Concorso per 5 personale laureato (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 22-12-2009
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CONCORSO   (scad.  21 gennaio 2010) Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque borse di studio per laureati in chimica, in scienz ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-12-2009
Data Scadenza bando 21-01-2010
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


CONCORSO   (scad.  21 gennaio 2010)

Bando di selezione, per titoli  ed  esami,  per  il  conferimento  di
  cinque borse di studio  per  laureati  in  chimica,  in  scienze  e
  tecnologie alimentari o nelle equiparate  lauree  specialistiche  o
  magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o  LM  -
  54, Scienze chimiche; 78/S, Scienze e tecnologie  agroalimentari  o
  LM  -  70,  Scienze  e  tecnologie  alimentari;  81/S,  Scienze   e
  tecnologie  della  chimica  industriale  o  LM  -  71,  Scienze   e
  tecnologie della chimica industriale. 

 
 
                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
        dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' 
          e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari 
 
    Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n.  282,  convertito,  con
modificazioni, nella Legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10  ha
previsto l'istituzione dell'Ispettorato  Centrale  Repressione  Frodi
presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per  l'esercizio,  tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione
delle infrazioni nella preparazione  e  nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  2009,
n. 129 "Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali" che all'art.  1  determina
l'organizzazione  del  Ministero  e  all'art.  4  ha   previsto   per
l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita'  dei  prodotti
agro-alimentari la  denominazione  di  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti  agro-alimentari  e  l'acronimo  ICQRF  e  ne  definisce  le
competenze in materia di prevenzione e repressione  delle  infrazioni
nella preparazione e nel commercio  dei  prodotti  agro-alimentari  e
delle sostanze  di  uso  agrario  e  forestale,  di  vigilanza  sulle
produzioni  di  qualita'  registrata  che  discendono  da   normativa
comunitaria nazionale; 
    Considerato che l'art. 9,  comma  2,  del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica  129  prevede,  tra  l'altro,  che  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   provvedimento,   si
individuino  con  uno  o  piu'  decreti  gli  uffici   di   rilevanza
dirigenziale non generale conseguenti alla riorganizzazione e che  il
comma 3 del medesimo articolo  prevede  che  "fino  all'adozione  dei
decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio  di  livello  dirigenziale
generale opera avvalendosi degli  uffici  attualmente  operanti,  con
competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione"; 
    Vista  la  Legge  23  dicembre  1999,  n.  499   concernente   la
"Razionalizzazione   degli   interventi   nei    settori    agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale; 
    Considerato che quota  parte  delle  risorse  finanziarie  recate
dalla predetta legge sono destinate all'attuazione di  programmi  per
l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della  dinamica  del
controllo  della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari,  nei  vari
comparti merceologici e per la messa  a  punto  di  nuovi  metodi  di
rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni; 
    Vista la Legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il "Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale  per
il triennio 2009-2011"; 
    Tenuto conto che occorre  avviare  un'attivita'  di  ricerca,  di
studio e  di  accertamenti  analitici  finalizzata  al  miglioramento
dell'azione di  contrasto  alle  frodi  nel  settore  agroalimentare,
nonche' alla valorizzazione delle caratteristiche di  qualita'  degli
alimenti; 
    Ritenuto opportuno, per detta attivita' di avvalersi di  borsisti
in possesso di laurea specifica attinente l'attivita' dei  laboratori
dell'Ispettorato, conseguita secondo il vecchio ordinamento ovvero di
laurea specialistica o magistrale; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  recante  il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  modifiche   al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto interministeriale  9  luglio  2009,  concernente
l'equiparazione tra diplomi di laurea di  vecchio  ordinamento  (DL),
lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM),  ai  fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Ritenuto di procedere all'indizione di una selezione, per  titoli
ed esami, per l'attribuzione di cinque borse di studio  per  laureati
in chimica e in scienze e tecnologie alimentari  o  nelle  equiparate
lauree specialistiche o magistrali  appartenenti  alle  classi  62/S,
Scienze chimiche o  LM  -  54,  Scienze  chimiche;  78/S,  Scienze  e
tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari;
81/S Scienze e tecnologie  della  chimica  industriale  o  LM  -  71,
Scienze e tecnologie della chimica industriale; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Numero delle borse di studio e sede di svolgimento 
                       dell'attivita' ricerca 
 
