Concorso per 490 allievi carabinieri effettivi (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 490
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 20 del 13-03-2009
Sintesi: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO   (scad.  14 aprile 2009) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentonovanta carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato a ...
Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 14-03-2009
Data Scadenza bando 14-04-2009
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO   (scad.  14 aprile 2009)
Concorso  straordinario,  per titoli ed esami, per il reclutamento di
   quattrocentonovanta  carabinieri  effettivi in ferma quadriennale,
   riservato  ai  volontari  in  ferma  breve  delle Forze armate, in
   servizio o in congedo.

                       IL COMANDANTE GENERALE

   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.3  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686;
   Vista  la  legge  18  ottobre  1961,  n.1168  (Norme  sullo  stato
giuridico  dei  Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri);
   Vista  la  legge  8  marzo 1975, n.39 (Attribuzione della maggiore
eta'   ai  cittadini  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  e
modificazione  di  altre  norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato);
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.752  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale della regione
Trentino  Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego);
   Vista  la  legge  11  luglio 1978, n.382 (Norme di principio sulla
disciplina militare);
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n.874 (Norme concernenti i limiti
d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici);
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.574  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per la regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di uso della lingua tedesca e della
lingua   ladina   nei   rapporti   dei   cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
   Vista  la  legge 23 agosto 1988, n.370 (Esenzione dalla imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
amministrazioni pubbliche);
   Vista  la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed
integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
   Visto  il  decreto legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito in legge
28 febbraio 1992, n.217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli
organici  delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  nonche'  per  il  potenziamento  delle  infrastrutture, degli
impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia);
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.487   e   successive   modificazioni   (Regolamento  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
   Visto  il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n.196 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge
6  marzo 1992, n.216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale  non
direttivo delle Forze armate);
   Visto  il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n.198 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge
6  marzo  1992,  n.216,  in  materia di riordino dei ruoli e modifica
delle  norme  di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri);
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n.332 (Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle
Forze  armate  nelle  carriere  iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia,  dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana);
   Vista  la  legge  27  dicembre  1997,  n.449  e,  in  particolare,
l'articolo  39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
e successive modificazioni;
   Vista  la  legge  20  ottobre  1999, n.380 (Delega del governo per
l'istituzione del servizio militare volontario femminile);
   Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n.24 (Disposizioni
in  materia  di  reclutamento  su  base volontaria, stato giuridico e
avanzamento  del  personale  femminile delle Forze armate e del Corpo
della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge
20 ottobre 1999, n.380);
   Visto  il  D.P.C.M.  16  marzo  2000,  n.112, recante modifiche al
D.P.C.M.  22  luglio 1987, n.411, con cui sono stati fissati, tra gli
altri,  limiti  di  altezza  per l'ammissione ai concorsi nelle Forze
Armate;
   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma 5 della legge 20 ottobre 1999,
n.380   (Regolamento   recante   norme  in  materia  di  accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  particolare riferimento
all'articolo 2, comma 2);
   Visto  il  decreto  legislativo  5  ottobre  2000, n.297 (Norme in
materia  di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo
1 della legge 31 marzo 2000, n.78);
   Vista  la  legge  14 novembre 2000, n.331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale);
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445  (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa);
   Visto  il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.82 (Disposizioni
integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995,
n.196,  in  materia  di  riordino  dei  ruoli, modifica alle norme di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo delle
Forze armate);
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche);
   Visto  il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n.215 (Disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare  in  professionale,  a norma dell'articolo 3, comma 1, della
legge      14      novembre     2000,     n.331)     e     successive
modificazioni/integrazioni  introdotte  dal  decreto  legislativo  31
luglio 2003, n.236;
   Visto  l'articolo  13  del  decreto legge 28 dicembre 2001, n.451,
coordinato  con  la  legge  di  conversione  27  febbraio  2002, n.15
(Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad
operazioni militari internazionali);
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n.213  (Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti
caratteristici  del personale appartenente all'Esercito, alla Marina,
all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri);
   Vista la legge 16 gennaio 2003, n.3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione);
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n.196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
   Visto  l'articolo  25,  comma 5, della legge 23 agosto 2004, n.226
(Sospensione   anticipata   del   servizio  obbligatorio  di  leva  e
disciplina  dei  volontari  di  truppa  in  ferma prefissata, nonche'
delega  al  Governo per il conseguente coordinamento con la normativa
di  settore),  il  quale  stabilisce che, in deroga a quanto previsto
dall'articolo16,  comma  4 della medesima legge, per la copertura dei
posti  di  cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4,
relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima
lettera  b) relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le
modalita' previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  2 settembre 1997, n.332, ai quali
partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza
demerito  la  ferma  triennale. I vincitori sono immessi direttamente
nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale   della   sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale   30   agosto  2007,  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000 n. 114;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle
pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n.246);
   Visto  il  decreto legislativo 6 ottobre 2006, n.275 (Disposizioni
correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215,
e  successive  modificazioni, recante disciplina della trasformazione
progressiva  dello  strumento  militare  in  professionale,  a  norma
dell'articolo 22, comma 3 della legge 23 agosto 2004, n.22);
   Vista  la  legge  25  giugno  2008,  n. 112 recante: "Disposizioni
urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria";
   Vista  le legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009)";
   Valutata  la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di disporre di personale madrelingua araba, cinese o di
altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;
   Ravvisata  l'opportunita', qualora il numero delle domande venisse
ritenuto  non  compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei
carabinieri  e  con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale,  di  attribuire  valore di prova preliminare al previsto
accertamento  a  carattere  culturale  e  logico-deduttivo,  cosi' da
limitare  il  numero dei concorrenti da ammettere alle succesive fasi
concorsuali;
                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  E'  indetto  un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento  di  490  (quattrocentonovanta) carabinieri effettivi in
ferma  quadriennale,  riservato,  ai  sensi dell'articolo 25, comma 5
della  legge  23  agosto  2004,  n.226,  in  parziale deroga a quanto
previsto dall'articolo 16, comma 4 della medesima legge, ai volontari
delle  Forze  armate,  in servizio o in congedo, che hanno completato
senza demerito la ferma breve triennale.
   2.  Dei  suddetti  posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti  prescritti,  n.  2 (due) sono riservati agli aspiranti che
siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
(«Norme  di  attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino
Alto  Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella
provincia  di  Bolzano  e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego»).
   3.  I posti riservati, di cui al comma 2, non coperti per mancanza
di  concorrenti idonei vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine di
graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove concorsuali.
   4.  Resta  impregiudicata  per  il  Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di  sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di  aumentare o
diminuire  il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione
dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in  ragione di esigenze
attualmente  non  valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di  disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero
o  limitassero  le  assunzioni  di  personale per l'anno 2009. In tal
caso,  il  Comando  Generale  dell'Arma dei carabinieri provvedera' a
dare  formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione


   Al   concorso   di  cui  all'articolo  1,  possono  partecipare  i
concorrenti di sesso maschile e femminile che:
    a)  siano  stati  arruolati  ai  sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n.332 e, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso,  abbiano  concluso  senza demerito la ferma breve triennale
nelle F.A. (VFB);
    b) siano cittadini italiani;
    c) godano dei diritti civili e politici;
    d) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso. Non si applicano gli aumenti dei limiti
di  eta'  previsti  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  i  pubblici
impieghi;
    e)  siano  in  possesso  dell'idoneita'  attitudinale al servizio
nell'Arma  dei  carabinieri,  prevista  dagli  articoli  5,  comma 1,
lettera  c)  e 53, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio1995, n.
198,  che  verra'  accertata  dal  Centro  Nazionale  di  Selezione e
Reclutamento  del  Comando  Generale dell'Arma dei carabinieri con le
modalita' indicate nell'articolo 12;
    f)  non  siano  stati  congedati  d'autorita'  da qualsiasi Forza
armata  o Corpo militarmente organizzato dello Stato, per inidoneita'
psico-fisica al servizio militare incondizionato o per grave mancanza
disciplinare  ovvero  per  inadempienza ai doveri del militare di cui
alla legge 11 luglio 1978, n.382;
    g)  siano  in  possesso  del  diploma  di scuola secondaria di 1°
grado;
    h)  siano  in  possesso  dell'idoneita'  psico-fisica,  di cui al
decreto  del  Ministro della Difesa del 4 aprile 2000, n.114, emanato
ai  sensi  dell'articolo  1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n.
380,  e  alle  direttive tecniche ministeriali citate nelle premesse,
che verra' accertata dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
del  Comando  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri  con le modalita'
indicate nell'articolo 10;
    i) abbiano una statura non inferiore a:
     165 cm, per i concorrenti di sesso maschile;
     161 cm, per i concorrenti di sesso femminile;
    j)  non siano incorsi nel proscioglimento d'ufficio da precedente
arruolamento  in  qualsiasi  Forza armata o Corpo armato dello Stato,
per  perdita  del  grado  o  retrocessione della classe, per condanna
penale per delitti non colposi;
    k)   non  siano  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  da  corpi
militarmente  organizzati  o non siano stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
    l)   non   siano  incorsi  nel  proscioglimento  d'autorita'  per
protratto,   insufficiente   rendimento   in   servizio,   ai   sensi
dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
settembre 1997, n.332;
    m) non siano stati condannati per delitto non colposo;
    n)  non  siano  imputati  per  delitto non colposo o sottoposti a
misure di prevenzione;
    o)  non  si  trovino  in  situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
    p)  siano  in  possesso  dei  requisiti  morali  e  di  condotta,
richiesti  dall'articolo  26  della  legge  1  febbraio  1989, n. 53,
nonche'  di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11
luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
   2. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della domanda indicato
nell'articolo  3  e  mantenuti,  fatta eccezione per quelli di cui al
comma  1,  lettere  a),  d),  e), g), ed i), fino all'ammissione alla
ferma  quadriennale nell'Arma dei carabinieri. Tutti i candidati sono
ammessi   alle   prove/accertamenti  concorsuali  con  riserva  della
verifica del possesso dei requisiti.
   3.  Il  Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
del  Comando  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri  puo' disporre in
qualunque  momento,  con  decreto motivato, l'esclusione dal concorso
dei  candidati  che,  ad  una verifica anche successiva, risultino in
difetto  di  uno o piu' requisiti prescritti ovvero, se vincitori, la
decadenza dalla nomina.

        
      
                               Art. 3.

           Domanda di partecipazione. Termini e modalita'


