativo, avverra' a mezzo e-mail (qualora
sia   stato   indicato   il   relativo  indirizzo  nella  domanda  di
partecipazione) o telegramma.
   3. All'atto della presentazione gli ufficiali dovranno esibire:
    a)  la  carta  d'identita'  o  altro documento di riconoscimento,
provvisto  di  fotografia  ed  in  corso  di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato;
    b)  certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare,    o   privata   convenzionata,   attestante   la   recente
effettuazione,  da  non  piu'  di  due  mesi, dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C, sia antigenici che anticorporali;
    c)  esame  radiografico  del  torace in due proiezioni e relativo
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata  convenzionata  entro  i  sei  mesi  precedenti la data degli
accertamenti sanitari;
    d)   referto  di  ecografia  pelvica  eseguita  presso  struttura
sanitaria  pubblica,  anche militare, o privata convenzionata entro i
tre  mesi  precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di
sesso femminile).
   4.   Gli   ufficiali   di   sesso  femminile  dovranno,  altresi',
presentarsi  agli  accertamenti sanitari muniti di referto attestante
l'esito  del  test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica, anche militare, o
privata convenzionata, entro i cinque giorni precedenti la data degli
accertamenti  sanitari. In caso di positivita' del test di gravidanza
la  commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti
previsti  e  dovra'  astenersi  dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'articolo  3,  comma  2,  del  gia' citato decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114,  secondo  il  quale  lo  stato  di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare.
   5.  Tutte  le  certificazioni  sanitarie  sopra  indicate dovranno
essere prodotte in originale o in copia conforme.
   6.  Il  giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che  sara' comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e'
definitivo.  Gli  ufficiali  giudicati  non  idonei  saranno  esclusi
dalla/e  procedura/e.  Costoro,  se  trattenuti  in servizio ai sensi
dell'articolo  1,  comma  519,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
saranno, inoltre, collocati in congedo entro cinque giorni dalla data
di  comunicazione del provvedimento di esclusione dalla procedura. La
data  di  collocamento in congedo potra' essere differita solo per il
tempo strettamente necessario alla fruizione da parte degli stessi di
licenza/recuperi spettanti.
   7.  Gli  ufficiali  che  saranno  stati  giudicati idonei per aver
mantenuto  i prescritti requisiti psico-fisici, saranno sottoposti ad
accertamenti  volti  a  verificare  il  mantenimento del possesso del
requisito  di idoneita' attitudinale accertato durante l'espletamento
dei  concorsi  per  l'ammissione  ai corsi AUFP dei partecipanti alle
procedure, necessario all'espletamento delle mansioni di ufficiale in
servizio   permanente   dell'Arma  dei  carabinieri  da  parte  della
commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).
   8.   Il   giudizio   riportato   al   termine  degli  accertamenti
attitudinali,  che  sara'  comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati,  e'  definitivo.  Gli  ufficiali  giudicati  non  idonei
saranno  esclusi  dalla/e  procedura/e.  Costoro,  se  trattenuti  in
servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  saranno,  inoltre, collocati in congedo entro cinque
giorni  dalla  data  di comunicazione del provvedimento di esclusione
dalla  procedura.  La  data  di collocamento in congedo potra' essere
differita solo per il tempo strettamente necessario alla fruizione da
parte degli stessi di licenza/recuperi spettanti.
   9.  Tutti gli ufficiali partecipanti alle procedure nel periodo di
effettuazione  degli  accertamenti  sanitari ed attitudinali dovranno
attenersi  alle  norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli
stessi  fruiranno  del  vitto  (solo  il  primo  ordinario)  a carico
dell'Amministrazione  militare.  Se  in  servizio  dovranno indossare
l'uniforme,  fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a
vestire l'abito civile.

        
      
                               Art. 9.

