Concorso per 144 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 144
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 09-04-2010
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  10 maggio 2010) Concorso, per esami, per l'ammissione di centoquarantaquattro giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito per l'anno scolastico 2010-2011. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-04-2010
Data Scadenza bando 10-05-2010
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO   (scad.  10 maggio 2010)
Concorso, per esami, per l'ammissione di centoquarantaquattro giovani
  ai licei annessi alle  Scuole  militari  dell'Esercito  per  l'anno
  scolastico 2010-2011. 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno  1956,
n.  950,  sull'ordinamento  delle  Scuole   militari   e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 11 luglio  1978,  n.  382,  concernente  norme  di
principio sulla disciplina militare; 
    Visto il testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 12  luglio  1995,  concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle
Scuole militari dell'Esercito; 
    Visto  il  decreto  legislativo  28  novembre   1997,   n.   464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge  28  dicembre  1995,  n.
549; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli  studenti
della scuola secondaria; 
    Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge  quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione; 
    Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,  concernente
il regolamento recante norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  militare,  con  annesso  elenco   delle   imperfezioni   ed
infermita' che sono causa di inidoneita'; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale  della  sanita'   militare,   integrata   con   il   decreto
dirigenziale  30  agosto  2007,  riguardante   l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio  militare,  di  cui  all'annesso  al   sopracitato   decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale della sanita' militare tesa a delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con  il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007; 
    Visto il decreto ministeriale  n.  80  del  3  ottobre  2007  del
Ministero della pubblica istruzione, recante norme  per  il  recupero
dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; 
    Vista l'ordinanza ministeriale n. 92  del  5  novembre  2007  del
Ministero della pubblica istruzione, recante modalita' di  interventi
finalizzati  al  recupero  dei  debiti   formativi   durante   l'anno
scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale; 
    Visto il decreto dirigenziale 11  gennaio  2008  della  Direzione
generale della sanita' militare, con il quale  e'  stata  emanata  la
direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto  2007  e  20
settembre  2007  della  medesima  Direzione  generale  della  sanita'
militare,  per  la  selezione,  l'arruolamento,  il  reclutamento   e
l'impiego dei volontari  in  ferma  prefissata  e  del  personale  in
servizio permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti  affetti  da
deficit di G6PD; 
    Ravvisata l'esigenza  di  indire  un  concorso,  per  esami,  per
l'ammissione di allievi ai licei classico, scientifico e  scientifico
europeo annessi alle Scuole militari dell'Esercito  «Nunziatella»  in
Napoli (soltanto per il liceo classico e scientifico) e «Teulie'»  in
Milano, per l'anno scolastico 2010-2011; 
    Considerato che alla  Scuola  militare  «Teulie'»  di  Milano  e'
possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al  liceo
scientifico, anche al liceo scientifico europeo; 
    Considerato che, per problematiche di carattere infrastrutturale,
i concorrenti di sesso femminile potranno risultare vincitori  di  un
massimo di 15 (quindici) posti a concorso per ciascuna delle due sedi
di Milano e di Napoli; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere che i  posti  eventualmente
non ricoperti  dagli  aspiranti  al  liceo  scientifico  europeo  per
insufficienza di idonei  possano  essere  ricoperti  dai  concorrenti
idonei compresi nella graduatoria per il liceo  scientifico,  secondo
l'ordine della stessa, e viceversa; 
    Ravvisata l'opportunita'  di  prevedere  l'effettuazione  di  una
prova  preliminare  di  cultura  generale  cui  sottoporre  tutti   i
partecipanti al concorso indetto con il presente decreto, con riserva
di  disporre  che  detta  prova  non  abbia  luogo,  per  motivi   di
economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, se il numero
delle domande presentate  per  uno  o  piu'  degli  ordini  di  studi
previsti (liceo  classico,  liceo  scientifico  e  liceo  scientifico
europeo) sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione; 
    Ritenuto che, se  avra'  luogo  detta  prova,  l'ammissione  alle
successive prove concorsuali di concorrenti in misura pari a  quattro
volte quello dei  posti  a  concorso  per  ciascun  ordine  di  studi
offrira' adeguata garanzia di selezione; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Per l'anno scolastico 2010-2011 e' indetto  un  concorso,  per
esami, per l'ammissione  di  144  (centoquarantaquattro)  giovani  ai
licei annessi alle Scuole militari  dell'Esercito,  con  la  seguente
ripartizione di posti per sede ed ordine di studi: 
      a) Scuola militare «Nunziatella» di Napoli: 
        1) 1° liceo classico: posti 27 (ventisette); 
        2) 3° liceo scientifico: posti 45 (quarantacinque). 
    Potranno essere ammessi alla Scuola  militare  «Nunziatella»  non
piu' di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 6  (sei)
al liceo classico e 9 (nove) al liceo scientifico; 
      b) Scuola militare «Teulie'» di Milano: 
        1) 1° liceo classico: posti 18 (diciotto); 
        2) 3° liceo scientifico: posti 36 (trentasei); 
        3) 3° liceo scientifico europeo: posti 18 (diciotto). 
    Potranno essere ammessi alla Scuola militare «Teulie'»  non  piu'
di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui  3  (tre)  al
liceo classico, 8 (otto) al liceo scientifico e 4 (quattro) al  liceo
scientifico europeo. 
    2. Se i posti per uno dei licei,  disponibili  per  vincitori  di
sesso  femminile,  non  saranno  ricoperti   per   insufficienza   di
concorrenti idonei nella relativa graduatoria di  merito,  si  potra'
procedere, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad  ammettere  un
numero  superiore  di  candidati  idonei  di  sesso  femminile  nelle
rimanenti graduatorie senza che venga  comunque  superato  il  numero
complessivo di quindici unita' per sede. Inoltre, i posti disponibili
per il liceo scientifico  europeo  eventualmente  non  ricoperti  per
insufficienza di concorrenti idonei  potranno  essere  ricoperti  dai
concorrenti idonei non vincitori iscritti nella  graduatoria  per  il
liceo scientifico, sempreche' lo gradiscano, secondo  l'ordine  della
graduatoria medesima, e viceversa. 
    3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il  50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti
civili  e  militari  dello  Stato  deceduti  per  ferite,  lesioni  o
infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 
    4. I posti riservati di cui al precedente comma  3  eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti  idonei  appartenenti  alle
suindicate categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei. 
    5.  Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per   il
personale militare la facolta' di revocare o annullare  il  bando  di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove   concorsuali,   di
modificare il numero dei posti di  cui  al  precedente  comma  1,  di
sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza  dei  corsi,  in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie  o  di
disposizioni di  contenimento  della  spesa  pubblica.  In  tal  caso
l'Amministrazione   della   difesa   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  -
4ª Serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
      a) abbiano, al 31 dicembre 2010, compiuto il 15° anno di eta' e
non superato il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1993  ed  il
31 dicembre 1995, estremi compresi; 
      b)    siano    riconosciuti    in    possesso    dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale  quali   allievi   delle   Scuole   militari
dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi
articoli 7, 8 e 9; 
      c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile; 
      d) non siano incorsi nel  divieto  di  frequenza  della  stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio  decreto  4  maggio
1925, n. 653 e successive modificazioni; 
      e) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2009-2010 l'idoneita' alla ammissione al  1°  liceo  classico  (terzo
anno) ovvero al 3° liceo  scientifico  o  liceo  scientifico  europeo
(terzo anno). Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere  i  giovani
che avessero conseguito detta idoneita' al termine di anni scolastici
precedenti. 
