Concorso per 51 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Borsa di studio |
Posti | 51 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 09-04-2010 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 20 maggio 2010) Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantuno giovani ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» per l'anno scolastico 2010-2011. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 09-04-2010 |
Data Scadenza bando | 20-05-2010 |
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CONCORSO (scad. 20 maggio 2010)
Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantuno giovani ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» per l'anno scolastico 2010-2011.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento della Marina militare e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di inidoneita'; Visto il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, recante il regolamento della Scuola navale militare «Francesco Morosini»; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministero della pubblica istruzione, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; Vista l'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 del Ministero della pubblica istruzione, recante modalita' di interventi finalizzati al recupero dei debiti formativi durante l'anno scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale; Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanita' militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso per l'ammissione di allievi ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» per l'anno scolastico 2010-2011; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2010-2011 e' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 51 giovani ai licei annessi alla Scuola navale militare "Francesco Morosini", con la seguente ripartizione di posti per ordine di studi: a) 1° liceo classico: posti 17; b) 3° liceo scientifico: posti 34. 2. Il 50% dei posti di cui al precedente comma 1 e' riservato ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani di guerra (o equiparati) o orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione alla Scuola dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che: a) abbiano, al 31 dicembre 2010, compiuto il 15° anno di eta' e non superato il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1993 ed il 31 dicembre 1995, estremi compresi; b) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile; c) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni; d) siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2009-2010, l'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico (terzo anno) o al 3° liceo scientifico (terzo anno) ovvero, qualora l'abbiano conseguita nel precedente anno scolastico, non conseguano al termine dell'anno scolastico 2009-2010 l'idoneita' alla classe superiore. Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani che hanno conseguito detta idoneita' al termine di anni scolastici precedenti. I requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. L'ammissione alla frequenza del corso di studi presso la Scuola e' subordinata al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale chiesta all'allievo della Scuola navale militare con le modalita' indicate nei successivi articoli 8 e 9. Tale idoneita' dovra' essere mantenuta per l'intero periodo di permanenza presso la Scuola. 3. Gli allievi provenienti da istituto le cui materie d'insegnamento non corrispondono a quelle del liceo scientifico a indirizzo tradizionale, comprensivo dell'insegnamento della lingua latina, o del liceo classico - ammessi a partecipare al concorso con riserva - dovranno documentare, tassativamente entro il 3 settembre 2010, l'esito dell'esame sostenuto per ottenere l'idoneita' nelle materie non svolte. Tale esame, la cui votazione dovra' essere espressa in decimi, potra' essere sostenuto presso qualsiasi istituto (rispettivamente: liceo classico o scientifico statale, parificato o legalmente riconosciuto, secondo le modalita' ed i tempi da concordare a cura degli interessati con gli istituti scolastici prescelti). Il mancato superamento di tale esame costituira' motivo di rigetto della domanda di partecipazione al presente concorso. 4. I candidati provenienti da istituto (italiano o straniero) in cui le votazioni per ogni singola materia non sono espresse in decimi, dovranno produrre opportuna certificazione, rilasciata anche a cura dell'istituto di provenienza, dalla quale si evinca l'equivalenza delle valutazioni per ogni singola materia alle votazioni espresse in decimi. 5. I candidati che frequentano istituti all'estero con piani di studio di durata quadriennale o quinquennale dovranno produrre opportuna certificazione, rilasciata dall'ambasciata italiana, dalla quale si evinca l'equipollenza della classe frequentata alla classe 5° ginnasio o 2° liceo scientifico tradizionale. 6. La documentazione probatoria di cui ai punti 4 e 5 dovra' essere inviata al Comando della Scuola navale militare «Francesco Morosini» tassativamente entro il 3 settembre 2010, pena l'esclusione dal concorso.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice in conformita' allo schema riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, dovra' essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentata a mano, al Comando della Scuola navale militare "Francesco Morosini" - Isola di S. Elena, Viale Piave n. 30/A - 30132 Venezia, entro il 20 maggio 2010. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo lettera raccomandata ovvero il timbro a data della Scuola navale militare, per quelle presentate a mano. Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite o presentate oltre il termine sopraindicato. 2. Alla domanda dovra' essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita' dei/del genitori/genitore ovvero del tutore e nella stessa i concorrenti dovranno indicare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che si verifichera' durante l'espletamento del concorso dovra' essere segnalata direttamente e nel modo piu' celere alla Scuola navale militare; d) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico, specificando la lingua straniera studiata). I candidati che nell'anno scolastico in corso frequentano il secondo anno di un corso di studi diverso (che dovra' essere espressamente indicato, unitamente alla lingua straniera studiata) saranno ammessi a partecipare al concorso con riserva e dovranno documentare, entro il 3 settembre 2010, di aver superato l'esame di cui al precedente art. 2, comma 3; e) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto; f) l'eventuale possesso di titoli che danno luogo a preferenza, a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. I titoli, indicati nel successivo art. 10, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; g ) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, di numero telefonico fisso e, ove possibile, mobile e di un indirizzo di posta elettronica. I concorrenti dovranno segnalare tempestivamente al Comando della Scuola navale militare "Francesco Morosini" a mezzo telegramma o fax (n. 041/5221812) o e-mail (all'indirizzo di posta elettronica: mscuolanav.sgrdca@marina.difesa.it) ogni variazione del recapito indicato nella domanda che verra' a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 3. La domanda dovra' essere firmata dal candidato e la firma dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. Qualora l'esercente la potesta' genitoriale sia uno solo dei genitori, il medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la propria responsabilita' in calce alla domanda. Detta firma comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a che il giovane venga sottoposto agli accertamenti previsti dal successivo art. 4, comma 1, lettere b) e c) nonche' l'assenso a che egli contragga l'arruolamento volontario presso la Scuola navale militare al compimento del 16° anno di eta'. La mancanza di dette sottoscrizioni determinera' il rigetto della domanda.
