Concorso per 1 dottore di ricerca (puglia) UNIVERSITA' DI LECCE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 20-10-2009
Sintesi: UNIVERSITA' DEL SALENTO CONCORSO   (scad.  19 novembre 2009) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXV ciclo - I bando ...
Ente: UNIVERSITA' DI LECCE
Regione: PUGLIA
Provincia: LECCE
Comune: LECCE
Data di inserimento: 20-10-2009
Data Scadenza bando 19-11-2009
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UNIVERSITA' DEL SALENTO


CONCORSO   (scad.  19 novembre 2009)

       Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi 
            di dottorato di ricerca - XXV ciclo - I bando 

 
                             IL RETTORE 
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi  di  Lecce  emanato
con D.R. n. 231 del 19 febbraio 2004 e per ultimo modificato con D.R.
n. 2443 del 10 novembre 2006 a seguito del quale l'Universita'  degli
studi di  Lecce  ha  assunto  la  denominazione  di  Universita'  del
Salento; 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 in particolare l'art. 4; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 18 giugno 2008 con  cui  e'  stato  rideterminato
l'importo delle borse di studio; 
    Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  in  data  30  aprile   1999,   n.   224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; 
    Visto il Regolamento per  l'istituzione  e  l'organizzazione  dei
corsi di dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 622  del  16  marzo
2007; 
    Visto  il  Regolamento  didattico  dell'Universita'  del  Salento
emanato con D.R. n. 1280 del 16 giugno 2008; 
    Viste le proposte  di  istituzione  dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca con sede  amministrativa  presso  l'Universita'  del  Salento
avanzate dai Consigli di Dipartimento; 
    Visto il D.D. n. 147 del 27 marzo 2009 relativo  all'assegnazione
da parte del MIUR di borse di  studio  aggiuntive  per  dottorati  di
ricerca sull'esercizio 2008; 
    Considerato che il sopracitato D.D. n. 147/09, nell'assegnare  le
risorse aggiuntive indica il numero di borse di studio  in  relazione
al corso di dottorato, il ciclo e la tematica di ricerca; 
    Viste le delibere n. 190 del 29 luglio  2009  e  n.  219  del  28
luglio 2009, rispettivamente del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione; 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' istituito il XXV ciclo dei dottorati di  ricerca  aventi  sede
amministrativa presso l'Universita' del Salento. 
    Sono  indetti,  pertanto,  presso  l'Universita'   del   Salento,
pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di  dottorato
di ricerca di durata triennale di seguito elencati: 
  
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il presente bando ha valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti:
pertanto i candidati ai quali non sia stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 4 di  cui  al  presente  bando,  sono
tenuti a presentarsi senza  alcun  preavviso,  presso  la  sede,  nel
giorno e nell'ora indicati al presente articolo 1. 
    L'assenza del candidato, quale ne sia la causa, sara' considerata
come rinuncia al concorso. Qualora impedimenti  di  qualsiasi  natura
non consentissero il rispetto del calendario delle  rispettive  prove
indicate nel presente  bando,  questa  amministrazione  pubblichera',
entro  tre  giorni  prima  della   data   fissata   per   la   prova,
esclusivamente sul sito dell'Universita'  del  Salento  all'indirizzo
www.unisalento.it nella finestra scorrevole «Avvisi  eventi  notizie»
nonche' nella sezione Bandi e Concorsi, le eventuali  variazioni  del
diario d'esame. Tanto varra' a tutti gli effetti quale notifica  agli
interessati. 

