Concorso per 90 allievi agenti del corpo forestale (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 90
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 53 del 14-07-2009
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CONCORSO   (scad.  13 agosto 2009) Bando di concorso per la nomina di novanta allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, riservato ai volontari in ferma breve delle ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 14-07-2009
Data Scadenza bando 13-08-2009
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CONCORSO   (scad.  13 agosto 2009)
Bando  di  concorso per la nomina di novanta allievi agenti del Corpo
   forestale dello Stato, riservato ai volontari in ferma breve delle
   Forze armate, in servizio o in congedo, che abbiano concluso senza
   demerito la ferma breve triennale.

               IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni,  nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
   Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  ed  in  particolare
l'articolo  16  concernente,  tra  l'altro,  l'inserimento  del Corpo
forestale dello Stato tra le Forze di polizia;
   Vista  la  legge  1°  febbraio  1989,  n.  53,  ed  in particolare
l'articolo  26  sulle  qualita'  morali  e di condotta prescritte per
l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata
illegittima  dalla  Corte  Costituzionale  con  sentenza 13-28 luglio
2000, n. 391;
   Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni,
recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna
nel lavoro;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n.  132,  concernente  il  regolamento  dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali  di  cui  devono  essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli  del  Corpo  forestale  dello  Stato  che espletano funzioni di
polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991,  n.  138,  che  stabilisce  i  minimi  limiti  di  statura  per
l'ammissione  ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato;
   Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, ed in particolare l'articolo
1,  ai sensi del quale la condizione di privo di vista non implica di
per  se'  mancanza  del requisito dell'idoneita' fisica per l'accesso
agli  impieghi  pubblici, salvo che il bando di concorso non disponga
in modo esplicito e motivato;
   Considerato  in  proposito  che la condizione di privo di vista e'
causa  di  inidoneita' per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo
forestale  dello  Stato  che  espleta  funzioni di polizia, stante il
citato  decreto  del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n.
132;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994,  n.  174,  e successive modificazioni, concernente il
regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   e   successive   modificazioni,   concernente  il  regolamento
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni,  in  materia  di riordino delle carriere del personale
non  direttivo  e non dirigente del Corpo forestale dello Stato ed in
particolare  l'articolo  4  contenente  la disciplina generale per la
nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
ed  in  particolare  i  commi  6  e 7 dell'articolo 3, concernenti il
limite  di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  e  il titolo
preferenziale relativo all'eta';
   Visto  l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre  1997,  n.  332, che, in via transitoria, specificamente in
occasione dell'introduzione della nuova figura dei volontari in ferma
“breve”,  dispose procedure concorsuali presso le singole
Forze   di   polizia   riservate   ai  volontari  in  ferma  di  leva
“prolungata”   che   avessero   gia'  ultimato  la  ferma
triennale;
   Visto  il  decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999,  n.  295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la  partecipazione  ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n.   264,   recante   il   regolamento  concernente  l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi  dell'articolo  7,  comma  3,  del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155;
   Vista   la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  recante  il  nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
   Visto  l'articolo 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
che per una sola volta prevede per ogni Forza di polizia un concorso,
secondo  le  modalita'  previste  dal  citato articolo 12 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  n. 332/97,  al quale partecipano i
volontari  delle  Forze armate che hanno completato senza demerito la
ferma   triennale,  con  conseguente  immissione  diretta  nel  ruolo
iniziale;
   Visto l'articolo 1, comma 346, lettera c), della legge 24 dicembre
2007,  n.  244 che, per il triennio 2008-2010, al fine di potenziare,
tra  le  altre, le attivita' di accertamento, ispettive, di contrasto
alle  frodi  e  di  soccorso  pubblico,  contempla la possibilita' di
assunzioni  nei  ruoli  iniziali  del Corpo forestale dello Stato nel
limite delle vacanze dei ruoli superiori;
   Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito con
modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo   61,   comma   22,   che,   per   l'anno   2009   prevede
un'autorizzazione  ad  alcune  Amministrazioni, tra le quali il Corpo
forestale dello Stato, ad assumere, in deroga alla normativa vigente,
personale  prioritariamente  proveniente dalle Forze armate, entro un
limite  di  spesa  pari  a  100  milioni  di  euro  annui a decorrere
dall'anno 2009;
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 21 aprile 2009
recante  autorizzazione  ad  assumere  unita'  di  personale  a tempo
indeterminato  per  le  Forze  di  polizia ed il Corpo dei vigili del
fuoco, ai sensi del citato articolo 61, comma 22 del decreto-legge n.
112/08,  ed  in particolare l'autorizzazione all'assunzione nell'anno
2009  di novanta unita' del Corpo forestale dello Stato per una spesa
complessiva  annua  pari a 2.995.497, corrispondente al costo annuo a
regime di novanta agenti o operatori;
   Visto  il  ruolo  iniziale  degli  agenti ed assistenti ed i ruoli
superiori e le relative vacanze;
   Ravvisata  l'opportunita',  al  fine  di rispettare la complessiva
volonta'   legislativa   insita   nei  predetti  atti  normativi,  di
utilizzare  le  risorse  rese disponibili nel 2009 dal citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  del  21  aprile  2009,  nel pieno
rispetto  della loro finalizzazione esplicitata nel decreto stesso in
favore dei volontari provenienti dalle Forze armate, per bandire, nel
detto  anno  e  nel  limite  delle  vacanze  dei  ruoli superiori, il
concorso   per  l'immissione  nel  ruolo  iniziale  degli  agenti  ed
assistenti  riservato  ai volontari in ferma breve previsto al citato
comma 5 dell'articolo 25 della legge n. 226/04, cosi' da assicurare a
tali  volontari  tale  ultima  possibilita'  di  assunzione nel Corpo
forestale dello Stato;
   Considerato,  tra  l'altro,  il generale principio di economicita'
che  impedisce di frazionare su distinte procedure le modeste risorse
rese  al momento disponibili per assunzioni nel Corpo forestale dello
Stato  nell'anno  2009, inducendo comunque a riservare alle procedure
di  cui all'articolo 16, comma 4, lettera a) della legge n. 226/04 le
risorse che in futuro si renderanno disponibili;
   Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati
e  che  pertanto si rende indispensabile stabilire successivamente il
diario e la sede della prova d'esame;
   Ritenuto   opportuno,  nel  rispetto  del  generale  principio  di
economicita',  prevedere  che agli accertamenti successivi alla prova
d'esame  venga  ammesso  un numero di candidati, idonei alla predetta
prova, non sproporzionato rispetto ai posti messi a concorso;

