Concorso per UNIVERSITA' DI PERUGIA

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Rettifica-Revoca

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Rettifica-Revoca
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 41 del 25-05-2010
Sintesi: UNIVERSITA' DI PERUGIA AVVISO Annullamento in autotutela del D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Premesso che con D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010 questo Ateneo ...
Ente: UNIVERSITA' DI PERUGIA
Regione: UMBRIA
Provincia: PERUGIA
Comune: PERUGIA
Data di inserimento: 25-05-2010
Data Scadenza bando 24-07-2010
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UNIVERSITA' DI PERUGIA

AVVISO
 
   Annullamento in autotutela del D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010 
 

 
 
                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
    Premesso che con D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010  questo  Ateneo
ha indetto le procedure selettive, per titoli, riservate al personale
tecnico amministrativo  in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso
questa Universita', in possesso dei requisiti di cui all'art.  2  del
medesimo D.D.A., finalizzate al passaggio  alla  posizione  economica
immediatamente superiore all'interno delle  rispettive  categorie  di
inquadramento, ai sensi del C.C.I. sottoscritto in data  30  dicembre
2009; 
    Premesso che con nota prot. entrata n.  9713  del  4  marzo  2010
alcuni dipendenti dell'Ateneo hanno presentato  istanza  di  modifica
(annullamento parziale) in autotutela inerente l'inciso «nello status
di dipendente con rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato»  del
D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010; 
    Premesso,  in  particolare,  che  nella  suddetta  istanza  viene
denunciata l'illegittimita' del richiamato inciso del bando in quanto
incidente sul requisito di partecipazione alla  progressione  stessa,
ovvero «aver maturato, alla data del 31 dicembre 2008,  nello  status
di dipendente con rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato,  almeno
due  anni  di  servizio  effettivo  nella  posizione   economica   di
appartenenza» di cui all'art. 2 del D.D.A. stesso; 
    Considerato che  gli  istanti  hanno  affermato  l'illegittimita'
della previsione di cui e' stata  chiesta  la  cassazione  in  quanto
suscettibile di pregiudicare coloro che avessero maturato i due  anni
di servizio effettivo per effetto di rapporti di  lavoro  subordinato
non solo a tempo indeterminato  bensi'  anche  a  tempo  determinato,
risultando, pertanto, tale previsione in contrasto con la clausola  4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a  tempo  determinato  recepito  dalla
Direttiva n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione  europea  (anche  alla
luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea,  nonche'  della
sentenza del Tribunale di Torino, sez. lavoro, n. 4148 del 9 novembre
2009); 
    Premesso  che  per  effetto  della  suddetta  istanza,  e'  stato
comunicato  l'avvio  del  procedimento  di  autotutela   con   avviso
pubblicato  all'Albo  Ufficiale   dell'Ateneo,   sulla   pagina   web
dell'Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale  «Concorsi
ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2010; 
    Premesso che, con nota prot. entrata n. 17387 del 15 aprile 2010,
e' stata presentata memoria difensiva ai sensi dell'art. 10 della  L.
n. 241/1990 a firma di molti candidati alla suddetta procedura, delle
OO.SS. e delle R.S.U., con cui e' stato richiesto  il  rigetto  della
suddetta istanza; 
    Premesso, in particolare, che in tale memoria si sostiene la  non
accoglibilita' dell'istanza di annullamento  parziale  presentata  in
quanto si afferma che sussistono «motivazioni oggettive» -  ai  sensi
della clausola 4 del citato Accordo  Quadro  -  che  giustificano  la
previsione censurata, rinvenibile nella ragionevolezza di  richiedere
uno  «stabile  rapporto  di  lavoro»   quale   presupposto   per   la
progressione, nonche' nelle previsioni dell'accordo stralcio 2009 del
contratto integrativo, in quanto «ha destinato risorse... sufficienti
a finanziare le progressioni economiche orizzontali di un  numero  di
unita inferiore a quello complessivamente in servizio»; 
    Considerati gli approfondimenti  istruttori  condotti  in  ordine
alle motivazioni addotte a fondamento dell'istanza di annullamento  e
della memoria difensiva da ultimo richiamata; 
    Considerato, in particolare che: 
      la clausola 4 del richiamato Accordo Quadro sul lavoro a  tempo
determinato  afferma  che  «Per  quanto  riguarda  le  condizioni  di
impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati
in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato  a  meno
che sussistano ragioni oggettive.»; 
      la sentenza della Corte di Giustizia Europea del  13  settembre
2007 sul procedimento C-307/05 ha, tra l'altro, affermato: 
        a) che le prescrizioni  della  direttiva  n.  1999/70/CE  del
Consiglio dell'Unione europea  del  28  giugno  1999  e  dell'Accordo
Quadro CES, UNICE e CEEP sui lavoro a tempo determinato del 18  marzo
1999 si applicano anche «...ai contratti e rapporti di lavoro a tempo
determinato  conclusi   con   le   amministrazioni...   del   settore
pubblico...» ed hanno «...lo scopo... di garantire  il  rispetto  del
divieto di discriminazione per quanto  riguarda  il  lavoro  a  tempo
determinato..., a  meno  che  un  trattamento  differenziato  non  si
giustifichi per ragioni oggettive...»; 
        b) che «la nozione di  condizioni  di  impiego  di  cui  alla
clausola  4,  punto  1,  dell'accordo  quadro  sul  lavoro  a   tempo
determinato...  dev'essere  interpretata  nel  senso  che  essa  puo'
servire da base ad una pretesa... che mira  all'attribuzione,  ad  un
