Concorso per 158 ufficiali ausiliari dell'arma dei carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 158 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 5 del 20-01-2009 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 19 febbraio 2009) Avvio delle procedure speciali per la stabilizzazione di ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 20-01-2009 |
Data Scadenza bando | 19-02-2009 |
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CONCORSO (scad. 19 febbraio 2009) Avvio delle procedure speciali per la stabilizzazione di ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e successive modificazioni, recante “Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549”; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l'articolo 16, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2006, concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita'; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, e successive modificazioni, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, modalita' di accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la Direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, integrata con i decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 207 del 6 settembre 2007 e n. 224 del 26 settembre 2007; Vista la Direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con i decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 207 del 6 settembre 2007 e n. 224 del 26 settembre 2007; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in particolare l'articolo 1, comma 519, che consente la stabilizzazione a domanda di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato - purche' assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale - che abbia maturato o maturi, a determinate condizioni, specifici requisiti di servizio; Vista la Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche Amministrazioni, riguardante, tra l'altro, l'applicazione dell'articolo 1, comma 519, della citata legge finanziaria 2007; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, concernente autorizzazione, per l'anno 2007, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, a norma dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha autorizzato, tra le altre, la stabilizzazione di 70 unita' di personale dell'Arma dei carabinieri a decorrere da data non antecedente al 31 dicembre 2007; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in particolare l'articolo 3, comma 91, secondo cui il limite massimo del quinquennio previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilita' di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale, ed il successivo comma 93, secondo cui il personale dell'Arma dei carabinieri stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli di immissione; Vista la Circolare n. 5/2008 del 18 aprile 2008 del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche Amministrazioni, recante linee di indirizzo in merito, tra l'altro, all'applicazione dell'articolo 3, commi da 90 a 96, della succitata legge finanziaria 2008, secondo cui l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della procedura di stabilizzazione, avviene nella qualifica indicata dal bando e nella fascia retributiva iniziale, con necessita' dello svolgimento del periodo di prova e determina soluzione di continuita' con il precedente rapporto a tempo determinato, sicche' il periodo di servizio prestato durante tale rapporto non e' utile neppure ai fini dell'anzianita' di servizio; Visto il decreto dirigenziale 18 settembre 2008, con il quale sono state indette procedure per la stabilizzazione di complessivi 70 ufficiali in ferma prefissata ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico, connesse al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, concernente autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure di stabilizzazione, personale dei Vigili del fuoco in ferma prefissata e dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 1, comma 526, della legge n. 296 del 2006, con il quale e' stata autorizzata la stabilizzazione per l'anno 2008 di ulteriori 88 unita' di personale dell'Arma medesima a decorrere da data non antecedente al 1° luglio 2008; Visto il decreto dirigenziale 6 novembre 2008, con il quale, in attuazione dei principi di economicita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, e' stata disposta la revoca delle procedure indette con il sopracitato decreto dirigenziale 18 settembre 2008 e prevista la successiva indizione di contestuali procedure speciali finalizzate alla stabilizzazione delle unita' di personale dell'Arma dei carabinieri autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2007 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008; Tenuto conto che la stabilizzazione delle suddette unita' di ufficiali soddisfa la prioritaria esigenza dell'Arma dei carabinieri di continuare ad avvalersi di specifiche professionalita'; Ritenuto che l'immissione nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri non possa prescindere, attesa la specialita' dell'ordinamento dell'Arma stessa, dalla conferma in capo ai partecipanti alle procedure speciali di stabilizzazione indette con il presente decreto del mantenimento del possesso dei prescritti requisiti di idoneita' fisio-psico-attitudinale, gia' accertati ai fini dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata; Ritenuto che non possano essere considerati utili al