Concorso per 200 notai (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 200
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 3 del 12-01-2010
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  26 febbraio 2010) Concorso, per esame, a duecento posti di notaio IL DIRETTORE GENERALE della giu ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-01-2010
Data Scadenza bando 26-02-2010
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO   (scad.  26 febbraio 2010)
 
           Concorso, per esame, a duecento posti di notaio 
 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
    Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modifiche; 
    Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326; 
    Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 e successive modifiche; 
    Visto il regio decreto 14 novembre 1926,  n.  1953  e  successive
modifiche; 
    Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728; 
    Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64; 
    Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666,  convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358; 
    Visto l'art. 13 della legge 3 giugno 1950,  n.  375,  cosi'  come
modificato dall'art. 11 della legge 5 marzo 1963 n. 367; 
    Visto l'art. 11, comma 1, legge 5 ottobre 1962, n. 1539; 
    Visto l'art. 19 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 200; 
    Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358; 
    Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239; 
    Visto l'art. 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
luglio 1988,  n.  574,  in  relazione  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e  successive
modifiche; 
    Visto l'art. 2, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990; 
    Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29  dicembre  1990,  n.
405; 
    Visto l'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
marzo 1995; 
    Visto l'art. 1, comma 1 e comma 2-a) della legge 26 luglio  1995,
n. 328; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263; 
    Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475; 
    Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2006, n. 306,  allegato
17; 
    Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166; 
    Visto l'art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto un concorso, per esame, a 200 posti di notaio. 
 
 

        
      
                               Art. 2 
 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
    Per essere ammessi al concorso gli aspiranti  debbono  essere  in
possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2),  3),  4),
5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e
non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    1. La domanda di  ammissione  al  concorso  (vedi  fac-simile  in
calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358) e diretta al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli
affari di giustizia - Direzione  generale  della  giustizia  civile -
Ufficio III, deve essere presentata al Procuratore  della  Repubblica
presso il Tribunale  nella  cui  giurisdizione  risiede  l'aspirante,
entro  le  ore  di  ufficio  e  nel  termine  perentorio  di   giorni
quarantacinque  dalla  pubblicazione  del  presente   decreto   nella
Gazzetta Ufficiale. 
    2. La domanda si considera  prodotta  in  tempo  utile  anche  se
spedita  al  suddetto  Procuratore  della  Repubblica  a   mezzo   di
raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine  sopra
stabilito. A tal fine fa  fede  il  timbro  e  la  data  dell'ufficio
postale accettante. 
    3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 
      1) le precise generalita' (prima il cognome poi  il  nome)  con
l'esatta indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido
a tutti gli effetti per le comunicazioni; le donne  coniugate  devono
indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del
coniuge; 
      2) la data e il luogo di nascita; 
      3) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro  Stato
membro dell'Unione europea; 
      4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalla  lista
medesima; 
      5) le eventuali condanne penali riportate; 
      6) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione  o  di
inabilitazione pronunciate nei propri confronti; 
      7) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o  della
laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate
da una universita'  italiana  con  l'esatta  menzione  della  data  e
dell'universita' in cui venne conseguito oppure  il  possesso  di  un
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002,
n.148; 
      8) il compimento entro il termine utile  per  la  presentazione
della domanda di  ammissione  al  concorso,  della  pratica  notarile
prescritta, con l'indicazione del relativo periodo  e  del  consiglio
notarile  nella  cui  circoscrizione  la  pratica  stessa  e'   stata
effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica
notarile ridotta  ovvero  il  conseguimento  della  idoneita'  in  un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi; 
      9)  l'esclusione   di   difetti   che   importino   inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili. 
    4. Alla domanda i concorrenti debbono allegare: 
      a) quietanza comprovante l'effettuato  versamento  della  tassa
erariale di € 49,58 stabilita dall'art. 2, terzo comma,  del  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  21  dicembre  1990,  per
ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale  adeguamento
della tassa di ammissione agli  esami  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni, di cui  all'art.  4  della  legge  8
dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sara'  effettuato  presso  un
concessionario del servizio di riscossione dei tributi,  un  istituto
di credito ovvero presso le Poste  italiane  S.p.A.,  secondo  quanto
previsto dall'art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  237,  con
le modalita' di versamento previste dal decreto  dirigenziale  del  9
dicembre 1997 (in Gazzetta Ufficiale, Supplemento  Ordinario  n.  293
del  17  dicembre  1997 -  Serie  generale)  e  dalla  circolare  del
Ministero delle  finanze -  Dipartimento  delle  entrate -  Direzione
centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997  (Gazzetta
Ufficiale, n. 3 del 5 gennaio  1998),  indicando  il  codice  tributo
«729T». Allo scopo si precisa che per  «Codice  ufficio»  si  intende
quello dell'Ufficio delle entrate relativo al domicilio  fiscale  del
candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano
risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio; 
      b) quietanza  comprovante  l'effettuato  versamento  presso  un
archivio notarile della  somma  di  € 1,55,  stabilita  dall'art.  1,
ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970,  n.  358,  di
cui € 0,52 per tassa di concorso ed € 1,03 per contributo alle  spese
di concorso. 
    5. I candidati residenti all'estero hanno facolta' di  presentare
o far pervenire la domanda con le  quietanze,  al  Procuratore  della
Repubblica presso il Tribunale di Roma. 
    6. La sottoscrizione in calce alla domanda  puo'  essere  apposta
dal candidato in presenza del dipendente addetto alla  ricezione,  ai
sensi  dell'art.  38,  comma  3,  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    7. Nell'ipotesi di  spedizione  per  posta  o  di  sottoscrizione
apposta non in presenza del dipendente  addetto  alla  ricezione,  la
sottoscrizione in calce alla domanda deve essere  autenticata  da  un
notaio  o  dal   segretario   comunale   del   luogo   di   residenza
dell'aspirante. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto  del
capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. 
    8. Ogni  cambiamento  di  indirizzo  deve  essere  comunicato  al
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia -
Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, con  lettera
raccomandata. 
    9. La comunicazione produce  effetto  dal  momento  in  cui  essa
perviene al suddetto ufficio. 
    10. I candidati che si trovino all'estero possono  assolvere  gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorita' consolari, ai  sensi
dell'art. 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  5
gennaio 1967, n. 200. 
    11. L'amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  il
caso  di  dispersione  di  comunicazioni   dipendente   da   inesatte
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata  oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    1. L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata
dal Direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per  gli
affari di giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
prescritti e delle  altre  condizioni,  in  difetto  dei  quali  puo'
disporsi, in ogni momento, con  decreto  motivato,  l'esclusione  dal
concorso. 