    2. I requisiti per l'ammissione  al  concorso,  ad  eccezione  di
quelli indicati nel  precedente  comma  1,  lettere  a),  b)  ed  e),
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al  concorso,  redatta  in  carta
semplice in conformita' allo  schema  riportato  in  allegato  A  che
costituisce parte integrante  del  presente  decreto,  dovra'  essere
indirizzata  al  Centro  di  selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito -  Segreteria  concorsi  Accademia  militare  e  Scuole
militari - viale Mezzetti n. 2 - 06034  Foligno  e  spedita  a  mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno  oppure  presentata  a  mano  al
medesimo indirizzo, a pena di decadenza, entro il termine  di  trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale. A tal fine fara' fede il timbro a  data
dell'ufficio postale  accettante  per  le  domande  spedite  a  mezzo
lettera raccomandata, ovvero il timbro a data del Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito per quelle presentate a  mano.
Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande  spedite  o
presentate oltre il termine sopraindicato. 
    2.  Alla  domanda  di  partecipazione  dovra'   essere   allegata
fotocopia di un documento di riconoscimento  in  corso  di  validita'
dei/del  genitori/genitore  ovvero  del  tutore  e  nella  stessa  il
concorrente dovra' indicare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) la residenza e il recapito presso il quale desidera ricevere
tutte le comunicazioni relative al concorso, completo  di  codice  di
avviamento postale, di numero telefonico e, ove possibile,  indirizzo
di posta elettronica. Il concorrente dovra' segnalare tempestivamente
al Centro di selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito,  a
mezzo telegramma o fax (n. 0742/342208) o  e-mail  (all'indirizzo  di
posta elettronica: casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it), ogni
variazione  del  recapito  indicato  nella  domanda  che   verra'   a
verificarsi durante l'espletamento  del  concorso.  L'Amministrazione
non assumera' alcuna responsabilita' per l'eventuale  dispersione  di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento del recapito stesso indicato  nella  domanda  ovvero  per
eventuali disguidi postali o  telegrafici  o  comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 
      c)  il  corso  di  studi  prescelto  (liceo   classico,   liceo
scientifico o liceo scientifico europeo); 
      d) la Scuola militare prescelta (salvo  che  venga  chiesta  la
partecipazione  per  i  posti  per  il  liceo  scientifico  europeo).
Dovranno essere indicate, in ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le
Scuole. Se verra' omessa l'indicazione della seconda  Scuola,  questa
verra' considerata d'ufficio con priorita' 2; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo  scientifico
o liceo scientifico europeo) specificando, se  frequentatori  del  2°
liceo scientifico o liceo scientifico europeo,  la  lingua  straniera
studiata.  I  concorrenti,  che   nell'anno   scolastico   in   corso
frequentano il 2° anno di un  corso  di  studi  diverso  (che  dovra'
essere  espressamente  indicato,  unitamente  alla  lingua  straniera
studiata) ovvero un liceo sperimentale, saranno ammessi a partecipare
al  concorso  con  riserva,  a  condizione  che  documentino,   prima
dell'inizio dei  corsi  (che  avverra'  presumibilmente  nella  prima
decade di settembre  2010),  di  aver  superato  presso  un  istituto
scolastico statale o parificato  gli  esami  integrativi  conseguendo
l'idoneita'  all'iscrizione  alla  classe  per  la  quale   intendono
partecipare. Detti concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda
di partecipazione al concorso, anche  sotto  forma  di  dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  certificazione
che attesti l'avvenuta  presentazione  della  domanda  finalizzata  a
sostenere l'esame integrativo nelle materie  che  non  hanno  formato
oggetto  di  studio  durante  il  biennio  frequentato.  La   mancata
presentazione di detta certificazione con le modalita'  sopraindicate
determinera' il rigetto della domanda; 
      g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto; 
      h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione.  Detti  titoli,
indicati nel successivo art. 11, dovranno essere posseduti alla  data
di  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle   domande.   Il
concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni  utili  a  consentire
all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli
previsti su tali titoli di preferenza; 
      i)  di  prestare  il  proprio  consenso  alla  raccolta  ed  al
trattamento  dei  dati  personali  necessari  allo  svolgimento   del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      l) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    3. Le domande dovranno essere firmate dai concorrenti e la  firma
dovra' essere vistata da entrambi  i  genitori  o  dal  genitore  che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di  essi,
dal tutore. Se l'esercente la potesta' genitoriale e'  uno  solo  dei
genitori, il  medesimo  dovra'  espressamente  dichiararlo  sotto  la
propria  responsabilita'  in  calce   alla   domanda.   Detta   firma
comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la  responsabilita'
della veridicita' delle  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di
partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a  sottoporre
il giovane alla prova ed agli accertamenti  previsti  dal  successivo
art. 4,  comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).  La  mancanza  di  dette
sottoscrizioni determinera' il rigetto della domanda. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova preliminare di cultura generale; 
      b) prova di educazione fisica; 
      c) accertamenti psicofisici; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) prova orale di cultura generale. 
    Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta di identita' o altro documento di riconoscimento  provvisto  di
fotografia, in corso di validita', rilasciato  da  un'amministrazione
dello Stato. 
    2. A mente dell'art. 3,  comma  3,  del  decreto  ministeriale  4
aprile 2000, n. 114 i concorrenti, all'atto  della  formazione  della
graduatoria di cui al successivo art. 12, comma  1,  dovranno  essere
risultati idonei in tutte le  prove  ed  in  tutti  gli  accertamenti
previsti nel precedente comma 1. 
    3.  Le  spese  dei  viaggi  in  occasione  delle  prove  e  degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto  e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. 
    4.  L'Amministrazione  militare  non  rispondera'  di   eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti  di  cui
al  comma  1  del  presente  articolo;  per  contro  provvedera'   ad
assicurare  i  concorrenti  per  eventuali  infortuni  che  dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti  di  cui  al  precedente
comma 1 del presente articolo. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1.  Con  successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti commissioni: 
      a) commissione per la prova preliminare  di  cultura  generale,
per la prova orale  e  per  la  formazione  della  graduatoria  degli
aspiranti al liceo classico; 
      b) commissione per la prova preliminare  di  cultura  generale,
per la prova orale  e  per  la  formazione  delle  graduatorie  degli
aspiranti al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo; 
      c) commissione per la prova di educazione fisica; 
      d) commissione per gli accertamenti psicofisici; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
      f) commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a)  e  b)
saranno composte, ciascuna, da: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b) due ufficiali superiori, membri; 
      c)  cinque  docenti  di  scuola   media   superiore   abilitati
all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri; 
      d) un sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    3. La  commissione  per  la  prova  di  educazione  fisica  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
      b) due ufficiali, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri; 
      c) un sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  della  prova,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale del Corpo sanitario. 
    4. La commissione per gli accertamenti psicofisici sara' composta
da: 
      a) un ufficiale medico di grado  non  inferiore  a  Colonnello,
presidente; 
      b) due ufficiali superiori medici, membri. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni. 
    5. La commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  psicofisici
sara' composta da: 
      a) un Brigadier generale medico, presidente; 
      b) due ufficiali superiori medici, membri. 
    I componenti della commissione di cui al presente comma  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della  commissione  di
cui al precedente comma 4. 
    6.  La  commissione  per  gli  accertamenti  attitudinali   sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
      b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; 
      c) un ufficiale psicologo, membro; 
      d) un ufficiale di grado non inferiore a  Tenente  in  servizio
permanente, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra' del  contributo  tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia,  nonche'  di
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                Prova preliminare di cultura generale 
 
 
    1. La prova preliminare di cultura generale, della durata  di  75
minuti,  consistera'  nella  somministrazione  di   un   questionario
contenente test volti ad accertare  le  abilita'  ortogrammaticali  e
sintattiche, nonche' la conoscenza di  argomenti  di  attualita',  di
educazione civica, di cultura generale, di storia e  geografia  e  di
matematica.  Tale  prova  preliminare  avra'  luogo,  a  cura   delle
commissioni di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere a) e b), il
17 maggio 2010, in sede  unica,  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2 - Foligno,
con inizio non prima delle 14,00. Per quanto riguarda le modalita' di
svolgimento della prova saranno osservate, per quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento  di
detta prova  saranno  rese  note  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del 7 maggio 2010,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti.
Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del 7 maggio 2010
tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 
    3. Se in relazione al  numero  dei  concorrenti  verra'  ritenuto
inopportuno effettuare la prova preliminare di cultura  generale  per
uno o piu' degli ordini di studi previsti nell'art.  1  del  presente
decreto, nella medesima Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del  7
maggio 2010, ovvero in  quella  alla  quale  la  stessa  avra'  fatto
eventualmente rinvio, verra' pubblicato  il  relativo  avviso.  Detta
pubblicazione avra' valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  concorrenti.  Per  informazione  in  merito  i  concorrenti
potranno consultare, inoltre, i  siti  web  www.persomil.difesa.it  e
www.esercito.difesa.it 
    4. I concorrenti ai quali non sara' comunicata  l'esclusione  dal
concorso, se la prova avra' luogo, saranno tenuti a presentarsi senza
alcun preavviso presso il predetto Centro,  per  sostenere  la  prova
medesima, entro  le  13,00  del  giorno  previsto,  muniti  di  carta
d'identita' o di  altro  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da  un'amministrazione
dello Stato. Saranno esclusi  dal  concorso  i  concorrenti  che  non
saranno presenti al momento dell'inizio della prova, quali che  siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 
    5.  In  base  al  numero  delle  risposte  esatte   fornite   dai
concorrenti verranno formate, dalle rispettive commissioni di cui  al
precedente art. 5, comma 1, lettere a)  e  b),  distinte  graduatorie
provvisorie, una per il liceo classico, una per il liceo  scientifico
ed una per il liceo scientifico europeo (ovvero solo quella o  quelle
per il corso di studi per cui fosse stata svolta la prova), in virtu'
del punteggio conseguito, al solo scopo di individuare i  concorrenti
da ammettere alle successive prove concorsuali. 
    6. Saranno convocati a sostenere le ulteriori prove del  concorso
i concorrenti  classificatisi  nelle  predette  graduatorie  entro  i
seguenti limiti numerici: 
      a) i primi 180 per il liceo classico, di cui  non  piu'  di  36
aspiranti di sesso femminile; 
      b) i primi 324 per il liceo scientifico, di cui non piu' di  68
aspiranti di sesso femminile; 
      c) i primi 72 per il liceo scientifico europeo, di cui non piu'
di 16 aspiranti di sesso femminile. 
    A tali prove saranno, altresi', ammessi i concorrenti  che  nella
rispettiva graduatoria avranno  riportato  lo  stesso  punteggio  del
concorrente classificatosi all'ultimo posto  utile  per  l'ammissione
alle successive prove. 
    7.  I  concorrenti  classificatisi  oltre   i   limiti   numerici
sopraindicati non riceveranno alcuna comunicazione.  Essi,  tuttavia,
potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Servizio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito  n. 186  -
00143 Roma (tel. 06/517051012 - 06/50231012) ovvero consultare i siti
web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it,  a  partire  dal
quindicesimo giorno successivo alla  data  di  svolgimento  di  detta
prova. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                     Prova di educazione fisica 
 
 
    1. La prova di educazione fisica, gli accertamenti psicofisici  e
gli accertamenti attitudinali  avranno  luogo  presso  il  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito  -  viale  Mezzetti
n. 2 - Foligno, presumibilmente nel periodo intercorrente tra  il  31
maggio e il 14 giugno 2010 ed avranno la durata  complessiva  di  4/5
giorni per ciascun concorrente. 
    2. I concorrenti dovranno presentarsi  al  predetto  Centro,  nel
giorno indicato nella raccomandata o telegramma o, se possibile,  nel
messaggio di posta elettronica  di  convocazione,  muniti  di  tenuta
ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneita'  ad  attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera (in corso di  validita'  e
non antecedente ad un anno all'atto di presentazione  alle  prove  di
efficienza  fisica),   rilasciato   da   medici   della   Federazione
medico-sportiva italiana o dal personale  sanitario  delle  strutture
sanitarie pubbliche o private  accreditate  che  esercitano  in  tali
ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina  dello  sport.
La mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dalla  prova  di  educazione  fisica  e,  quindi,  dal  concorso.   I
concorrenti   che,   entro   il   quindicesimo   giorno    successivo
all'effettuazione della prova preliminare di  cultura  generale,  non
abbiano ricevuto l'invito a presentarsi a detti accertamenti - avendo
in  precedenza  acquisito,  attraverso  la  consultazione  dei   siti
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it notizia dell'avvenuta
ammissione alle successive  prove  concorsuali  -  potranno  chiedere
informazioni al predetto Centro telefonando al numero 0742/353466. Il
concorrente, regolarmente convocato, che non si presenti nel giorno e
nell'ora  stabiliti  per  la  prova  di  educazione   fisica,   sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 
    3. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire il
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
effettuato in data non anteriore a  cinque  giorni  lavorativi  dalla
presentazione alla prova presso  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata. In caso di positivita' al test
di gravidanza non si potra' procedere all'effettuazione  della  prova
di educazione fisica, a mente  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo  il  quale  lo  stato  di
gravidanza costituisce  un  temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. 
    4. La prova di educazione fisica, valutata dalla  commissione  di
cui  al  precedente  art.  5,  comma  1,  lettera   c),   consistera'
nell'esecuzione in sequenza dei seguenti esercizi: 
      a) corsa veloce di 100 metri piani; 
      b) piegamenti sulle braccia; 
      c) salto in alto; 
      d) flessioni del busto dalla posizione supina. 
    Nell'allegato B, che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei  predetti  esercizi
con l'indicazione dei relativi punteggi.  Al  fine  di  rendere  piu'
omogeneo l'andamento della  prova,  ridurre  le  cause  di  incidente
nell'esecuzione della stessa e consentire una preparazione mirata  da
parte dei concorrenti, tale allegato contiene anche le  modalita'  di
svolgimento degli esercizi indicati nelle lettere b),  c)  e  d)  del
presente comma. 
    5. La prova, una volta iniziata, non dovra' subire  interruzioni.
I concorrenti che  lamentano  postumi  di  infortuni  precedentemente
subiti potranno portare al  seguito  ed  esibire,  prima  dell'inizio
della prova, idonea certificazione medica che  sara'  valutata  dalla
competente   commissione   ai   fini   dell'eventuale    differimento
dell'effettuazione della prova ad altra data.  Allo  stesso  modo,  i
concorrenti   che,   prima   dell'inizio   della   prova,    accusano
un'indisposizione o che si infortunano durante  l'esecuzione  di  uno
degli  esercizi,  dovranno   farlo   immediatamente   presente   alla
commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente,  adottera'
le  conseguenti  determinazioni.  L'eventuale  riconvocazione  potra'
essere disposta solo se compatibile con l'inizio della prova orale di
cultura generale di cui al successivo art.  10.  In  ogni  caso,  non
saranno  prese  in  considerazione  istanze  di  differimento  o   di
ripetizione della prova che perverranno da parte di  concorrenti  che
hanno portato comunque a compimento, anche se con esito negativo,  la
prova di educazione fisica. I  concorrenti,  invece,  che  nel  corso
della  prova  intendono  ritirarsi   dovranno   rilasciare   apposita
dichiarazione scritta e verranno esclusi dal  prosieguo  delle  prove
concorsuali. 
