Concorso per 490 allievi carabinieri effettivi (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 490 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 20 del 13-03-2009 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO (scad. 14 aprile 2009) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentonovanta carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato a ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 14-03-2009 |
Data Scadenza bando | 14-04-2009 |
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CONCORSO (scad. 14 aprile 2009)
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentonovanta carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma breve delle Forze armate, in servizio o in congedo.
IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686; Vista la legge 18 ottobre 1961, n.1168 (Norme sullo stato giuridico dei Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri); Vista la legge 8 marzo 1975, n.39 (Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego); Vista la legge 11 luglio 1978, n.382 (Norme di principio sulla disciplina militare); Vista la legge 13 dicembre 1986, n.874 (Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari); Vista la legge 23 agosto 1988, n.370 (Esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche); Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); Visto il decreto legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito in legge 28 febbraio 1992, n.217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate); Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.332 (Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana); Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449 e, in particolare, l'articolo 39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n.380 (Delega del governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile); Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n.24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n.380); Visto il D.P.C.M. 16 marzo 2000, n.112, recante modifiche al D.P.C.M. 22 luglio 1987, n.411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi nelle Forze Armate; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n.380 (Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2); Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n.78); Vista la legge 14 novembre 2000, n.331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.82 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n.331) e successive modificazioni/integrazioni introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n.236; Visto l'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n.451, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n.15 (Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.213 (Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri); Vista la legge 16 gennaio 2003, n.3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); Visto l'articolo 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n.226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), il quale stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo16, comma 4 della medesima legge, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera b) relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 114; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246); Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2006, n.275 (Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3 della legge 23 agosto 2004, n.22); Vista la legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; Vista le legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)"; Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei carabinieri, di disporre di personale madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano; Ravvisata l'opportunita', qualora il numero delle domande venisse ritenuto non compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di attribuire valore di prova preliminare al previsto accertamento a carattere culturale e logico-deduttivo, cosi' da limitare il numero dei concorrenti da ammettere alle succesive fasi concorsuali; Determina: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 490 (quattrocentonovanta) carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n.226, in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 della medesima legge, ai volontari delle Forze armate, in servizio o in congedo, che hanno completato senza demerito la ferma breve triennale. 2. Dei suddetti posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, n. 2 (due) sono riservati agli aspiranti che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 («Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»). 3. I posti riservati, di cui al comma 2, non coperti per mancanza di concorrenti idonei vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove concorsuali. 4. Resta impregiudicata per il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2009. In tal caso, il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2. Requisiti di partecipazione Al concorso di cui all'articolo 1, possono partecipare i concorrenti di sesso maschile e femminile che: a) siano stati arruolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.332 e, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano concluso senza demerito la ferma breve triennale nelle F.A. (VFB); b) siano cittadini italiani; c) godano dei diritti civili e politici; d) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; e) siano in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, prevista dagli articoli 5, comma 1, lettera c) e 53, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio1995, n. 198, che verra' accertata dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri con le modalita' indicate nell'articolo 12; f) non siano stati congedati d'autorita' da qualsiasi Forza armata o Corpo militarmente organizzato dello Stato, per inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n.382; g) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado; h) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica, di cui al decreto del Ministro della Difesa del 4 aprile 2000, n.114, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, e alle direttive tecniche ministeriali citate nelle premesse, che verra' accertata dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri con le modalita' indicate nell'articolo 10; i) abbiano una statura non inferiore a: 165 cm, per i concorrenti di sesso maschile; 161 cm, per i concorrenti di sesso femminile; j) non siano incorsi nel proscioglimento d'ufficio da precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, per perdita del grado o retrocessione della classe, per condanna penale per delitti non colposi; k) non siano stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzati o non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione; l) non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' per protratto, insufficiente rendimento in servizio, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.332; m) non siano stati condannati per delitto non colposo; n) non siano imputati per delitto non colposo o sottoposti a misure di prevenzione; o) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere; p) siano in possesso dei requisiti morali e di condotta, richiesti dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte. 2. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda indicato nell'articolo 3 e mantenuti, fatta eccezione per quelli di cui al comma 1, lettere a), d), e), g), ed i), fino all'ammissione alla ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri. Tutti i candidati sono ammessi alle prove/accertamenti concorsuali con riserva della verifica del possesso dei requisiti. 3. Il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre in qualunque momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso dei candidati che, ad una verifica anche successiva, risultino in difetto di uno o piu' requisiti prescritti ovvero, se vincitori, la decadenza dalla nomina.
