Concorso per 2 restauratori di beni culturali (lazio) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 2 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 75 del 29-09-2009 |
Sintesi: | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI CONCORSO (scad. 31 dicembre 2009) Selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restaur ... |
Ente: | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 30-09-2009 |
Data Scadenza bando | 31-12-2009 |
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CONCORSO (scad. 31 dicembre 2009)
Selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.
IL SEGRETARIO GENERALE Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009 n. 91; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 recante «Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici», come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420; Visti gli articoli 197-205, nonche' 253, commi 29 e 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» - e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art.182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con cui e' stato approvato il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e successive modificazioni, che disciplina in via transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali; Visto l'art. 29, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis del Codice predetto; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2009, n. 53 contenente il «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali nonche' della qualifica di - collaboratore restauratore di beni culturali -, in attuazione dell'art. 182, comma 1-quinquies del Codice»; Visti il decreto ministeriale 26 Maggio 2009, n. 86 - «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori» - e il decreto ministeriale 26 Maggio 2009 n. 87 - «Definizione dei criteri dei livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro», attuativi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9, del Codice; Visto l'art. 45 - «Valore giuridico della trasmissione» - del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni; Considerata la necessita' di individuare con certezza l'ambito delle figure professionali che intervengono nelle attivita' conservative dei beni culturali, al fine di assicurare l'ottimale esecuzione dei relativi interventi, tenendo conto dell'eccellenza del restauro italiano, riconosciuta in tutto il mondo; Considerata la necessita' di dare attuazione alla normativa sopra indicata relativa alla qualifica di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, anche agli effetti dell'art. 29, comma 9-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio; Vista la Circolare del Segretariato Generale n. 35 del 12 agosto 2009, recante la «Disciplina transitoria degli operatori del restauro (art. 182 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Linee Guida applicative» ed il relativo «Addendum» di cui alla Circolare n. 36 del 21 settembre 2009 (d'ora in poi: «Circolare»); Decreta: Art. 1. Oggetto del bando 1. E' indetto un bando di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali, ai sensi dell'art. 182, commi 1 ed 1-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d'ora in poi denominato «Codice»), nonche' di collaboratore restauratore di beni culturali, ai sensi dell'art. 182, comma 1-quinquies, del Codice. Ai sensi dell'art. 29, comma 9-bis del Codice, il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in esito all'espletamento delle procedure previste dal presente bando, determina la possibilita' di eseguire gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, che il comma 6 del medesimo art. 29 riserva ai soggetti in possesso della predetta qualifica. 2. Il presente bando concerne le modalita' per il conseguimento delle predette qualifiche professionali, in applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 182 del Codice, che prevede distintamente: a) le ipotesi in cui il possesso di requisiti individuati dalla norma determina direttamente il conseguimento (c.d. conseguimento ope legis) della qualifica di restauratore di beni culturali (comma 1, lettere a), b) e c); b) le ipotesi in cui il possesso di altri requisiti individuati dalla norma consente di partecipare ad una prova di idoneita', al cui superamento e' legato il conseguimento della predetta qualifica (comma 1-bis); c) le ipotesi in cui il possesso di altri requisiti individuati dalla norma, oppure il conseguimento di un determinato punteggio nella prova di idoneita' (insufficiente al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali), determina il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (comma 1-quinquies). 3. La prova di idoneita' di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, si effettua in conformita' a quanto previsto dal decreto ministeriale 30 marzo 2009, n. 53, «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche' della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali».
Art. 2. Requisiti utili per il conseguimento delle qualifiche professionali 1. Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio consente al richiedente, ai sensi dell'art.182, comma 1, lettera a), del Codice, di ottenere il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali: a) diploma rilasciato dall'Istituto Centrale per il Restauro (oggi Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro) di Roma, o dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze (o dalla relativa sede distaccata: Scuola del Mosaico di Ravenna), conseguito dal richiedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica, purche' il richiedente risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006. 2. In alternativa a quanto indicato al precedente comma, ai sensi dell'art. 182, comma 1, lettera b), del Codice, consente di ottenere il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali il possesso cumulativo dei seguenti titoli di studio e professionali: a) diploma di una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, ovvero titolo di studio estero che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento, in entrambi i casi conseguito dal richiedente alla data del 16 dicembre 2001; b) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, di attivita' di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 3. In alternativa a quanto indicato ai precedenti commi, ai sensi dell'art. 182, comma 1, lettera c), del Codice, consente di ottenere il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali il possesso dei seguenti titoli professionali: a) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo di tempo di almeno otto anni, di attivita' di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 4. Ai sensi dell'art.182, comma 1-bis, lettere a), b), c), d) e d-bis), del Codice, consente l'accesso alla prova di idoneita' per il conseguimento della qualifica di restauratore dei beni culturali il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio o professionali: a) diploma in restauro rilasciato da un'Accademia di Belle Arti, con corso di studi di durata almeno triennale, ovvero titolo di studio estero che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento, in entrambi i casi purche' l'iscrizione al relativo corso sia anteriore alla data del 31 gennaio 2006; b) diploma rilasciato da una scuola di restauro statale o regionale di durata almeno biennale, ovvero titolo di studio estero che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento, in entrambi i casi purche' l'iscrizione ai relativi corsi sia anteriore alla data del 31 gennaio 2006; c) diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, ovvero titolo universitario estero che il Ministero valuti ad esso equivalente, sotto il profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento, in entrambi i casi purche' l'iscrizione ai relativi corsi sia anteriore alla data del 31 gennaio 2006; d) svolgimento, alla data del 16 dicembre 2001, per un periodo almeno pari a quattro anni, di attivita' di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; e) possesso dei requisiti utili all'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c), del Codice - indicati al successivo comma 6 del presente articolo - unitamente allo svolgimento, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, di attivita' di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 5. Sono considerati utili, ai fini del possesso del requisito indicato ai commi 2, lettera a), e 4, lettera b), del presente articolo, i corsi biennali che abbiano una durata non inferiore alle 1.200 ore complessive di insegnamento effettivo, tutte riferibili a materie la cui conoscenza sia utile alla formazione del restauratore e che comprendano un'adeguata componente di attivita' pratica di restauro su beni culturali. 6. Ai sensi dell'art.182, comma 1-quinquies, lettere a), b) e c), del Codice, nonche' del decreto ministeriale n. 53 del 2009, consente il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio o professionali: a) diploma in restauro rilasciato da un'Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale; b) diploma rilasciato da una scuola di restauro statale o regionale con insegnamento almeno triennale, ovvero diploma estero che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma, sotto il profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento; c) diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero diploma di universita' estera che il Ministero valuti equivalente al predetto diploma di laurea, sotto il profilo della qualita' e quantita' dell'insegnamento; d) svolgimento, alla data del 1° maggio 2004, di lavori di restauro di beni culturali, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'amministrazione pubblica competente. 7. Consegue altresi' la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, ai sensi dell'art.182, comma 1-quinquies, lettera d), del Codice, il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneita' di cui all'art. 182, comma 1-bis, del Codice, ed essendo risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in quanto, secondo le disposizioni del decreto ministeriale n. 53 del 2009, abbia ottenuto il punteggio di almeno 50/100 nella terza prova (prova teorico-pratica). 8. Il richiedente e' tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti indicati ai commi precedenti, a fornire le relative informazioni e ad allegare la relativa documentazione, secondo le indicazioni contenute nel modulo di domanda pubblicato e reso disponibile sul sito Internet www.restauratori.beniculturali.it 9. Gli uffici del Ministero valuteranno la sussistenza dei requisiti previsti ai commi precedenti, sulla base dei criteri indicati nella Circolare del Segretariato Generale n. 35 del 12/08/2009, recante la «Disciplina transitoria degli operatori del restauro (art. 182 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Linee Guida applicative» e nel relativo «Addendum» di cui alla Circolare n. 36 del 21 settembre 2009, pubblicati sul sito istituzionale Internet del Ministero www.beniculturali.it e sul sito www.restauratori.beniculturali.it 10. In particolare, riguardo al requisito consistente nello svolgimento dell'attivita' di restauro qualificata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 182, comma 1-ter, del Codice, l'attestazione della rispondenza agli atti di quanto dichiarato e documentato dal richiedente e' effettuata dall'organo competente alla tutela del bene oggetto dell'attivita' di restauro, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del presente bando.
Art. 3. Presentazione delle domande per il conseguimento delle qualifiche professionali 1. La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2009, esclusivamente in via telematica. 2. Per presentare la domanda il richiedente dovra' accedere al sito www.restauratori.beniculturali.it/ e inserire alcune informazioni identificative tra le quali la sua casella di posta elettronica personale. Ricevera' quindi sulla sua casella un messaggio contenente l'indirizzo di una pagina web. Accedendo a quest'ultima potra' confermare la sua registrazione e ricevere infine le credenziali personali per l'accesso al sito, che gli consentiranno di compilare e trasmettere il modulo di domanda. 3. Il richiedente dovra' compilare la Sezione A) e almeno una delle sezioni B), C) e D), del modulo di domanda, sottoelencate (al termine occorre compilare la sezione E) - Invio - per effettuare la trasmissione telematica): Sezioni del modulo A) Dati di individuazione del richiedente e dichiarazione di autenticita'; B) Requisiti per il conseguimento diretto della qualifica di restauratore di beni culturali (art. 182, comma 1, del Codice); C) Requisiti per l'accesso alla prova di idoneita' (art. 182, comma 1-bis del Codice); D) Requisiti per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (art. 182, comma 1-quinquies, del Codice e decreto ministeriale 53 del 2009); E) Invio. 