Concorso per 360 agenti della polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 360
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 15-12-2009
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO   (scad.  14 gennaio 2010) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 360 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari delle Forze armate, in servizio o in ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-12-2009
Data Scadenza bando 14-01-2010
Condividi

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO   (scad.  14 gennaio 2010)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 360
  Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari  delle
  Forze armate, in servizio o  in  congedo,  che  abbiano  completato
  senza demerito la ferma breve triennale. 

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Visto l'art. 25, comma 5, della legge 23  agosto  2004,  n.  226,
recante  disposizioni  sulla  sospensione  anticipata  del   servizio
obbligatorio  di  leva  che  stabilisce,  per  il  reclutamento   del
personale  delle  carriere  iniziali  delle  Forze   di   polizia   a
ordinamento civile e militare, del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa , che in deroga a quanto
previsto  dall'art.  16,  comma  4,  della  medesima  legge,  per  la
copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2)  della  lettera  b)  del
citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3),  4)  e
5) della medesima lettera b), relativi all'anno  2010,  sono  indetti
concorsi, secondo le modalita' previste dall'art. 12 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2  settembre  1997,
n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno
completato senza  demerito  la  ferma  triennale.  I  vincitori  sono
immessi  direttamente  nelle   carriere   iniziali   delle   relative
amministrazioni; 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n.  121  e  successive  modifiche,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive
modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante norme  di  attuazione  dello  Statuto  Speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 e successive modifiche, recante  l'ordinamento  del  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, relativo all'approvazione del regolamento per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in  possesso  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  2  settembre
1997,  n.  332,  concernente  il  regolamento   recante   norme   per
l'immissione dei volontari delle Forze Armate nelle carriere iniziali
della Difesa, delle Forze di Polizia, dei  Vigili  del  Fuoco  e  del
Corpo militare della Croce Rossa; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
norme in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  30  giugno  2003,  n.  198,
concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' fisica-psichica
e attitudinale di cui  devono  essere  in  possesso  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli; 
    Visto il decreto del Ministero dell'Interno 28  aprile  2005,  n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 22 dicembre 2008, n.  203,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
Legge Finanziaria 2009»; 
    Ritenuta la necessita' di bandire  un  concorso,  per  titoli  ed
esami, per il reclutamento di n. 360 Allievi Agenti della Polizia  di
Stato riservato ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 23 agosto
2004, n. 226, ai volontari delle  Forze  armate,  in  servizio  o  in
congedo,  che  abbiano  completato  senza  demerito  la  ferma  breve
triennale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  n.  360  Allievi  Agenti  della  Polizia  di  Stato
riservato ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004,
n. 226, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 16,  comma  4,
della medesima legge, ai volontari delle Forze armate, in servizio  o
in congedo, che abbiano completato  senza  demerito  la  ferma  breve
triennale. 
    2. Dei suddetti 360 posti,  subordinatamente  al  possesso  degli
altri requisiti prescritti: 
      a) n. 3 sono riservati agli aspiranti  che  siano  in  possesso
dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752  «Norme  di
attuazione dello Statuto Speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di proporzionale etnica negli uffici  statali  siti  nella
provincia di Bolzano e di conoscenza delle due  lingue  nel  pubblico
impiego» valido per accedere alla carriera esecutiva; 
      b) n. 18 sono riservati, ai sensi dell'art. 8  della  legge  20
novembre 1987, n. 472, ai candidati diplomati presso il Centro  Studi
di Fermo. 
    3. L'attestato di bilinguismo previsto  dal  precedente  punto  2
lett. a)  dovra'  pervenire,  pena  il  suo  mancato  riconoscimento,
unitamente alla domanda di partecipazione  al  concorso,  secondo  le
modalita' previste al successivo art. 3 del presente bando. 
    4. I posti riservati, di cui al punto 2, non coperti per mancanza
di vincitori, sono conferiti, secondo  l'ordine  di  graduatoria,  ai
candidati che hanno superato le prove concorsuali. 