Art. 3. Domanda di partecipazione. Termini e modalita' 1. La domanda di partecipazione al concorso potra' essere: presentata on-line sul sito https://www.carabinieri.it/ - area concorsi, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento provvedera' a raccogliere tutte le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti, all'atto della loro presentazione alla prova di selezione/preliminare, per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione; i requisiti in essa dichiarati saranno considerati posseduti alla data della sua presentazione; redatta, in alternativa alla presentazione on-line, su apposito modello (fac-simile in allegato «A» che costituisce parte integrante del presente bando), disponibile anche sul sito https://www.carabinieri.it/, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al «Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - Viale di Tor di Quinto n.119, 00191 Roma». La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso. Non e' ammessa la presentazione delle domande tramite i Comandi/Reparti di appartenenza . 2. I militari in servizio dovranno consegnare, contestualmente, una copia della domanda di partecipazione inviata on-line o spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all'articolo 4. 3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale; b) la residenza ed il Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio; c) il proprio stato civile; d) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti, altresi', a segnalare al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - a mezzo telegramma: ogni variazione di indirizzo di residenza o recapito presso il quale si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; ogni cambio di Comando/Reparto di appartenenza (specificando l'indirizzo ed il recapito telefonico del nuovo Comando/Reparto) o l'eventuale collocamento in congedo. Il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; e) il titolo di studio, la data e la sede dell'istituto o dell'universita' presso il quale e' stato conseguito; f) se di madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano (specificando la lingua); g) l'eventuale possesso dell'attestato di bilinguismo, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, e successive modificazioni («Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»), la lingua (italiana o tedesca) nella quale intende sostenere la prova preliminare/selezione culturale; h) la posizione giuridica di militare volontario delle Forze armate che ha completato senza demerito la ferma triennale ai sensi del D.P.R. 2 settembre 1997, n.332, specificando: la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina, Aeronautica); se si trovi in servizio o in congedo; le date di decorrenza giuridica dell'arruolamento e del collocamento in congedo da volontario in ferma breve triennale ai sensi della suddetta legge, nonche' la data di decorrenza di un nuovo arruolamento, la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio; i) il possesso della cittadinanza italiana; in caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; j) di non essere incorso nel proscioglimento d'autorita': da precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata dello Stato o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per grave mancanza disciplinare, per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n.382 ovvero per perdita del grado o retrocessione della classe, per condanna penale per delitti non colposi; per protratto insufficiente rendimento in servizio ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 2 settembre 1997, n.332 e successive modificazioni; k) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione; l) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - Viale di Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra; m) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio; n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza riserve, tutto cio' che in esso e' stabilito; o) di prestare il proprio consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali), nonche' alle procedure di documentazione secondo le modalita' indicate nell'articolo 22, comma 2 della legge 241/1990 e agli accertamenti previsti dal bando (compresi quelli psico-fisici) che potranno avere anche forma fotografica; p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza indicati nell'allegato «B», costituente parte integrante del presente decreto, che, a parita' di punteggio, danno precedenza in graduatoria. 4. L'errata o mancata indicazione dei dati e' causa di esclusione dal concorso se, a richiesta del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, non si provveda alla necessaria integrazione entro il termine fissato.
Art. 4. Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo 1. I Comandi/Reparti, ricevute le copie delle domande di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, comma 2, provvederanno a trasmettere al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, esclusivamente: l'elenco riepilogativo dei militari che hanno presentato domanda; l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato «C» e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto nonche' da ciascun candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti, che costituisce parte integrante del presente decreto, chiuso tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande. Tutta la documentazione dovra' essere recapitata - in ordine alfabetico - con il mezzo piu' celere, entro e non oltre il 20° giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 2. I concorrenti che siano militari in congedo dovranno: immediatamente richiedere l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile di cui al citato allegato «C», firmato dall'Ufficiale Responsabile/Funzionario del Distretto Militare/Centro documentale militare competente per territorio o residenza, nonche' da ciascun candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti; consegnare lo stesso, pena l'esclusione dal concorso, al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, all'atto della loro presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica. 3. I concorrenti che partecipano per la riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, dovranno far pervenire, entro e non oltre il 20° giorno dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con raccomandata con avviso di ricevimento, al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, idonea documentazione relativa al possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
Art. 5. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova di selezione/preliminare a carattere culturale e logico-deduttivo; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica; d) accertamenti attitudinali; e) valutazione dei titoli. 2. L'Amministrazione si riserva la possibilita', in relazione al numero delle domande di partecipazione al concorso pervenute, di considerare l'accertamento di cui al comma 1, lettera a), quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2. 3. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti previsti dal precedente comma 1, lettere a), qualora venga considerata quale prova preliminare, b), c) - e d), comporta l'esclusione dal concorso. 4. Le prove e gli accertamenti previsti dal presente bando avranno luogo presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale di Tor di Quinto 153, 00191 Roma. 5. Alle prove e agli accertamenti di cui al comma 1, i concorrenti dovranno presentarsi con carta d'identita' o altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, munito di fotografia, in corso di validita'. All'atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova dovranno altresi' esibire copia della domanda presentata on-line o della domanda e della ricevuta della raccomandata con cui la stessa e' stata spedita. 6. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali, lasciati incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti previsti.
Art. 6. Comunicazioni agli aspiranti 1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, la pubblicazione di eventuali variazioni al bando o ulteriori avvisi che riguardino il concorso. 2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, aventi valore di notifica per tutti i candidati, le comunicazioni personali avverranno a mezzo lettera raccomandata, telegramma o e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione).
Art. 7. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
Art. 8. Commissioni 1. Con successivi decreti del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, saranno nominate: a) la commissione esaminatrice, preposta: alla valutazione della prova di selezione/preliminare a carattere culturale e logico-deduttivo e dei titoli; alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti di madrelingua di cui all'articolo 13, comma 2, lettera f); alla formazione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della graduatoria stilata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonche' di quella finale di merito; b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c) la commissione per gli accertamenti sanitari; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a colonnello, presidente; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a maggiore, membro; un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per la verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti di madrelingua; un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano, membro; un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica. Durante le prove sara' garantita l'assistenza di personale medico. 4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; un ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro; un ufficiale, psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 9. Prova di selezione/ preliminare a carattere culturale e logico-deduttivo 1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti, che potra' essere accertata anche successivamente, saranno sottoposti ad una prova di selezione a carattere culturale e logico-deduttivo. Detta prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera' nella somministrazione di un questionario comprendente 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata, intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di storia, di educazione civica, di geografia, di informatica e di matematica, nonche' la capacita' logica e di ragionamento dei concorrenti. Il relativo punteggio sara' espresso in centesimi. 2. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente bando, l'accertamento di cui al precedente comma avra' valore di prova preliminare, pertanto il punteggio conseguito sara' utile alla formazione di una graduatoria intesa ad individuare i primi 4000 (quattromila) concorrenti e parimerito da ammettere alle successive fasi concorsuali e concorrera' alla formazione della graduatoria finale di merito secondo quanto prescritto nel successivo articolo 14. Se il numero delle domande di partecipazione al concorso non configurera' le condizioni di cui al richiamato articolo 5, comma 2, il punteggio della prova concorrera' esclusivamente alla formazione della graduatoria finale di merito. Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 21 aprile 2009 sara' specificata la valenza attribuita alla prova di selezione, il calendario di convocazione nonche' le modalita' di presentazione e la sede di svolgimento della prova di selezione/preliminare. Nella stessa Gazzetta Ufficiale potra' essere comunicato il rinvio ad una data successiva. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare nella Gazzetta Ufficiale sopracitata eventuali variazioni o ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha valore di notifica, il calendario di convocazione, le modalita' di presentazione e la sede di svolgimento della prova di selezione potranno anche essere consultati sul sito www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova di selezione/preliminare saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Anche nel caso in cui la prova venga svolta in piu' sessioni non sara' consentita la presentazione di richieste di modifica del turno di presentazione. Eventuali istanze, opportunamente motivate (da inviare a mezzo telegramma o fax al n. 06/80983912) che rivestano il carattere di eccezionalita', saranno valutate in relazione alla compatibilita' con le esigenze organizzative della prova stessa. La risposta alle predette istanze sara' fornita a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, di valutazione e di correzione della prova di selezione/preliminare a carattere culturale e logico-deduttivo da effettuarsi a cura della Commissione esaminatrice di cui all'art.8, comma 1, lett. a), saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, quelle dell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 22 maggio 2009, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio, sara' dato avviso della modalita' di consultazione nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935, dell'esito della prova di selezione/preliminare a carattere culturale e logico-deduttivo e del calendario di convocazione, presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e attitudinali. Solo detta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 10. Prove di efficienza fisica 1. Tutti i concorrenti che hanno sostenuto la prova culturale di cui all'articolo art.9, comma 1, o solo quelli ammessi alle successive prove concorsuali ai sensi dell'art.9, comma 2 nel caso in cui tale accertamento abbia valore di prova preliminare, saranno convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento con le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5, per sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita' definite con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/80983912) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo se compatibile con la data di formazione della graduatoria finale di merito di cui all'articolo 14, avverra' a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 4. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica in tenuta ginnica e portando al seguito: un documento di riconoscimento in corso di validita', nonche' di una copia fotostatica dello stesso; certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato o l'esibizione di referto non valido determinera' la non ammissione a sostenere dette prove; idoneo abbigliamento antipioggia. I concorrenti di sesso femminile, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza degli esercizi di cui al comma 6 e per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 13, dovranno esibire il referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. In caso di positivita' del test di gravidanza le concorrenti non potranno essere sottoposte in alcun modo alle prove di efficienza fisica. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 20'') - esercizio obbligatorio; piegamenti sulle braccia (minimo 12, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; salto in alto (120 centimetri, un tentativo) - esercizio facoltativo; trazioni alla sbarra (3, tempo limite 2') - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'allegato «D», che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 5' e 00'') - esercizio obbligatorio; piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; salto in alto (100 centimetri, un tentativo) - esercizio facoltativo; trazioni alla sbarra (2, tempo limite 2') - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nell'allegato «D», che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente nei commi 5 e 6, determinera' giudizio di non idoneita' da parte della commissione di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b) e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti/prove e l'esclusione dal concorso. Il superamento degli esercizi facoltativi determinera' l'attribuzione di un punteggio secondo le modalita' indicate nel gia' citato allegato “D” al presente decreto, fino ad un massimo di punti 2. Tale allegato “D” contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortunio verificatosi prima e/o durante l'effettuazione degli esercizi.
Art. 11. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 10 saranno sottoposti, presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ad accertamenti sanitari, a cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), volti alla verifica del possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere. 2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/80983912) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione si osserveranno le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto. 4. All'atto della presentazione, i candidati dovranno: a) esibire: referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici; certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C; referto di ecografia pelvica eseguita, presso struttura pubblica o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici e referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione (per le concorrenti di sesso femminile); b) produrre, ai fini dell'effettuazione delle indagini radiologiche, la dichiarazione di consenso, in carta semplice, conforme all'allegato «E» al presente decreto. 5. I concorrenti affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno produrre certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit di G6PD, eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. Dovra', altresi', essere conforme all'allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari. I medesimi concorrenti affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), che siano stati giudicati idonei agli accertamenti sanitari, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformita' all'allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti requisiti specifici: a) statura non inferiore a: cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile; cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile; b) apparato visivo con acutezza della vista uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate. Tra gli interventi di chirurgia refrattiva e' ammessa esclusivamente la tecnica PRK. 7. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita antropometrica - anamnestica; b) visita cardiologica con E.C.G.; c) visita oculistica; d) visita odontoiatrica; e) visita otorinolaringoiatrica; f) colloquio psichiatrico; g) visita ortopedica; h) analisi completa delle urine, compresa la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici; i) analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia; azotemia; creatininemia; transaminasemia (ALT-AST); bilirubinemia totale e frazionata; G6PD (metodo quantitativo). I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico. La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 8. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente comma 6. 9. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo» con indicazione del profilo sanitario di cui al comma 10; «non idoneo» con l'indicazione del motivo. 10. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al precedente comma 6, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: ============================================= PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU ============================================= 1 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 11. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da: imperfezioni ed infermita' ritenute causa di non idoneita' al servizio militare, previste dalla normativa vigente, o che prevedano l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a «2» per l'apparato psichico e «3» per tutti gli altri coefficienti, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando; positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile; tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere. Costituiscono altresi' motivo di non idoneita' le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, quando per sede, dimensioni o natura, compromettano il decoro della persona e dell'uniforme stessa. 12. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 13. In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione non potra' in alcun modo procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le concorrenti, pertanto, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 14, dovranno essere state giudicate idonee in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti, pena l'immediata esclusione; lo stesso dicasi per coloro nei confronti delle quali sia rilevato il richiamato impedimento temporaneo all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Art. 12. Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 11, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), ad accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo, di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c) e 53, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio1995, n. 198. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/80983912) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione si osserveranno le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o di non idoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.
