Concorso per 107 dottori di ricerca (marche) UNIVERSITA' DI MACERATA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 107
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 50 del 03-07-2009
Sintesi: UNIVERSITA' DI MACERATA CONCORSO   (scad.  4 settembre 2009) Concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato - ciclo XXV - AA.SS. 2010/2012 Art. 1. ...
Ente: UNIVERSITA' DI MACERATA
Regione: MARCHE
Provincia: MACERATA
Comune: MACERATA
Data di inserimento: 03-07-2009
Data Scadenza bando 04-09-2009
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UNIVERSITA' DI MACERATA


CONCORSO   (scad.  4 settembre 2009)

Concorso,  per  esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato - ciclo
XXV - AA.SS. 2010/2012

                               Art. 1.
                             Istituzione
   1.  E'  indetta  presso  l'Universita'  di  Macerata una selezione
pubblica  per  l'ammissione  ai  corsi di dottorato di ricerca (ciclo
XXV) AA.SS. 2010/2012 in:

              ---->  Vedere da pag. 18 a pag. 20 <----

   2.  Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo
potra'  essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti
pubblici  di  ricerca  e da qualificate strutture produttive private,
che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la
data  di  espletamento  della  prova  scritta  del  concorso. Restano
comunque  fermi i termini previsti dal successivo art. 2, comma 5 per
la presentazione delle domande di ammissione. L'eventuale aumento del
numero delle borse di studio sara' reso noto ai candidati, in sede di
esame, prima dell'espletamento della prova scritta.

        
      
                               Art. 2.
       Requisiti per l'ammissione e domanda di partecipazione
   1.  Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso di
ammissione    ai    corsi   di   dottorato   di   ricerca   istituiti
dall'Universita'   di   Macerata,   senza   limitazione   di  eta'  e
cittadinanza,  coloro  che  siano  in  possesso  di diploma di laurea
quadriennale  o  laurea  magistrale  conseguito  in Italia, ovvero di
titolo   accademico   equipollente   conseguito   presso  universita'
straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche.
   2.  Ai  soli  fini  dell'ammissione  al  concorso,  i candidati in
possesso  del  titolo  accademico  conseguito all'estero, che non sia
gia'  stato  dichiarato  equipollente  alla laurea italiana, dovranno
fare   espressa   richiesta   dell'equipollenza   nella   domanda  di
partecipazione   al  concorso  e  corredare  la  domanda  stessa  dei
documenti  utili a consentire al Collegio dei docenti di pronunciarsi
sulla richiesta effettuata. A tal fine i candidati dovranno produrre:
    a)  copia  del  diploma di laurea in lingua originale e della sua
traduzione in lingua italiana;
    b) dichiarazione di valore;
    c)  certificato  in  lingua  originale e sua traduzione in lingua
italiana, contenente gli esami sostenuti e la relativa valutazione.
   I  predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
competenti   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   italiane
all'estero,  secondo  le  norme  vigenti  in materia di ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
   3.  Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso per
l'ammissione  ai  corsi  di  dottorato coloro che siano in debito del
solo  esame  per  il  conseguimento  della laurea a condizione che il
titolo  stesso  sia conseguito entro il 31 dicembre 2009. L'eventuale
iscrizione  del  candidato  e'  subordinata  alla  presentazione  del
certificato di laurea.
   4. Altresi', previo superamento delle prove di ammissione, possono
accedere  ai corsi di dottorato non coperti da borse anche coloro che
siano gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca.
   5.   La   domanda   di   ammissione  alle  prove  concorsuali  per
l'iscrizione  ai  corsi,  redatta  in  carta  semplice, dovra' essere
compilata  secondo  lo schema riprodotto in calce al presente bando e
potra'  essere  consegnata  a mano, o fatta pervenire all'Universita'
degli  studi di Macerata - Area ricerca scientifica e alta formazione
- Scuola di dottorato, piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata, entro
il  termine perentorio del 4 settembre 2009 ore 14,00 (non fa fede il
timbro postale di partenza).
   6.  Alla  domanda  di  partecipazione andra' allegata ricevuta del
versamento  di  €  15,00  quale contributo spese concorsuali, da
effettuarsi  nel  seguente  modo:  sul  conto  di tesoreria n. 010250
intestato  all'Universita'  degli  studi di Macerata presso tutti gli
sportelli  Banca delle Marche S.p.a. oppure tramite bonifico bancario
sul  c/c  n.  18057, IBAN IT48G0605513401000000018057 (per i bonifici
effettuati  all'estero  codice  swift:  BAMAIT3A001) presso tutti gli
altri  Istituti  di  Credito,  indicando  nella causale di versamento
«CONTRIBUTO SPESE CONCORSUALI DOTTORATO». La suddetta quota non sara'
restituita  per  mancata  partecipazione  al concorso e qualunque sia
l'esito della selezione.
   7.  Per  i  corsi  di dottorato che richiedono la presentazione di
documentazione  accessoria  (progetti di ricerca, pubblicazioni, tesi
di   laurea,  ecc.),  decorsi  tre  mesi  dalla  pubblicazione  della
graduatoria  di merito i candidati dovranno provvedere, a loro spese,
al  ritiro  dei  titoli  e delle documentazioni presentate. Trascorso
tale  periodo,  l'Universita'  di  Macerata  non  potra'  piu' essere
ritenuta in alcun modo responsabile della suddetta documentazione.
   8.  Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  i  candidati
portatori  di  handicap  dovranno  inoltrare, ai sensi della legge 25
febbraio  1992,  n.  104  e successive modificazioni ed integrazioni,
esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento del concorso.
   9.  Ogni  domanda  di partecipazione potra' fare riferimento ad un
unico corso di dottorato.
   10.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelli  prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni
richieste,  dell'opzione  del  corso  di  dottorato  cui il candidato
intende   concorrere,  nonche'  quelle  presentate  oltre  il  temine
indicato al comma 5 del presente articolo.
   11.    L'Amministrazione    universitaria    non   assume   alcuna
responsabilita'  per  la  dispersione di comunicazioni che dipenda da
inesatte  indicazioni  della  residenza  e  del recapito da parte del
candidato, oppure da inesatta o tardiva comunicazione del cambiamento
degli  stessi,  o per disguidi postali o telegrafici ad essa comunque
non imputabili.
   12.  Il  presente  bando  vale  come  convocazione per le prove di
ammissione ai corsi di dottorato.

        
      
                               Art. 3.
                      Commissione giudicatrice
   1. Il rettore nomina con proprio decreto le Commissioni incaricate
delle  valutazioni  comparative dei candidati ai fini dell'ammissione
ai  corsi.  Le Commissioni sono composte da tre docenti e ricercatori
di  ruolo,  piu'  un  supplente,  anche  di  altri  atenei  italiani,
appartenenti   ai   settori   scientifico-disciplinari  ai  quali  si
riferisce il corso, proposti dai coordinatori di ciascun dottorato di
ricerca, sentito il Collegio dei docenti.
   2.  Le  Commissioni  possono  essere  integrate da non piu' di due
esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  Enti e delle
strutture  pubbliche  e private di ricerca; la nomina di tali esperti
e' favorita qualora il corso di dottorato sia attivato in convenzione
con  soggetti  pubblici o privati o in concorso con altre universita'
italiane o straniere.
   3.  Nel  caso  di  dottorati  istituiti  a  seguito  di accordi di
cooperazione  interuniversitaria  internazionale, la Commissione e le
modalita'  di  ammissione  saranno  definite  secondo quanto previsto
negli accordi stessi.
   4.  Nel caso in cui le designazioni non fossero effettuate entro i
termini  fissati,  alle  stesse provvedera' il rettore. La presidenza
della  Commissione e' assunta dal professore di I fascia piu' anziano
in ruolo; a parita', dal piu' anziano di eta'.
   5.  Le  Commissioni  operano  assicurando  una  idonea valutazione
comparativa dei candidati. I verbali relativi agli atti del concorso,
sottoscritti da tutti i commissari, dovranno essere depositati presso
il competente ufficio dell'amministrazione.