    6.  Per  la  valutazione  della  prova  ogni   componente   della
commissione disporra'  di  10  punti.  Nel  citato  allegato  B  sono
indicati i  punteggi  corrispondenti  alle  prestazioni  fornite  dai
concorrenti in ciascun esercizio. La commissione,  prima  dell'inizio
della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale  le  modalita'
di effettuazione di ciascun esercizio. 
    7. La prova di educazione  fisica  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi.
Il  punteggio  conseguito  da  ciascun  concorrente  nella  prova  di
educazione fisica sara' utile alla formazione  delle  graduatorie  di
merito di cui al successivo art. 12. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. I concorrenti che avranno  superato  la  prova  di  educazione
fisica  secondo  quanto  indicato  nel  precedente  art.  7   saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera d), ad accertamenti psicofisici volti al  riconoscimento  del
possesso  dell'idoneita'  psicofisica  quali  allievi  delle   Scuole
militari. 
    2.  Detti  concorrenti  dovranno  essere  muniti  della  seguente
documentazione prodotta in originale o in copia conforme: 
      a) referto rilasciato  da  non  oltre  tre  mesi  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata dei markers
virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs e anti HCV; 
      b) dichiarazione  di  consenso  all'effettuazione  degli  esami
radiologici, conforme all'allegato C che costituisce parte integrante
del presente decreto, sottoscritto  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta',  o  in
mancanza di essi, dal  tutore  (solo  se  non  forniti  del  relativo
referto di cui alla successiva lettera f)  del  presente  comma).  La
mancata   presentazione   di   detta    dichiarazione    determinera'
l'impossibilita' di sottoporre il concorrente  minorenne  agli  esami
radiologici eventualmente disposti  dalla  commissione  nel  caso  di
dubbi diagnostici insorti in sede di visita medica; 
      c) copia conforme di eventuali cartelle  cliniche  relative  ad
interventi chirurgici subiti o a ricoveri in strutture sanitarie; 
      d) certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
anche  militare,  o  privata  accreditata   attestante   la   recente
effettuazione  dell'accertamento   strumentale   del   G6PD   (metodo
quantitativo). I concorrenti affetti da  deficit  di  G6PD  dovranno,
inoltre, produrre  certificato,  rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia  e  controfirmato  dai  genitori  o  dal  genitore  esercente
l'esclusiva potesta' genitoriale o dal tutore, attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di deficit  di  G6PD  ed  eventuali
pregresse manifestazioni emolitiche. Tale  certificato  dovra'  avere
una  data  di  rilascio  non  anteriore  a  sei  mesi  a  quella   di
presentazione. Dovra', altresi', essere conforme all'allegato D,  che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
      e) per i  soli  concorrenti  di  sesso  femminile,  referto  di
ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata,  entro  i  tre  mesi  precedenti  la
presentazione per gli accertamenti psicofisici; 
      f) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni,  con  relativo  referto  in  originale,
effettuato  da  non  oltre  sei  mesi  presso   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari o private accreditate  presso  il  Servizio
sanitario nazionale (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotto
anche certificato in originale attestante che trattasi  di  struttura
sanitaria accreditata presso il Servizio sanitario nazionale); 
      g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata  presso  il  Servizio  sanitario  nazionale,   attestante
l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per  anticorpi
per HIV, determinato con test ELISA di 3ª e 4ª generazione,  in  data
non antecedente a tre mesi precedenti la visita. 
    La  mancata  presentazione  della  documentazione  di  cui   alle
precedenti lettere a), b), c), d), e)  e  g)  ovvero  la  difformita'
della stessa determinera' l'esclusione del  concorrente  a  sostenere
gli accertamenti psicofisici e  la  sua  conseguente  esclusione  dal
concorso. 
    3. La commissione, prima di eseguire la visita  medica  generale,
disporra' per tutti i concorrenti le seguenti  visite  specialistiche
ed i seguenti accertamenti di laboratorio: 
      a) visita cardiologica con ECG; 
      b) visita oculistica; 
      c)   visita   otorinolaringoiatrica,   comprensiva   di   esame
audiometrico; 
      d) visita psicologica/psichiatrica; 
      e) analisi delle urine per la ricerca dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi, barbiturici, metadone  e  benzodiazepine.  In
caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      f) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante  ricerca
della CDT e, in caso di  positivita',  l'effettuazione  sul  medesimo
campione del test di conferma mediante HPLC; 
      h) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) trigliceridemia; 
        5) colesterolemia; 
        6) creatininemia; 
        7) gamma GT; 
        8) transaminasemia (GOT e GPT); 
        9) bilirubinemia totale e frazionata; 
        10) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo). 
    4. La commissione potra', comunque, disporre  l'effettuazione  di
ulteriori  accertamenti  specialistici   o   strumentali   nei   casi
meritevoli di approfondimento diagnostico, ivi  compreso  l'eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso  di  dubbio
diagnostico. Inoltre,  al  termine  degli  accertamenti  psicofisici,
formulera' per ciascun  concorrente  uno  dei  seguenti  giudizi  che
verra' comunicato, seduta stante, per iscritto: 
      a) idoneo all'ammissione quale  allievo  alle  Scuole  militari
dell'Esercito; 
      b) inidoneo all'ammissione quale allievo alle  Scuole  militari
dell'Esercito. 
    In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera'  a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio,  mentre  la
relativa  motivazione  dovra'  essere  comunicata  per  iscritto   al
genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore,  secondo
i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. 
    5. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno: 
      a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le  vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei  al  servizio   militare   stabiliscono   l'attribuzione   del
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  (ad
eccezione dei deficit/eccessi  ponderali  per  i  quali  e'  prevista
l'attribuzione   di    coefficienti    3-4    nella    caratteristica
somato-funzionale  CO  del  profilo  sanitario  e  delle   «note   di
introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere ecc. e
tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita»,
purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto  conto  dell'eta'  dei
soggetti); 
      c) esenti da malattie o lesioni  per  le  quali  sono  previsti
tempi lunghi di recupero  dello  stato  di  salute  e  dei  requisiti
previsti dal presente comma; 
      d) esenti  da  disturbi  della  parola  anche  in  forma  lieve
(dislalia, disartria); 
      e) in possesso, inoltre, dei seguenti specifici requisiti: 
        1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10  complessivi  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio; 
        2) campo visivo e motilita' oculare normali; 
        3) senso cromatico normale accertato alle matassine colorate; 
        4) integrita' dei mezzi diottrici (ad eccezione  degli  esiti
di fotocheratoablazione non complicata, compatibili con  il  giudizio
di idoneita'); 
        5) udito normale, valutato con esame audiometrico. 
    Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i  concorrenti
risultati affetti dalle  imperfezioni  e/o  infermita'  previste  dal
presente comma. 
    6.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori  prove  concorsuali.  Questi  ultimi
potranno, tuttavia, spedire con lettera  raccomandata  al  Centro  di
selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito   -   Segreteria
concorsi Accademia militare e Scuole militari - viale Mezzetti n. 2 -
06034 Foligno, improrogabilmente entro il  decimo  giorno  successivo
alla  data  degli  accertamenti   psicofisici,   specifica   istanza,
corredata  di  appropriata  documentazione  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata,  relativamente  alle  cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. L'istanza,  firmata
dall'interessato, dovra' essere vistata da entrambi i genitori o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza  di  essi,  dal  tutore.  Dette  istanze   dovranno   essere
anticipate al predetto Centro  a  mezzo  fax  (n.  0742/342208).  Non
saranno  prese  in  considerazione  istanze  prive   della   prevista
documentazione   ovvero   spedite   oltre   i    termini    perentori
sopraindicati. In caso di accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno dal medesimo Centro la relativa comunicazione. In caso di
mancato   accoglimento   dell'istanza,   invece,   essi   riceveranno
comunicazione che il giudizio di  inidoneita'  riportato  al  termine
degli accertamenti psicofisici dovra' intendersi confermato. 
