Concorso per 48 dottori di ricerca (veneto) UNIVERSITA' 'IUAV' DI VENEZIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 48 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 61 del 11-08-2009 |
Sintesi: | UNIVERSITA' «IUAV» DI VENEZIA CONCORSO (scad. 18 settembre 2009) Emanazione del bando per le valutazioni comparative, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca Iuav anno accademico 2009 ... |
Ente: | UNIVERSITA' 'IUAV' DI VENEZIA |
Regione: | VENETO |
Provincia: | VENEZIA |
Comune: | VENEZIA |
Data di inserimento: | 19-08-2009 |
Data Scadenza bando | 18-09-2009 |
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CONCORSO (scad. 18 settembre 2009)
Emanazione del bando per le valutazioni comparative, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca Iuav anno accademico 2009/10.
IL RETTORE Visto lo Statuto dell'Universita' IUAV di Venezia, emanato con decreto rettorale del 10 aprile 2009 n. 363; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» ed in particolare l'art. 4 «Dottorato di ricerca»; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento in materia di dottorato di ricerca»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni relativamente alla «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica de 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto «Regolamento interno della scuola di dottorato dell'Universita' Iuav di Venezia e in materia di dottorato di ricerca»; Viste le delibere del Senato Accademico del 15 maggio e del 2 luglio 2009 e del Consiglio di amministrazione del 17 luglio 2009 relative all'istituzione, attivazione, definizione del numero e dell'importo delle borse di studio, contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca presso la Scuola di dottorato Iuav per l'anno accademico 2009/2010 - XXV ciclo con inizio ufficiale il 1 gennaio 2010; Visti i verbali del consiglio della scuola di dottorato della seduta del 23 giugno 2009 relativo all'approvazione del presente bando; Vista la delibera della Giunta della Regione Veneto n. 2146 del 14 luglio 2009 relativa all'approvazione dell'accordo con l'Universita' IUAV per la realizzazione della ricerca denominata «Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e quadro conoscitivo territoriale della regione del Veneto: connessioni e sviluppo delle relazioni» da svolgersi nell'ambito del dottorato di ricerca in Nuove tecnologie e informazione territorio ambiente nonche' all'approvazione del contributo finanziario per la prima annualita' di una borsa di studio; Visto il decreto rettorale in corso di registrazione «Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca presso la Scuola di dottorato di ricerca Iuav per l'anno accademico 2009/10»; Visto il decreto rettorale in corso di registrazione «Determinazione ammontare e numero borse, contributi per l'accesso e la frequenza alla Scuola di dottorato di ricerca Iuav - anno accademico 2009/10»; Decreta: l'emanazione del bando per le valutazioni comparative, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca Iuav anno accademico 2009/10. Art. 1. Indizione delle valutazioni comparative 1. L'Universita' IUAV di Venezia indice le valutazioni comparative, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca IUAV anno accademico 2009/10 ai corsi di seguito indicati: a) composizione architettonica - posti banditi n. otto. b) nuove tecnologie e informazione territorio e ambiente - posti banditi n. quattro. c) pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio - posti banditi n. otto. d) scienze del design - posti banditi n. sei. e) Storia dell'architettura e dell'urbanistica - posti banditi n. sei. f) Urbanistica - posti banditi n. otto. g) Teorie e storia delle arti (ARS) - posti banditi n. quattro h) Corso europeo di architettura ed urbanistica «Quality of design (Quod)» VI ciclo - posti banditi n. quattro. 2. A ciascun corso di dottorato possono essere ammessi in soprannumero, purche' risultanti nella graduatoria di merito del singolo corso e secondo l'ordine della graduatoria stessa, fino ad un massimo di due dottorandi. Gli ammessi in soprannumero devono appartenere ad una delle seguenti categorie: di nazionalita' estera beneficiari di borsa di studio del Ministero degli affari esteri o di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita; titolari di assegno di ricerca senza borsa di studio a condizione che il corso a cui partecipano riguardi la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari dell'assegno. Il dottorando ammesso in soprannumero in qualita' di titolare di assegno di ricerca e' tenuto, al termine del corso, alla presentazione di una tesi di ricerca diversa dalla relazione prodotta a conclusione dell'attivita' derivante dall'assegno. 3. Le schede dei singoli corsi contenenti informazioni specifiche sono allegate al presente bando di cui costituiscono parte integrante. 4. Tutti i corsi di dottorato hanno durata triennale. 5. L'Universita' IUAV di Venezia si riserva di rideterminare, in aumento, il numero dei posti banditi.
Art. 2. Requisiti di ammissione per la partecipazione alla valutazione comparativa 1. Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per l'ammissione a ogni corso della Scuola di dottorato di ricerca IUAV, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti antecedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei» e coloro che sono in possesso di laurea specialistica ai sensi del succitato decreto ministeriale 509/1999 o di laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale 270/2004 ovvero di titolo di laurea conseguito presso universita' straniere ritenuto idoneo dal collegio docenti del corso di dottorato come previsto al successivo comma 2. Si rinvia alla scheda del singolo corso prescelto per la verifica di eventuali requisiti specifici. 2. I cittadini italiani, comunitari e stranieri, in possesso di titolo accademico straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione alla valutazione comparativa, allegare alla domanda di ammissione la richiesta di idoneita' del proprio titolo di laurea, allegando copia autenticata dello stesso accompagnata dalla dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico consolare italiana. Tale riconoscimento verra' effettuato dal collegio docenti secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del proprio «Regolamento interno della scuola di dottorato dell'Universita' IUAV di Venezia e in materia di dottorato di ricerca» dell'Universita' IUAV di Venezia. 3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla scadenza dei termini previsti al successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione alla valutazione comparativa. 4. I candidati vengono ammessi alla valutazione comparativa con riserva relativamente all'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti dal bando.
Art. 3. Domanda 1. La domanda di ammissione alla valutazione comparativa deve essere presentata sia tramite web sia in formato cartaceo secondo le indicazioni contenute ai commi successivi. Per inserire la domanda di ammissione tramite web e' indispensabile: a) provvedere al versamento di euro 58,00 da effettuarsi a mezzo di conto corrente postale n. 18328302 intestato a Universita' IUAV di Venezia - Servizio di tesoreria - 30100 Venezia - causale: contributo accesso alla scuola di dottorato di ricerca IUAV anno accademico 2009/10 indicando il titolo del corso di dottorato per il quale si concorre. In alternativa il versamento puo' essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Universita' IUAV di Venezia presso la Cassa di risparmio di Venezia, servizio di tesoreria, via Torino n. 164 - 30175 Mestre (Venezia), cod. IBAN - IT 59 F 06345 02010 06700500064A; cod. SWIFT IBSPIT2V. Il versamento effettuato non e' rimborsabile. b) compilare l'apposito modulo elettronico collegandosi al sito www.iuav.it entro e non oltre il 18 settembre 2009. 2. La domanda di ammissione in formato cartaceo, redatta in carta semplice secondo il modello all'allegato 2, facente parte integrante del presente bando, deve pervenire all'Universita' IUAV di Venezia entro e non oltre il 18 settembre 2009 con le seguenti modalita': a) consegna all'Archivio generale d'ateneo, Santa Croce - Tolentini 191 - 30135 Venezia - nei seguenti orari: tutti i giorni, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,00 alle ore 13,00; b) spedizione al medesimo indirizzo per plico raccomandato con avviso di ricevimento o tramite altri mezzi quali corriere o posta celere. Indicare sul plico «documentazione per la partecipazione al dottorato in: (indicare il titolo del corso di dottorato per il quale si concorre)». La domanda dovra' pervenire entro il termine indicato. Non si accettano domande pervenute oltre la data di scadenza anche se spedite nei termini. 3. Alla domanda di ammissione a ogni corso della Scuola di dottorato di ricerca IUAV deve obbligatoriamente essere allegata la documentazione indicata nella scheda del singolo corso prescelto. 4. Tutta la documentazione dovra' essere prodotta in versione originale ovvero in copia accompagnata da autocertificazione della rispondenza alla versione originale. La documentazione puo' essere inviata in lingua italiana o in lingua inglese. Le domande di ammissione al concorso prive di sottoscrizione del candidato non verranno prese in considerazione. 5. Tutti i documenti presentati potranno essere sottoposti a verifica da parte dell'amministrazione. In caso di irregolarita' l'ammissione alla valutazione o successivamente l'eventuale ammissione al corso sara' nulla. 6. E' possibile concorrere a piu' selezioni allegando ad ogni domanda la documentazione indicata nella scheda del singolo corso. 7. Ai sensi della legge n. 104/1992, i candidati disabili che avessero necessita' di ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame devono avanzare esplicita richiesta da formulare in carta semplice e da inviare congiuntamente alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca.