        
      
                               Art. 4.
                       Procedura di selezione
   1.  L'ammissione  ai  corsi di dottorato di cui all'art. 1 avviene
previo  superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare
la  preparazione,  la  capacita'  e  l'attitudine  del candidato alla
ricerca scientifica. Dovra' altresi' essere verificata, se necessario
con  l'ausilio  di  un  esperto  che  rediga  un giudizio scritto, la
conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.
   2.  Per  sostenere  le  prove  i candidati dovranno esibire idoneo
documento  di  riconoscimento. La mancata presentazione alle prove di
ammissione sara' considerata come rinuncia al concorso.
   3.  La  procedura  di  selezione  consiste in una prova scritta su
argomenti  afferenti  alle  materie del dottorato ed in un colloquio,
comprensivo  della  conoscenza  delle  lingua  straniera indicata dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso.
   4.   In   relazione   alle   qualita'  accertate,  la  Commissione
attribuira'  a  ciascun  candidato  fino a 60 punti, di cui fino a 30
punti  per  la prova scritta e fino a 30 punti per la prova orale. Ai
fini   della   determinazione   del   punteggio  ciascun  Commissario
attribuira' al candidato fino a 10 punti per prova.
   5.   La   Commissione  determina  nella  riunione  preliminare  al
concorso,  il  tempo  a disposizione dei candidati per l'espletamento
della  prova  scritta,  nonche'  l'utilizzo  di strumenti di supporto
(dizionari, codici di diritto, ecc.).
   6.   Sara'  ammesso  alla  prova  orale  il  candidato  che  abbia
conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; la
Commissione  giudicatrice  rendera'  noto  ai candidati l'esito della
prova scritta prima dello svolgimento del colloquio.
   7.  Il  colloquio  si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 20/30.
   8.  Al  termine  delle  prove di esame la Commissione giudicatrice
redige  apposito  verbale  contenente  i  criteri  di valutazione, il
punteggio  complessivo  attribuito  a  ciascun candidato e compila la
graduatoria   generale   di   merito.   Quest'ultima,   espressa   in
sessantesimi,  e'  formata  in  ordine  decrescente, sulla base della
sommatoria  dei  punteggi  conseguiti  nelle  singole prove. Ai primi
classificati  in  possesso  dei  requisiti previsti verra' assegnata,
entro i limiti delle disponibilita', una borsa di studio.
   9.  A  parita'  di punteggio sara' prediletto il miglior risultato
conseguito  alla  prova  scritta  e, in caso di ulteriore parita', il
piu' giovane d'eta'.
   10. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.

        
      