raggiungimento del triennio di servizio richiesto per accedere alle procedure di stabilizzazione eventuali servizi prestati senza il previo esperimento di procedure selettive di natura concorsuale; Ravvisata l'esigenza di dare ampia rilevanza alla valutazione del servizio prestato dai partecipanti alle procedure, in particolare in qualita' di ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma, prevedendo che la commissione valutatrice possa attribuire decrementi di punteggio per giudizi inferiori a quello di “nella media” o corrispondente, ovvero per sanzioni disciplinari risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica; Tenuto conto che l'immissione nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene nel grado indicato, rispettivamente, negli articoli 7 ed 8 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, ed e' subordinata al superamento di apposito corso formativo di durata non inferiore a sei mesi, per cui gli ufficiali vincitori delle procedure indette con il presente decreto sono tenuti a frequentare detto corso; Ritenuto pertanto necessario prevedere che l'eventuale giudizio di non idoneita' formulato al termine del predetto corso determini la revoca della nomina ad ufficiale in servizio permanente; Ritenuto quindi indispensabile, al fine di contemperare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica con le aspettative dei destinatari, garantendo comunque una coerente allocazione delle risorse finanziarie nel settore della gestione del personale, procedere all'indizione di contestuali procedure speciali per la stabilizzazione degli ufficiali in ferma prefissata ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri per gli anni 2007 e 2008; Decreta: Art. 1. Avvio delle procedure e ripartizione delle unita' da stabilizzare 1. Sono avviate le seguenti distinte procedure speciali finalizzate alla stabilizzazione di ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri relative ai seguenti anni: a) anno 2007 (autorizzazione concessa con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007): 1) procedura per la nomina di 45 (quarantacinque) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri; 2) procedura per la nomina di complessivi 25 (venticinque) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, dei quali: - 9 (nove) nella specialita' amministrazione; - 2 (due) nella specialita' commissariato; - 3 (tre) nella specialita' sanita' - medicina; - 1 (uno) nella specialita' veterinaria; - 2 (due) nella specialita' genio; - 4 (quattro) nella specialita' telematica; - 1 (uno) nella specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione biologia; - 1 (uno) nella specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione fisica; - 2 (due) nella specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione chimica; b) anno 2008 (autorizzazione concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008): 1) procedura per la nomina di 50 (cinquanta) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri; 2) procedura per la nomina di complessivi 38 (trentotto) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, dei quali: - 19 (diciannove) nella specialita' amministrazione; - 3 (tre) nella specialita' commissariato; - 1 (uno) nella specialita' genio; - 3 (tre) nella specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione biologia; - 1 (uno) nella specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione chimica; - 2 (due) nella specialita' medicina; - 2 (due) nella specialita' psicologia; - 6 (sei) nella specialita' telematica; - 1 (uno) nella specialita' veterinaria. 2. Nelle procedure di cui ai precedenti numeri 2) delle lettere a) e b), del comma 1, le nomine per qualsiasi motivo non conferite in una o piu' delle specialita' potranno essere conferite ad ufficiali risultati idonei in altra/altre specialita', secondo le esigenze dell'Arma dei carabinieri.
Art. 2. Requisiti 1. Alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) possono partecipare gli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, che siano: a) in servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; b) in servizio al 1° gennaio 2007 e che - tenuto anche conto del servizio svolto dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 - abbiano conseguito il requisito di servizio dei tre anni, anche non continuativi, al 31 dicembre 2007, per essere stati ammessi ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata (se con pregresso servizio utile nel quinquennio), ovvero alla ulteriore ferma annuale da ufficiale in ferma prefissata entro la data del 29 settembre 2006. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; c) in congedo dopo aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006. 2. Alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) possono partecipare gli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che siano: a) in servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; b) in servizio al 1° gennaio 2007 e che - tenuto anche conto del servizio svolto dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 - abbiano conseguito il requisito di servizio dei tre anni, anche non continuativi, al 31 dicembre 2007, per essere stati ammessi ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata (se con pregresso servizio utile nel quinquennio), ovvero alla ulteriore ferma annuale da ufficiale in ferma prefissata entro la data del 29 settembre 2006. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; c) in congedo dopo aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006. 3. Alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1) possono partecipare gli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, che siano: a) in servizio al 1° gennaio 2008 da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; b) in servizio al 1° gennaio 2008 e che - tenuto anche conto del servizio svolto dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 - conseguiranno il requisito di servizio dei tre anni, anche non continuativi, al 31 dicembre 2008, per essere stati ammessi ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata (se con pregresso servizio utile nel quinquennio), ovvero alla ulteriore ferma annuale da ufficiale in ferma prefissata entro la data del 28 settembre 2007. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; c) in congedo dopo aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007. 4. Alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2) possono partecipare gli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che siano: a) in servizio al 1° gennaio 2008 da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; b) in servizio al 1° gennaio 2008 e che - tenuto anche conto del servizio svolto dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 - conseguiranno il requisito di servizio dei tre anni, anche non continuativi, al 31 dicembre 2008, per essere stati ammessi ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata se con pregresso servizio utile nel quinquennio ovvero alla ulteriore ferma annuale da ufficiale in ferma prefissata entro la data del 28 settembre 2007. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; c) in congedo dopo aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007. 5. Non potranno partecipare alle procedure di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, anche se in possesso dei requisiti di servizio indicati, che abbiano instaurato un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altra pubblica Amministrazione, nonche' quelli che abbiano perso il grado per aver avuto accesso ai ruoli del servizio permanente delle Forze armate o dell'Arma dei carabinieri, ovvero essere stati ammessi in qualita' di allievi alla frequenza di corsi per l'immissione nei ruoli del servizio permanente. Non potranno, inoltre, partecipare alle procedure coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3 stiano partecipando a procedura di stabilizzazione presso altra pubblica Amministrazione. 6. Ai fini del raggiungimento dei trentasei mesi di servizio utile nel quinquennio di riferimento, per i motivi indicati nelle premesse, non saranno computati: a) eventuali servizi prestati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di leva, nonche' quello da allievo ufficiale e da ufficiale di complemento di 1ª nomina, da VFA, da VFP 1, da VFP 4, da VFB delle FF.AA., da carabiniere ausiliario, in ferma biennale, richiamato, o in ferma quadriennale; b) eventuali servizi prestati nelle posizioni espressamente indicate nel paragrafo 3 della Direttiva n. 7/2007 e nel paragrafo 5 della Circolare n. 5/2008, citate nelle premesse, entrambe emanate dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione; c) eventuali servizi svolti in rapporti a tempo indeterminato/servizio permanente. Saranno invece computati eventuali servizi prestati, anche presso altra pubblica Amministrazione, prima dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, sempre che qualitativamente omogenei - per livello funzionale/qualifica/incarico - con quello da ufficiale in ferma prefissata. 7. La nomina, rispettivamente, a Sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale ed a Tenente in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e', inoltre, subordinata al mantenimento dei seguenti requisiti, accertati all'atto dell'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP): a) idoneita' fisio-psico-attitudinale. Tra i requisiti di idoneita' e' compreso anche quello della statura, che dovra' essere non inferiore a: 1) cm. 170, per gli ufficiali di sesso maschile; 2) cm. 165, per gli ufficiali di sesso femminile; b) possesso delle qualita' morali e di condotta richieste dall'articolo 26 della legge l° febbraio 1989, n. 53, e l'assenza dei comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, citata nelle premesse, da accertarsi d'ufficio, con le modalita' previste dalla vigente normativa, da parte dell'Arma dei carabinieri. 8. Gli ufficiali in ferma prefissata trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che in possesso dei prescritti requisiti non presenteranno domanda di partecipazione alle procedure di cui al precedente articolo 1, nonche' quelli che saranno esclusi dalla procedura per mancanza dei requisiti di cui al comma 7, saranno collocati in congedo entro: a) dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3; b) cinque giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione dalla procedura. La data di collocamento in congedo potra' essere differita solo per il tempo strettamente necessario alla fruizione da parte degli stessi di licenza/recuperi spettanti. Gli stessi, ad eccezione di quelli non in possesso dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale, non potranno chiedere di partecipare ad ulteriori procedure di stabilizzazione presso l'Arma dei carabinieri che venissero indette ai sensi di successivi provvedimenti autorizzatori.