lavoratore  a  tempo  determinato,  di  scatti  di   anzianita'   che
l'ordinamento  nazionale  riserva  ai   soli   lavoratori   a   tempo
indeterminato.»; 
        c)  che  «la  nozione  di  ragioni  oggettive»  che   possono
legittimare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo determinato
e lavoratore a tempo indeterminato, «dev'essere intesa nel senso  che
essa  si   riferisce   a   circostanze   precise   e   concrete   che
contraddistinguono una determinata attivita'», e prosegue dicendo che
«Dette circostanze possono risultare segnatamente  dalla  particolare
natura  delle  funzioni  per  l'espletamento  delle  quali   siffatti
contratti sono stati conclusi  e  dalle  caratteristiche  inerenti  a
queste ultime...»; 
        d) che la nozione di «ragioni oggettive» di cui alle clausole
4 e 5 del suddetto Accordo quadro «non autorizza a  giustificare  una
differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo  determinato  e  i
lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che questa sia prevista
da una norma interna generale ed  astratta,  quale  una  legge  o  un
contratto   collettivo»;   da   tale    affermazione    conseguirebbe
l'illegittimita' delle previsioni contenute nel contratto integrativo
tese a riservare al solo personale di ruolo l'accesso a  progressioni
economiche; 
      le statuizioni interpretative della Corte di Giustizia  Europea
entrano a far parte dell'ordinamento comunitario e sono  direttamente
applicabili agli Stati membri; 
      l'unico  distinguo  che  puo'  intravedersi  tra  le  attivita'
demandate al personale a tempo determinato e le  attivita'  demandate
al personale a tempo indeterminato e' rinvenibile nel solo fatto  che
mentre le prime sono funzionari a sopperire  ad  esigenze  di  natura
temporanea ed eccezionale, le seconde  sono  funzionali  a  sopperire
alle  esigenze  legate  all'ordinario  svolgimento  delle   attivita'
istituzionali,  distinguo  che  non  sembra  possa  integrare  quelle
«ragioni oggettive» di cui alla citata clausola 4, come  interpretata
dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea; 
      le  disposizioni  del  C.C.N.L.  relative   alle   progressioni
economiche  all'interno  della  categoria  (in  particolare  articoli
79-82-87-88) non escludono da tali progressioni il personale a  tempo
determinato ed, anzi, l'art. 22 dispone  che  al  personale  a  tempo
determinato  «si  applica  il  trattamento  economico   e   normativo
previsto...  per  il  personale  assunto   a   tempo   indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine»; 
    Considerato, pertanto, alla luce di tutto quanto  sopra  esposto,
che la clausola del bando oggetto di censura - art. 2, comma  1,  del
D.D.A. n. 97/2010 -, nonche' l'art. 1 del bando medesimo, appaiono in
contrasto con la citata clausola 4 dell'Accordo Quadro sul  lavoro  a
tempo determinato recepito con Direttiva n. 1999/70/CE - attuata  nel
nostro Ordinamento con il decreto legislativo n. 368/2001; 
    Valutato  che  quanto  dedotto  nella  memoria  difensiva   sopra
richiamata non e' idoneo a dimostrare che nella presente  fattispecie
sussistano gli  estremi  di  effettive  «ragioni  oggettive»,  ovvero
«motivi  oggettivi»,   che   legittimerebbero   una   disparita'   di
trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori  a  tempo
indeterminato; 
    Rilevato, in particolare, che il  riferimento  alle  risorse  che
dovrebbero finanziare  le  progressioni  orizzontali  non  ha  alcuna
efficacia dirimente, alla luce della natura selettiva della procedura
oggetto del D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010; 
    Valutato, alla luce di tutto quanto sopra esposto,  che  si  deve
procedere ai  sensi  degli  articoli  21-octies  e  21-nonies  L.  n.
241/1990, all'annullamento del D.D.A. n.  97  del  4  febbraio  2010,
risultando  altrimenti  il   D.D.A.   n.   97   citato   viziato   di
illegittimita' in ordine all'art. 1  ed  all'art.  2,  comma  1,  del
medesimo, in quanto tali disposizioni limitano la partecipazione alla
procedura solo al personale di ruolo che abbia maturato i due anni di
servizio  richiesti  per  effetto  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, dovendosi, invece consentire la partecipazione anche a
coloro che siano titolari di rapporti di lavoro subordinato  a  tempo
determinato ed abbiano maturato due anni di servizio per  effetto  di
tale tipologia di rapporti di lavoro; 
    Riscontrata   la   preminenza   dell'interesse   pubblico    alla
legittimita' della suddetta procedura, nel  contemperamento  con  gli
interessi dei partecipanti alla procedura medesima; 
    Rilevata, altresi', la ragionevolezza del  termine  del  presente
intervento in autotutela; 
    Rilevato, congiuntamente, che  tale  determinazione  comporta  la
necessita' di rimettere alla contrattazione collettiva integrativa la
ridefinizione,  nel  rispetto   di   quanto   emerge   dal   presente
provvedimento, delle direttive sulla base delle  quale  procedere  ad
emanare un nuovo bando per le progressioni orizzontali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Di  annullare,  per  i  motivi  esposti  in   premessa   ed   ivi
integralmente richiamati, il D.D.A. n. 97/2010. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    Il presente decreto verra' notificato, stante l'elevato numero di
persone  interessate,  a  mezzo  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nella prima  data
utile. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per  eventuali
impugnative (termine  di  sessanta  giorni  per  ricorso  al  Giudice
amministrativo - TAR Umbria; termine di centoventi giorni per ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica).  Il  presente  decreto
sara' altresi' pubblicato all'Albo e sul web dell'Ateneo. 
      Perugia, 11 maggio 2010 
 
                                 Il direttore amministrativo: Lacaita