Art. 4 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova scritta di selezione culturale; b) accertamenti psicofisici; c) accertamenti attitudinali. Alla prova ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta di identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia in corso di validita' rilasciato da una amministrazione dello Stato. 2. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 i candidati, all'atto della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11, comma 1, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. 3. Le spese dei viaggi in occasione della prova e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e alloggio, saranno a carico dei concorrenti. 4. L'Amministrazione militare non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso della prova e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento della prova e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione per la prova scritta di selezione culturale; b) commissione per gli accertamenti psicofisici; c) commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; d) commissione per gli accertamenti attitudinali; e) commissione per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico. 2. La commissione per la prova scritta di selezione culturale sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri, di cui il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. 3. La commissione per gli accertamenti psicofisici sara' composta da: a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali superiori medici, membri; c) un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici sara' composta da: a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali superiori medici, membri; c) un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione, i cui componenti dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 3, si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; c) un sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti e di esperti periti selettori. 6. La commissione per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico sara' composta: a) dal Comandante della Scuola navale militare, presidente; b) da due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri, il meno anziano dei quali svolgera' anche le funzioni di segretario.
Art. 6 Documentazione da consegnare alla prova scritta di selezione culturale 1. All'atto della presentazione per la prova scritta di selezione culturale, che si svolgera' presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3, presumibilmente nel giugno 2010, i candidati dovranno consegnare: a) dichiarazione sostitutiva del certificato scolastico, sottoscritta ai sensi e con le modalita' previste dagli articoli 43, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il corso frequentato nell'anno scolastico 2009-2010 e le relative votazioni conseguite in sede di valutazione/i intermedia/e (1° quadrimestre o trimestre) e finale o fotocopia autenticata della pagella scolastica. I concorrenti che non presenteranno la precitata documentazione dovranno inviarla al Comando della Scuola navale militare "Francesco Morosini" al piu' presto e comunque entro e non oltre il 14 luglio 2010, pena l'esclusione dal concorso. I candidati che, al termine dell'anno scolastico 2009-2010, non avranno conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la "sospensione del giudizio" per il mancato conseguimento della sufficienza in una o piu' discipline, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, qualora risulteranno idonei in tutte le prove, dovranno comunicare tempestivamente - se possibile entro il 3 settembre 2010 e, comunque, non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto di provenienza - a mezzo fax (n. 041/5221812), l'esito dell'esame per il recupero dei debiti. I candidati che saranno considerati idonei alla frequenza della classe superiore dovranno, altresi', comunicare, con la massima urgenza, le votazioni conseguite in sede di valutazione intermedia e finale ovvero trasmettere fotocopia della pagella scolastica. Qualora risulteranno vincitori del concorso, rientrando nel numero dei posti per il liceo prescelto, saranno convocati secondo le modalita' previste dal successivo art. 12, comma 1 ed incorporati presso la Scuola navale militare. La mancata comunicazione circa l'esito dell'esame per il recupero dei debiti o circa le valutazioni intermedie e finali in riferimento all'anno scolastico 2009-2010, costituira' implicita rinuncia da parte del candidato, con conseguente esclusione dal concorso. Nel caso di esito negativo dell'esame per il recupero del debito formativo, il candidato non verra' incluso nelle graduatorie di merito, in quanto carente del requisito di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d). I candidati che avranno ottenuto l'idoneita' al 1° liceo classico o al 3° liceo scientifico (chiesta per l'ammissione alla Scuola navale militare) presso scuole o istituti legalmente riconosciuti in qualita' di privatisti e che sono vincolati all'obbligo della frequenza di un ulteriore anno presso la stessa scuola o istituto, dovranno presentare anche il nulla-osta all'iscrizione presso un istituto statale, rilasciato dal competente organo scolastico; b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con l'indicazione leggibile, sul retro, di cognome, nome e data di nascita. Non e' necessaria alcuna autenticazione; c) la documentazione sanitaria prevista al successivo art. 8, commi 2 e 3. 2. E', inoltre, onere dei candidati fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati al precedente art. 1, comma 2 (appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti) e/o al successivo art. 10 (possesso di titoli di preferenza) del presente decreto. A tal fine essi dovranno produrre, all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione culturale, eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione per la formazione delle graduatorie di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera e).
