Concorso per 107 dottori di ricerca (marche) UNIVERSITA' DI MACERATA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 107 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 50 del 03-07-2009 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI MACERATA CONCORSO (scad. 4 settembre 2009) Concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato - ciclo XXV - AA.SS. 2010/2012 Art. 1. ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI MACERATA |
Regione: | MARCHE |
Provincia: | MACERATA |
Comune: | MACERATA |
Data di inserimento: | 03-07-2009 |
Data Scadenza bando | 04-09-2009 |
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CONCORSO (scad. 4 settembre 2009) Concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato - ciclo
XXV - AA.SS. 2010/2012
Art. 1. Istituzione 1. E' indetta presso l'Universita' di Macerata una selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (ciclo XXV) AA.SS. 2010/2012 in: ----> Vedere da pag. 18 a pag. 20 <---- 2. Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la data di espletamento della prova scritta del concorso. Restano comunque fermi i termini previsti dal successivo art. 2, comma 5 per la presentazione delle domande di ammissione. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso noto ai candidati, in sede di esame, prima dell'espletamento della prova scritta.
Art. 2. Requisiti per l'ammissione e domanda di partecipazione 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca istituiti dall'Universita' di Macerata, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea quadriennale o laurea magistrale conseguito in Italia, ovvero di titolo accademico equipollente conseguito presso universita' straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche. 2. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, i candidati in possesso del titolo accademico conseguito all'estero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta dell'equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta effettuata. A tal fine i candidati dovranno produrre: a) copia del diploma di laurea in lingua originale e della sua traduzione in lingua italiana; b) dichiarazione di valore; c) certificato in lingua originale e sua traduzione in lingua italiana, contenente gli esami sostenuti e la relativa valutazione. I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 3. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato coloro che siano in debito del solo esame per il conseguimento della laurea a condizione che il titolo stesso sia conseguito entro il 31 dicembre 2009. L'eventuale iscrizione del candidato e' subordinata alla presentazione del certificato di laurea. 4. Altresi', previo superamento delle prove di ammissione, possono accedere ai corsi di dottorato non coperti da borse anche coloro che siano gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca. 5. La domanda di ammissione alle prove concorsuali per l'iscrizione ai corsi, redatta in carta semplice, dovra' essere compilata secondo lo schema riprodotto in calce al presente bando e potra' essere consegnata a mano, o fatta pervenire all'Universita' degli studi di Macerata - Area ricerca scientifica e alta formazione - Scuola di dottorato, piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata, entro il termine perentorio del 4 settembre 2009 ore 14,00 (non fa fede il timbro postale di partenza). 6. Alla domanda di partecipazione andra' allegata ricevuta del versamento di € 15,00 quale contributo spese concorsuali, da effettuarsi nel seguente modo: sul conto di tesoreria n. 010250 intestato all'Universita' degli studi di Macerata presso tutti gli sportelli Banca delle Marche S.p.a. oppure tramite bonifico bancario sul c/c n. 18057, IBAN IT48G0605513401000000018057 (per i bonifici effettuati all'estero codice swift: BAMAIT3A001) presso tutti gli altri Istituti di Credito, indicando nella causale di versamento «CONTRIBUTO SPESE CONCORSUALI DOTTORATO». La suddetta quota non sara' restituita per mancata partecipazione al concorso e qualunque sia l'esito della selezione. 7. Per i corsi di dottorato che richiedono la presentazione di documentazione accessoria (progetti di ricerca, pubblicazioni, tesi di laurea, ecc.), decorsi tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle documentazioni presentate. Trascorso tale periodo, l'Universita' di Macerata non potra' piu' essere ritenuta in alcun modo responsabile della suddetta documentazione. 8. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno inoltrare, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento del concorso. 9. Ogni domanda di partecipazione potra' fare riferimento ad un unico corso di dottorato. 10. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelli prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni richieste, dell'opzione del corso di dottorato cui il candidato intende concorrere, nonche' quelle presentate oltre il temine indicato al comma 5 del presente articolo. 11. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, oppure da inesatta o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, o per disguidi postali o telegrafici ad essa comunque non imputabili. 12. Il presente bando vale come convocazione per le prove di ammissione ai corsi di dottorato.