Art. 4. Procedure di valutazione comparativa 1. Il rettore dell'Universita' IUAV di Venezia con proprio decreto nomina le commissioni incaricate della valutazione dei candidati. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri della valutazione comparativa dei candidati, e i punteggi da attribuire ai titoli, alla prova orale e alla prova scritta ove prevista. I criteri e i punteggi vengono resi pubblici tramite esposizione all'Albo ufficiale dell'Universita' IUAV di Venezia e nel sito web a partire dal 22 settembre 2009. I criteri e i punteggi relativi al corso «Quality of design» sono gia' riportati nella scheda specifica (allegato 1/h del presente decreto di cui costituisce parte integrante). 2. Le procedure di valutazione comparativa sono costituite da due fasi. La prima consiste nella valutazione dei titoli in possesso dei candidati, tra cui idonea certificazione della conoscenza, oltre alla propria lingua madre, di una delle principali lingue europee scelte tra italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo; la seconda nella valutazione di una prova orale e, ove prevista, di una prova scritta sostenuta dai candidati che abbiano ottenuto nella prima fase il punteggio minimo stabilito dalla commissione giudicatrice. 3. Al termine della valutazione dei titoli, le commissioni giudicatrici determinano, a maggioranza, la graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale o alla prova scritta ove prevista. Le graduatorie saranno esposte all'Albo ufficiale di ateneo e pubblicate sul sito Internet dell'Universita' IUAV di Venezia https://www.iuav.it . a partire dal 23 ottobre 2009. 4. Le commissioni, nell'attribuire i punteggi, ne riservano almeno il 60% alla prova orale e all'eventuale prova scritta, ad eccezione del dottorato europeo in architettura e urbanistica «Quality of design» i cui criteri di ammissione sono previsti nella convenzione istitutiva del corso e sono indicati nella scheda allegata al presente provvedimento. Lo svolgimento della prova orale e' pubblico. 5. Se il numero dei candidati lo consente, la prova scritta (ove prevista) potrebbe essere svolta con l'ausilio di personal computer. 6. Le prove di ammissione per gli studenti stranieri che ne faranno richiesta, previo consenso della commissione esaminatrice, potranno essere svolte in lingua inglese. La richiesta dovra' essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione. 7. Al termine dei lavori le commissioni giudicatrici determinano, a maggioranza, le graduatorie dei candidati ammissibili ai corsi. Le graduatorie saranno esposte all'albo ufficiale di ateneo e pubblicate sul sito internet dell'Universita' IUAV di Venezia https://www.iuav.it . 8. Il rettore dispone con proprio decreto l'ammissione ai corsi dei vincitori nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso. Il decreto e' affisso all'albo ufficiale di ateneo ed e' pubblicato sul sito internet dell'universita' IUAV di Venezia https://www.iuav.it. 9. Tutti i candidati provvederanno a loro cura, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito, al ritiro dei materiali prodotti (titoli e pubblicazioni) in occasione della domanda di partecipazione alla valutazione comparativa. L'universita' IUAV di Venezia non risponde dei materiali che non siano stati ritirati nei termini e puo' disporne la distruzione.