        
      
                               Art. 2 
 
                  Requisiti per l'accesso ai corsi 
 
    Possono presentare domanda di partecipazione al concorso  di  cui
al precedente art. 1, senza limiti di  eta'  e  di  cittadinanza,  in
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
provenienza, coloro che, alla data di scadenza del  bando,  siano  in
possesso del  diploma  di  laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento
previsto dalla Legge n. 341/90 o del diploma di laurea  specialistica
conseguito ai sensi del D.M. 509/99  ovvero  del  diploma  di  laurea
magistrale conseguito ai sensi del D.M. 270/04 o  di  analogo  titolo
accademico conseguito all'estero - preventivamente  riconosciuto  dal
Collegio  dei  docenti  per   l'ammissione   al   dottorato -   anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. 
    Coloro i quali  fossero  in  possesso  di  un  titolo  di  studio
conseguito presso una Universita' straniera e che non sia gia'  stato
dichiarato equipollente alla laurea  italiana,  dovranno  richiederne
l'equipollenza unicamente ai fini  dell'ammissione  al  dottorato  al
quale intendono concorrere. 
    In  tal  caso,  la  domanda  di  partecipazione   dovra'   essere
corredata,  al  fine  di  consentire  al  Collegio  dei  Docenti   la
valutazione del titolo posseduto, dalla seguente documentazione: 
      certificato  attestante  il  titolo  di  studio  straniero  con
l'indicazione  degli  esami  sostenuti  e  delle  relative  votazioni
unitamente alla traduzione in lingua italiana. La  traduzione  dovra'
essere sottoscritta sotto  la  propria  responsabilita'  al  fine  di
consentire il riconoscimento del titolo. 
    In  caso  di  ammissione  al  dottorato  i   candidati   dovranno
presentare, entro 90 giorni dalla data  di  iscrizione,  la  seguente
documentazione: 
      titoli tradotti e legalizzati dalle  competenti  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero; 
      dichiarazione  di  valore  del  titolo  conseguito   all'estero
rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche  o  consolari
all'estero. 

        
      
                               Art. 3 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere spedita, a
pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi». La data  di
spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal timbro e dalla
data dell'Ufficio Postale accettante. 
    Questa Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali
o tecnici. 
    La   citata   domanda,   indirizzata   al    Magnifico    Rettore
dell'Universita' del Salento, redatta in carta libera e sottoscritta,
secondo lo schema  allegato  al  presente  bando,  di  cui  e'  parte
integrante, potra' essere spedita al Magnifico Rettore -  Universita'
del Salento - Chiostro di Santa Maria del Carmine, Piazza Tancredi, 7
-  73100  Lecce.  La  domanda,  inoltre,  potra'  essere   presentata
direttamente al Servizio Posta dell'Universita'  del  Salento,  viale
Gallipoli 49, Lecce. 
    Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il  mittente  e
la  seguente  dicitura:  Selezione  per  l'ammissione  al  corso   di
Dottorato di Ricerca in ".........." (riportare la denominazione  del
corso di dottorato). 
    Nella domanda  l'aspirante  dovra'  dichiarare  con  chiarezza  e
precisione  (a  macchina  o   a   stampatello)   sotto   la   propria
responsabilita': 
      le proprie generalita', la data ed  il  luogo  di  nascita,  la
residenza, il numero telefonico ed il recapito  eletto  agli  effetti
del concorso; 
      l'esatta denominazione del corso di dottorato  di  ricerca  cui
intende partecipare; 
      la propria cittadinanza; 
      la laurea posseduta, con la data e l'universita' presso cui  e'
stata conseguita,  oppure  il  titolo  accademico  conseguito  presso
un'Universita' straniera; 
      la lingua straniera conosciuta; 
      di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere
le attivita' di  studio  e  di  ricerca  previste  dal  collegio  dei
docenti; 
      di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito. 
    I candidati in  possesso  di  titolo  accademico  straniero,  non
ancora dichiarato equipollente alla laurea,  dovranno  allegare  alla
domanda i documenti utili a consentire al  collegio  dei  docenti  la
dichiarazione di equipollenza (certificato  di  laurea  con  esami  e
votazioni e dichiarazione  di  valore).  I  documenti  di  cui  sopra
dovranno   essere   tradotti   e   legalizzati    dalle    competenti
rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa  vigente  in
materia di ammissione degli studenti stranieri  ai  corsi  di  laurea
delle universita' italiane. 
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni  dipendente  da  inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante  o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli  stessi
ne' per eventuali disguidi postali o  telegrafici  non  imputabili  a
colpa dell'amministrazione stessa. 
    I candidati portatori di handicap, riconosciuti  ai  sensi  della
legge n.  104  del  5  febbraio  1992,  dovranno,  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, fare esplicita  richiesta,  in  relazione
alla propria menomazione, dell'ausilio necessario,  nonche'  indicare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per l'espletamento  delle
prove. 

