Concorso per 18 tenenti ruolo tecnico-logistico arma dei carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 18 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 43 del 01-06-2010 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 1 luglio 2010) Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 03-06-2010 |
Data Scadenza bando | 01-07-2010 |
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CONCORSO (scad. 1 luglio 2010)
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a mente dell'art. 1, comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di inidoneita', che prevede, tra l'altro, in relazione alle esigenze di impiego, la possibilita' di richiedere nei bandi di concorso specifici requisiti psico - fisici; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 2 del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002; Visto il decreto legislativo8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; Vista la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 11 gennaio 2008; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012; Vista la legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1, concernente disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa; Ravvisata l'esigenza di indire per l'anno 2010, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 18 (diciotto) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma stessa; Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 7 del sopracitato decreto ministeriale 12 gennaio 2001, una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, detta prova non avrebbe luogo qualora il numero delle domande presentate, per una o piu' delle specialita'/specializzazioni tra le quali sono ripartiti i posti messi a concorso con il presente decreto, venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri; Ritenuto che, qualora avesse luogo la predetta prova, l'ammissione alle successive prove scritte di concorrenti in numero non superiore a trenta volte quello dei posti previsti per ciascuna specialita'/specializzazione offrirebbe adeguata garanzia di selezione; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 18 (diciotto) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 2. I posti di cui al comma 1 sono ripartiti per specialita'/specializzazione nel modo seguente: a) specialita' amministrazione: 5 (cinque) posti, di cui 1 (uno) riservato agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio di prima nomina senza demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato almeno diciotto mesi di servizio senza demerito e 1 (uno) riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; b) specialita' sanita' - medicina: 6 (sei) posti, di cui 1 (uno) riservato agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio di prima nomina senza demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato almeno diciotto mesi di servizio senza demerito e 1 (uno) riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; c) specialita' telematica - specializzazione telecomunicazioni: 1 (uno) posto; d) specialita' telematica - specializzazione informatica: 1 (uno) posto; e) specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione chimica: 1 (uno) posto; f) specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione fisica: 1 (uno) posto; g) specialita' commissariato: 1 (uno) posto; h) specialita' genio: 1 (uno) posto; i) specialita' psicologia: 1 (uno) posto. Per fruire della riserva dei posti non ha rilevanza che al termine del servizio di prima nomina prestato senza demerito gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri siano stati ammessi alla ferma biennale non rinnovabile o siano stati collocati in congedo. Gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, sia in servizio che in congedo, dovranno aver prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1 almeno diciotto mesi di servizio, comprensivi di quelli del corso formativo. 3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di specialita'/specializzazione. 4. Il numero dei posti e la relativa ripartizione per specialita'/specializzazione di cui ai commi 1 e 2 potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, per sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico - logistico. 5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso formativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2010. Qualora l'Amministrazione si avvalesse di tale facolta' provvederebbe a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare per una sola specialita'/specializzazione i concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 3, comma 1: a) siano cittadini italiani; b) non abbiano superato: 1) il 40° anno di eta', se personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, purche' iscritti in detto ruolo alla predetta data; 2) il 34° anno di eta', se: a) ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale che all'estero; b) ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio; 3) il 32° anno di eta' se altro personale. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; c) godano dei diritti civili e politici; d) siano in possesso di una delle seguenti lauree magistrali/specialistiche e specializzazioni: 1) per la specialita' amministrazione: giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo); 2) per la specialita' sanita' - medicina: medicina e chirurgia. I concorrenti, inoltre, dovranno aver conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 3) per la specialita' telematica - specializzazione telecomunicazioni: ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria informatica, informatica; 4) per la specialita' telematica - specializzazione informatica: informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria gestionale; 5) per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione chimica:chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche; 6) per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione fisica: fisica, ingegneria nucleare, ingegneria energetica e nucleare; 7) per la specialita' commissariato:giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo); 8) specialita' genio: ingegneria civile, ingegneria meccanica, ingegneria elettrica, ingegneria edile - architettura, architettura. I concorrenti dovranno, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 9) specialita' psicologia: psicologia. I concorrenti dovranno, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali/specialistiche, come previsto dal decreto interministeriale 5 maggio 2004 e successive integrazioni. Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi di laurea equipollenti secondo il precedente ordinamento. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione il relativo provvedimento di equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli precedentemente indicati. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia; e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri; g) non siano stati dichiarati inidonei all'avanzamento ovvero non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio permanente); h) abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente (solo per gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato il 32° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, comma 1). Il difetto di detto requisito determinera' l'esclusione dell'ispettore in sede di istruttoria della domanda ovvero a seguito della valutazione dei titoli da parte della commissione, a seconda che risulti da schede valutative o da rapporti informativi; i) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere consegnato, a corredo della domanda di partecipazione al concorso, all'atto della presentazione alle prove scritte. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso formativo sono subordinati: a) al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico - fisica e attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12; b) al riconoscimento del possesso delle qualita' morali e di condotta richieste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e della mancata assunzione dei comportamenti previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382. L'accertamento di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente. 3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato nel successivo art. 3. Gli stessi, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere b), d) ed h) e quelli di cui al precedente comma 2 devono essere mantenuti sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso: a) dovra' essere presentata esclusivamente on-line sul sito web https://www.carabinieri.it/ - area concorsi, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale. Qualora il trentesimo giorno sia festivo il termine di scadenza sara' prorogato al primo giorno seguente non festivo. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento provvedera' a raccogliere le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della loro presentazione alla prova di preselezione o alla prima prova scritta di cui al successivo art. 8 (qualora la prova di preselezione non abbia luogo) per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potra' essere modificata all'atto della sottoscrizione e non dovra' essere spedita a mezzo raccomandata; b) solo in caso di avaria del sistema automatizzato o di indisponibilita' di un collegamento ad internet, potra' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile anche sul sito web https://www.carabinieri.it/ , firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimentoal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro il termine indicato nella precedente lettera a) (a tal fine fara' fede la data apposta dall'ufficio postale accettante). La firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa e leggibile, non richiede l'autenticazione. La mancata sottoscrizione rendera' la domanda irricevibile. I concorrenti dovranno aver cura di conservare copia della domanda e della ricevuta di spedizione della raccomandata, che dovranno essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima prova d'esame, come indicato nel successivo art. 7, comma 3. I concorrenti residenti all'estero, o che si trovino all'estero per motivi di servizio, potranno compilare la domanda anche su modello non conforme al citato allegato A, purche' contenente gli stessi dati, ed inoltrarla, entro il termine sopraindicato, anche per il tramite delle Autorita' diplomatiche o consolari ovvero del Comando del reparto/ente di appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro al succitato indirizzo (per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita'/Comando ricevente). 2. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4. 3. I concorrenti, consapevoli delle conseguenze penali che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare nella domanda: a) la specialita'/specializzazione (una sola) per la quale intendono concorrere. Non e' consentito, neanche con distinte domande, chiedere di partecipare al concorso per piu' di una delle specialita'/specializzazioni previste, anche se in possesso dei relativi requisiti; b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; c) la residenza e il recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, il numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica, se posseduto. Se cittadini italiani residenti all'estero, dovranno indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. I concorrenti dovranno, altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo fax (numero 0680983906) o lettera raccomandata, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, ogni variazione dei suindicati dati che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da errata indicazione del recapito da parte dei concorrenti ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; d) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intendono sostenere la prova orale facoltativa; e) il possesso di una delle lauree magistrali/specialistiche tra quelle previste al precedente art. 2, comma 1, lettera c), la durata legale del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso la quale e' stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata; f) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, l'Universita' presso la quale e' stato conseguito con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata (solo per le specialita' sanita' - medicina, genio e psicologia per le quali e' prescritto); g) l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione, l'Universita' presso la quale e' stato conseguito con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata; h) l'eventuale iscrizione all'Ordine professionale; i) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, i concorrenti dovranno indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato hanno assolto eventualmente, gli obblighi militari; j) il proprio stato civile; k) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; m) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali e/o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovranno indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. I concorrenti dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente; n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito indicati nel successivo art. 9. I concorrenti dovranno fornire, con le modalita' di cui al citato art. 9, informazioni sui titoli posseduti; o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I concorrente dovranno fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; p) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso l'amministrazione stessa ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; q) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito. Se ufficiali di complemento o ufficiali in ferma prefissata, dovranno indicare la data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali in ferma prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovranno indicare: 1) se ufficiali di complemento, la data di fine del servizio di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale; 2) se ufficiali in ferma prefissata, la data in cui hanno maturato/matureranno i diciotto mesi di servizio a partire dall'inizio del corso formativo; 3) se ufficiali delle Forze di completamento, i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono stati richiamati; r) il Centro documentale (ex distretto militare) o il Dipartimento militare marittimo /Capitaneria di porto o la Direzione territoriale del personale della Regione aerea competente per territorio o il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla residenza (solo se concorrente di sesso maschile); s) di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettori di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come previsto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130 (solo se concorrenti di sesso maschile). Tale dichiarazione va resa anche se negativa; t) di non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento in qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio permanente); u) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) della legge 5 marzo 2010, n. 30 (coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio); v) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitori e non gia' militari in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 15, comma 3; w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; x) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; y) l'eventuale elenco dei documenti e/o dichiarazioni sostitutive allegati alla domanda di partecipazione. 4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente art., la Direzione generale per il personale militare, tramite il Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda di cui al citato allegato A.