Art. 5. Date delle prove di ammissione 1. Le prove di esame si svolgeranno presso l'universita' IUAV di Venezia - Palazzo Badoer - San Polo 2468 nei giorni e nelle ore indicati nelle schede dei singoli corsi che hanno valore di notifica verso tutti i candidati. 2. Per poter sostenere le prove i candidati devono esibire un documento d'identita' o di riconoscimento, in corso di validita', secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Art. 6. Iscrizione ai corsi 1. Tutti gli ammessi ai corsi, intenzionati a confermare la propria iscrizione, entro il termine perentorio del 4 dicembre 2009 dovranno presentare o far pervenire all'Universita' IUAV di Venezia - Scuola di dottorato - Servizio post laurea (da lunedi' a venerdi' dalle ore 9,00 alle ore 12,30; 041 2571865/1845/1787; fax 041 2571877) la seguente documentazione: dottorandi con borsa di studio IUAV: a) modulo d'iscrizione (allegato 3 del presente decreto di cui costituisce parte integrante); b) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale pari a euro 119,62; il versamento va effettuato secondo le modalita' previste al successivo art. 8, comma 7 con causale« tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo anno accademico 2009/2010 - dottorando»; c) modulo «autocertificazione posizione previdenziale» (allegato 5 del presente decreto di cui costituisce parte integrante). L'iscrizione alla gestione separata INPS e' obbligatoria; d) fotocopia fronte-retro di un documento d'identita' o di riconoscimento, in corso di validita'; e) un foto-tessera in formato cm 2 x 3. dottorandi senza borsa di studio o ammessi in soprannumero: a) modulo d'iscrizione (allegato 4 del presente decreto di cui costituisce parte integrante); b) ricevuta del versamento dei contributi previsti per la frequenza di cui al successivo art. 8 e della tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale pari a euro 119,62. Il pagamento dei contributi, della tassa regionale e dell'imposta di bollo deve essere effettuato con un unico versamento secondo le modalita' previste al successivo art. 8 comma 7 con causale «contributi per la frequenza Scuola di dottorato di ricerca IUAV anno accademico 2009/10, tassa regionale e imposta di bollo». Si invita a verificare all'art. 8 del presente bando i casi di eventuale esonero dai contributi; c) modulo rilasciato dal CAAF relativamente al calcolo dei valori ISEEU e ISPEU in caso di richiesta dei benefici di cui al successivo art. 8; d) fotocopia fronte-retro di un documento d'identita' o di riconoscimento, in corso di validita'; e) un foto-tessera in formato cm 2 x 3. 2. La mancata o incompleta presentazione entro il termine perentorio del 4 dicembre 2009 di quanto richiesto nel presente articolo sara' considerata rinuncia al corso. 3. In corrispondenza di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, verranno ammessi al corso altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 4. 4. In caso di collocamento in piu' graduatorie, il vincitore dovra' optare per iscritto per uno solo dei corsi di dottorato.