                             Graduatorie


   1.  Per  ciascuna  delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1,
gli  ufficiali  nei cui confronti sia stato accertato il mantenimento
del   possesso  dei  requisiti  fisio-psico-attitudinali  di  cui  al
precedente articolo 8, saranno iscritti nelle graduatorie che saranno
formate dalla commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),
in base al punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al
precedente  articolo 7. Le graduatorie saranno approvate con distinti
decreti dirigenziali.
   2.   A  parita'  di  punteggio  si  terra'  conto  della  maggiore
anzianita'  assoluta  di nomina ad ufficiale in ferma prefissata e, a
parita' di anzianita' assoluta, dell'anzianita' relativa.
   3.  I  decreti  di  approvazione delle graduatorie delle procedure
saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
   4.  Gli  ufficiali  in  ferma prefissata trattenuti in servizio ai
sensi  dell'articolo  1,  comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  partecipanti  alle procedure connesse al decreto del Presidente
della  Repubblica  27  dicembre  2007 di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a) del presente decreto, che saranno risultati idonei in tali
procedure   ma  collocati  in  posizione  non  utile  ai  fini  della
stabilizzazione,  saranno  iscritti d'ufficio nelle graduatorie delle
procedure  connesse  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  6  agosto  2008  di  cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera  b),  sempre  che  gli  stessi abbiano presentato la relativa
istanza  di  partecipazione a tali procedure. Detta iscrizione per il
ruolo  tecnico-logistico  e'  subordinata  alla circostanza che siano
stati previsti posti per la relativa specialita/specializzazione.
   In  caso  contrario gli stessi saranno immediatamente collocati in
congedo.   Essi   potranno,  comunque,  chiedere  di  partecipare  ad
ulteriori  procedure di stabilizzazione presso l'Arma dei carabinieri
che   venissero   indette   ai   sensi  di  successivi  provvedimenti
autorizzatori, se in possesso dei requisiti che saranno richiesti.

        
      
                              Art. 10.

                               Nomina


   1. Per ciascuna delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1 gli
ufficiali idonei che saranno utilmente collocati nelle graduatorie di
cui  all'articolo 9 acquisiranno il diritto alla stabilizzazione, per
cui  con  distinti  decreti  presidenziali verranno nominati ai sensi
degli  articoli 7 ed 8 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n.  298,  rispettivamente,  Sottotenenti  in  servizio permanente nel
ruolo   speciale   e   Tenenti   in  servizio  permanente  nel  ruolo
tecnico-logistico  dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta
nel  grado  stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente
esecutivo,  e con anzianita' relativa secondo l'ordine delle relative
graduatorie.  Tale  anzianita'  sara' fissata in base alle previsioni
contenute nei relativi decreti autorizzatori. Non potra' pertanto, in
nessun caso, essere antecedente a quella indicata in detti decreti.
   2.  Tali  ufficiali,  se  in  servizio,  saranno  provvisoriamente
confermati  presso  i  Reparti/Enti  di  appartenenza, se in congedo,
saranno   invece   messi   a   disposizione  della  Scuola  ufficiali
carabinieri, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti  per la nomina, in attesa dell'inizio dei corsi formativi,
di  durata  non  inferiore a sei mesi, che sono tenuti a frequentare.
Per  esigenze  organizzative  tali  corsi  potranno  tenersi in tempi
diversi, a seconda della procedura di stabilizzazione di riferimento.
Durante  la frequenza del corso formativo gli ufficiali saranno posti
a disposizione dei rispettivi Comandi di Corpo per incarichi speciali
con sede nella localita' del Reparto/Ente di appartenenza.
   3.  A  decorrere  dalla  data  di  nomina ad ufficiale in servizio
permanente  il  rapporto a tempo determinato degli ufficiali in ferma
prefissata  in  costanza  di  servizio  si  intendera'  estinto.  Gli
ufficiali   stabilizzati   al  termine  delle  procedura  di  cui  al
precedente  articolo  1, comma 1, lettere a) e b), numero 1), qualora
rivestano   il   grado   di  Tenente,  all'atto  della  comunicazione
dell'avvenuto  conferimento della nomina dovranno rilasciare apposita
dichiarazione  di  rinuncia  al grado in precedenza conseguito. Tutti
gli   ufficiali  stabilizzati  al  termine  delle  procedure  di  cui
all'articolo  1, comma 1, quali iscritti nel corrispondente ruolo del
servizio  permanente,  saranno  cancellati dal ruolo di appartenenza,
con determinazione della Direzione generale per il personale militare
ai sensi dell'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
   4. All'atto della ricezione della comunicazione di nomina:
    a)  gli  ufficiali stabilizzati al termine delle procedure di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettere a) e b), numero 1), del presente
decreto,  saranno  tenuti  a  rilasciare  dichiarazione  con la quale
contraggono  una  ferma di tre anni, ai sensi dell'articolo 10, comma
2,  del  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  298. La mancata
sottoscrizione  di detta ferma determinera' la revoca della nomina ed
in  nessun  caso  potra' essere ripristinato il precedente rapporto a
tempo determinato;
    b)  gli  ufficiali stabilizzati al termine delle procedure di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettere a) e b), numero 2), del presente
decreto,  saranno  tenuti  a  rilasciare  dichiarazione  con la quale
contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell'articolo 10, comma
3,  del  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  298. La mancata
sottoscrizione  di detta ferma determinera' la revoca della nomina ed
in  nessun  caso  potra' essere ripristinato il precedente rapporto a
tempo determinato.
   I  Comandi  dei  Reparti/Enti  di  appartenenza degli interessati,
ricevute   le   predette   dichiarazioni,  ne  cureranno  l'immediata
trasmissione   al   Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri - Ufficio reclutamento e concorsi.
   5. All'atto dell'inizio del corso formativo gli ufficiali di sesso
femminile  saranno  sottoposti al test di gravidanza mediante analisi
delle urine.
   6.  Gli  ufficiali  di  sesso  femminile  nominati  Sottotenenti o
Tenenti  in  servizio  permanente  che,  trovandosi  nelle condizioni
dell'articolo  10  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
possano  frequentare o completare il corso formativo saranno rinviati
d'ufficio al corso successivo.
   7.  Al  superamento  del  corso formativo i Sottotenenti del ruolo
speciale  hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque
che assorbe quella sottoscritta all'atto della nomina ad ufficiale in
servizio   permanente.  La  mancata  sottoscrizione  di  detta  ferma
determinera'  la  revoca della nomina ed in nessun caso potra' essere
ripristinato il precedente rapporto a tempo determinato.
   8.  Per  gli  ufficiali,  sia  del  ruolo  speciale, che del ruolo
tecnico-logistico,  che  supereranno  il corso formativo l'anzianita'
relativa  verra'  rideterminata  in base all'ordine delle graduatorie
finali  dei  corsi stessi. Gli ufficiali di sesso femminile di cui al
comma 6, una volta portato a compimento con esito favorevole il corso
formativo,   assumeranno   l'anzianita'  relativa  che  sarebbe  loro
spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare.
   9.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che non supereranno il corso
formativo  si  provvedera'  alla  revoca della nomina conferita. Essi
saranno  immediatamente collocati in congedo ed in nessun caso potra'
essere  ripristinato  il precedente rapporto a tempo determinato. Gli
stessi non potranno chiedere di partecipare ad ulteriori procedure di
stabilizzazione  presso  l'Arma dei carabinieri che venissero indette
ai sensi di successivi provvedimenti normativi.