Art. 4 Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 1. I Comandi che abbiano ricevuto dai concorrenti in servizio copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere, solo nei confronti di coloro che saranno ammessi alle prove scritte con le modalita' riportate nel successivo art. 8, comma 3, all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti: a) libretto personale o cartella personale, stato di servizio o foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali in servizio o in congedo, per i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonche' per gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri); b) foglio matricolare (per i militari in ferma breve/prefissata in servizio o in congedo). Una copiadella suddetta documentazione dovra' essere inviata al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui all'art. 7, qualora essa abbia avuto luogo, ovvero dell'avviso del mancato svolgimento della stessa con le modalita' di cui all'art. 7, comma 2. 2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al concorso abbiano dichiarato di aver assolto gli obblighi di leva o, comunque, di aver prestato servizio militare, la documentazione di cui al precedente comma 1 sara' acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso.
Art. 5 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) un'eventuale prova di preselezione; b) due prove scritte; c) valutazione dei titoli di merito; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneita' psico - fisica; f) accertamenti attitudinali; g) prova orale; h) prova orale facoltativa di lingua straniera. I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 2. A mente dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2 dello stesso decreto ministeriale - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso (presumibilmente entro il 30 settembre 2010) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 3. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 6 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per le prove scritte di cultura tecnico-professionale, per la valutazione dei titoli, per le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per le prove di efficienza fisica; c) la commissione per gli accertamenti sanitari; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Generale di brigata, presidente; b) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Maggiore, membri; c) un ufficiale in servizio presso Comandi dell'Arma dei carabinieri, che potra' essere diverso in relazione alle specialita' di cui all'art. 1, membro aggiunto; d) un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra' essere diverso in relazione alle specialita' di cui all'art. 1, membro aggiunto; e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; f) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente; b) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta dal seguente personale in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente; b) due o piu' ufficiali medici, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti, anche esterni. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri: a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro; c) un ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di altro personale del Centro stesso.
Art. 7 Prova di preselezione 1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - ad un'eventuale prova di preselezione presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma (raggiungibile, dalla fermata «Ottaviano» della metropolitana - linea A, con la linea bus ATAC n. 32) il 5 luglio 2010, con inizio non prima delle 10,45. La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 8,45 alle 10,45, tenendo conto che: a) in ogni caso, a partire dalle 1045, non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova; b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie. La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, e' priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui e' sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito. Eventuali modifiche della data o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note, a partire dal 2 luglio 2010, mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse modalita' sara' data notizia del mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei concorrenti non sara' ritenuto opportuno effettuarla. 2. I candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento di cui all'art. 5, comma 1, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o di copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta di spedizione della medesima, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione non saranno accolte eventuali richieste di modifica del turno di presentazione. 3. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera' nella somministrazione di un questionario comprendente cento quesiti a risposta multipla predeterminata di cultura generale e/o tecnico - professionale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di lingua straniera. Essa sara' intesa ad accertare il grado di cultura generale e/o tecnico - professionale, la conoscenza di argomenti di attualita', di una lingua straniera, dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, nonche' ad evidenziare la capacita' di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. I quesiti di cultura tecnico - professionale verteranno sulle materie comprese nei programmi della prova orale delle rispettive specialita' riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova, saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, impartite in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto del Ministro della difesa 12 gennaio 2001, citato nelle premesse, ed in quanto applicabili, quelle dell'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'art. 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti, la commissione formera', per ciascuna specialita', una graduatoria provvisoria, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di cui al successivo art. 8. 