Concorso per 1 dottore di ricerca (liguria) UNIVERSITA' DI GENOVA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 61 del 11-08-2009
Sintesi: UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO   (scad.  25 settembre 2009) Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca della scuola di dottorato di ricerca in tecnologie umanoidi e della vita - XXV ciclo. ...
Ente: UNIVERSITA' DI GENOVA
Regione: LIGURIA
Provincia: GENOVA
Comune: GENOVA
Data di inserimento: 19-08-2009
Data Scadenza bando 25-09-2009
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UNIVERSITA' DI GENOVA


CONCORSO   (scad.  25 settembre 2009)

Concorso  pubblico  per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
   della  scuola  di  dottorato  di  ricerca in tecnologie umanoidi e
   della vita - XXV ciclo.

(Decreto rettorale n. 813).
                             IL RETTORE

   Vista  la  Legge  13.08.1984, n. 476, pubblicata sulla G.U. n. 229
del 21.08.1984, sulle norme in materia di borse di studio e dottorato
di ricerca nelle Universita' e successive modifiche ed integrazioni;
   Vista  la  Legge  30.11.1989, n. 398, pubblicata sulla G.U. n. 291
del   14.12.1989   recante  norme  in  materia  di  borse  di  studio
universitarie e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  lo  Statuto dell'Universita' degli Studi di Genova, emanato
con  D.R.  n.  18  del  20.12.1994,  pubblicato  sulla  G.U. n. 3 del
04.01.1995 e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto l'art. 3, comma 7 della Legge 15.05.1997, n. 127, pubblicata
nella  G.U. n. 113 del 17.05.1997, cosi' come modificato dall'art. 1,
comma  9  della Legge 16.06.1998, n.191, pubblicata nella G.U. n. 142
del 20.06.1998;
   Visto  l'art.  4  della Legge 03.07.1998, n. 210, pubblicata sulla
G.U.  n.  155 del 06.07.1998, che demanda la disciplina del dottorato
di  ricerca  ai  singoli  Atenei,  i quali vi provvedono con appositi
regolamenti;
   Visto  il Decreto Legislativo 25.07.1998, n. 286, pubblicato sulla
G.U.  n. 191 del 18.08.1998 recante il Testo Unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto il Decreto Ministeriale 30.04.1999, n. 224, pubblicato sulla
G.U.  n.  162 del 13.07.1999, con cui e' stato emanato il Regolamento
in materia di dottorato di ricerca e che determina i criteri generali
ed  i  requisiti di idoneita' delle sedi ai fini dell'istituzione dei
corsi di dottorato di ricerca;
   Visto  il  Decreto  del Presidente della Repubblica 31.08.1999, n.
394,  pubblicato sulla G.U. n. 258 del 03.11.1999 contenente le norme
di  attuazione  del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero come
successivamente   modificato   dal   Decreto   del  Presidente  della
Repubblica  n. 334 del 18 ottobre 2004, pubblicato nel Suppl. ord. n.
17, alla G.U., n. 33 del 10 febbraio 2005;
   Visto  il  Decreto  del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.
445,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  42  del  20.02.2001, contenente le
disposizioni  legislative in materia di documentazione amministrativa
e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
09.04.2001,  pubblicato  sulla  G.U.  n. 172 del 26.07.2001, relativo
all'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari ai
sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
   Visto  il  Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R.
n. 228 del 25.09.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270, pubblicato sulla G.U. n. 266 del
26.11.2004,   contenente   modifiche  al  regolamento  recante  norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
del   Ministro   dell'Universita'   e  della  Ricerca  Scientifica  e
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
   Visto  il  Decreto  Rettorale  n.  1199  del 22.01.2007 recante il
Regolamento  delle  Scuole  di  dottorato di ricerca dell'Universita'
degli Studi di Genova e ss.mm.ii.;
   Viste  le  proposte  di attivazione dei dottorati di ricerca - XXV
ciclo,   con  sede  amministrativa  presso  l'Universita'  di  Genova
presentate   dai   Dipartimenti   e  dalle  competenti  strutture  di
coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto;
   Vista la delibere del Senato Accademico nelle sedute del 22.4.2009
e del 22.7.2009;
   Viste  le  delibere  del Consiglio di Amministrazione nelle sedute
del 28.4.2009 e 22.7.2009;
   Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo
per l'efficienza e l'efficacia nella seduta del 6.7.2009;
   Vista   la   Convenzione   stipulata   in   data   30.07.2009  tra
l'Universita' degli Studi di Genova e la Fondazione Istituto Italiano
di  Tecnologia,  che  istituisce  la Scuola di Dottorato in «Life and
Humanoid   Technologies»  (Tecnologie  Umanoidi  e  della  Vita)  con
finanziamento di sessantatre borse di studio;
   Visto  il  testo della convenzione stipulata fra IIT e Universita'
degli studi di Genova con il quale l'importo annuo della borsa per la
frequenza  ai  corsi  di  dottorato di ricerca della Scuola «Life and
Humanoid  Technologies»  e'  stato fissato in Euro 16.500,00 al lordo
degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Attivazione