        
      
                              Art. 11.

                     Accertamento dei requisiti


   1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 10,
comma  2,  l'Amministrazione,  qualora  non  sia gia' in possesso dei
necessari  elementi  di  riscontro,  provvedera'  a  richiedere  alle
Amministrazioni  pubbliche  ed  Enti competenti la conferma di quanto
dichiarato   dagli   ufficiali,   stabilizzati,   nella   domanda  di
partecipazione   e   nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente
prodotte.
   Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  aggiornato
verra' acquisito d'ufficio.
   2.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma  1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decade  dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento  emanato  sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si  provvedera',  pertanto,  alla  revoca  della  nomina conferita, a
decorrere  dalla  data di conferimento, ed all'immediato collocamento
in  congedo dell'ufficiale. In nessun caso potra' essere ripristinato
il precedente rapporto a tempo determinato.

        
      
                              Art. 12.

                     Disposizioni amministrative


   1.  Agli  ufficiali  in servizio che partecipano alle procedure di
cui   all'articolo  1,  comma  1,  del  presente  decreto  spetta  il
trattamento  di  missione  per  il tempo necessario al raggiungimento
della sede ove avranno luogo gli accertamenti ed il rientro alla sede
di servizio.

        
      
                              Art. 13.

                   Trattamento dei dati personali



   1.  Ai  sensi  degli  articoli  11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dagli ufficiali saranno
raccolti  presso  il  Comando  generale  dell'Arma  dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento - Viale Tor di Quinto n.
119  -  Roma,  per  le  finalita'  di  gestione  delle  procedure  di
stabilizzazione   e   saranno   trattati   presso   una   banca  dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  impiego  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente    interessate    alla   posizione   giuridico-economica
dell'ufficiale,  nonche'  in  caso  di esito positivo, ai soggetti di
carattere previdenziale.
   3.  Gli  interessati  godono dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che  li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti  potranno  essere fatti valere nei confronti del
Direttore  generale  per  il  personale  militare,  responsabile  del
trattamento.  Titolare  del  trattamento  e'  il Direttore del Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
   Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 gennaio 2009
                          Il Generale di Corpo d'Armata: Mario Roggio