   1. La domanda di partecipazione al concorso potra' essere:
    presentata  on-line  sul  sito  http://www.carabinieri.it/ - area
concorsi,  entro  e  non  oltre  il 30° giorno successivo a quello di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana,  seguendo le istruzioni per la compilazione che
saranno  fornite  dal  sistema  automatizzato.  Il  Comando  Generale
dell'Arma   dei   carabinieri  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  provvedera' a raccogliere tutte le domande, a stamparle
e   a   farle  sottoscrivere  ai  concorrenti,  all'atto  della  loro
presentazione  alla  prova  di selezione/preliminare, per la conferma
dell'avvenuto  inoltro.  La  domanda  presentata  on-line  non potra'
essere  modificata all'atto della sottoscrizione; i requisiti in essa
dichiarati   saranno   considerati  posseduti  alla  data  della  sua
presentazione;
    redatta,  in  alternativa alla presentazione on-line, su apposito
modello  (fac-simile in allegato «A» che costituisce parte integrante
del     presente     bando),     disponibile     anche    sul    sito
 http://www.carabinieri.it/,  firmata  per  esteso  dal  concorrente e
spedita  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non
oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  al
«Comando  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - Viale di
Tor  di  Quinto  n.119,  00191  Roma».  La mancanza di sottoscrizione
comportera' la non ammissione al concorso.
    Non   e'   ammessa  la  presentazione  delle  domande  tramite  i
Comandi/Reparti di appartenenza
.
   2.  I  militari  in servizio dovranno consegnare, contestualmente,
una copia della domanda di partecipazione inviata on-line o spedita a
mezzo  lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comando del
Reparto/Ente  presso  il  quale  sono  in  forza,  al  solo  fine  di
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all'articolo 4.
   3.  Nella  domanda  il  concorrente, consapevole delle conseguenze
penali  derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni, dovra' dichiarare:
    a)  i  propri  dati  anagrafici  (cognome,  nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
    b)  la  residenza  ed  il  Comune  nelle  cui liste elettorali e'
iscritto  ovvero  i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle  liste  medesime.  Se  cittadino italiano residente all'estero,
anche  l'ultima  residenza  in  Italia  della  famiglia  e la data di
espatrio;
    c) il proprio stato civile;
    d)  il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove
possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.
I  concorrenti sono tenuti, altresi', a segnalare al Comando Generale
dell'Arma   dei   carabinieri  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - a mezzo telegramma:
     ogni  variazione  di indirizzo di residenza o recapito presso il
quale si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
     ogni  cambio  di  Comando/Reparto  di appartenenza (specificando
l'indirizzo  ed  il  recapito telefonico del nuovo Comando/Reparto) o
l'eventuale collocamento in congedo.
   Il  Comando  Generale  dell'Arma dei carabinieri non assume alcuna
responsabilita'   per   l'eventuale   dispersione   di  comunicazioni
dipendente   da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
    e)  il  titolo  di  studio,  la  data  e  la sede dell'istituto o
dell'universita' presso il quale e' stato conseguito;
    f)   se   di   madrelingua   araba,  cinese  o  di  altri  idiomi
riconducibili  al  ceppo slavo, asiatico ed africano (specificando la
lingua);
    g)  l'eventuale  possesso dell'attestato di bilinguismo, previsto
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,  n.752,  e successive modificazioni («Norme di attuazione dello
statuto  speciale  della  Regione  Trentino  Alto Adige in materia di
proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza  delle  due  lingue  nel  pubblico  impiego»),  la  lingua
(italiana   o   tedesca)  nella  quale  intende  sostenere  la  prova
preliminare/selezione culturale;
    h)  la  posizione  giuridica  di  militare volontario delle Forze
armate  che  ha completato senza demerito la ferma triennale ai sensi
del D.P.R. 2 settembre 1997, n.332, specificando:
     la  Forza  armata  ove  presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina, Aeronautica);
     se si trovi in servizio o in congedo;
     le   date   di  decorrenza  giuridica  dell'arruolamento  e  del
collocamento  in  congedo  da  volontario in ferma breve triennale ai
sensi della suddetta legge, nonche' la data di decorrenza di un nuovo
arruolamento,  la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto
di servizio;
    i)  il  possesso  della  cittadinanza italiana; in caso di doppia
cittadinanza,  dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o
ha assolto agli obblighi militari;
    j) di non essere incorso nel proscioglimento d'autorita':
     da precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata dello Stato
o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al
servizio  militare  incondizionato o per grave mancanza disciplinare,
per  inadempienza  ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio
1978,  n.382  ovvero  per  perdita  del  grado  o retrocessione della
classe, per condanna penale per delitti non colposi;
     per  protratto  insufficiente  rendimento  in  servizio ai sensi
dell'articolo  8  del  D.P.R.  2  settembre  1997, n.332 e successive
modificazioni;
    k)  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
    l)  di  non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo  444  del codice di procedura penale, di non
avere   in   corso   procedimenti   penali   e/o   procedimenti   per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In caso
contrario  dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti  a  carico  ed  ogni  altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha  emanato,  ovvero  presso la quale pende un eventuale procedimento
penale   per   aver   acquisito  la  qualifica  di  imputato.  Dovra'
impegnarsi,  altresi', a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri  - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
Reclutamento e Concorsi - Viale di Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma,
qualsiasi  variazione  della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
    m) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;
    n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare,
senza riserve, tutto cio' che in esso e' stabilito;
    o)   di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  e  alla
trattazione  dei  dati  personali,  nel rispetto dell'articolo 13 del
decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.196  (codice in materia di
protezione   dei   dati   personali),   nonche'   alle  procedure  di
documentazione  secondo le modalita' indicate nell'articolo 22, comma
2  della  legge  241/1990  e  agli  accertamenti  previsti  dal bando
(compresi   quelli  psico-fisici)  che  potranno  avere  anche  forma
fotografica;
    p)  l'eventuale  possesso  di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'allegato «B», costituente parte integrante del presente
decreto,   che,   a   parita'   di  punteggio,  danno  precedenza  in
graduatoria.
   4.  L'errata o mancata indicazione dei dati e' causa di esclusione
dal  concorso  se,  a  richiesta  del  Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri  -  Centro  Nazionale di Selezione e Reclutamento, non si
provveda alla necessaria integrazione entro il termine fissato.

        
      
                               Art. 4.

    Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo


   1.   I   Comandi/Reparti,  ricevute  le  copie  delle  domande  di
partecipazione   al   concorso   di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
provvederanno   a  trasmettere  al  Comando  Generale  dell'Arma  dei
carabinieri  - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
Reclutamento e Concorsi, esclusivamente:
    l'elenco riepilogativo dei militari che hanno presentato domanda;
    l'estratto  della  documentazione  di  servizio,  redatto come da
fac-simile  in allegato «C» e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto
nonche'  da  ciascun  candidato per presa visione ed accettazione dei
dati in esso contenuti, che costituisce parte integrante del presente
decreto, chiuso tassativamente alla data di scadenza di presentazione
delle  domande. Tutta la documentazione dovra' essere recapitata - in
ordine  alfabetico  -  con il mezzo piu' celere, entro e non oltre il
20°  giorno  dalla  scadenza  del  termine per la presentazione delle
domande.
   2. I concorrenti che siano militari in congedo dovranno:
    immediatamente  richiedere  l'estratto  della  documentazione  di
servizio,  redatto  come da fac-simile di cui al citato allegato «C»,
firmato   dall'Ufficiale   Responsabile/Funzionario   del   Distretto
Militare/Centro  documentale  militare  competente  per  territorio o
residenza,   nonche'  da  ciascun  candidato  per  presa  visione  ed
accettazione dei dati in esso contenuti;
    consegnare  lo stesso, pena l'esclusione dal concorso, al Comando
Generale  dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento,  all'atto  della  loro presentazione per lo svolgimento
delle prove di efficienza fisica.
   3.  I  concorrenti che partecipano per la riserva dei posti di cui
all'articolo 1, comma 2, dovranno far pervenire, entro e non oltre il
20° giorno dalla scadenza del termine di presentazione delle domande,
con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  al Comando Generale
dell'Arma   dei   carabinieri  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento,    idonea    documentazione    relativa   al   possesso
dell'attestato  di bilinguismo, di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n. 752 e successive
modificazioni.

        
      
                               Art. 5.

                      Svolgimento del concorso


   1. Lo svolgimento del concorso prevede:
    a)   prova  di  selezione/preliminare  a  carattere  culturale  e
logico-deduttivo;
    b) prove di efficienza fisica;
    c)  accertamenti  sanitari,  per il riconoscimento dell'idoneita'
psico-fisica;
    d) accertamenti attitudinali;
    e) valutazione dei titoli.
   2.  L'Amministrazione  si riserva la possibilita', in relazione al
numero  delle  domande  di  partecipazione  al concorso pervenute, di
considerare l'accertamento di cui al comma 1, lettera a), quale prova
preliminare,  da  svolgersi  con  le modalita' di cui all'articolo 9,
comma 2.
   3.  Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti
previsti   dal   precedente   comma  1,  lettere  a),  qualora  venga
considerata  quale  prova  preliminare,  b),  c)  -  e  d),  comporta
l'esclusione dal concorso.
   4. Le prove e gli accertamenti previsti dal presente bando avranno
luogo  presso  il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
Nazionale  di  Selezione  e Reclutamento, viale di Tor di Quinto 153,
00191 Roma.
   5. Alle prove e agli accertamenti di cui al comma 1, i concorrenti
dovranno  presentarsi  con  carta  d'identita'  o  altro documento di
riconoscimento  rilasciato da una Amministrazione dello Stato, munito
di  fotografia,  in  corso di validita'. All'atto della presentazione
per  lo svolgimento della prima prova dovranno altresi' esibire copia
della  domanda  presentata  on-line  o della domanda e della ricevuta
della raccomandata con cui la stessa e' stata spedita.
   6.   L'Amministrazione   militare   non   risponde   di  eventuale
danneggiamento  o  perdita di oggetti personali, lasciati incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti previsti.

        
      
                               Art. 6.

                    Comunicazioni agli aspiranti


   1.  Resta  a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, la
pubblicazione di eventuali variazioni al bando o ulteriori avvisi che
riguardino il concorso.
   2.  Ad  eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana,  aventi  valore  di notifica per tutti i
candidati,  le  comunicazioni  personali  avverranno  a mezzo lettera
raccomandata,  telegramma  o  e-mail  (qualora  sia stato indicato il
relativo indirizzo nella domanda di partecipazione).

        
      
                               Art. 7.

                     Accertamento dei requisiti


   1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2
del presente decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a chiedere
alle  amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori  del  concorso  medesimo  ai  sensi  delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   2.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma  emerga  la  non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
l'interessato  decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu'
di  un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione non
veritiera.
   3.   Verra'   acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale  del
casellario giudiziale.

        
      
                               Art. 8.

                             Commissioni


   1.  Con  successivi  decreti del Comandante Generale dell'Arma dei
carabinieri, saranno nominate:
    a) la commissione esaminatrice, preposta:
     alla   valutazione   della   prova  di  selezione/preliminare  a
carattere culturale e logico-deduttivo e dei titoli;
     alla  verifica  della  conoscenza  della  lingua straniera per i
concorrenti  di  madrelingua di cui all'articolo 13, comma 2, lettera
f);
     alla   formazione,   qualora  ricorrano  le  condizioni  di  cui
all'articolo   5,   comma  2,  della  graduatoria  stilata  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, nonche' di quella finale di merito;
    b)  la  commissione  per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
    c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
    d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
   2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da:
    un  ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
    un  ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a
maggiore, membro;
    un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della
lingua prescelta dai concorrenti,
    membro aggiunto,
per  la  verifica  della  conoscenza  della  lingua  straniera  per i
concorrenti di madrelingua;
    un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
   3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sara' composta da:
    un  ufficiale  dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
    un  ufficiale  dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano, membro;
    un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
   La  commissione  potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento delle
prove,  di  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in possesso della
qualifica  di  istruttore  militare  di educazione fisica. Durante le
prove sara' garantita l'assistenza di personale medico.
   4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sara' composta dal
seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
    un  ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
    due  ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o,
a  parita'  di  grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
   Detta  commissione  si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
   5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta dal
seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
    un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
    un  ufficiale  con  qualifica di "perito selettore attitudinale",
membro;
    un ufficiale, psicologo, membro.
   Il  meno  elevato  in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei   membri   svolgera'  anche  le  funzioni  di  segretario.  Detta
commissione  potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di
personale  del  Centro  Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento del
Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

        
      
                               Art. 9.

Prova   di   selezione/   preliminare   a   carattere   culturale   e
                          logico-deduttivo


   1.  I  concorrenti  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti, che potra' essere
accertata  anche  successivamente, saranno sottoposti ad una prova di
selezione  a  carattere  culturale  e  logico-deduttivo. Detta prova,
della   durata   di   60   (sessanta)   minuti,   consistera'   nella
somministrazione  di un questionario comprendente 100 (cento) quesiti
a  risposta  multipla predeterminata, intesa ad accertare il grado di
conoscenza  della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e
sintattico,  la  conoscenza di argomenti di attualita', di storia, di
educazione  civica,  di  geografia,  di  informatica e di matematica,
nonche'  la  capacita'  logica  e di ragionamento dei concorrenti. Il
relativo punteggio sara' espresso in centesimi.
   2. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2,
del  presente  bando, l'accertamento di cui al precedente comma avra'
valore  di  prova preliminare, pertanto il punteggio conseguito sara'
utile  alla  formazione  di  una  graduatoria intesa ad individuare i
primi  4000  (quattromila) concorrenti e parimerito da ammettere alle
successive  fasi  concorsuali  e  concorrera'  alla  formazione della
graduatoria finale di merito secondo quanto prescritto nel successivo
articolo 14.
   Se  il  numero  delle  domande  di  partecipazione al concorso non
configurera'  le condizioni di cui al richiamato articolo 5, comma 2,
il  punteggio  della prova concorrera' esclusivamente alla formazione
della graduatoria finale di merito.
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4a serie speciale del 21 aprile 2009
sara'  specificata  la valenza attribuita alla prova di selezione, il
calendario di convocazione nonche' le modalita' di presentazione e la
sede  di  svolgimento  della  prova  di  selezione/preliminare. Nella
stessa  Gazzetta  Ufficiale potra' essere comunicato il rinvio ad una
data successiva. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere
di   verificare   nella   Gazzetta  Ufficiale  sopracitata  eventuali
variazioni  o  ulteriori  indicazioni per lo svolgimento della prova.
Fermo  restando  che  solo  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana  ha  valore di notifica, il calendario di
convocazione,  le modalita' di presentazione e la sede di svolgimento
della  prova  di  selezione potranno anche essere consultati sul sito
www.carabinieri.it   e  presso  il  Comando  Generale  dell'Arma  dei
carabinieri  - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
   3.  I  concorrenti  assenti  al momento dell'inizio della prova di
selezione/preliminare  saranno  esclusi dal concorso, quali che siano
le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute a causa di forza
maggiore.  Anche  nel  caso  in  cui  la  prova  venga svolta in piu'
sessioni  non  sara'  consentita  la  presentazione  di  richieste di
modifica    del    turno   di   presentazione.   Eventuali   istanze,
opportunamente  motivate  (da  inviare a mezzo telegramma o fax al n.
06/80983912)  che  rivestano  il carattere di eccezionalita', saranno
valutate   in   relazione   alla   compatibilita'   con  le  esigenze
organizzative  della  prova stessa. La risposta alle predette istanze
sara'  fornita a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
   4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, di valutazione
e  di  correzione  della  prova  di selezione/preliminare a carattere
culturale  e logico-deduttivo da effettuarsi a cura della Commissione
esaminatrice  di  cui all'art.8, comma 1, lett. a), saranno osservate
le   disposizioni   contenute   nel  provvedimento  dirigenziale  del
Comandante   Generale   dell'Arma   dei   carabinieri  e,  in  quanto
applicabili,  quelle  dell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   5.  Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª serie speciale del 22 maggio
2009,  ovvero  in  quella  alla  quale la stessa dovesse fare rinvio,
sara'   dato   avviso  della  modalita'  di  consultazione  nel  sito
www.carabinieri.it   e  presso  il  Comando  Generale  dell'Arma  dei
carabinieri  - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza
Bligny  n.  2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935, dell'esito della prova
di  selezione/preliminare  a carattere culturale e logico-deduttivo e
del  calendario di convocazione, presso il Comando Generale dell'Arma
dei  carabinieri  - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, dei
candidati  ammessi  a  sostenere  le  prove di efficienza fisica, gli
accertamenti  sanitari e attitudinali. Solo detta comunicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

        
      
                              Art. 10.

                     Prove di efficienza fisica


   1.  Tutti  i concorrenti che hanno sostenuto la prova culturale di
cui   all'articolo  art.9,  comma  1,  o  solo  quelli  ammessi  alle
successive prove concorsuali ai sensi dell'art.9, comma 2 nel caso in
cui  tale  accertamento  abbia  valore  di prova preliminare, saranno
convocati  presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento con
le  modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma 5, per sostenere le
prove  di  efficienza  fisica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b).
   2.  Le  prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
definite  con  provvedimento  del  Comandante  Generale dell'Arma dei
carabinieri.
   3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno  e  nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione  da  documentare  entro il giorno di presentazione. A
tal  fine  l'interessato  dovra'  far  pervenire  al  predetto Centro
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  -  Ufficio  Reclutamento e
Concorsi,  istanza  di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n.
06/80983912)  entro  il  giorno  di  prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  solo  se  compatibile  con  la data di
formazione della graduatoria finale di merito di cui all'articolo 14,
avverra'  a  mezzo  e-mail  (qualora  sia  stato indicato il relativo
indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
   4.  I  concorrenti  dovranno  presentarsi alle prove di efficienza
fisica in tenuta ginnica e portando al seguito:
    un  documento di riconoscimento in corso di validita', nonche' di
una copia fotostatica dello stesso;
    certificato  di  idoneita'  all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  federazione  medico  sportiva  italiana ovvero da
strutture   sanitarie   pubbliche  o  private  convenzionate  in  cui
esercitano medici specializzati in medicina dello sport.
    La  mancata  presentazione  del  certificato  o  l'esibizione  di
referto  non  valido determinera' la non ammissione a sostenere dette
prove;
    idoneo abbigliamento antipioggia.
   I  concorrenti di sesso femminile, al solo fine dell'effettuazione
in  piena  sicurezza  degli  esercizi  di  cui  al  comma  6 e per le
finalita'  di  cui  all'articolo  11,  comma  13, dovranno esibire il
referto  attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su
sangue  o  urine,  effettuato  presso  struttura sanitaria pubblica o
privata  convenzionata  entro  i  cinque giorni precedenti la data di
presentazione.  In  caso  di  positivita'  del  test di gravidanza le
concorrenti  non  potranno essere sottoposte in alcun modo alle prove
di efficienza fisica.
   5.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    corsa  piana  di metri 1000 (tempo massimo 4' e 20'') - esercizio
obbligatorio;
    piegamenti  sulle  braccia  (minimo  12,  tempo  limite  2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
    salto   in  alto  (120  centimetri,  un  tentativo)  -  esercizio
facoltativo;
    trazioni   alla   sbarra   (3,   tempo  limite  2')  -  esercizio
facoltativo.
   Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso  maschile e' riportato nell'allegato «D», che costituisce parte
integrante del presente decreto.
   6.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    corsa  piana  di metri 1000 (tempo massimo 5' e 00'') - esercizio
obbligatorio;
    piegamenti  sulle  braccia  (minimo  10,  tempo  limite  2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
    salto   in  alto  (100  centimetri,  un  tentativo)  -  esercizio
facoltativo;
    trazioni   alla   sbarra   (2,   tempo  limite  2')  -  esercizio
facoltativo.
   Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso femminile e' riportato nell'allegato «D», che costituisce parte
integrante del presente decreto.
   7.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente  nei  commi  5  e  6,  determinera'  giudizio  di non
idoneita' da parte della commissione di cui al precedente articolo 8,
comma  1,  lettera  b)  e  quindi  la  non  ammissione  ai successivi
accertamenti/prove  e l'esclusione dal concorso. Il superamento degli
esercizi  facoltativi  determinera'  l'attribuzione  di  un punteggio
secondo    le   modalita'   indicate   nel   gia'   citato   allegato
“D”  al  presente decreto, fino ad un massimo di punti 2.
Tale   allegato   “D”   contiene  disposizioni  circa  le
modalita'  di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
tenere  i  concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti
di  infortunio  verificatosi  prima e/o durante l'effettuazione degli
esercizi.

        
      
                              Art. 11.

