Concorso per 4 dottori di ricerca (lazio) UNIVERSITA' TELEMATICA ''GUGLIELMO MARCONI'' DI ROMA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 63 del 18-08-2009
Sintesi: UNIVERSITA' TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI» CONCORSO   (scad.  17 settembre 2009) Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto amministrativo XXV ciclo - anno accademico 2009/2010. ...
Ente: UNIVERSITA' TELEMATICA ''GUGLIELMO MARCONI'' DI ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 19-08-2009
Data Scadenza bando 17-09-2009
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UNIVERSITA' TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI»

CONCORSO   (scad.  17 settembre 2009)
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto
   amministrativo XXV ciclo - anno accademico 2009/2010.

                             IL RETTORE
   Visto  lo Statuto dell'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi»
- Telematica - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 170 del 24 luglio 2009;
   Visto  il regolamento didattico di ateneo ed in particolare l'art.
6 relativo ai dottorati di ricerca;
   Vista  la  legge  3 luglio 1998, n. 210 «Norme per il reclutamento
dei  ricercatori  e  dei  professori  universitari  di  ruolo»  ed in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca che prevede che
le  universita',  con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei  corsi  di  dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del  titolo,  gli  obiettivi  formativi  ed  il relativo programma di
studi,  la  durata,  il  contributo  per l'accesso e la frequenza, le
modalita'  di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati;
   Visto  il  decreto  ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 con cui e'
stato emanato il «Regolamento in materia di dottorati di ricerca»;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Vista  la  legge  15 aprile 2004, n. 106 recante norme relative al
deposito  legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati
all'uso pubblico;
   Visto  il regolamento di ateneo in materia di dottorati di ricerca
emanato  con  decreto  rettorale  12  marzo  2005, n. 2 in attuazione
dell'art.   4  della  legge  3  luglio  1998,  n.  210  e  successive
modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n.
252  con cui e' stato emanato il regolamento recante norme in materia
di  deposito  legale  dei  documenti di interesse culturale destinati
all'uso pubblico, previsto dall'art. 5 della legge 15 aprile 2004, n.
106,
   Visto  il  decreto  ministeriale  18  giugno 2008 con cui e' stato
disposto   l'aumento   dell'importo  annuale  lordo  delle  borse  di
dottorato di ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2008;
   Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
con  sede  amministrativa presso l'Universita' degli studi «Guglielmo
Marconi»  -  Telematica  -  avanzate dalle strutture di questo ateneo
preposte all'attivita' di ricerca;
   Vista  la  delibera  dei  competenti  organi  accademici  relativa
all'approvazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato
di ricerca - XXV ciclo - per l'Anno Accademico 2009/2010;
   Accertata la esistenza della necessaria copertura finanziaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   E'  istituito  per il XXV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca,
a.a. 2009/2010, la terza edizione del dottorato di ricerca in diritto
amministrativo.
   E'  pertanto  indetto  pubblico concorso, per titoli ed esami, per
l'ammissione  al  corso di dottorato di ricerca per il quale viene di
seguito      indicata     l'area     e     il     settore     o     i
settori-scientifico-disciplinare     di    riferimento,    la    sede
amministrativa,  la  durata,  i  posti  e  le borse di studio messe a
concorso,  il  coordinatore,  gli  eventuali  curricula, le eventuali
lauree   specialistiche/magistrali   richieste  per  l'ammissione,  i
criteri per la valutazione dei titoli.
   Nome dottorato: diritto amministrativo.
   Area scientifica: 12 - Scienze giuridiche.
   Durata: 3 anni.
   Posti disponibili: 4.
   Borse disponibili: 2.
   Sede: Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica.
   Dipartimento      di     politiche     pubbliche     e     scienze
dell'amministrazione, via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
   Coordinatore: prof. Massimo Stipo.
   Referente:  dott.ssa  Maria De Donato - Tel: 06/37725648 - e-mail:
m.dedonato@unimarconi.it
   Indirizzi di ricerca:
    1. diritto amministrativo
    2. istituzioni di diritto pubblico
    3. diritto pubblico dell'economia
    4. contabilita' di Stato
   Il  numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi.
   L'eventuale  aumento  del  numero  delle  borse  di  studio  sara'
determinato  con  decreto  rettorale,  prima  dell'espletamento delle
prove di ammissione, e pubblicato all'albo dell'ateneo e nel sito web
dell'universita'.

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione  di  cui  al  precedente articolo, coloro i quali siano in
possesso  di  diploma  di  laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento
precedente   all'entrata   in  vigore  del  decreto  ministeriale  n.
509/1999,   come  modificato  dal  decreto  decreto  ministeriale  n.
270/2004,  o  di  laurea specialistica, conseguita presso universita'
italiane,  ovvero  di  analogo  titolo  accademico  conseguito presso
universita'  straniere,  riconosciuto equipollente o di cui si chiede
l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione al corso.
   I  candidati  con  titolo  di studio conseguito presso universita'
straniere  devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili
a  consentire al Senato accademico la dichiarazione di equipollenza e
dovranno   allegare  alla  domanda  il  diploma  di  laurea  o  copia
autenticata  corredato  di  traduzione  ufficiale in lingua italiana,
legalizzato  (ove  necessario)  e  dichiarato  di valore a cura della
Rappresentanza   diplomatica   consolare   italiana   competente  per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo.
   Le   domande  che  perverranno  prive  o  carenti  della  suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide.
   I  candidati  sono  inoltre tenuti a versare un contributo di euro
40,00  (quaranta/00)  a  titolo  di  diritti  di  segreteria, sul c/c
bancario  n.  000000169382  - Banca Popolare di Lodi (CAB 03204 - ABI
05164  -  CIN  L - IBAN IT 69 L 05164 03204 000000169382) intestato a
Universita'  telematica  «Guglielmo  Marconi»  -  Roma,  indicando la
seguente  causale  «Contributo per l'ammissione al Corso di dottorato
di  ricerca  in  diritto  amministrativo  -  XXV  ciclo». Il suddetto
contributo non verra' rimborsato in nessun caso.
   Gli  interessati  devono  redigere le domande secondo gli allegati
mod.  A  e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte
integrante  del  presente  bando,  con  tutti  gli  elementi  in essi
richiesti.

        
      
                               Art. 3.
                        Domande di ammissione
   La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  intestata  al  rettore
dell'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - telematica, dovra'
pervenire  tramite  il servizio postale oppure presentata all'Ufficio
dottorato  di  ricerca  di  questo  ateneo sito in via Plinio n. 44 -
00193  Roma, entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
   Non  verranno  prese  in considerazione le istanze che perverranno
oltre tale termine.
   In  caso  di  spedizione  fara'  fede  il  timbro  di  ricevimento
dell'Ufficio  dottorato  di ricerca e non la data di spedizione della
domanda.
   Non  verranno  inoltre  accettate domande presentate tramite fax o
copie fotostatiche.
   L'omessa apposizione della firma autografa, a sottoscrizione della
domanda, e' motivo di tassativa esclusione dal concorso.
   Nella  domanda  l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso di
ammissione  al  dottorato  di ricerca deve dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
    1.  le  proprie  generalita',  la  data e il luogo di nascita, la
residenza   e   il   recapito   eletto   agli  effetti  del  concorso
(specificando  il  codice  di avviamento postale) e, se possibile, il
numero  telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a
comunicare  tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda
i  cittadini  comunitari e extracomunitari, si richiede l'indicazione
di  un recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta
quale proprio domicilio;
    2. la propria cittadinanza;
    3.  di  possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari o extracomunitari);
    4.  la  laurea  posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'Universita'  presso  cui  e'  stata  conseguita o si presume verra'
conseguita  e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente (o
di  cui  si  chiede l'equipollenza) conseguito presso una Universita'
straniera;
    5. le lingue straniere conosciute;
    6.  la  lingua  in  cui  si vuole sostenere le prove di esame (se
diversa da quella italiana);
    7.  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente ogni eventuale
cambiamento  della  propria  residenza  o  del  recapito  eletto agli
effetti del concorso;
    8. di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
    9.  di  essere/non  essere cittadino extracomunitario titolare di
borsa di studio M.A.E.;
    10.  di  optare  per  la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana.
   Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
    fotocopia di un documento di identita' in corso di validita';
    autocertificazione    mediante   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione,  conformemente  all'allegato  mod.  C,  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
attestante  il possesso del diploma di laurea con la votazione finale
e  le  votazioni  riportate  nei  singoli esami di profitto (solo per
coloro che hanno conseguito il titolo in Italia);
    eventuali  pubblicazioni,  in  originale  o  in  copia dichiarata
conforme   all'originale   dal   candidato   mediante   dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente
all'allegato mod. B.
   Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente.
   Per   i   lavori   stampati   in   italia  occorre  l'attestazione
dell'avvenuto  deposito  legale  nelle  forme previste dalla legge 15
aprile  2004,  n.  106 e dal relativo Regolamento emanato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, citati nelle
premesse;
    eventuali  altri  titoli  in  carta  libera  o autocertificazione
mediante  dichiarazione  sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato  mod.  C  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    elenco  in  carta  semplice  delle  eventuali pubblicazioni e dei
titoli presentati in allegato alla domanda;
    ricevuta  del  bonifico  sul c/c bancario intestato all'ateneo di
euro  40,00 (quaranta/00), quale contributo per diritti di segreteria
di cui all'art. 2.
   Saranno  presi  in considerazione solo i titoli e le pubblicazioni
prodotti,  come  sopra  descritto,  unitamente  alla  domanda  oppure
presentati  presso  questa amministrazione, o spediti con una nota di
accompagnamento,  entro  il  termine utile per la presentazione delle
domande.
   La  mancata  produzione  dei  titoli  attestanti  i  requisiti  di
partecipazione comporta l'esclusione dal concorso.
   I  portatori  di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della
legge  5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a
indicare  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  per l'espletamento delle
prove.
   L'amministrazione    universitaria    non    si    assume   alcuna
responsabilita'   per   il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,
dipendente  da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte  del  concorrente,  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  degli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali o
telegrafici non imputabili all'amministrazione medesima.

