Concorso per CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

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Avviso

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Tipologia Avviso
Tipologia Contratto
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Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 20-02-2009
Sintesi: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA AVVISO Rettifica parziale del concorso pubblico, per la copertura di ventiquattro posti di giudice nelle commissioni tributarie provinciali regionali. Visto il ...
Ente: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-02-2009
Data Scadenza bando 21-04-2009
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
AVVISO
Rettifica  parziale  del  concorso  pubblico,  per  la  copertura  di
   ventiquattro   posti   di  giudice  nelle  commissioni  tributarie
   provinciali regionali.
   Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
   Visto   il  bando  del  concorso  pubblico  per  la  copertura  di
ventiquattro   posti   di   giudice   nelle   commissioni  tributarie
provinciali  e  regionali,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, del 2 gennaio 2009, n. 1;
   Visto,  in  particolare,  l'art.  11,  comma  5 del citato decreto
legislativo  n. 545/1992, come modificato dall'art. 3-bis del decreto
legislativo  del 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2
dicembre  2005,  n.  248, nel quale e' previsto che «Per la copertura
dei  posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al
comma 4, si applica il procedimento previsto dall'art. 9, riservato a
coloro  che  aspirano,  per  la  prima  volta,  ad  un incarico nelle
commissioni tributarie provinciali e regionali»;
   Visto  l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 545/1992, che al
comma  2  prevede  la  formazione  di  elenchi,  per ogni commissione
tributaria, di coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli
articoli  3,  4 e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria
disponibilita' a ricoprire l'incarico di componente delle commissioni
tributarie  provinciali  e  regionali,  e  al comma 4 precisa che «La
formazione degli elenchi di cui al comma 2 e' fatta secondo i criteri
di  valutazione  ed  i  relativi  punteggi indicati nella tabella E e
sulla base della documentazione allegata...»;
   Rilevato che, per errore materiale, nel bando e' stato inserito il
riferimento alla tabella «F»;
   Ritenuto  che  il  soprarichiamato  errore  materiale  deve essere
eliminato;
   Considerato  che l'eliminazione del sopraindicato errore materiale
non comporta una modifica sostanziale del bando;
   Rilevato   che  devono  essere  rettificate  le  parti  del  bando
eliminando il riferimento alla tabella «F»;
                              Delibera

                               Art. 1.


di  rettificare,  parzialmente,  il  bando  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale,  4ª serie speciale, del 2 gennaio 2009, n. 1 apportando le
seguenti modifiche:
    a)  al  settimo  capoverso  della  prima  pagina  del  bando,  la
sostituzione   delle   parole   «...di   cui  alle  tabelle  ''E''  e
''F'' allegate  al  ...», con le parole «...di cui alla tabella ''E''
allegata al...»;
    b)  eliminazione  del secondo periodo del secondo comma dell'art.
3;
    c)  sostituzione  delle  parole  «nelle  tabelle  E  e  F del...»
contenute  nel comma 3 dell'art. 3 del bando, con le parole «...nella
tabella E...»;
    d) eliminazione, al comma 4 dell'art. 3, delle seguenti frasi: «-
Nella  SEZIONE B, ai fini della determinazione del punteggio relativo
all'eventuale periodo di servizio presso le commissioni tributarie di
1°, 2° grado, centrale, provinciali e regionali («tabella F»):
     1) il periodo residuo inferiore a sei mesi deve essere computato
in misura pari ad un anno;
     2)  il periodo residuo inferiore a sei mesi e un giorno non deve
essere calcolato;
     3)   piu'  periodi,  in  cui  sono  state  esercitate  identiche
funzioni, si cumulano;
     4)  piu'  periodi  non  superiori  a  sei mesi in cui sono state
esercitate   funzioni  diverse  si  cumulano  e  il  punteggio  viene
attribuito alla funzione di piu' lunga durata; in caso di uguaglianza
dei  periodi  il  punteggio va attribuito alla funzione piu' elevata.
Nell'ipotesi  in cui il servizio presso le commissioni tributarie sia
stato prestato per periodo inferiore al mese, ai fini dei conteggi di
cui  ai numeri che precedono, occorrera' sommare i giorni di servizio
prestato  e  se il totale supera i quindici giorni si arrotondera' ad
un mese;
     5) il servizio prestato nelle commissioni tributarie regionali e
provinciali   deve  essere  considerato  separatamente  dal  servizio
prestato  nella  commissione  centrale e nelle commissioni di primo e
secondo  grado, con la conseguenza che i resti del servizio presso le
C.T.  di 1°,  2° grado o centrale non possono essere sommati ai resti
del   servizio   presso   le  commissioni  tributarie  provinciali  o
regionali.
   Il   complessivo  punteggio,  risultante  dalla  somma  dei  punti
ralativi  ai  periodi  di  servizio  indicati, dovra' essre riportato
nella scheda»;
    e)  Sostituzione,  al  punto  3)  del  modello  di  dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione,  delle  parole  «di  aver  svolto le
seguenti  attivita'  valutabili  (tab. E e F:» con le parole «di aver
svolto le seguenti attivita' valutabili (tab. E):»;
    f) eliminazione della «Sezione B» nella scheda meccanografica;
    g) sostituzione, all'ultimo riquadro della scheda meccanografica,
delle  parole  «...TOTALE GENERALE (sommare totale sezione B + totale
sezione C)» con le parole «TOTALE GENERALE».
     Roma 27 gennaio 2009
                                               Il presidente: Gargani