Concorso per 51 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 51
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 09-04-2010
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  20 maggio 2010) Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantuno giovani ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» per l'anno scolastico 2010-2011. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-04-2010
Data Scadenza bando 20-05-2010
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO   (scad.  20 maggio 2010)
Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantuno giovani ai licei
  annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» per l'anno
  scolastico 2010-2011. 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente  l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno  1956,
n.  950,  sull'ordinamento  delle  Scuole   militari   e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 11 luglio  1978,  n.  382,  concernente  norme  di
principio sulla disciplina militare; 
    Visto il testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  amministrazioni  pubbliche   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi  unici  e  delle  altre  forme
d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  28  novembre   1997,   n.   464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge  28  dicembre  1995,  n.
549; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli  studenti
della scuola secondaria; 
    Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge  quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione; 
    Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,  concernente
il regolamento recante norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  militare,  con  annesso  elenco   delle   imperfezioni   ed
infermita' che sono causa di inidoneita'; 
    Visto il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, recante
il regolamento della Scuola navale militare «Francesco Morosini»; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale  della  sanita'   militare,   integrata   con   il   decreto
dirigenziale  30  agosto  2007,  riguardante   l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio  militare,  di  cui  all'annesso  al   sopracitato   decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale della sanita' militare per delineare  il  profilo  sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con  il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007; 
    Visto il decreto ministeriale  n.  80  del  3  ottobre  2007  del
Ministero della pubblica istruzione, recante norme  per  il  recupero
dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; 
    Vista l'ordinanza ministeriale n. 92  del  5  novembre  2007  del
Ministero della pubblica istruzione, recante modalita' di  interventi
finalizzati  al  recupero  dei  debiti   formativi   durante   l'anno
scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale; 
    Visto il decreto dirigenziale 11  gennaio  2008  della  Direzione
generale della sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2008, con il  quale e'  stata
emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali  30  agosto
2007 e 20 settembre 2007  della  medesima  Direzione  generale  della
sanita' militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e
l'impiego dei volontari  in  ferma  prefissata  e  del  personale  in
servizio permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti  affetti  da
deficit di G6PD; 
    Ravvisata l'esigenza di indire un concorso  per  l'ammissione  di
allievi ai licei  annessi  alla  Scuola  navale  militare  «Francesco
Morosini» per l'anno scolastico 2010-2011; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Per l'anno scolastico 2010-2011 e' indetto  un  concorso,  per
esami, per l'ammissione di 51 giovani ai licei  annessi  alla  Scuola
navale militare "Francesco Morosini", con la seguente ripartizione di
posti per ordine di studi: 
      a) 1° liceo classico: posti 17; 
      b) 3° liceo scientifico: posti 34. 
    2. Il 50% dei posti di cui al precedente comma 1 e' riservato  ai
candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano  orfani
di guerra (o equiparati) o orfani dei dipendenti  civili  e  militari
dello Stato deceduti per ferite, lesioni o  infermita'  riportate  in
servizio e per causa di servizio. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma  2  eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti  idonei  appartenenti  alle
suindicate categorie di  riservatari,  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per   il
personale militare la facolta' di revocare o annullare  il  bando  di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove   concorsuali,   di
modificare il numero dei posti di  cui  al  precedente  comma  1,  di
sospendere l'ammissione alla Scuola  dei  vincitori,  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili  ovvero   in
applicazione di leggi di bilancio dello  Stato  o  finanziarie  o  di
disposizioni di  contenimento  della  spesa  pubblica.  In  tal  caso
l'Amministrazione  della   difesa   provvedera'   a   darne   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  -
4ª Serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
      a) abbiano, al 31 dicembre 2010, compiuto il 15° anno di eta' e
non superato il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1993  ed  il
31 dicembre 1995, estremi compresi; 
      b) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile; 
      c) non siano incorsi nel  divieto  di  frequenza  della  stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio  decreto  4  maggio
1925, n. 653 e successive modificazioni; 
      d)  siano  in  grado  di  conseguire,  al   termine   dell'anno
scolastico 2009-2010, l'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico
(terzo anno) o al 3° liceo scientifico (terzo anno)  ovvero,  qualora
l'abbiano conseguita nel precedente anno scolastico,  non  conseguano
al termine dell'anno scolastico  2009-2010  l'idoneita'  alla  classe
superiore. Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani  che
hanno conseguito  detta  idoneita'  al  termine  di  anni  scolastici
precedenti. 
    I requisiti di cui alle  precedenti  lettere  b)  e  c)  dovranno
essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande. 
    2. L'ammissione alla frequenza  del  corso  di  studi  presso  la
Scuola e' subordinata al riconoscimento del  possesso  dell'idoneita'
psicofisica ed attitudinale chiesta all'allievo della  Scuola  navale
militare con le modalita' indicate nei successivi  articoli  8  e  9.
Tale idoneita'  dovra'  essere  mantenuta  per  l'intero  periodo  di
permanenza presso la Scuola. 
    3.  Gli  allievi  provenienti  da   istituto   le   cui   materie
d'insegnamento non corrispondono a quelle  del  liceo  scientifico  a
indirizzo tradizionale, comprensivo  dell'insegnamento  della  lingua
latina, o del liceo classico - ammessi a partecipare al concorso  con
riserva - dovranno documentare, tassativamente entro il  3  settembre
2010, l'esito dell'esame sostenuto  per  ottenere  l'idoneita'  nelle
materie non svolte.  Tale  esame,  la  cui  votazione  dovra'  essere
espressa in decimi, potra' essere sostenuto presso qualsiasi istituto
(rispettivamente: liceo classico o scientifico statale, parificato  o
legalmente  riconosciuto,  secondo  le  modalita'  ed  i   tempi   da
concordare a cura  degli  interessati  con  gli  istituti  scolastici
prescelti). Il mancato superamento di tale esame  costituira'  motivo
di rigetto della domanda di partecipazione al presente concorso. 
    4. I candidati provenienti da istituto (italiano o straniero)  in
cui le votazioni per  ogni  singola  materia  non  sono  espresse  in
decimi, dovranno produrre opportuna certificazione, rilasciata  anche
a  cura  dell'istituto  di  provenienza,  dalla   quale   si   evinca
l'equivalenza  delle  valutazioni  per  ogni  singola  materia   alle
votazioni espresse in decimi. 
    5. I candidati che frequentano istituti all'estero con  piani  di
studio  di  durata  quadriennale  o  quinquennale  dovranno  produrre
opportuna certificazione, rilasciata dall'ambasciata italiana,  dalla
quale si evinca l'equipollenza della classe frequentata  alla  classe
5° ginnasio o 2° liceo scientifico tradizionale. 
    6. La documentazione probatoria di cui ai  punti  4  e  5  dovra'
essere inviata al Comando della  Scuola  navale  militare  «Francesco
Morosini» tassativamente entro il 3 settembre 2010, pena l'esclusione
dal concorso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al  concorso,  redatta  in  carta
semplice in conformita' allo schema  riportato  in  allegato  A,  che
costituisce parte integrante  del  presente  decreto,  dovra'  essere
spedita  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,   oppure
presentata a mano, al Comando della Scuola navale militare "Francesco
Morosini" - Isola di S. Elena, Viale Piave n. 30/A -  30132  Venezia,
entro il 20 maggio 2010. A tal fine  fara'  fede  il  timbro  a  data
dell'Ufficio postale accettante,  per  le  domande  spedite  a  mezzo
lettera raccomandata ovvero il timbro  a  data  della  Scuola  navale
militare, per quelle presentate a mano. Non saranno, pertanto,  prese
in considerazione le domande spedite o presentate  oltre  il  termine
sopraindicato. 
    2. Alla domanda dovra' essere allegata fotocopia di un  documento
di riconoscimento in corso  di  validita'  dei/del  genitori/genitore
ovvero del tutore e nella stessa i concorrenti dovranno indicare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c)  la  residenza.  Ogni  variazione  dell'indirizzo   che   si
verifichera'  durante  l'espletamento  del  concorso  dovra'   essere
segnalata direttamente e nel modo  piu'  celere  alla  Scuola  navale
militare; 
      d) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico,
specificando la lingua straniera studiata). I candidati che nell'anno
scolastico in corso frequentano il secondo anno di un corso di  studi
diverso (che dovra' essere espressamente  indicato,  unitamente  alla
lingua straniera studiata) saranno ammessi a partecipare al  concorso
con riserva e dovranno documentare, entro il  3  settembre  2010,  di
aver superato l'esame di cui al precedente art. 2, comma 3; 
      e) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto; 
      f) l'eventuale possesso di titoli che danno luogo a preferenza,
a parita' di merito,  nella  graduatoria  di  ammissione.  I  titoli,
indicati nel successivo art. 10, dovranno essere posseduti alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle domande; 
      g  )  il  recapito  al  quale  desiderano  ricevere  tutte   le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale, di numero telefonico fisso e, ove possibile, mobile e di  un
indirizzo di posta  elettronica.  I  concorrenti  dovranno  segnalare
tempestivamente al Comando della Scuola  navale  militare  "Francesco
Morosini"  a  mezzo  telegramma  o  fax  (n.  041/5221812)  o  e-mail
(all'indirizzo            di            posta            elettronica:
mscuolanav.sgrdca@marina.difesa.it)  ogni  variazione  del   recapito
indicato   nella   domanda   che   verra'   a   verificarsi   durante
l'espletamento del  concorso.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente,  ovvero  da  mancata   o   tardiva   comunicazione   del
cambiamento del recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per
eventuali disguidi postali o  telegrafici  o  comunque  imputabili  a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    3. La domanda dovra' essere firmata  dal  candidato  e  la  firma
dovra' essere vistata da entrambi  i  genitori  o  dal  genitore  che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di  essi,
dal tutore. Qualora l'esercente la potesta' genitoriale sia uno  solo
dei genitori, il medesimo dovra' espressamente dichiararlo  sotto  la
propria  responsabilita'  in  calce   alla   domanda.   Detta   firma
comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la  responsabilita'
della veridicita' delle  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di
partecipazione al concorso e  l'esplicita  autorizzazione  a  che  il
giovane venga sottoposto agli accertamenti  previsti  dal  successivo
art. 4, comma 1, lettere  b)  e  c)  nonche'  l'assenso  a  che  egli
contragga l'arruolamento volontario presso la Scuola navale  militare
al  compimento  del  16°  anno  di  eta'.  La   mancanza   di   dette
sottoscrizioni determinera' il rigetto della domanda. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta di selezione culturale; 
      b) accertamenti psicofisici; 
      c) accertamenti attitudinali. 
    Alla prova ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta di identita' o altro documento di riconoscimento  provvisto  di
fotografia in corso di validita' rilasciato  da  una  amministrazione
dello Stato. 
    2. A mente dell'art. 3,  comma  3,  del  decreto  ministeriale  4
aprile 2000, n. 114 i  candidati,  all'atto  della  formazione  delle
graduatorie di cui al successivo art. 11, comma  1,  dovranno  essere
risultati idonei in tutte le  prove  ed  in  tutti  gli  accertamenti
previsti nel precedente comma 1. 
    3.  Le  spese  dei  viaggi  in  occasione  della  prova  e  degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto  e
alloggio, saranno a carico dei concorrenti. 
    4.  L'Amministrazione  militare  non  rispondera'  di   eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso della prova e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del  presente  articolo;  per  contro  provvedera'  ad
assicurare  i  concorrenti  per  eventuali  infortuni  che  dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento della prova e degli accertamenti  di  cui  al  precedente
comma 1 del presente articolo. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1.  Con  successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti commissioni: 
      a) commissione per la prova scritta di selezione culturale; 
      b) commissione per gli accertamenti psicofisici; 
      c) commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
      d) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      e)  commissione  per  la  formazione  delle  graduatorie  degli
aspiranti al liceo classico e scientifico. 
    2. La commissione per la prova  scritta  di  selezione  culturale
sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  vascello,
presidente; 
      b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di  vascello,
membri, di cui  il  meno  anziano  svolgera'  anche  le  funzioni  di
segretario. 
    3. La commissione per gli accertamenti psicofisici sara' composta
da: 
      a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori medici, membri; 
      c) un sottufficiale del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  psicofisici
sara' composta da: 
      a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori medici, membri; 
      c) un sottufficiale del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    La commissione, i  cui  componenti  dovranno  essere  diversi  da
quelli che hanno fatto parte della commissione di cui  al  precedente
comma 3, si avvarra' del supporto di ufficiali medici  specialisti  o
di medici specialisti esterni. 
    5.  La  commissione  per  gli  accertamenti  attitudinali   sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  vascello,
presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c) un sottufficiale del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti e di esperti periti selettori. 
    6. La commissione  per  la  formazione  delle  graduatorie  degli
aspiranti al liceo classico e scientifico sara' composta: 
      a) dal Comandante della Scuola navale militare, presidente; 
      b) da due  ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  Tenente  di
vascello, membri, il  meno  anziano  dei  quali  svolgera'  anche  le
funzioni di segretario. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
Documentazione  da  consegnare  alla  prova  scritta   di   selezione
                              culturale 
 
 
    1. All'atto della presentazione per la prova scritta di selezione
culturale, che si svolgera'  presso  il  Centro  di  selezione  della
Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3,  presumibilmente
nel giugno 2010, i candidati dovranno consegnare: 
      a)  dichiarazione  sostitutiva  del   certificato   scolastico,
sottoscritta ai sensi e con le modalita' previste dagli articoli  43,
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000
n.  445,  attestante  il  corso  frequentato   nell'anno   scolastico
2009-2010 e le relative votazioni conseguite in sede di valutazione/i
intermedia/e (1° quadrimestre  o  trimestre)  e  finale  o  fotocopia
autenticata  della  pagella  scolastica.  I   concorrenti   che   non
presenteranno  la  precitata  documentazione  dovranno  inviarla   al
Comando della Scuola navale militare  "Francesco  Morosini"  al  piu'
presto e  comunque  entro  e  non  oltre  il  14  luglio  2010,  pena
l'esclusione dal concorso. I  candidati  che,  al  termine  dell'anno
scolastico 2009-2010,  non  avranno  conseguito  la  promozione  alla
classe superiore bensi' la "sospensione del giudizio" per il  mancato
conseguimento della sufficienza in una o piu' discipline, secondo  le
modalita' previste  dalla  normativa  vigente,  qualora  risulteranno
idonei in tutte le prove, dovranno comunicare  tempestivamente  -  se
possibile entro il 3 settembre 2010 e, comunque, non oltre la data di
inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto  di
provenienza - a mezzo fax (n. 041/5221812), l'esito dell'esame per il
recupero dei debiti. 