                        Accertamenti sanitari


   1.  I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
di cui all'articolo 10 saranno sottoposti, presso il Comando Generale
dell'Arma   dei   carabinieri  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento,  ad  accertamenti sanitari, a cura della commissione di
cui  all'articolo  8,  comma  1,  lettera c), volti alla verifica del
possesso  dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita'
di carabiniere.
   2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita'  previste dalle direttive tecniche della Direzione generale
della  sanita' militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni,  citate  nelle  premesse,  e  con  quelle  definite nel
provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  Generale  dell'Arma dei
carabinieri.
   3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  gli  accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione  da  documentare  entro il giorno di presentazione. A
tal  fine  l'interessato  dovra'  far  pervenire  al  predetto Centro
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  -  Ufficio  Reclutamento e
Concorsi,  istanza  di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n.
06/80983912)  entro  il  giorno  di  prevista presentazione, inviando
documentazione  probatoria  del  motivo dell'assenza. Per l'eventuale
riconvocazione  si  osserveranno  le disposizioni di cui all'articolo
10, comma 3, del presente decreto.
   4. All'atto della presentazione, i candidati dovranno:
    a) esibire:
     referto  da  cui  risulti  l'esito  dell'esame  radiografico del
torace  in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla
data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
     certificato  rilasciato  da  una  struttura sanitaria pubblica o
privata  convenzionata  attestante  la  recente effettuazione (da non
oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
     referto di ecografia pelvica eseguita, presso struttura pubblica
o  privata  convenzionata,  entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti  psico-fisici  e  referto  attestante l'esito di test di
gravidanza  mediante  analisi  su  sangue  o urine, effettuato presso
struttura  sanitaria  pubblica o privata convenzionata entro i cinque
giorni  precedenti  la  data  di presentazione (per le concorrenti di
sesso femminile);
    b)   produrre,   ai   fini   dell'effettuazione   delle  indagini
radiologiche,  la  dichiarazione  di  consenso,  in  carta  semplice,
conforme all'allegato «E» al presente decreto.
   5.      I      concorrenti      affetti      da     deficit     di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD) dovranno produrre certificato,
rilasciato  dal  proprio  medico  di  fiducia  e  controfirmato dagli
interessati,   che   attesti   lo   stato   di   buona   salute,   la
presenza/assenza    di   deficit   di   G6PD,   eventuali   pregresse
manifestazioni  emolitiche. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio  non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. Dovra',
altresi',  essere  conforme  all'allegato  «F», che costituisce parte
integrante  del  presente  decreto. La mancata presentazione di detto
certificato  determinera'  la  non  ammissione  del  concorrente agli
accertamenti  sanitari.  I medesimi concorrenti affetti da deficit di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  che  siano  stati  giudicati
idonei  agli  accertamenti  sanitari, dovranno sottoscrivere apposita
dichiarazione  di  ricevuta informazione e di responsabilizzazione in
conformita'  all'allegato  «G»,  che costituisce parte integrante del
presente decreto.
   6.  A  ciascun  concorrente  verra'  attribuito, secondo i criteri
stabiliti  dalle  vigenti  direttive, un profilo sanitario che terra'
conto  delle  caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti
requisiti specifici:
    a) statura non inferiore a:
     cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
     cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile;
    b)  apparato visivo con acutezza della vista uguale o superiore a
complessivi  16/10  e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile  con  correzione  non  superiore alle 4 diottrie per la
sola  miopia,  anche  in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie,
anche  in  un  solo  occhio,  per gli altri vizi di refrazione; campo
visivo  e  motilita'  oculare  normali,  senso cromatico normale alle
matassine colorate.
   Tra   gli   interventi   di   chirurgia   refrattiva   e'  ammessa
esclusivamente la tecnica PRK.
   7.  La  commissione,  prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutti   i   concorrenti   i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
    a) visita antropometrica - anamnestica;
    b) visita cardiologica con E.C.G.;
    c) visita oculistica;
    d) visita odontoiatrica;
    e) visita otorinolaringoiatrica;
    f) colloquio psichiatrico;
    g) visita ortopedica;
    h)   analisi  completa  delle  urine,  compresa  la  ricerca  dei
cataboliti  urinari  di  sostanze  stupefacenti  e/o psicotrope quali
anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
    i) analisi del sangue concernente:
     emocromo completo;
     glicemia;
     azotemia;
     creatininemia;
     transaminasemia (ALT-AST);
     bilirubinemia totale e frazionata;
     G6PD (metodo quantitativo).
   I   concorrenti   di   sesso   femminile   saranno  sottoposti  ad
accertamento  ginecologico.  La  commissione potra' comunque disporre
l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali
nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.
   8.  La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 6.
   9.  La  commissione,  seduta  stante, comunichera' per iscritto al
concorrente  l'esito  della  visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
    «idoneo»  con  indicazione  del profilo sanitario di cui al comma
10;
    «non idoneo» con l'indicazione del motivo.
   10.  Saranno  giudicati  «idonei»  i  concorrenti  in possesso dei
requisiti indicati al precedente comma 6, cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:

=============================================
  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS   |  LI   |  VS  |  AU
=============================================
1      |2      |2      |2      |2      |2      |2      |2     |2

   11. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
    imperfezioni  ed  infermita'  ritenute  causa di non idoneita' al
servizio  militare, previste dalla normativa vigente, o che prevedano
l'attribuzione  di  un  coefficiente  uguale  o  superiore  a «2» per
l'apparato  psichico  e  «3»  per tutti gli altri coefficienti, fermi
restando i requisiti stabiliti dal bando;
    positivita'  ai  cataboliti  urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope,  da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
    tutte  quelle  imperfezioni  ed  infermita'  non  contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere.
   Costituiscono  altresi'  motivo  di  non  idoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non
coperte   dall'uniforme,   quando  per  sede,  dimensioni  o  natura,
compromettano il decoro della persona e dell'uniforme stessa.
   12.   Il   giudizio   riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle  condizioni  del  soggetto al momento della visita. Pertanto, i
concorrenti  giudicati  non idonei non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
   13.  In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione
non  potra'  in  alcun  modo  procedere  agli accertamenti previsti e
dovra'  astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo
3,  comma  2,  del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.
114  e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica
datata   5   dicembre   2005  per  l'applicazione  dell'elenco  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.  Le concorrenti, pertanto, all'atto dell'approvazione della
graduatoria  di  merito di cui all'articolo 14, dovranno essere state
giudicate idonee in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti, pena
l'immediata  esclusione;  lo  stesso  dicasi per coloro nei confronti
delle   quali  sia  rilevato  il  richiamato  impedimento  temporaneo
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.

        
      
                              Art. 12.

                      Accertamenti attitudinali


   1.   I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti  sanitari  di cui all'articolo 11, saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), ad
accertamenti   attitudinali  per  il  riconoscimento  delle  qualita'
indispensabili   all'espletamento   delle   mansioni  di  carabiniere
effettivo, di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c) e 53, comma 6,
del  decreto  legislativo  12  maggio1995,  n. 198. Tali accertamenti
saranno   svolti   con   le   modalita'  definite  nel  provvedimento
dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.
   2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno  e  nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione  da  documentare  entro il giorno di presentazione. A
tal  fine  l'interessato  dovra' far pervenire al Centro Nazionale di
Selezione  e  Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, istanza
di  riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/80983912) entro
il   giorno   di   prevista  presentazione,  inviando  documentazione
probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione si
osserveranno  le  disposizioni  di  cui all'articolo 10, comma 3, del
presente decreto.
   3.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali  la commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,  un giudizio di
idoneita' o di non idoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto  seduta  stante,  e' definitivo. I concorrenti giudicati non
idonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.

        
      
                              Art. 13.

                       Valutazione dei titoli


   1.   Saranno   valutati  dalla  commissione  esaminatrice  di  cui
all'articolo  8,  comma  1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti
che  abbiano  riportato  il  giudizio  di idoneita' agli accertamenti
attitudinali  di cui all'articolo 12, posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3,
comma   1,   rilevabili   da   quest'ultime   e  dall'estratto  della
documentazione  di  servizio,  redatto come da fac-simile in allegato
«C».
   2.   La   commissione  provvedera'  alla  valutazione  dei  titoli
assegnando  a ciascun concorrente un punteggio, fino ad un massimo di
30/100i, secondo le modalita' di seguito indicate:
    a.  periodi  di  servizio  quale volontario in ferma breve (VFB),
fino ad un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
     fino  a  due  anni di servizio (oltre la ferma breve triennale):
punti 1;
     superiore   a  due  anni  di  servizio  (oltre  la  ferma  breve
triennale): punti 2;
    b.  partecipazione  alle missioni in teatro operativo fuori area,
fino a un massimo di 3 punti, cosi' ripartiti:
     sino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1;
     superiore a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti
3.
     Non saranno ritenuti utili ai fini valutativi i periodi riferiti
a missioni effettuate in territorio nazionale;
    c.  ultima  documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3
punti, cosi' ripartiti:
     eccellente o giudizio equivalente: punti 3;
     superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50;
     nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0.
   Nel  caso  in  cui  l'ultimo  documento sia costituito da «mancata
redazione»   dovra'   essere  valutato  il  documento  immediatamente
precedente;
    d.  decorazioni  e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti,
cosi' ripartiti:
     2,50 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
     2,20  per  la  medaglia  d'argento  al valor militare o al valor
civile;
     2 per promozione straordinaria per merito di guerra;
     1,50  per  la  medaglia  di  bronzo al valor militare o al valor
civile;
     1,30 per la croce di guerra al valor militare;
     1,10 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;
     1 per l'encomio solenne;
     0,50 per l'encomio o elogio;
    e.  titolo di studio, con punteggio attribuito solo a quello piu'
elevato posseduto, fino ad un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
     diploma di laurea e/o laurea magistrale (o titoli equipollenti):
punti 2;
     diploma   di  scuola  media  superiore  (5  anni)  che  consenta
l'iscrizione ai corsi universitari: punti 1;
    f.  conoscenza  della  lingua  araba,  cinese  o  di altri idiomi
riconducibili  al  ceppo  slavo,  asiatico  ed  africano,  per i soli
concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso  di  essere madrelingua, fino ad un massimo di 16 punti. Per
la verifica del titolo dichiarato (articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre
2000,  n.  445)  e  la quantificazione del punteggio da assegnare, la
commissione  di  cui all'articolo 8, comma 1, sottoporra' i candidati
madrelingua   ad  un  accertamento  scritto  ed  orale,  valutato  in
centesimi.  Alla  media  aritmetica  delle  votazioni  conseguite  in
entrambe  le verifiche corrispondera' il seguente punteggio utile per
la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 14:
     da 0,00 a 59,99/100: 0 punti;
     da 60,00 a 70,00/100: 4 punti;
     da 70,01 a 80,00/100: 8 punti;
     da 80,01 a 90,00/100: 12 punti;
     da 90,01 a 100/100: 16 punti.
   I candidati che dovranno essere sottoposti all'accertamento di cui
sopra  saranno  convocati  a cura del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento  dei  carabinieri. Nei confronti dei concorrenti che non
intendessero   sostenere   il   predetto   accertamento   non   sara'
riconosciuto il possesso del titolo dichiarato;
    g.  conoscenza  di una o piu' lingue straniere, accertata secondo
standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, cosi' attribuiti:
     4 punti se riferita a due o piu' lingue;
     1 punto se riferita, invece, ad una sola lingua.
   Detto  punteggio  non  sara' attribuito negli stessi casi previsti
dalla precedente lettera f;
    h. brevetto di paracadutismo militare: 1,50 punti.

        
      
                              Art. 14.

         Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso


   1.  La  commissione  esaminatrice  di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera  a)  formera'  la  graduatoria finale di merito sommando, per
ciascun concorrente giudicato idoneo, il punteggio riportato:
    a)  nella  prova di selezione/preliminare a carattere culturale e
logico-deduttivo;
    b) nelle prove di efficienza fisica;
    c) nella valutazione dei titoli.
   2.   La   graduatoria   di  merito  sara'  approvata  con  decreto
dirigenziale  del  Comandante  Generale dell'Arma dei carabinieri. In
tale  provvedimento  si  terra' conto delle riserve di posti indicate
nell'articolo  1,  comma  2.  I posti eventualmente non ricoperti dai
riservatari  potranno  essere devoluti a favore delle altre categorie
di  concorrenti  idonei  secondo l'ordine della graduatoria di merito
del concorso.
   3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di merito
si  applicheranno,  in  sede  di  approvazione  della graduatoria, le
vigenti  disposizioni  in  materia  di preferenza per l'ammissione ai
pubblici  impieghi.  L'elenco  dei  titoli di preferenza e' riportato
nell'allegato “B” al presente decreto.
   Il   decreto   di   approvazione   della  graduatoria  sara'  reso
disponibile  nel  sito http://www.carabinieri.it/  e presso il Comando
Generale  dell'Arma  dei  carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni
con il pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
Di  tale  pubblicazione  verra' data notizia mediante avviso inserito
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
   4.  Saranno  dichiarati  vincitori  del  concorso  ed ammessi alla
frequenza  del  corso formativo, che si svolgera' presso i reparti di
istruzione  di  assegnazione,  secondo  l'ordine della graduatoria, i
concorrenti  risultati  idonei,  fino a concorrenza dei posti messi a
concorso,  tenuto conto delle riserve di posti previste dall'articolo
1,  comma  2. Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo
l'ordine  della  graduatoria  stessa, un numero di concorrenti idonei
pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante
i primi 20 (venti) giorni di effettivo corso.
   5.  La  convocazione dei vincitori presso il reparto di istruzione
di  assegnazione  sara'  effettuata a mezzo lettera raccomandata, con
avviso  di  ricevimento  o  telegramma  o  e-mail  (qualora sia stato
indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione).

        
      
                              Art. 15.

      Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori


   1.  I  candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o
far  pervenire,  mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto
di   istruzione   di   assegnazione  dell'Arma  dei  carabinieri  una
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,secondo  lo  schema in
allegato «H» dei sottonotati documenti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) godimento dei diritti politici;
    c) titolo di studio;
    d) estratto dell'atto di nascita;
    e) certificato di stato civile.
   2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b):
    a)  non  dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data
di presentazione;
    b)  dovranno  attestare,  altresi',  che gli interessati erano in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso.
   3.  I  militari in servizio dovranno altresi' consegnare- in busta
chiusa  -  all'atto  della  presentazione,  copia conforme del foglio
matricolare,  aggiornato  in  ogni  sua parte, rilasciato dal Comando
militare di provenienza.
   4.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  rilascio ed uso di atti
falsi,  si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 7, comma
2.

        
      
                              Art. 16.

                       Presentazione al corso


   1.  Il  corso  allievi  carabinieri si svolgera' presso una Scuola
Allievi carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  e sara' disciplinato
dalle  disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette
Scuole.
   2.   L'Amministrazione   ha  facolta'  di  convocare  i  candidati
vincitori  prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le  operazioni  di  incorporamento,  ivi compresa la visita medica di
controllo  svolta dal Dirigente del Servizio Sanitario per verificare
il  mantenimento  della  prescritta  idoneita'  psico-fisica. Qualora
riscontrati  affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute, i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento   per   l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  al
servizio  nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di non idoneita'
o  temporanea  non idoneita', che non si risolvano entro dieci giorni
dalla  data  fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione
dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. I candidati
giudicati non idonei saranno sostituiti nell'ordine di graduatoria di
cui all'articolo 14 comma 4, da altri candidati idonei.
   3. All'atto della visita medica di controllo i candidati vincitori
dovranno consegnare:
    un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate;
    un   certificato   rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
   I  concorrenti  vincitori  di  sesso femminile dovranno, altresi',
consegnare  un  referto  di  test  di gravidanza (mediante analisi su
sangue  o  urine),  effettuato  presso  struttura sanitaria pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale, entro i cinque giorni precedenti.
   4.  In  caso di positivita' del test di gravidanza di cui al comma
3,  alle  interessate  sara'  notificato  il  temporaneo  impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio militare
incondizionato e, pertanto, saranno escluse dal concorso e sostituite
nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 14 con altri candidati
idonei.
   5.  I  vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
Allievi  carabinieri  di  assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione  saranno  considerati  irrevocabilmente  rinunciatari  e
sostituiti  nei termini di cui all'articolo 14, comma 4. La Scuola di
assegnazione  potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi da
preavvisare  tramite  il  Comando Stazione carabinieri competente per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso.
   6.  I  candidati in servizio o in congedo collocati in graduatoria
utile  e  dichiarati  vincitori  del  concorso,  previo  verifica del
mantenimento  dell'idoneita'  psico-fisica con le modalita' di cui al
comma  2,  saranno  ammessi  alla  ferma  quadriennale  nell'Arma dei
carabinieri,  perdendo  il  grado  eventualmente rivestito durante il
servizio  prestato nelle Forze armate. Gli stessi verranno assunti in
forza  dalla  Scuola Allievi carabinieri sotto la data dell'effettivo
incorporamento.
   7.  Gli  arruolati,  dopo  sei  mesi dalla data di incorporamento,
previo superamento degli esami, conseguiranno la nomina a carabiniere
allievo e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale,
nel  ruolo Appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante
Generale  dell'Arma dei carabinieri. Al termine del corso gli allievi
giudicati  idonei saranno nominati carabinieri e destinati secondo le
modalita' all'epoca vigenti.

        
      
                              Art. 17.

                  Spese di viaggio, licenza e varie


   1.  Le  spese  per  i  viaggi  da  e  per  le  sedi delle prove ed
accertamenti, e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di
assegnazione sono a carico dei concorrenti.
   2.  I  concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria  per  esami,  limitata  ai  giorni di svolgimento delle
prove  e degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario
per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per
il  rientro  nella  sede  di  servizio.  Qualora  il  concorrente non
sostenga  le  prove  per  cause dipendenti dalla sua volonta' o venga
espulso  dalle  stesse,  la  licenza straordinaria sara' computata in
detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
   3.  Tutti  i  concorrenti,  compresi  i  militari in servizio, nel
periodo  di  effettuazione  delle  prove  di efficienza fisica, degli
accertamenti  sanitari  ed attitudinali dovranno attenersi alle norme
disciplinari  e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio
dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento della
prova    di    selezione/preliminare    a   carattere   culturale   e
logico-deduttivo  e  degli accertamenti attitudinali. Per le prove di
efficienza  fisica  e  gli accertamenti sanitari indosseranno la tuta
ginnica.  Gli  stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a
carico dell'Amministrazione militare.

        
      
                              Art. 18.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  dell'articolo  13 del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  i  dati  personali  forniti  dai concorrenti saranno
raccolti  presso  il  Centro  Nazionale  di  Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del concorso e
saranno   trattati   presso   una  banca  dati  automatizzata,  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione  del rapporto di lavoro
per le finalita' concernenti la gestione del rapporto medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti  potranno  essere fatti valere nei confronti del
Comandante   Generale   dell'Arma   dei   carabinieri,  titolare  del
trattamento.  Responsabile del trattamento e' il Direttore del Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
   Il  presente  bando  sara'  sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa  vigente,  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 marzo 2009
                                                    Gen. C.A.: Siazzu