Concorso per 1 dottore di ricerca (sicilia) UNIVERSITA' DI CATANIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 25-09-2009
Sintesi: UNIVERSITA' DI CATANIA CONCORSO   (scad.  3 novembre 2009) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXV ciclo con sede amministrativa in Catania. ...
Ente: UNIVERSITA' DI CATANIA
Regione: SICILIA
Provincia: CATANIA
Comune: CATANIA
Data di inserimento: 25-09-2009
Data Scadenza bando 03-11-2009
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UNIVERSITA' DI CATANIA


CONCORSO   (scad.  3 novembre 2009)

Concorso  pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
   di ricerca - XXV ciclo con sede amministrativa in Catania.

                             IL RETTORE

   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Visto lo statuto dell'Universita' di Catania;
   Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed particolare l'art.4;
   Visto  il  decreto  ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 che, in
attuazione  della  sopra  citata  legge  n.  210/1998, regolamenta la
materia del dottorato di ricerca;
   Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2001 ed in particolare l'art. 8, commi 1 e 7;
   Visto  il regolamento dell'Universita' di Catania per gli studi di
dottorato di ricerca, emanato con D. R. n. 4548 del 27 ottobre 1999 e
successive modifiche;
   Visto  il  proprio  decreto  n.  4564  del 31 luglio 2003 relativo
all'innalzamento  ad  €  12.000,00  del limite di reddito per il
beneficio delle borse di studio di dottorato di ricerca;
   Visto    il    regolamento    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca, emanato con decreto ministeriale
del 22 ottobre 2004, n. 270;
   Viste  le  delibere  del  Senato  accademico  (23  luglio 2009 - 7
settembre 2009) e del Consiglio di amministrazione (24 settembre 2009
-  7  settembre  2009)  relative  all'istituzione  del  XXV ciclo dei
dottorati di ricerca con sede amministrativa Catania;
                              Decreta:

                               Art. 1.


   Per  quanto in premessa, nell'ambito del XXV ciclo, sono istituiti
i  dottorati  di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Catania.
   Sono  indetti  i concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di
dottorato  di  ricerca  di  cui  all'allegata  «Tabella  dottorati di
ricerca  -  XXV  ciclo»  (allegato  1)  che  fa  parte integrante del
presente bando.
   Per   ciascun  dottorato  vengono  indicati  la  durata,  i  posti
complessivi  messi a concorso, il numero di borse di studio e le sedi
consociate.

        
      
                               Art. 2.


   Possono  presentare  istanza  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione  al  dottorato  di  ricerca  senza  limitazione  d'eta'  e
cittadinanza  coloro  i quali siano in possesso del diploma di laurea
(vecchio  ordinamento) o della laurea specialistica/magistrale (nuovo
ordinamento)   ovvero   di   titolo  equipollente  conseguito  presso
Universita' straniere.
   I  cittadini  comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo,
che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno,
fare  espressa  richiesta  scritta  di  equipollenza  al Collegio dei
docenti  del  corso di dottorato cui intendono concorrere, corredando
l'istanza  stessa  dei  documenti  utili  a  consentire  al  collegio
medesimo la dichiarazione di equipollenza.
   Detti   documenti   tradotti   e   legalizzati   dalle  competenti
rappresentanze  italiane,  secondo  le  norme  vigenti in materia per
l'ammissione   di   studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle
universita'  italiane,  vanno  trasmessi,  unitamente  all'istanza di
accertamento  di  equipollenza,  a  mezzo di raccomandata postale con
avviso  di  ricevimento,  al  seguente indirizzo: Rettore Universita'
degli   studi  di  Catania,  Ufficio  dottorato  di  ricerca,  Piazza
Universita', 2 - 95131 Catania.
   Per  i  cittadini  italiani  in  possesso  di un titolo accademico
straniero,  che  non  sia  stato  gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma 2.
   Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali,
regolarmente  iscritti  all'ultimo anno di un corso di laurea vecchio
ordinamento o di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento),
conseguano  il  relativo  diploma  entro  il 31 dicembre 2009. In tal
caso,  l'ammissione  verra'  disposta  «con  riserva» ed il candidato
sara'  tenuto  a produrre, a pena di decadenza, al recapito di cui al
comma 3, il relativo certificato di laurea entro il 10 gennaio 2010.
   Gli  interessati alla partecipazione devono redigere le istanze di
ammissione,  separate  per  ciascun  concorso per il quale si intende
partecipare,  secondo  lo  schema on-line da inoltrare esclusivamente
per via elettronica, con tutti gli elementi in esso richiesti.