    I candidati che saranno considerati idonei alla  frequenza  della
classe superiore  dovranno,  altresi',  comunicare,  con  la  massima
urgenza, le votazioni conseguite in sede di valutazione intermedia  e
finale ovvero trasmettere fotocopia della pagella scolastica. Qualora
risulteranno vincitori del concorso, rientrando nel numero dei  posti
per il  liceo  prescelto,  saranno  convocati  secondo  le  modalita'
previste dal successivo art. 12, comma 1  ed  incorporati  presso  la
Scuola  navale  militare.  La  mancata  comunicazione  circa  l'esito
dell'esame  per  il  recupero  dei  debiti  o  circa  le  valutazioni
intermedie e finali in  riferimento  all'anno  scolastico  2009-2010,
costituira'  implicita  rinuncia  da   parte   del   candidato,   con
conseguente esclusione dal  concorso.  Nel  caso  di  esito  negativo
dell'esame per il recupero del debito  formativo,  il  candidato  non
verra' incluso nelle graduatorie di merito,  in  quanto  carente  del
requisito di partecipazione di cui al precedente  art.  2,  comma  1,
lettera d). I candidati che avranno ottenuto l'idoneita' al 1°  liceo
classico o al 3° liceo scientifico  (chiesta  per  l'ammissione  alla
Scuola  navale  militare)  presso  scuole   o   istituti   legalmente
riconosciuti  in  qualita'  di  privatisti  e  che   sono   vincolati
all'obbligo della frequenza di un ulteriore  anno  presso  la  stessa
scuola  o  istituto,  dovranno   presentare   anche   il   nulla-osta
all'iscrizione presso un istituto statale, rilasciato dal  competente
organo scolastico; 
      b)  4  fotografie  recenti,  formato  tessera  (4  x  5),   con
l'indicazione leggibile, sul  retro,  di  cognome,  nome  e  data  di
nascita. Non e' necessaria alcuna autenticazione; 
      c) la documentazione sanitaria prevista al successivo  art.  8,
commi 2 e 3. 
    2.  E',  inoltre,  onere  dei  candidati   fornire   informazioni
dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti tra  quelli  indicati
al precedente art. 1, comma 2 (appartenenza a categoria  beneficiaria
di riserva di posti) e/o al successivo art. 10 (possesso di titoli di
preferenza) del presente decreto. A tal fine essi dovranno  produrre,
all'atto  della  presentazione  alla  prova  scritta   di   selezione
culturale, eventuale documentazione  probatoria  ovvero  una  o  piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  ai
fini della loro corretta valutazione da parte della  commissione  per
la formazione delle graduatorie di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera e). 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                Prova scritta di selezione culturale 
 
 
    1. I  candidati  che  non  saranno  stati  esclusi  dal  concorso
riceveranno apposita convocazione da parte del Comando  della  Scuola
navale  militare  «Francesco  Morosini»   e   dovranno   presentarsi,
accompagnati dal/i genitore/i ovvero,  in  mancanza  di  questi,  dal
tutore o da persona dai predetti espressamente  delegata,  presso  il
Centro di selezione della Marina militare di Ancona,  all'ora  e  nel
giorno in essa indicati, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato,
per sostenere detta prova nonche'  gli  accertamenti  psicofisici  ed
attitudinali di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente decreto
(durata di permanenza prevista giorni  3).  Coloro  che  risulteranno
assenti al momento  dell'inizio  della  prova  scritta  di  selezione
culturale saranno considerati rinunciatari e, pertanto,  esclusi  dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute  a   causa   di   forza   maggiore.   Non   saranno   previste
riconvocazioni. 
    2. La prova scritta  di  selezione  culturale  consistera'  nella
somministrazione, a cura della commissione di cui al precedente  art.
5, comma 1, lettera a),  di  un  questionario  contenente  domande  a
risposta multipla concernenti i programmi riportati  in  allegato  B,
che costituisce parte integrante del  presente  decreto.  Per  quanto
riguarda  le  modalita'  di   svolgimento,   saranno   osservate   le
disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il punteggio conseguito nella prova
scritta di selezione culturale sara' utile ai fini  della  formazione
delle graduatorie di cui al successivo art. 11. 
    3. I verbali della prova di cui  al  presente  articolo  dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, a cura  della  commissione  per  la
prova scritta di selezione culturale, al  Ministero  della  difesa  -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento
-  1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali  -  1ª  Sezione   -   Viale
dell'Esercito 186, 00143 Roma  ed  al  Comando  della  Scuola  navale
militare «Francesco Morosini» -  Viale  Piave  30/A,  30132  Venezia,
improrogabilmente entro il terzo giorno dalla conclusione della prova
da parte di tutti i candidati. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. I candidati, al  termine  della  prova  scritta  di  selezione
culturale, saranno sottoposti agli accertamenti  psicofisici,  sempre
presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b). 
    2. I candidati convocati per gli accertamenti dovranno  produrre,
all'atto della presentazione presso il suddetto Centro di  selezione,
pena l'esclusione dal concorso, la seguente documentazione: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per  l'atletica  leggera  e  per  il  nuoto  rilasciato   da   medici
appartenenti alla Federazione medico -  sportiva  italiana  ovvero  a
strutture  sanitarie  pubbliche  o  private  accreditate  presso   il
Servizio sanitario nazionale e  che  esercitano  in  tali  ambiti  in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La data del
certificato non dovra' essere anteriore ad  un  anno  dal  giorno  di
presentazione; 
      b) certificato anamnestico rilasciato  da  struttura  sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate; 
      c) certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso  il  Servizio  sanitario
nazionale  attestante  la  recente  effettuazione   dell'accertamento
strumentale (metodo quantitativo) del G6PD. I concorrenti affetti  da
deficit di G6PD dovranno, inoltre, produrre  certificato,  rilasciato
dal proprio medico di fiducia e  controfirmato  dai  genitori  o  dal
genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o dal tutore, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di  deficit  di
G6PD  ed  eventuali   pregresse   manifestazioni   emolitiche.   Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione.  Dovra',  altresi',  essere  conforme
all'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto; 
      d)  referto  originale  degli  esami   di   seguito   elencati,
effettuati in data non anteriore ai tre  mesi  precedenti  la  visita
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate presso il Servizio sanitario nazionale  (in  quest'ultimo
caso  dovra'  altresi'  essere  prodotto  certificato  in   originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso  il
Servizio sanitario nazionale): 
        1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        2) emocromo completo; 
        3) VES; 
        4) glicemia; 
        5) creatininemia; 
        6) trigliceridemia; 
        7) colesterolemia; 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
        10) transaminasemia (GOT e GPT); 
        11) markers virali: anti HAV, HBsAg, anti  HBs,  anti  HBc  e
anti HCV; 
        12) referto rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata  accreditata  presso   il   Servizio   sanitario   nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione,
in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita; 
      e) qualora il  concorrente  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in due proiezioni, con  relativo  referto  in
originale,  effettuato  da  non  oltre  sei  mesi  presso   strutture
sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate  presso  il
Servizio sanitario nazionale  (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere
prodotto anche certificato in originale attestante  che  trattasi  di
struttura  sanitaria  accreditata  presso   il   Servizio   sanitario
nazionale). Solo  in  caso  di  dubbio  diagnostico  da  parte  della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato  presso  il
Centro di selezione. 
    3. I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, oltre ai
documenti indicati nel precedente  comma  2,  pena  l'esclusione  dal
concorso: 
      a)  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  in   originale,
eseguita in data non anteriore ai tre  mesi  antecedenti  la  visita,
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate presso il Servizio sanitario nazionale  (in  quest'ultimo
caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante
che trattasi di struttura sanitaria accreditata  presso  il  Servizio
sanitario nazionale); 
      b)  referto  originale  di  test  di  gravidanza  eseguito  non
anteriormente a sette giorni precedenti la  visita  presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate presso  il
Servizio sanitario nazionale  (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere
prodotto anche certificato in originale attestante  che  trattasi  di
struttura  sanitaria  accreditata  presso   il   Servizio   sanitario
nazionale). 
    4. La commissione di cui al precedente art. 5, comma  1,  lettera
b), prima di eseguire la visita medica generale: 
      a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2  e  3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psicofisici ed attitudinali, verificandone la validita'; 
      b) (per i soli concorrenti  di  sesso  femminile)  in  caso  di
positivita' del test di gravidanza non procedera'  agli  accertamenti
psicofisici e si asterra'  dalla  pronuncia  del  giudizio,  a  mente
dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.  114,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; 
      c)  disporra'  quindi  per  tutti  i  concorrenti  i   seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        4) visita odontoiatrica; 
        5) visita psichiatrica; 
        6) visita ortopedica; 
        7) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti  urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope  quali  anfetamine,  cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
        8)  controllo  dell'abuso  sistematico  di  alcool   mediante
ricerca della CDT. In caso di  positivita',  disporra'  sul  medesimo
campione un test di conferma mediante HPLC; 
        9) visita medica generale. 