        
      
                               Art. 5 
 
                          PROVE DI CONCORSO 
 
    1. L'esame scritto consta di tre distinte prove  teorico-pratiche
riguardanti un atto di ultima volonta' e due atti tra vivi di cui uno
di  diritto  commerciale.  In  ciascun   tema   sono   richiesti   la
compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi  attinenti  agli
istituti giuridici relativi all'atto stesso. 
    2. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie: 
      a) diritto civile, commerciale e volontaria  giurisdizione  con
particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali  si
esplica l'ufficio di notaio; 
      b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli  archivi
notarili; 
      c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
    1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  a  pena  di  decadenza,  per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio  delle
stesse, secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale -  4ª  serie
speciale del 23 aprile 2010. 
    2. In detta Gazzetta si dara' comunicazione di  eventuali  rinvii
di quanto previsto al comma precedente. 
    3.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere le seguenti operazioni: 
      a) identificazione personale; 
      b) ritiro della tessera di ammissione; 
      c) consegna  dei  testi  di  consultazione  per  la  preventiva
verifica da parte della Commissione. 
    Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e  nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta di cui al comma 1 o in  una
successiva, in caso di rinvio. 
    5. Non sono, in ogni  caso,  accettati  i  testi  presentati  nei
giorni delle prove scritte. 
    6. A termini dell'art. 18, secondo comma, del  regio  decreto  14
novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione,  in  sede  di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei  decreti.  E'
altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana. 
    7. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il
cognome,  il  nome  e  la  data  di  nascita  del  candidato  cui  si
riferiscono. 
    8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non  consentiti
dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note,
commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi  da
quelli  relativi  a  fonti   normative.   Sono   esclusi,   altresi',
manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi  consentiti  sopra
indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da  quelle
di comune consultazione. E' consentita la consultazione di  fotocopie
della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi. 
    9.   Per   i   candidati   affetti   da   patologie   limitatrici
dell'autonomia che  ne  abbiano  fatto  richiesta  nella  domanda  di
partecipazione  al  concorso,  ovvero  successivamente  nel  caso  di
patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa,
la Commissione, oltre che autorizzare l'assistenza nella compilazione
degli elaborati di personale dell'Amministrazione, puo' aumentare  il
tempo a disposizione  per  lo  svolgimento  delle  prove,  in  misura
comunque non superiore ai trenta minuti. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
    1. I candidati, al fine di ritirare la tessera di  ammissione  di
cui all'articolo precedente comma 4 b), devono presentare la carta di
identita' ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza  ovvero
un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da
un'autorita' dello Stato. 
    2. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni
caso, l'effigie del candidato. 
    3. Prima delle prove scritte  e  di  quella  orale,  i  candidati
devono dimostrare la propria identita' personale, presentando uno dei
documenti di cui al comma 1 e la tessera  di  ammissione,  rilasciata
all'atto dell'identificazione. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
      1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti  per
i quali la sottocommissione, ultimata la lettura dei  tre  elaborati,
ne ha deliberato  l'idoneita'.  Il  giudizio  di  idoneita'  comporta
l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle
tre prove scritte. 
      2. I risultati delle prove scritte saranno affissi  nei  locali
del Ministero ai sensi dell'art. 23, comma 3, del  regio  decreto  14
novembre 1926, n. 1953 ed e' da tale data che decorreranno i  termini
di cui all'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre  1971,  n.  1034,
come modificato dall'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205. 
    3. L'esame orale si intende  superato  se  il  concorrente  avra'
riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie. 
    4. Il voto  complessivo  assegnato  ai  concorrenti  che  avranno
conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e  siano
stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi, per esame,
e'  aumentato   di   due   punti   per   ciascuna   delle   idoneita'
precedentemente conseguite. Tale aumento  viene  applicato  sul  voto
complessivo delle prove scritte o sul voto  complessivo  delle  prove
orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro. 
    5. Il diritto di precedenza  stabilito  nell'art.  26  del  regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953,  e  successive  modificazioni,  e'
attribuito ai concorrenti a favore dei quali e' applicato il predetto
aumento e solo in confronto ai concorrenti cui sia  stato  attribuito
il medesimo aumento. 
    6.  Sono  dichiarati  idonei  coloro   che   avranno   conseguito
nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di  duecentodieci
punti su trecento. 
 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                       PROCEDIMENTO DI NOMINA 
 