    7. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente comma 6 - in caso di  accoglimento  dell'istanza  -  sara'
espresso dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e),  a
seguito di valutazione della documentazione allegata  all'istanza  di
ulteriori accertamenti ovvero, se necessario, a seguito di  ulteriori
accertamenti psicofisici disposti.  Il  giudizio  espresso  da  detta
commissione e' definitivo e sara' comunicato  ai  concorrenti  seduta
stante (l'eventuale giudizio di inidoneita' sara' comunicato  con  le
modalita'  gia'  indicate  nel  precedente  comma  4).  Pertanto,   i
concorrenti dichiarati inidonei anche  a  seguito  della  valutazione
sanitaria  o  degli  ulteriori  accertamenti  psicofisici   disposti,
nonche' quelli che abbiano rinunciato ai  medesimi,  saranno  esclusi
dal concorso. 
    8. Il concorrente affetto da deficit di G6PD, se giudicato idoneo
al termine  degli  accertamenti  psicofisici,  dovra'  sottoscrivere,
unitamente ai genitori o al genitore esercente  l'esclusiva  potesta'
genitoriale o al tutore in caso di  assenza  dei  genitori,  apposita
dichiarazione di  ricevuta  informazione  e  di  responsabilizzazione
conforme all'allegato E che costituisce parte integrante del presente
decreto. A tal fine, coloro che, gia'  all'atto  della  presentazione
per  sostenere  gli  accertamenti  psicofisici  di  cui  al  presente
articolo, abbiano portato al seguito il certificato  medico  conforme
al gia' citato allegato  D,  dovranno  sostenere  detti  accertamenti
psicofisici in presenza del/dei genitore/i ovvero  del  tutore,  come
sopra indicato. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti
psicofisici saranno sottoposti, a cura della commissione  di  cui  al
precedente  art.  5,  comma  1,   lettera   f),   agli   accertamenti
attitudinali,  intesi  a  valutarne  le   qualita'   attitudinali   e
caratterologiche. Detti accertamenti consisteranno in  una  serie  di
prove attitudinali (batteria testologica, questionario informativo ed
intervista di selezione), volte a valutare oggettivamente il possesso
delle caratteristiche attitudinali indispensabili per un  efficace  e
proficuo inserimento  nella  vita  e  nelle  attivita'  della  Scuola
militare,  secondo  le  direttive  tecniche  dello   Stato   maggiore
dell'Esercito. Tale  valutazione  vertera'  sulle  seguenti  aree  di
indagine: 
       area dell'adattabilita' al contesto militare/scolastico; 
       area relazionale (dimensione interpersonale); 
       area emozionale (dimensione intrapersonale). 
    2. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera' nei  confronti  di  ciascun  concorrente  un  giudizio  di
idoneita' o di inidoneita', che  e'  definitivo  e  sara'  comunicato
seduta stante. In caso di giudizio  di  inidoneita',  la  commissione
provvedera'  a  comunicare   all'interessato   esclusivamente   detto
giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per
iscritto al genitore esercente  la  potesta'  genitoriale  ovvero  al
tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione  al
concorso. 
    3. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere la  prova  orale  di
cultura generale. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                   Prova orale di cultura generale 
 
 
    1. I concorrenti, che saranno giudicati idonei al  termine  della
prova di educazione fisica, degli accertamenti  psicofisici  e  degli
accertamenti attitudinali, saranno  convocati  presso  il  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito  per  sostenere  la
prova orale di cultura generale che avra' luogo,  presumibilmente,  a
partire dall'ultima decade di giugno 2010. 
    2. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e che avranno
conseguito la promozione alla classe superiore al  termine  dell'anno
scolastico, dovranno inviare, anche a  mezzo  fax  (n.  0742/342208),
apposita  dichiarazione  sostitutiva,  sottoscritta  ai  sensi  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente
l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in caso di  assenza  dei
genitori,  da  cui  risulti  la  conseguita  promozione  al   termine
dell'anno scolastico 2009-2010 alla classe  superiore  per  la  quale
concorrono. Detti concorrenti saranno ammessi a  sostenere  la  prova
orale del concorso. 
    3. I concorrenti risultati idonei in tutte le  prove  e  che,  al
termine dell'anno scolastico, non avranno  conseguito  la  promozione
alla classe superiore bensi' la  «sospensione  di  giudizio»  per  il
mancato conseguimento della sufficienza in  una  o  piu'  discipline,
dovranno inviare,  anche  a  mezzo  fax  (n.  0742/342208),  apposita
dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai soggetti
indicati nel precedente comma 2, da cui risulti  la  sospensione  del
giudizio al termine dell'anno scolastico 2009-2010. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere la prova orale  del  concorso
in attesa dell'accertamento per il recupero dei  debiti  per  cui  e'
stato  sospeso  il  giudizio,  ai  sensi  della   normativa   vigente
richiamata nelle premesse. 
    4. I concorrenti che sono stati ammessi a partecipare al concorso
con riserva, quali frequentatori nell'anno scolastico in corso del 2°
anno di un corso di studi  diverso  da  quello  per  il  quale  hanno
chiesto di concorrere  ovvero  di  un  liceo  sperimentale,  dovranno
documentare,  a  scioglimento  della   riserva,   con   dichiarazione
sostitutiva rilasciata con le modalita' e dai soggetti  indicati  nei
precedenti commi 2 e 3 - anticipandola a mezzo fax (n. 0742/342208) -
di aver superato, presso un istituto scolastico statale o parificato,
se gia' sostenuti, gli esami integrativi nelle materie che non  hanno
formato oggetto di studio durante il biennio frequentato  conseguendo
l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto  di
partecipare. I concorrenti che  non  avranno  ancora  sostenuto  tali
esami integrativi saranno ammessi con riserva alla  prova  orale  del
concorso e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente  periodo
dovra' essere presentata  entro  il  3  settembre  2010.  La  mancata
comunicazione di quanto chiesto entro tale data costituira' implicita
rinuncia da parte del concorrente al  concorso,  con  la  conseguente
esclusione del medesimo. 
    5. La prova orale di cultura generale vertera': 
      a) per gli aspiranti  al  liceo  classico,  sulle  materie  del
ginnasio (con esclusione della lingua straniera), secondo i programmi
ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino,
matematica e storia. I principali argomenti  d'esame  sono  riportati
nell'allegato  F  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto; 
      b)  per  gli  aspiranti  al  liceo  scientifico  e   al   liceo
scientifico europeo, sulle materie del 1° e  del  2°  anno  di  detto
liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi  ministeriali
ed essenzialmente sulle materie italiano,  latino,  lingua  straniera
(solo la inglese o la francese), matematica e  storia.  I  principali
argomenti d'esame sono  riportati  nell'allegato  G  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
    6. Ciascun concorrente, sia del  liceo  classico  che  del  liceo
scientifico, potra' portare al seguito i testi degli autori  studiati
(greci, italiani, latini e stranieri), riferiti alle materie  oggetto
d'esame ed ai programmi ministeriali di cui sopra. In mancanza verra'
interrogato  sugli  argomenti  contenuti  nei  programmi   riportati,
rispettivamente, nei gia' citati allegati F e G. 