    E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di cinque borse di  studio  per  laureati  in  chimica  e  scienze  e
tecnologie alimentari o  nelle  equiparate  lauree  specialistiche  o
magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche,  o  LM  -
54, Scienze chimiche; 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o  LM
- 70, Scienze e tecnologie alimentari;  81/S,  Scienze  e  tecnologie
della chimica industriale o LM  -  71,  Scienze  e  tecnologie  della
chimica  industriale,  da  destinarsi   presso   i   Laboratori   del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito denominato
ICQRF,  per  il  completamento  della  loro  formazione  scientifica,
attraverso la frequenza dei Laboratori stessi. 
    I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi: 
      laboratorio Centrale di Roma: n. 4 borsisti; 
      laboratorio di Conegliano: n. 1 borsista. 
    Ciascun  borsista  verra'  affidato,  nel  Laboratorio  ICQRF  di
assegnazione, ad un tutor per lo  svolgimento  di  una  attivita'  di
ricerca,  studio  e  di   accertamenti   analitici   finalizzata   al
miglioramento  dell'azione  di  contrasto  alle  frodi  nel   settore
agroalimentare, nonche' alla valorizzazione delle caratteristiche  di
qualita' degli alimenti. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
              Durata trattamento economico e normativo 
 
    La borsa avra' durata di 24 mesi e potra' essere, compatibilmente
con la disponibilita' di bilancio, prorogata per un  ulteriore  anno,
con provvedimento del Capo Dipartimento dell'ICQRF, sentito il parere
del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita'  di
ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia
stato affidato. La durata della borsa nonche'  la  concessione  e  la
durata delle relative proroghe sono in  ogni  caso  subordinate  alle
disponibilita' di bilancio. 
    L'importo  annuo  lordo  delle  borse  e'  determinato  in   Euro
18.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge,  verra'
erogato  in   rate   bimestrali   posticipate.   Restano   a   carico
dell'Amministrazione l'Imposta Regionale per le Attivita'  Produttive
nonche' la copertura assicurativa INAIL. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
    I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 
      1) eta' non superiore ad anni 35; 
      2)  diploma  di  laurea  in  chimica  e  scienze  e  tecnologie
alimentari o nelle  equiparate  lauree  specialistiche  o  magistrali
appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM  -  54,  Scienze
chimiche; 78/S, Scienze  e  tecnologie  agroalimentari  o  LM  -  70,
Scienze e tecnologie alimentari; 81/S,  Scienze  e  tecnologie  della
chimica industriale, o LM - 71, Scienze e  tecnologie  della  chimica
industriale, conseguito con votazione non inferiore a 100/110; 
      3) cittadinanza italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea; 
      4) idoneita' fisica a svolgere attivita' di  studio  e  ricerca
presso laboratori di analisi. 
    I requisiti ed i titoli debbono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   dal   presente   bando   per   la
presentazione della domanda di ammissione. 
    In caso di titolo di studio conseguito all'estero  e'  necessario
aver ottenuto l'equipollente nei termini di legge. 
    Non e' compatibile  con  la  fruizione  della  borsa  di  cui  al
presente bando: 
      1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio; 
      2)  la  contemporanea  esistenza  di  rapporti  di  lavoro,   a
qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro
privati. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Domanda e termine di presentazione 
 
    La domanda di partecipazione al bando di  selezione,  redatta  in
carta semplice secondo lo schema allegato,  dovra'  essere  inoltrata
esclusivamente a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali   -
Dipartimento dell' Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Ufficio CONQUA IV  -
Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma, entro e  non  oltre  i  trenta
giorni successivi a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica    -    4ª    serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    E' possibile, altresi', scaricare il predetto schema  di  domanda
dal sito Internet del Ministero (www.politicheagricole.it ). 
    Della data di inoltro fara' fede il timbro  postale.  Le  domande
inoltrate  dopo  il  termine  fissato  e  quelle   che   risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione. Non  sara'  altresi'
consentito, una volta scaduto il termine, sostituire  o  integrare  i
titoli o i documenti gia' presentati. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per  casi  di
dispersione  di  comunicazioni  dovuti  ad  inesatta   o   incompleta
indicazione del recapito da parte  del/la  candidato/a  o  a  mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento  di  indirizzo  indicato
nella domanda, ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o  forza  maggiore,  ne'
per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. 
    Nella domanda  di  ammissione  i  candidati  dovranno  dichiarare
l'indirizzo presso il quale inoltrare le  comunicazioni  inerenti  la
procedura selettiva. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
              Dichiarazioni da formulare nella domanda 
 
    Nella domanda  il/la  candidato/a  dovra'  dichiarare,  sotto  la
propria responsabilita': 
      a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza  il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando  il  codice  di
avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico); 
      b) la sede di laboratorio per la quale concorre;  e'  possibile
presentare domanda per un'unica sede; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea; 
      d) di avere  adeguata  conoscenza  della  lingua  Italiana  (se
trattasi  di  candidato  appartenente  ad  uno  degli  Stati   membri
dell'Unione europea); 
      e) la lingua straniera prescelta tra inglese e francese; 
      f) il possesso del titolo di studio richiesto  all'art.  3  del
presente bando, indicando, altresi', la  data  di  conseguimento,  il
voto di laurea, e l'Universita' dove e' stato conseguito; 
      g) di non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la  condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti); 
      h) di avere assolto agli obblighi di leva (solo  coloro  per  i
quali sussista tale obbligo); 
      i)   di   avere   l'idoneita'   fisica    per    l'espletamento
dell'attivita' di studio e ricerca laboratori di analisi; 
      l) di impegnarsi a comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento  della  propria  residenza  o  recapito  indicato   nella
domanda; 
      m) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della  borsa  di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilita' civile verso terzi, esonerando  l'Amministrazione  da
tale responsabilita', la cui copia dovra' essere consegnata  all'atto
della sottoscrizione del contratto; 
      n) di autorizzare il trattamento dei dati personali,  ai  sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
    Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a  conoscenza  che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge. 
    Non saranno prese in considerazione le domande non  sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici, dei  requisiti  sopra  richiesti  e
dell'indicazione della sede di Laboratorio per la quale si  concorre,
nonche' quelle che, per qualsiasi causa,  dovessero  essere  prodotte
oltre il termine indicato al precedente art. 4. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                 Documenti da allegare alla domanda 
 
    Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
      1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso  di
validita'; 
      2)  curriculum  scientifico  professionale  (redatto  in  carta
libera, datato e firmato); 
      3) certificato di diploma di  laurea  di  cui  all'art.  3  del
presente bando recante la votazione conseguita; 
      4)  eventuali  titoli  ed  attestati  relativi   all'esperienza
scientifica professionale maturata nell'attivita'  di  ricerca  e  /o
analisi; 
      5) eventuali pubblicazioni; 
      6)  elenco  di  tutti  i   documenti,   titoli,   attestati   e
pubblicazioni presentati, redatto in carta libera, datato e firmato. 
    I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in
originale,  in  copia  autenticata  ovvero   in   copia   fotostatica
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva
di  atto  di   notorieta'   datata   e   sottoscritta,   riservandosi
l'Amministrazione la facolta' di  verificarne  la  veridicita'  o  di
richiedere gli originali preliminarmente al conferimento della  borsa
di studio. Il titolo di cui al punto 3) puo' essere  autocertificato,
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                       Modalita' di selezione 
 
    La  selezione  dei  candidati  sara'  effettuata  in   due   fasi
successive: 
      1) selezione preliminare, per  titoli,  mediante  redazione  di
graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di laboratorio  previste
all'articolo 1; 
      2) esame  colloquio,  al  quale  saranno  ammessi  i  primi  10
classificati  nella  fase  di  selezione  preliminare,  per  la  sede
Laboratorio di Conegliano e i primi 40  classificati  nella  fase  di
selezione preliminare, per la sede Laboratorio centrale di  Roma.  In
caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a anagraficamente
piu' giovane. 
    Le graduatorie relative alla  fase  preliminare  saranno  redatte
dalla Commissione di cui al successivo articolo 8  ed  approvate  con
decreto dell'Ispettore Generale Capo . 
    Successivamente all'approvazione,  esse  saranno  pubblicate  nel
Bollettino  Ufficiale  del   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali. Di tale  pubblicazione  verra'  data  notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
Concorsi ed esami. 
    I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno  convocati
mediante raccomandata A/R per sostenere l'esame colloquio. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
          Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli 
 
    La Commissione di valutazione, unica per entrambe le  fasi  della
selezione, sara' nominata con provvedimento  dell'Ispettore  Generale
Capo. 
    La Commissione  formulera'  le  graduatorie  relative  alla  fase
preselettiva, distinte per ciascuna sede di Laboratorio,  sulla  base
della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella
seguente  tabella,  per  ciascuno  dei  quali  verra'  assegnato   il
punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 12: 
      a) voto di laurea: 
        da 105 a 110 - punti 2; 
        110 e lode - punti 3; 
      b) diploma di specializzazione post lauream,  master  dottorati
di ricerca: 
        se attinenti il settore agroalimentare e/o delle sostanze  di
uso agrario o forestale - max punti 3; 
        se attinenti altri settori - max punti 2; 
      c)  pubblicazioni  attinenti  l'attivita'  di  laboratorio  nel
settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o  forestale
- max punti 2; 
      d) curriculum scientifico-professionale, riguardante  attivita'
svolte, escluse le pubblicazioni gia' indicate  al  punto  c)  -  max
punti 3; 
      e)  abilitazione  alla  professione  di  chimico  o   tecnologo
alimentare: punti 1. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Esame colloquio 
 
    I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase
preselettiva saranno  ammessi  a  sostenere  l'esame  colloquio,  che
vertera' sulle materie: 
      Chimica   analitica   generale,    organica,    inorganica    e
bromatologica; 
      Chimica agraria; 
      Tecnologie alimentari; 
      Analisi chimica strumentale; 
      Principali tecniche analitiche impiegate  nell'analisi  chimica
bromatologica e di prodotti per uso agrario; 
      Lingua  straniera  prescelta  dal  candidato,  tra  inglese   e
francese. 
    Durante il colloquio il  candidato  dovra'  sostenere  una  prova
pratica di laboratorio avente ad oggetto l'esecuzione  di  un'analisi
quantitativa di un prodotto alimentare o di uso agrario. 
    Ai  candidati  ammessi  sara'  data  comunicazione,  con   almeno
quindici giorni di anticipo, della data, del  luogo  e  dell'ora  del
colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva. 
    La Commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di un massimo di punti 12. Il candidato,  per  ottenere  l'idoneita',
dovra' riportare un punteggio non inferiore a 8. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
    Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di Laboratorio,
verranno redatte dalla  Commissione  di  valutazione,  sommando,  per
ciascun candidato, il voto riportato nella fase  preselettiva  ed  il
voto  ottenuto  nel  colloquio.  In  caso  di  ex-aequo,  sara'  data
priorita' al/alla candidato/a anagraficamente piu' giovane. 
    Le  suddette  graduatorie  saranno  pubblicate   nel   Bollettino
Ufficiale  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª  serie  speciale  Concorsi  ed
esami. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                     Trasparenza amministrativa 
 
    La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
punteggi massimi  indicati  all'art.  8,  definisce  e  dichiara  nel
relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui  alle
lettere b) c) e d) dell'art. 8. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                 Adempimenti a carico dei vincitori 
 
    A pena di decadenza, entro 15 giorni  dalla  data  di  ricezione,
della   comunicazione   di   conferimento    della    borsa,    il/la
vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'Amministrazione: 
      1) dichiarazione di accettazione, senza  riserve,  della  borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando; 
      2) dichiarazione, sotto la propria  personale  responsabilita',
che non usufruira', durante tutto il periodo di durata  dell'assegno,
di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 
      3) polizza assicurativa per  la  responsabilita'  civile  verso
terzi derivante dall'attivita' di ricerca e studio  da  svolgere  nel
corso della borsa di studio; 
      4) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria  locale
competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a  e'
fisicamente idoneo/a  allo  svolgimento  di  attivita'  di  studio  e
ricerca presso laboratori di analisi. 
    In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria  finale  potra'
essere utilizzata per  il  conferimento  della  borsa  di  studio  ai
candidati utilmente collocati. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
     Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita' 
 
    La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita dall'ICQRF. 
    L'assegnatario avra' l'obbligo di: 
      1) iniziare presso la sede  assegnata  ed  alla  data  indicata
l'attivita' prevista seguendo le direttive  impartite  dal  direttore
del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato; 
      2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere  giustificate
interruzioni nello svolgimento  dell'attivita',  purche'  le  assenze
vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un
massimo di giorni 25 nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo 15
giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni
caso, tali assenze interrompono, per il periodo  della  loro  durata,
l'erogazione della borsa di studio; 
      3)  osservare  le  norme  interne  che   regolano   l'attivita'
dell'Ispettorato  centrale  per  il  controllo  della  qualita'   dei
prodotti agroalimentari, ivi comprese quelle relative  all'orario  di
lavoro e quelle applicate dal laboratorio  della  sede  assegnata  al
fine di realizzare le condizioni di massima garanzia  in  materia  di
sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro; 
      4) osservare il  termine  di  preavviso  di  giorni  15,  salvo
motivato e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di
studio. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                   Decadenza dalla borsa di studio 
 
    L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui  al
predetto art.  13,  o  che  si  renda  responsabile  di  altre  gravi
mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente  attitudine  sara'
dichiarato  decaduto  dal  godimento  della  borsa  di   studio   con
provvedimento dell'Ispettore Generale Capo, su proposta motivata  del
Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal  caso,
come in caso di rinuncia susseguente  all'inizio  dell'attivita',  la
borsa di studio puo' essere conferita ad  altro  candidato  utilmente
collocato in graduatoria. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                           Documentazione 
 
    L'Amministrazione non restituira'  la  documentazione  presentata
dai candidati. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                     Trattamento dati personali 
 
    I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le  domande  di
partecipazione alla selezione sono trattati,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per  le  finalita'
della  presente  selezione  e  degli   eventuali   procedimenti   per
l'attribuzione dell'assegno. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
partecipazione  alla  presente  procedura,  pena  l'esclusione  dalla
stessa. 
    Ogni candidato gode dei diritti di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo n. 196/2003. 
    Il titolare del trattamento e' individuato  nel  Ministero  delle
politiche   agricole    alimentari    e    forestali,    Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari. 
    Il responsabile del  trattamento  e'  il  Direttore  dell'Ufficio
Conqua IV della ex Direzione generale del controllo della qualita'  e
dei sistemi di qualita'. 
    Il presente decreto verra' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami. 
      Roma, 14 dicembre 2009 
 
                                      Ispettore Generale Capo: Serino