                               Art. 5.
               Adempimenti specifici per singoli corsi
   1.  Adempimenti  particolari sono previsti per i seguenti corsi di
dottorato  di  ricerca,  pena  l'esclusione dal concorso. I candidati
dovranno   inviare  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione  il
materiale integrativo indicato per ciascun corso sotto riportato:
    a)  archeologia  romana  nel Maghreb e in cirenaica: il candidato
dovra' allegare il curriculum vitae, un progetto di ricerca e la tesi
di laurea;
    b)  diritto dei contratti: il candidato dovra' inviare la tesi di
laurea e il curriculum vitae;
    c)  diritto  internazionale  e  dell'Unione europea: il candidato
dovra'  allegare  il  curriculum  vitae, eventuali pubblicazioni e un
progetto di ricerca.
    d)  diritto  privato  comparato  e  diritto  privato  dell'Unione
europea: il candidato dovra' inviare un breve curriculum vitae;
    e)  filosofia:  si  chiede  ai candidati di inviare il curriculum
vitae,  un  ampio  abstract  della  tesi  di  laurea e un progetto di
ricerca;
    f)  interpretazione  e  filologia  dei  testi  letterari  e  loro
tradizioni  culturali: il candidato dovra' presentare lo schema di un
progetto di ricerca che intenderebbe svolgere nel corso di dottorato,
nonche'  un  riassunto  della tesi di laurea, (ciascuno di circa 3000
caratteri);
    g) corso di dottorato internazionale in La tradizione europea del
pensiero  economico: il candidato dovra' presentare, unitamente dalla
domanda  di partecipazione al concorso, il curriculum vitae, la copia
della  tesi di laurea, le pubblicazioni ed ogni altri titolo ritenuto
idoneo  alla  selezione.  E'  altresi'  richiesta la buona conoscenza
della  lingua  inglese  e  la  conoscenza  di base di almeno un'altra
lingua  straniera  tra  le seguenti: francese, tedesco e spagnolo. Il
titolo  di  dottore  di  ricerca sara' rilasciato a condizione che il
dottorando  abbia  svolto  la  propria  attivita' di ricerca sotto la
supervisione  e responsabilita' di due tutors, nonche' lo svolgimento
di  congrui periodi di studio all'estero, presso uno o piu' centri di
ricerca  delle universita' straniere consorziate: Universite' Paris X
-  Nanterre  (Francia); Universidad de Zaragoza (Spagna); Universidad
de Barcelona (Spagna); Universität Erfurt (Germania)
    h)  lingue  e letterature comparate: Le prove concorsuali saranno
volte ad accertare le conoscenze letterarie, metodologiche e critiche
possedute  dal  candidato  nelle lingue, letterature e culture di sua
competenza,    nell'ambito   dei   seguenti   settori   disciplinari:
letteratura   italiana   contemporanea   -   letteratura  francese  -
letteratura  spagnola  -letteratura  inglese  - letteratura e cultura
anglo-americana - lingua e traduzione inglese - letteratura tedesca -
critica  letteraria  e  letterature  comparate.  Il  candidato dovra'
dimostrare  conoscenza  approfondita  (scritta e orale) di una lingua
straniera  e  abilita'  di lettura e traduzione di una seconda lingua
straniera;  conoscenza  di  almeno  due  letterature  del  Dottorato,
compresa  quella  italiana. E' richiesta altresi' la presentazione di
un   progetto   di   ricerca   pertinente   a   uno  o  piu'  settori
scientifico-disciplinari nell'ambito del Dottorato. I dottorandi sono
tenuti  a  svolgere,  durante  i tre anni del corso, un totale di sei
mesi  all'estero per ricerche connesse allo svolgimento della tesi di
dottorato;
    i)  poesia  e  cultura  greca  e  latina  in  eta'  tardoantica e
medievale: la prova scritta consistera' nella traduzione italiana con
commento, di un testo greco o latino (a scelta del candidato) di eta'
tardoantica o medievale e sara' consentito l'uso del vocabolario;
    j)  scienze  psicologiche  e  sociologiche:  i candidati dovranno
inviare il curriculum vitae e un progetto di ricerca;
    k)  storia  del diritto: il candidato dovra' presentare lo schema
di  un  progetto  di  ricerca  che intenderebbe svolgere nel corso di
dottorato, (di circa 3000 caratteri), copia della tesi di laurea e il
curriculum vitae et studiorum;
    l)  teoria  dell'informazione e della comunicazione: il candidato
dovra'  inoltre presentare il curriculum vitae e un breve progetto di
ricerca  nonche'  dimostrare la conoscenza di due lingue oltre quella
italiana.
   2.   L'Ufficio  competente  al  ricevimento  della  documentazione
integrativa  sopra  descritta e' il seguente: Universita' degli studi
di  Macerata,  area  ricerca scientifica e alta formazione, Scuola di
dottorato, piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata.

        
      
                               Art. 6.
           Ammissione ed iscrizione ai corsi di dottorato
   1.  Il  rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli
atti  concorsuali  ed  approva,  per  ciascun  corso di dottorato, la
graduatoria generale di merito. Sono dichiarati vincitori i candidati
utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito  in possesso dei
requisiti richiesti dal presente bando di concorso.
   2.  I  candidati  sono  ammessi  ai  corsi  secondo l'ordine della
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso  per  ciascun  dottorato.  I  vincitori dei singoli concorsi
decadono  qualora  non  esprimano  la  propria  accettazione entro il
termine  perentorio  comunicato dall'Amministrazione. In tal caso gli
subentra il candidato successivo secondo l'ordine della graduatoria.
   3. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra'  esercitare  opzione  per  un solo corso di dottorato mediante
comunicazione scritta da inoltrare alla Scuola di dottorato - piaggia
della Torre, 8 - 62100 Macerata.
   4.  In  caso  di  rinuncia  da parte del candidato vincitore della
borsa  di studio prima dell'immatricolazione al corso, la borsa viene
assegnata  al  successivo  in  graduatoria  che  presenti i requisiti
necessari,   in   caso   contrario   la   borsa   resta  in  economia
dell'amministrazione.
   5.   I  candidati  risultati  idonei  dovranno  presentare  o  far
pervenire  all'Area  ricerca scientifica e alta formazione, Scuola di
dottorato,  piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata, entro il termine
che  verra'  agli stessi comunicato dall'amministrazione, la seguente
documentazione:
    a)  domanda  di  immatricolazione  in  bollo  redatta su apposito
modulo  predisposto  dall'Amministrazione  e disponibile sul sito web
all'indirizzo:  https://www.unimc.it/sda ,  nella sezione Modulistica -
Area dottorandi - Iscrizione;
    b) copia del certificato di laurea;
    c)  ricevuta  del versamento della tassa regionale per il diritto
allo  studio  e dell'assicurazione civile obbligatoria e, ove ricorre
il caso, della prima rata della tassa per l'accesso e la frequenza ai
corsi;
    d) una fotografia in formato tessera;
    e)  copia  del  documento  di  identita'  in  corso  di validita'
sottoscritta dal titolare;
    f) copia del codice fiscale.
   6.  Nella  domanda  di  immatricolazione  il  candidato  risultato
vincitore dovra' dichiarare:
    di  non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a non
iscriversi  per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o di
laurea  magistrale,  a  corsi  di  master  universitari,  a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
    di  non  svolgere  attivita' di lavoro a tempo indeterminato e di
impegnarsi,  qualora  intenda  intraprendere un'attivita' lavorativa,
anche se occasionale o di breve durata, a richiedere l'autorizzazione
preventiva al Collegio dei docenti oppure di  impegnarsi a richiedere
al   Collegio   dei   Docenti   l'autorizzazione   alla  prosecuzione
dell'attivita'  lavorativa  in  essere  al momento dell'iscrizione al
corso di dottorato;
    l'eventuale  dipendenza  da  una  pubblica  amministrazione,  con
l'indicazione   della   denominazione,   e   la  dichiarazione  circa
l'intenzione,  o  meno,  di avvalersi del collocamento in aspettativa
per motivi di studio.
   7.  Il  candidato  che  risulta assegnatario della borsa di studio
dovra' espressamente dichiarare:
    di  non avere gia' usufruito in precedenza di una borsa di studio
per un corso di dottorato, anche per un solo anno;
    di  non  cumulare  la borsa di studio con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi;
    di  non  possedere  un reddito personale lordo superiore a €
15.000,00 relativamente a ciascun anno di godimento della borsa.
   8. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto delle dichiarazioni del
vincitore.  Qualora  da  tali  controlli emerga la non veridicita' di
quanto  dichiarato, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle false dichiarazioni.

        
      
                               Art. 7.
                           Borse di studio
   1.  L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47
al   lordo  delle  ritenute  di  legge,  assoggettato  al  contributo
previdenziale  I.N.P.S.  previsto dalla normativa vigente. Alle borse
di  studio  si  applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
   2.  Ai  primi  classificati  nella  graduatoria  degli ammessi con
punteggio  almeno  pari o superiore a 54/60 verra' assegnata, secondo
l'ordine  definito  dalla  graduatoria  e fino alla concorrenza delle
borse disponibili, una borsa di studio.
   3.  La  durata  dell'erogazione della borsa di studio e' annuale e
potra'  essere  confermata in caso di superamento delle prove annuali
di verifica del lavoro svolto, effettuate dal Collegio dei docenti.
   4. La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale
posticipato,  a  partire  dall'inizio dell'attivita' del corso previa
attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso.
   5.  L'importo  della  borsa  di  studio  puo' essere aumentato per
l'eventuale  periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50% per
un periodo massimo di sei mesi nell'arco del triennio, elevabile fino
ad un anno su proposta motivata del Collegio dei docenti.
   6.  La  borsa  di  studio  non  e'  cumulabile  con altra borsa di
qualsiasi  genere  tranne  quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di formazione e di ricerca dei dottorandi.
   7.  La  borsa  di  studio e' altresi' incompatibile con un reddito
personale lordo superiore a € 15.000,00, relativamente a ciascun
anno di fruizione della borsa.
   8.  Chi  abbia  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato,  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
   9.  La  borsa  di studio viene automaticamente revocata in caso di
mancato  superamento  delle  prove  annuali  di  verifica  del lavoro
svolto,  effettuate  dal  Collegio  dei  docenti. In caso di rinuncia
volontaria  a  proseguire  il  corso, l'interessato e' tenuto a darne
comunicazione all'Amministrazione e l'erogazione dell'eventuale borsa
di studio e' mantenuta fino alla data dell'interruzione.
   10.  Gli  assegnatari  di  borsa  di  studio  saranno esentati dal
pagamento delle tasse di iscrizione.
   11. Ai titolari di borsa di studio si applicano le disposizioni di
cui al comma 1 del successivo art. 8.
   12.  Il  godimento  della  borsa  esclude nel modo piu' categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'universita'.