6. Saranno ammessi alle prove scritte, secondo l'ordine delle graduatorie provvisorie di cui al comma 6, i concorrenti nei limiti numerici di seguito indicati: a) 150 (centocinquanta) per la specialita' amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a); b) 180 (centottanta) per la specialita' sanita' - medicina di cui all'art. 1, comma 2, lettera b); c) trenta per la specialita' telematica - specializzazione telecomunicazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera c); d) 30 (trenta) per la specialita' telematica - specializzazione informatica di cui all'art. 1, comma 2, lettera d); e) 30 (trenta) per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione chimica di cui all'art. 1, comma 2, lettera e); f) 30 (trenta) per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione fisica di cui all'art. 1, comma 2, lettera f); g) 30 (trenta) per la specialita' commissariato di cui all'art. 1, comma 2, lettera g); h) 30 (trenta) per la specialita' genio di cui all'art. 1, comma 2, lettera h); i) 30 (trenta) per la specialita' psicologia di cui all'art. 1, comma 2, lettera i). Inoltre, saranno ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che abbiano fornito lo stesso numero di risposte esatte del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria provvisoria di specialita'/specializzazione, all'ultimo posto utile. 7. L'esito della prova di preselezione ed i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 6, saranno resi noti, a partire dal 6 luglio 2010, consultando i siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
Art. 8 Prove scritte 1. I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte di cultura tecnico - professionale su argomenti compresi nei programmi delle rispettive specialita' riportati nel citato allegato B. 2. Dette prove avranno luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, l'8 e il 9 luglio 2010con inizio non prima delle 9,30. Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note, a partire dal 2 luglio 2010, mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 3. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alle prove scritte secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 7 (qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso (qualora detta prova di preselezione non abbia avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte di cultura tecnico - professionale, dalle 8,15 alle 9,30 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2 del presente art., portando al seguito la carta di identita' o altro documento di riconoscimento, di cui all'art. 5, una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, nonche' (solo se la prova di preselezione non abbia avuto luogo) la ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o la copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta di spedizione della stessa a mezzo raccomandata, tenendo conto che: a) in ogni caso, a partire dalle 9,30, non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verranno effettuate le due prove; b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle suddette prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30. 7. L'esito delle prove scritte ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti, a partire dal 2 agosto 2010, consultando i siti web www.carabinieri.it/ e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6, comma 1, lettera a) procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove scritte. L'esito della valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo, all'atto della presentazione alle prove scritte di cui al precedente art. 8, i concorrenti dovranno consegnare, a corredo della domanda di partecipazione al concorso, eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con le stesse modalita' dovranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico - scientifiche dichiarate nella domanda. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel precedente art. 4. 3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico,solo i titoli di merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra' di un punteggio fino ad un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti: a) servizio prestato presso enti/reparti dell'Arma dei carabinieri nella specialita' per la quale si concorre ovvero, per le specialita' medicina, amministrazione, commissariato e telematica, aver conseguito il diploma di laurea a seguito della frequenza dei corsi presso le Accademie delle Forze armate: fino a 2 punti; b) voto della laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso: fino a 4 punti; c) diplomi di specializzazioni, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 2 punti. Saranno tenute in maggiore considerazione le specializzazioni ritenute di interesse istituzionale per l'Amministrazione; d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato, solo se allegate alla domanda (per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori): fino ad 1 punto; e) servizio militare, nonche' servizi, attivita' e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino ad 1 punto. 5. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso i nominativi del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di eta' superiore ai 32 anni dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h). Detto personale sara' escluso dal concorso dalla Direzione generale per il personale militare, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'art. 8, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione.
Art. 10 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui al precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle quali saranno convocati, nei primi giorni di settembre 2010, mediante apposito avviso consultabile con le modalita' riportate nell'art. 8, comma 7. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e all'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi indossando la tenuta ginnica (si consiglia di portare al seguito anche una giacca a vento tipo k-way) e produrre il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico - sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 11, comma 4, lettera d). La mancata presentazione di detto referto comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. I concorrenti che abbiano diritto alla riserva di posti in qualita' di coniuge o figlio superstite, ovvero parente in linea collaterale di secondo grado qualora unico superstite, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio dovranno consegnare idonea documentazione probatoria. 4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e le disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinali e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera' il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio.