    La commissione  potra',  inoltre,  procedere  ad  ogni  ulteriore
indagine  ritenuta  utile  per  consentire  un'adeguata   valutazione
clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame  radiografico
del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. 
    5. Saranno giudicati idonei i candidati che risulteranno: 
      a) esenti  da  imperfezioni  e/o  infermita'  che,  secondo  le
vigenti normative, siano causa di  inabilita'  al  servizio  militare
incondizionato ovvero possano divenire tali col tempo,  ed  ai  quali
inoltre verra' attribuito coefficiente non superiore a 2 in tutti gli
organi/apparati del profilo somato-funzionale di cui  alla  direttiva
tecnica per delineare il profilo dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare, emanata dalla  Direzione  generale  della  sanita'
militare e vigente all'atto della visita, fatto salvo quanto previsto
nella successiva lettera e); 
      b) esenti da disturbi della parola tali  da  rendere  l'eloquio
non chiaramente e prontamente intellegibile; 
      c) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive  o  abuso
di alcool; 
      d) esenti da malattie o lesioni per  le  quali  siano  previsti
tempi lunghi di recupero  dello  stato  di  salute  e  dei  requisiti
necessari per la frequenza  dei  corsi  quali  allievi  della  Scuola
navale militare; 
      e) in possesso, altresi', dei seguenti requisiti specifici: 
        1) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,56; 
        2) apparato visivo: visus corretto non inferiore a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le  3  diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed  astigmatica,
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico  normale.  L'accertamento  dello  stato   refrattivo,   ove
occorra,  potra'  essere  eseguito  con  l'autorefrattometro   o   in
cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; 
        3) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale in camera silente. 
    6. La commissione, al  termine  degli  accertamenti  psicofisici,
formulera' per ciascun  concorrente  uno  dei  seguenti  giudizi  che
verra' comunicato, seduta stante, per iscritto: 
      a) idoneo all'ammissione alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini»; 
      b)  inidoneo  all'ammissione  alla   Scuola   navale   militare
«Francesco Morosini». 
    7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli  accertamenti
psicofisici saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni  acute
di recente insorgenza e di presumibile breve  durata,  per  le  quali
risultera'  scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti
in tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi'
fissera' una nuova data di presentazione, entro la seconda decade del
mese  di   luglio   2010,   per   verificare   l'eventuale   recupero
dell'idoneita' psicofisica. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti   psicofisici e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. Gli  stessi,  tuttavia,  potranno  spedire  con
lettera  raccomandata  alla  Direzione  generale  per  il   personale
militare  -  I  Reparto  reclutamento  -  1ª  Divisione  reclutamento
ufficiali - 1ª Sezione -  casella  postale  n.  15317  -  00143  Roma
Laurentino, improrogabilmente entro il  decimo  giorno  successivo  a
quello della visita medica in cui  hanno  riportato  il  giudizio  di
inidoneita', specifica istanza  di  riesame  del  predetto  giudizio,
corredata  di  appropriata  documentazione  rilasciata  da  struttura
sanitaria  pubblica,   in   originale   o   in   copia   autenticata,
relativamente  alle  cause  che  hanno  determinato  il  giudizio  di
inidoneita'.  L'istanza,  firmata  dall'interessato,  dovra'   essere
vistata  da  entrambi  i  genitori  o  dal  genitore   che   esercita
legittimamente l'esclusiva potesta'  o,  in  mancanza  di  essi,  dal
tutore.  Dette  istanze  dovranno  essere  anticipate  alla  predetta
Direzione generale a mezzo fax (n. 06/517052774). Non  saranno  prese
in considerazione istanze prive della prevista documentazione  ovvero
pervenute oltre il  termine  perentorio  sopraindicato.  Non  saranno
parimenti prese in  considerazione  istanze  che,  a  giudizio  della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera  c),  siano
di contenuto non significativo ai fini dell'accoglimento. In caso  di
accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione  a
mezzo telegramma o fax o e-mail da parte  del  Comando  della  Scuola
navale militare «Francesco Morosini». In caso di mancato accoglimento
dell'istanza,  invece,  il   suddetto   Comando   comunichera'   agli
interessati che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli
accertamenti  psicofisici  rimane  confermato.  Il   giudizio   circa
l'idoneita' fisica dei suddetti candidati - in caso  di  accoglimento
dell'istanza - sara' espresso dalla commissione di cui al  precedente
art.  5,  comma  1,  lettera  c)  a  seguito  di  valutazione   della
documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero,
solo qualora necessario, a seguito  dell'effettuazione  di  ulteriori
accertamenti psicofisici. 
    9. L'idoneita'  conseguita  negli  accertamenti  psicofisici  non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di cui al successivo art. 11. 
    10. Il candidato affetto da deficit di G6PD, se giudicato  idoneo
al termine  degli  accertamenti  psicofisici,  dovra'  sottoscrivere,
unitamente ai genitori o al genitore esercente  l'esclusiva  potesta'
genitoriale o al tutore in caso di  assenza  dei  genitori,  apposita
dichiarazione di  ricevuta  informazione  e  di  responsabilizzazione
conforme all'allegato D che costituisce parte integrante del presente
decreto. A tal fine, coloro che, gia'  all'atto  della  presentazione
per  sostenere  gli  accertamenti  psicofisici  di  cui  al  presente
articolo, avranno portato al seguito il certificato  medico  conforme
al gia' citato allegato  C,  dovranno  sostenere  detti  accertamenti
psicofisici in presenza del/dei genitore/i ovvero  del  tutore,  come
sopra indicato. 
    11. I verbali degli accertamenti  di  cui  al  presente  articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura  della  commissione
per  gli  accertamenti  psicofisici  al  Ministero  della  difesa   -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento
-  1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali  -  1ª  Sezione   -   Viale
dell'Esercito 186, 00143 Roma  ed  al  Comando  della  Scuola  navale
militare "Francesco Morosini" -  Viale  Piave  30/A,  30132  Venezia,
improrogabilmente entro  il  terzo  giorno  dalla  conclusione  degli
accertamenti di  cui  al  presente  articolo  da  parte  di  tutti  i
candidati. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei candidati sara'  accertata  dalla
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d)  secondo
le modalita' indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale  nel
concorso per  l'ammissione  alla  Scuola  navale  militare  Francesco
Morosini» vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti,  ed
in riferimento  alla  direttiva  tecnica  «Profili  attitudinali  del
personale  della  Marina  militare».   Tale   accertamento   avverra'
attraverso lo svolgimento di una serie  di  prove  intellettive,  che
daranno luogo  all'attribuzione  di  un  punteggio,  e  di  prove  di
personalita' integrate da interviste attitudinali  individuali,  allo
scopo di valutare le qualita' attitudinali  e  caratteriologiche  dei
medesimi agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento  nella
vita e nelle attivita' della Scuola navale militare.  La  valutazione
personologica si articolera' nelle seguenti aree d'indagine: 
      a) area stile di pensiero; 
      b) area emozioni e relazioni; 
      c) area produttivita' e competenze gestionali; 
      d) area motivazionale. 
    2. L'esito delle prove intellettive sara' comunicato per iscritto
agli interessati a cura della competente commissione al termine della
prova stessa. I concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di
3/10 saranno esclusi dal concorso. 