    5. Qualora il numero delle domande di partecipazione al  concorso
sia: 
      • superiore al quintuplo dei posti messi a  concorso,  i  posti
eventualmente  non  coperti  saranno  portati  in  aumento  a  quelli
riservati per il concorso successivo; 
      • inferiore al quintuplo dei posti  messi  a  concorso,  per  i
posti eventualmente non coperti potranno essere banditi  concorsi  ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 
    6. Il Capo della Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando, nonche'  di  differire  o  di
contingentare  l'ammissione  dei   vincitori   alla   frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente
articolo 1 devono essere in  possesso,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda  di  partecipazione,
dei seguenti requisiti: 
    a) arruolamento quali volontari in ferma triennale ai  sensi  del
Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,  n.  332  e
completamento senza demerito,  alla  data  di  scadenza  del  termine
ultimo di presentazione delle domande di partecipazione, della  ferma
triennale nelle Forze Armate (VFB); 
      b) cittadinanza italiana; 
      c) godimento dei diritti politici; 
      d) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado
o equipollente; 
      e) non aver superato il trentesimo anno di eta'  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso; 
      f) qualita' morali e di condotta previste dall'art.  35,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno
2003, n. 198. 
    In particolare, per quanto  attiene  ai  requisiti  psico-fisici,
sono richiesti: 
      • sana e robusta costituzione fisica; 
      • statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e  a  m.  1,61
per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza  delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
      • senso cromatico e luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno ed un visus corretto a 10/10, per  ciascun  occhio  per
una correzione massima complessiva di una diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    2.  Costituiscono,  inoltre,   cause   di   non   idoneita'   per
l'ammissione al concorso le imperfezioni  e  le  infermita'  indicate
nella tabella 1 allegata al predetto D.M. n. 198/2003. 
    3. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data  di  immissione
nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato,  escluso
quello previsto al punto 1, lett. e) del presente articolo. 
    4. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da  pubblici  uffici,   dispensati   dall'impiego   per   persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti  dall'impiego  statale,  ai
sensi dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 
    5.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   il
requisito  della   condotta   e   delle   qualita'   morali,   quello
dell'efficienza  fisica   e   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale  al  servizio,  nonche'  le  cause  di  risoluzione   di
precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    6. L'esclusione dal concorso per difetto di uno o piu'  requisiti
prescritti sara' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi, a pena
di  inammissibilita',  in  ogni  loro  parte,  sull'apposito   modulo
allegato al presente  bando  (allegato  1)  e  reperibile  presso  le
Questure, dovranno essere  presentate  esclusivamente  alla  Questura
della provincia in cui il candidato ha la propria residenza  entro  e
non oltre il  termine  di  giorni  trenta,  a  decorrere  dal  giorno
successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    2. Le suddette domande si considereranno prodotte in tempo utile,
se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di  ricevimento,  entro
lo stesso termine di cui al precedente punto 1;  a  tal  fine,  fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale  accettante.  L'avviso  di
ricevimento dovra' essere conservato dal  candidato  per  documentare
l'avvenuto invio della domanda entro i termini prescritti. Qualora la
domanda di partecipazione venga  spedita  a  mezzo  di  raccomandata,
andra'  riportato  sulla  busta,  sul  tagliando  di   spedizione   e
sull'avviso  di  ricevimento,  il  seguente   codice   di   concorso:
VFB360/09. 
    3. I candidati  in  servizio  nelle  Forze  Armate  impegnati  in
missione all'estero, potranno compilare la domanda anche  su  modello
non  conforme,  purche'  contenente  gli  stessi  dati  di   cui   al
summenzionato allegato 1. I citati candidati dovranno  presentare  la
domanda al Reparto in teatro operativo fuori area da  cui  dipendono,
che ne curera' l'invio alla Questura della provincia di  residenza  o
nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le Questure provvederanno a
tenere contatti diretti con i suddetti Reparti per quanto  necessario
all'eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali. 
    4. I candidati in congedo residenti all'estero  potranno  inviare
la domanda,  anche  su  modello  non  conforme,  alle  Rappresentanze
Diplomatiche competenti per territorio che ne cureranno l'invio  alla
Questura di Roma, la quale provvedera' a tenere contatti diretti  con
le  suddette  Rappresentanze  Diplomatiche  per   quanto   necessario
all'eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali. 
    5.  Il  termine   per   la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' da  considerarsi  perentorio;  pertanto
non saranno prese in considerazione le domande  presentate  oltre  il
termine di cui al precedente punto 1. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                     Compilazione della domanda 
 
 
    1.  Nelle  domande  di  partecipazione  al  concorso,  datate   e
sottoscritte dai candidati, gli stessi dovranno dichiarare: 
      a) il cognome ed  il  nome  (le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile); 
      b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) l'iscrizione alle liste elettorali ovvero  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse; 
      e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne  penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico; 
      f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che  lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
      g) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      h) la posizione giuridica di militare  volontario  delle  Forze
Armate arruolato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, con l'indicazione di aver  terminato  senza
demerito  la   ferma   triennale   quale   volontario,   specificando
obbligatoriamente le seguenti informazioni: 
        • Forza Armata ove presta o ha prestato  servizio  (Esercito,
Marina ed Aeronautica); 
        • se si trovi in servizio o in congedo; 
        • date di decorrenza giuridica di arruolamento e  di  congedo
da volontario in ferma breve triennale con la denominazione e la sede
dell'ultimo  Comando/Reparto  di  servizio,  nonche'   la   data   di
decorrenza e di congedo di un nuovo arruolamento con la denominazione
e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio; 
      i) l'indicazione della lingua inglese o francese, relativamente
alla parte delle domande del questionario di cui al  successivo  art.
8, punto 4. 
    2. Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte  dai
candidati, a pena di nullita'. Sottoscrivendo la domanda, i candidati
oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e trattazione  dei  dati
personali che li  riguardano,  necessari  all'espletamento  dell'iter
concorsuale,   si   assumono   ogni   responsabilita'    penale    ed
amministrativa per eventuali dichiarazioni mendaci. 
    3. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
recapito presso il quale si desidera che  l'Amministrazione  effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Gli  aspiranti  sono,
inoltre,  tenuti  a  comunicare  tempestivamente   -   a   mezzo   di
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero dell'Interno  -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le
Risorse Umane - Ufficio III: Attivita' concorsuali per  il  personale
che espleta funzioni di polizia, Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185
Roma: 
      - ogni variazione di indirizzo o recapito presso  il  quale  si
intende ricevere le comunicazioni del concorso; 
      - l'eventuale collocamento in congedo da  volontario  in  ferma
breve (VFB). 
    4. Gli aspiranti che intendono partecipare per i posti  riservati
di  cui  all'articolo  1,  punto  2,  del  presente  bando,  dovranno
precisare  gli  estremi  del  titolo  in  base  al  quale  concorrono
nell'apposito spazio riservato  alle  «ANNOTAZIONI  INTEGRATIVE».  In
particolare, coloro che si trovano nella posizione di cui all'art. 1,
punto 2, lett. a), dovranno inoltre indicare la  lingua,  italiana  o
tedesca, nella quale intendono sostenere la relativa prova d'esame. 
    5. Nelle domande, sempre nello spazio riservato alle «ANNOTAZIONI
INTEGRATIVE», dovranno, inoltre, essere indicati gli eventuali titoli
di preferenza che si intendono far valere, ai sensi dell'art.  5  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.
Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa,  i  titoli
non saranno presi in  considerazione  in  sede  di  formazione  della
graduatoria concorsuale. 
    6. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda  di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della  prova  scritta
del  concorso  saranno  comunicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del  23
marzo 2010 e che tale comunicazione avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    7. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita'  nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causate  da  inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del  recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non  imputabili  a  propria
colpa. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
              Estratto della Documentazione di Servizio 
 
 
    I candidati ammessi a sostenere le prove  di  cui  al  successivo
art. 9, dovranno produrre, all'atto della presentazione alle prove di
efficienza fisica, pena l'esclusione dal concorso,  l'estratto  della
documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in Allegato 2,
secondo le seguenti modalita': 
      - i candidati  in  posizione  di  congedo  dovranno  richiedere
l'estratto della documentazione di servizio (Allegato 2) al Distretto
Militare/Centro Documentale competente per territorio; tale documento
dovra' essere  firmato  dall'Ufficiale  Responsabile/Funzionario  del
medesimo Ufficio e sottoscritto dall'aspirante per presa  visione  ed
accettazione dei dati in esso contenuti; 
      - i candidati in servizio dovranno richiedere l'estratto  della
documentazione  di  servizio  (Allegato  2)  al  Reparto/   Ente   di
appartenenza ; tale documento contenente i dati relativi  alla  ferma
breve triennale ed all'eventuale prolungamento  della  ferma,  chiuso
tassativamente alla data di scadenza  del  termine  di  presentazione
della domanda, dovra' essere firmato dal Comandate del  Corpo/Reparto
e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed  accettazione  dei
dati in esso contenuti. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»  alle   prove   ed   agli
accertamenti concorsuali di seguito specificati. 
    2. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta d'esame; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) valutazione dei titoli di servizio. 
    3. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti
di cui al  precedente  punto  2,  comporta  la  non  ammissione  alle
successive fasi concorsuali. 
    4. I candidati risultati idonei  alla  prova  scritta  d'esame  e
classificatisi  tra  i  primi  1000  in  ordine  di  merito,  saranno
convocati per essere sottoposti alle prove di  efficienza  fisica  ed
agli accertamenti per l'idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale,
secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 giugno  2003,  n.
198. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,
e' presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei  Dirigenti
della Polizia  di  Stato  che  espletano  funzioni  di  Polizia,  con
qualifica  non  inferiore  a  Dirigente   Superiore,   in   servizio,
preferibilmente, presso il Dipartimento della pubblica  sicurezza  ed
e' composta da: 
      a) due funzionari con qualifica  non  inferiore  a  Commissario
Capo; 
      b) due docenti di scuola secondaria superiore; 
      c) un esperto nelle lingue  straniere  indicate  nel  bando  di
concorso; 
      d) un appartenente al ruolo dei Direttori  tecnici  fisici  del
settore Telematica. 
    Per l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice  puo'
essere nominato anche  un  funzionario,  appartenente  al  ruolo  dei
Dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni  di  polizia,
con qualifica non  inferiore  a  Dirigente  Superiore,  collocato  in
quiescenza da non oltre un quinquennio dalla  data  del  decreto  che
indice il bando di concorso. 
    2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo  dei
Commissari  in  servizio  presso  il  Dipartimento   della   Pubblica
Sicurezza. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al  concorso  per
difetto dei prescritti requisiti di ammissione, che  potranno  essere
accertati anche successivamente, sono tenuti a presentarsi, muniti di
un valido  documento  di  identificazione,  per  sostenere  la  prova
scritta d'esame nella sede, nel  giorno  e  nell'ora  indicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami» - 23 marzo 2010 
    2. Tale comunicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti nei confronti dei candidati. 
    3. Il candidato che non si  presenti  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere la  prova  scritta  e'  escluso  dal
concorso. 
    4. La prova d'esame del  concorso  consiste  in  risposte  ad  un
questionario, articolato in domande a  risposta  a  scelta  multipla,
tendenti  ad  accertare  il  grado  di  preparazione  culturale   dei
candidati, vertenti su argomenti di cultura generale,  sulle  materie
previste dai  vigenti  programmi  della  scuola  media  dell'obbligo,
nonche' sull'accertamento di un  sufficiente  livello  di  conoscenza
della lingua inglese o  francese  a  scelta  del  candidato  e  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in
linea con gli standard europei. 
    5. La Commissione di cui al  precedente  articolo  7  stabilisce,
preventivamente, i  criteri  di  valutazione  degli  elaborati  e  di
attribuzione  del  relativo  punteggio.  La  durata  della  prova  e'
stabilita dalla stessa  Commissione  all'atto  della  predisposizione
delle serie di domande da somministrare. 
    6. La Commissione estrae, di volta in  volta,  i  questionari  da
sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti. 
    7. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di  comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare  telefoni  cellulari,   apparati   radio   ricetrasmittenti   o
calcolatrici, copiare tutto o in  parte  le  risposte  relative  alle
domande poste. E' vietato, altresi',  portare  al  seguito  carta  da
scrivere, appunti,  libri,  pubblicazioni  di  qualsiasi  genere.  La
mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta  l'esclusione
dalla prova. 
    8. La correzione degli elaborati e  l'attribuzione  del  relativo
punteggio vengono effettuati con  idonea  strumentazione  automatica,
utilizzando un'apparecchiatura a lettura ottica. La prova si  intende
superata se il candidato riporta una votazione non  inferiore  a  sei
decimi. L'esito della prova scritta sara' reso disponibile  sul  sito
internet www.poliziadistato.it 
    9.  Sono  ammessi  a  sostenere  gli  accertamenti,  di  cui   al
successivo art. 9, i candidati risultati idonei alla prova scritta  e
classificatisi tra i primi 1000 in ordine di merito. Inoltre, tutti i
candidati idonei che abbiano riportato un punteggio  pari  all'ultimo
dei candidati  compresi  entro  i  limiti  della  predetta  aliquota,
saranno ammessi in soprannumero. Qualora il numero  degli  idonei  al
termine degli accertamenti di cui al  successivo  art.  9  risultasse
inferiore al numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione  si
riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota  di  candidati
risultati idonei alla prova culturale. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
Prove di efficienza fisica  ed  accertamenti  dell'idoneita'  fisica,
                      psichica ed attitudinale 
 
 
    1.  Per  quanto  attiene  alle  prove  di  efficienza  fisica,  i
candidati saranno sottoposti alle prove sottoindicate da parte di una
Commissione composta da un Primo Dirigente della Polizia di Stato che
la presiede, da un medico della Polizia  di  Stato  specializzato  in
medicina dello sport, nonche' da un appartenente ai  gruppi  sportivi
della Polizia di Stato - FF. OO. - con qualifica di  coordinatore  di
«settore sportivo». Svolge la funzione di segretario  della  predetta
commissione un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato  o  qualifica  equiparata  o  da  un  appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    2. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    3. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori indicati determinera' un giudizio di non  idoneita',  con
conseguente non ammissione ai successivi accertamenti concorsuali  ed
esclusione dal concorso. 
    4. I  candidati,  all'atto  della  presentazione  alle  prove  di
efficienza  fisica,  pena   l'esclusione   dal   concorso,   dovranno
presentarsi muniti di: 
      a) un documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      31 
      b)  un  certificato   di   idoneita'   all'attivita'   sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di  validita',  rilasciato
da medici appartenenti  alla  Federazione  Medico  Sportiva  Italiana
ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, nelle
quali esercitano come specializzati in medicina dello sport; 
      c)  l'estratto  della  documentazione  di  servizio,  come   da
fac-simile (allegato 2), redatto secondo le  modalita'  previste  dal
precedente art. 5. 
    5. I concorrenti che avranno riportato un giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica  saranno  sottoposti  ai  successivi
accertamenti fisici e psichici a cura  di  una  apposita  Commissione
composta da un Primo Dirigente medico che la presiede  e  da  quattro
direttivi medici della Polizia di Stato.  A  tal  fine,  i  candidati
saranno  sottoposti  ad  un  esame  clinico  generale  ed   a   prove
strumentali e di laboratorio. 
    6.  I  candidati,  all'atto  della  presentazione  ai  successivi
accertamenti fisici  e  psichici,  pena  l'esclusione  dal  concorso,
dovranno presentarsi muniti di: 
      - un documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      - un esame radiografico (lastra piu' referto RX TORACE  in  due
proiezioni) eseguito, in struttura pubblica o  privata  convenzionata
con il Servizio Sanitario Nazionale, nel trimestre  antecedente  alla
data di convocazione. 
    7. I candidati che superano gli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti alle prove attitudinali da parte  di  una  Commissione  di
selettori, composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici
psicologi che la presiede e, da quattro  appartenenti  al  ruolo  dei
direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari  della  Polizia
di  Stato  in  possesso  dell'abilitazione  professionale  di  perito
selettore  attitudinale.  Svolge  la  funzione  di  segretario  della
predetta commissione un appartenente al ruolo degli  ispettori  della
Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    8. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una
serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con
un componente della  Commissione.  Su  richiesta  del  selettore,  la
Commissione puo'  disporre  la  ripetizione  del  colloquio  in  sede
collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi  i  test  e  sia
risultato  negativo  il  colloquio,  questo  e'  ripetuto   in   sede
collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla Commissione  cui
compete il giudizio di idoneita'. 
    9. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici ovvero dalla  Commissione  per  l'accertamento
delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di  non
idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con  decreto  motivato
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
    10. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno
e nell'ora stabiliti per i predetti  accertamenti  sono  esclusi  dal
concorso con decreto motivato del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
 
    1. I candidati che avranno superato le prove concorsuali  saranno
invitati a far pervenire al  Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane  -
Ufficio III: Attivita'  concorsuali  per  il  personale  che  espleta
funzioni di polizia, Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma, entro
il termine perentorio di venti giorni dal giorno del ricevimento  del
relativo avviso, i documenti attestanti il possesso  dei  titoli  che
danno diritto a partecipare alle riserve dei posti di cui all'art. 1,
punto 2 lett. b), e quelli di preferenza nella nomina, gia'  indicati
nella domanda di partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice, di cui all'art.  7  del  presente
bando, redigera' la graduatoria di merito dei  concorrenti  giudicati
idonei, sulla base: 
      • della votazione riportata nella prova d'esame; 
      • del punteggio attribuito ai seguenti titoli: 
        a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualita'  di
Volontario in ferma breve triennale e del servizio  effettuato  oltre
la ferma; 
        b) missioni in teatro operativo fuori area; 
        c)    valutazione    relativa    all'ultima    documentazione
caratteristica; 
        d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
        e) titoli di studio; 
        f) conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o  piu'
lingue straniere, ovvero possesso  di  certificati  o  attestati  che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere; 
        g)  numero   e   tipo   delle   specializzazioni/abilitazioni
conseguite; 
        h) eventuali altri attestati e brevetti. 
    2. I  titoli  sopra  indicati  sono  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio, di cui all'art.  5  del  presente  bando,
rilasciato dalle competenti Autorita' Militari. 
    3.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   Commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di
esse, nonche' i titoli valutabili ed i  criteri  di  massima  per  la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e  che  siano
risultati idonei alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali. 
    5. I titoli valutati di cui al precedente punto 1 ed  i  relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali,  sottoscritte
dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione,  che  fanno
parte integrante degli atti del concorso. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Approvazione graduatoria 
 
 
    1. Sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del
punteggio attribuito ai  titoli,  e'  approvata  la  graduatoria  del
concorso con decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale
della Pubblica  Sicurezza,  sotto  condizione  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione in servizio e fatte salve le  riserve  dei
posti previste dall'art.1 del presente decreto. 
    2. Il decreto di approvazione della graduatoria di  merito  e  di
dichiarazione dei vincitori del concorso  pubblico  sara'  pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Personale  del  Ministero  dell'Interno,
con  avviso  della  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». L'avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti. La suddetta graduatoria
sara', altresi', consultabile sul sito internet www.poliziadistato.it 
    3. A parita' di condizioni e di posizione  nella  graduatoria  di
merito la precedenza e' accordata al candidato in possesso dei titoli
preferenziali previsti dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche. 
    4. In  caso  di  ulteriore  parita',  sara'  data  preferenza  al
candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma  7,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    5. Dalla data di pubblicazione dell' avviso di cui al  precedente
punto 2 decorrera' il termine, rispettivamente di giorni  60  e  120,
per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo  Regionale,  ai
sensi della legge 6 dicembre 1971,  n.  1034,  ovvero  al  Presidente
della  Repubblica,  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    I candidati idonei  vincitori  saranno  nominati  allievi  agenti
della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso
di formazione. Coloro che non si  presenteranno,  senza  giustificato
motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza  del
suddetto corso, saranno dichiarati decaduti dalla  nomina  e  saranno
sostituiti, in  ordine  di  graduatoria,  dai  candidati  idonei  non
vincitori. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
     Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio 
 
 
    1. I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria,  saranno
invitati a far pervenire al  Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane  -
Servizio Sovrintendenti,  Assistenti  ed  Agenti,  entro  il  termine
perentorio  di  giorni  trenta,  a  decorrere  dal  primo  giorno  di
assunzione in servizio per la frequenza del corso di  formazione,  le
certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai  sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati requisiti: 
      a) di non aver riportato condanne a pena detentiva per  delitti
non colposi e non essere stati sottoposti a  misure  di  sicurezza  o
prevenzione; 
      b) la cittadinanza italiana; 
      c) il godimento dei diritti politici; 
      d) il luogo e la data di nascita; 
      e) il possesso del titolo di  studio  di  cui  all'art.  2  del
presente bando. 
    2. Le dichiarazioni  indicate  alle  lettere  a),  b)  e  c)  non
dovranno  essere  anteriori  a  sei  mesi  rispetto  alla   data   di
presentazione. 
    3. Le  dichiarazioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  dovranno
attestare, altresi', che gli  interessati  erano  in  possesso  della
cittadinanza e godevano dei  diritti  politici  anche  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. 
    4. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque  rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice  penale
e delle leggi speciali in materia. 
    5. La mancata presentazione, entro  il  termine  previsto,  della
documentazione   indicata   nel   presente   articolo,   il   mancato
completamento della documentazione, o l'omessa regolarizzazione della
stessa, entro giorni trenta  dal  ricevimento  dell'apposito  invito,
implichera' la decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia
di Stato. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
concorrente, nonche', in caso di  esito  positivo  del  concorso,  ai
soggetti di carattere previdenziale. 
    4. L'interessato gode, ove applicabili, dei  diritti  di  cui  al
Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  che
potra'  far  valere  nei  confronti  del  Ministero  dell'Interno   -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le
Risorse Umane - titolare del trattamento. 
    5. Il responsabile del trattamento e' il  Dirigente  dell'Ufficio
III: Attivita' concorsuali per il personale che espleta  funzioni  di
polizia, della Direzione Centrale per le Risorse Umane  -  Viale  del
Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma. 
    6. Il presente bando sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 4 dicembre 2009 
 
                                                Il Capo della Polizia 
                          Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
                                                           Manganelli