Art. 7 Prova scritta di selezione culturale 1. I candidati che non saranno stati esclusi dal concorso riceveranno apposita convocazione da parte del Comando della Scuola navale militare «Francesco Morosini» e dovranno presentarsi, accompagnati dal/i genitore/i ovvero, in mancanza di questi, dal tutore o da persona dai predetti espressamente delegata, presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, all'ora e nel giorno in essa indicati, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato, per sostenere detta prova nonche' gli accertamenti psicofisici ed attitudinali di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente decreto (durata di permanenza prevista giorni 3). Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova scritta di selezione culturale saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 2. La prova scritta di selezione culturale consistera' nella somministrazione, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), di un questionario contenente domande a risposta multipla concernenti i programmi riportati in allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il punteggio conseguito nella prova scritta di selezione culturale sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11. 3. I verbali della prova di cui al presente articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione per la prova scritta di selezione culturale, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - Viale dell'Esercito 186, 00143 Roma ed al Comando della Scuola navale militare «Francesco Morosini» - Viale Piave 30/A, 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo giorno dalla conclusione della prova da parte di tutti i candidati.
Art. 8 Accertamenti psicofisici 1. I candidati, al termine della prova scritta di selezione culturale, saranno sottoposti agli accertamenti psicofisici, sempre presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b). 2. I candidati convocati per gli accertamenti dovranno produrre, all'atto della presentazione presso il suddetto Centro di selezione, pena l'esclusione dal concorso, la seguente documentazione: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico - sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate presso il Servizio sanitario nazionale e che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La data del certificato non dovra' essere anteriore ad un anno dal giorno di presentazione; b) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate; c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata presso il Servizio sanitario nazionale attestante la recente effettuazione dell'accertamento strumentale (metodo quantitativo) del G6PD. I concorrenti affetti da deficit di G6PD dovranno, inoltre, produrre certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dai genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o dal tutore, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit di G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. Dovra', altresi', essere conforme all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto; d) referto originale degli esami di seguito elencati, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate presso il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' altresi' essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il Servizio sanitario nazionale): 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 2) emocromo completo; 3) VES; 4) glicemia; 5) creatininemia; 6) trigliceridemia; 7) colesterolemia; 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; 10) transaminasemia (GOT e GPT); 11) markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 12) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata presso il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione, in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita; e) qualora il concorrente ne sia gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato da non oltre sei mesi presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate presso il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il Servizio sanitario nazionale). Solo in caso di dubbio diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di selezione. 3. I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nel precedente comma 2, pena l'esclusione dal concorso: a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita in data non anteriore ai tre mesi antecedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate presso il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il Servizio sanitario nazionale); b) referto originale di test di gravidanza eseguito non anteriormente a sette giorni precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate presso il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il Servizio sanitario nazionale). 4. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale: a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti psicofisici ed attitudinali, verificandone la validita'; b) (per i soli concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita' del test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; c) disporra' quindi per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 1) visita cardiologica con ECG; 2) visita oculistica; 3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 4) visita odontoiatrica; 5) visita psichiatrica; 6) visita ortopedica; 7) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 8) controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante ricerca della CDT. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione un test di conferma mediante HPLC; 9) visita medica generale. La commissione potra', inoltre, procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. 5. Saranno giudicati idonei i candidati che risulteranno: a) esenti da imperfezioni e/o infermita' che, secondo le vigenti normative, siano causa di inabilita' al servizio militare incondizionato ovvero possano divenire tali col tempo, ed ai quali inoltre verra' attribuito coefficiente non superiore a 2 in tutti gli organi/apparati del profilo somato-funzionale di cui alla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione generale della sanita' militare e vigente all'atto della visita, fatto salvo quanto previsto nella successiva lettera e); b) esenti da disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; c) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso di alcool; d) esenti da malattie o lesioni per le quali siano previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza dei corsi quali allievi della Scuola navale militare; e) in possesso, altresi', dei seguenti requisiti specifici: 1) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,56; 2) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potra' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; 3) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale in camera silente. 