Concorso per 1 consulente del lavoro (lazio) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 6 del 23-01-2009
Sintesi: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI CONCORSO   (scad.  31 luglio 2009) Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro presso le direzioni regionali ...
Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-01-2009
Data Scadenza bando 31-07-2009
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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
CONCORSO   (scad.  31 luglio 2009)
Sessione  degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
   professione di consulente del lavoro presso le direzioni regionali
   e provinciali del lavoro.
    IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro

    Vista  la  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante «Norme per
l'ordinamento della professione di Consulente del lavoro»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, avente ad oggetto «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
   Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni,  che  detta  «Nuove  norme  in  materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
   Acquisito   il   concerto   con   i   Ministeri  della  giustizia,
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca a seguito della
Conferenza  dei  servizi indetta - con nota n. 15/V/0017413/14.06 del
20  novembre  2008  - per il giorno 16 dicembre 2008 - ai sensi e per
gli effetti dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 - ai fini
dell'approvazione  del presente decreto interministeriale contenente,
ex art. 3, ultimo comma, legge n. 12/1979, le modalita' e i programmi
degli   esami   di   Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione   di   Consulente   del   lavoro,  nonche'  l'indicazione
particolareggiata  dei  diplomi di scuola secondaria superiore validi
per l'ammissione agli stessi;
   Visti   i   risultati   della   predetta   Conferenza  nonche'  le
osservazioni dei Ministeri concertanti;
   Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, contenente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche», ed in particolare gli articoli 4 e 16 in
relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali;
   Visto  il verbale della Conferenza dei servizi, tenutasi presso il
Ministero   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,  con  le
amministrazioni   e  gli  enti  interessati,  il  10  dicembre  1999,
convocata,  ex  art. 14, legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed  integrazioni con nota n. 5/28039/cons-99 del 23 novembre 1999, da
cui  risulta  la  decisione  assunta  dai  partecipanti di attuare il
decentramento  alle direzioni regionali del lavoro della nomina delle
commissioni   di   esame   per   l'abilitazione  all'esercizio  della
professione di consulente del lavoro;
   Visto il decreto del direttoriale del 13 dicembre 1999 con cui, ai
Direttori  delle  direzioni  regionali  del lavoro, a decorrere dalla
sessione  2000,  veniva delegato il compito di provvedere alla nomina
dei  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro;
                              Decreta:

                               Art. 1.


   E'  indetta  per  l'anno 2009 la sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  Consulente del
lavoro  presso  le  Direzione regionali del lavoro di: Ancona, Aosta,
Bari,  Bologna,  Cagliari,  Campobasso,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,
Milano,  Napoli,  Perugia,  Potenza,  Reggio  Calabria, Roma, Torino,
Trieste,  Venezia,  nonche'  presso  la Regione Sicilia - Ispettorato
regionale  del  lavoro di Palermo e le province autonome di Bolzano -
Ispettorato provinciale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.

        
      
                               Art. 2.


   L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale.
   Le  prove  scritte  sono  due e consistono nello svolgimento di un
tema  sul  diritto  del  lavoro e sulla legislazione sociale e di una
prova   teorico-pratica   sul   diritto   tributario,   scelti  dalla
commissione.
   La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
    1) diritto del lavoro;
    2) legislazione sociale;
    3) diritto tributario;
    4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
    5)  nozioni  generali  sulla ragioneria, con particolare riguardo
alla  rilevazione  del  costo  del  lavoro  ed  alla  formazione  del
bilancio.
   Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato
sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare
i  testi  di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i
dizionari.

        
      
                               Art. 3.


   Le   prove   scritte   si  terranno,  con  inizio  alle  ore  8,30
antimeridiane,  presso  le  sedi che saranno indicate dagli uffici di
cui all'art. 1 nei giorni seguenti:
    diritto del lavoro e legislazione sociale: 11 novembre 2009;
    prova teorico-pratica di diritto tributario: 12 novembre 2009.
   Le  sedi  di  svolgimento  degli  esami  saranno  pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 20
ottobre 2009, nonche' sul sito del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali http://www.lavoro.gov.it/ , sezione «avvisi e bandi»
fino alla data di inizio degli esami stessi.
   I  candidati  dovranno  presentarsi  muniti di valido documento di
riconoscimento.

        
      
                               Art. 4.