        
      
                               Art. 4.
                            Prova d'esame
   Gli  esami  di  ammissione  al  corso consistono in due prove, una
scritta  e  una  orale,  intese  ad  accertare  la  preparazione,  le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore   scientifico  o  nei  settori  scientifici  disciplinari  di
riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica
della  conoscenza  di  una  o piu' lingue straniere mediante apposito
colloquio.
   Il  diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo in cui le medesime verranno espletate, sara' reso noto entro il
30 settembre 2009 e sara' consultabile sul sito internet dell'ateneo.
Tale  pubblicazione  vale  a  tutti  gli  effetti  come  notifica  di
convocazione.  I  candidati  al  concorso di ammissione sono tenuti a
presentarsi  nel giorno e nell'ora indicati senza attendere ulteriore
convocazione.
   Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
   Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno  esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
    a) carta d'identita';
    b) patente di guida;
    c) passaporto;
    d)  tessere  di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro    o   di   altra   segnatura   equivalente,   rilasciate   da
un'Amministrazione dello Stato;
    e)  altri  documenti  equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        
      
                               Art. 5.
                      Commissioni giudicatrici
   Le  commissioni  per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di  ricerca  saranno nominate ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di
ateneo in materia di dottorati di ricerca.
   Le  commissioni  entro  e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della  nomina  dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste
dal bando di concorso.
   La commissione dispone di un numero complessivo di cento punti, di
cui  venti riservati ai titoli, quaranta riservati alla prova scritta
e  quaranta  alla  prova  orale.  La  valutazione  dei titoli, previa
indicazione  dei  criteri,  sara'  effettuata dalla commissione prima
dello  svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale
soltanto  i  candidati  che  nella prova scritta abbiano riportato un
punteggio  non  inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata
con il conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
   Le  prove  possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano.
   Tale  possibilita'  dovra'  essere  subordinata  ad  un'espressa e
motivata  determinazione  assunta  dalla  Commissione  giudicatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso.
   Al  termine  di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale  la
commissione rende pubblici i risultati.
   Ultimata  la  prova  orale,  la  commissione redige la graduatoria
generale  di  merito  sommando,  per  ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
   Gli atti dei concorsi sono pubblici.
   Ai  candidati  e'  consentito  l'accesso  nei modi stabiliti dalla
legge   7  agosto  1990,  n.  241.  L'amministrazione  puo'  rinviare
l'accesso al momento della conclusione del concorso.

        
      
                               Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
   I  candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a concorso per il
corso  di  dottorato.  In  caso  di mancata o tardiva accettazione da
parte  degli  aventi  diritto  prima  dell'inizio del corso, subentra
altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria.
   In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
   Il   collegio   dei  docenti,  valutata  la  compatibilita'  delle
strutture  di  ricerca,  puo'  ammettere in soprannumero un numero di
idonei non superiore al totale dei posti messi a concorso:
    a)  candidati  idonei  nella  graduatoria  generale di merito che
fruiscano  di  assegni  di  ricerca  ai sensi della legge 27 dicembre
1997, n. 449, art. 51;
    b)  candidati  stranieri,  idonei  nella  graduatoria generale di
merito,  che  risultino assegnatari di Borsa di studio finanziata dal
Ministero  degli affari esteri, ovvero di borse finanziate da governi
di altri Paesi oppure da enti/universita' estere;
    c)  candidati appartenenti a Paesi con i quali esista o specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'ateneo
o   specifiche  convenzioni  con  l'ateneo  (senza  oneri  finanziari
obbligatori  per  l'Universita'  degli  studi  «Guglielmo  Marconi» -
Telematica.  La  convenzione  determina le modalita' di iscrizione al
dottorato  e  la  possibilita' che un anno del dottorato stesso possa
essere  compiuto presso l'Universita' del Paese con il quale e' stata
stipulata  la  specifica  convenzione; nel caso in cui la convenzione
intervenga  con  un  Paese  della  UE,  il titolo cosi' conseguito e'
denominato «Dottorato europeo», se la convenzione lo prevede.

        
      
                               Art. 7.
       Iscrizione ai corsi e contributo di accesso e frequenza
   Dopo  l'accertamento  della regolarita' degli atti concorsuali, le
relative   graduatorie  saranno  rese  note  esclusivamente  mediante
pubblicazione sul sito dell'ateneo nell' area riservata ai dottorati.
Le  graduatorie  pubblicate riporteranno anche le modalita' e i tempi
per  procedere al perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali, i
candidati  che  non  avranno  ottemperato  a quanto richiesto saranno
considerati  rinunciatari  e  si  procedera'  secondo  l'ordine della
graduatoria al subentro di altro candidato.
   I    dottorandi    titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita', nonche' quelli che conseguano una borsa erogata per
l'intera  durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche
estero, sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.
   Coloro  che  non  risulteranno  titolari  di  borsa di studio sono
tenuti  al  versamento  di  un  contributo di iscrizione annuo pari a
€ 2.000,00 (duemila/00).Tale versamento dovra' essere effettuato
all'atto  dell'iscrizione  contestualmente  al  pagamento della tassa
regionale.
   Per  gli  anni  accademici  successivi al primo, i dottorandi sono
tenuti   ad  effettuare  l'iscrizione  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione  di  avvenuta  ammissione all'anno successivo, da parte
del Collegio dei docenti.

        
      
                               Art. 8.
                           Borse di studio
   Le  borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa  del  merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie  di  merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un   importo   pari   a  quello  determinato  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  18  giugno 2008, corrispondente ad € 13.638,47, al
lordo   degli   oneri   previdenziali   a   carico  del  percipiente,
assoggettato  al contributo previdenziale INPS a gestione separata. I
casi  di  incompatibilita'  totale  o parziale per la fruizione della
borsa  di  studio  sono  fissati  dalla normativa vigente. In caso di
sopravvenuta incompatibilita', i ratei della borsa di studio relativi
al  periodo  per  il quale sono stati indebitamente percepiti, devono
essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o
sua frazione.
   A  parita'  di  merito,  per  tutti  coloro utilmente collocati in
graduatoria,   prevale  la  valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
   Nel  caso  in  cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso  dell'anno  alla  borsa  di  studio, questa verra' assegnata al
primo  dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa
di  studio  si  intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata  del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno
successivo.
   L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
Tali  periodi  non  possono  complessivamente superare la meta' della
durata  del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale
o convenzionale.
   Per   periodi  di  formazione  di  durata  superiore  a  sei  mesi
consecutivi  e' necessario il parere favorevole del Collegio docenti,
per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.

        
      
                               Art. 9.
                  Obblighi e diritti dei dottorandi
   I  dottorandi  sono  tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per  il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca
relativa  al  piano approvato dal collegio docenti frequentando tutte
le  attivita' per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore
richiesto,  dedicandosi  ai  programmi  di  studio  individuale, ed a
presentare al Collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
   Ai   dottorandi   puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica  sussidiaria  o integrativa, non eccedente le cinquanta ore
per  anno  accademico,  previo  parere  favorevole  del  Collegio dei
docenti;   tale   attivita'  non  deve  in  ogni  caso  compromettere
l'attivita'  di  formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri
per  il  bilancio  dell'ateneo  e  non  da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle universita'.
   A  seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il Collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore  la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.  Il  provvedimento  di  esclusione  per gravi inadempienze
nello  svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca,  in  relazione  alle
modalita'  stabilite  dal  Collegio  dei  docenti, comporta la revoca
della  borsa  con  obbligo  di  restituzione dei ratei gia' percepiti
relativi  all'anno  per  cui e' stato emesso il provvedimento stesso,
qualora   l'interessato  non  abbia  ottenuto  l'ammissione  all'anno
successivo.
   La  maternita'  e  le  assenze  per  grave  e documentata malattia
possono  comportare  la  sospensione dal corso, previa autorizzazione
del  Collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore
a  trenta  giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa di studio,
che verra' ripresa al termine della sospensione.
   E'  fatto  divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata del
dottorato, di contemporanea iscrizione ai seguenti corsi:
    laurea;
    altro dottorato;
    master universitario;
    scuole di specializzazione.
   E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  partecipare a corsi presso
universita'  straniere  nel  caso  che  cio'  sia previsto in sede di
convenzione con le universita' stesse.
   E'  altresi'  vietata la contemporanea fruizione di altre borse di
studio,  tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione o di ricerca dei dottorandi.
   Chi  ha  gia'  usufruito  di  una  borsa di studio per un corso di
dottorato  anche  per  un  periodo  inferiore  al  triennio  non puo'
usufruirne una seconda volta.
   I  dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in
aspettativa  senza  assegni,  per  il periodo di durata del corso. In
caso  di  ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il  rapporto  di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato
di  ricerca,  il  rapporto  di  lavoro con l'Amministrazione pubblica
cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta
la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.

        
      
                              Art. 10.
                      Conseguimento del titolo
   Il  titolo  di  dottore  di  ricerca e' conferito dal Rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
   Nelle  more  della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
   L'Universita',  successivamente  al  rilascio  del titolo, cura il
deposito  della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e
Firenze.

        
      
                              Art. 11.
                     Restituzione dei documenti
   I  candidati  interessati  dovranno provvedere entro trenta giorni
dall'espletamento  del  concorso,  e  con  gli eventuali oneri a loro
carico,   al  recupero  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  inviate
all'ateneo.   Trascorso   il   periodo   indicato   l'amministrazione
procedera'   all'eliminazione   dei  suddetti  documenti  dai  propri
archivi.

        
      
                              Art. 12.
                      Informativa sulla privacy
   Ai  sensi  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - codice
in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti
dai  candidati  saranno raccolti presso l'ateneo, per le finalita' di
gestione  del  concorso  e  saranno  trattati  presso  una banca dati
automatizzata   anche   successivamente  alla  vincita  del  concorso
medesimo.  Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.

        
      
                              Art. 13.
                    Responsabile del procedimento
   Il  responsabile  del  procedimento  amministrativo  e'  il  dott.
Luciano      Ciccolini      -     tel.     06/37725601-2,     e-mail:
ciccolini@unimarconi.it.

        
      
                              Art. 14.
                        Norme di riferimento
   Per  quanto  non  previsto  nel  presente  bando  si  rimanda alla
normativa  vigente  in  materia  di  dottorati  di ricerca e a quanto
stabilito  dal regolamento per i corsi di dottorato di questo ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 2 del 12 marzo 2005.
    Roma, 5 agosto 2009
                                                 Il rettore: Briganti