Concorso per 1 odontoiatra (lazio) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 3 del 12-01-2010 |
Sintesi: | MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI CONCORSO (scad. 13 marzo 2010) Procedura concernente la prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, ... |
Ente: | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 13-01-2010 |
Data Scadenza bando | 13-03-2010 |
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CONCORSO (scad. 13 marzo 2010)
Procedura concernente la prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, recante disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
(Decreto 10 dicembre 2009). IL VICEMINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 4 concernente la delega per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia della Comunita' Europea; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, concernente disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto l'art. 1, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 386 del 1998, che stabilisce che i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento di una prova attitudinale ripetibile una volta; Visto il comma 2, dell'art. 1, del sopra citato decreto legislativo n. 386 del 1998, che stabilisce che la prova attitudinale consiste nella valutazione del curriculum accademico e professionale e delle conoscenze teorico-pratiche degli interessati, al fine di verificare il possesso, da parte degli stessi, delle competenze e conoscenze indicate alle lettere a), b), c), d), e) del medesimo comma; Visto altresi' l'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 386 del 1998, che prevede che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e' disciplinata l'organizzazione della prova attitudinale di cui al comma 2; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 47 del 16 giugno 2000, recante: «Procedura concernente la prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 ª serie speciale - n. 74 del 22 settembre 2000, concernente: «Proroga del termine per la partecipazione alla prova attitudinale ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri»; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 6 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 79 del 5 ottobre 2001, recante: «Modifiche del decreto ministeriale concernente la procedura per la prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 6 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 18 gennaio 2002, concernente: «Integrazioni al decreto ministeriale 6 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 79 del 5 ottobre 2001, riguardante Modifiche del decreto ministeriale concernente la procedura per la prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»; Vista la direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ed in particolare l'art. 37, comma 2, concernente il riconoscimento dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 228, ed in particolare l'art. 43, comma 5, di recepimento del suddetto art. 37 della direttiva 2005/36/CE; Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, del 29 maggio 2008, n. 2556, che ha stabilito la reiterabilita' della prova attitudinale di cui al decreto legislativo n. 386 del 1998; Considerato che il Consiglio di Stato, sezione sesta, in sede di giudizio di ottemperanza della predetta sentenza del 29 maggio 2008, n. 2556, con la decisione del 2 ottobre 2009, n. 5983, ha ordinato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonche', per quanto di competenza, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della menzionata decisione n. 5983, all'adozione di tutti gli atti necessari per indire una nuova prova attitudinale; Ritenuto di dare esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato con la citata decisione del 2 ottobre 2009, n. 5983; Decreta: Art. 1 Indizione della prova attitudinale E' indetta, a favore degli aventi diritto di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 386 del 1998, la prova attitudinale di cui al comma 2 del medesimo articolo, che si svolge secondo le modalita' di seguito indicate.
Art. 2 Domanda e termine di presentazione 1. I laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo corso di laurea presso universita' italiane negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, che intendono sostenere la prova attitudinale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 386 del 1998 ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, devono presentare domanda di partecipazione alla prova all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri presso il quale sono iscritti. I predetti medici, se iscritti ad un corrispondente albo di uno dei Paesi dell'Unione europea, devono presentare domanda all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma. 2. La domanda, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentata direttamente all'Ordine competente, che provvede a rilasciare apposita ricevuta. In caso di spedizione, sulla busta contenente la domanda deve essere specificato: «Domanda di ammissione alla prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri». 3. Il termine per la presentazione della domanda e' di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. La domanda di ammissione alla prova si considera prodotta in tempo utile se presentata, o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine indicato al comma 3 del presente articolo. A tal fine, fa fede, rispettivamente, la data indicata nella ricevuta di cui al comma 2, o il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 5. Sono esclusi dalla prova attitudinale coloro che abbiano presentato o spedito la domanda oltre il suindicato termine di scadenza. 6. I candidati, oltre alle generalita' (cognome, nome, data e luogo di nascita) devono dichiarare sotto la propria responsabilita' di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. 7. La domanda deve contenere l'indicazione della residenza, nonche' del domicilio o recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni. Il candidato ha l'obbligo di comunicare all'Ordine provinciale, presso il quale ha presentato la domanda, le eventuali variazioni.
Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Per la partecipazione alla prova attitudinale di cui al decreto legislativo n. 386 del 1998, e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) laurea in medicina e chirurgia conseguita in Italia, a seguito di immatricolazione al relativo corso di laurea presso un'universita' italiana negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985; c) abilitazione all'esercizio professionale; d) iscrizione all'albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri italiani, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea. 2. La valutazione dei titoli e dei requisiti ai fini dell'ammissione alla prova attitudinale e' effettuata dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri che riceve la domanda. 3. Avverso il diniego di ammissione e' ammesso ricorso al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, via Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma; il ricorso deve essere presentato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta esclusione dalla prova da parte dell'Ordine provinciale competente.