        
      
                               Art. 3.


   L'esame  di  ammissione  al  corso  consiste  in una prova scritta
(unica)  e  in un colloquio. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare
la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
   Le  prove  d'esame  sono  intese  ad  accertare  l'attitudine  del
candidato alla ricerca scientifica.

        
      
                               Art. 4.


   Le istanze di partecipazione al concorso vanno compilate e chiuse,
esclusivamente  on-line  per  via  elettronica  e  secondo il modello
reperibile  sul  sito  web  https://www.unict.it/  entro e non oltre il
termine perentorio del 3 novembre 2009.
   Non  sara'  possibile  accedere  al sito on-line e quindi chiudere
l'istanza oltre il termine di scadenza del bando.
   Saranno accolte le istanze di partecipazione al concorso compilate
e  chiuse  on-line  per  via elettronica. Non saranno accolte istanze
prodotte su materiale cartaceo ed inviate per posta.
   Verranno  esclusi  dal  concorso  i  candidati  le cui istanze non
contengono  tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
   Se  nella  stessa istanza venissero indicati piu' dottorati, sara'
ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
   I candidati sono ammessi con riserva alle prove del concorso.
   L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso.
   Nell'istanza   l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso  di
ammissione  al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione, sotto la propria responsabilita':
    a)  il  cognome  ed  il  nome  (cognome  da  nubile  per le donne
coniugate),  la  data  e  il  luogo  di  nascita,  la residenza ed il
recapito  eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di
avviamento  postale, il numero di attribuzione del codice fiscale, il
numero  telefonico  ed  un  indirizzo  e-mail). Per quanto riguarda i
cittadini  comunitari,  non  italiani ed extracomunitari, un recapito
italiano  o  l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta
quale proprio domicilio;
    b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
    c) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini stranieri);
    d) la cittadinanza;
    e1)  la  laurea  posseduta,  nonche'  la  data  di conseguimento,
l'Universita'  presso  la  quale  e'  stata conseguita e la votazione
riportata,  ovvero  il  titolo  equipollente  conseguito  presso  una
Universita' straniera, nonche' la data del provvedimento con il quale
e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
   ovvero
    e2)   la   laurea   che   si  conseguira',  la  data  presunta  e
l'Universita' presso cui si conseguira' il diploma di laurea:
    f)  di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso di
dottorato  secondo  le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
    g) di indicare la/e lingua/e straniera/e conosciuta/e;
    h)  di  non  essere  dipendente di amministrazioni pubbliche e in
caso  affermativo  di  essere  a  conoscenza che ai sensi dell'art. 2
della legge n. 476/1984:
     «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza»;
   e  che,  ai  sensi  dell'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002):
    «In  caso  di  ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato  di  ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica  cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e'  dovuta  la  ripetizione  degli  importi  corrisposti ai sensi del
secondo periodo»;
    i) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
    l)  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
    m)  di  essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando
di  concorso  e  del  regolamento dell'Universita' di Catania per gli
studi  di  dottorato  di ricerca emanato dall'Ateneo con D.R. n. 4548
del 27 ottobre 1999 e successive modificazioni;
   Per i soggetti portatori di handicap:
    n) di trovarsi in situazione di handicap pari al .............%.
   L'istanza  di  partecipazione  al  concorso deve essere inoltrata,
entro   il  termine  perentorio  del  3  novembre  2009,  utilizzando
esclusivamente,  (da  qualsiasi  postazione  dotata  di  collegamento
internet   e   stampante)   l'apposita   procedura  informatica  resa
disponibile via web sul sito dell'Ateneo (https://www.unict.it/ ).
   I candidati sono tenuti a versare, entro e non oltre il termine di
scadenza   del   presente   bando,   un   contributo  -  quali  spese
organizzative concorsuali - di € 100,00.
   Procedura per la partecipazione:
    Per  i  nuovi  utenti, che non siano in possesso del «codice PIN»
presso  l'Universita' di Catania, occorre cliccare alla voce «Portale
Studenti»  e  poi,  a  seguire,  alla voce «Registrazione utente». Al
termine  della procedura di registrazione, sara' generato per i nuovi
utenti il «codice PIN» personale.
   Detta  registrazione  non  si rende necessaria per chi figura gia'
registrato ed in possesso del «codice PIN» personale.
   Avvenuta  la  «Registrazione  utente», cliccare alla voce «Portale
Studenti»  ed inserire, alla voce «Login» il codice fiscale ed il PIN
rilasciato  precedentemente  dal  sistema.  Continuare  cliccando  su
«Versamenti»  ed  effettuare  la  scelta della tipologia del corso di
studi  «concorso  ammissione  dottorato»  e poi selezionare la voce «
Dottorato  di ricerca (995)», proseguendo, poi, secondo le istruzioni
fornite dal sistema.
   Per  effettuare  il  pagamento  del contributo di € 100,00 e'
possibile utilizzare una delle seguenti opzioni:
    a) Pagamento immediato on-line:
     Detto  pagamento  puo'  essere  effettuato  con carta di credito
(solo  circuiti  VISA  e  MasterCard).  In  tal  caso,  effettuata la
registrazione  del  versamento  ed annotato l' «id», occorre cliccare
alla voce «Pagamenti on line» e seguire le istruzioni.
    b) Pagamento differito (procedura Epos):
     Eseguita  l'operazione «registrazione del versamento» e annotato
l'  «id»  occorre  recarsi  presso  uno degli sportelli delle Agenzie
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. In tal caso il candidato
dovra' registrare il versamento almeno un giorno prima della scadenza
di cui al presente bando.
   Effettuato il pagamento, il candidato dovra' redigere l'istanza di
partecipazione secondo le istruzioni visualizzate sul sito web.
   Ai   fini   della   «chiusura»   dell'istanza,   occorre  inserire
nell'apposita casella il numero identificativo del versamento.
   A  «chiusura»  avvenuta, il sistema inviera' un messaggio di posta
elettronica    all'indirizzo   e-mail   indicato,   confermando   che
l'operazione e' stata eseguita.
   L'amministrazione  universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il caso dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del
recapito   da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi.
   L'amministrazione,  in  ogni  caso,  si  riserva  di verificare le
dichiarazioni  contenute  nell'istanza  di  iscrizione e se al numero
identificativo  corrisponde il versamento effettuato quale contributo
per le spese organizzative concorsuali.
   L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso.

        
      
                               Art. 5.


   I  posti  del  dottorato  sono  determinati  seguendo  i  seguenti
criteri:
    a) posti con borse di studio finanziati tramite:
     - fondi ministeriali (posti MIUR/Istituzionali);
     -  convenzioni  con  Atenei  consociati  (posti  aggiunti  Univ.
consoc.);
     -  convenzioni,  con  soggetti pubblici e privati in possesso di
requisiti  di  elevata  qualificazione  culturale  e scientifica e di
personale, strutture ed attrezzature idonee (posti aggiunti enti);
    b) posti senza finanziamento da destinare a laureati da ammettere
al  corso di dottorato senza borsa di studio e con pagamento di tasse
e contributi per l'accesso e la frequenza.

        
      
                               Art. 6.


   I   corsi   di   dottorato   di   seguito  elencati  prevedono  il
finanziamento  di  posti  con borse di studio aggiuntive da parte dei
seguenti enti e Universita' consociate:
    - scienze delle produzioni animali una borsa agg. CoRFiLaC;
    - scienze e tecnologie agrarie tropicali e subtropicali una borsa
agg. facolta' di agraria;
    -  scienze  e  tecnologie  alimentari  (gia'  biotecnologie degli
alimenti)  una  borsa agg. Dip. orto-floro-arboricoltura e tecnologie
agroalimentari;
    - scienze politiche una borsa agg. facolta' di scienze politiche;
    -  diritto  commerciale  una  borsa agg. sede consoc. Universita'
degli studi Salerno;
    -  territorio, paesaggio e comunita' locali: sviluppo integrato e
sostenibilita' una borsa agg. Scire';
    -  neurobiologia  una  borsa  agg. sede consoc. Universita' degli
studi Roma I;
    -  patologia ed ematologia clinica, sperimentale e computazionale
(ex  embriologia  medica  e patologia ed ematologia sperimentale) una
borsa agg. Lombardia informatica S.p.a.;
    - fisica due borse agg. INFN;
    - fisica una borsa agg. INFN - LNS;
    - informatica due borse agg. INGV;
    - ingegneria strutturale e geotecnica una borsa agg. SICEP S.p.a.

        
      
                               Art. 7.


   Le  prove di esame si svolgeranno presso i locali dell'Universita'
di Catania con le modalita' di cui ai commi successivi.
   La  prova  scritta, per l'ammissione a ciascun concorso, si terra'
in  data  23  o  24  novembre  2009  nei luoghi e alle ore pubblicati
nell'allegato  2  parte  integrante  del  presente bando e non verra'
inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati.
   L'elenco  dei  candidati  che  avranno  superato  la prova scritta
verra' pubblicato mediante affissione nell'albo della sede presso cui
si e' svolta la prova.
   La prova orale per i candidati che vi sono stati ammessi si terra'
-  salvo  rinunzia  scritta  ai  termini  fissati espressa da tutti i
candidati presenti alla prova scritta - in data 26 o 27 novembre 2009
nei  luoghi  e  alle ore pubblicati nell'allegato 2, parte integrante
del  presente bando e non verra' inviata alcuna comunicazione scritta
ai candidati.
   La  mancata  presentazione  alla  prova scritta e alla prova orale
sara' considerata come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
   Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno  esibire uno dei
documenti di riconoscimento ritenuti idonei dalla vigente normativa.

        
      
                               Art. 8.


   Le   commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione  ad  ogni  corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate  in  conformita' al «Regolamento dell'Universita' di Catania
per gli studi di dottorato di ricerca» e successive modifiche.

        
      
                               Art. 9.


   Le   commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione,  nel tenere conto di quanto disposto all'art. 3, comma 2,
dovranno  stabilire, nella prima seduta, i criteri di valutazione per
lo svolgimento del concorso.
   Nel  caso  di  dottorati  di ricerca, aggregazioni di diverse aree
disciplinari,  la  prova scritta puo' essere articolata su domande di
difficolta' omogenea, per ogni singola area disciplinare.

        
      
                              Art. 10.


   Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
   E'  ammesso  al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
   Il  colloquio  si  intende  superato  se  il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
   Alla  fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede presso
cui si e' svolta la prova.
   Espletate   le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
   Nel  caso  in cui due o piu' candidati vengano graduati con uguale
punteggio,  la  commissione  procedera' ad ulteriore colloquio per le
posizioni   ex-aequo,   al   fine   di   formulare   una  graduatoria
differenziata.

        
      
                              Art. 11.


   Con  decreto  del  rettore  sono  approvati  gli  atti concorsuali
nonche'  le  graduatorie,  unitamente  alla  nomina  dei vincitori di
ciascuna selezione.
   I   candidati   saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
   In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

        
      
                              Art. 12.


   Ai   primi   posizionati   in  graduatoria,  a  prescindere  dalla
cittadinanza ed in possesso dei requisiti prescritti, viene conferita
la  borsa  di  studio,  fino  alla  concorrenza  del  numero di borse
disponibili,  attribuite  secondo  l'ordine  di  cui agli articoli 5,
comma a) e 6 comma 1. I rimanenti idonei possono partecipare al corso
di  dottorato senza borsa, fino al numero di posti previsti, mediante
il  pagamento  di  tasse  e  dei  contributi  nella  misura  pari  al
contributo  massimo  previsto  per  gli  studenti  iscritti  ai corsi
universitari  (art.  24,  comma  6,  regolamento  dell'Universita' di
Catania per gli studi di dottorato di ricerca).
   Sono  esentati dal pagamento delle tasse e contributi gli iscritti
ai corsi di dottorato senza borsa di studio che versino in situazione
di handicap.
   I candidati che versino in situazione di handicap pari o superiore
al  66%  e  che,  pur  superando  le  prove concorsuali (idonei), non
risultino  vincitori  dei  posti messi a concorso, vengono ammessi in
soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.

        
      
                              Art. 13.


   Ai  candidati  ammessi ai corsi ne sara' data comunicazione per le
vie    postali.    Essi   dovranno   presentare   o   far   pervenire
all'amministrazione  universitaria  entro  il  termine  perentorio di
giorni  quindici  che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:
    a) domanda di iscrizione al primo anno di corso, in resa legale;
    b)  fotocopia  del  documento  di  identita'  (in  carta  libera)
debitamente firmata;
    c) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
    d) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:
     luogo e data di nascita;
     cittadinanza;
     la  laurea posseduta con l'indicazione della relativa votazione,
della  data  di  conseguimento  e dell'Universita' presso la quale e'
stata  conseguita.  Coloro  i  quali  conseguono il diploma di laurea
entro  il  31  dicembre  2009  dovranno presentare il relativo titolo
entro e non oltre il 10 gennaio 2010;
     di  non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di laurea
o  di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione ovvero
di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso di altro
dottorato di ricerca;
     di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato, ad
ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o
di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione ovvero di
perfezionamento, di perfezionamento all'estero o ad un corso di altro
dottorato di ricerca;
     di non aver mai usufruito di una borsa di studio per altro corso
di dottorato di ricerca;
     di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le attivita'
del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
     di essere a conoscenza che le borse di studio di cui al presente
bando  non  possono  essere  cumulate  con  altre  borse  di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;
     di  essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di
concorso, nel «Regolamento dell'Universita' di Catania per gli stu
     d
i  di  dottorato di ricerca» e successive modifiche, nonche' di tutte
le  altre  disposizioni  impartite in materia di dottorato e comunque
della normativa vigente in merito;
    e)  di  non  essere  dipendente di amministrazioni pubbliche e in
caso  affermativo  di  essere  a  conoscenza che ai sensi dell'art. 2
della  legge n. 476/1984: «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato  di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed  usufruisce  della  borsa  di  studio  ove ricorrano le condizioni
richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza»,  e  che,  ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002):
   «In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato  di  ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica  cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e'  dovuta  la  ripetizione  degli  importi  corrisposti ai sensi del
secondo periodo».
   La mancata presentazione dei documenti richiesti sara' considerata
come rinuncia al dottorato, quale ne sia la causa.
   I  candidati  che  versino  in  situazione  di  handicap  dovranno
inviare,  ai  fini  della  ammissione  al  dottorato,  un certificato
aggiornato dal quale si evinca tale condizione.
   I  cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
    1)   godere   dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza;
    2)  essere  in possesso, fatta eccezione della titolarieta' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
    3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

        
      
                              Art. 14.


   Ai  vincitori  di  concorso  nei posti con borsa di studio, aventi
reddito  personale  complessivo  annuo  lordo  non superiore a €
12.000,00,  verra'  conferita,  ai sensi e con le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, la borsa di studio di cui al successivo art.
15.
   A tal fine, dovranno produrre:
    autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo lordo;
    fotocopia  modello  INPS attestante l'avvenuta costituzione della
posizione contributiva;
    dichiarazione  di  essere  a conoscenza che le borse di studio di
cui  al  presente bando sono esenti dall'imposta locale sui redditi e
da  quella sul reddito delle persone fisiche (art. 4, legge 13 agosto
1984, n. 476) e che comunque utilizzate non danno luogo a valutazioni
ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
   Le  eventuali  economie  di  borse  di  studio  o frazione di esse
saranno  impegnate  per  essere  utilizzate  nei  successivi cicli di
dottorato.

        
      
                              Art. 15.


   Le borse, della durata massima pari a quella prevista per l'intero
corso  di  dottorato,  sono  confermate  con l'ammissione all'anno di
corso successivo del borsista e vengono assegnate agli aventi diritto
utilmente  collocati  in  graduatoria, previa valutazione comparativa
del  merito  e  secondo  l'ordine  definito nella graduatoria stessa.
L'importo  della borsa di studio e' di euro 13.638,47 annui, al lordo
delle  ritenute a carico del percipiente. Tale importo sara' adeguato
agli aumenti previsti dalla norma.
   Al  termine  di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
collegio  dei  docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno
di  corso successivo ovverosia ne propone al rettore l'esclusione dal
proseguimento del corso.
   Entro  il  15  novembre  di  ciascun  anno essi hanno l'obbligo di
rinnovare  l'iscrizione  agli  anni  di  corso  successivi  al primo.
L'iscrizione  va  effettuata  con  riserva  subordinatamente, in ogni
caso,  a  quanto deliberato dal collegio dei docenti, ai sensi di cui
all'art. 14, comma 3, del regolamento dell'Universita' di Catania per
gli studi di dottorato di ricerca, e successive modificazioni.
   La mancata iscrizione determina la decadenza dal dottorato.
   L'importo  della borsa di studio e' elevato del 50% in proporzione
ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso
universita' o istituti di ricerca.
   L'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  legata  ai  periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
   Alle  borse  di  studio  per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca  si  applicano  le  disposizioni  in  materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
   Le  borse  non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
   Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio  per un corso di
dottorato  anche  per  un  solo  anno  o  frazione  di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
   Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984:
    «Il  pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza», nonche', ai
sensi  dell'art.  52,  comma  57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge finanziaria 2002):
    «In  caso  di  ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato  di  ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica  cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e'  dovuta  la  ripetizione  degli  importi  corrisposti ai sensi del
secondo periodo».

        
      
                              Art. 16.


   Gli  ammessi  ai  corsi di dottorato di ricerca non possono essere
contemporaneamente  iscritti  ad  altro  corso universitario (laurea,
laurea  specialistica  o magistrale, master I e II livello, scuole di
specializzazione,    corsi    di   perfezionamento,   perfezionamento
all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca, ecc.).
   A  nessun  titolo  possono  essere  attribuiti  agli  iscritti  ai
dottorati  di ricerca, vincitori dei posti con borsa di studio, oltre
all'importo  della borsa, compensi che facciano carico a contributi o
assegnazioni  erogati  con  fondi  di  bilancio  dell'Universita'  di
Catania.
   Gli iscritti ai corsi di dottorato nei posti senza borsa di studio
possono   beneficiare   di   contributi  come  sopra,  in  ogni  caso
limitatamente allo svolgimento di attivita' di ricerca.
   Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di  compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e  di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
fissate dal Collegio dei docenti.

        
      
                              Art. 17.


   Il   titolo  di  dottore  di  ricerca  e'  conferito  dal  rettore
dell'Universita'  a  chi, avendo superato l'esame finale, ha ottenuto
risultati   di   rilevante  valore  scientifico  documentati  da  una
dissertazione  finale  scritta  o  da  un  lavoro grafico. I predetti
risultati  vengono  accertati  da una commissione, costituita secondo
quanto  stabilito dal regolamento dell'Universita' di Catania per gli
studi di dottorato di ricerca, e successive modificazioni.

        
      
                              Art. 18.


   Ai  sensi  del  decreto  decreto  legislativo  n.  196/2003  e del
regolamento di attuazione adottato dall'Universita', i dati personali
forniti  dai  candidati  saranno  gestiti  presso l'Universita' degli
studi di Catania e trattati per le finalita' connesse al conferimento
e  alla successiva gestione delle attivita' procedurali correlate, in
conformita' alle previsioni normative.

        
      
                              Art. 19.


   Per  quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel decreto
ministeriale   n.   224   del   30   aprile   1999,  nel  regolamento
dell'Universita'  di Catania per gli studi di dottorato di ricerca, e
successive  modificazioni,  nonche' alle altre disposizioni impartite
in materia e comunque alla normativa vigente.
    Catania, 15 settembre 2009
                                                    Il rettore: Recca