        
      
                               Art. 8.
                  Contributi e tasse di iscrizione
   1.  Tutti  i  dottorandi  iscritti  regolarmente  ai corsi saranno
tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio
(€ 90,00) e del premio assicurativo obbligatorio (€ 10,00),
per  un  totale  complessivo  di € 100,00 da versare per ciascun
anno  di corso, secondo le scadenze che saranno indicate dalla Scuola
di dottorato.
   2.  Le  tasse  di iscrizione per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissate in € 1.032,92 per ciascun anno di corso, da versare
in  due  rate  secondo  scadenze che saranno indicate dalla Scuola di
dottorato.

        
      
                               Art. 9.
                    Esenzione dal pagamento tasse
   1.  I  candidati ammessi ai corsi, che in sede di concorso abbiano
conseguito  un  punteggio  pari  o superiore a 50/60 e che abbiano un
reddito  personale  lordo  non  superiore a € 15.000,00, saranno
esentati  dal  pagamento  delle  tasse  di iscrizione. Tali requisiti
dovranno permanere per reiterare l'esonero negli anni successivi.
   2.  Ai dottorandi esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione
si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8.

        
      
                              Art. 10.
                         Dipendente pubblico
   1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda,  in  congedo  straordinario per motivi di
studio  senza  assegni per il periodo di durata del corso. In caso di
ammissione  a  corsi  di  dottorato  senza borsa di studio, ovvero di
rinuncia   a   questa,   l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.

        
      
                              Art. 11.
         Impegni, incompatibilita' e diritti dei dottorandi
   1.  Gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  frequentano i corsi e
compiono  continuativamente le attivita' di studio e di ricerca nelle
strutture  destinate a tal fine, secondo le modalita' programmate dal
Collegio dei docenti.
   2.  La  durata del corso coincide con l'anno solare (1° gennaio-31
dicembre).
   3.  L'iscrizione  ai  corsi  di  dottorato e' incompatibile con la
contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, ai
corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri
corsi di dottorato. E' possibile una deroga nel caso in cui, all'atto
dell'immatricolazione,  il  dottorando  sia in difetto del solo esame
finale  di  altro  corso,  relativo  all'anno accademico precedente a
quello di iscrizione al dottorato.
   4.  L'attivita' di dottorato e' di norma incompatibile con impegni
di  lavoro.  A  richiesta  del  dottorando  il  Collegio dei Docenti,
accertato  che  l'impegno  lavorativo  non pregiudichi lo svolgimento
dell'attivita'  di  studio  e  di  ricerca,  in casi particolari, con
adeguata motivazione, puo' consentire al dottorando che abbia impegni
di lavoro, di frequentare il corso di dottorato.
   5.   E'  prevista  l'esclusione  dal  corso  in  caso  di  mancata
iscrizione  agli anni successivi al primo entro il termine comunicato
dall'Amministrazione  e,  su  decisione  motivata  del  Collegio  dei
Docenti, nel caso di:
    giudizio negativo al termine dell'anno di frequenza;
    assenze prolungate e ingiustificate;
    giudizio di non ammissione all'esame finale
   6.  Il  dottorando,  inoltre,  puo'  essere  escluso  dal corso di
dottorato  su  circostanziata  proposta del Collegio dei Docenti, per
gravi e documentati motivi.
   7. La frequenza dal dottorato puo' essere sospesa per:
    a) gravidanza e maternita' ai sensi della L. 8 marzo 2000, n. 53;
    b) gravi e documentate ragioni di salute;
    c) gravi motivi personali.
   8.  Nel  caso in cui la sospensione sia equivalente ad un anno, il
pagamento  delle tasse e contributi, nonche' l'erogazione della borsa
di  studio  sono  sospesi per pari periodo. In tal caso il dottorando
viene ammesso allo stesso anno di corso per l'anno successivo.
   9.  Per  periodi  di  sospensione  di breve durata, e comunque non
superiore  a  sei  mesi,  e'  data  la  possibilita' al dottorando di
recuperare   il  periodo  di  frequenza  non  effettuato,  su  parere
favorevole  del  Collegio  dei  docenti. Quest'ultimo potra' proporre
all'Amministrazione   una   proporzionale  decurtazione  dell'importo
annuale  della  borsa. Nei casi di cui alla lettera a) e b) del comma
7,    la    richiesta   di   sospensione   deve   essere   presentata
all'Amministrazione,  corredata di certificato medico. Per le ragioni
di  cui  al  punto c) la richiesta di sospensione viene presentata al
Collegio  dei  Docenti  che  su di essa decide motivatamente e ne da'
comunicazione all'Amministrazione.
   10.  Ai  sensi  dell'art.  4  comma 8 della L. 210/98, puo' essere
consentita ai dottorandi una limitata attivita' didattica sussidiaria
o  integrativa  a carattere seminariale. L'attivita' didattica dovra'
essere  attinente  all'area  di  afferenza  del  dottorato e non deve
compromettere   l'attivita'   di   formazione   del   dottorando.  La
collaborazione  didattica e' facoltativa e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'.
   11.  Alla  fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno   l'obbligo   di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne
curera'  la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita'   dimostrata   dall'iscritto   al   corso,  proporra'
all'Amministrazione  il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.   In  particolare  i  dottorandi  sostengono  prove  di
verifica utili ad accertare la capacita' a intraprendere e proseguire
l'attivita' di ricerca.
   12.   Qualora   i   dottorandi   abbiano  sostenuto  presso  altre
Universita',  anche  straniere,  esami equipollenti a quelli previsti
nel  corso  di  dottorato, essi possono essere esentati da tutti o da
alcuni degli esami.
   13. E' favorita la frequenza presso istituzioni, enti, laboratori,
ecc.  all'estero, previa autorizzazione da parte del coordinatore e/o
del Collegio dei docenti. Al termine del periodo svolto all'estero il
dottorando   presentera'   la   documentazione  e  la  certificazione
rilasciata  dalla  struttura  straniera  presso  cui  si e' svolta la
ricerca,  per comprovare il periodo effettivamente svolto all'estero.
L'aumento  del 50% della borsa di studio viene erogato al rientro del
dottorando  in  sede,  su  autorizzazione  del coordinatore del corso
previa valutazione delle attivita' svolte.
   14.  L'Universita' degli studi di Macerata garantisce, nel periodo
di frequenza del dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e
responsabilita'   civile,   limitatamente   alle   attivita'  che  si
riferiscono al corso.

        
      
                              Art. 12.
               Esame finale e conseguimento del titolo
   1.  Il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal rettore
dell'Universita'  degli  Studi  di Macerata, si consegue all'atto del
superamento  dell'esame  finale,  che  puo'  essere ripetuto una sola
volta nell'anno immediatamente successivo.
   2.  Le  Commissioni  giudicatrici per l'esame finale, nominate dal
rettore  sentito il Collegio dei docenti, sono composte da tre membri
scelti   tra   professori   e   ricercatori  universitari  di  ruolo,
specificatamente  qualificati  nelle  discipline  attinenti alle aree
scientifiche  cui  si  riferisce  il  corso. Almeno due membri devono
appartenere  ad  altre universita', anche straniere, non partecipanti
al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.
La  Commissione  puo'  essere  integrata  da  non piu' di due esperti
appartenenti  a  strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private, anche
straniere.
   3.  Nel  caso  in  cui il corso sia suddiviso in piu' curricula il
coordinatore,  sentito  il  Collegio  dei  docenti,  puo' proporre la
costituzione di piu' Commissioni giudicatrici.
   4.   Nel   caso  di  dottorati  istituiti  a  seguito  di  accordi
internazionali,  le  commissioni sono costituite secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
   5.  Le  Commissioni  giudicatrici  sono  convocate dal rettore non
oltre  il  trentesimo giorno successivo alla conclusione del corso di
dottorato.   Una  volta  costituite  entro  i  termini  indicati,  le
commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutazioni
entro i successivi 90 giorni.
   6.  Al  termine  dei  propri  lavori,  la commissione giudicatrice
redige  un  verbale  sullo  svolgimento degli stessi, comprensivo dei
giudizi   circostanziati   sulle  tesi  presentate  dai  candidati  e
sull'esito  dei  colloqui.  Le  proposte  di  rilascio  del titolo di
dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.
   7.  La  tesi  puo' essere redatta anche in lingua straniera previa
autorizzazione   del  Collegio  dei  docenti  o  se  richiesto  dalle
convenzioni  stipulate  nell'ambito di dottorati internazionali e per
la co-tutela di tesi.
   8.  L'elaborato  deve  essere previamente esaminato e valutato dal
Collegio  dei  docenti  che delibera l'ammissione del dottorando alla
discussione finale entro il 31 dicembre.
   9.  Entro  il  31  gennaio  i  dottorandi ammessi all'esame finale
debbono  depositare presso l'Amministrazione una copia cartacea e tre
copie  su  supporto  ottico  (DVD  o  CD-Rom)  della  tesi dottorale,
unitamente  alla  domanda  di  ammissione all'esame finale redatta in
carta legale.
   10.  La  nomina della Commissione e la data dell'esame finale sono
comunicate ai candidati a mezzo raccomandata. I candidati, non appena
abbiano  notizia  dall'amministrazione,  almeno 15 giorni prima della
data stabilita, debbono provvedere ad inviare a ciascun componente la
Commissione  giudicatrice  una  copia della tesi in formato cartaceo,
accompagnata da una relazione scritta del Collegio dei docenti.
   11.  Per  comprovati  motivi  che  non consentano la presentazione
della tesi nei termini previsti, il rettore, su proposta motivata del
Collegio  dei  docenti puo', per una sola volta, prorogare di un anno
il  termine  per la domanda di ammissione alla discussione finale. Al
fine  di ottenere la proroga il candidato deve presentare entro il 30
novembre  apposita  domanda  motivata  redatta  su  carta  legale  al
Collegio  dei  docenti  il  quale  puo'  accogliere  o  respingere la
richiesta.
   12. In caso di mancata attivazione del corso nel ciclo successivo,
il rettore puo' autorizzare il candidato a sostenere l'esame in altra