Art. 4 Documentazione 1. Alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale, i concorrenti devono allegare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 2. Alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale, deve essere allegata la ricevuta di versamento del pagamento delle spese di cui all'art 8, comma 2.
Art. 5 Svolgimento della prova attitudinale 1. La prova attitudinale e' diretta ad assicurare il possesso, da parte degli interessati, delle conoscenze e competenze previste dall'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e) del decreto legislativo n. 386 del 1998, e consiste in un corso di formazione che si conclude con una verifica finale. 2. Il corso di cui al comma 1 del presente articolo si svolge presso le Facolta' di medicina e chirurgia individuate con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Al fine di garantire l'uniformita' della prova su tutto il territorio nazionale, le Facolta' individuate concordano preventivamente l'organizzazione, la programmazione e i contenuti della formazione. 4. Nelle Facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, e' individuato il responsabile di sede del corso, che assume anche le funzioni di responsabile scientifico-culturale, ed e' nominato dal Preside della facolta' su proposta della Federazione nazionale dei medici e degli odontoiatri. Il responsabile di sede informa circa l'andamento del corso stesso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 5. Il corso e' a frequenza obbligatoria; sono ammesse assenze per malattie o per gravi motivi familiari, opportunamente documentate, per un massimo di ore corrispondente al 20% del totale. 6. Il corso prevede un minimo di trecentosessanta ore, di cui centottanta di teoria e centottanta di pratica. L'attivita' didattico-formativa, di tipo teorico-pratico, si sviluppa secondo moduli di non meno di quindici ore fino ad un massimo di trentasei, con non piu' di cento partecipanti. Per ogni modulo e' individuato, da parte del responsabile di sede, il coordinatore del modulo stesso. 7. Ogni modulo, di cui al comma 6 del presente articolo, si conclude con la valutazione dei risultati effettuata dal coordinatore del modulo. Il partecipante che non ottiene la valutazione e' tenuto a seguire nuovamente il modulo ed ottenere la relativa valutazione. 8. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla Facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, le modalita' organizzative per l'attuazione del corso. 9. Le attivita' didattico-formative del corso afferiscono alle seguenti aree disciplinari: anatomia stomatologica; clinica odontostomatologica; radiodiagnostica odontoiatrica; farmacologia odontoiatrica; terapia odontoiatrica su pazienti disabili; anestesiologia - anestesia e sedativi usati in odontoiatria; patologia speciale odontoiatrica; odontoiatria conservativa; endodonzia; chirurgia speciale; pedodonzia; ortodonzia; paradontologia; protesi dentaria; materiali dentari; organizzazione professionale, deontologica e legislazione; aspetti sociali della prassi odontologica.
Art. 6 Valutazione finale 1. La prova attitudinale si conclude con una valutazione finale, che si svolge presso la facolta' sede del corso. Essa consiste nella presentazione e discussione relativa alla soluzione di un caso clinico e in un colloquio su elementi di deontologia professionale da parte di ciascun candidato. 2. I candidati che non abbiano superato la valutazione finale sono ammessi, su domanda avanzata all'ordine dei medici e chirurghi presso cui sono iscritti, a ripetere la prova finale stessa una sola volta e presso la medesima facolta'. 3. Ai candidati che hanno superato con esito positivo la valutazione finale e' rilasciato un attestato di idoneita' conforme al modello allegato al presente decreto.
Art. 7 Commissione di valutazione 1. Ai fini dello svolgimento della valutazione finale di cui all'art. 6 del presente decreto, con provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e' istituita apposita Commissione composta da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da due rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri iscritti all'albo degli odontoiatri, da due dirigenti odontoiatri del Servizio sanitario nazionale e dal responsabile di sede del corso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei ruoli del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione spettante ai dirigenti generali dello Stato. Agli stessi spetta, altresi', un compenso determinato con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Art. 8 Oneri derivanti dall'organizzazione ed espletamento della prova 1. Le spese relative all'organizzazione e all'espletamento della prova attitudinale, valutate in Euro 2.500,00 per ciascun partecipante al corso attivato, sono per meta' a carico degli interessati e per meta' a carico del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, quale quota di cofinanziamento agli atenei sedi della prova. Al momento dell'iscrizione ciascun candidato e' tenuto al versamento della quota direttamente all'universita' sede del corso, secondo le modalita' indicate dall'ateneo medesimo. 2. L'ammontare degli oneri gravanti sugli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri derivanti dall'espletamento delle attivita' di cui agi articoli: 2, comma 1, - 3, comma 2, - 7, comma 3, del presente decreto, e' determinato con successivo provvedimento della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Detti oneri sono a totale carico degli interessati e devono essere versati sul conto corrente postale n. 17705021, all'uopo istituito e intestato alla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. La ricevuta di versamento della quota deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale, cosi' come previsto dall'art. 4, comma 2, del presente decreto. Roma, 10 dicembre 2010 Il vice Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Fazio Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca: Gelmini