6. La commissione, al termine degli accertamenti psicofisici, formulera' per ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto: a) idoneo all'ammissione alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»; b) inidoneo all'ammissione alla Scuola navale militare «Francesco Morosini». 7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi' fissera' una nuova data di presentazione, entro la seconda decade del mese di luglio 2010, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' psicofisica. 8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Gli stessi, tuttavia, potranno spedire con lettera raccomandata alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - casella postale n. 15317 - 00143 Roma Laurentino, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica in cui hanno riportato il giudizio di inidoneita', specifica istanza di riesame del predetto giudizio, corredata di appropriata documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, in originale o in copia autenticata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. L'istanza, firmata dall'interessato, dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta Direzione generale a mezzo fax (n. 06/517052774). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre il termine perentorio sopraindicato. Non saranno parimenti prese in considerazione istanze che, a giudizio della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), siano di contenuto non significativo ai fini dell'accoglimento. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione a mezzo telegramma o fax o e-mail da parte del Comando della Scuola navale militare «Francesco Morosini». In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il suddetto Comando comunichera' agli interessati che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici rimane confermato. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei suddetti candidati - in caso di accoglimento dell'istanza - sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora necessario, a seguito dell'effettuazione di ulteriori accertamenti psicofisici. 9. L'idoneita' conseguita negli accertamenti psicofisici non dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11. 10. Il candidato affetto da deficit di G6PD, se giudicato idoneo al termine degli accertamenti psicofisici, dovra' sottoscrivere, unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme all'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto. A tal fine, coloro che, gia' all'atto della presentazione per sostenere gli accertamenti psicofisici di cui al presente articolo, avranno portato al seguito il certificato medico conforme al gia' citato allegato C, dovranno sostenere detti accertamenti psicofisici in presenza del/dei genitore/i ovvero del tutore, come sopra indicato. 11. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione per gli accertamenti psicofisici al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - Viale dell'Esercito 186, 00143 Roma ed al Comando della Scuola navale militare "Francesco Morosini" - Viale Piave 30/A, 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di cui al presente articolo da parte di tutti i candidati.
Art. 9 Accertamenti attitudinali 1. L'idoneita' attitudinale dei candidati sara' accertata dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d) secondo le modalita' indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale nel concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare Francesco Morosini» vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, ed in riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare». Tale accertamento avverra' attraverso lo svolgimento di una serie di prove intellettive, che daranno luogo all'attribuzione di un punteggio, e di prove di personalita' integrate da interviste attitudinali individuali, allo scopo di valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche dei medesimi agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attivita' della Scuola navale militare. La valutazione personologica si articolera' nelle seguenti aree d'indagine: a) area stile di pensiero; b) area emozioni e relazioni; c) area produttivita' e competenze gestionali; d) area motivazionale. 2. L'esito delle prove intellettive sara' comunicato per iscritto agli interessati a cura della competente commissione al termine della prova stessa. I concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di 3/10 saranno esclusi dal concorso. 3. Tutti i candidati che avranno superato le prove intellettive, indipendentemente dall'esito degli accertamenti psicofisici, saranno sottoposti alle prove di personalita' integrate da interviste attitudinali individuali, di cui al precedente comma 1. I concorrenti che non si presenteranno alle interviste attitudinali individuali, che presumibilmente verranno sostenute dopo le prove psicofisiche, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 4. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita' espresso dalla commissione competente al termine degli accertamenti attitudinali dovra' essere comunicato, per iscritto, agli interessati ed e' definitivo. Al/ai soggetto/i che esercita/esercitano la potesta' sul minore sara' comunicata, per iscritto, la motivazione del giudizio di inidoneita' espresso nei confronti dei candidati al termine delle prove di personalita'. L'idoneita' conseguita negli accertamenti attitudinali non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11. 5. I verbali dell'accertamento di cui al presente articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione per gli accertamenti attitudinali al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - Viale dell'Esercito 186, 00143 Roma e al Comando della Scuola navale militare «Francesco Morosini» - Viale Piave 30/A, 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di cui al presente articolo da parte di tutti i candidati. 6. I candidati che al termine delle prove attitudinali saranno giudicati inidonei, potranno, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, spedire apposita istanza per esercitare il diritto di accesso agli atti concorsuali, con lettera raccomandata da inviare al Centro di selezione della Marina militare - Ufficio contenzioso - Via delle Palombare n. 3, 60100 Ancona. 7. Durante il periodo di permanenza presso il Centro di selezione della Marina militare i giovani potranno essere sottoposti a prova vestiario, indipendentemente dall'esito degli accertamenti.