    3. Tutti i candidati che avranno superato le prove  intellettive,
indipendentemente dall'esito degli accertamenti psicofisici,  saranno
sottoposti  alle  prove  di  personalita'  integrate  da   interviste
attitudinali individuali, di cui al precedente comma 1. I concorrenti
che non si presenteranno alle  interviste  attitudinali  individuali,
che presumibilmente verranno sostenute dopo  le  prove  psicofisiche,
saranno considerati rinunciatari e  pertanto  esclusi  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 
    4. Il giudizio di  idoneita'  o  di  inidoneita'  espresso  dalla
commissione competente al  termine  degli  accertamenti  attitudinali
dovra'  essere  comunicato,  per  iscritto,  agli  interessati  ed e'
definitivo. Al/ai soggetto/i che esercita/esercitano la potesta'  sul
minore sara' comunicata, per iscritto, la motivazione del giudizio di
inidoneita' espresso nei confronti dei  candidati  al  termine  delle
prove di  personalita'.  L'idoneita'  conseguita  negli  accertamenti
attitudinali non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio utile
ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo  art.
11. 
    5. I  verbali  dell'accertamento  di  cui  al  presente  articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura  della  commissione
per  gli  accertamenti  attitudinali  al  Ministero  della  difesa  -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento
-  1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali  -  1ª  Sezione   -   Viale
dell'Esercito 186, 00143  Roma  e  al  Comando  della  Scuola  navale
militare «Francesco Morosini» -  Viale  Piave  30/A,  30132  Venezia,
improrogabilmente entro  il  terzo  giorno  dalla  conclusione  degli
accertamenti di  cui  al  presente  articolo  da  parte  di  tutti  i
candidati. 
    6. I candidati che al termine delle  prove  attitudinali  saranno
giudicati inidonei, potranno, ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.
241  e  successive  modificazioni,  spedire  apposita   istanza   per
esercitare il diritto di accesso agli atti concorsuali,  con  lettera
raccomandata da inviare al Centro di selezione della Marina  militare
- Ufficio contenzioso - Via delle Palombare n. 3, 60100 Ancona. 
    7. Durante il periodo di permanenza presso il Centro di selezione
della Marina militare i giovani potranno essere  sottoposti  a  prova
vestiario, indipendentemente dall'esito degli accertamenti. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. A parita' di merito, nelle graduatorie di  cui  al  successivo
art. 11, si terra'  conto,  nell'ordine,  dei  titoli  di  preferenza
eventualmente indicati nella domanda di  partecipazione  al  concorso
tra quelli appresso indicati: 
      a)  figli  di  decorati  dell'Ordine  militare  d'Italia  o  di
decorati di medaglia d'oro al valor militare; 
      b) figli di mutilati e di invalidi  di  guerra  per  lesioni  o
infermita' ascrivibili alle prime quattro  categorie  elencate  nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto  1950,  n.  648  e  successive
modificazioni; 
      c) figli di ufficiali e di sottufficiali in servizio permanente
delle Forze armate, di dipendenti civili di  ruolo  dello  Stato,  di
titolari di pensioni ordinarie militari  o  civili  dello  Stato,  di
ufficiali e di sottufficiali di complemento richiamati in  temporaneo
servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il  diritto
al trattamento di quiescenza. 
    I suddetti titoli di preferenza dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    2. In assenza o a parita' di titoli di preferenza, a  parita'  di
merito, sara'  preferito  il  candidato  piu'  giovane  di  eta',  in
applicazione del 2° periodo dell'art.  3,  comma  7  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, integrato dall'art. 2, comma 9  della  legge  16
giugno 1998, n. 191. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. I candidati risultati idonei nella prova e negli  accertamenti
di cui al precedente art. 4, comma 1 (compresi i candidati di cui  al
precedente art. 2  comma  3,  che  dovranno  comunicare  entro  il  3
settembre 2010 l'esito dell'esame sostenuto per ottenere  l'idoneita'
nelle materie non svolte e quelli di cui al precedente art. 6,  comma
1,  lettera  a),  che  dovranno   comunicare   tempestivamente,   ove
possibile, entro il 3 settembre 2010, a mezzo fax al n.  041/5221812,
l'esito  dell'esame  per  il  recupero  dei  debiti  formativi  e  la
conseguita ammissione alla classe superiore) saranno iscritti in  due
distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico ed  una
per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla
somma dei  punteggi  conseguiti  nella  prova  scritta  di  selezione
culturale di cui all'art. 7 e dalla media dei voti conseguiti in sede
di valutazione/i intermedia/e e finale relative  all'anno  scolastico
in cui hanno  ottenuto  l'ammissione  alla  prima  classe  del  liceo
classico o alla terza classe del liceo scientifico (escluso  il  voto
relativo  alla  religione).  Detto  punteggio   sara'   espresso   in
ventesimi. I candidati che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio
chiesto per  l'ammissione  alla  Scuola  navale  militare  "Francesco
Morosini" al termine dell'anno scolastico 2008-2009 e non hanno  gia'
conseguito o conseguiranno al termine dell'anno scolastico  2009-2010
l'idoneita' alla classe superiore, saranno in ogni caso  iscritti  in
graduatoria dopo coloro  che  hanno  conseguito  il  predetto  titolo
nell'anno in corso. 
    2. In dette graduatorie, e  secondo  l'ordine  di  esse,  saranno
dichiarati vincitori del concorso: 
      a) per il liceo classico: i primi 17 concorrenti idonei; 
      b) per il liceo scientifico: i primi 34 concorrenti idonei. 
    3. Se i posti disponibili per il liceo classico o  per  il  liceo
scientifico non saranno ricoperti per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso  di  studi
per l'accesso al quale risulta un'eccedenza  di  idonei  rispetto  al
numero dei posti a concorso, fermo restando il  numero  totale  degli
ammessi. 
    4.  Qualora,  per   esigenze   organizzative   dell'istituto   di
provenienza, a taluni candidati di cui al precedente art. 6, comma 1,
lettera a) non sara' comunicato l'esito dell'esame  per  il  recupero
dei debiti formativi e la conseguita ammissione alla classe superiore
entro  il  termine  di  cui  al  precedente  comma  1,   gli   stessi
provvederanno a darne immediata comunicazione non appena  tale  esito
verra' loro reso noto e, comunque, non oltre la data di inizio  delle
lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto di  provenienza.
La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera  e),  in
tale eventualita', provvedera' a  formare  due  distinte  graduatorie
provvisorie,  una  per  il  liceo  classico  ed  una  per  il   liceo
scientifico, ai soli fini dell'ammissione e  convocazione  presso  la
Scuola navale militare «Francesco  Morosini»  dei  candidati  che  si
saranno  collocati  in  posizione  utile.  La  predetta   commissione
provvedera' a formare le graduatorie  finali  di  merito  non  appena
tutti i concorrenti avranno  comunicato  l'esito  dell'esame  per  il
recupero dei debiti e la conseguita ammissione alla classe superiore. 
    5. Le graduatorie finali di merito  degli  idonei,  tenuto  conto
della riserva di posti di cui al precedente  art.  1,  comma  2,  dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, nonche' di  quanto
disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 1  del  presente  decreto  saranno
approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel  Giornale
ufficiale del Ministero  della  difesa.  Dell'avvenuta  pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - 4ª Serie speciale.  Il  decreto  di  approvazione  della
graduatoria definitiva sara' inoltre pubblicato nel  Foglio  d'ordini
della  Marina  e,  a  puro  titolo  informativo,  nei  siti  internet
www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                       Ammissione alla Scuola 
 
 
    1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei  posti  messi  a
concorso, saranno ammessi  alla  Scuola  navale  militare  «Francesco
Morosini» secondo le modalita' di cui al precedente art. 11, comma 4.
I posti a concorso verranno, comunque, interamente ricoperti  solo  a
seguito dell'approvazione delle graduatorie finali di merito. 
    2. In ogni caso il Comando della  Scuola  navale  militare  avra'
facolta' di procedere a convocare i concorrenti idonei in  ordine  di
graduatoria,  a  copertura  di  eventuali  posti  che  si  renderanno
disponibili per qualsiasi causa, entro i  primi  venti  giorni  dalla
data di inizio dell'anno scolastico presso la Scuola navale militare. 
    3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione  e,  pertanto,
esclusi  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non   si
presenteranno nella sede e nel giorno loro  fissato.  I  concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di
non  potersi  presentare  per  giustificato  motivo,  producendo   la
relativa  documentazione  giustificativa,   potranno   ottenere   una
proroga, comunque non oltre il 15° giorno dalla data di  convocazione
presso la Scuola. 
    4. Gli allievi, al compimento del  16°  anno  di  eta',  verranno
sottoposti a visita medica  d'idoneita'  allo  speciale  arruolamento
volontario di anni tre (in virtu' di  quanto  disposto  dall'art.  9,
comma 9 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302), tenendo
conto dei requisiti psicofisici previsti dal precedente  art.  8  del
presente decreto. Per coloro che compiranno il 16° anno di eta' entro
il 31 dicembre 2010 gli accertamenti psicofisici di  cui  all'art.  8
varranno  ai   fini   dell'idoneita'   allo   speciale   arruolamento
volontario. 
    5. All'atto della presentazione alla  Scuola  navale  militare  i
candidati dovranno produrre, a pena di decadenza: 
      a) atto di  impegno  firmato  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza,  dal  tutore,  redatto  conformemente  all'allegato  E  del
presente decreto; 
      b) pagella scolastica in originale da cui risulti la promozione
alla classe del  liceo  per  il  quale  hanno  concorso,  nonche'  il
nulla-osta del dirigente  scolastico  dell'istituto  di  provenienza,
entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla  Scuola
navale militare; 
      c) certificato  comprovante  il  numero,  le  date  e  le  dosi
relative  alle  vaccinazioni  antitetaniche,  antitifiche  ed   altre
eventualmente  somministrate,  nonche'  eventuale  dichiarazione   di
allergie e/o intolleranze a medicinali; 
      d) tessera sanitaria (o libretto sanitario) emessa dal Servizio
sanitario nazionale; 
      e) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per  l'atletica  leggera  e  per  il  nuoto  rilasciato   da   medici
appartenenti alla Federazione medico -  sportiva  italiana  ovvero  a
strutture  sanitarie  pubbliche  o  private  accreditate  presso   il
Servizio sanitario nazionale e  che  esercitano  in  tali  ambiti  in
qualita' di medici specializzati in medicina dello  sport  (con  data
non anteriore al 1° luglio 2010); 
      f) certificato o referto attestante il gruppo sanguigno. 
    6. L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale  e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. Inoltre,  ai  fini
dell'accertamento dei requisiti di  cui  al  precedente  art.  2  del
presente decreto, il Comando della Scuola navale militare provvedera'
a chiedere, ai sensi delle disposizioni del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  alle  amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto  dichiarato  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  (e  dagli  esercenti  la
potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore) risultati  vincitori
del concorso medesimo. 
    7. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emergera' la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  con   il   provvedimento   emanato   sulla   base   della
dichiarazione mendace. 
    8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore  (o  tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano  la
frequenza della Scuola. Si  impegna,  altresi',  al  pagamento  della
retta ed in generale di tutte quelle spese di  cui  l'allievo  potra'
risultare debitore verso l'Amministrazione della Scuola. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1.  L'Amministrazione   potra',   con   provvedimento   motivato,
escludere in  ogni  momento  dal  concorso  qualsiasi  candidato  per
difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione alla Scuola  navale
militare, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso  di
studio, se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il corso
stesso. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                       Ordinamento degli studi 
 
 
    1. La Scuola navale militare «Francesco Morosini» e' un  istituto
di formazione parificato ad un  istituto  di  istruzione  di  secondo
grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e di suscitare  in
essi l'interesse alla vita sul mare, orientandoli alle  attivita'  ad
essa connesse. A tal fine gli allievi  seguono  corsi  di  studio  ed
effettuano  addestramento  di  tipo  militare,  praticando  attivita'
sportiva  e  frequentando  corsi  d'istruzione  marinaresca,  inclusi
imbarchi sulle unita' aeronavali e subacquee della Marina militare. 
    2. I corsi di studio della Scuola navale militare sono di  ordine
classico  e  scientifico,  con  programmi  corrispondenti  a   quelli
previsti per l'intero corso di liceo classico e per  gli  ultimi  tre
anni di liceo scientifico ad indirizzo tradizionale. Inoltre,  presso
la Scuola navale militare e' istituita la sola cattedra  di  inglese.
Gli allievi che nei primi due anni di liceo hanno  frequentato  corsi
di lingue straniere diverse dall'inglese  potranno  fare  domanda  di
proseguire, privatamente ed a proprie spese, lo studio  della  lingua
gia'  iniziata,  purche'  gli  orari  delle  lezioni  private   siano
stabiliti nel rispetto degli orari e  del  regolamento  della  Scuola
navale militare. Alla fine  dell'anno  scolastico  e  comunque  prima
dello scrutinio finale, essi dovranno sostenere il previsto esame  di
idoneita'  presso  altra  scuola  secondaria  superiore  scelta   dal
candidato e produrre la certificazione del superamento dell'esame. 
    3. Gli allievi incorporati non saranno soggetti al  pagamento  di
tasse scolastiche limitatamente alla frequenza del 1° liceo  classico
o del 3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma
5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28  comma
1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.  Durante  l'intera
permanenza presso la Scuola navale militare non sara'  concesso  agli
allievi di ripetere piu' di un anno di corso. 
    4. Al  termine  di  ogni  anno  scolastico  gli  allievi  saranno
giudicati anche sotto  l'aspetto  della  disciplina  militare,  della
condotta,  del  carattere,  delle  qualita'  morali,  delle  qualita'
fisiche e della loro idoneita' alla vita  militare.  Coloro  i  quali
saranno giudicati inidonei anche per uno solo di tali profili saranno
rinviati d'autorita'. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                            Arruolamento 
 
 
    1. Gli allievi, appena compiuto il 16° anno di eta', contrarranno
uno speciale arruolamento volontario di tre anni  per  il  compimento
del corso di studi prescelto; a tal fine  potranno  essere  contratte
successive rafferme di un anno. 
    2. Gli allievi  che,  all'atto  dell'accertamento  dell'idoneita'
fisica al servizio  militare,  non  si  troveranno  nelle  condizioni
necessarie per  essere  arruolati  -  e  sempreche'  si  presuma  che
potranno raggiungere in breve tempo la prescritta idoneita' fisica  -
potranno essere tenuti in esperimento,  previa  autorizzazione  della
Direzione generale per il personale militare,  su  proposta  motivata
del Comandante della Scuola navale. In caso contrario, potra'  essere
loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in  corso,
al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola. 
    3. Durante la  permanenza  presso  la  Scuola  saranno  impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati. 
    4. Ai soli fini del trattamento economico gli allievi, nel  corso
dell'intera ferma, saranno equiparati ai comuni di 2ª classe  secondo
quanto previsto dalla tabella allegata alla legge 24  dicembre  1986,
n. 958 e successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                  Passaggio di corso e graduatoria 
 
 
    1. La promozione alla classe superiore ed  il  conseguimento  del
diploma conclusivo  degli  esami  di  Stato  saranno  regolati  dalla
normativa vigente  per  gli  istituti  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado. L'idoneita' per il passaggio alla frequenza del  corso
superiore sara' stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata
attitudine alla vita militare. 
