Concorso per 90 allievi agenti del corpo forestale (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 90 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 53 del 14-07-2009 |
Sintesi: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CONCORSO (scad. 13 agosto 2009) Bando di concorso per la nomina di novanta allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, riservato ai volontari in ferma breve delle ... |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 14-07-2009 |
Data Scadenza bando | 13-08-2009 |
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CONCORSO (scad. 13 agosto 2009)
Bando di concorso per la nomina di novanta allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, riservato ai volontari in ferma breve delle Forze armate, in servizio o in congedo, che abbiano concluso senza demerito la ferma breve triennale.
IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'articolo 16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'articolo 26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, ed in particolare l'articolo 1, ai sensi del quale la condizione di privo di vista non implica di per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per l'accesso agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato; Considerato in proposito che la condizione di privo di vista e' causa di inidoneita' per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, stante il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato ed in particolare l'articolo 4 contenente la disciplina generale per la nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 6 e 7 dell'articolo 3, concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e il titolo preferenziale relativo all'eta'; Visto l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che, in via transitoria, specificamente in occasione dell'introduzione della nuova figura dei volontari in ferma “breve”, dispose procedure concorsuali presso le singole Forze di polizia riservate ai volontari in ferma di leva “prolungata” che avessero gia' ultimato la ferma triennale; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato; Visto l'articolo 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che per una sola volta prevede per ogni Forza di polizia un concorso, secondo le modalita' previste dal citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 332/97, al quale partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale, con conseguente immissione diretta nel ruolo iniziale; Visto l'articolo 1, comma 346, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, per il triennio 2008-2010, al fine di potenziare, tra le altre, le attivita' di accertamento, ispettive, di contrasto alle frodi e di soccorso pubblico, contempla la possibilita' di assunzioni nei ruoli iniziali del Corpo forestale dello Stato nel limite delle vacanze dei ruoli superiori; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 61, comma 22, che, per l'anno 2009 prevede un'autorizzazione ad alcune Amministrazioni, tra le quali il Corpo forestale dello Stato, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale prioritariamente proveniente dalle Forze armate, entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2009 recante autorizzazione ad assumere unita' di personale a tempo indeterminato per le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco, ai sensi del citato articolo 61, comma 22 del decreto-legge n. 112/08, ed in particolare l'autorizzazione all'assunzione nell'anno 2009 di novanta unita' del Corpo forestale dello Stato per una spesa complessiva annua pari a 2.995.497, corrispondente al costo annuo a regime di novanta agenti o operatori; Visto il ruolo iniziale degli agenti ed assistenti ed i ruoli superiori e le relative vacanze; Ravvisata l'opportunita', al fine di rispettare la complessiva volonta' legislativa insita nei predetti atti normativi, di utilizzare le risorse rese disponibili nel 2009 dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2009, nel pieno rispetto della loro finalizzazione esplicitata nel decreto stesso in favore dei volontari provenienti dalle Forze armate, per bandire, nel detto anno e nel limite delle vacanze dei ruoli superiori, il concorso per l'immissione nel ruolo iniziale degli agenti ed assistenti riservato ai volontari in ferma breve previsto al citato comma 5 dell'articolo 25 della legge n. 226/04, cosi' da assicurare a tali volontari tale ultima possibilita' di assunzione nel Corpo forestale dello Stato; Considerato, tra l'altro, il generale principio di economicita' che impedisce di frazionare su distinte procedure le modeste risorse rese al momento disponibili per assunzioni nel Corpo forestale dello Stato nell'anno 2009, inducendo comunque a riservare alle procedure di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a) della legge n. 226/04 le risorse che in futuro si renderanno disponibili; Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati e che pertanto si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede della prova d'esame; Ritenuto opportuno, nel rispetto del generale principio di economicita', prevedere che agli accertamenti successivi alla prova d'esame venga ammesso un numero di candidati, idonei alla predetta prova, non sproporzionato rispetto ai posti messi a concorso; Decreta: Art. 1. Posti a concorso e categoria di destinatari 1. E' indetto un concorso pubblico per esame per la nomina di novanta allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservato, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma breve arruolati nelle Forze armate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in servizio o in congedo, che, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano completato senza demerito la ferma breve triennale. 2. Resta impregiudicata la facolta', con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare la prova e gli accertamenti concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili o in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni. Di tale eventuale decreto viene data formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 3. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi al termine del quale coloro che superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato ed assegnati a sedi di servizio dislocate sul territorio nazionale. 4. L'appartenenza alla categoria di cui al comma 1, alla quale e' riservato il concorso, deve essere attestata nel termine e nei modi di cui all'articolo 6, comma 3. E' cura del candidato attivarsi tempestivamente per disporre dell'attestazione in tempo utile per assicurare l'osservanza del detto termine.
Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Per la partecipazione al concorso, oltre all'appartenenza alla categoria di destinatari di cui all'articolo 1, comma 1, alla quale il concorso e' riservato, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta, con esclusione di qualsiasi elevazione; c) titolo di studio della scuola dell'obbligo; d) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138; e) idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; f) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; g) qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia essere di condotta incensurabile; h) non aver comunque riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi; i) non sottoposizione a misura di prevenzione; l) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; m) non essere destinatario di provvedimento di espulsione dalle Forze armate o dalle Forze di polizia o di destituzione dai pubblici uffici, compreso qualsiasi provvedimento, comunque denominato, comportante la cessazione del rapporto di servizio con la pubblica amministrazione adottato in conseguenza di inadempimento, scarso rendimento, negligenza o comportamento illecito. 2. Per l'idoneita' psico-fisica di cui alla lettera e) del comma 1, ulteriore rispetto alla statura di cui alla precedente lettera d), sono richiesti i seguenti requisiti: a) sana e robusta costituzione fisica, non considerata sussistente in presenza delle imperfezioni ed infermita' elencate all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; b) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi; c) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); d) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, debbono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi. 3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3. Devono altresi', ad eccezione di quello relativo all'eta', di cui al comma 1, lettera b), essere conservati sino alla data di decorrenza della nomina ad allievo agente. 4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di partecipazione specificati nel bando di concorso. La verifica delle domande puo' essere completata anche solo in riferimento ai candidati che superano la prova e gli accertamenti di idoneita'. La mancata esclusione dalla prova e dagli accertamenti di idoneita' non costituisce riconoscimento del possesso dei requisiti, ne' sana le eventuali irregolarita' della domanda di partecipazione. Tutti i candidati sono ammessi alla prova e agli accertamenti con riserva della verifica del possesso dei requisiti. 5. L'esclusione dal concorso dei candidati o la decadenza dalla nomina dei vincitori, per difetto anche di uno solo dei suddetti requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
Art. 3. Domande di partecipazione 1. Le domande di partecipazione al concorso sono redatte secondo l'apposito allegato, anche fotocopiabile o scaricabile dal sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce “bandi e concorsi”) oltre che disponibile presso l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, in via G. Carducci n. 5 - Roma. 2. Le domande sono consegnate a mano, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, presso il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13, in via G. Carducci n. 5 - Roma oppure spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, al seguente indirizzo: Concorso per allievo agente del Corpo forestale dello Stato riservato a VFB, casella postale 492 - ufficio postale Roma V.R. 55/001 - 00187 Roma. 3. L'effettiva presentazione della domanda puo' essere comprovata dal diretto interessato solo tramite l'apposita ricevuta rilasciata dalla Divisione 13 o l'avviso di ricevimento della raccomandata. La data di presentazione e' la data della consegna, risultante dal timbro apposto dalla Divisione 13 contestualmente sulla domanda e sulla ricevuta rilasciata all'interessato, ovvero la data di spedizione, comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante. 4. Il termine perentorio per la presentazione della domanda e' di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Non verranno accolte le domande consegnate o spedite oltre il termine stabilito. 5. Nella domanda, debitamente firmata, l'interessato deve dichiarare: a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, nonche' la residenza (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile); b) la posizione giuridica di volontario delle Forze armate che ha completato senza demerito la ferma triennale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, specificando: la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina, Aeronautica); se si trova in servizio o in congedo; le date di decorrenza giuridica dell'arruolamento e del collocamento in congedo da volontario in ferma breve triennale ai sensi del suddetto decreto, la data di decorrenza dell'eventuale attuale arruolamento, la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio; c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici; e) il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), comprese le applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico, le eventuali segnalazioni di operatori di polizia giudiziaria che lo riguardano o lo hanno riguardato in passato, gli eventuali procedimenti pendenti o pregressi per l'applicazione nei suoi confronti di misure di sicurezza o prevenzione, in ogni caso specificandone la natura. In caso contrario va dichiarata l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza o segnalazione; g) il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; h) di non essere mai stato espulso da una Forza di polizia o armata e di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o equivalenti; i) gli eventuali precedenti rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni (ulteriori rispetto al rapporto con le Forze armate in qualita' di volontario in ferma breve) e le eventuali cause di cassazione degli stessi; j) di essere a conoscenza che il diario della prova d'esame sara' comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno indicato all'articolo 5, comma 1, e che tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti; k) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio; l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza riserve, tutto cio' che in esso e' stabilito. 