sede universitaria purche' presso quest'ultima sia stata nominata una
Commissione    giudicatrice    appartenente   ai   medesimi   settori
scientifico-disciplinari   del  corso  di  dottorato  di  ricerca  in
questione.
   13. La proroga non da' titolo alla fruizione della borsa di studio
ne' al pagamento delle tasse e contributi, e non comporta alcun onere
economico per l'universita'.
   14.  Qualora  il candidato non possa per malattia o forza maggiore
sostenere  l'esame  finale  nella  data  fissata,  potra' chiedere al
rettore  di  poter  sostenere  l'esame  in altra data con la medesima
Commissione  ovvero presso altra sede, tenuto conto delle particolari
circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento della prova.
   15.  In  caso  di  assenza  ingiustificata il candidato decade dal
diritto di sostenere l'esame finale.
   16.  Il  titolo  e' rilasciato dal rettore dell'Universita' che, a
richiesta    dell'interessato,   ne   certifica   il   conseguimento.
Successivamente  al  rilascio del titolo, l'Universita' medesima cura
il deposito della tesi finale presso le Biblioteche nazionali di Roma
e  Firenze.  La  Scuola  di  dottorato  stabilisce  i  criteri per la
pubblicazione delle tesi dottorali sull'archivio digitale di ateneo.
   17.   L'Universita'  assicura  la  pubblicita'  degli  atti  delle
procedure di valutazione.

        
      
                              Art. 13.
                   Trattamento dei dati personali
   1.  Ai  sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196
(«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»), i dati
forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  presso  l'Ufficio  Scuola
Dottorato  di  Ricerca  dell'Universita'  degli  studi  di Macerata e
trattati  per  le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale
procedimento  di gestione della carriera accademica dei vincitori. La
comunicazione  di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai
fini   della   valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  pena
l'esclusione dal concorso.
   2.  I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture  amministrative  dell'Universita' degli studi di Macerata e
agli  enti  direttamente  interessati  alla  posizione  giuridica  ed
economica dei candidati risultati vincitori.
   3. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che  lo  riguardano,  nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto  di  far  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i
dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in termini non conforme alla
legge,  nonche'  il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

        
      
                              Art. 14.
            Responsabile del procedimento amministrativo
   1.  Ai  sensi  della  L.  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  il  responsabile  del  procedimento
amministrativo  per  il  concorso  e' la dott.ssa Stefania Marcolini,
Ufficio scuola di dottorato dell'Universita' degli studi di Macerata,
Piaggia    della    Torre,    8    â€'    62100   Macerata   (e-mail:
stefaniamarcolini@unimc.it; tel. 0733/2582880; fax 0733/2582677).

        
      
                              Art. 15.
                            Norme finali
   1.  Per  quanto  non  previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  e dal
Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Universita' degli
studi di Macerata.
   2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'Universita' e
della  ricerca  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Sara', inoltre, reso pubblico per via telematica
sul   sito   web:  https://www.unimc.it/sda   -  Bandi  di  concorso  e
graduatorie.