4. Con l'eccezione dei dati forniti al momento della registrazione, il richiedente potra' modificare ogni informazione del modulo di domanda fino alla data di scadenza di presentazione fissata nel presente bando. Il modulo si intende trasmesso solo con la compilazione della sezione Invio: in seguito a questa operazione non sara' piu' possibile alcuna modifica o integrazione, salva la possibilita' di allegare successivamente le attestazioni di competenza di organi diversi da quelli del Ministero ai sensi del comma 6 del presente articolo. 5. Il modulo di domanda contiene campi di cui e' obbligatoria la compilazione, pena l'inammissibilita' della domanda e/o la stessa impossibilita' di effettuarne materialmente la trasmissione. Nonostante molti tra i dati e documenti richiesti siano facoltativi, e' interesse del richiedente fornire ogni informazione disponibile, sia per consentire uno svolgimento piu' rapido della procedura, sia perche' in alcuni casi la mancata indicazione, in assenza di altra documentazione disponibile da parte del Ministero, potrebbe rendere impossibile la valutazione del possesso del requisito con conseguente inammissibilita' della domanda e/o diniego di conseguimento della qualifica. 6. Le attestazioni in ordine all'attivita' di restauro svolta dal richiedente, di competenza di organi regionali o di enti subdelegati dalla regione o di soggetti di Stati esteri, dovranno essere acquisite dal richiedente e allegate al modulo di domanda, corredate dalla traduzione in lingua italiana (in formato.pdf) entro la data del 31 marzo 2010. Le attestazioni di competenza di organi statali saranno prodotte entro la stessa data dagli organi del Ministero competenti e allegate d'ufficio al modulo. Per le attivita' di restauro effettuate su beni ubicati in Abruzzo, o comunque rientranti nelle competenze degli uffici della Regione, che dovranno essere comunque indicate dai richiedenti nel modulo di domanda da trasmettere entro il termine comune suindicato, le attestazioni potranno essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche e trasmesse dai richiedenti entro un termine piu' ampio, che verra' stabilito successivamente. Qualora non risultasse possibile definire le attestazioni in tempo utile rispetto allo svolgimento della prova di idoneita', i richiedenti verranno ammessi con riserva alle diverse fasi della prova (salva ogni necessaria verifica successiva). 7. Dal sito www.restauratori.beniculturali.it sara' possibile scaricare i modelli per la compilazione delle attestazioni da parte degli organi regionali, di enti subdelegati dalla regione o di soggetti di Stati esteri, in ordine alle attivita' di restauro dichiarate dal richiedente. Fermo restando la liberta' delle regioni e dei soggetti esteri nell'organizzazione del procedimento di rilascio delle attestazioni di rispettiva competenza, il Ministero non riterra' valide, e pertanto non considerera' ai fini del conseguimento delle qualifiche professionali, attestazioni che non contengano tutte le informazioni e dichiarazioni richieste nei predetti modelli. 8. Ultimato l'esame del modulo di domanda corredato delle attestazioni, il Ministero, qualora ritenga che la domanda, pur risultando ammissibile, non possa essere accolta, in tutto o in parte, a causa dell'insufficienza dei requisiti documentati, ne dara' comunicazione al richiedente per consentirgli la presentazione di eventuali osservazioni e chiarimenti, prima dell'adozione del provvedimento definitivo, fermo restando il controllo di cui al comma 11 del presente articolo. 9. E' a disposizione dei richiedenti la casella di posta elettronica restauratori@beniculturali.it, per eventuali chiarimenti e/o supporto alla compilazione e trasmissione del modulo. 10. Non e' ammessa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande. 11. L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi fase della procedura la verifica della rispondenza al vero di quanto dichiarato dai richiedenti, mediante richiesta di presentazione della documentazione originale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del presente bando.
Art. 4. Prova di idoneita' 1. La prova di idoneita' prevista dall'art. 182, comma 1-bis, del Codice si svolge secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 30 marzo 2009, n. 53. 2. Le modalita' e la data di svolgimento della prova di idoneita', ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto ministeriale n. 53 del 2009, sono stabilite con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del giorno 15 aprile 2010 e sul sito Internet istituzionale del Ministero www.beniculturali.it - sotto la denominazione: «Prova di idoneita' per restauratori». 3. Le commissioni esaminatrici della prova di idoneita' verranno nominate con successivi decreti. 4. Relativamente alle domande di partecipazione alla prova di idoneita', la verifica della documentazione originale viene effettuata, ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 6, comma 3, del predetto decreto ministeriale n. 53 del 2009, nei confronti dei candidati che supereranno la prima prova scritta a domande a risposta multipla.
Art. 5. Iscrizione negli elenchi 1. Il conseguimento delle qualifiche, in base alla verifica del possesso dei requisiti ovvero al superamento della prova di idoneita', e' disposto con provvedimenti del Ministero e da' luogo all'inserimento in appositi elenchi, utili a dimostrare il possesso della qualifica ad ogni effetto di legge.
Art. 6. Disposizioni finali 1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza. 2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti, pena l'esclusione. 3. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Amministrazione unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate al reperimento della documentazione richiesta. 4. Dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorrono i termini per l'impugnazione delle previsioni direttamente lesive, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni, o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni. Il segretario generale: Proietti