                              Decreta:

                               Art. 1.

             Posti a concorso e categoria di destinatari


   1. E'  indetto  un  concorso  pubblico  per esame per la nomina di
novanta  allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservato, ai
sensi  dell'articolo 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
ai volontari in ferma breve arruolati nelle Forze armate ai sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in
servizio  o in congedo, che, alla data di scadenza del termine ultimo
per  la  presentazione  della  domanda di partecipazione al concorso,
abbiano completato senza demerito la ferma breve triennale.
   2.  Resta  impregiudicata  la  facolta',  con decreto del capo del
Corpo  forestale  dello  Stato,  di  revocare o annullare il bando di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare  la  prova  e gli accertamenti
concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso,
di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili o in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero  o  limitassero  le assunzioni. Di tale eventuale decreto
viene  data  formale  comunicazione  mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
   3.  Gli  allievi  agenti  sono  ammessi  a frequentare un corso di
formazione  della  durata  di dodici mesi al termine del quale coloro
che  superano  gli  esami vengono nominati agenti del Corpo forestale
dello  Stato ed assegnati a sedi di servizio dislocate sul territorio
nazionale.
   4.  L'appartenenza alla categoria di cui al comma 1, alla quale e'
riservato  il  concorso, deve essere attestata nel termine e nei modi
di  cui  all'articolo  6,  comma  3. E'  cura del candidato attivarsi
tempestivamente  per  disporre  dell'attestazione  in tempo utile per
assicurare l'osservanza del detto termine.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione


   1.  Per la partecipazione al concorso, oltre all'appartenenza alla
categoria  di  destinatari di cui all'articolo 1, comma 1, alla quale
il  concorso  e'  riservato,  e'  richiesto  il possesso dei seguenti
requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b)  eta'  non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta,
con esclusione di qualsiasi elevazione;
    c) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
    d)  statura  non  inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le
donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138;
    e)  idoneita'  psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello
Stato  ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
    f)  idoneita'  attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello
Stato  ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
    g)  qualita'  morali  e di condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi  della  magistratura  ordinaria,  ai  sensi dell'articolo 26
della  legge  1°  febbraio  1989,  n.  53,  ossia  essere di condotta
incensurabile;
    h)  non  aver  comunque  riportato  condanna a pena detentiva per
delitti non colposi;
    i) non sottoposizione a misura di prevenzione;
    l) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
    m)  non  essere destinatario di provvedimento di espulsione dalle
Forze  armate o dalle Forze di polizia o di destituzione dai pubblici
uffici,   compreso   qualsiasi  provvedimento,  comunque  denominato,
comportante  la  cessazione  del rapporto di servizio con la pubblica
amministrazione  adottato  in  conseguenza  di  inadempimento, scarso
rendimento, negligenza o comportamento illecito.
   2.  Per  l'idoneita' psico-fisica di cui alla lettera e) del comma
1, ulteriore rispetto alla statura di cui alla precedente lettera d),
sono richiesti i seguenti requisiti:
    a)   sana   e   robusta   costituzione  fisica,  non  considerata
sussistente  in  presenza  delle  imperfezioni ed infermita' elencate
all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
febbraio 1991, n. 132;
    b)  senso  cromatico  e  luminoso  normale, campo visivo normale,
visione  notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie.
Visus  naturale  non  inferiore  a  12/10 complessivi quale somma del
visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi;
    c)   funzione   uditiva  senza  ausilio  di  protesi  con  soglia
audiometrica   media  sulle  frequenze  500,  1000,  2000,  4000  hz,
all'esame  audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel
all'orecchio  che  sente  di  meno  e a 15 decibel all'altro (perdita
percentuale totale biauricolare entro il 20%);
    d)  apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria
e,  comunque,  debbono  essere  presenti:  i  dodici  denti  frontali
superiori  ed  inferiori;  e'  ammessa la presenza di non piu' di sei
elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte
per  ogni  emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle
coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei
denti  mancanti  o  sostituiti da protesi non puo' essere superiore a
sedici elementi.
   3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del   termine   utile   per   la   presentazione   della  domanda  di
partecipazione al concorso di cui all'articolo 3. Devono altresi', ad
eccezione di quello relativo all'eta', di cui al comma 1, lettera b),
essere  conservati  sino  alla  data  di  decorrenza  della nomina ad
allievo agente.
   4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di
partecipazione,  valutare  e verificare se possiede tutti i requisiti
di  partecipazione  specificati  nel  bando  di concorso. La verifica
delle  domande  puo'  essere  completata anche solo in riferimento ai
candidati  che  superano la prova e gli accertamenti di idoneita'. La
mancata  esclusione dalla prova e dagli accertamenti di idoneita' non
costituisce  riconoscimento  del  possesso dei requisiti, ne' sana le
eventuali  irregolarita'  della  domanda  di  partecipazione. Tutti i
candidati  sono  ammessi  alla  prova e agli accertamenti con riserva
della verifica del possesso dei requisiti.
   5.  L'esclusione  dal  concorso dei candidati o la decadenza dalla
nomina  dei  vincitori,  per  difetto  anche di uno solo dei suddetti
requisiti,  puo'  avvenire  in  qualsiasi  momento ed e' disposta con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

        
      
                               Art. 3.