Art. 3. Commissione giudicatrice 1. Il rettore nomina con proprio decreto le Commissioni incaricate delle valutazioni comparative dei candidati ai fini dell'ammissione ai corsi. Le Commissioni sono composte da tre docenti e ricercatori di ruolo, piu' un supplente, anche di altri atenei italiani, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il corso, proposti dai coordinatori di ciascun dottorato di ricerca, sentito il Collegio dei docenti. 2. Le Commissioni possono essere integrate da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' favorita qualora il corso di dottorato sia attivato in convenzione con soggetti pubblici o privati o in concorso con altre universita' italiane o straniere. 3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalita' di ammissione saranno definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. 4. Nel caso in cui le designazioni non fossero effettuate entro i termini fissati, alle stesse provvedera' il rettore. La presidenza della Commissione e' assunta dal professore di I fascia piu' anziano in ruolo; a parita', dal piu' anziano di eta'. 5. Le Commissioni operano assicurando una idonea valutazione comparativa dei candidati. I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, dovranno essere depositati presso il competente ufficio dell'amministrazione.
Art. 4. Procedura di selezione 1. L'ammissione ai corsi di dottorato di cui all'art. 1 avviene previo superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Dovra' altresi' essere verificata, se necessario con l'ausilio di un esperto che rediga un giudizio scritto, la conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. 2. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle prove di ammissione sara' considerata come rinuncia al concorso. 3. La procedura di selezione consiste in una prova scritta su argomenti afferenti alle materie del dottorato ed in un colloquio, comprensivo della conoscenza delle lingua straniera indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso. 4. In relazione alle qualita' accertate, la Commissione attribuira' a ciascun candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30 punti per la prova scritta e fino a 30 punti per la prova orale. Ai fini della determinazione del punteggio ciascun Commissario attribuira' al candidato fino a 10 punti per prova. 5. La Commissione determina nella riunione preliminare al concorso, il tempo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova scritta, nonche' l'utilizzo di strumenti di supporto (dizionari, codici di diritto, ecc.). 6. Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; la Commissione giudicatrice rendera' noto ai candidati l'esito della prova scritta prima dello svolgimento del colloquio. 7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 20/30. 8. Al termine delle prove di esame la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e compila la graduatoria generale di merito. Quest'ultima, espressa in sessantesimi, e' formata in ordine decrescente, sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Ai primi classificati in possesso dei requisiti previsti verra' assegnata, entro i limiti delle disponibilita', una borsa di studio. 9. A parita' di punteggio sara' prediletto il miglior risultato conseguito alla prova scritta e, in caso di ulteriore parita', il piu' giovane d'eta'. 10. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 5. Adempimenti specifici per singoli corsi 1. Adempimenti particolari sono previsti per i seguenti corsi di dottorato di ricerca, pena l'esclusione dal concorso. I candidati dovranno inviare unitamente alla domanda di partecipazione il materiale integrativo indicato per ciascun corso sotto riportato: a) archeologia romana nel Maghreb e in cirenaica: il candidato dovra' allegare il curriculum vitae, un progetto di ricerca e la tesi di laurea; b) diritto dei contratti: il candidato dovra' inviare la tesi di laurea e il curriculum vitae; c) diritto internazionale e dell'Unione europea: il candidato dovra' allegare il curriculum vitae, eventuali pubblicazioni e un progetto di ricerca. d) diritto privato comparato e diritto privato dell'Unione europea: il candidato dovra' inviare un breve curriculum vitae; e) filosofia: si chiede ai candidati di inviare il curriculum vitae, un ampio abstract della tesi di laurea e un progetto di ricerca; f) interpretazione e filologia dei testi letterari e loro tradizioni culturali: il candidato dovra' presentare lo schema di un progetto di ricerca che intenderebbe svolgere nel corso di dottorato, nonche' un riassunto della tesi di laurea, (ciascuno di circa 3000 caratteri); g) corso di dottorato internazionale in La tradizione europea del pensiero economico: il candidato dovra' presentare, unitamente dalla domanda di partecipazione al concorso, il curriculum vitae, la copia della tesi di laurea, le pubblicazioni ed ogni altri titolo ritenuto idoneo alla selezione. E' altresi' richiesta la buona conoscenza della lingua inglese e la conoscenza di base di almeno un'altra lingua straniera tra le seguenti: francese, tedesco e spagnolo. Il titolo di dottore di ricerca sara' rilasciato a condizione che il dottorando abbia svolto la propria attivita' di ricerca sotto la supervisione e responsabilita' di due tutors, nonche' lo svolgimento di congrui periodi di studio all'estero, presso uno o piu' centri di ricerca delle universita' straniere consorziate: Universite' Paris X - Nanterre (Francia); Universidad de Zaragoza (Spagna); Universidad de Barcelona (Spagna); Universität Erfurt (Germania) h) lingue e letterature comparate: Le prove concorsuali saranno volte ad accertare le conoscenze letterarie, metodologiche e critiche possedute dal candidato nelle lingue, letterature e culture di sua competenza, nell'ambito dei seguenti settori disciplinari: letteratura italiana contemporanea - letteratura francese - letteratura spagnola -letteratura inglese - letteratura e cultura anglo-americana - lingua e traduzione inglese - letteratura tedesca - critica letteraria e letterature comparate. Il candidato dovra' dimostrare conoscenza approfondita (scritta e orale) di una lingua straniera e abilita' di lettura e traduzione di una seconda lingua straniera; conoscenza di almeno due letterature del Dottorato, compresa quella italiana. E' richiesta altresi' la presentazione di un progetto di ricerca pertinente a uno o piu' settori scientifico-disciplinari nell'ambito del Dottorato. I dottorandi sono tenuti a svolgere, durante i tre anni del corso, un totale di sei mesi all'estero per ricerche connesse allo svolgimento della tesi di dottorato; i) poesia e cultura greca e latina in eta' tardoantica e medievale: la prova scritta consistera' nella traduzione italiana con commento, di un testo greco o latino (a scelta del candidato) di eta' tardoantica o medievale e sara' consentito l'uso del vocabolario; j) scienze psicologiche e sociologiche: i candidati dovranno inviare il curriculum vitae e un progetto di ricerca; k) storia del diritto: il candidato dovra' presentare lo schema di un progetto di ricerca che intenderebbe svolgere nel corso di dottorato, (di circa 3000 caratteri), copia della tesi di laurea e il curriculum vitae et studiorum; l) teoria dell'informazione e della comunicazione: il candidato dovra' inoltre presentare il curriculum vitae e un breve progetto di ricerca nonche' dimostrare la conoscenza di due lingue oltre quella italiana. 2. L'Ufficio competente al ricevimento della documentazione integrativa sopra descritta e' il seguente: Universita' degli studi di Macerata, area ricerca scientifica e alta formazione, Scuola di dottorato, piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata.
Art. 6. Ammissione ed iscrizione ai corsi di dottorato 1. Il rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli atti concorsuali ed approva, per ciascun corso di dottorato, la graduatoria generale di merito. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di concorso. 2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ciascun dottorato. I vincitori dei singoli concorsi decadono qualora non esprimano la propria accettazione entro il termine perentorio comunicato dall'Amministrazione. In tal caso gli subentra il candidato successivo secondo l'ordine della graduatoria. 3. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta da inoltrare alla Scuola di dottorato - piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata. 4. In caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della borsa di studio prima dell'immatricolazione al corso, la borsa viene assegnata al successivo in graduatoria che presenti i requisiti necessari, in caso contrario la borsa resta in economia dell'amministrazione. 5. I candidati risultati idonei dovranno presentare o far pervenire all'Area ricerca scientifica e alta formazione, Scuola di dottorato, piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata, entro il termine che verra' agli stessi comunicato dall'amministrazione, la seguente documentazione: a) domanda di immatricolazione in bollo redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul sito web all'indirizzo: https://www.unimc.it/sda , nella sezione Modulistica - Area dottorandi - Iscrizione; b) copia del certificato di laurea; c) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'assicurazione civile obbligatoria e, ove ricorre il caso, della prima rata della tassa per l'accesso e la frequenza ai corsi; d) una fotografia in formato tessera; e) copia del documento di identita' in corso di validita' sottoscritta dal titolare; f) copia del codice fiscale. 6. Nella domanda di immatricolazione il candidato risultato vincitore dovra' dichiarare: di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o di laurea magistrale, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato; di non svolgere attivita' di lavoro a tempo indeterminato e di impegnarsi, qualora intenda intraprendere un'attivita' lavorativa, anche se occasionale o di breve durata, a richiedere l'autorizzazione preventiva al Collegio dei docenti oppure di impegnarsi a richiedere al Collegio dei Docenti l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato; l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione, con l'indicazione della denominazione, e la dichiarazione circa l'intenzione, o meno, di avvalersi del collocamento in aspettativa per motivi di studio. 7. Il candidato che risulta assegnatario della borsa di studio dovra' espressamente dichiarare: di non avere gia' usufruito in precedenza di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno; di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi; di non possedere un reddito personale lordo superiore a € 15.000,00 relativamente a ciascun anno di godimento della borsa. 8. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tali controlli emerga la non veridicita' di quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle false dichiarazioni.
Art. 7. Borse di studio 1. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47 al lordo delle ritenute di legge, assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. previsto dalla normativa vigente. Alle borse di studio si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 2. Ai primi classificati nella graduatoria degli ammessi con punteggio almeno pari o superiore a 54/60 verra' assegnata, secondo l'ordine definito dalla graduatoria e fino alla concorrenza delle borse disponibili, una borsa di studio. 3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' annuale e potra' essere confermata in caso di superamento delle prove annuali di verifica del lavoro svolto, effettuate dal Collegio dei docenti. 4. La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale posticipato, a partire dall'inizio dell'attivita' del corso previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso. 5. L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo massimo di sei mesi nell'arco del triennio, elevabile fino ad un anno su proposta motivata del Collegio dei docenti. 6. La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi genere tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di ricerca dei dottorandi. 7. La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito personale lordo superiore a € 15.000,00, relativamente a ciascun anno di fruizione della borsa. 8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. 9. La borsa di studio viene automaticamente revocata in caso di mancato superamento delle prove annuali di verifica del lavoro svolto, effettuate dal Collegio dei docenti. In caso di rinuncia volontaria a proseguire il corso, l'interessato e' tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione e l'erogazione dell'eventuale borsa di studio e' mantenuta fino alla data dell'interruzione. 10. Gli assegnatari di borsa di studio saranno esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione. 11. Ai titolari di borsa di studio si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del successivo art. 8. 12. Il godimento della borsa esclude nel modo piu' categorico l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'universita'.
Art. 8. Contributi e tasse di iscrizione 1. Tutti i dottorandi iscritti regolarmente ai corsi saranno tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio (€ 90,00) e del premio assicurativo obbligatorio (€ 10,00), per un totale complessivo di € 100,00 da versare per ciascun anno di corso, secondo le scadenze che saranno indicate dalla Scuola di dottorato. 2. Le tasse di iscrizione per l'accesso e la frequenza al corso sono fissate in € 1.032,92 per ciascun anno di corso, da versare in due rate secondo scadenze che saranno indicate dalla Scuola di dottorato.
Art. 9. Esenzione dal pagamento tasse 1. I candidati ammessi ai corsi, che in sede di concorso abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 50/60 e che abbiano un reddito personale lordo non superiore a € 15.000,00, saranno esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione. Tali requisiti dovranno permanere per reiterare l'esonero negli anni successivi. 2. Ai dottorandi esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8.
Art. 10. Dipendente pubblico 1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso. In caso di ammissione a corsi di dottorato senza borsa di studio, ovvero di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.
Art. 11. Impegni, incompatibilita' e diritti dei dottorandi 1. Gli iscritti ai corsi di dottorato frequentano i corsi e compiono continuativamente le attivita' di studio e di ricerca nelle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' programmate dal Collegio dei docenti. 2. La durata del corso coincide con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre). 3. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, ai corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato. E' possibile una deroga nel caso in cui, all'atto dell'immatricolazione, il dottorando sia in difetto del solo esame finale di altro corso, relativo all'anno accademico precedente a quello di iscrizione al dottorato. 4. L'attivita' di dottorato e' di norma incompatibile con impegni di lavoro. A richiesta del dottorando il Collegio dei Docenti, accertato che l'impegno lavorativo non pregiudichi lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca, in casi particolari, con adeguata motivazione, puo' consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro, di frequentare il corso di dottorato. 5. E' prevista l'esclusione dal corso in caso di mancata iscrizione agli anni successivi al primo entro il termine comunicato dall'Amministrazione e, su decisione motivata del Collegio dei Docenti, nel caso di: giudizio negativo al termine dell'anno di frequenza; assenze prolungate e ingiustificate; giudizio di non ammissione all'esame finale 6. Il dottorando, inoltre, puo' essere escluso dal corso di dottorato su circostanziata proposta del Collegio dei Docenti, per gravi e documentati motivi. 7. La frequenza dal dottorato puo' essere sospesa per: a) gravidanza e maternita' ai sensi della L. 8 marzo 2000, n. 53; b) gravi e documentate ragioni di salute; c) gravi motivi personali. 8. Nel caso in cui la sospensione sia equivalente ad un anno, il pagamento delle tasse e contributi, nonche' l'erogazione della borsa di studio sono sospesi per pari periodo. In tal caso il dottorando viene ammesso allo stesso anno di corso per l'anno successivo. 9. Per periodi di sospensione di breve durata, e comunque non superiore a sei mesi, e' data la possibilita' al dottorando di recuperare il periodo di frequenza non effettuato, su parere favorevole del Collegio dei docenti. Quest'ultimo potra' proporre all'Amministrazione una proporzionale decurtazione dell'importo annuale della borsa. Nei casi di cui alla lettera a) e b) del comma 7, la richiesta di sospensione deve essere presentata all'Amministrazione, corredata di certificato medico. Per le ragioni di cui al punto c) la richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei Docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione all'Amministrazione. 10. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L. 210/98, puo' essere consentita ai dottorandi una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa a carattere seminariale. L'attivita' didattica dovra' essere attinente all'area di afferenza del dottorato e non deve compromettere l'attivita' di formazione del dottorando. La collaborazione didattica e' facoltativa e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'. 11. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' all'Amministrazione il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. In particolare i dottorandi sostengono prove di verifica utili ad accertare la capacita' a intraprendere e proseguire l'attivita' di ricerca. 12. Qualora i dottorandi abbiano sostenuto presso altre Universita', anche straniere, esami equipollenti a quelli previsti nel corso di dottorato, essi possono essere esentati da tutti o da alcuni degli esami. 13. E' favorita la frequenza presso istituzioni, enti, laboratori, ecc. all'estero, previa autorizzazione da parte del coordinatore e/o del Collegio dei docenti. Al termine del periodo svolto all'estero il dottorando presentera' la documentazione e la certificazione rilasciata dalla struttura straniera presso cui si e' svolta la ricerca, per comprovare il periodo effettivamente svolto all'estero. L'aumento del 50% della borsa di studio viene erogato al rientro del dottorando in sede, su autorizzazione del coordinatore del corso previa valutazione delle attivita' svolte. 14. L'Universita' degli studi di Macerata garantisce, nel periodo di frequenza del dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.
Art. 12. Esame finale e conseguimento del titolo 1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita' degli Studi di Macerata, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo. 2. Le Commissioni giudicatrici per l'esame finale, nominate dal rettore sentito il Collegio dei docenti, sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere ad altre universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. 3. Nel caso in cui il corso sia suddiviso in piu' curricula il coordinatore, sentito il Collegio dei docenti, puo' proporre la costituzione di piu' Commissioni giudicatrici. 4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalita' previste negli accordi stessi. 5. Le Commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non oltre il trentesimo giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato. Una volta costituite entro i termini indicati, le commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutazioni entro i successivi 90 giorni. 6. Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. Le proposte di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a maggioranza. 7. La tesi puo' essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei docenti o se richiesto dalle convenzioni stipulate nell'ambito di dottorati internazionali e per la co-tutela di tesi. 8. L'elaborato deve essere previamente esaminato e valutato dal Collegio dei docenti che delibera l'ammissione del dottorando alla discussione finale entro il 31 dicembre. 9. Entro il 31 gennaio i dottorandi ammessi all'esame finale debbono depositare presso l'Amministrazione una copia cartacea e tre copie su supporto ottico (DVD o CD-Rom) della tesi dottorale, unitamente alla domanda di ammissione all'esame finale redatta in carta legale. 10. La nomina della Commissione e la data dell'esame finale sono comunicate ai candidati a mezzo raccomandata. I candidati, non appena abbiano notizia dall'amministrazione, almeno 15 giorni prima della data stabilita, debbono provvedere ad inviare a ciascun componente la Commissione giudicatrice una copia della tesi in formato cartaceo, accompagnata da una relazione scritta del Collegio dei docenti. 11. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei termini previsti, il rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti puo', per una sola volta, prorogare di un anno il termine per la domanda di ammissione alla discussione finale. Al fine di ottenere la proroga il candidato deve presentare entro il 30 novembre apposita domanda motivata redatta su carta legale al Collegio dei docenti il quale puo' accogliere o respingere la richiesta. 12. In caso di mancata attivazione del corso nel ciclo successivo, il rettore puo' autorizzare il candidato a sostenere l'esame in altra sede universitaria purche' presso quest'ultima sia stata nominata una Commissione giudicatrice appartenente ai medesimi settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato di ricerca in questione. 13. La proroga non da' titolo alla fruizione della borsa di studio ne' al pagamento delle tasse e contributi, e non comporta alcun onere economico per l'universita'. 14. Qualora il candidato non possa per malattia o forza maggiore sostenere l'esame finale nella data fissata, potra' chiedere al rettore di poter sostenere l'esame in altra data con la medesima Commissione ovvero presso altra sede, tenuto conto delle particolari circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento della prova. 15. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale. 16. Il titolo e' rilasciato dal rettore dell'Universita' che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Universita' medesima cura il deposito della tesi finale presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze. La Scuola di dottorato stabilisce i criteri per la pubblicazione delle tesi dottorali sull'archivio digitale di ateneo. 17. L'Universita' assicura la pubblicita' degli atti delle procedure di valutazione.
Art. 13. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Scuola Dottorato di Ricerca dell'Universita' degli studi di Macerata e trattati per le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative dell'Universita' degli studi di Macerata e agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica ed economica dei candidati risultati vincitori. 3. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conforme alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 14. Responsabile del procedimento amministrativo 1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo per il concorso e' la dott.ssa Stefania Marcolini, Ufficio scuola di dottorato dell'Universita' degli studi di Macerata, Piaggia della Torre, 8 â€' 62100 Macerata (e-mail: stefaniamarcolini@unimc.it; tel. 0733/2582880; fax 0733/2582677).
Art. 15. Norme finali 1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Macerata. 2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'Universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sara', inoltre, reso pubblico per via telematica sul sito web: https://www.unimc.it/sda - Bandi di concorso e graduatorie.