   1.  E'  indetto  pubblico concorso per l'ammissione ai corsi della
Scuola  di  dottorato  di  ricerca  - XXV Ciclo, denominata «Life and
Humanoid  Technologies»  (Tecnologie umanoidi e della vita) di durata
triennale con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di
Genova.  La  Scuola  e' istituita d'intesa con la Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia (d'ora in avanti Fondazione IIT). Dipartimento
di  afferenza: Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica
(DIST).
   La scuola e' articolata in 4 corsi di dottorato:
    1. Neuroscience and Brain Technologies;
    2. Drug Discovery;
    3. Robotics, Cognition and Interaction Technologies;
    4. Nanosciences.
   Dettagli su ogni Corso della Scuola con riferimento alla struttura
di appartenenza, Coordinatore e membri dei Collegi dei Docenti, sugli
obiettivi  formativi  e  i  temi  di  Ricerca  di  ciascun corso sono
riportati  per  ciascun  corso  negli  allegati A-1, A-2, A-3, A-4 al
bando.
   2.  La  selezione  dei candidati avverra' mediante valutazione dei
titoli.
   3.  Ai  sensi  del  presente  bando  per  titoli  si intendono: le
informazioni   contenute  nella  domanda  e  nel  curriculum,  e  gli
ulteriori titoli di cui all'art. 3, comma 3
   4.  Il  numero  delle  borse di studio puo' essere aumentato sulla
base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando.
   5.  L'aumento del numero delle borse puo' determinare l'incremento
del  numero  dei dottorandi iscrivibili, fermo restando che il numero
massimo di posti non puo' essere superiore al doppio del numero delle
borse  a  vario titolo attivate per il corso di dottorato di ricerca.
Sono  esclusi  dal  computo  i posti soprannumerari di cui al comma 4
dell'art.  6  del  Regolamento  delle  Scuole di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli Studi di Genova.
   6. Le informazioni, riferite a ogni singolo corso, sono pubblicate
negli   allegati   A-1,   A-2,  A-3  e  A-4  del  presente  bando  ed
eventualmente  aggiornate/rettificate  mediante  diffusione  sul sito
internet             dell'Ateneo,             alla             pagina
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione


   1.  Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso di
ammissione, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in  possesso,  alla  scadenza del bando, di laurea conseguita secondo
l'ordinamento   previgente   alla  riforma  dell'autonomia  didattica
universitaria  o  di laurea specialistica/magistrale ovvero di titolo
di  studio  conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Sono ammessi
con  riserva  coloro  che  conseguano  la laurea successivamente alla
scadenza  del  bando,  purche'  ne siano in possesso entro il termine
perentorio del 30 ottobre 2009.
   2.   Nel   caso  di  titolo  di  studio  conseguito  all'estero  e
riconosciuto   idoneo,   qualora   il   titolo  non  sia  gia'  stato
riconosciuto     equipollente,     l'interessato    deve    chiederne
l'equipollenza  ai  soli  fini del concorso, allegando alla domanda i
seguenti documenti:
    a)  titolo  di  studio  tradotto  e  legalizzato dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o consolare italiana del paese in cui e'
stato conseguito il titolo;
    b)  «dichiarazione  di  valore»  del  titolo di studio resa dalla
stessa rappresentanza.
   3.  Il  provvedimento  di equipollenza sara' adottato ai soli fini
dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso.
   4.  Nel  caso  in  cui  la competente rappresentanza diplomatica o
consolare   italiana   non   abbia   provveduto   a  rilasciare  tale
documentazione  in  tempo utile per la presentazione della domanda di
ammissione,   e'   necessario   allegare   alla   domanda   tutta  la
documentazione disponibile.
   L'eventuale  provvedimento  di  equipollenza  sara' adottato sotto
condizione  che  la  traduzione  legalizzata  e  la «dichiarazione di
valore»  siano  presentate entro il termine previsto per l'iscrizione
ai corsi da parte dei candidati ammessi.

        
      
                               Art. 3.

                        Domanda di ammissione


   1. La domanda di partecipazione al concorso, da redigersi in carta
libera  secondo  lo  schema  allegato al presente bando (Allegato B),
indirizzata  al  Magnifico  Rettore  dell'Universita'  degli Studi di
Genova,  deve  essere  presentata  presso  il Dipartimento Gestione e
Formazione   Studenti  ed  Attivita'  Internazionali,  Servizio  Alta
Formazione  - Via Bensa, 1 (2° piano) - Genova. Orario di apertura al
pubblico:  dal  lunedi' al venerdi' 9,00-12,00, martedi' e mercoledi'
anche  14,30-16,00,  entro  il 25 settembre 2009 (termine di scadenza
del  bando).  Nel caso di invio a mezzo posta, la domanda deve essere
spedita entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del bando
del  25  settembre  2009. Fa fede il timbro postale di spedizione. La
busta,  da  inviare  con  lettera raccomandata A/R, deve riportare la
dicitura  «Concorso  per  ammissione  al  XXV  ciclo del dottorato di
ricerca  -  Scuola  di  dottorato di ricerca in Tecnologie Umanoidi e
della   Vita»   e   deve  essere  indirizzata  al  Magnifico  Rettore
dell'Universita'  degli  Studi  di Genova, Servizio Alta Formazione -
Via  Balbi, 5 - 16126 Genova. Deve essere allegata copia fronte/retro
di valido documento di identita' qualora la domanda di ammissione sia
trasmessa via posta.
   2.  Nella  domanda  il  candidato  deve  autocertificare  sotto la
propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
    a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di
nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti
del  concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede
l'indicazione  di  un  recapito  italiano  o  di quello della propria
Ambasciata  in  Italia,  eletta  quale proprio domicilio. Puo' essere
omessa l'indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non
ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;
    b)  l'esatta  denominazione  del corso di dottorato, per il quale
presenta  domanda  di  partecipazione  al concorso di ammissione, con
l'indicazione  del  tema  di  ricerca  prescelto.  Il  candidato puo'
presentare  domanda per partecipare alle procedure selettive relative
a  non  piu'  di  due  corsi della Scuola. Si precisa che deve essere
redatta  una  distinta  domanda  per ogni corso prescelto. Le domande
presentate  o  spedite dopo il 25 settembre 2009 non saranno prese in
considerazione;
    c) la cittadinanza;
    d)  tipo e denominazione della laurea posseduta con l'indicazione
della  data,  della  votazione e dell'Universita' presso cui e' stata
conseguita   ovvero   il   titolo   equipollente   conseguito  presso
un'Universita'   straniera   nonche'   gli   estremi   dell'eventuale
provvedimento  con  cui  e'  stata  dichiarata  l'equipollenza stessa
oppure  l'istanza  di  richiesta  di  equipollenza  ai  soli fini del
concorso  di  cui all'art. 2. Qualora il candidato consegua la laurea
successivamente  alla  scadenza del bando, purche' ne sia in possesso
entro  il  termine  perentorio  del  30  ottobre 2009, e' ammesso con
riserva  e  dovra',  a  pena  di  esclusione, perfezionare la propria
domanda   mediante   autocertificazione   del  titolo  conseguito  da
presentare al succitato Servizio di cui al primo comma, anche a mezzo
fax  al  seguente  numero  010/2099539  con  allegata copia di valido
documento  di  identita', entro e non oltre il termine perentorio del
30 ottobre p.v. (non fa fede il timbro postale di spedizione);
    e)  l'impegno  a  frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' stabilite dal Collegio dei Docenti;
    f)   l'impegno   a   comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
   3. Alla domanda deve essere allegato:
    a)  il  curriculum  vitae  et studiorum del candidato debitamente
datato e sottoscritto. Nel predetto curriculum possono essere incluse
tutte  le informazioni ritenute pertinenti alle tematiche oggetto del
corso  di  dottorato  per  il  quale  e'  presentata  domanda. Queste
informazioni,   a  titolo  esemplificativo,  possono  concernere:  le
esperienze  di  ricerca e/o lavorative pregresse, gli eventuali altri
titoli  in possesso (inclusi quelli di studio), le certificazioni, le
pubblicazioni, i brevetti, ecc.;
    b)  titolo  e sintetica descrizione della tesi (anche su supporto
ottico);
    c)  elenco  degli  esami  sostenuti,  della  loro votazione e, se
possibile, una breve descrizione dei relativi programmi;
    d) non meno di una e non piu' di tre lettere di presentazione del
candidato  sottoscritte  da  un docente universitario o da un esperto
della materia;
    e)  un  progetto  di  ricerca sottoscritto concernente una o piu'
tematiche  di  ricerca  del  dottorato  oggetto  della  domanda  come
riportate negli allegati A (dieci pagine al massimo);
    f)   una  dichiarazione  di  conoscenza  effettiva  della  lingua
inglese;   i  cittadini  stranieri  possono  altresi'  dichiarare  di
conoscere la lingua italiana;
    g)  eventuali  ulteriori  titoli inerenti le tematiche di ricerca
trattate dal corso, ciascuno di lunghezza non superiore a 10 pagine.
   4.  Le  dichiarazioni  contenute nel curriculum vitae et studiorum
costituiscono  dichiarazioni  sostitutive di certificazione o di atto
di  notorieta'.  Nei  casi in cui non sia applicabile la normativa in
materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii),
il   candidato   si   assume  comunque  la  responsabilita'  (civile,
amministrativa   e   penale)   delle   dichiarazioni  rilasciate  nel
curriculum.  L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e
gli  accertamenti  previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati
che   renderanno  dichiarazioni  mendaci  decadranno  automaticamente
dall'iscrizione  e dall'eventuale godimento della borsa di studio con
effetto   retroattivo,  fatta  comunque  salva  l'applicazione  delle
ulteriori  sanzioni  amministrative  e/o  penali previste dalle norme
vigenti.
   5.    L'Amministrazione    universitaria    non    assume   alcuna
responsabilita'   per   il   caso  di  smarrimento  di  comunicazioni
dipendente  da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte  dell'aspirante  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  degli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.
   6.  L'Universita'  si  riserva  di adottare, anche successivamente
all'espletamento   del  concorso,  provvedimenti  di  esclusione  dei
candidati  che non siano in possesso dei requisiti previsti o che non
abbiano ottemperato alle previsioni di bando.

        
      
                               Art. 4.

                       Procedure di ammissione


   1.  La  valutazione  comparativa  per  l'ammissione  ai  corsi  di
dottorato   di   ricerca   e'   intesa  ad  accertare  principalmente
l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica. Per la selezione
dei   candidati   la  Commissione  giudicatrice  valutera'  i  titoli
scientifici presentati e il programma di ricerca del candidato, anche
in  relazione  ai  temi  di  ricerca messi a concorso, assegnando una
votazione in centesimi. Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i
candidati  che  nella  valutazione di cui sopra avranno conseguito un
punteggio inferiore a 70/100.
   2.  Nel  caso  di  pari merito, le borse sono assegnate secondo la
valutazione  della  situazione  economica,  ai  sensi  del D.P.C.M. 9
aprile 2001.

        
      
                               Art. 5.

             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti


   1.  Il  Rettore,  su proposta del Collegio dei Docenti nomina, con
proprio   decreto,   la   commissione  incaricata  della  valutazione
comparativa  dei  candidati.  Detta  commissione  e'  composta da tre
membri  scelti tra professori universitari e ricercatori universitari
di  ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri,  scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
   2.   Ciascuna   commissione   giudicatrice   fissa  i  criteri  di
valutazione   prima   di  prendere  visione  delle  domande  e  della
documentazione trasmessa dai candidati.
   3.  Le  graduatorie  definitive saranno rese pubbliche il giorno 2
dicembre 2009, esclusivamente nei seguenti modi:
    affissione  all'albo  dei  Dipartimenti/struttura  di  ricerca di
afferenza;
    affissione all'albo del Servizio Alta Formazione;
    pubblicazione             sul            sito            internet
 http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/ 
   Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

        
      
                               Art. 6.

                         Ammissione ai corsi


   1.  I  candidati  sono  ammessi  ai  corsi,  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
   2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria
definitiva in piu' corsi di dottorato devono esercitare l'opzione per
uno di essi, a pena di decadenza, nei termini indicati all'art. 8.
   3.  I  titolari  di  assegni  di ricerca utilmente collocati nella
graduatoria  definitiva  sono  ammessi  ai corsi senza titolarita' di
borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.
   In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore al
numero complessivo di posti disponibili, salvo i posti soprannumerari
di  cui  al  comma  4  dell'art.  6  del  Regolamento delle Scuole di
dottorato di ricerca dell'Universita' degli Studi di Genova.

        
      
                               Art. 7.

                           Borse di studio


   1.  Le  borse  di  studio  sono  assegnate  secondo l'ordine della
graduatoria definitiva.
   2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria
definitiva  hanno  facolta',  in relazione al numero e alla tipologia
delle  borse  disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse
secondo l'ordine della graduatoria stessa.
   3.  In  caso  di  parita'  di  voti  prevale  la valutazione della
situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
   4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un
corso  di  dottorato,  anche  per  un solo anno, non puo' fruirne una
seconda volta.
   5. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
   6.  L'importo  annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico
del percipiente di ciascuna borsa di studio e' di € 16.500,00.
   7.  L'importo  della  borsa di dottorato e' maggiorato del 50% per
periodi  di  soggiorno  all'estero.  Al  dottorando  spetta, inoltre,
nell'arco del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al
costo  piu'  economico. I periodi di soggiorno all'estero non possono
superare complessivamente la meta' della durata del corso.
   8. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni  fiscali  di  cui  all'art. 4 della legge 13.08.1984, n.
476.

        
      
                               Art. 8.

         Scadenzario e contenuti della domanda di iscrizione


   1.  I  concorrenti  che  risultino  ammessi  ai corsi di dottorato
dovranno presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria
domanda di iscrizione secondo le scadenze di seguito riportate.

 2 dicembre| pubblicazione graduatorie definitive e inizio iscrizioni
---------------------------------------------------------------------
           | termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori
 9 dicembre|di borsa
---------------------------------------------------------------------
           |pubblicazione elenco borse/posti residui sul sito
11 dicembre|http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/
---------------------------------------------------------------------
           | termine ultimo per l'iscrizione dei candidati ammessi
           |senza borsa e dei candidati che subentrano per
15 dicembre|borse/posti residui pubblicati con avviso del 11 dicembre
---------------------------------------------------------------------
           | pubblicazione elenco eventuali ulteriori borse/posti
           |residui sul sito
17 dicembre|http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/
---------------------------------------------------------------------
           | termine ultimo per l'iscrizione dei candidati che
           |subentrano per eventuali ulteriori borse/posti residui
21 dicembre|pubblicati con avviso del 17 dicembre;

   I  termini sopra indicati sono perentori a pena di decadenza e non
fa fede il timbro postale di spedizione.
   La  mancata  presentazione della domanda di iscrizione entro detti
termini verra' considerata rinuncia al corso e all'eventuale borsa.
   La domanda potra' essere anticipata via fax al n. 010/2099539.
   Eventuali  posti  che  residuino  dopo il 21 dicembre saranno resi
noti nei modi sopra indicati.
   2.  Nella domanda di iscrizione il vincitore deve dichiarare oltre
ai dati anagrafici e all'indicazione del corso ed eventualmente della
Scuola prescelta:
    a)  di  non  essere  iscritto ad un altro corso di dottorato o ad
altro  corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico,
anche di altra Universita'.
   Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare:
    b)  di  non  aver  usufruito  in precedenza di borse di studio di
dottorato;
    c)  di  non  fruire presumibilmente di un reddito annuo personale
complessivo  lordo  superiore a € 13.000,00 ovvero di rinunciare
alla  borsa  di studio per superamento del suddetto limite di reddito
(alla  determinazione  del  reddito  in  oggetto concorrono redditi o
emolumenti di qualsiasi natura);
    d)  di  non  cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi  titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  eventualmente
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
    e)  di  impegnarsi  a  restituire  le  rate della borsa di studio
eventualmente  percepite  nel caso in cui si verifichi il superamento
del limite di reddito.
   3. Alla domanda devono essere allegati:
    a)  fotocopia  di  un  documento di identita', fronte e retro, in
carta libera (in caso di spedizione della domanda);
    b) una fototessera;
    c)  (solo  per  coloro  che  non usufruiscono di borsa di studio)
ricevuta del versamento della prima rata per l'accesso e la frequenza
ai  corsi  pari a € 430,62 comprensivi del bollo, e ricevuta del
versamento della tassa regionale per il diritto allo studio ex art. 4
L.R.  24.01.2006, n. 2. Gli studenti fruitori di borsa di studio sono
tenuti soltanto ad apporre sulla domanda una marca da bollo di €
14,62.

        
      
                               Art. 9.

                          Divieti e rinunce


   1. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio
che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita'.
   2.  Il  mancato  conseguimento dell'ammissione all'anno successivo
ovvero  il  provvedimento  di esclusione per gravi inadempienze o per
risultati  insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca,
in  relazione  alle  modalita'  stabilite  dal  Collegio dei Docenti,
comportano  la  revoca  della  borsa  con obbligo di restituzione dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente.
   3.  Il  dottorando  che  rinuncia,  per  superamento del limite di
reddito,  alla  fruizione  della  borsa  di  studio  durante l'anno e
prosegue  il  corso  di  studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei
gia' percepiti nello stesso anno.
   4.  Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del  corso  di  dottorato  ha diritto alla corresponsione della borsa
proporzionalmente  al  periodo  di  attivita',  a  condizione  che il
Collegio  dei  Docenti  attesti  il  regolare  e proficuo svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia.
   5.  Coloro  che  avranno  rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati  decaduti,  fermo  restando  la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.

        
      
                              Art. 10.

          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi


   1.  I  dottorandi,  che  non usufruiscono di borsa di studio, sono
tenuti  al  versamento  di  tasse  e  contributi  per  l'accesso e la
frequenza  ai  corsi  di  dottorato  in  due  rate  da versare con le
seguenti scadenze:
    a)  la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio
di  cui  all'art.  8,  comma  3,  lettera c), dovranno essere versate
all'atto dell'iscrizione;
    b)  la  seconda  rata,  dell'importo di € 700, dovra' essere
versata entro il 30 giugno 2010.
   2.  Ogni  anno  le  tasse ed i contributi universitari, inclusa la
tassa  regionale  suddetta,  possono variare su delibera degli Organi
competenti.
   3.  Il  mancato  pagamento  nei  termini  suddetti  da' luogo alla
corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.

        
      
                              Art. 11.

                        Svolgimento dei corsi


   1.  Il  corso  inizia  formalmente dal 1° gennaio 2010 e ha durata
triennale.
   2. I dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della
loro   attivita'  curriculare  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
Collegio dei Docenti.
   3.  A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del
precedente art. 3, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera e), durante
il  corso  il  dottorando svolgera' la ricerca assegnata dal Collegio
dei Docenti.
   4.  I  dottorandi  possono  svolgere  attivita'  di  supporto alla
didattica  ai  sensi  dell'art.  33 dello Statuto previo consenso del
Collegio dei Docenti.
   5.  E'  consentita  la  sospensione dal corso esclusivamente per i
periodi   relativi   ai   seguenti   casi,  debitamente  documentati:
maternita',    paternita',   malattia,   frequenza   di   un   master
universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra' a fine
corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile,
sosterra'  l'esame  finale  con i dottorandi del ciclo successivo. La
sospensione  dal  corso  di  durata  superiore  a  30 giorni comporta
l'immediata sospensione della borsa.
   6.  Fermo  restando quanto previsto nel precedente comma, nel caso
di  sospensione  del corso di dottorato per la frequenza di un master
universitario,   il   dottorando,   nel   manifestare  l'interesse  a
sospendere  l'attivita',  ne indica, altresi', il termine finale. Per
questa   fattispecie  il  periodo  di  sospensione  non  puo'  essere
inferiore a nove mesi.
   7.  I  dottorandi  devono  presentare,  ogni anno, una dettagliata
relazione  scritta  sull'attivita'  svolta al Collegio dei Docenti ed
eventualmente  discuterla  oralmente  secondo  le modalita' stabilite
dallo  stesso.  Il  Collegio,  sentito  anche il tutore, con motivata
delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso
di  risultati  insufficienti,  propone  al Rettore l'emanazione di un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.
   8. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i dottorandi ammessi ai
sensi  del  comma precedente, devono presentare domanda di iscrizione
all'anno  successivo,  allegando, ove tenuti, copia delle ricevute di
pagamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).

        
      
                              Art. 12.

                      Conseguimento del titolo


   1.  Il  titolo di Dottore di Ricerca si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale.

        
      
                              Art. 13.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  I  dati  personali  forniti dagli interessati saranno raccolti
dall'Universita'  degli  Studi  di  Genova,  Dipartimento  Gestione e
Formazione  Studenti  ed  Attivita'  Internazionali  -  Servizio Alta
Formazione, e trattati per le finalita' di gestione della selezione e
della  carriera  del  dottorando,  secondo le disposizioni del D.L.vo
30.06.2003, n. 196.

        
      
                              Art. 14.

                             Diffusione


   1.  Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda
di ammissione e' disponibile sul sito Internet dell'Universita' degli
Studi            di            Genova           alla           pagina
 http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/ 
   Ulteriori   informazioni  possono  essere  richieste  direttamente
presso  il  Servizio  Alta  Formazione,  via  Bensa,  1 -  II piano -
Genova. Orario di apertura al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle
9,00  alle  12,00;  martedi'  e  mercoledi'  anche  14,30-16,00.  Per
informazioni  telefoniche  chiamare il numero 010/2095795 dal lunedi'
al venerdi' nelle ore d'ufficio. Fax: 010/2099539.
    Genova, 30 luglio 2009
                                                Il rettore: Deferrari

        
      
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