                      Domande di partecipazione


   1.  Le  domande di partecipazione al concorso sono redatte secondo
l'apposito  allegato,  anche  fotocopiabile  o  scaricabile  dal sito
Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto
la  voce “bandi e concorsi”) oltre che disponibile presso
l'Ispettorato  generale  del  Corpo  forestale dello Stato, in via G.
Carducci n. 5 - Roma.
   2.  Le  domande  sono  consegnate  a mano, dalle ore 8,30 alle ore
13,30, presso il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale -
Divisione  13,  in via G. Carducci n. 5 - Roma oppure spedite a mezzo
di  lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi  altro  mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale,  al  seguente  indirizzo:  Concorso per allievo agente del
Corpo  forestale  dello  Stato riservato a VFB, casella postale 492 -
ufficio postale Roma V.R. 55/001 - 00187 Roma.
   3.  L'effettiva presentazione della domanda puo' essere comprovata
dal  diretto  interessato solo tramite l'apposita ricevuta rilasciata
dalla  Divisione  13 o l'avviso di ricevimento della raccomandata. La
data  di  presentazione  e'  la  data  della consegna, risultante dal
timbro  apposto  dalla  Divisione  13 contestualmente sulla domanda e
sulla   ricevuta   rilasciata  all'interessato,  ovvero  la  data  di
spedizione, comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
   4.  Il termine perentorio per la presentazione della domanda e' di
trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale.  Non  verranno  accolte  le domande consegnate o
spedite oltre il termine stabilito.
   5.   Nella   domanda,   debitamente  firmata,  l'interessato  deve
dichiarare:
    a)  il  proprio  cognome  e  nome, la data e il luogo di nascita,
nonche'  la  residenza  (le  candidate  coniugate  devono indicare il
cognome da nubile);
    b) la posizione giuridica di volontario delle Forze armate che ha
completato senza demerito la ferma triennale ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, specificando:
     la  Forza  armata  ove  presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina, Aeronautica);
     se si trova in servizio o in congedo;
     le   date   di  decorrenza  giuridica  dell'arruolamento  e  del
collocamento  in  congedo  da  volontario in ferma breve triennale ai
sensi  del  suddetto  decreto,  la  data di decorrenza dell'eventuale
attuale   arruolamento,   la  denominazione  e  la  sede  dell'ultimo
Comando/Reparto di servizio;
    c)  il  possesso  della  cittadinanza italiana e il godimento dei
diritti politici;
    e)  il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per
l'ammissione  ai  concorsi  della  magistratura  ordinaria,  ai sensi
dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
    f)  le  eventuali  condanne  penali riportate (anche se sia stata
concessa  amnistia,  condono, indulto o perdono giudiziale), comprese
le  applicazioni  di  pena  ai  sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura  penale,  gli  eventuali procedimenti penali pendenti a suo
carico, le eventuali segnalazioni di operatori di polizia giudiziaria
che  lo  riguardano  o  lo hanno riguardato in passato, gli eventuali
procedimenti   pendenti  o  pregressi  per  l'applicazione  nei  suoi
confronti  di  misure  di  sicurezza  o  prevenzione,  in  ogni  caso
specificandone   la   natura.   In   caso   contrario  va  dichiarata
l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza o segnalazione;
    g) il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
    h)  di  non  essere  mai  stato espulso da una Forza di polizia o
armata  e  di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione
dai pubblici uffici o equivalenti;
    i)  gli  eventuali  precedenti rapporti di servizio con pubbliche
amministrazioni  (ulteriori  rispetto al rapporto con le Forze armate
in  qualita'  di  volontario  in ferma breve) e le eventuali cause di
cassazione degli stessi;
    j) di essere a conoscenza che il diario della prova d'esame sara'
comunicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno indicato all'articolo
5, comma 1, e che tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti;
    k) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;
    l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare,
senza riserve, tutto cio' che in esso e' stabilito.
   6.  Il  candidato  che  intende  far  valere  titoli preferenziali
previsti  all'articolo  5,  commi  4  e 5, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,
gia'  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile per la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso, deve
dichiararne   il   possesso,   sotto   la   propria  responsabilita',
esclusivamente nella domanda di partecipazione.
   7.  Il  candidato,  oltre  alla  residenza, deve indicare, qualora
diverso  dalla  residenza, il domicilio, completo di numero di codice
di  avviamento  postale,  al  quale intende ricevere le comunicazioni
concernenti  il  concorso.  Ogni successiva variazione dell'indirizzo
scelto  per  le  comunicazioni  (residenza o apposito domicilio) deve
essere tempestivamente comunicata, a mezzo di raccomandata con avviso
di  ricevimento,  al seguente indirizzo: Corpo forestale dello Stato,
Ispettorato generale, Divisione 13, via Carducci, 5 - 00187 Roma.
   8. L'esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei termini
perentori   di   presentazione   della   domanda,   per   vizi  nella
presentazione o compilazione ovvero per le dichiarazione nella stessa
contenute  dalle  quali  emerga  il  difetto  anche  di  uno solo dei
requisiti  prescritti,  puo'  avvenire  in  qualsiasi  momento  ed e'
disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
   9.   Il   Corpo   forestale   dello   Stato   non   assume  alcuna
responsabilita'   per   il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,
dipendente   da   inesatta  indicazione  di  recapito  da  parte  del
candidato,  o  da  mancata  o  tardiva  comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi
postali  o  comunque  imputabili  a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

        
      
                               Art. 4.

                       Commissione di concorso


   1.  La  commissione  di concorso dispone per l'effettuazione della
prova  d'esame,  con  possibilita'  di  avvalersi  anche di procedure
automatizzate  gestite  da  imprese  specializzate  in  selezione del
personale.
   2. La commissione di concorso e' nominata con decreto del capo del
Corpo  forestale  dello  Stato ed e' composta da un dirigente, che la
presiede, e da due appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo  forestale  dello  Stato  con  qualifica  non  inferiore a vice
questore  aggiunto  forestale.  Svolge  le  funzioni di segretario un
appartenente  al  ruolo  direttivo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato.
   3.  Dei  componenti  della commissione di concorso almeno un terzo
deve  essere  riservato  alle  donne,  ai  sensi dell'articolo 57 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   4.  I  membri  vengono  scelti tra coloro che non siano componenti
dell'organo  di  direzione  politica del Corpo forestale dello Stato,
che  non  ricoprano  cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali.

        
      
                               Art. 5.

                            Prova d'esame


   1.  I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono, comunque con riserva di accertamento dell'appartenenza
alla  categoria di cui all'articolo 1 e del possesso dei requisiti di
cui   all'articolo   2   e   della   regolarita'   della  domanda  di
partecipazione di cui all'articolo 3, tenuti a presentarsi, muniti di
un  valido  documento  di  riconoscimento,  per  sostenere  la  prova
d'esame,  il  cui  superamento  costituisce  requisito essenziale per
l'ammissione   agli   accertamenti   di   idoneita'  psico-fisica  ed
attitudinale,  nella  sede,  nei  giorni  e  nell'ora  indicati nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
«Concorsi  ed  esami»  - del  16  ottobre  2009,  oltre  che sul sito
Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto
la  voce  concorsi).  La  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
   2.   La   prova   d'esame   consiste   nella  soluzione  in  tempo
predeterminato  di un questionario articolato su domande con risposta
a  scelta  multipla  di  cui  settanta  (70) vertenti su argomenti di
cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della
scuola   dell'obbligo   e  venti  (20)  sulla  lingua  inglese  e  la
videoscrittura,  eventualmente  integrate  con  ulteriori a carattere
logico deduttivo, sino ad un massimo di 150 quesiti complessivi.
   3.  Il  candidato  che  non  si  presenta  nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per la prova d'esame e' escluso dal concorso.
   4.  Vengono  ammessi  alla successiva fase concorsuale, nel limite
massimo  stabilito  all'articolo  6,  i  candidati  che riportino una
valutazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova d'esame.

        
      
                               Art. 6.

        Accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale


   1.  I  candidati  che abbiano riportato il punteggio minimo di cui
all'articolo 5, secondo l'ordine risultante dal punteggio della prova
d'esame, sino quantomeno al classificato alla posizione 150 e ai suoi
pari merito, sono comunque invitati in conformita' a quanto stabilito
all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneita'
psico-fisica  ed attitudinale da parte di una commissione composta da
quattro medici esperti della pubblica amministrazione, presieduta dal
sanitario  del  Corpo  per  l'Ispettorato  generale.  Il  giudizio di
idoneita'  o  non  idoneita',  espresso  dalla commissione medica, e'
definitivo  e  comporta,  in  caso di non idoneita', l'esclusione dal
concorso.
   2.   La   lettera   d'invito   puo'   contenere  l'indicazione  di
accertamenti  clinici  da  esibire  alla commissione, ai quali devono
sottoporsi i candidati presso la struttura pubblica specificata nella
lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione.
   3.   Il   candidato,   il   giorno  in  cui  si  presenta  per  la
sottoposizione  agli accertamenti di idoneita' psicofisica, e' tenuto
a presentare attestazione, firmata dal Comandante di Corpo/Reparto di
appartenenza,  se  in  servizio nelle Forze armate, o, se in congedo,
dall'Ufficiale responsabile/Funzionario del Distretto militare/Centro
documentale  militare,  dell'effettivo servizio svolto in qualita' di
volontario  in  ferma  breve  triennale  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 332/91, con la specifica della data di
decorrenza  giuridica e di conclusione senza demerito del triennio di
ferma.

        
      
                               Art. 7.

Graduatoria  degli  idonei,  dichiarazione  dei  vincitori, nomina ad
         allievo agente ed ammissione al corso di formazione


   1.  Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con
decreto  del  capo  del  Corpo  forestale dello Stato e' approvata la
graduatoria  del concorso formata dai soli candidati giudicati idonei
agli  accertamenti  di  idoneita'  fisica e psico-attitudinali di cui
all'articolo 6, secondo l'ordine del punteggio della prova d'esame di
cui  all'articolo  5 e, a parita' di punteggio, secondo la preferenza
derivante  dal possesso, dichiarato nella domanda di partecipazione e
documentato  ai  sensi  dell'articolo  8,  di titoli preferenziali. I
candidati  idonei  inseriti  in  graduatoria,  secondo l'ordine della
stessa  e  fino  alla  copertura  dei  posti  messi  a concorso, sono
dichiarati vincitori del concorso.
   2. Il decreto di cui al comma 1 e' inviato all'Organo di controllo
e  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  del  Corpo forestale dello
Stato.  Di  tale  pubblicazione  viene  data  notizia mediante avviso
inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ª
serie  speciale  «Concorsi  ed esami». Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini
per  eventuali  impugnative  connesse  a  giudizi  di  non  idoneita'
conseguenti  agli  accertamenti di cui all'articolo 6 decorrono dalla
comunicazione  all'interessato,  tramite  raccomandata  con avviso di
ricevimento,  della  norma  su cui risulta fondato il giudizio di non
idoneita'.
   3.  Con lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale
dello  Stato,  i  vincitori del concorso sono nominati allievi agenti
del  Corpo forestale dello Stato ed ammessi a frequentare il corso di
formazione di cui all'articolo 1, comma 3.
   4.  La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di  formazione  senza giustificato motivo entro il termine assegnato,
comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente.
   5.  L'inserimento nella graduatoria degli idonei, la dichiarazione
di vincitore del concorso, la nomina ad allievo agente e l'ammissione
al  corso,  di  cui ai commi 1 e 3, sono, in ogni caso, da intendersi
disposti  con  riserva,  subordinatamente  innanzitutto all'esito dei
controlli  di cui all'articolo 8 e, comunque, al non disconoscimento,
in   qualsiasi  momento,  dell'appartenenza  alla  categoria  di  cui
all'articolo  1,  del  possesso  dei  requisiti  di partecipazione al
concorso  di  cui  all'articolo  2,  nonche'  della regolarita' della
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al concorso di cui
all'articolo  3,  della partecipazione alla prova e agli accertamenti
di  cui  agli  articoli  5  e  6  e  di qualsiasi altro aspetto della
procedura.
   6.  La  nomina  ad  allievo  agente  di cui al comma 3 comporta la
perdita   del  grado  eventualmente  rivestito  durante  il  servizio
prestato nelle Forze armate.

        
      
                               Art. 8.

                     Documentazione e controlli


   1.  I  candidati  invitati agli accertamenti di cui all'articolo 6
che  nella  domanda di partecipazione al concorso hanno dichiarato il
possesso  di  titoli  preferenziali  saranno  invitati  a presentare,
perentoriamente  non  oltre il giorno per il quale sono invitati agli
accertamenti  di  idoneita'  fisica  e psico-attitudinale, tramite le
modalita'  precisate  nella  lettera d'invito, apposita dichiarazione
sostitutiva,   sottoscritta   ai   sensi   della  normativa  vigente,
attestante i titoli preferenziali.
   2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria per la nomina
ad  allievo  agente  saranno  invitati,  all'atto  dell'assunzione, a
presentare  dichiarazione  sostitutiva,  come  da  modello  che sara'
allegato  all'invito,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445, comprovante il possesso dei
requisiti  prescritti  per  la partecipazione al concorso specificati
nell'invito  stesso.  La  mancata  consegna del documento predetto, o
l'omessa  regolarizzazione  dello  stesso, entro il termine di trenta
giorni  dal  ricevimento  dell'invito, comportera' la decadenza dalla
nomina ad allievo agente.
   3.  Gli  uffici  del  Corpo  forestale dello Stato procederanno ai
controlli   anche   a  campione  sul  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive  rilasciate dai candidati. Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n. 445, qualora dal controllo di cui sopra emerga la
non veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante decade
dai  benefici  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione  non  veritiera  e  il  suo  nominativo sara' segnalato
all'autorita' giudiziaria per le azioni di competenza.
   4.  Prima  dell'inizio del corso il Corpo forestale dello Stato si
riserva  la  facolta'  di  accertare  il  mantenimento dell'idoneita'
fisica  degli  allievi  agenti.  Per  coloro che non risultino idonei
verra' revocata la nomina ad allievo agente.

        
      
                               Art. 9.

               Corso di formazione e nomina ad agente


   1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto a
permettere  il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria
all'impiego,  con  particolare riferimento alle attivita' di polizia,
antincendio,  di  protezione  civile e di controllo del territorio. I
programmi  e  le  modalita' di svolgimento del corso sono fissati con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
   2. Per tutto quanto riguarda disciplina ed istruzione, gli allievi
agenti  sono  soggetti, durante il corso, al regolamento della Scuola
del Corpo forestale dello Stato.
   3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete, ai
sensi  dell'articolo  49  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
201,  il  trattamento economico previsto per gli allievi agenti della
Polizia di Stato.
   4.  Gli  allievi agenti che dichiarino di rinunciare al corso sono
dimessi dal corso stesso con cessazione di ogni rapporto con il Corpo
forestale dello Stato.
   5.  Le  dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di
assenza,   nonche'   le   espulsioni  dal  corso,  sono  disciplinate
all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
   6.  Al  termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono
sostenere  gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto
del  capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non
superano  gli  esami  finali sono dimessi dal corso con cessazione di
ogni rapporto con il Corpo. Gli allievi agenti che superano gli esami
finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale del corso,
agenti del Corpo forestale dello Stato e prestano giuramento.

        
      
                              Art. 10.

                                Spese


   1.  Le  spese  per i viaggi da e per le sedi della prova d'esame e
degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale e per la
presentazione alla Scuola del Corpo, quelle per il vitto e l'alloggio
in  occasione della prova e degli accertamenti stessi, nonche' quelle
per  gli  accertamenti  clinici  richiesti  ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, sono a carico dei candidati.

        
      
                              Art. 11.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  i  dati  forniti dai candidati sono raccolti
presso  il  Corpo  forestale  dello  Stato  -  Ispettorato generale -
Divisione   13,   per   le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e
successivamente  saranno  trattati  per  le  finalita'  inerenti alla
gestione del rapporto d'impiego.
   2.  Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
   3.  I  dati  medesimi  potranno  essere comunicati unicamente alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
   4. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano.
   5.  Tali  diritti  potranno  essere fatti valere nei confronti del
Corpo  forestale  dello  Stato - Ispettorato generale - Divisione 13,
titolare  del  trattamento.  Il  responsabile  del  trattamento e' il
Direttore della suddetta Divisione 13.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente.
    Roma, 9 luglio 2009
                                          Il Capo del Corpo forestale
                                                     dello Stato
                                                     Patrone