Art. 7. Determinazione delle borse di studio IUAV 1. Per ciascun corso di dottorato e' previsto un numero di borse di studio non inferiore al 50% dei posti banditi. 2. La borsa di studio, attribuita per il triennio, dell'importo annuo di euro 13.638,47 al lordo dei contributi previdenziali, e' assegnata previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, di cui al precedente art. 4. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998, artt. 1 e 2, la borsa di studio sara' soggetta al versamento dei contributi della gestione separata INPS presso il quale e' necessario presentare domanda d'iscrizione (art. 2, comma 26 legge 8 agosto 1995, n. 335). Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili. 3. Per i periodi autorizzati di studio all'estero, l'importo della borsa di studio viene aumentato del 50%. Il periodo di soggiorno all'estero deve essere finalizzato alla ricerca intrapresa dal dottorando e deve essere autorizzato dal coordinatore del corso. Nel caso di studenti stranieri, il paese di residenza non e' considerato valido per il soggiorno estero. Il periodo di soggiorno all'estero preventivamente autorizzato non puo' eccedere la durata complessiva di 18 mesi. 4. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. 5. Nei casi di rinuncia di borsa di studio prima dell'inizio del corso, la stessa e' riassegnata secondo l'ordine di graduatoria. 6. Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o di esclusione di un dottorando titolare di borsa di studio, quest'ultima viene riassegnata nelle quote residue secondo l'ordine di graduatoria unicamente qualora la rinuncia o l'esclusione avvenga entro il passaggio dal primo al secondo anno. 7. Le borse di studio di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. 8. I dottorandi vincitori di borsa di studio IUAV sono esonerati dal pagamento dei contributi per la frequenza ai corsi di cui al successivo art. 8 ad esclusione del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo. 9. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo, salvo che non siano sopravvenute cause di incompatibilita' cosi' come previste dal successivo art. 10 o si siano verificati i casi previsti ai successivi articoli 9 e 12. 10. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, relativamente all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, il vincitore di borsa di studio IUAV sara' tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo. L'iscrizione al secondo o al terzo anno e' da ritenersi sotto condizione fintantoche' il collegio docenti del corso non abbia stabilito formalmente il passaggio d'anno ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b) del Regolamento interno in materia di dottorato di ricerca.
Art. 8. Contributi per la frequenza e accesso ai benefici per il diritto allo studio 1. Il candidato ammesso senza borsa di studio IUAV dovra' provvedere al versamento del contributo per la frequenza che per l'anno accademico 2009/10 e' determinato in euro 2.000,00. 2. Il candidato ammesso senza borsa di studio IUAV, in base alla legislazione di riferimento per il diritto allo studio, potra' partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio regionali secondo le modalita' in vigore per tutti gli altri studenti dei corsi di laurea e laurea specialistica. Tutte le informazioni relative a tale concorso sono reperibili nel sito www.iuav.it alla pagina «studenti - diritto allo studio» o potranno essere richieste presso il Servizio diritto allo studio dell'Universita' IUAV di Venezia, Campo della Lana - Santa Croce 601 - Venezia - e-mail: infodirittostudio@iuav.it 3. Nel caso in cui il candidato ammesso senza borsa di studio IUAV risulti idoneo o vincitore della borsa di studio regionale o del Ministero degli affari esteri regolarmente certificata, e' esonerato dal versamento dei contributi di frequenza di cui al comma 1 del presente articolo ed e' tenuto unicamente al versamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b). 4. Il candidato ammesso senza borsa di studio IUAV che vorra' invece accedere ai benefici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla riduzione del contributo per la frequenza ai corsi, dovra' dichiarare la propria situazione economica secondo quanto previsto dal succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. La situazione economica e' data dall'Indicatore di situazione economica equivalente universitario (ISEEU) e dall'Indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario (ISPEU) il cui calcolo viene effettuato dai Centri di assistenza fiscale (CAAF) con i quali l'Universita' IUAV di Venezia stipula una convenzione d'intesa con la Regione Veneto. Sul sito internet dell'Universita' IUAV di Venezia www.iuav.it alla pagina «studenti - diritto allo studio» si trova l'elenco dei CAAF convenzionati e il modulo per la richiesta del calcolo degli indicatori ISEEU ed ISPEU. 