        
      
                               Art. 4 
 
                             Esclusioni 
 
    Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati: 
      1. la cui domanda sia stata spedita oltre il termine  stabilito
dal presente bando; 
      2. la cui domanda sia priva della firma del candidato; 
      3. la cui domanda sia priva della denominazione  del  corso  di
dottorato cui si intende partecipare; 
      4.  per  il  solo  dottorato  in  «Forme  dell'evoluzione   del
Diritto»: la cui domanda sia priva dell'indicazione  della  linea  di
ricerca nell'ambito della quale intendono partecipare al dottorato; 
      5.  per  il  solo  dottorato  in  «Forme  dell'evoluzione   del
Diritto», la cui domanda sia priva del progetto di ricerca. 
    Ai candidati la cui domanda sia  stata  dichiarata  inammissibile
sara'  comunicata  l'esclusione   dal   concorso   mediante   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. 
    L'amministrazione   puo'   disporre   in   ogni   momento,   fino
all'approvazione della graduatoria,  l'esclusione  dal  concorso  per
difetto dei requisiti prescritti. 
    Qualora i  motivi  che  determinano  l'esclusione  ai  sensi  del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento  del  concorso,
il rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni  diritto
conseguente alla partecipazione al concorso secondo le  modalita'  di
cui al precedente comma. 
    Parimenti sara'  disposta  la  decadenza  dei  candidati  di  cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni  previste
nella domanda di partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 5 
 
              Prove d'ammissione al corso di dottorato 
 
    Le prove d'esame saranno tese ad accertare  la  preparazione  del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica. 
    L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla  base  di  prove
scritte  ed  orali,  a  giudizio  insindacabile   della   Commissione
giudicatrice. Su esplicita proposta  del  Collegio  dei  docenti,  le
prove scritte possono essere svolte anche in lingua straniera.  Nella
prova orale e' compresa una verifica della  conoscenza  della  lingua
straniera o delle lingue straniere indicate dal  candidato,  comunque
congruenti agli obiettivi formativi del dottorato. 
    In relazione alle qualita' accertate, la Commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna  delle  due
prove. 
    E' ammesso alla prova orale il  candidato  che  abbia  conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. 
    Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga  un
punteggio non inferiore a 40/60. 
    La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al  pubblico.  Alla
fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la Commissione  forma
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  dei  voti  da
ciascuno riportati nella  prova  stessa.  L'elenco  sottoscritto  dal
Presidente e dal Segretario della Commissione e' affisso  all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale. 

        
      
                               Art. 6 
 
    Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria 
 
    Il rettore  nomina  la  Commissione  giudicatrice  in  base  alla
normativa vigente. 
    La  Commissione  incaricata  della  valutazione  comparativa  dei
candidati e' composta da tre membri (o piu' di tre in presenza di  un
numero di indirizzi superiore) scelti tra i professori o  ricercatori
universitari di ruolo  nell'ambito  dei  settori  disciplinari  degli
afferenti al dottorato ai quali possono essere aggiunti non  piu'  di
due esperti. Tali esperti devono  appartenere  a  universita',  anche
straniere, non partecipanti al  dottorato,  a  strutture  di  ricerca
pubbliche e private, anche straniere, e non devono essere  componenti
del Collegio dei docenti. 
    Nel caso di dottorati articolati  in  indirizzi,  la  Commissione
deve comprendere almeno un componente del settore  di  pertinenza  di
ciascun indirizzo indicato nel bando. Le  prove  di  accesso  saranno
differenziate per ciascun  indirizzo.  La  graduatoria  finale  sara'
unica. 
    Al  termine  delle  prove  d'esame,  la  Commissione  compila  la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi  ottenuti  dai
candidati nelle singole  prove.  Il  rettore,  con  proprio  decreto,
procedera' ad approvare gli atti del concorso, nominare i vincitori e
conferire le borse di studio. 