    2. Al completamento di ciascun periodo ed al termine  di  ciascun
anno  scolastico,  che  prevede  l'eventuale   campagna   navale   di
istruzione, il Comandante della  Scuola,  avvalendosi  del  Consiglio
degli  istruttori,  attribuira'  a  ciascun  allievo   il   voto   di
attitudine,  determinato  sulla  base  degli  elementi  di  cui  alle
seguenti voci, secondo le modalita' stabilite nelle  disposizioni  di
cui all'art. 10 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302: 
      a) attitudini fisiche alla vita militare e navale; 
      b) attitudini intellettive; 
      c) qualita' d'animo e di carattere. 
    3.  Gli  allievi  promossi,  che  avranno  riportato  valutazione
sufficiente  in  attitudine  militare,  verranno  ammessi  al   corso
superiore nell'ordine della graduatoria di merito determinata,  sulla
base della media  dei  risultati  scolastici  e  di  attitudine,  dal
Consiglio degli istruttori al termine  di  ciascun  anno  scolastico.
Nella graduatoria, a parita'  di  punto  di  merito,  sara'  data  la
precedenza all'allievo che avra' il piu' alto voto in  attitudine.  A
parita' anche  di  questo,  sara'  data  precedenza  all'allievo  con
maggiore anzianita' nella precedente graduatoria  di  concorso  o  di
ammissione al corso superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto  della
riammissione al nuovo corso, saranno collocati in graduatoria secondo
il seguente criterio: 
      a) se appartenenti al  primo  corso,  saranno  posti  dopo  gli
allievi dello stesso vincitori del  concorso,  conservando  tra  loro
l'ordine di anzianita' che avevano in precedenza; 
      b) se appartenenti al secondo o terzo corso,  saranno  inseriti
dopo  gli  allievi  promossi,  conservando  tra  loro   l'ordine   di
anzianita' che avevano in precedenza. 
    4. La graduatoria di  merito  verra'  formata  anche  al  termine
dell'ultimo anno di corso, al conseguimento  del  diploma  conclusivo
degli  esami  di  Stato.  Le  modalita'  per  la   formazione   delle
graduatorie sono stabilite nelle disposizioni  emanate  dal  Capo  di
stato maggiore della  Marina.  Gli  allievi  giudicati  inidonei  per
insufficiente attitudine saranno rinviati  d'autorita'  dalla  Scuola
navale militare. 
    5.  Al  termine  di  ciascun  periodo  ed  al  termine  dell'anno
scolastico il Comandante della Scuola  inviera'  ai  genitori  (o  al
tutore)  degli  allievi  minorenni  un  rapporto  informativo   sulle
valutazioni scolastiche ed attitudinali dell'allievo, conservando una
copia agli atti dell'istituto. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                    Spese a carico delle famiglie 
 
 
    1. Saranno a carico delle famiglie: 
      a) una retta annua che, per l'anno scolastico 2010-2011,  fermo
restando  il  beneficio  delle  esenzioni  o  riduzioni  delle  spese
previste dalle norme vigenti  in  relazione  agli  accertati  redditi
annui lordi  delle  famiglie  stesse,  da  documentare  con  apposita
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai  sensi  e  con  le  modalita'
previste dalle disposizioni del gia' citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' fissata  negli  importi
appresso indicati: 
        1) € 309,87 per  reddito  familiare  annuo  lordo  fino  a  €
7.746,85; 
        2) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra €  7.746,86
e € 15.493,71; 
        3) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra € 15.493,72
e € 30.987,41; 
        4) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a €
30.987,41. 
    La retta potra' essere corrisposta in un'unica soluzione,  oppure
in due rate alle seguenti date: inizio anno scolastico  e  1°  marzo,
con versamento sul conto corrente postale n. 15524309 intestato  alla
Scuola navale militare «Francesco Morosini». 
    Coloro che avranno diritto all'esenzione parziale o totale  dalla
retta dovranno comunque effettuare il versamento, fermo restando  che
verra' portato a credito o rimborsato l'ammontare  versato  in  piu',
nel caso in cui verranno accordati i benefici di  cui  al  successivo
art. 18; 
      b) un'assicurazione  contro  gli  infortuni  e  responsabilita'
civile di € 180,00 circa annui.  L'assicurazione  sara'  obbligatoria
per fornire la piu' ampia copertura contro il  rischio  di  qualsiasi
infortunio, compresi quelli che potranno colpire gli allievi  durante
l'attivita' ricreativa, le esercitazioni fuori sede, la libera uscita
e nei viaggi da e per la Scuola. La polizza,  il  cui  premio  dovra'
essere corrisposto in due rate (la prima di €  100,00  dovra'  essere
versata sul conto corrente che verra' indicato  dalla  Scuola  navale
militare  "Francesco  Morosini"  all'atto  dell'iscrizione   all'anno
scolastico, mentre la seconda verra' inserita nell'estratto conto del
1° trimestre), prevedera' i seguenti massimali di rimborso: 
        1) fino a € 180.000,00 per invalidita' permanente; 
        2) fino a € 180.000,00 per morte; 
        3) fino  a  € 516.456,90  per  responsabilita'  civile  verso
terzi; 
        4) fino a € 6.000,00 per rimborso spese mediche a seguito  di
infortunio; 
        5) fino a € 6.000,00 di rendita vitalizia annua (in  caso  di
invalidita' permanente); 
        6) fino a € 5.000,00 per rimborso spese effettuate a  seguito
infortunio con danno estetico; 
        7) fino a € 30,00 giornaliere per diaria di gesso; 
        8) fino a € 30,00 giornaliere per ricovero da infortunio; 
      c) una somma di €, 750,00, da versare sul  conto  corrente  che
verra' indicato dalla Scuola  navale  militare  «Francesco  Morosini»
all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico, quale anticipo  per  le
sottonotate spese: 
        1) libri di testo, oggetti di cancelleria, disegno, ecc.; 
        2) esigenze di carattere personale dell'allievo; 
        3) manutenzione ordinaria dell'alloggio al termine  dell'anno
scolastico; 
        4) rimborso delle  somme  anticipate  all'allievo  per  spese
strettamente indispensabili; 
        5) eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali causati
da colpa o negligenza dell'allievo; 
        6) tasse scolastiche (qualora previste); 
        7) spese per l'abbonamento al servizio di trasporto  pubblico
urbano; 
        8) spese per il servizio di barberia/lavanderia esterna; 
        9) spese di vestiario integrativo alla dotazione, relativo  a
capi intimi e sportivi; 
        10) corsi extra-curriculari (su base facoltativa); 
        11) altre eventuali. 
    Tale  importo  sara'  accantonato  in  apposito  conto  e  verra'
rimborsato, salvo il caso di dimissioni o rinvii dalla Scuola  navale
militare, al termine dei corsi di  studio,  previo  conguaglio  delle
spese   relative   all'ultimo   periodo   contabile   di   permanenza
dell'allievo presso la Scuola medesima. 
    2. Alla fine di ogni trimestre - dicembre, marzo e  giugno  -  le
famiglie  riceveranno  l'estratto  conto  delle  spese  di   cui   al
precedente comma 1, lettera c), che dovra' essere saldato in modo  da
reintegrare la somma anticipata fino a € 500,00, nel termine di venti
giorni dalla data di ricezione dell'estratto  medesimo.  In  caso  di
ritiro dell'allievo, indipendentemente dalla data  delle  dimissioni,
le somme anticipate dalla famiglia saranno restituite con le medesime
scadenze. L'allievo,  la  cui  famiglia  non  effettui  i  versamenti
prescritti nel presente articolo entro venti  giorni  dalla  data  di
scadenza o avviso di pagamento,  sara'  rinviato  in  famiglia  dalla
Scuola navale militare. 
    3. All'atto  dell'ammissione,  pertanto,  gli  allievi,  dovranno
versare: 
      a) la prima rata della retta di cui al  comma  1  del  presente
articolo (conto corrente postale n. 15524309  intestato  alla  Scuola
navale militare "Francesco Morosini"); 
      b) € 100,00 quale acconto  sul  premio  di  assicurazione  (sul
conto corrente che  verra'  indicato  dalla  Scuola  navale  militare
«Francesco Morosini» all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico); 
      c) € 750,00 quale anticipo delle spese  per  libri,  ecc.  (sul
conto corrente che  verra'  indicato  dalla  Scuola  navale  militare
«Francesco Morosini» all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico). 
    I giovani che all'atto della presentazione non  comproveranno  di
aver eseguito tali versamenti non saranno ammessi. 
    4. Agli allievi che, per qualsiasi  ragione  (rinvio  o  ritiro),
lasceranno la Scuola navale militare saranno trattenute aliquote pari
a 1/270 della retta (calcolata in base ad  eventuali  riduzioni)  per
ogni giorno trascorso nella Scuola stessa. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
               Dispensa totale o parziale dalla retta 
 
 
    1. Sara' accordato  il  beneficio  della  dispensa  dalla  intera
retta: 
      a) agli orfani di guerra (o equiparati); 
      b) agli orfani di dipendenti  militari  e  civili  dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio. 
    2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per benemerenze di famiglia: 
      a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare; 
      b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate  nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto  1950,  n.  648  e  successive
modificazioni; 
      c)  ai  figli  di  militari  di  carriera,   di   ufficiali   e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo  servizio  che,
per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 
    I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia  potranno  farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi  esercita  la  potesta'  genitoriale,  sempreche'  il  giovane
risulti a carico. 
    3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per merito personale: 
      a) nel 1° liceo classico  e  nel  3°  liceo  scientifico,  agli
allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
concorrenti ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione
con un punteggio complessivo non inferiore a 16/20, con le  modalita'
indicate nel precedente art. 11. 
      b) in ciascun anno scolastico successivo, agli allievi  che  al
termine degli  scrutini  dell'anno  scolastico  precedente  risultano
classificati,  nelle  due  distinte  graduatorie  di  merito   (liceo
classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei  promossi  al
corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva  non
inferiore agli 8/10 (o voto equivalente). 
    4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due  dispense
da mezze rette per benemerenze  diverse,  l'una  per  benemerenze  di
famiglia e l'altra per merito personale. Il beneficio della  dispensa
totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non  verra'
accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete  l'anno  di  corso
per insuccesso negli studi. 
    5. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera  o
dalla mezza  retta  sara'  necessario  presentare  apposita  istanza,
secondo lo schema riportato nell'allegato  F  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  decreto,  corredata  della   dichiarazione
sostitutiva di cui al successivo comma 8 del  presente  articolo.  Le
istanze indirizzate al Ministero della difesa  -  Direzione  generale
per il personale militare - I Reparto  reclutamento  -  1ª  Divisione
reclutamento ufficiali - 1ª Sezione  dovranno  essere  presentate  al
Comando della Scuola entro il 10 ottobre 2010. Ogni variazione  delle
condizioni a fondamento della concessione del beneficio dovra' essere
comunicata immediatamente all'Amministrazione. 
    6.  Se  il  titolo  che  da'  diritto  al   beneficio   maturera'
successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola,  la  domanda
per la concessione del predetto beneficio  dovra'  essere  presentata
nel termine massimo di tre mesi  dalla  data  nella  quale  e'  stato
riconosciuto il titolo per la concessione. In tal caso  il  beneficio
sara' accordato, se spettante, con effetto retroattivo  a  far  tempo
dalla data di insorgenza del titolo. 
    7. Il Comando della Scuola navale militare, ricevute le  domande,
ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la  completezza
della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se del  caso,  la
documentazione   mancante   o    quella    integrativa,    necessaria
all'accertamento della  sussistenza  del  titolo  che  da'  luogo  al
beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande  alla
Direzione generale per il personale militare per le decisioni. 
    8. Per ottenere la dispensa totale o parziale dalla retta di  cui
ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo alla  domanda  dovra'
essere  allegata  dichiarazione  sostitutiva,   rilasciata   con   le
modalita' e ai sensi delle disposizioni del gia' citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  contenente
tutti gli elementi da cui risulti il  titolo  che  da'  diritto  alla
concessione  del   beneficio   chiesto,   al   fine   di   consentire
all'Amministrazione di esperire i necessari controlli. 
    9. I concorrenti, in alternativa, hanno facolta' di produrre,  in
luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 8, i
relativi documenti a sostegno della richiesta di esenzione. 
    10. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui  al
precedente comma 3 del presente articolo  sara'  accordata  d'ufficio
dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della
Scuola navale militare. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                           Rinvio e ritiro 
 
 
    1. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' adottato su proposta
motivata del Comandante della Scuola,  previo  parere  del  Consiglio
degli istruttori, con  provvedimento  a  carattere  definitivo  della
Direzione generale per il personale militare. Oltre ai casi  previsti
dall'art. 10, commi 5 e 6  del  decreto  interministeriale  4  agosto
2000, n. 302, tale provvedimento potra' essere adottato nei confronti
degli allievi: 
      a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai
doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382; 
      b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso; 
      c) per perdita  dell'idoneita'  psicofisica  o  per  infermita'
incompatibile con la vita in comune; 
      d)  per  mancato  pagamento   della   retta   o   delle   spese
complementari a carico della famiglia. 
    2.  Il  rinvio  in  famiglia   sara'   altresi'   disposto,   con
provvedimento della Direzione generale per il personale  militare,  a
seguito di condanna penale per delitti non colposi.  Il  genitore  (o
tutore  dell'allievo  minorenne  o  l'allievo   maggiorenne)   potra'
ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico  il  ritiro  dalla
Scuola. 
    3. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente art. 15 che sara' stato rinviato o  al  quale
sara'  stato  concesso  il  ritiro,  sara'  prosciolto  dalla   ferma
contratta. All'allievo che per qualunque motivo cessi di  appartenere
alla Scuola  verra'  consegnato,  a  cura  della  Scuola  stessa,  il
nulla-osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale
dello stesso ordine. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
   Partecipazione a concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate 
 
 
    1. Agli allievi della Scuola che concorreranno  per  l'ammissione
all'Accademia navale e per le altre Accademie militari potra'  essere
riservata un'aliquota di posti  secondo  le  modalita'  indicate  nei
relativi bandi di concorso. 
    2.  Gli  allievi  che  parteciperanno  ad  altri   concorsi   per
l'ammissione quali volontari  in  Marina  o  in  altra  Forza  armata
potranno fruire  dei  titoli  di  preferenza  previsti  dai  relativi
ordinamenti. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. Annualmente potranno essere poste a concorso borse di studio a
titolo di  rimborso  spese,  offerte  da  societa'  ed  enti/istituti
pubblici o privati che verranno assegnate ad  allievi  meritevoli  ad
insindacabile giudizio del Comando della Scuola navale militare. 

        
      
                               Art. 22 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti presso la Scuola navale militare «Francesco  Morosini»,  per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati  presso  una
banca dati automatizzata - secondo le  modalita'  previste  dal  piu'
volte citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 - anche successivamente  all'eventuale  ammissione  alla
Scuola  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione   del   rapporto
instaurato con l'Amministrazione militare. 
    2. Tali dati verranno trattati  ai  fini  della  valutazione  dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale ai sensi  e  con
le modalita' previste dall'art. 16 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. L'interessato godra' dei diritti di cui all'art. 7 del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra  i  quali  figura  il
diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi  legittimi.  Tali
diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  del  Direttore
generale  per  il  personale  militare,  titolare  del   trattamento.
Responsabile del trattamento e' il  Comandante  della  Scuola  navale
militare «Francesco Morosini». 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 1° aprile 2010 
 
                                Il Generale di corpo d'armata: Roggio