6. Ottenuto il calcolo ISEEU ed ISPEU, a condizione che entrambi gli indicatori siano inferiori o pari a euro 56.000,00, l'importo dovuto quale contributo per la frequenza all'anno accademico 2009/10 dovra' essere individuato nella seguente tabella: =============================================== Valore ISEEU espresso in euro | Contributo =============================================== da 0,00 a 12.325,00 | euro 936,00 da 12.325,01 a 20.280,00 | euro 1.368,00 da 20.280.01 a 32.210, 00 | euro 1.584,00 da 32.210.01 a 40.000,00 | euro 1.688,00 da 40.000.01 a 48.000,00 | euro 1.792,00 da 48.000,01 a 56.000,00 | euro 1.896,00 da 56.000,01 in poi | euro 2.000,00 7. Il versamento del contributo (nella quota massima o ridotta) con l'aggiunta di euro 119,62 dovuti come tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo (come indicato nella tabella sottostante) dovra' essere effettuato sul conto corrente postale n.18328302 intestato a: Universita' IUAV di Venezia - 30100 Venezia - causale: contributi Scuola di dottorato di ricerca IUAV anno accademico 2009/10 - (indicare quale corso di dottorato) I° anno. In alternativa, il versamento potra' essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Universita' IUAV di Venezia presso la Cassa di risparmio di Venezia, servizio di tesoreria, via Torino n. 164 - 30175 Mestre (Venezia), cod. IBAN - IT 59 F 06345 02010 06700500064A; cod. SWIFT IBSPIT2V. Copia del versamento del contributo e copia del modulo universitario rilasciato dal CAAF relativamente al calcolo ISEEU e ISPEU dovranno essere consegnate al servizio post-laurea secondo le modalita' indicate all'art. 6, comma 1 del presente bando. ============================================== Contributo |Tassa regionale e imposta di bollo |Totale versamento ============================================== euro 936,00 | euro 119,62 | euro 1.055,62 euro 1.368,00 | euro 119,62 | euro 1.487,62 euro 1.584,00 | euro 119,62 | euro 1.703,62 euro 1.688,00 | euro 119,62 | euro 1.807,62 euro 1.792,00 | euro 119,62 | euro 1.911,62 euro 1.896,00 | euro 119,62 | euro 2.015,62 euro 2.000,00 | euro 119,62 | euro 2.119,62 8. La mancata indicazione della propria situazione economica equivarra' a rinuncia ai benefici di riduzione dei contributi di frequenza e i contributi dovranno essere versati nella quota massima. 9. Al dottorando in situazione di handicap con invalidita' riconosciuta tra il 50% e il 65% e' riconosciuto un esonero parziale dal versamento dei contributi, applicando la fascia di reddito inferiore a quella determinata dal calcolo dell'ISEEU. 10. Il dottorando con handicap o invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66% e' esonerato dal versamento dei contributi per la frequenza di cui al comma 1 del presente articolo ed e' tenuto unicamente al versamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b). 11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, relativamente all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, il vincitore di posto senza borsa di studio IUAV sara' tenuto al versamento dei contributi e della tassa regionale per il diritto allo studio. L'iscrizione al secondo o al terzo anno e' da ritenersi sotto condizione fintantoche' il collegio docenti del corso non abbia stabilito formalmente il passaggio d'anno ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b) del Regolamento interno in materia di dottorato di ricerca.
Art. 9. Sospensione e ritiro dal corso 1. E' ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per grave malattia e maternita'. La sospensione per maternita' e' consentita per un periodo massimo di sei mesi previa presentazione di certificato medico. La sospensione per i motivi suddetti non da' luogo a interruzione del pagamento della borsa di studio. 2. Il direttore della scuola puo' autorizzare, su parere del collegio dei docenti, la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli previsti al comma 1. In tal caso la borsa di studio viene sospesa per tutto il periodo a partire dalla data della richiesta di sospensione. 3. Il direttore della scuola al temine delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 determina, sentito il coordinatore del collegio dei docenti, se riammettere il dottorando in corso d'anno ovvero se riammetterlo all'anno successivo. Al dottorando riammesso in corso nell'anno successivo spetta una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza. 4. Qualora un dottorando intenda ritirarsi dal corso ne da' comunicazione scritta al direttore della scuola. Se il dottorando e' titolare di una borsa di studio e' tenuto alla restituzione degli importi erogati per l'anno in corso. In caso di mancata comunicazione rispetto al ritiro dal corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, in assenza di richiesta di differimento della consegna della tesi, il dottorando e' considerato decaduto dal corso ed e' tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'anno in corso. In caso di differimento della consegna della tesi, il dottorando che non la presenti nei termini previsti, e' considerato decaduto dal corso ed e' tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno d'iscrizione.