        
      
                               Art. 7 
 
                   Modalita' d'iscrizione al corso 
 
    I candidati che avranno superato le prove di concorso,  utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a  coprire  i  posti
disponibili per il corso di dottorato, entro il termine perentorio di
giorni quindici, pena decadenza, che decorre dal giorno successivo  a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,  dovranno  inviare
al Magnifico Rettore - Universita' del Salento -  Chiostro  di  Santa
Maria del Carmine, Piazza Tancredi, 7  -  73100  Lecce  o  presentata
direttamente al Servizio Posta  di  questa  Universita'  sito  presso
l'Edificio ex Principe Umberto in Viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce -
entro il citato termine di giorni quindici, i seguenti documenti: 
      fotocopia  di  un  documento  di   riconoscimento   debitamente
firmata; 
      domanda (in bollo) di iscrizione al primo  anno  del  corso  di
dottorato, contenente quanto segue: 
        a. dichiarazione di cittadinanza; 
        b. dichiarazione di laurea posseduta, con relativa  votazione
finale; 
        c. dichiarazione di non frequentare altro corso di  dottorato
di ricerca presso Universita' italiane o straniere; 
        d. dichiarazione di non essere iscritto  ad  altro  corso  di
laurea o scuola di specializzazione  presso  Universita'  italiane  o
straniere; 
        e. codice fiscale. 
    I candidati non comunitari aventi titolo  all'iscrizione  saranno
ammessi ai corsi  purche'  in  regola  con  le  disposizioni  vigenti
relative  all'ingresso  ed  al  soggiorno  in  Italia  e   legalmente
soggiornanti in Italia e dovranno, pertanto,  consegnare,  unitamente
alla domanda di iscrizione, la copia del passaporto e del permesso di
soggiorno  in  corso  di  validita'   rilasciato   dalle   competenti
Autorita'. 
    Coloro che non sono vincitori della  borsa  di  studio  conferita
dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di  cui
all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n.  210  e  coloro  che
sono vincitori delle borse di studio finanziate da  enti  pubblici  e
privati che non  coprono  le  tasse  di  iscrizione,  sono  tenuti  a
presentare quanto segue: 
      attestazione ISEEU rilasciata da uno dei Centri  di  Assistenza
Fiscale (CAF)  autorizzati  e  convenzionati  con  l'Universita'  del
Salento; 
      ricevuta di versamento del contributo annuo per l'accesso e  la
frequenza del corso di dottorato; 
      ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto agli
studi universitari, ex legge regionale n. 12/96, art. 16, comma  2  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    Coloro  che  sono  vincitori  della  borsa  di  studio  conferita
dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di  cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e  coloro  che
sono vincitori delle borse di studio finanziate da  enti  pubblici  e
privati che coprono le tasse di iscrizione, ed intendono fruirne sono
tenuti a presentare: 
      ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto agli
studi universitari, ex legge regionale 12/96,  art.  16,  comma  2  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    Tutti i vincitori delle  borse  di  studio,  a  qualsiasi  titolo
conferite, devono inoltre dichiarare: 
      di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca; 
      di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
di studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle
esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali  ad
integrazione, per consentire l'attivita' di formazione o  di  ricerca
all'estero o comunque fuori della sede del dottorato. 
    In caso di decadenza o di rinunzia di uno  o  piu'  degli  aventi
diritto subentrano uno o piu'  dei  candidati  non  ammessi,  secondo
l'ordine della graduatoria di merito. Ove la decadenza o la  rinunzia
si verifichino in data successiva all'inizio del corso,  il  Collegio
dei docenti decide sulla ammissibilita' degli eventuali subentranti. 

