Concorso per 1 perito agrario (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 18 del 05-03-2010 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA AVVISO Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario per il corrente anno. E' indetta, per il corrente anno, ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 05-03-2010 |
Data Scadenza bando | 06-04-2010 |
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AVVISO Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di perito agrario per il corrente anno.
E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario.
Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiamo:
A) completato un periodo biennale di pratica presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 10, comma 2, legge n. 54/1991);
B) completato un periodo triennale di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale (art. 10, comma 2, legge n. 54/1991);
C) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001): I collegi provinciali dei periti agrari accertano la sussistenza di detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.
Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i candidati in possesso alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
D) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A);
E) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001):
Il periodo di tirocinio può essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi e le università, gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale presentare domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito