Concorso per CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
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Tipologia | Avviso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 20-02-2009 |
Sintesi: | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA AVVISO Rettifica parziale del concorso pubblico, per la copertura di ventiquattro posti di giudice nelle commissioni tributarie provinciali regionali. Visto il ... |
Ente: | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 20-02-2009 |
Data Scadenza bando | 21-04-2009 |
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
AVVISO
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Rettifica parziale del concorso pubblico, per la copertura di ventiquattro posti di giudice nelle commissioni tributarie provinciali regionali.
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Visto il bando del concorso pubblico per la copertura di ventiquattro posti di giudice nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, del 2 gennaio 2009, n. 1; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 5 del citato decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legislativo del 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel quale e' previsto che «Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'art. 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, ad un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali»; Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 545/1992, che al comma 2 prevede la formazione di elenchi, per ogni commissione tributaria, di coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilita' a ricoprire l'incarico di componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali, e al comma 4 precisa che «La formazione degli elenchi di cui al comma 2 e' fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata...»; Rilevato che, per errore materiale, nel bando e' stato inserito il riferimento alla tabella «F»; Ritenuto che il soprarichiamato errore materiale deve essere eliminato; Considerato che l'eliminazione del sopraindicato errore materiale non comporta una modifica sostanziale del bando; Rilevato che devono essere rettificate le parti del bando eliminando il riferimento alla tabella «F»; Delibera Art. 1. di rettificare, parzialmente, il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, del 2 gennaio 2009, n. 1 apportando le seguenti modifiche: a) al settimo capoverso della prima pagina del bando, la sostituzione delle parole «...di cui alle tabelle ''E'' e ''F'' allegate al ...», con le parole «...di cui alla tabella ''E'' allegata al...»; b) eliminazione del secondo periodo del secondo comma dell'art. 3; c) sostituzione delle parole «nelle tabelle E e F del...» contenute nel comma 3 dell'art. 3 del bando, con le parole «...nella tabella E...»; d) eliminazione, al comma 4 dell'art. 3, delle seguenti frasi: «- Nella SEZIONE B, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'eventuale periodo di servizio presso le commissioni tributarie di 1°, 2° grado, centrale, provinciali e regionali («tabella F»): 1) il periodo residuo inferiore a sei mesi deve essere computato in misura pari ad un anno; 2) il periodo residuo inferiore a sei mesi e un giorno non deve essere calcolato; 3) piu' periodi, in cui sono state esercitate identiche funzioni, si cumulano; 4) piu' periodi non superiori a sei mesi in cui sono state esercitate funzioni diverse si cumulano e il punteggio viene attribuito alla funzione di piu' lunga durata; in caso di uguaglianza dei periodi il punteggio va attribuito alla funzione piu' elevata. Nell'ipotesi in cui il servizio presso le commissioni tributarie sia stato prestato per periodo inferiore al mese, ai fini dei conteggi di cui ai numeri che precedono, occorrera' sommare i giorni di servizio prestato e se il totale supera i quindici giorni si arrotondera' ad un mese; 5) il servizio prestato nelle commissioni tributarie regionali e provinciali deve essere considerato separatamente dal servizio prestato nella commissione centrale e nelle commissioni di primo e secondo grado, con la conseguenza che i resti del servizio presso le C.T. di 1°, 2° grado o centrale non possono essere sommati ai resti del servizio presso le commissioni tributarie provinciali o regionali. Il complessivo punteggio, risultante dalla somma dei punti ralativi ai periodi di servizio indicati, dovra' essre riportato nella scheda»; e) Sostituzione, al punto 3) del modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione, delle parole «di aver svolto le seguenti attivita' valutabili (tab. E e F:» con le parole «di aver svolto le seguenti attivita' valutabili (tab. E):»; f) eliminazione della «Sezione B» nella scheda meccanografica; g) sostituzione, all'ultimo riquadro della scheda meccanografica, delle parole «...TOTALE GENERALE (sommare totale sezione B + totale sezione C)» con le parole «TOTALE GENERALE». Roma 27 gennaio 2009 Il presidente: Gargani