   Le  domande  di  ammissione  all'esame di Stato, redatte in bollo,
secondo  il  fac-simile  allegato  al  presente bando (allegato 1), e
debitamente  sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine
perentorio  del  31  luglio  2009 alle Direzioni regionali del lavoro
territorialmente  competenti,  nonche'  presso  la  Regione Sicilia -
Ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le province autonome di
Bolzano  -  Ispettorato  provinciale del lavoro - e Trento - Servizio
lavoro.
   Si  considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   entro   il   termine
sopraindicato.  A  tal  fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
   I  candidati  possono  sostenere  l'esame  di Stato esclusivamente
nella  regione o nella provincia autonoma, di residenza anagrafica, a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova.
   Nella  domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
propria responsabilita', dovra' dichiarare:
    1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
     b) residenza anagrafica;
     c)   recapito  presso  il  quale  desidera  vengano  inviate  le
comunicazioni  relative  al  concorso,  con  l'esatta indicazione del
codice  di  avviamento  postale,  nonche'  il recapito telefonico. Il
candidato  e'  tenuto  a  comunicare  tempestivamente ogni variazione
della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico.
   L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta o incompleta
indicazione  del  recapito da parte del candidato o di mancata oppure
tardiva  comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda,  ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto  di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  nel  caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
     d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di cui
all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge n. 12/1979;
    2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
     laurea  triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti
delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero
il  diploma  universitario  o  la  laurea triennale in consulenza del
lavoro,  o  la  laurea  quadriennale  in  giurisprudenza,  in scienze
economiche  e  commerciali  o  in  scienze politiche nonche' i titoli
conseguiti   in   ambito   comunitario  di  cui  sia  stata  ottenuta
l'equipollenza ai sensi dell'art. 12 della legge n. 29 del 25 gennaio
2006;
     sono,   altresi',   da   considerarsi   equipollenti  in  quanto
dichiarati    tali    da   parte   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca i seguenti titoli di studio: laurea
quadriennale  in  sociologia  e  laurea  in  scienze e tecniche della
comunicazione.
   I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'art. 3,
comma  2,  lettera  d)  della legge n. 12/1979, cosi' come modificata
dall'art.  5-ter della legge n. 46/2007, che, alla data di entrata in
vigore  della  citata  legge  n.  46/2007  (12  aprile 2007), abbiano
ottenuto  il  certificato  di  compiuta  pratica, o siano iscritti al
registro  dei  praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione
al  predetto  registro  dei  praticanti, possono sostenere l'esame di
abilitazione  entro  e non oltre il 31 dicembre 2013, con riferimento
ai  titoli  di studio individuati nel decreto direttoriale 15 gennaio
2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi  ed  esami» - del 23 gennaio 2007, n. 7, compresi quelli in
ordine  ai  quali l'interessato dimostri di aver frequentato un corso
di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui
programma  didattico  preveda l'insegnamento di materie giuridiche ed
economiche   ovvero   risponda  a  connotazioni  di  largo  interesse
sociologico  e  persegua  un  obiettivo  formativo  generale avendo a
riferimento  le  «Humane scientiae» (parere C. di S., Sez II, n. 1359
del 21 ottobre 1998);
     i candidati cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli
Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio economico europeo e della
Confederazione elvetica in possesso di titoli di studio conseguiti in
uno  Stato  diverso  dall'Italia dovranno documentare ovvero produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
aver   ottenuto  in  Italia,  dagli  organi  competenti,  un  formale
provvedimento  di  equipollenza (ai sensi dell'art. 13 della legge n.
29  del  25  gennaio  2006)  con  uno  dei  titoli sopra indicati. Il
provvedimento  di  equipollenza  puo' essere autocertificato ai sensi
della normativa vigente;
    3)  di  essere  in  possesso  o  di  aver richiesto al competente
consiglio  provinciale  dei  consulenti  del lavoro il certificato di
compimento  del  praticantato,  che,  nella  seconda  ipotesi, dovra'
essere  comunque  prodotto dal candidato entro e non oltre la data di
inizio delle prove scritte.
   I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione agli esami.
   Alla  domanda  devono  essere  allegati,  a pena di non ammissione
all'esame:
    a)   certificato   di  compimento  del  biennio  di  praticantato
rilasciato  dal competente Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7
del  decreto  ministeriale  3 agosto 1979 o dell'art. 6, commi 3 e 4,
del  decreto  ministeriale  2  dicembre  1997 e successive modifiche,
ovvero  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta' ai sensi
dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    b)  ricevuta attestante il pagamento della tassa di € 49,58,
dovuta  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
nonche'  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21
dicembre  1990,  da  versarsi  con  le  modalita'  di  cui al decreto
legislativo n. 237/1997, (codice tributo 729 T).
   Il  candidato  dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza
della  responsabilita'  penale  cui  puo'  andare incontro in caso di
dichiarazioni  mendaci  o  contenenti  dati  non  piu'  rispondenti a
verita'  (art.  76  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e art. 489 c.p).
   I  candidati  sono  ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei  requisiti  dichiarati  da  parte  degli  uffici  competenti alla
ricezione  delle  domande,  ai  sensi  e  per gli effetti di cui agli
articoli  71  e  75  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

        
      
                               Art. 5.


   I  candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli
ausili  e  i  tempi  aggiuntivi necessari in relazione allo specifico
handicap  ai  sensi  dell'art.  20  della  legge  n.  104/1992.  Tale
condizione  deve  essere  rappresentata  nella  domanda  di esame con
indicazione del tipo di supporto richiesto.
   Alla  candidata  che  necessita  di  un  periodo per allattamento,
potranno  essere  assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovra' essere
tempestivamente rappresentata alla Commissione.

        
      
                               Art. 6.


   Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto,  si osservano,
sempreche' applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (norme di esecuzione del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487  («Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi») e successive modificazioni ed integrazioni.

        
      
                               Art. 7.


   Ciascun  commissario  dispone di 10 punti per ogni prova scritta e
per  ogni  materia  o  gruppo di materie della prova orale e dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato.
   La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero dei
componenti  l'intera  commissione  costituisce  il punto per ciascuna
prova  scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova
orale.
   Sono  ammessi  alla  prova  orale i candidati che hanno conseguito
almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
   Sono  dichiarati  abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

        
      
                               Art. 8.


   Con successivi decreti dei Direttori delle Direzioni regionali del
lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.

        
      
                               Art. 9.


   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 gennaio 2009
                                  Il direttore generale: Mastropietro