Art. 3. Presentazione delle domande - Termini e modalita' 1. Le domande di ammissione alle procedure dovranno essere: a) redatte sull'apposito rispettivo modulo (fac-simili in allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, disponibili anche sui siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it);
b) sottoscritte dagli ufficiali interessati (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione); c) per i concorrenti in servizio, presentate in duplice copia al Comando del Reparto/Ente di appartenenza, che curera' le incombenze di cui all'articolo 4, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. I concorrenti in congedo, invece, dovranno spedire le stesse, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a pena di decadenza, entro il termine sopraindicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. Gli ufficiali impiegati all'estero, in localita' ove non vi siano autorita' diplomatiche e/o consolari, potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui agli allegati A e B e presentarla al comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. Per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorita/comando ricevente. 4. Nella domanda i concorrenti, consapevoli delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, dovranno indicare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita), la residenza, il codice fiscale e il numero di matricola meccanografica; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) lo stato civile; d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. Gli ufficiali dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - lª Divisione reclutamento ufficiali, presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente; f) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero la laurea posseduta, con il relativo voto; g) grado, Reparto/Ente di appartenenza ed il corso AUFP di provenienza, precisando se si trovano in servizio o in congedo; h) i periodi di servizio svolti e la data di compimento del 36° mese di servizio; i) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritengano utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 7; l) di non avere prodotto domanda di stabilizzazione presso altra pubblica Amministrazione; m) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, completo di codice di avviamento postale, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica. Gli ufficiali dovranno, altresi', segnalare tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a mezzo telegramma o fax (06/3356.6906) ogni variazione dell'indirizzo che dovesse verificarsi durante l'espletamento della procedura. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli ufficiali, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 5. L'ufficiale, qualora lo desideri, ha facolta' di allegare alla domanda di partecipazione alla procedura ogni atto o documento ritenuto utile, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad integrazione di quanto dichiarato relativamente alla lettera f) del precedente comma 4. 6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti dal presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potra' chiedere, tramite il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nei gia' citati allegati A e B al presente decreto.
Art. 4. Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 1. I Comandi, ricevute le due copie della domanda di partecipazione alla procedura dagli ufficiali interessati, dovranno: a) attestare la data di presentazione, apponendo, negli appositi spazi in calce alle medesime, data e numero di protocollo; b) controllare, in via preliminare, la loro completezza; c) redigere apposito documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatto per “partecipazione a procedura di stabilizzazione”; d) trasmettere al piu' presto possibile, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - Viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, copia del libretto personale, copia dello stato di servizio, attestazione e dichiarazione di completezza, aggiornati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura; e) conservare ai propri atti una delle due copie della domanda. 2. Per i concorrenti che siano ufficiali in ferma prefissata in congedo la documentazione di cui al comma 1 sara' acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi.
Art. 5. Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dalle procedure qualsiasi ufficiale che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo tale nomina.
Art. 6. Commissioni 1. Con successivo decreto dirigenziale saranno nominate le sottonotate commissioni uniche per tutte le procedure speciali di cui al precedente articolo 1, comma 1: a) la commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie; b) la commissione per gli accertamenti sanitari; c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri; c) un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Capitano o un dipendente civile della Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, fascia “F”, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) due ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 7. Valutazione dei titoli 1. La commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun ufficiale fino ad un massimo di 100 punti, cosi' ripartiti: a) durata e qualita' del servizio militare comunque prestato, con particolare riguardo a quello prestato da ufficiale in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, da valutare in base alla documentazione matricolare e caratteristica: fino a 90 punti. La commissione valutatrice potra' attribuire decrementi di punteggio per qualifiche inferiori a quella di “nella media” - o giudizio corrispondente - ovvero per sanzioni disciplinari. In nessun caso, tuttavia, il punteggio complessivo potra' risultare inferiore a 0; b) titoli di studio, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la nomina ad ufficiale in ferma prefissata: fino a 6 punti; c) eventuali altri titoli e benemerenze: fino a 4 punti. 3. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, qualora non desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda, unitamente a tutti gli elementi utili alla loro valutazione. 4. Qualora gli ufficiali partecipino a piu' di una delle procedure di cui al presente decreto il punteggio attribuito dalla commissione nella valutazione dei titoli di cui alle procedure previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) sara' utile anche ai fini della formazione delle graduatorie di cui alle corrispondenti procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 8. Accertamenti sanitari ed accertamenti attitudinali 1. La verifica del mantenimento dei requisiti di idoneita' psico-fisica accertati all'atto dell'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai corsi AUFP dei partecipanti alle procedure avverra' - in ragione delle condizioni degli stessi al momento delle visite - con le modalita' previste dalle Direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, entrambi citati nelle premesse. 2. L'ufficiale che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dalla procedura, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire specifica istanza al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo se compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di cui al successivo articolo 9 e con l'inizio del corso formativo, avverra' a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 3. All'atto della presentazione gli ufficiali dovranno esibire: a) la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, attestante la recente effettuazione, da non piu' di due mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigenici che anticorporali; c) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari; d) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile). 4. Gli ufficiali di sesso femminile dovranno, altresi', presentarsi agli accertamenti sanitari muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari. In caso di positivita' del test di gravidanza la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 5. Tutte le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme. 6. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che sara' comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Gli ufficiali giudicati non idonei saranno esclusi dalla/e procedura/e. Costoro, se trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno, inoltre, collocati in congedo entro cinque giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione dalla procedura. La data di collocamento in congedo potra' essere differita solo per il tempo strettamente necessario alla fruizione da parte degli stessi di licenza/recuperi spettanti. 7. Gli ufficiali che saranno stati giudicati idonei per aver mantenuto i prescritti requisiti psico-fisici, saranno sottoposti ad accertamenti volti a verificare il mantenimento del possesso del requisito di idoneita' attitudinale accertato durante l'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai corsi AUFP dei partecipanti alle procedure, necessario all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri da parte della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). 8. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Gli ufficiali giudicati non idonei saranno esclusi dalla/e procedura/e. Costoro, se trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno, inoltre, collocati in congedo entro cinque giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione dalla procedura. La data di collocamento in congedo potra' essere differita solo per il tempo strettamente necessario alla fruizione da parte degli stessi di licenza/recuperi spettanti. 9. Tutti gli ufficiali partecipanti alle procedure nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare. Se in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l'abito civile.
Art. 9. Graduatorie 1. Per ciascuna delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, gli ufficiali nei cui confronti sia stato accertato il mantenimento del possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali di cui al precedente articolo 8, saranno iscritti nelle graduatorie che saranno formate dalla commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), in base al punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 7. Le graduatorie saranno approvate con distinti decreti dirigenziali. 2. A parita' di punteggio si terra' conto della maggiore anzianita' assoluta di nomina ad ufficiale in ferma prefissata e, a parita' di anzianita' assoluta, dell'anzianita' relativa. 3. I decreti di approvazione delle graduatorie delle procedure saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 4. Gli ufficiali in ferma prefissata trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, partecipanti alle procedure connesse al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente decreto, che saranno risultati idonei in tali procedure ma collocati in posizione non utile ai fini della stabilizzazione, saranno iscritti d'ufficio nelle graduatorie delle procedure connesse al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008 di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), sempre che gli stessi abbiano presentato la relativa istanza di partecipazione a tali procedure. Detta iscrizione per il ruolo tecnico-logistico e' subordinata alla circostanza che siano stati previsti posti per la relativa specialita/specializzazione. In caso contrario gli stessi saranno immediatamente collocati in congedo. Essi potranno, comunque, chiedere di partecipare ad ulteriori procedure di stabilizzazione presso l'Arma dei carabinieri che venissero indette ai sensi di successivi provvedimenti autorizzatori, se in possesso dei requisiti che saranno richiesti.
Art. 10. Nomina 1. Per ciascuna delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1 gli ufficiali idonei che saranno utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 9 acquisiranno il diritto alla stabilizzazione, per cui con distinti decreti presidenziali verranno nominati ai sensi degli articoli 7 ed 8 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, rispettivamente, Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale e Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo, e con anzianita' relativa secondo l'ordine delle relative graduatorie. Tale anzianita' sara' fissata in base alle previsioni contenute nei relativi decreti autorizzatori. Non potra' pertanto, in nessun caso, essere antecedente a quella indicata in detti decreti. 2. Tali ufficiali, se in servizio, saranno provvisoriamente confermati presso i Reparti/Enti di appartenenza, se in congedo, saranno invece messi a disposizione della Scuola ufficiali carabinieri, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, in attesa dell'inizio dei corsi formativi, di durata non inferiore a sei mesi, che sono tenuti a frequentare. Per esigenze organizzative tali corsi potranno tenersi in tempi diversi, a seconda della procedura di stabilizzazione di riferimento. Durante la frequenza del corso formativo gli ufficiali saranno posti a disposizione dei rispettivi Comandi di Corpo per incarichi speciali con sede nella localita' del Reparto/Ente di appartenenza. 3. A decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente il rapporto a tempo determinato degli ufficiali in ferma prefissata in costanza di servizio si intendera' estinto. Gli ufficiali stabilizzati al termine delle procedura di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), numero 1), qualora rivestano il grado di Tenente, all'atto della comunicazione dell'avvenuto conferimento della nomina dovranno rilasciare apposita dichiarazione di rinuncia al grado in precedenza conseguito. Tutti gli ufficiali stabilizzati al termine delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, quali iscritti nel corrispondente ruolo del servizio permanente, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con determinazione della Direzione generale per il personale militare ai sensi dell'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113. 4. All'atto della ricezione della comunicazione di nomina: a) gli ufficiali stabilizzati al termine delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), numero 1), del presente decreto, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina ed in nessun caso potra' essere ripristinato il precedente rapporto a tempo determinato; b) gli ufficiali stabilizzati al termine delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), numero 2), del presente decreto, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina ed in nessun caso potra' essere ripristinato il precedente rapporto a tempo determinato. I Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza degli interessati, ricevute le predette dichiarazioni, ne cureranno l'immediata trasmissione al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri - Ufficio reclutamento e concorsi. 5. All'atto dell'inizio del corso formativo gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. 6. Gli ufficiali di sesso femminile nominati Sottotenenti o Tenenti in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possano frequentare o completare il corso formativo saranno rinviati d'ufficio al corso successivo. 7. Al superamento del corso formativo i Sottotenenti del ruolo speciale hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella sottoscritta all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina ed in nessun caso potra' essere ripristinato il precedente rapporto a tempo determinato. 8. Per gli ufficiali, sia del ruolo speciale, che del ruolo tecnico-logistico, che supereranno il corso formativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine delle graduatorie finali dei corsi stessi. Gli ufficiali di sesso femminile di cui al comma 6, una volta portato a compimento con esito favorevole il corso formativo, assumeranno l'anzianita' relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare. 9. Nei confronti degli ufficiali che non supereranno il corso formativo si provvedera' alla revoca della nomina conferita. Essi saranno immediatamente collocati in congedo ed in nessun caso potra' essere ripristinato il precedente rapporto a tempo determinato. Gli stessi non potranno chiedere di partecipare ad ulteriori procedure di stabilizzazione presso l'Arma dei carabinieri che venissero indette ai sensi di successivi provvedimenti normativi.
Art. 11. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, l'Amministrazione, qualora non sia gia' in possesso dei necessari elementi di riscontro, provvedera' a richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dagli ufficiali, stabilizzati, nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato verra' acquisito d'ufficio. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si provvedera', pertanto, alla revoca della nomina conferita, a decorrere dalla data di conferimento, ed all'immediato collocamento in congedo dell'ufficiale. In nessun caso potra' essere ripristinato il precedente rapporto a tempo determinato.
Art. 12. Disposizioni amministrative 1. Agli ufficiali in servizio che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto spetta il trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento della sede ove avranno luogo gli accertamenti ed il rientro alla sede di servizio.
Art. 13. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dagli ufficiali saranno raccolti presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, per le finalita' di gestione delle procedure di stabilizzazione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dell'ufficiale, nonche' in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. Gli interessati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, responsabile del trattamento. Titolare del trattamento e' il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 2009 Il Generale di Corpo d'Armata: Mario Roggio