Art. 11 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, all'accertamento del possesso dell'idoneita' psico - fisica al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 2. L'idoneita' psico - fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, impartite, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, fatta eccezione per i candidati che non siano in possesso, alla data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati/referti di cui al comma 4 del presente articolo - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi - istanza di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax al n. 06/80983906) entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, allegando la documentazione probatoria dell'impossibilita' di produrre i certificati/referti richiesti. Le eventuali riconvocazioni potranno essere disposte solo se compatibili con le date di svolgimento delle prove orali di cui all'art. 13. 4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari, indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: a) qualora ne siano gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari; b) referto originale attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; c) i concorrenti affetti da deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno produrre un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit di G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. I candidati in questione, se giudicati idonei dalla commissione per gli accertamenti sanitari, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto; d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione; e) ecografia pelvica con relativo referto (se di sesso femminile); f) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso femminile e qualora gli accertamenti sanitari vengano svolti a distanza di tempo dalle prove di efficienza fisica). In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2 del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; g) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita di leva, qualora effettuata (se di sesso maschile); h) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri). Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 5. Gli accertamenti sanitari verificheranno: a) per i concorrenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di idoneita' psico - fisica; b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali (e' ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK). Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato il possesso della statura non inferiore a: - cm. 170, se di sesso maschile; - cm. 165, se di sesso femminile. 6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti risultati affetti da: a) imperfezioni ed infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinano l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5, lettera b); b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e disartria); c) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile; d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. Costituiscono altresi' motivo di inidoneita' le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi nei casi indicati nel successivo comma 7, lettera a). 7. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti: a) visita medica generale. In tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede, dimensione o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o della persona o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); b) visita cardiologia con ECG; c) visita oculistica; d) visita odontoiatrica; e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; f) visita psichiatrica; g) analisi completa delle urine, anche per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei, cocaina e benzodiazepine). In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); h) analisi del sangue concernenti: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia; 7) transaminasemia (GOT e GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; 10) G6PD (metodo quantitativo); i) visita ginecologica (solo per i concorrenti di sesso femminile); j) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato F. 8. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al precedente comma 5 e che, se affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), abbiano un'attivita' enzimatica non inferiore al 30% per gli uomini e al 70% per le donne e non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche. 9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che sara' comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.
Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel gia' menzionato provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 4. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' comunicato per iscritto agli interessati seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare. I concorrenti che siano gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 13 Prove orali 1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura tecnico - professionale, che avra' inizio, verosimilmente, a partire dal 15 settembre 2010. 2. La prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle rispettive specialita'/specializzazioni riportati nel citato allegato C, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti, a partire dal 10 settembre 2010, mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2, - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30. 5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, per i soli concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel citato allegato B. 6. La prova orale facoltativa si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria di cui all'art. 14: a) da 0 a 17,999/30: punti 0; b) da 18/30 a 20,999/30: punti 0,25; c) da 21/30 a 23,999/30: punti 0,50; d) da 24/30 a 26,999/30: punti 0,75; e) da 27/30 a 30/30: punti 1.
Art. 14 Graduatoria di merito 1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione in base alla ripartizione dei posti per specialita' indicata nell'art. 1, comma 2 del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente sara' costituito dalla somma: a) dei voti riportati nelle due prove scritte; b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito; c) del voto riportato nella prova orale; d) dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b). I posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito distinta nelle citate specialita'/specializzazioni. 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto sara' pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web www.persomil.difesa.it
Art. 15 Nomina 1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 14 saranno compresi nel numero dei posti a concorso, ripartiti per specialita'/specializzazioni di cui all'art. 1, comma 2 - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente decreto - saranno dichiarati vincitori e nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto presidenziale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina ed ammessi a frequentare un corso formativo di durata non inferiore a sei mesi. I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. 3. All'atto della presentazione al corso, i vincitori, che non siano gia' militari in servizio permanente, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione con la quale contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina. 4. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali dei carabinieri per la frequenza del corso e saranno sottoposti a visita medica di incorporamento. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico - legale di inidoneita' al servizio militare. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
Art. 16 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso, nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emergera' la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 17 Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo la nomina.
Art. 18 Spese di viaggio - Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 5 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 5, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove gli stessi si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' di norma essere concessa nell'intera misura prevista per la preparazione della prova orale, ovvero frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il concorrente non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 19 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2010 Generale di corpo d'armata: Mario Roggio