Art. 10 Titoli di preferenza 1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo art. 11, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati: a) figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia o di decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) figli di mutilati e di invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni; c) figli di ufficiali e di sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato, di ufficiali e di sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza. I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 2. In assenza o a parita' di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, integrato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 11 Graduatorie di merito 1. I candidati risultati idonei nella prova e negli accertamenti di cui al precedente art. 4, comma 1 (compresi i candidati di cui al precedente art. 2 comma 3, che dovranno comunicare entro il 3 settembre 2010 l'esito dell'esame sostenuto per ottenere l'idoneita' nelle materie non svolte e quelli di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a), che dovranno comunicare tempestivamente, ove possibile, entro il 3 settembre 2010, a mezzo fax al n. 041/5221812, l'esito dell'esame per il recupero dei debiti formativi e la conseguita ammissione alla classe superiore) saranno iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico ed una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta di selezione culturale di cui all'art. 7 e dalla media dei voti conseguiti in sede di valutazione/i intermedia/e e finale relative all'anno scolastico in cui hanno ottenuto l'ammissione alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico (escluso il voto relativo alla religione). Detto punteggio sara' espresso in ventesimi. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio chiesto per l'ammissione alla Scuola navale militare "Francesco Morosini" al termine dell'anno scolastico 2008-2009 e non hanno gia' conseguito o conseguiranno al termine dell'anno scolastico 2009-2010 l'idoneita' alla classe superiore, saranno in ogni caso iscritti in graduatoria dopo coloro che hanno conseguito il predetto titolo nell'anno in corso. 2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine di esse, saranno dichiarati vincitori del concorso: a) per il liceo classico: i primi 17 concorrenti idonei; b) per il liceo scientifico: i primi 34 concorrenti idonei. 3. Se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo scientifico non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi per l'accesso al quale risulta un'eccedenza di idonei rispetto al numero dei posti a concorso, fermo restando il numero totale degli ammessi. 4. Qualora, per esigenze organizzative dell'istituto di provenienza, a taluni candidati di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a) non sara' comunicato l'esito dell'esame per il recupero dei debiti formativi e la conseguita ammissione alla classe superiore entro il termine di cui al precedente comma 1, gli stessi provvederanno a darne immediata comunicazione non appena tale esito verra' loro reso noto e, comunque, non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto di provenienza. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera e), in tale eventualita', provvedera' a formare due distinte graduatorie provvisorie, una per il liceo classico ed una per il liceo scientifico, ai soli fini dell'ammissione e convocazione presso la Scuola navale militare «Francesco Morosini» dei candidati che si saranno collocati in posizione utile. La predetta commissione provvedera' a formare le graduatorie finali di merito non appena tutti i concorrenti avranno comunicato l'esito dell'esame per il recupero dei debiti e la conseguita ammissione alla classe superiore. 5. Le graduatorie finali di merito degli idonei, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, nonche' di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 1 del presente decreto saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Dell'avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale. Il decreto di approvazione della graduatoria definitiva sara' inoltre pubblicato nel Foglio d'ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
Art. 12 Ammissione alla Scuola 1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» secondo le modalita' di cui al precedente art. 11, comma 4. I posti a concorso verranno, comunque, interamente ricoperti solo a seguito dell'approvazione delle graduatorie finali di merito. 2. In ogni caso il Comando della Scuola navale militare avra' facolta' di procedere a convocare i concorrenti idonei in ordine di graduatoria, a copertura di eventuali posti che si renderanno disponibili per qualsiasi causa, entro i primi venti giorni dalla data di inizio dell'anno scolastico presso la Scuola navale militare. 3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione e, pertanto, esclusi i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti, invece, che comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga, comunque non oltre il 15° giorno dalla data di convocazione presso la Scuola. 4. Gli allievi, al compimento del 16° anno di eta', verranno sottoposti a visita medica d'idoneita' allo speciale arruolamento volontario di anni tre (in virtu' di quanto disposto dall'art. 9, comma 9 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302), tenendo conto dei requisiti psicofisici previsti dal precedente art. 8 del presente decreto. Per coloro che compiranno il 16° anno di eta' entro il 31 dicembre 2010 gli accertamenti psicofisici di cui all'art. 8 varranno ai fini dell'idoneita' allo speciale arruolamento volontario. 5. All'atto della presentazione alla Scuola navale militare i candidati dovranno produrre, a pena di decadenza: a) atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, redatto conformemente all'allegato E del presente decreto; b) pagella scolastica in originale da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola navale militare; c) certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative alle vaccinazioni antitetaniche, antitifiche ed altre eventualmente somministrate, nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali; d) tessera sanitaria (o libretto sanitario) emessa dal Servizio sanitario nazionale; e) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico - sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate presso il Servizio sanitario nazionale e che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (con data non anteriore al 1° luglio 2010); f) certificato o referto attestante il gruppo sanguigno. 6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. Inoltre, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, il Comando della Scuola navale militare provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti (e dagli esercenti la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore) risultati vincitori del concorso medesimo. 7. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore (o tutore) si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la frequenza della Scuola. Si impegna, altresi', al pagamento della retta ed in generale di tutte quelle spese di cui l'allievo potra' risultare debitore verso l'Amministrazione della Scuola.
Art. 13 Esclusioni 1. L'Amministrazione potra', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione alla Scuola navale militare, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio, se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il corso stesso.
Art. 14 Ordinamento degli studi 1. La Scuola navale militare «Francesco Morosini» e' un istituto di formazione parificato ad un istituto di istruzione di secondo grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e di suscitare in essi l'interesse alla vita sul mare, orientandoli alle attivita' ad essa connesse. A tal fine gli allievi seguono corsi di studio ed effettuano addestramento di tipo militare, praticando attivita' sportiva e frequentando corsi d'istruzione marinaresca, inclusi imbarchi sulle unita' aeronavali e subacquee della Marina militare. 2. I corsi di studio della Scuola navale militare sono di ordine classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli previsti per l'intero corso di liceo classico e per gli ultimi tre anni di liceo scientifico ad indirizzo tradizionale. Inoltre, presso la Scuola navale militare e' istituita la sola cattedra di inglese. Gli allievi che nei primi due anni di liceo hanno frequentato corsi di lingue straniere diverse dall'inglese potranno fare domanda di proseguire, privatamente ed a proprie spese, lo studio della lingua gia' iniziata, purche' gli orari delle lezioni private siano stabiliti nel rispetto degli orari e del regolamento della Scuola navale militare. Alla fine dell'anno scolastico e comunque prima dello scrutinio finale, essi dovranno sostenere il previsto esame di idoneita' presso altra scuola secondaria superiore scelta dal candidato e produrre la certificazione del superamento dell'esame. 3. Gli allievi incorporati non saranno soggetti al pagamento di tasse scolastiche limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del 3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28 comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Durante l'intera permanenza presso la Scuola navale militare non sara' concesso agli allievi di ripetere piu' di un anno di corso. 4. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della condotta, del carattere, delle qualita' morali, delle qualita' fisiche e della loro idoneita' alla vita militare. Coloro i quali saranno giudicati inidonei anche per uno solo di tali profili saranno rinviati d'autorita'.
Art. 15 Arruolamento 1. Gli allievi, appena compiuto il 16° anno di eta', contrarranno uno speciale arruolamento volontario di tre anni per il compimento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte successive rafferme di un anno. 2. Gli allievi che, all'atto dell'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio militare, non si troveranno nelle condizioni necessarie per essere arruolati - e sempreche' si presuma che potranno raggiungere in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione della Direzione generale per il personale militare, su proposta motivata del Comandante della Scuola navale. In caso contrario, potra' essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in corso, al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola. 3. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati. 4. Ai soli fini del trattamento economico gli allievi, nel corso dell'intera ferma, saranno equiparati ai comuni di 2ª classe secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni.
Art. 16 Passaggio di corso e graduatoria 1. La promozione alla classe superiore ed il conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato saranno regolati dalla normativa vigente per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. L'idoneita' per il passaggio alla frequenza del corso superiore sara' stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata attitudine alla vita militare. 2. Al completamento di ciascun periodo ed al termine di ciascun anno scolastico, che prevede l'eventuale campagna navale di istruzione, il Comandante della Scuola, avvalendosi del Consiglio degli istruttori, attribuira' a ciascun allievo il voto di attitudine, determinato sulla base degli elementi di cui alle seguenti voci, secondo le modalita' stabilite nelle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302: a) attitudini fisiche alla vita militare e navale; b) attitudini intellettive; c) qualita' d'animo e di carattere. 3. Gli allievi promossi, che avranno riportato valutazione sufficiente in attitudine militare, verranno ammessi al corso superiore nell'ordine della graduatoria di merito determinata, sulla base della media dei risultati scolastici e di attitudine, dal Consiglio degli istruttori al termine di ciascun anno scolastico. Nella graduatoria, a parita' di punto di merito, sara' data la precedenza all'allievo che avra' il piu' alto voto in attitudine. A parita' anche di questo, sara' data precedenza all'allievo con maggiore anzianita' nella precedente graduatoria di concorso o di ammissione al corso superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto della riammissione al nuovo corso, saranno collocati in graduatoria secondo il seguente criterio: a) se appartenenti al primo corso, saranno posti dopo gli allievi dello stesso vincitori del concorso, conservando tra loro l'ordine di anzianita' che avevano in precedenza; b) se appartenenti al secondo o terzo corso, saranno inseriti dopo gli allievi promossi, conservando tra loro l'ordine di anzianita' che avevano in precedenza. 4. La graduatoria di merito verra' formata anche al termine dell'ultimo anno di corso, al conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato. Le modalita' per la formazione delle graduatorie sono stabilite nelle disposizioni emanate dal Capo di stato maggiore della Marina. Gli allievi giudicati inidonei per insufficiente attitudine saranno rinviati d'autorita' dalla Scuola navale militare. 5. Al termine di ciascun periodo ed al termine dell'anno scolastico il Comandante della Scuola inviera' ai genitori (o al tutore) degli allievi minorenni un rapporto informativo sulle valutazioni scolastiche ed attitudinali dell'allievo, conservando una copia agli atti dell'istituto.
