Concorso per 8 dottori di ricerca (toscana) UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 8
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 53 del 14-07-2009
Sintesi: UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA CONCORSO   (scad.  13 agosto 2009) Selezione pubblica, per l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2009/2010 (XXV ciclo). (Decreto n. 255/09). ...
Ente: UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Regione: TOSCANA
Provincia: SIENA
Comune: SIENA
Data di inserimento: 14-07-2009
Data Scadenza bando 13-08-2009
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UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

CONCORSO   (scad.  13 agosto 2009)
Selezione pubblica,  per  l'ammissione  alla  Scuola  di dottorato di
   ricerca per  l'anno  accademico 2009/2010 (XXV ciclo). (Decreto n.
   255/09).

   Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
   Visto lo statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena;
   Vista   la   legge   n.  476  del  13  agosto  1984  e  successive
modificazioni e integrazioni;
   Vista  la  legge n. 398 del 30 novembre 1989 ed in particolare gli
articoli 6 e 8;
   Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l'art. 4;
   Visto il decreto ministeriale n. 224/99;
   Visto   il   regolamento   in  materia  di  dottorato  di  ricerca
dell'Universita'   per   Stranieri  di  Siena,  emanato  con  decreto
rettorale n. 115/99 e successive modificazioni e/o integrazioni;
   Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
   Visto   il   «Regolamento   in  materia  di  tasse  universitarie,
contributi,  riduzioni  ed  esoneri» emanato con decreto rettorale n.
311/2005;
   Visto il decreto rettorale n. 205/2006 di istituzione della Scuola
di dottorato;
   Visto  il  regolamento  per  la  Scuola  di  dottorato emanato con
decreto   rettorale   n.   77/2007  e  successive  modificazioni  e/o
integrazioni;
   Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 16 dicembre
2008;
   Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2008;
   Visto il decreto rettorale n. 215/2009;
   Vista  la  proposta di rinnovo del XXV ciclo avanzata dal Collegio
di  indirizzo  in  linguistica  e  didattica  della lingua italiana a
stranieri del 3 marzo 2009;
   Vista  la  proposta di rinnovo del XXV ciclo avanzata dal Collegio
di indirizzo in letteratura, storia della lingua e filologia italiana
del 4 marzo 2009;
   Vista   la  delibera  del  Consiglio  direttivo  della  Scuola  di
dottorato del 10 marzo 2009;
   Viste  le  delibere  del Consiglio accademico del 27 aprile 2009 e
del  Consiglio  di amministrazione del 29 aprile 2009 e del 18 maggio
2009;
   Preso  atto  della  valutazione positiva del Nucleo di valutazione
d'Ateneo;
   Verificata  la coerenza del corso con la programmazione formativa,
la   disponibilita'   di   risorse  umane  e  finanziarie  necessarie
all'attivazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Oggetto dell'avviso di selezione


   E'  indetta una selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di
dottorato  di  ricerca  dell'Universita'  per  Stranieri di Siena per
l'anno  accademico  2009/2010 relativamente agli indirizzi di seguito
elencati:

     Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri.

   Settore      scientifico-disciplinare:     L-LIN/01,     L-LIN/02,
L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, M-FIL/05, M-PED/01.
   Durata del corso: 3 anni.
   Posti: 4.
   Borse  di  studio da assegnare: una con fondi MIUR e una con fondi
non  MIUR  (previa  valutazione  comparativa  del  merito  e  secondo
l'ordine  definito  nella  relativa  graduatoria. A parita' di merito
prevale  la  valutazione  della  situazione  economica determinata ai
sensi  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001).  Il  numero  delle  borse  di studio potra' essere aumentato a
seguito  di  finanziamenti  da  parte di soggetti pubblici e privati.
L'aumento  delle  stesse  determinera' l'incremento dei posti messi a
concorso con e senza borsa.
   Importo  delle  borse  di  studio:  pari al minimo determinato per
legge.

       Letteratura, storia della lingua e filologia italiana.

   Settore   scientifico-disciplinare:   L-FIL-LET/08,  L-FIL-LET/10,
L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/14, SPS-02.
   Durata del corso: 3 anni.
   Posti: 4.
   Borse  di  studio da assegnare: una con fondi MIUR e una con fondi
non  MIUR  (previa  valutazione  comparativa  del  merito  e  secondo
l'ordine  definito  nella  relativa  graduatoria. A parita' di merito
prevale  la  valutazione  della  situazione  economica determinata ai
sensi  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001).  Il  numero  delle  borse  di studio potra' essere aumentato a
seguito  di  finanziamenti  da  parte di soggetti pubblici e privati.
L'aumento  delle  stesse  determinera' l'incremento dei posti messi a
concorso con e senza borsa.
   Importo  delle  borse  di  studio:  pari al minimo determinato per
legge.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione


   Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione  alla  Scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo,  senza  limiti  di  eta' e di cittadinanza, coloro i quali,
alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione della domanda di
ammissione, siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
    laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999;
    laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale n.
270/2004;
    diploma  di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti
didattici, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
    titolo  accademico  equipollente  conseguito  presso  universita'
straniere.
   Possono  altresi'  partecipare agli esami di ammissione coloro che
conseguiranno  uno  dei  suddetti  titoli  di studio entro la data di
espletamento  della  prova  scritta.  In  tal  caso  l'ammissione  al
concorso  sara'  disposta  con riserva ed il candidato sara' tenuto a
presentare  tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova
scritta, il relativo certificato che attesti il possesso del titolo o
autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
   I  cittadini  italiani  e  stranieri  che  siano in possesso di un
titolo  straniero  che  non sia gia' stato dichiarato equipollente ad
una   laurea   italiana,   dovranno   fare   espressa   richiesta  di
equipollenza,  ai  soli fini dell'ammissione al dottorato di ricerca,
al Consiglio direttivo della Scuola di dottorato.
   In  tal  caso  i  candidati  dovranno  allegare  alla  domanda  di
partecipazione   al  concorso  i  documenti  utili  a  consentire  al
Consiglio  direttivo  della  Scuola  di dottorato la dichiarazione di
equipollenza  di  cui  sopra,  tradotti  e  legalizzati  e  muniti di
dichiarazione  di  valore  rilasciata dalle competenti rappresentanze
italiane del Paese nel quale il titolo e' stato conseguito.
   Possono  essere  ammessi  in  soprannumero,  nel  limite dei posti
stabiliti  dal  Consiglio  accademico, senza borsa di studio e previo
parere   del   Consiglio   direttivo  della  Scuola  in  merito  alla
sussistenza   dei  requisiti  di  accoglienza  e  successivamente  al
superamento dell'esame di ammissione:
    a) i candidati non comunitari;
    b) i borsisti del Ministero Affari Esteri;
    c)  gli  iscritti  provenienti  da  Atenei stranieri in regime di
co-tutela di tesi;
    d)  gli  assegnisti  di ricerca dell'Universita' per Stranieri di
Siena.

        
      
                               Art. 3.

                        Domanda di ammissione


   La  domanda  di  ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti  del  concorso,  indirizzata  al rettore dell'Universita' per
Stranieri  di  Siena,  redatta secondo lo schema allegato al presente
bando,  dovra'  essere  inviata  entro  trenta giorni a decorrere dal
giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione del presente bando di
concorso  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tramite
servizio  postale al seguente indirizzo: Universita' per Stranieri di
Siena  - Divisione dei servizi agli studenti - Piazza Carlo Rosselli,
27/28 - 53100 Siena.
   Per  il  rispetto  del termine di scadenza, fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale.
   Nella  domanda  l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso di
ammissione  alla Scuola di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
    a)  cognome  e  nome;  luogo  e  data di nascita; codice fiscale,
residenza  e  recapito eletto agli effetti del concorso (specificando
sempre  il  codice  di  avviamento postale e, se possibile, il numero
telefonico),  indirizzo  e-mail. Possibilmente, per quanto riguarda i
cittadini   comunitari   e   stranieri,   un   recapito   italiano  o
l'indicazione  della  relativa  Ambasciata  in  Italia,  eletta quale
proprio domicilio;
    b) la cittadinanza;
    c)  l'esatta  denominazione  del concorso e dell'indirizzo per il
quale viene inoltrata la domanda;
    d)    il   diploma   di   laurea   quadriennale   o   la   laurea
specialistica/magistrale posseduta o che si conseguira' entro la data
prevista per la prima prova di ammissione al corso, nonche' la data e
l'universita'   presso   la  quale  e'  stata  o  si  presume  verra'
conseguita,  ovvero  il  titolo  equipollente  conseguito  presso una
universita'  straniera,  nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
    e) di essere/non essere dipendente pubblico;
    f)  di  essere/non essere titolare di assegno di ricerca (in caso
affermativo specificare presso quale universita');
    g) le lingue straniere conosciute;
    h)  di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso di
dottorato  secondo  le  modalita' che saranno fissate dal Collegio di
indirizzo;
    i)  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della residenza o del recapito;
    j)  ai  sensi della legge n. 104/92, art. 20, nonche' della legge
n.  68/99,  art.  16  comma  1, i candidati in situazione di handicap
dovranno  fare  esplicita  richiesta,  nella domanda di ammissione al
concorso,  riguardo  l'ausilio  e  i  tempi  aggiuntivi eventualmente
necessari  per  poter  sostenere  la  prova.  A tale riguardo, i dati
sensibili  saranno  custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal  decreto  legislativo  n. 196/03 «Codice in materia di protezione
dei dati personali».
   L'amministrazione  universitaria  non ha alcuna responsabilita' in
caso   di   dispersione   di  comunicazioni  dipendente  da  inesatte
indicazioni  della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'   per   eventuali   disguidi   postali  non  imputabili  a  colpa
dell'amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 4.

                         Prove di ammissione


   L'esame  di  ammissione  al  corso  consiste  in una prova scritta
(unica) e in un colloquio.
   Le  prove  di  esame  sono destinate ad accertare l'attitudine del
candidato  alla  ricerca  scientifica  e  le  conoscenze negli ambiti
disciplinari  relativi  all'indirizzo  prescelto. Il candidato dovra'
inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera
scelta fra inglese, francese, spagnolo e tedesco.
   Il  diario  della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati  tramite  raccomandata  con avviso di ricevimento inviata
quindici   giorni   prima   della  data  fissata  per  la  prova.  La
convocazione  per  la prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera
raccomandata  che  verra'  inviata  a  coloro che avranno superato la
prova  scritta  venti  giorni  prima della data fissata per la prova,
ovvero  a  mezzo  di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
   Per  sostenere  le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento valido.
   Ogni  commissione  incaricata  della  valutazione  comparativa dei
candidati,  nominata con decreto rettorale, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
   E'  ammesso  al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta  con  una  votazione  non  inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende  superato  se  il  candidato  ottiene una votazione di almeno
40/60.
   Espletate   le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

        
      
                               Art. 5.

                         Ammissione ai corsi


   I   candidati   saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  ogni  indirizzo  di  dottorato.  In  corrispondenza di
eventuali  rinunce  degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.  In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato   dovra'  esercitare  opzione  per  un  solo  indirizzo  di
dottorato.

        
      
                               Art. 6.

                         Iscrizione ai corsi


   I   concorrenti   ammessi  dovranno  presentare  o  far  pervenire
all'amministrazione  universitaria,  entro  il  termine perentorio di
giorni  quindici  che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
    a) due fotografie formato tessera;
    b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
    c)  per  gli  assegnatari  di  borsa di studio conferita su fondi
ripartiti  dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della
legge  n.  210/98, ricevuta di pagamento della tassa regionale per il
diritto allo studio ai sensi della legge regionale n. 4 del 3 gennaio
2005  e  dichiarazione  per  inquadramento  fiscale,  previdenziale e
assicurativo;
    d)  per  i  non assegnatari di borsa di studio conferita su fondi
ripartiti  dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della
legge  n.  210/98, ricevuta di pagamento della 1ª rata dei contributi
per  l'accesso  e  la  frequenza  e ricevuta di pagamento della tassa
regionale  per  il diritto allo studio ai sensi della legge regionale
n. 4 del 3 gennaio 2005;
    e) una marca da bollo da € 14,62;
    f) autorizzazione al trattamento dei dati personali;
    g) autocertificazione attestante:
     i dati anagrafici,
     la cittadinanza,
     il titolo accademico posseduto,
     l'eventuale  iscrizione  ad altro corso di laurea o post-lauream
presso  l'Universita' per Stranieri di Siena o presso un altro Ateneo
e, in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza,
     dichiarazione  da parte dei dottorandi che fruiranno della borsa
di  studio,  di  cui  al  presente  bando,  di  non aver usufruito in
precedenza  di  altre  borse  di  studio erogate per seguire corsi di
dottorati di ricerca.
   Agli  atti  e  documenti  redatti  in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
   Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato,  a  domanda, in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera,  del  trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

        
      
                               Art. 7.

 Tassa regionale e contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi


   Le  tasse  e  i contributi a carico dei dottorandi sono costituite
da:
    a)  tassa  regionale  per  il  diritto allo studio universitario,
attualmente  stabilita in € 98,00 ai sensi della legge regionale
del 3 gennaio 2005, n. 4.
   Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
pagamento della tassa regionale;
    b)  contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ai  sensi  della  legge del 3 luglio 1998, n. 210, a carico di coloro
che  non  risulteranno  vincitori  delle borse di studio conferite su
fondi  ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,
della  legge  n. 210/98, pari a € 1.800,00 pagabile in due rate.
La  prima  rata  di  €  800,00,  dovra'  essere versata all'atto
dell'iscrizione.  La  seconda rata, graduata secondo i criteri di cui
alle  disposizioni vigenti, dovra' essere versata entro il 30 aprile.
La  domanda  di  riduzione  sulla 2ª rata dovra' essere presentata al
momento  dell'iscrizione  allegando  la  certificazione  ISEE ed ISPE
relativa   ai   redditi  prodotti  nell'anno  precedente  dal  nucleo
familiare dello studente.
   Gli studenti beneficiari di borse di studio dell'Azienda regionale
del  diritto  allo  studio,  gli  idonei ed i beneficiari di prestiti
d'onore  sono esonerati totalmente dalla tassa regionale, dalla tassa
di  iscrizione  e  dai  contributi universitari ai sensi dell'art. 8,
comma  2  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 9
aprile  2001.  Gli studenti che presentino domanda di borsa di studio
e/o  di  prestito  d'onore  all'Azienda regionale per il diritto allo
studio sono temporaneamente esonerati dal pagamento della 1ª rata, in
attesa  dell'esito del concorso. In caso di mancata concessione della
borsa di studio o prestito d'onore, i dottorandi in questione saranno
tenuti al versamento della tassa regionale e dei contributi dovuti.
   Gli  studenti  diversamente abili con invalidita' pari o superiore
al  66%  sono esonerati totalmente dalla tassa regionale, dalla tassa
di  iscrizione e dai contributi universitari. Per ottenere l'esonero,
tali  studenti  dovranno presentare, all'atto dell'iscrizione, idonea
documentazione  dalla  quale  risulti  la  percentuale di invalidita'
riconosciuta  (art.  8,  comma  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001).

        
      
                               Art. 8.

                           Borsa di Studio


   L'importo  annuale  della  borsa  di  studio, determinato ai sensi
dell'art.  1 del decreto ministeriale 18 giugno 2008 e' pari a €
13.638,47   al   lordo   degli   oneri  previdenziali  a  carico  del
percipiente.
   Le  borse  verranno  assegnate  previa valutazione comparativa del
merito,  come  e'  indicato  all'art. 1 del presente bando, e secondo
l'ordine  delle  graduatorie. La durata della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso
dell'anno,  a  proseguire  il dottorato di ricerca, l'Amministrazione
non  chiedera'  la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali
il  dottorando  ha  effettivamente  frequentato  i  corsi e svolto le
attivita'   stabilite   dal   Consiglio  direttivo  della  Scuola  di
dottorato. La borsa di studio viene corrisposta in rate bimestrali.
   La  borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca del
borsista.

        
      
                               Art. 9.

                 Frequenza e obblighi dei dottorandi


   Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di  compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e  di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che   saranno   fissate  dal  Consiglio  direttivo  della  Scuola  di
dottorato.
   Alla  fine  di  ciascun  anno  gli  iscritti ai corsi di dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e le ricerche svolte al Collegio di indirizzo, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
Rettore  l'esclusione  ovvero il proseguimento del corso di dottorato
di ricerca.

        
      
                              Art. 10.

              Conferimento titolo di dottore di ricerca


   Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione del
corso   a   chi   avra'  conseguito  risultati  di  rilevante  valore
scientifico   documentati  da  una  dissertazione  finale  scritta  e
accertati da una apposita commissione.

        
      
                              Art. 11.

                   Trattamento dei dati personali


   Ai   sensi   del  decreto  legislativo  30  giugno  2003  n.  196,
l'Universita'  si  impegna  a rispettare il carattere riservato delle
informazioni  fornite  dai  candidati:  tutti  i dati forniti saranno
trattati  solo  per le finalita' connesse e strumentali al concorso e
all'eventuale  gestione  del rapporto con l'Universita', nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

        
      
                              Art. 12.

                            Norme finali


   Per  quanto  non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
regolamento della Scuola di dottorato di ricerca dell'Universita' per
Stranieri di Siena.
    Siena, 29 giugno 2009
                                                Il rettore: Vedovelli