    1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene
formata la graduatoria generale dei vincitori del  concorso  e  degli
altri concorrenti dichiarati idonei. 
    2.  A  parita'  di  condizioni,  l'ordine  di  graduatoria  sara'
determinato a  norma  dell'art.  5,  comma  quarto  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  e  di  ogni  altra
disposizione modificatrice od integratrice. 
    3. Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene  conto,
infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963,  n.  367,  e  di  ogni
altra disposizione modificatrice od integratrice. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
    1. I concorrenti, dopo il superamento della prova orale, al  fine
dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono far  pervenire
al  Ministero  della  giustizia -  Dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio  III,
a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che  decorre,
dal giorno successivo  alla  data  che  sara'  fissata  e  comunicata
dall'amministrazione, i seguenti documenti: 
      a) l'estratto per riassunto o, in caso di pluralita'  di  nomi,
per copia integrale, dell'atto di nascita: il predetto documento  non
puo' essere sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto
semplice; 
      b) il certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di
uno Stato membro dell'Unione europea; 
      c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica  o  magistrale   in   giurisprudenza   o   del   titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148
o copia notarile  di  esso,  ovvero,  nel  caso  in  cui  il  diploma
originale non sia  stato  ancora  rilasciato,  un  certificato  della
competente autorita' accademica che, menzionando tale circostanza, lo
sostituisca; 
      d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel  caso  di
pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo; 
      e) il certificato  medico  rilasciato  dalla  unita'  sanitaria
competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato
fisico  del  candidato  e  quant'altro   possa   essere   utile   per
l'accertamento da  parte  dell'Amministrazione  della  esclusione  di
difetti che importino la  inidoneita'  all'esercizio  delle  funzioni
notarili. 
    2. I concorrenti che appartengono al personale di  ruolo  di  una
Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla  presentazione  dei
documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma  del  presente
articolo ma debbono  produrre  copia  autentica  del  loro  stato  di
servizio di data non anteriore a quella fissata  nella  comunicazione
indicata nello stesso comma. 
    3. I concorrenti che siano risultati idonei in un  concorso,  per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile. 
    4. Il documento di cui al primo comma, lettera  e)  del  presente
articolo, deve essere di data  non  anteriore  di  tre  mesi,  mentre
quello di cui al primo comma, lettera b) di data non anteriore a  sei
mesi, a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo. 
    5.  I  concorrenti,  all'esclusivo  fine  dell'accertamento   dei
requisiti per il decreto di nomina a notaio e  relativa  assegnazione
della sede, debbono,  altresi',  far  pervenire  al  Ministero  della
giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio  III,
il certificato del  tirocinio  obbligatorio  introdotto  dal  decreto
legislativo 24 aprile 2006 n. 166. Tale certificato,  registrato  dal
Consiglio notarile competente, dovra' pervenire all'indirizzo di  cui
sopra entro 150 giorni dalla  data  dell'avvenuto  superamento  delle
prove orali. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
    1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far
pervenire, inoltre, al Ministero della giustizia -  Dipartimento  per
gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile -
Ufficio III, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo
comma del precedente articolo, i documenti prescritti per  dimostrare
gli eventuali titoli agli effetti della formazione della  graduatoria
generale dei vincitori di concorso e degli altri concorrenti idonei. 
    2. I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma,
specifica e valida documentazione o attestazione e,  in  particolare:
la qualifica di mutilato o di invalido  di  guerra  o  per  fatto  di
guerra o di mutilato ed invalido civile  per  fatto  di  guerra  deve
risultare dal decreto di concessione della relativa pensione,  ovvero
dal modello 69,  rilasciato  dal  Ministero  del  tesoro -  Direzione
generale  delle  pensioni  di   guerra,   oppure   della   competente
associazione nazionale. 
    3. La  qualifica  di  mutilato  ed  invalido  per  servizio  deve
risultare dal decreto di concessione della pensione  che  indichi  la
categoria e la voce della invalidita' da cui e'  colpito,  ovvero  il
mod. 69-ter, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione  centrale
al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidita'. 
    4. La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare  da
certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e  della
massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel  ruolo  e
la categoria professionale,  ai  sensi  dell'art.  6  della  legge  5
ottobre 1962, n. 1539. 
    5. La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare
da certificazione dell'Associazione nazionale  mutilati  ed  invalidi
del lavoro. 
    6. La qualifica di orfano di caduto di guerra o di caduto  civile
per fatto di guerra deve risultare da  certificato  rilasciato  dalla
competente Associazione nazionale. 
    7. La qualifica di orfano di caduto per servizio  deve  risultare
dal mod. 69-ter, rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione da
cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio. 
    8. La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare  da
certificazione della sezione provinciale dell'Associazione  nazionale
invalidi e mutilati del lavoro. 
    9. La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra  o  di
figlio di mutilato  o  invalido  civile  per  fatto  di  guerra  deve
risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione  generale  delle
pensioni di guerra a nome del padre del candidato. 