Art. 17 Spese a carico delle famiglie 1. Saranno a carico delle famiglie: a) una retta annua che, per l'anno scolastico 2010-2011, fermo restando il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione agli accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalita' previste dalle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' fissata negli importi appresso indicati: 1) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo fino a € 7.746,85; 2) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra € 7.746,86 e € 15.493,71; 3) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra € 15.493,72 e € 30.987,41; 4) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a € 30.987,41. La retta potra' essere corrisposta in un'unica soluzione, oppure in due rate alle seguenti date: inizio anno scolastico e 1° marzo, con versamento sul conto corrente postale n. 15524309 intestato alla Scuola navale militare «Francesco Morosini». Coloro che avranno diritto all'esenzione parziale o totale dalla retta dovranno comunque effettuare il versamento, fermo restando che verra' portato a credito o rimborsato l'ammontare versato in piu', nel caso in cui verranno accordati i benefici di cui al successivo art. 18; b) un'assicurazione contro gli infortuni e responsabilita' civile di € 180,00 circa annui. L'assicurazione sara' obbligatoria per fornire la piu' ampia copertura contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli che potranno colpire gli allievi durante l'attivita' ricreativa, le esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. La polizza, il cui premio dovra' essere corrisposto in due rate (la prima di € 100,00 dovra' essere versata sul conto corrente che verra' indicato dalla Scuola navale militare "Francesco Morosini" all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico, mentre la seconda verra' inserita nell'estratto conto del 1° trimestre), prevedera' i seguenti massimali di rimborso: 1) fino a € 180.000,00 per invalidita' permanente; 2) fino a € 180.000,00 per morte; 3) fino a € 516.456,90 per responsabilita' civile verso terzi; 4) fino a € 6.000,00 per rimborso spese mediche a seguito di infortunio; 5) fino a € 6.000,00 di rendita vitalizia annua (in caso di invalidita' permanente); 6) fino a € 5.000,00 per rimborso spese effettuate a seguito infortunio con danno estetico; 7) fino a € 30,00 giornaliere per diaria di gesso; 8) fino a € 30,00 giornaliere per ricovero da infortunio; c) una somma di €, 750,00, da versare sul conto corrente che verra' indicato dalla Scuola navale militare «Francesco Morosini» all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico, quale anticipo per le sottonotate spese: 1) libri di testo, oggetti di cancelleria, disegno, ecc.; 2) esigenze di carattere personale dell'allievo; 3) manutenzione ordinaria dell'alloggio al termine dell'anno scolastico; 4) rimborso delle somme anticipate all'allievo per spese strettamente indispensabili; 5) eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali causati da colpa o negligenza dell'allievo; 6) tasse scolastiche (qualora previste); 7) spese per l'abbonamento al servizio di trasporto pubblico urbano; 8) spese per il servizio di barberia/lavanderia esterna; 9) spese di vestiario integrativo alla dotazione, relativo a capi intimi e sportivi; 10) corsi extra-curriculari (su base facoltativa); 11) altre eventuali. Tale importo sara' accantonato in apposito conto e verra' rimborsato, salvo il caso di dimissioni o rinvii dalla Scuola navale militare, al termine dei corsi di studio, previo conguaglio delle spese relative all'ultimo periodo contabile di permanenza dell'allievo presso la Scuola medesima. 2. Alla fine di ogni trimestre - dicembre, marzo e giugno - le famiglie riceveranno l'estratto conto delle spese di cui al precedente comma 1, lettera c), che dovra' essere saldato in modo da reintegrare la somma anticipata fino a € 500,00, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'estratto medesimo. In caso di ritiro dell'allievo, indipendentemente dalla data delle dimissioni, le somme anticipate dalla famiglia saranno restituite con le medesime scadenze. L'allievo, la cui famiglia non effettui i versamenti prescritti nel presente articolo entro venti giorni dalla data di scadenza o avviso di pagamento, sara' rinviato in famiglia dalla Scuola navale militare. 3. All'atto dell'ammissione, pertanto, gli allievi, dovranno versare: a) la prima rata della retta di cui al comma 1 del presente articolo (conto corrente postale n. 15524309 intestato alla Scuola navale militare "Francesco Morosini"); b) € 100,00 quale acconto sul premio di assicurazione (sul conto corrente che verra' indicato dalla Scuola navale militare «Francesco Morosini» all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico); c) € 750,00 quale anticipo delle spese per libri, ecc. (sul conto corrente che verra' indicato dalla Scuola navale militare «Francesco Morosini» all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico). I giovani che all'atto della presentazione non comproveranno di aver eseguito tali versamenti non saranno ammessi. 4. Agli allievi che, per qualsiasi ragione (rinvio o ritiro), lasceranno la Scuola navale militare saranno trattenute aliquote pari a 1/270 della retta (calcolata in base ad eventuali riduzioni) per ogni giorno trascorso nella Scuola stessa.