    7. La prova orale si riterra' superata se  il  concorrente  avra'
riportato la votazione minima di 6/10. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. A parita' di merito, nelle graduatorie di  cui  al  successivo
art. 12, si terra'  conto,  nell'ordine,  dei  titoli  di  preferenza
eventualmente indicati nella domanda di  partecipazione  al  concorso
tra quelli appresso indicati: 
      a) i figli dei decorati dell'Ordine  militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare; 
      b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per  lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate  nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto  1950,  n.  648  e  successive
modificazioni; 
      c)  i  figli  di  militari  di   carriera,   di   ufficiali   e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo  servizio  che,
per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di  dipendenti  civili  di  ruolo  dello  Stato  e  di
titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 
    I suddetti titoli di preferenza dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    2. In assenza o a parita' di titoli di preferenza, a  parita'  di
merito, sara' preferito il  concorrente  piu'  giovane  di  eta',  in
applicazione del 2° periodo dell'art.  3,  comma  7  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, integrato dall'art. 2, comma 9  della  legge  16
giugno 1998, n. 191. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. I concorrenti idonei  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti  gli
accertamenti di cui al precedente art. 4, comma 1 (compresi quelli di
cui al precedente art. 10, commi  3  e  4  che  dovranno  documentare
tempestivamente, se possibile entro il 3 settembre  2010  e  comunque
non oltre la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico
prevista per l'istituto di provenienza, la conseguita ammissione alla
classe superiore, mediante dichiarazione  sostitutiva  da  presentare
anche a mezzo fax - n. 0742/342208) saranno iscritti in tre  distinte
graduatorie, una per gli aspiranti al liceo  classico,  una  per  gli
aspiranti al liceo scientifico ed una  per  gli  aspiranti  al  liceo
scientifico  europeo,  secondo  l'ordine  determinato   dalla   media
ponderale del voto riportato da ciascuno nella  prova  di  educazione
fisica e di quello riportato nella prova orale di  cultura  generale.
Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato
nella prova di educazione fisica per il  coefficiente  0,2  al  quale
verra' aggiunto il voto riportato nella prova orale moltiplicato  per
il  coefficiente  1,  tutto  diviso  per  il  coefficiente   1,2.   I
concorrenti che avranno riportato la  «sospensione  del  giudizio»  e
che, sebbene  collocati  in  posizione  utile  nella  graduatoria  di
merito,  non  avranno  ancora  conseguito  l'idoneita'  alla   classe
successiva, saranno ammessi con riserva e  convocati  alla  frequenza
dei corsi presso le Scuole  militari  soltanto  dopo  che  sia  stato
conseguito ed immediatamente comunicato  il  giudizio  definitivo  di
ammissione alla frequenza della classe successiva. In  caso,  invece,
di esito negativo alla  valutazione  scolastica  finale,  gli  stessi
saranno  esclusi  dal  concorso  per   difetto   del   requisito   di
partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e). 
    2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del concorso: 
      a)  per  il  liceo  classico:   i   primi   45 (quarantacinque)
concorrenti idonei di  cui  non  piu'  di  nove  aspiranti  di  sesso
femminile; 
      b) per il liceo scientifico: i primi 81 (ottantuno) concorrenti
idonei di cui  non  piu'  di  17  (diciassette)  aspiranti  di  sesso
femminile; 
      c) per il liceo scientifico  europeo:  i  primi  18  (diciotto)
concorrenti idonei di cui non piu' di 4 (quattro) aspiranti di  sesso
femminile. 
    3. Per i posti eventualmente non ricoperti per  insufficienza  di
concorrenti idonei in una delle  graduatorie  di  cui  al  precedente
comma, si applicheranno le procedure disposte dall'art. 1,  comma  2,
del presente decreto. 
    4. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
trasmettera' alla Direzione generale per il personale  militare,  per
l'approvazione,  le  graduatorie   fornite   dai   presidenti   delle
commissioni di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere  a)  e  b),
con l'indicazione, per ogni concorrente, di tutti  gli  elementi  che
hanno influito sulla loro formazione. 
    5. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma  3,  nonche'  dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno  approvate
con decreto dirigenziale e  pubblicate  nel  Giornale  ufficiale  del
Ministero  della  difesa.  Dell'avvenuta  pubblicazione  verra'  data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  speciale
e, a puro titolo informativo, nei siti web  www.persomil.difesa.it  e
www.esercito.difesa.it 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                       Ammissione alle Scuole 
 
 
    1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei  posti  messi  a
concorso e tenuto  conto  delle  gia'  citate  limitazioni  numeriche
previste per i concorrenti di sesso femminile, saranno assegnati alla
sede  indicata  nella  domanda  con  priorita'  1  (Scuola   militare
«Nunziatella» ovvero  Scuola  militare  «Teulie'»)  secondo  l'ordine
della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili,
mentre i concorrenti idonei, iscritti nella graduatoria per il  liceo
scientifico europeo, compresi nel numero dei posti messi a  concorso,
saranno assegnati alla Scuola militare «Teulie'». Una volta ricoperti
interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono
in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente  assegnati
alla sede indicata nella domanda con priorita' 2.  Le  rinunce  e  la
mancata presentazione  di  vincitori  del  concorso  alla  Scuola  di
assegnazione verificatesi entro i primi ventuno giorni dalla data  di
presentazione consentiranno alla Direzione generale per il  personale
militare, tramite il Centro di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, di disporre l'ammissione  di  altrettanti  concorrenti
idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria,  con  possibile
modifica della sede (solo liceo classico e liceo scientifico)  e  del
corso di studi  (solo  tra  liceo  scientifico  e  liceo  scientifico
europeo) provvisoriamente assegnati, nel rispetto dei limiti numerici
previsti per  i  concorrenti  di  sesso  femminile.  Se  non  saranno
ricoperti  interamente  i  posti  messi  a  concorso  per  il   liceo
scientifico europeo, sara'  possibile  colmare  le  vacanze  con  gli
idonei non vincitori per il liceo scientifico,  secondo  la  relativa
graduatoria e  tenuto  conto  delle  piu'  volte  citate  limitazioni
numeriche per i concorrenti di sesso femminile. Per tale eventualita'
il concorrente sara' chiamato ad esprimere il suo gradimento. 
    2. Saranno considerati rinunciatari  all'ammissione,  e  pertanto
esclusi,  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno nella sede e nel giorno loro  fissato.  I  concorrenti,
invece, che  comunicheranno  al  Comando  della  Scuola  militare  di
assegnazione di  non  potersi  presentare  per  giustificato  motivo,
producendo  la  relativa  documentazione   giustificativa,   potranno
ottenere una proroga, comunque non superiore a sette giorni. 
    3. All'atto della presentazione alla  Scuola  cui  saranno  stati
assegnati, i concorrenti dovranno esibire, a pena di decadenza: 
      a)  fotografia  recente,  formato  tessera   (4   x   5),   con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di  nascita.  Non  e'
necessaria alcuna autenticazione; 
      b) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno  concorso,  nonche'  il  nulla-osta  del
dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le  firme
dei dirigenti  delle  scuole  parificate  o  legalmente  riconosciute
apposte sulle pagelle dovranno essere  autenticate  dal  Provveditore
agli studi; 
      c)  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni   effettuate,
nonche'  eventuale  dichiarazione  di  allergie  e/o  intolleranze  a
medicinali; 
      d) atto di impegno,  firmato  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza di essi, dal tutore, redatto  conformemente  all'allegato  H
del presente decreto; 
      e) atto di assenso all'arruolamento (solo per i concorrenti che
alla data di presentazione alla Scuola avranno compiuto il  16°  anno
di eta'), secondo lo schema riportato nell'allegato I che costituisce
parte integrante del presente decreto. 
    4. L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale  e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 
    5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, il Centro di  selezione  e  reclutamento
nazionale  dell'Esercito  provvedera'  a  chiedere,  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche ed  enti  competenti  la
conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  e  nelle   dichiarazioni   sostitutive   sottoscritte   dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. Fermo restando
quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  se
da tale controllo emergera' che il contenuto delle dichiarazioni  non
e' veritiero, il  dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti in virtu'  del  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione mendace. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1.  L'Amministrazione   potra',   con   provvedimento   motivato,
escludere in ogni momento  dal  concorso  qualsiasi  concorrente  per
difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  alle   Scuole
militari dell'Esercito, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza
del corso di studio, se il difetto  dei  requisiti  verra'  accertato
durante il corso stesso. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                       Ordinamento degli studi 
 
 
    1.  La  Scuola  militare  «Nunziatella»  e  la  Scuola   militare
«Teulie'» sono istituti  d'istruzione  che  perseguono  lo  scopo  di
preparare i futuri allievi  delle  Accademie  militari.  I  corsi  di
studio seguiti presso i licei annessi a tali Scuole militari sono  di
ordine: 
      a) classico  e  scientifico,  con  programmi  corrispondenti  a
quelli previsti per il 1°, 2° e 3° liceo classico e per il 3°,  4°  e
5° liceo scientifico; 
      b) scientifico europeo, con materie ed orario settimanale  come
da scheda  in  allegato  L,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    In tali licei sono istituite, per l'insegnamento delle  lingue  e
delle letterature straniere, le cattedre di lingua francese,  inglese
e spagnola, quest'ultima limitatamente al corso del liceo scientifico
europeo. 
    2. Le classi che si formeranno nelle due predette Scuole militari
saranno: 
      a) per la  Scuola  militare  «Nunziatella»  due  per  il  liceo
classico e tre per il liceo scientifico; 
      b) per la Scuola militare «Teulie'» una per il liceo  classico,
due per il liceo scientifico e una per il liceo scientifico europeo. 
    Durante l'intera permanenza presso la Scuola non sara' consentito
agli allievi  ripetere  piu'  di  un  anno.  In  caso  diverso,  essi
cesseranno di appartenere alla Scuola. 
    3. Gli  allievi  non  saranno  soggetti  al  pagamento  di  tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3° liceo scientifico o  liceo  scientifico  europeo,  secondo  quanto
disposto dall'art. 1, comma 5,  del  decreto  legislativo  15  aprile
2005, n. 76 e dall'art. 28,  comma  1,  del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226. 
    4. Al  termine  di  ogni  anno  scolastico  gli  allievi  saranno
giudicati anche sotto  l'aspetto  della  disciplina  militare,  della
condotta,  del  carattere,  delle  qualita'  morali,  delle  qualita'
fisiche e della loro idoneita'  alla  vita  militare.  Pertanto,  gli
allievi giudicati inidonei anche per uno solo  dei  predetti  aspetti
saranno rinviati d'autorita'. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                            Arruolamento 
 
 
    1. Gli allievi, appena compiuto il 16°  anno  di  eta',  dovranno
contrarre uno speciale arruolamento volontario di  tre  anni  per  la
frequenza del corso di studi prescelto; a tal  fine  potranno  essere
contratte  successive  rafferme  di  un  anno.  Gli  allievi  che  al
compimento del 16° anno  non  vorranno  assoggettarsi  al  prescritto
arruolamento saranno dimessi dalla Scuola militare. 
    2. Gli allievi  che,  all'atto  dell'accertamento  dell'idoneita'
fisica di cui al comma 5, dell'art. 8, del presente decreto,  non  si
troveranno  nelle  condizioni  volute  per  essere  arruolati   -   e
sempreche' possano acquisire in breve tempo la  prescritta  idoneita'
fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione
della Direzione generale  per  il  personale  militare,  su  proposta
motivata del Comandante della Scuola  militare.  In  caso  contrario,
potra'  essere  loro  consentito  di  ultimare  gli  studi  nell'anno
scolastico in corso, al termine del quale saranno  allontanati  dalla
Scuola. 
    3. Durante la  permanenza  presso  la  Scuola  saranno  impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non  ancora  arruolati.
Gli allievi che  non  avranno  tratto  profitto  da  tali  istruzioni
potranno essere rinviati in famiglia d'autorita',  anche  durante  il
corso dell'anno scolastico. 
    4. Il  rinvio  in  famiglia  degli  allievi  sara'  disposto,  su
proposta motivata del Comandante della Scuola,  con  provvedimento  a
carattere  definitivo  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare e potra' essere adottato per: 
      a) votazione insufficiente in attitudine militare; 
      b)  reiterate  gravi  mancanze  disciplinari  ovvero  manifesta
insofferenza alla vita militare; 
      c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso; 
      d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari  a
carico della famiglia. 
    Il rinvio in famiglia sara' altresi' disposto, con  provvedimento
della Direzione generale per il  personale  militare,  a  seguito  di
condanna  penale  per  delitti  non  colposi  anche  in   seguito   a
patteggiamento. 
    5. Il genitore  (o  tutore  dell'allievo  minorenne  o  l'allievo
stesso,  se  maggiorenne)  potra'  ottenere,  in  qualunque   momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola. 
    6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che sia stato rinviato in famiglia  o
al quale sia stato concesso il ritiro, sara' prosciolto  dalla  ferma
contratta. 
    7. All'allievo, che per qualunque  motivo  cessi  di  appartenere
alla Scuola,  sara'  consegnato,  a  cura  della  Scuola  stessa,  il
nulla-osta per il trasferimento ad un'analoga classe di  un  istituto
statale dello stesso ordine. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                    Spese a carico delle famiglie 
 
 
    1. Saranno a carico delle famiglie: 
      a) una retta annua; 
      b) il premio di assicurazione infortuni; 
      c) le spese per  libri  di  testo,  oggetti  di  cancelleria  e
disegno. 
    2. La retta annua a carico delle famiglie per  l'anno  scolastico
2010-2011 e' fissata - fermo restando il beneficio delle esenzioni  o
riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione  agli
accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse,  da  documentare
con esibizione dell'ultima denuncia dei redditi, ovvero con  apposita
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai  sensi  e  con  le  modalita'
previste dalle disposizioni del gia' citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 -  negli  importi  appresso
indicati: 
      a) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo di € 7.746,85; 
      b) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra € 7.746,86  e
€ 15.493,71; 
      c) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra € 15.493,72 e
€ 30.987,41; 
      d) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore  a  €
30.987,41. 
    Detta retta dovra' essere corrisposta tassativamente in tre  rate
anticipate, coincidenti con la data di presentazione, il 1°  febbraio
2011 ed il 1° giugno 2011, con le modalita'  indicate  al  successivo
comma 6. 
    3. L'ammontare del premio di assicurazione contro gli infortuni e
la responsabilita' civile  (obbligatorio  per  gli  allievi  che  non
abbiano ancora contratto l'arruolamento volontario  triennale,  cioe'
che, alla data di presentazione alla Scuola, non avranno compiuto  il
16° anno di eta') e' pari a: 
      a) € 90,00 per coloro che hanno compiuto il 16°  anno  di  eta'
entro il 31 dicembre 2009; 
      b) € 135,00 per coloro che compiranno il 16° anno di eta' entro
il 31 marzo 2010; 
      c) € 180,00 per coloro che compiranno il 16° anno di eta'  dopo
il 31 marzo 2010. 
    L'assicurazione  e'  obbligatoria  per  fornire  la  piu'   ampia
copertura contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi  quelli
che possano colpire gli allievi durante  l'attivita'  ricreativa,  le
esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e  per  la
Scuola. Il premio della polizza dovra' essere corrisposto in un'unica
soluzione  all'atto  della  presentazione  dell'allievo  alla  Scuola
militare con versamento sul  conto  corrente  postale  dell'istituto,
indicando come causale il numero di corso frequentato, il  cognome  e
nome dell'allievo e la dicitura «assicurazione infortuni». La polizza
prevede i seguenti massimali di rimborso: 
      a) fino a € 25,00 diaria di gesso; 
      b) fino a € 25,00 diaria di ricovero; 
      c) fino a € 5.000,00 per rimborso spese infortuni; 
      d) fino a € 150.000,00 per invalidita' permanente; 
      e) fino a € 150.000,00 per morte. 
    4. All'atto dell'ammissione,  pertanto,  gli  allievi,  salvo  le
esenzioni appresso indicate, dovranno versare: 
      a) l'importo della retta annua o  la  prima  rata  della  retta
stessa; 
      b) l'importo spettante del premio di assicurazione; 
      c) la somma di € 650,00  per  le  spese  per  libri  di  testo,
oggetti di cancelleria e disegno. 
    I giovani che, all'atto della presentazione, non comproveranno di
aver eseguito tali versamenti, non saranno ammessi  all'istituto.  Il
Comandante della  Scuola,  tuttavia,  se  dai  documenti  di  cui  al
successivo  art.  18,  presentati  dalle  famiglie,  potra'  ricavare
sufficienti elementi per ritenere che un giovane  abbia  titolo  alla
concessione della dispensa totale  o  parziale  dalla  retta,  potra'
ammettere l'allievo in attesa della decisione ministeriale  circa  il
riconoscimento del titolo ai benefici. 
    5. La Scuola, all'atto dell'ammissione, inviera' alla famiglia un
avviso con l'indicazione dei pagamenti  da  effettuare.  Le  famiglie
saranno  tenute,  inoltre,  al  rimborso  di  somme   che   venissero
eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere  generale
straordinario  strettamente  indispensabili  o  per  far  fronte   ad
eventuali danni. 
    6. Tutti i pagamenti, a qualunque titolo dovuti, dovranno  essere
effettuati mediante versamenti sui seguenti conti  correnti  postali,
indicando, nella causale, il cognome e nome dell'allievo: 
      a) per gli ammessi alla  Scuola  militare  di  Napoli:  c/c  n.
G.A.16134801, intestato alla Scuola militare «Nunziatella»; 
      b) per gli ammessi alla  Scuola  militare  di  Milano:  c/c  n.
37199205, intestato alla Scuola militare «Teulie'». 

        
      
                               Art. 18 
 
 
               Dispensa totale o parziale dalla retta 
 
 
    1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta: 
      a) agli orfani di guerra (o equiparati); 
      b) agli orfani di dipendenti  militari  e  civili  dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio. 
    2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per benemerenze di famiglia: 
      a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare; 
      b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate  nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto  1950,  n.  648  e  successive
modificazioni; 
      c)  ai  figli  di  militari  di  carriera,   di   ufficiali   e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo  servizio  che,
per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 
    I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia  potranno  farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi  esercita  la  potesta'  genitoriale,  sempreche'  il  giovane
risulti a carico. 
    3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per merito personale: 
      a) nel 1° liceo classico, nel 3° liceo  scientifico  e  nel  3°
liceo scientifico europeo, agli allievi compresi nei primi due decimi
delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche'  abbiano
superato gli esami  di  ammissione  con  una  media  complessiva  non
inferiore agli 8/10; 
      b) in ciascun anno scolastico successivo, agli allievi  che  al
termine degli  scrutini  dell'anno  scolastico  precedente  risultano
classificati,  nelle  tre  distinte  graduatorie  di  merito   (liceo
classico, liceo scientifico e liceo scientifico europeo),  nei  primi
due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato
una media complessiva non inferiore agli 8/10. 
    4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due  dispense
di mezze rette, l'una per  benemerenze  di  famiglia  e  l'altra  per
merito personale. Inoltre,  il  beneficio  della  dispensa  totale  o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il  tempo  in  cui  l'allievo  ripete  l'anno  di  corso  per
insuccesso negli studi. Per  ottenere  il  beneficio  della  dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi',  che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 7 e 8, secondo lo schema riportato  nell'allegato  M
che  costituisce  parte  integrante  del   presente   decreto.   Ogni
variazione  delle  condizioni  a  fondamento  della  concessione  del
beneficio      dovra'      essere      comunicata      immediatamente
all'Amministrazione. 
    5.  Se  il  titolo  che  da'  diritto  al   beneficio   maturera'
successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola,  la  domanda
per la concessione del predetto beneficio  dovra'  essere  presentata
nel termine massimo di tre mesi dalla  data  nella  quale  sia  stato
accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In  tal
caso  il  beneficio  sara'  accordato,  se  spettante,  con   effetto
retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo. 
    6. Il Comando della  Scuola  militare  interessata,  ricevute  le
domande, ne curera' l'istruttoria, accertando  la  regolarita'  e  la
completezza della documentazione a ciascuna  allegata  chiedendo,  se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della  sussistenza  del  titolo  che  da'  luogo  al
beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande  alla
Direzione generale per il personale militare per le decisioni. 
    7. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al  comma  1
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le  modalita'  e  ai  sensi
delle disposizioni del  gia'  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  dello  stato  di  famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti: 
      a) per gli orfani di guerra o equiparati: 
        1) copia dello stato di servizio  o  foglio  matricolare  del
genitore; 
        2) certificato  d'iscrizione  nell'elenco  provinciale  degli
orfani di guerra; 
      b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio: 
        1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
        2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 
    8. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al  comma  2
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le  modalita'  e  ai  sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  dello  stato  di  famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti: 
      a) per i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia e dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare: brevetto di concessione
o stato di servizio militare da cui risultino le concessioni; 
      b) per i figli di mutilati ed  invalidi  di  guerra:  stato  di
servizio militare del  genitore  o  decreto  concessivo  di  pensione
privilegiata di guerra; 
      c) per  i  figli  di  ufficiali  e  sottufficiali  in  servizio
permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
      d) per i figli  di  ufficiali  di  complemento,  richiamati  in
temporaneo servizio, che per il servizio prestato  abbiano  acquisito
il diritto al trattamento di quiescenza: stato di servizio  o  foglio
matricolare del genitore; 
      e) per i figli di  dipendenti  civili  di  ruolo  dello  Stato:
estratto matricolare del genitore; 
      f) per i figli di  titolari  di  pensioni  ordinarie  civili  e
militari dello Stato: decreto di pensione del genitore. 
    9. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 7
e 8, i relativi documenti a sostegno dell'istanza  di  esenzione.  La
dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al  precedente
comma  3  del  presente  articolo  sara'  accordata  d'ufficio  dalla
Direzione generale per il personale militare, su proposta dei Comandi
delle Scuole militari. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi  degli  articoli  11  e  13,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai
concorrenti saranno raccolti dal Centro di selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito, per le finalita' di gestione del concorso  e
saranno  trattati  presso  una  banca   dati   automatizzata,   anche
successivamente  all'eventuale  ammissione  alle   Scuole,   per   le
finalita'  concernenti  la  gestione  del  rapporto  instaurato   con
l'Amministrazione militare. 
    2. Tali dati verranno trattati  ai  fini  della  valutazione  dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione  giuridico
- economica del concorrente, nonche', in caso di esito  positivo  del
concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali  il  diritto
di accesso ai dati che lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per
il personale militare, titolare  del  trattamento.  Responsabile  del
trattamento e' il Comandante del Centro di selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 1° aprile 2010 
 
                                Il Generale di corpo d'armata: Roggio