Art. 10. Incompatibilita' 1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile: a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio previsti dalla vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari; b) con l'attribuzione di contratti, anche presso altre universita' o enti, per lo svolgimento di attivita' di insegnamento disciplinati dalla vigente legislazione o dallo statuto o da regolamenti interni. 2. Se le cause di incompatibilita' non sono tempestivamente rimosse il dottorando viene escluso dal corso come previsto al successivo art. 12, comma 3, lettera b). 3. E' consentita l'attribuzione di contratti per lo svolgimento di limitata collaborazione alla didattica nei corsi di laurea e di laurea magistrale. Il limite dell'attivita' e' determinato dal direttore della scuola, sentiti il coordinatore del corso di dottorato e il preside della facolta'.
Art. 11. Pubblico dipendente 1. Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. 2. Il pubblico dipendente che rinunci alla borsa di studio di cui all'art. 7 del presente bando e' tenuto al versamento dei contributi di cui al precedente art. 8.
Art. 12. Doveri dei dottorandi 1. E' dovere dei dottorandi assolvere agli obblighi di frequenza previsti dalle attivita' didattiche e di ricerca dei corsi. 2. Per l'ammissione all'anno successivo il dottorando deve superare le verifiche di profitto previste dal collegio docenti del corso. 3. Il consiglio della Scuola, su indicazione del coordinatore e del collegio docenti, determina l'esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio: a) in caso di mancato superamento delle verifiche di profitto previste per il passaggio all'anno successivo; b) in caso non vengano rimosse tempestivamente le cause di incompatibilita' previste al precedente art. 10. 4. In caso di mancato superamento dell'esame finale per la seconda volta, il dottorando viene considerato decaduto. La decadenza viene inoltre disposta nei casi previsti al precedente art. 9 comma 4. 5. L'esclusione e la decadenza vengono disposte con decreto del rettore.
Art. 13. Crediti formativi universitari 1. Il completamento dei corsi di dottorato di ricerca della Scuola prevede l'acquisizione di complessivi 180 crediti formativi universitari. L'acquisizione avviene all'atto del superamento delle verifiche di profitto relative ai passaggi d'anno e all'atto del superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
Art. 14. Conseguimento e rilascio del titolo di dottore di ricerca 1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale ed e' rilasciato dal rettore, che a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. 2. Per quanto concerne lo svolgimento dell'esame finale e l'eventuale richiesta del marchio «Doctor europaeus» si rinvia al «Regolamento interno della scuola di dottorato dell'Universita' IUAV di Venezia e in materia di dottorato di ricerca».
Art. 15. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti e trattati in forma cartacea o informatica secondo le disposizioni ivi previste.
Art. 16. Accesso agli atti 1. E' garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di valutazione, nonche' ai giudizi sui singoli candidati secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
Art. 17. Norme finali 1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia ed al regolamento dell'Universita' IUAV di Venezia concernente i dottorati di ricerca. 2. Il presente bando di concorso viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», all'Albo ufficiale dell'ateneo e sul sito web dell'Universita' IUAV di Venezia (www.iuav.it ).
Art. 18. Responsabile del procedimento 1. Responsabile del procedimento e' il direttore amministrativo dell'Universita' IUAV di Venezia: dott. Aldo Tommasin, Santa Croce 191 - Venezia. 2. L'ufficio incaricato dei procedimenti amministrativi e' il Servizio post-laurea - Scuola di dottorato - Area servizi alla ricerca - tel. 041.2571865, 041.2571845 o 041.2571787 - e-mail: infodottorati@iuav.it - responsabile: dott.ssa Claudia Rossi. Per informazioni l'ufficio e' aperto dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 12,30. L'ufficio e' chiuso dal 10 al 14 agosto 2009. Il rettore: Magnani