        
      
                               Art. 8 
 
          Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi 
 
    Gli iscritti che non fruiscano della borsa  di  studio  conferita
dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di  cui
all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono tenuti  al
pagamento del contributo annuo  di  €  1.549,37,  ridotto  secondo  i
criteri e i parametri del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni. 
    Tutti i dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato sono tenuti  al
pagamento della Tassa regionale annuale per  il  diritto  agli  studi
universitari, fissata in € 77,47, ex legge regionale n.  12/96,  art.
16, comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni. 

        
      
                               Art. 9 
 
         Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
    Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. 
    L'importo delle borse di studio di  cui  all'art.  1  e'  pari  a
quello  determinato  dal  decreto  del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  del  18  giugno  2008.  La  durata
dell'erogazione della borsa e' pari a quella del corso (tre anni). 
    Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile. 
    L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese. 
    Gli iscritti ai  corsi  di  dottorato  per  periodi  di  stage  o
comunque per periodi di attivita' formative e di ricerca  fuori  sede
(in Italia o all'estero) possono ricevere  rimborsi  delle  spese  di
viaggio e  di  soggiorno  (vitto  e  alloggio)  previa  delibera  del
collegio dei docenti, su fondi di ricerca o quelli  di  funzionamento
assegnati al dottorato. 
    Per il primo anno le borse di studio sono  assegnate  sulla  base
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione di ammissione
e, a parita'  di  merito,  sulla  base  della  valutazione  economica
determinata ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e'  effettuata  dal
Collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno. 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi e svolgere le
attivita' di studio e di ricerca previste dal Collegio dei docenti. I
titolari di borsa decadranno dal diritto di godimento  della  stessa,
qualora non rispettino gli obblighi di frequenza. 
    In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e  di
svolgimento delle attivita' di ricerca, il Collegio dei docenti  puo'
richiedere al rettore la sospensione, comunque  non  superiore  a  un
anno,  o  l'esclusione  dal  corso  con  motivata  decisione,  previa
verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi i casi di maternita',
di grave e documentata malattia e di servizio militare. 
    In caso di sospensione di durata superiore  a  trenta  giorni  la
borsa non puo' essere  erogata.  In  caso  di  sospensione  superiore
all'anno, il perpetuarsi della violazione  degli  obblighi  stabiliti
dal Collegio  dei  docenti  comporta  l'irrevocabile  esclusione  dal
corso. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio tranne che con quelle esplicitamente concesse  da  istituzioni
nazionali  o   internazionali   ad   integrazione,   per   consentire
l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero  o  comunque  fuori
della sede del dottorato. 
    Le borse di studio non danno in nessun caso luogo  a  valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera. 

        
      
                               Art. 10 
 
                Documenti redatti in lingua straniera 
 
    Gli atti ed i documenti,  redatti  in  lingua  straniera,  devono
essere  tradotti  e  legalizzati  dalle   competenti   rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. 

        
      
                               Art. 11 
 
                          Incompatibilita' 
 
    Gli iscritti al corso di dottorato di  ricerca,  titolari  o  non
titolari  di  borsa  di  studio,  non  possono   svolgere   attivita'
lavorative o di  formazione  esterne  al  dottorato  di  ricerca  che
costituiscano  impedimento  al  regolare  svolgimento  del   percorso
formativo, pena la decadenza dal dottorato. Le attivita'  esterne  al
dottorato non potranno comportare  la  sottrazione,  anche  parziale,
all'obbligo di partecipazione a tutte le iniziative del dottorato. 
    Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari  di
borsa di studio su proposta del Tutor, successivamente approvata  dal
Collegio  dei  docenti,   e'   consentito   svolgere   attivita'   di
collaborazione per attivita' di ricerca  purche'  la  stessa  rientri
nell'ambito delle attivita' formative previste dal dottorato. In  tal
caso le borse di  studio  sono  compatibili  con  eventuali  compensi
derivanti dall'attivita' di ricerca, ad eccezione  dei  compensi  per
assegni di ricerca di cui alla legge n. 449/1997, art.6,  cosi'  come
sono compatibili  con  eventuali  compensi  derivanti  da  attivita',
preventivamente autorizzate dal Collegio dei docenti, che  permettano
di approfondire gli obiettivi di formazione e l'esperienza di ricerca
del dottorato. 
    L'iscrizione  ai  corsi  di  dottorato  e'  incompatibile,   pena
l'esclusione  dal  corso,  con  l'iscrizione  in  contemporanea  alla
seconda  laurea,  a  un  master  universitario,  ad  una  scuola   di
specializzazione, ai diplomi universitari di  specializzazione  o  ad
altro dottorato di ricerca, fatti  salvi  gli  accordi  espliciti  di
cotutela. Ove il vincitore di un posto di dottorato, risultasse  gia'
iscritto alla seconda laurea, alla laurea specialistica, a un  master
universitario,  ad  una  scuola  di  specializzazione,   ai   diplomi
universitari di specializzazione o ad altro dottorato di  ricerca  si
impegna a rinunciare alla frequenza degli  stessi  prima  dell'inizio
del corso di dottorato. 

        
      
                               Art. 12 
 
     Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca 
 
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  rilasciato   dal   rettore
dell'Universita' del Salento, si consegue  all'atto  del  superamento
dell'esame finale, secondo quanto prevede la normativa vigente. 

        
      
                               Art. 13 
 
                         Dipendente pubblico 
 
    In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con  borsa
di studio, il pubblico dipendente e' collocato a domanda  in  congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per  il  periodo  di
durata del corso; in caso di ammissione senza borsa di studio,  o  di
rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e
di quiescenza in godimento  da  parte  dell'amministrazione  pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il  rapporto  di  lavoro  con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei  due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. 
    Il periodo di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza. 

        
      
                               Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, si informano i candidati che il trattamento dei  dati  personali
da essi forniti in sede di  partecipazione  al  concorso  o  comunque
acquisiti  a   tal   fine   dall'Amministrazione   universitaria   e'
finalizzato unicamente per fini istituzionali  e  per  l'espletamento
delle attivita' concorsuali ed avverra' a cura delle persone preposte
al  procedimento  concorsuale,  anche  da  parte  della   commissione
esaminatrice,  presso  l'Universita'  del  Salento,  Centro   Servizi
Gestione Scuola di Dottorato (CGSD), Viale  Gallipoli  n.  49,  73100
Lecce, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei  modi  e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalita',  anche  in
caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati
e' necessario  per  valutare  i  requisiti  di  partecipazione  e  il
possesso di titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale
valutazione. 
    Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui  all'art.  7  del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  al  Magnifico   Rettore
dell'Universita' del Salento, Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce. 

        
      
                               Art. 15 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    Il Centro  Gestione  Scuola  di  Dottorato  dell'Universita'  del
Salento -  Viale  Gallipoli  n.  49,  73100  Lecce,  e'  responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale  inerente
al presente bando. Il responsabile del procedimento amministrativo  e
del  trattamento  dei  dati  e'  la  Dott.ssa  Simona  Palermo,  Capo
dell'Ufficio Dottorati - tel. 0832.293399 -293570 - 293612 - 293041. 

        
      
                               Art. 16 
 
                           Norme di rinvio 
 
    Per quanto non previsto nel presente  bando,  si  fa  riferimento
alla normativa attualmente vigente in materia. 
    Il presente bando sara' inviato al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica. 
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Il presente bando sara' inoltre reso pubblico per via  telematica
nel  sito  http://www.unile.it/   nella  finestra  scorrevole  "Avvisi
Eventi Notizie"  nonche'  nella  sezione  dedicata  ai  dottorati  di
ricerca del link Bandi e Concorsi. 
      Lecce, 12 ottobre 2009 
                                                 Il rettore: Laforgia