Art. 13. Valutazione dei titoli 1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 12, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, rilevabili da quest'ultime e dall'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato «C». 2. La commissione provvedera' alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun concorrente un punteggio, fino ad un massimo di 30/100i, secondo le modalita' di seguito indicate: a. periodi di servizio quale volontario in ferma breve (VFB), fino ad un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti: fino a due anni di servizio (oltre la ferma breve triennale): punti 1; superiore a due anni di servizio (oltre la ferma breve triennale): punti 2; b. partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori area, fino a un massimo di 3 punti, cosi' ripartiti: sino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1; superiore a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 3. Non saranno ritenuti utili ai fini valutativi i periodi riferiti a missioni effettuate in territorio nazionale; c. ultima documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3 punti, cosi' ripartiti: eccellente o giudizio equivalente: punti 3; superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50; nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0. Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da «mancata redazione» dovra' essere valutato il documento immediatamente precedente; d. decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti, cosi' ripartiti: 2,50 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2,20 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor civile; 2 per promozione straordinaria per merito di guerra; 1,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile; 1,30 per la croce di guerra al valor militare; 1,10 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto; 1 per l'encomio solenne; 0,50 per l'encomio o elogio; e. titolo di studio, con punteggio attribuito solo a quello piu' elevato posseduto, fino ad un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti: diploma di laurea e/o laurea magistrale (o titoli equipollenti): punti 2; diploma di scuola media superiore (5 anni) che consenta l'iscrizione ai corsi universitari: punti 1; f. conoscenza della lingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano, per i soli concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere madrelingua, fino ad un massimo di 16 punti. Per la verifica del titolo dichiarato (articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e la quantificazione del punteggio da assegnare, la commissione di cui all'articolo 8, comma 1, sottoporra' i candidati madrelingua ad un accertamento scritto ed orale, valutato in centesimi. Alla media aritmetica delle votazioni conseguite in entrambe le verifiche corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 14: da 0,00 a 59,99/100: 0 punti; da 60,00 a 70,00/100: 4 punti; da 70,01 a 80,00/100: 8 punti; da 80,01 a 90,00/100: 12 punti; da 90,01 a 100/100: 16 punti. I candidati che dovranno essere sottoposti all'accertamento di cui sopra saranno convocati a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dei carabinieri. Nei confronti dei concorrenti che non intendessero sostenere il predetto accertamento non sara' riconosciuto il possesso del titolo dichiarato; g. conoscenza di una o piu' lingue straniere, accertata secondo standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, cosi' attribuiti: 4 punti se riferita a due o piu' lingue; 1 punto se riferita, invece, ad una sola lingua. Detto punteggio non sara' attribuito negli stessi casi previsti dalla precedente lettera f; h. brevetto di paracadutismo militare: 1,50 punti.
Art. 14. Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso 1. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) formera' la graduatoria finale di merito sommando, per ciascun concorrente giudicato idoneo, il punteggio riportato: a) nella prova di selezione/preliminare a carattere culturale e logico-deduttivo; b) nelle prove di efficienza fisica; c) nella valutazione dei titoli. 2. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. In tale provvedimento si terra' conto delle riserve di posti indicate nell'articolo 1, comma 2. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso. 3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato nell'allegato “B” al presente decreto. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' reso disponibile nel sito https://www.carabinieri.it/ e presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 4. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i reparti di istruzione di assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'articolo 1, comma 2. Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria stessa, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante i primi 20 (venti) giorni di effettivo corso. 5. La convocazione dei vincitori presso il reparto di istruzione di assegnazione sara' effettuata a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o telegramma o e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione).
Art. 15. Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori 1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una dichiarazione sostitutiva di certificazione,secondo lo schema in allegato «H» dei sottonotati documenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) titolo di studio; d) estratto dell'atto di nascita; e) certificato di stato civile. 2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b): a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di presentazione; b) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare- in busta chiusa - all'atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza. 4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2.
Art. 16. Presentazione al corso 1. Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola Allievi carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, e sara' disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette Scuole. 2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo svolta dal Dirigente del Servizio Sanitario per verificare il mantenimento della prescritta idoneita' psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di non idoneita' o temporanea non idoneita', che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno sostituiti nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 14 comma 4, da altri candidati idonei. 3. All'atto della visita medica di controllo i candidati vincitori dovranno consegnare: un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate; un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresi', consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni precedenti. 4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al comma 3, alle interessate sara' notificato il temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato e, pertanto, saranno escluse dal concorso e sostituite nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 14 con altri candidati idonei. 5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola Allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all'articolo 14, comma 4. La Scuola di assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso. 6. I candidati in servizio o in congedo collocati in graduatoria utile e dichiarati vincitori del concorso, previo verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica con le modalita' di cui al comma 2, saranno ammessi alla ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate. Gli stessi verranno assunti in forza dalla Scuola Allievi carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento. 7. Gli arruolati, dopo sei mesi dalla data di incorporamento, previo superamento degli esami, conseguiranno la nomina a carabiniere allievo e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. Al termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati carabinieri e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.
Art. 17. Spese di viaggio, licenza e varie 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti, e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di assegnazione sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. 3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento della prova di selezione/preliminare a carattere culturale e logico-deduttivo e degli accertamenti attitudinali. Per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari indosseranno la tuta ginnica. Gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare.
Art. 18. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' concernenti la gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2009 Gen. C.A.: Siazzu