6. Il candidato che intende far valere titoli preferenziali previsti all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve dichiararne il possesso, sotto la propria responsabilita', esclusivamente nella domanda di partecipazione. 7. Il candidato, oltre alla residenza, deve indicare, qualora diverso dalla residenza, il domicilio, completo di numero di codice di avviamento postale, al quale intende ricevere le comunicazioni concernenti il concorso. Ogni successiva variazione dell'indirizzo scelto per le comunicazioni (residenza o apposito domicilio) deve essere tempestivamente comunicata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Corpo forestale dello Stato, Ispettorato generale, Divisione 13, via Carducci, 5 - 00187 Roma. 8. L'esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei termini perentori di presentazione della domanda, per vizi nella presentazione o compilazione ovvero per le dichiarazione nella stessa contenute dalle quali emerga il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 9. Il Corpo forestale dello Stato non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4. Commissione di concorso 1. La commissione di concorso dispone per l'effettuazione della prova d'esame, con possibilita' di avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da imprese specializzate in selezione del personale. 2. La commissione di concorso e' nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato ed e' composta da un dirigente, che la presiede, e da due appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto forestale. Svolge le funzioni di segretario un appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato. 3. Dei componenti della commissione di concorso almeno un terzo deve essere riservato alle donne, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. I membri vengono scelti tra coloro che non siano componenti dell'organo di direzione politica del Corpo forestale dello Stato, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Art. 5. Prova d'esame 1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono, comunque con riserva di accertamento dell'appartenenza alla categoria di cui all'articolo 1 e del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della regolarita' della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito essenziale per l'ammissione agli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 16 ottobre 2009, oltre che sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce concorsi). La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. La prova d'esame consiste nella soluzione in tempo predeterminato di un questionario articolato su domande con risposta a scelta multipla di cui settanta (70) vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola dell'obbligo e venti (20) sulla lingua inglese e la videoscrittura, eventualmente integrate con ulteriori a carattere logico deduttivo, sino ad un massimo di 150 quesiti complessivi. 3. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova d'esame e' escluso dal concorso. 4. Vengono ammessi alla successiva fase concorsuale, nel limite massimo stabilito all'articolo 6, i candidati che riportino una valutazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova d'esame.
Art. 6. Accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale 1. I candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di cui all'articolo 5, secondo l'ordine risultante dal punteggio della prova d'esame, sino quantomeno al classificato alla posizione 150 e ai suoi pari merito, sono comunque invitati in conformita' a quanto stabilito all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneita' psico-fisica ed attitudinale da parte di una commissione composta da quattro medici esperti della pubblica amministrazione, presieduta dal sanitario del Corpo per l'Ispettorato generale. Il giudizio di idoneita' o non idoneita', espresso dalla commissione medica, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso. 2. La lettera d'invito puo' contenere l'indicazione di accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi i candidati presso la struttura pubblica specificata nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione. 3. Il candidato, il giorno in cui si presenta per la sottoposizione agli accertamenti di idoneita' psicofisica, e' tenuto a presentare attestazione, firmata dal Comandante di Corpo/Reparto di appartenenza, se in servizio nelle Forze armate, o, se in congedo, dall'Ufficiale responsabile/Funzionario del Distretto militare/Centro documentale militare, dell'effettivo servizio svolto in qualita' di volontario in ferma breve triennale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332/91, con la specifica della data di decorrenza giuridica e di conclusione senza demerito del triennio di ferma.
Art. 7. Graduatoria degli idonei, dichiarazione dei vincitori, nomina ad allievo agente ed ammissione al corso di formazione 1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato e' approvata la graduatoria del concorso formata dai soli candidati giudicati idonei agli accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinali di cui all'articolo 6, secondo l'ordine del punteggio della prova d'esame di cui all'articolo 5 e, a parita' di punteggio, secondo la preferenza derivante dal possesso, dichiarato nella domanda di partecipazione e documentato ai sensi dell'articolo 8, di titoli preferenziali. I candidati idonei inseriti in graduatoria, secondo l'ordine della stessa e fino alla copertura dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' inviato all'Organo di controllo e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini per eventuali impugnative connesse a giudizi di non idoneita' conseguenti agli accertamenti di cui all'articolo 6 decorrono dalla comunicazione all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, della norma su cui risulta fondato il giudizio di non idoneita'. 3. Con lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, i vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato ed ammessi a frequentare il corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 3. 4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso di formazione senza giustificato motivo entro il termine assegnato, comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente. 5. L'inserimento nella graduatoria degli idonei, la dichiarazione di vincitore del concorso, la nomina ad allievo agente e l'ammissione al corso, di cui ai commi 1 e 3, sono, in ogni caso, da intendersi disposti con riserva, subordinatamente innanzitutto all'esito dei controlli di cui all'articolo 8 e, comunque, al non disconoscimento, in qualsiasi momento, dell'appartenenza alla categoria di cui all'articolo 1, del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui all'articolo 2, nonche' della regolarita' della presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, della partecipazione alla prova e agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 6 e di qualsiasi altro aspetto della procedura. 6. La nomina ad allievo agente di cui al comma 3 comporta la perdita del grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate.
Art. 8. Documentazione e controlli 1. I candidati invitati agli accertamenti di cui all'articolo 6 che nella domanda di partecipazione al concorso hanno dichiarato il possesso di titoli preferenziali saranno invitati a presentare, perentoriamente non oltre il giorno per il quale sono invitati agli accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale, tramite le modalita' precisate nella lettera d'invito, apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi della normativa vigente, attestante i titoli preferenziali. 2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria per la nomina ad allievo agente saranno invitati, all'atto dell'assunzione, a presentare dichiarazione sostitutiva, come da modello che sara' allegato all'invito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso specificati nell'invito stesso. La mancata consegna del documento predetto, o l'omessa regolarizzazione dello stesso, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, comportera' la decadenza dalla nomina ad allievo agente. 3. Gli uffici del Corpo forestale dello Stato procederanno ai controlli anche a campione sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e il suo nominativo sara' segnalato all'autorita' giudiziaria per le azioni di competenza. 4. Prima dell'inizio del corso il Corpo forestale dello Stato si riserva la facolta' di accertare il mantenimento dell'idoneita' fisica degli allievi agenti. Per coloro che non risultino idonei verra' revocata la nomina ad allievo agente.
Art. 9. Corso di formazione e nomina ad agente 1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto a permettere il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di polizia, antincendio, di protezione civile e di controllo del territorio. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso sono fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 2. Per tutto quanto riguarda disciplina ed istruzione, gli allievi agenti sono soggetti, durante il corso, al regolamento della Scuola del Corpo forestale dello Stato. 3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il trattamento economico previsto per gli allievi agenti della Polizia di Stato. 4. Gli allievi agenti che dichiarino di rinunciare al corso sono dimessi dal corso stesso con cessazione di ogni rapporto con il Corpo forestale dello Stato. 5. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di assenza, nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. 6. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono sostenere gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non superano gli esami finali sono dimessi dal corso con cessazione di ogni rapporto con il Corpo. Gli allievi agenti che superano gli esami finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale del corso, agenti del Corpo forestale dello Stato e prestano giuramento.
Art. 10. Spese 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi della prova d'esame e degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale e per la presentazione alla Scuola del Corpo, quelle per il vitto e l'alloggio in occasione della prova e degli accertamenti stessi, nonche' quelle per gli accertamenti clinici richiesti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, sono a carico dei candidati.
Art. 11. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13, per le finalita' di gestione del concorso e successivamente saranno trattati per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto d'impiego. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato. 4. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano. 5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Direttore della suddetta Divisione 13. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente. Roma, 9 luglio 2009 Il Capo del Corpo forestale dello Stato Patrone