Art. 18 Dispensa totale o parziale dalla retta 1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla intera retta: a) agli orfani di guerra (o equiparati); b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni; c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane risulti a carico. 3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per merito personale: a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione con un punteggio complessivo non inferiore a 16/20, con le modalita' indicate nel precedente art. 11. b) in ciascun anno scolastico successivo, agli allievi che al termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente risultano classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10 (o voto equivalente). 4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense da mezze rette per benemerenze diverse, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale. Il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi. 5. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta sara' necessario presentare apposita istanza, secondo lo schema riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto, corredata della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo comma 8 del presente articolo. Le istanze indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione dovranno essere presentate al Comando della Scuola entro il 10 ottobre 2010. Ogni variazione delle condizioni a fondamento della concessione del beneficio dovra' essere comunicata immediatamente all'Amministrazione. 6. Se il titolo che da' diritto al beneficio maturera' successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale e' stato riconosciuto il titolo per la concessione. In tal caso il beneficio sara' accordato, se spettante, con effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo. 7. Il Comando della Scuola navale militare, ricevute le domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria all'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla Direzione generale per il personale militare per le decisioni. 8. Per ottenere la dispensa totale o parziale dalla retta di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo alla domanda dovra' essere allegata dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutti gli elementi da cui risulti il titolo che da' diritto alla concessione del beneficio chiesto, al fine di consentire all'Amministrazione di esperire i necessari controlli. 9. I concorrenti, in alternativa, hanno facolta' di produrre, in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 8, i relativi documenti a sostegno della richiesta di esenzione. 10. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della Scuola navale militare.
Art. 19 Rinvio e ritiro 1. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' adottato su proposta motivata del Comandante della Scuola, previo parere del Consiglio degli istruttori, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione generale per il personale militare. Oltre ai casi previsti dall'art. 10, commi 5 e 6 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, tale provvedimento potra' essere adottato nei confronti degli allievi: a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382; b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso; c) per perdita dell'idoneita' psicofisica o per infermita' incompatibile con la vita in comune; d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia. 2. Il rinvio in famiglia sara' altresi' disposto, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, a seguito di condanna penale per delitti non colposi. Il genitore (o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo maggiorenne) potra' ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla Scuola. 3. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato ai sensi del precedente art. 15 che sara' stato rinviato o al quale sara' stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma contratta. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere alla Scuola verra' consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.
Art. 20 Partecipazione a concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate 1. Agli allievi della Scuola che concorreranno per l'ammissione all'Accademia navale e per le altre Accademie militari potra' essere riservata un'aliquota di posti secondo le modalita' indicate nei relativi bandi di concorso. 2. Gli allievi che parteciperanno ad altri concorsi per l'ammissione quali volontari in Marina o in altra Forza armata potranno fruire dei titoli di preferenza previsti dai relativi ordinamenti.
Art. 21 Borse di studio 1. Annualmente potranno essere poste a concorso borse di studio a titolo di rimborso spese, offerte da societa' ed enti/istituti pubblici o privati che verranno assegnate ad allievi meritevoli ad insindacabile giudizio del Comando della Scuola navale militare.
Art. 22 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Scuola navale militare «Francesco Morosini», per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata - secondo le modalita' previste dal piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - anche successivamente all'eventuale ammissione alla Scuola per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto instaurato con l'Amministrazione militare. 2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. L'interessato godra' dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Comandante della Scuola navale militare «Francesco Morosini». Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° aprile 2010 Il Generale di corpo d'armata: Roggio