    10. La qualifica di  figli  di  mutilati  e  degli  invalidi  per
servizio deve risultare a nome del padre da certificazione rilasciata
dall'Amministrazione da cui dipende il genitore mutilato  o  invalido
per servizio. 
    11. La qualifica  di  profugo  deve  essere  dimostrata  mediante
attestazione rilasciata dal Prefetto secondo le norme del decreto del
Presidente della Repubblica in data 4  luglio  1956,  n.  1117.  Sono
anche validi i certificati a suo tempo  rilasciati  dalla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri  Ufficio  stralcio  dell'Africa  italiana,
secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;  i
profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla  legge
25  ottobre  1960,  n.  1306,  dovranno  presentare   un   attestato,
rilasciato dal Ministero degli  affari  esteri  comprovante  la  loro
condizione. 
    12. Le madri, le vedove non rimaritate  o  le  sorelle  vedove  o
nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di  caduto
per servizio, debbono esibire un certificato rilasciato  dal  Sindaco
del comune di residenza, attestante la loro qualifica. 
    13. Le madri o le vedove non rimaritate o  le  sorelle  vedove  o
nubili di caduto sul lavoro devono esibire una  certificazione  della
sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed  invalidi
del lavoro. 
    14.  Lo  stato  di  coniugato  deve  essere  dimostrato  mediante
l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio  e  l'esistenza  dei
figli con lo stato di famiglia. 
    15. Il lodevole servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni
deve    essere    comprovato    mediante    specifica    attestazione
dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non e'  sufficiente
la certificazione relativa alle qualifiche annuali. 
    16. Tutti i documenti richiesti dal  presente  e  dal  precedente
articolo debbono essere assoggettati alla  imposta  di  bollo,  fatta
eccezione per i documenti di cui al primo  comma,  lettere  a)  e  b)
dell'art. 10 e di cui al comma  quattordici  del  presente  articolo,
esenti, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405. 
    17. L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento  della
buona  condotta,  dell'assenza  di  precedenti  penali,  di   carichi
pendenti,  di  declaratorie  di  fallimento,  di  interdizione  e  di
inabilitazione. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
    1. Il Direttore generale della  giustizia  civile -  Dipartimento
per gli  affari  di  giustizia,  riconosciuta  la  regolarita'  delle
operazioni del concorso, approva, con decreto, la graduatoria. 
    2. Il Direttore generale della  giustizia  civile -  Dipartimento
per gli affari di giustizia, con  lo  stesso  decreto,  ha  facolta',
sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino  alla
misura del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei
limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per  trasferimenti
andati  deserti,  esistenti  al  momento   della   formazione   della
graduatoria. 
    3. La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino  ufficiale  del
Ministero della giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare
ai vincitori del concorso. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
    1.  Entro  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   del
Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno  pubblicati  la
graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del
concorso  potranno  far  pervenire  al  Ministero  della  giustizia -
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione  generale  della
giustizia civile - Ufficio III, una dichiarazione, in carta da bollo,
contenente l'indicazione delle sedi alle  quali  aspirano  ad  essere
destinati, in ordine di preferenza. 
    2. Per ottenere l'assegnazione di una  sede  nella  provincia  di
Bolzano e' richiesta  (art.  31  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15  luglio  1988,  n.  574)  la  conoscenza  della  lingua
italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi  delle  disposizioni
di cui al titolo I del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. 
    3. I posti notarili della provincia di  Bolzano,  pertanto,  sono
assegnati  ai  vincitori  del  concorso   che   siano   in   possesso
dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e quella  tedesca,
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
luglio  1976,  n.  752,  modificato  dall'art.  4  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. 
    4. Per ottenere l'assegnazione di una sede  nella  regione  Valle
d'Aosta e' richiesta la piena conoscenza anche della lingua francese,
da accertare con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del  decreto
legislativo 22 maggio 2001, n. 263. 
    5. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei  posti  della
provincia di Bolzano, devono allegare, alla dichiarazione  contenente
l'indicazione  delle  sedi  prescelte,  in  originale  od  in   copia
autenticata, ed in carta da bollo, l'attestato  di  conoscenza  delle
due lingue summenzionate. 
    6. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei  posti  della
regione Valle d'Aosta, devono allegare, alla dichiarazione contenente
l'indicazione  delle  sedi  prescelte,  in  originale  o   in   copia
autenticata, l'esito delle prove  di  accertamento  della  conoscenza
della lingua francese. 
    7. Oltre alla indicazione del posto o dei posti  della  provincia
di Bolzano o della regione Valle d'Aosta  i  vincitori  del  concorso
possono, ove occorra, completare la predetta  dichiarazione,  con  la
indicazione di altri posti notarili disponibili, sino  a  concorrenza
del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione di
graduatoria. 
    8. Qualora manchino le dichiarazioni, di cui ai precedenti commi,
il Direttore generale della giustizia civile - Dipartimento  per  gli
affari di giustizia,  provvedera'  d'ufficio  all'assegnazione  della
sede. Parimenti di ufficio provvedera' all'assegnazione  della  sede,
qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in  base  alla
posizione di graduatoria o per ragioni di servizio. 
      Roma, 28 dicembre 2009 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano