Concorso per 18 tenenti ruolo tecnico-logistico arma dei carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 18
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 43 del 01-06-2010
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  1 luglio 2010) Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 03-06-2010
Data Scadenza bando 01-07-2010
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO   (scad.  1 luglio 2010)
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti  in
  servizio  permanente  nel  ruolo  tecnico-logistico  dell'Arma  dei
  carabinieri. 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         della Direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 11 luglio  1978,  n.  382,  concernente  norme  di
principio sulla disciplina militare; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22
luglio 1987, n. 411, con cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,
specifici limiti di altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  la
nomina  ad  ufficiale  dell'Arma   dei   carabinieri   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme  in
materia di obiezione di coscienza, modificata dalla  legge  2  agosto
2007, n. 130; 
    Vista la legge 20 ottobre 1999, n.  380,  concernente  delega  al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; 
    Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,  concernente
disposizioni in materia di reclutamento  su  base  volontaria,  stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle  Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza,  a  mente  dell'art.  1,
comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380; 
    Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della precitata  legge  20  ottobre
1999,  n.  380,  concernente  il  regolamento   recante   norme   per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'   che   sono   causa   di
inidoneita', che prevede, tra l'altro, in relazione alle esigenze  di
impiego,  la  possibilita'  di  richiedere  nei  bandi  di   concorso
specifici requisiti psico - fisici; 
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,  concernente
il   riordino   del   reclutamento,   dello   stato    giuridico    e
dell'avanzamento  degli  ufficiali  dell'Arma   dei   carabinieri   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  12  gennaio  2001,  emanato  in
applicazione dell'art. 5, comma 2 del sopracitato decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i titoli di  studio
e gli  ulteriori  requisiti  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il
reclutamento degli ufficiali in  servizio  permanente  dell'Arma  dei
carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento  delle  prove
concorsuali e di formazione delle  relative  graduatorie  di  merito,
nonche' la composizione delle  commissioni  esaminatrici,  modificato
con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002; 
    Visto il  decreto  legislativo8  maggio  2001,  n.  215,  recante
disposizioni per disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale, a norma  dell'art.  3,  comma  1
della legge 14 novembre 2000, n. 331 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, integrata con  il  decreto
dirigenziale  30  agosto  2007,  riguardante   l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio  militare,  di  cui  all'annesso  al   sopracitato   decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare per  delineare  il  profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio   militare,
integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; 
    Vista la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto
2007 e  20  settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento,  il
reclutamento e l'impiego dei volontari  in  ferma  prefissata  e  del
personale in servizio permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti
affetti da deficit di G6PD, impartita dalla Direzione generale  della
sanita' militare in data 11 gennaio 2008; 
    Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2010); 
    Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2010-2012; 
    Vista la legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa alla conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto legge 1° gennaio  2010,  n.  1,
concernente disposizioni urgenti per la proroga degli  interventi  di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi  di  pace  e  di
stabilizzazione, nonche' delle missioni  internazionali  delle  Forze
armate e di polizia e  disposizioni  urgenti  per  l'attivazione  del
Servizio europeo per l'azione esterna e per  l'Amministrazione  della
difesa; 
    Ravvisata l'esigenza di  indire  per  l'anno  2010,  al  fine  di
soddisfare  specifiche  esigenze  dell'Arma   dei   carabinieri,   un
concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 18 (diciotto) Tenenti
in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma stessa; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art.  7  del
sopracitato decreto  ministeriale  12  gennaio  2001,  una  prova  di
preselezione cui sottoporre i concorrenti, con  riserva  di  disporre
che,  per  motivi  di  economicita'  e  di   speditezza   dell'azione
amministrativa, detta prova non avrebbe luogo qualora il numero delle
domande presentate, per una o piu' delle specialita'/specializzazioni
tra le quali sono ripartiti i posti messi a concorso con il  presente
decreto, venisse ritenuto compatibile con le  esigenze  di  selezione
dell'Arma dei carabinieri; 
    Ritenuto  che,  qualora   avesse   luogo   la   predetta   prova,
l'ammissione alle successive prove scritte di concorrenti  in  numero
non superiore a trenta volte quello dei posti previsti  per  ciascuna
specialita'/specializzazione   offrirebbe   adeguata   garanzia    di
selezione; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina  di
18   (diciotto)   Tenenti   in   servizio   permanente   nel    ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 
    2.  I  posti   di   cui   al   comma   1   sono   ripartiti   per
specialita'/specializzazione nel modo seguente: 
      a) specialita' amministrazione: 5  (cinque)  posti,  di  cui  1
(uno)  riservato  agli  ufficiali  di   complemento   dell'Arma   dei
carabinieri che abbiano  prestato  servizio  di  prima  nomina  senza
demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma  stessa  che
abbiano prestato almeno diciotto mesi di servizio senza demerito e  1
(uno) riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero  ai  parenti
in linea collaterale di secondo grado qualora unici  superstiti,  del
personale delle Forze armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      b) specialita' sanita' - medicina: 6  (sei)  posti,  di  cui  1
(uno)  riservato  agli  ufficiali  di   complemento   dell'Arma   dei
carabinieri che abbiano  prestato  servizio  di  prima  nomina  senza
demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma  stessa  che
abbiano prestato almeno diciotto mesi di servizio senza demerito e  1
(uno) riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero  ai  parenti
in linea collaterale di secondo grado qualora unici  superstiti,  del
personale delle Forze armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      c) specialita' telematica - specializzazione telecomunicazioni:
1 (uno) posto; 
      d) specialita' telematica  -  specializzazione  informatica:  1
(uno) posto; 
      e) specialita' investigazioni scientifiche  -  specializzazione
chimica: 1 (uno) posto; 
      f) specialita' investigazioni scientifiche  -  specializzazione
fisica: 1 (uno) posto; 
      g) specialita' commissariato: 1 (uno) posto; 
      h) specialita' genio: 1 (uno) posto; 
      i) specialita' psicologia: 1 (uno) posto. 
    Per fruire della riserva  dei  posti  non  ha  rilevanza  che  al
termine del servizio di prima  nomina  prestato  senza  demerito  gli
ufficiali  di  complemento  dell'Arma  dei  carabinieri  siano  stati
ammessi alla ferma biennale non rinnovabile o siano  stati  collocati
in congedo. 
    Gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri,  sia
in servizio che in congedo, dovranno  aver  prestato,  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande di  cui  all'art.
3, comma 1 almeno diciotto mesi di servizio,  comprensivi  di  quelli
del corso formativo. 
    3. I posti  riservati  di  cui  al  comma  2,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei,  saranno  devoluti
agli altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della  rispettiva
graduatoria di specialita'/specializzazione. 
    4.  Il  numero  dei  posti  e  la   relativa   ripartizione   per
specialita'/specializzazione di cui ai commi 1 e  2  potranno  subire
modificazioni, fino alla data di approvazione  della  graduatoria  di
merito, per sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri  connesse
alla consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico - logistico. 
    5.  Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per   il
personale militare la facolta' di revocare o annullare  il  bando  di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove   concorsuali,   di
modificare il numero dei posti di  cui  al  comma  1,  di  sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza  del  corso  formativo,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per l'anno 2010. Qualora l'Amministrazione si avvalesse  di
tale facolta' provvederebbe a darne  formale  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art.  1  possono  partecipare
per una sola specialita'/specializzazione i concorrenti di entrambi i
sessi, che alla data di scadenza del termine di  presentazione  delle
domande, indicato nel successivo art. 3, comma 1: 
      a) siano cittadini italiani; 
      b) non abbiano superato: 
        1) il 40° anno di eta',  se  personale  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri,  purche'  iscritti  in  detto  ruolo  alla
predetta data; 
        2) il 34° anno di eta', se: 
          a) ufficiali inferiori di complemento facenti  parte  delle
forze  di  completamento,  per  essere  stati  richiamati   in   data
posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, per esigenze correlate con le  missioni  internazionali
ovvero impegnati in attivita' addestrative,  operative  e  logistiche
sia sul territorio nazionale che all'estero; 
          b) ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato  un
anno di servizio; 
        3) il 32° anno di eta' se altro personale. 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d)  siano  in   possesso   di   una   delle   seguenti   lauree
magistrali/specialistiche e specializzazioni: 
        1)  per  la  specialita'   amministrazione:   giurisprudenza,
scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia  (qualsiasi
indirizzo); 
        2)  per  la  specialita'  sanita'  -  medicina:  medicina   e
chirurgia.  I  concorrenti,  inoltre,  dovranno  aver  conseguito  il
diploma di abilitazione all'esercizio  della  professione  di  medico
chirurgo; 
        3)  per  la   specialita'   telematica   -   specializzazione
telecomunicazioni:  ingegneria  delle  telecomunicazioni,  ingegneria
elettronica,   ingegneria   gestionale,    ingegneria    informatica,
informatica; 
        4)  per  la   specialita'   telematica   -   specializzazione
informatica:   informatica,   ingegneria   informatica,    ingegneria
elettronica,   ingegneria   delle    telecomunicazioni,    ingegneria
gestionale; 
        5)  per  la   specialita'   investigazioni   scientifiche   -
specializzazione  chimica:chimica,  chimica  industriale,  chimica  e
tecnologie farmaceutiche; 
        6)  per  la   specialita'   investigazioni   scientifiche   -
specializzazione  fisica:  fisica,  ingegneria  nucleare,  ingegneria
energetica e nucleare; 
        7) per la specialita'  commissariato:giurisprudenza,  scienze
politiche,   scienze   dell'amministrazione,   economia    (qualsiasi
indirizzo); 
        8)   specialita'   genio:   ingegneria   civile,   ingegneria
meccanica, ingegneria elettrica,  ingegneria  edile  -  architettura,
architettura. I concorrenti dovranno,  inoltre,  essere  in  possesso
dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 
        9)  specialita'   psicologia:   psicologia.   I   concorrenti
dovranno, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio
della professione di psicologo. 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle  predette  lauree
magistrali/specialistiche,     come     previsto     dal      decreto
interministeriale 5 maggio 2004 e successive integrazioni. 
    Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi  di  laurea
equipollenti secondo  il  precedente  ordinamento.  Allo  scopo,  gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
il relativo provvedimento di equipollenza. 
    La  partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che   abbiano
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto  e'  subordinata
al   riconoscimento   da   parte   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dell'equipollenza del titolo  stesso
ad uno dei titoli precedentemente indicati. All'uopo gli  interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione  al  concorso
l'attestazione di  equipollenza  al  titolo  di  studio  previsto  in
Italia; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione  ovvero  prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario  nelle
Forze armate o di polizia per motivi  disciplinari,  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti
a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in  situazioni
incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello  stato
di ufficiale dell'Arma dei carabinieri; 
      g) non siano stati dichiarati inidonei  all'avanzamento  ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio  (solo
se militari in servizio permanente); 
      h) abbiano  riportato,  nel  biennio  antecedente  la  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande, la qualifica  di
almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente (solo per gli
appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri che abbiano
superato il 32° anno di eta' alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3,  comma  1).
Il   difetto   di   detto   requisito    determinera'    l'esclusione
dell'ispettore in sede di istruttoria della domanda ovvero a  seguito
della valutazione dei titoli da parte della  commissione,  a  seconda
che risulti da schede valutative o da rapporti informativi; 
      i) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati  in  congedo,  come  disposto  dalla
legge 2 agosto 2007, n. 130. In tal caso, l'esito della dichiarazione
dovra' essere consegnato, a corredo della domanda  di  partecipazione
al concorso, all'atto della presentazione alle prove scritte. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso formativo sono subordinati: 
      a) al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico - fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le  modalita'
di cui ai successivi articoli 11 e 12; 
      b) al riconoscimento del possesso delle qualita'  morali  e  di
condotta richieste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e
della mancata assunzione dei  comportamenti  previsti  dall'art.  17,
comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382.  L'accertamento  di  tale
requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le
modalita' previste dalla normativa vigente. 
    3. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al  concorso  indicato  nel  successivo  art.  3.  Gli
stessi, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere b), d) ed h) e
quelli di cui al precedente comma 2 devono essere mantenuti sino alla
data  di  nomina  ad  ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso: 
      a) dovra' essere presentata esclusivamente on-line sul sito web
 https://www.carabinieri.it/  - area concorsi,  seguendo  le  istruzioni
per la compilazione che saranno fornite  dal  sistema  automatizzato,
entro trenta giorni decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie
speciale. Qualora il trentesimo giorno  sia  festivo  il  termine  di
scadenza sara' prorogato al primo giorno seguente non festivo. 
    Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro  nazionale
di selezione e reclutamento provvedera' a raccogliere le  domande,  a
stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della  loro
presentazione alla prova di preselezione o alla prima  prova  scritta
di cui al successivo art. 8 (qualora la  prova  di  preselezione  non
abbia luogo)  per  la  conferma  dell'avvenuto  inoltro.  La  domanda
presentata  on-line  non  potra'  essere  modificata  all'atto  della
sottoscrizione e non dovra' essere spedita a mezzo raccomandata; 
      b) solo in caso  di  avaria  del  sistema  automatizzato  o  di
indisponibilita'  di  un  collegamento  ad  internet,  potra'  essere
redatta in carta semplice, secondo il modello riportato  in  allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile
anche sul sito web https://www.carabinieri.it/ , firmata per esteso dal
concorrente  e  spedita  a   mezzo   raccomandata   con   avviso   di
ricevimentoal Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   Ufficio   concorsi   e
contenzioso - viale Tor di Quinto n.  119  -  00191  Roma,  entro  il
termine indicato nella precedente lettera a) (a tal fine  fara'  fede
la data apposta dall'ufficio postale accettante). La firma  in  calce
alla  domanda,  da  apporre  necessariamente  in  forma  autografa  e
leggibile, non richiede l'autenticazione. La  mancata  sottoscrizione
rendera' la domanda irricevibile. 
    I concorrenti  dovranno  aver  cura  di  conservare  copia  della
domanda e  della  ricevuta  di  spedizione  della  raccomandata,  che
dovranno essere esibite, a richiesta,  all'atto  della  presentazione
alla prima prova d'esame, come indicato nel successivo art. 7,  comma
3. 
    I concorrenti residenti all'estero, o che si  trovino  all'estero
per motivi di  servizio,  potranno  compilare  la  domanda  anche  su
modello non conforme al citato allegato  A,  purche'  contenente  gli
stessi dati, ed inoltrarla, entro il termine sopraindicato, anche per
il tramite  delle  Autorita'  diplomatiche  o  consolari  ovvero  del
Comando del reparto/ente di appartenenza  che,  dopo  aver  attestato
sulla stessa la  data  di  presentazione,  ne  cureranno  l'immediato
inoltro al succitato indirizzo (per la data  di  presentazione  fara'
fede la data di  assunzione  a  protocollo  della  domanda  da  parte
dell'Autorita'/Comando ricevente). 
    2. I concorrenti, se militari  in  servizio,  dovranno,  inoltre,
presentare copia della suddetta domanda al Comando  del  reparto/ente
presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo  di  curare
le incombenze di cui al successivo art. 4. 
    3. I concorrenti, consapevoli delle conseguenze  penali  che,  ai
sensi dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, possono derivare da  falsita'  in  atti  e  da
dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare nella domanda: 
      a) la specialita'/specializzazione  (una  sola)  per  la  quale
intendono  concorrere.  Non  e'  consentito,  neanche  con   distinte
domande, chiedere di partecipare al concorso per piu'  di  una  delle
specialita'/specializzazioni  previste,  anche  se  in  possesso  dei
relativi requisiti; 
      b) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      c) la residenza e il  recapito  al  quale  desiderano  ricevere
tutte le comunicazioni relative al concorso, completo  di  codice  di
avviamento postale, il numero telefonico ed  un  indirizzo  di  posta
elettronica,  se   posseduto.   Se   cittadini   italiani   residenti
all'estero, dovranno indicare  anche  l'ultima  residenza  in  Italia
della famiglia  e  la  data  di  espatrio.  I  concorrenti  dovranno,
altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo fax (numero  0680983906)
o lettera raccomandata, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio  concorsi  e
contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, ogni variazione
dei suindicati dati che venga a  verificarsi  durante  l'espletamento
del concorso. 
    L'Amministrazione   non   assume   alcuna   responsabilita'   per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente   da   errata
indicazione del recapito da parte dei concorrenti ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali  o  telegrafici  o
comunque imputabili a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore; 
      d) la lingua straniera  (una  sola,  scelta  tra  la  francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intendono  sostenere
la prova orale facoltativa; 
      e) il possesso di una  delle  lauree  magistrali/specialistiche
tra quelle previste al precedente art. 2, comma  1,  lettera  c),  la
durata legale del corso di studi universitari seguito,  l'Universita'
presso la quale e' stata conseguita con  il  relativo  indirizzo,  la
data di conseguimento e la votazione riportata; 
      f) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio  della
professione, l'Universita' presso la quale e' stato conseguito con il
relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata
(solo per le specialita' sanita' - medicina, genio e  psicologia  per
le quali e' prescritto); 
      g) l'eventuale possesso  di  un  diploma  di  specializzazione,
l'Universita' presso la quale e' stato  conseguito  con  il  relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata; 
      h) l'eventuale iscrizione all'Ordine professionale; 
      i) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,  i   concorrenti   dovranno   indicare,   in   apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato hanno assolto eventualmente, gli obblighi militari; 
      j) il proprio stato civile; 
      k) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      m) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti penali e/o amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne'  che  risultino  a  proprio
carico precedenti penali iscrivibili  nel  casellario  giudiziale  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002, n. 313. 
    In caso contrario dovranno indicare in apposita dichiarazione  da
allegare alla  domanda  le  condanne,  le  applicazioni  di  pena,  i
procedimenti a carico ed  ogni  altro  eventuale  precedente  penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale
per aver assunto la qualifica di imputato. 
    I concorrenti dovranno  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale  Tor
di Quinto n. 119  -  00191  Roma,  qualsiasi  variazione  della  loro
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in  servizio
permanente; 
      n) l'eventuale possesso di uno o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nel successivo art. 9. I concorrenti dovranno  fornire,  con
le modalita' di  cui  al  citato  art.  9,  informazioni  sui  titoli
posseduti; 
      o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487.  I  concorrente  dovranno  fornire  tutte  le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
      p) gli eventuali servizi prestati  come  impiegati  presso  una
pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego  presso  l'amministrazione  stessa
ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da   precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi  disciplinari
o di inattitudine alla vita militare o  per  perdita  permanente  dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va  resa  anche  se
negativa; 
      q) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se  ufficiali  di  complemento  o
ufficiali in ferma prefissata, dovranno indicare la  data  di  inizio
del corso allievi  ufficiali  di  complemento  o  del  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e
l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovranno indicare: 
        1) se ufficiali di complemento, la data di fine del  servizio
di prima nomina,  l'eventuale  ammissione  alla  ferma  biennale  non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale; 
        2) se ufficiali in ferma prefissata, la  data  in  cui  hanno
maturato/matureranno  i  diciotto  mesi   di   servizio   a   partire
dall'inizio del corso formativo; 
        3) se ufficiali delle  Forze  di  completamento,  i  richiami
effettuati, la loro durata e  l'esigenza  per  la  quale  sono  stati
richiamati; 
      r)  il  Centro  documentale  (ex  distretto  militare)   o   il
Dipartimento militare marittimo /Capitaneria di porto o la  Direzione
territoriale  del  personale  della  Regione  aerea  competente   per
territorio o il Comando Aeronautica militare di Roma,  di  ascrizione
in relazione alla residenza (solo se concorrente di sesso maschile); 
      s) di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettori  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati in congedo, come previsto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130
(solo se concorrenti di sesso maschile). Tale dichiarazione  va  resa
anche se negativa; 
      t) di non essere stati dichiarati inidonei  all'avanzamento  in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli  ultimi  cinque
anni di servizio (solo se militari in servizio permanente); 
      u) l'eventuale appartenenza  ad  una  delle  categorie  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera b) della  legge  5  marzo  2010,  n.  30
(coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea  collaterale  di
secondo grado qualora unici superstiti,  del  personale  delle  Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e  delle  Forze  di  polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio); 
      v) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitori e non
gia' militari in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al
successivo art. 15, comma 3; 
      w) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      x) di prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      y)  l'eventuale  elenco   dei   documenti   e/o   dichiarazioni
sostitutive allegati alla domanda di partecipazione. 
    4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei  casi
espressamente previsti nel presente art., la Direzione  generale  per
il personale militare, tramite il Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento - Ufficio concorsi e  contenzioso,  potra'  chiedere  la
regolarizzazione  delle  domande  che,  sottoscritte  e  spedite  nei
termini,  dovessero  risultare  formalmente   irregolari   per   vizi
sanabili, inesatte o non conformi al modello di  domanda  di  cui  al
citato allegato A. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 
 
 
    1. I Comandi che abbiano ricevuto  dai  concorrenti  in  servizio
copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere,
solo nei confronti di coloro che saranno ammessi alle  prove  scritte
con  le  modalita'  riportate  nel  successivo  art.  8,   comma   3,
all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti: 
      a) libretto personale o cartella personale, stato di servizio o
foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza  (per
gli ufficiali in servizio o in congedo,  per  i  sottufficiali  ed  i
volontari in servizio permanente  delle  Forze  armate  e  dei  Corpi
armati dello Stato, nonche' per gli appartenenti al  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri); 
      b) foglio matricolare (per i militari in ferma breve/prefissata
in servizio o in congedo). 
    Una copiadella suddetta documentazione dovra' essere  inviata  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor
di Quinto n.  119  -  00191  -  Roma,  entro  quindici  giorni  dalla
pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui all'art.
7, qualora essa abbia avuto luogo,  ovvero  dell'avviso  del  mancato
svolgimento della stessa con le modalita' di cui all'art. 7, comma 2. 
    2. Per i concorrenti  che  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso abbiano dichiarato di aver assolto gli obblighi di  leva  o,
comunque, di aver prestato servizio militare,  la  documentazione  di
cui al precedente comma  1  sara'  acquisita  d'ufficio  dal  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione  e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) un'eventuale prova di preselezione; 
      b) due prove scritte; 
      c) valutazione dei titoli di merito; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti sanitari per il  riconoscimento  dell'idoneita'
psico - fisica; 
      f) accertamenti attitudinali; 
      g) prova orale; 
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    2. A mente dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile  che
si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,  comma  2  dello
stesso  decreto  ministeriale  -  all'atto  dell'approvazione   della
graduatoria di merito  del  concorso  (presumibilmente  entro  il  30
settembre 2010) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed
in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma  1.  In  caso
contrario saranno esclusi dal concorso. 
    3. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  concorrenti  per  eventuali  infortuni  che  dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  di  preselezione,
per  le  prove  scritte  di  cultura  tecnico-professionale,  per  la
valutazione dei titoli, per le prove orali e per la formazione  della
graduatoria di merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado   non
inferiore a Generale di brigata, presidente; 
      b)  due  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  non
inferiore a Maggiore, membri; 
      c) un  ufficiale  in  servizio  presso  Comandi  dell'Arma  dei
carabinieri, che potra' essere diverso in relazione alle  specialita'
di cui all'art. 1, membro aggiunto; 
      d) un docente o esperto  nelle  materie  oggetto  d'esame,  che
potra' essere diverso in relazione alle specialita' di  cui  all'art.
1, membro aggiunto; 
      e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      f)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado   non
inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione
della difesa appartenente  alla  terza  area  funzionale,  segretario
senza diritto di voto. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado   non
inferiore a Tenente colonnello, presidente; 
      b)  due  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  non
inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano  svolgera'  anche  le  funzioni  di
segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale medico. 
    4. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta dal seguente  personale
in servizio presso il Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
colonnello, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali  medici,  membri,  dei  quali  il  meno
elevato in grado o, a parita' di grado,  il  meno  anziano  svolgera'
anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente  personale
in servizio presso il Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro; 
      c) un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta    commissione    potra'    avvalersi    del     contributo
tecnico-specialistico di altro personale del Centro stesso. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso - ad un'eventuale prova di  preselezione  presso  il  Centro
nazionale di selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri,
viale Tor di  Quinto  n.  153,  Roma  (raggiungibile,  dalla  fermata
«Ottaviano» della metropolitana - linea A, con la linea bus  ATAC  n.
32) il 5 luglio 2010, con inizio non prima delle 10,45. 
    La presentazione dei candidati dovra' avvenire  dalle  8,45  alle
10,45, tenendo conto che: 
      a)  in  ogni  caso,  a  partire  dalle  1045,  non  sara'  piu'
consentito  l'accesso  all'interno  della  caserma  Salvo  d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova; 
      b) non sara'  permesso  ai  candidati  di  entrare  nella  sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e  pubblicazioni
varie. 
    La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico,  e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per  le  persone,  per  cui  e'
sconsigliato raggiungerla con vetture  private  e  con  familiari  al
seguito. 
    Eventuali modifiche della data o della  sede  di  svolgimento  di
detta prova saranno rese note, a partire dal 2 luglio 2010,  mediante
avviso   consultabile   nei    siti    web    www.carabinieri.it    e
www.persomil.difesa.it, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo  informazioni  al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri  -  V  Reparto  -  Ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2  -  00197  Roma,  tel.
0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale  per  il
personale militare -  Sezione  relazioni  con  il  pubblico  -  viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.  Con  le  stesse
modalita' sara' data notizia del  mancato  svolgimento  della  prova,
qualora  in  base  al  numero  dei  concorrenti  non  sara'  ritenuto
opportuno effettuarla. 
    2. I candidati al concorso che non riceveranno  comunicazione  di
esclusione dovranno presentarsi nella sede  e  nel  giorno  previsti,
senza   attendere   alcun   preavviso,   muniti   di   documento   di
riconoscimento di cui all'art. 5, comma 1, della ricevuta  attestante
la presentazione della domanda on-line o di copia  della  domanda  di
partecipazione al concorso  e  della  ricevuta  di  spedizione  della
medesima, nonche' di penna a sfera  ad  inchiostro  indelebile  nero.
Coloro che risulteranno assenti al momento  dell'inizio  della  prova
saranno considerati rinunciatari e,  quindi,  esclusi  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in piu' di una
sessione non saranno accolte  eventuali  richieste  di  modifica  del
turno di presentazione. 
    3. La prova, della durata di 60  (sessanta)  minuti,  consistera'
nella somministrazione di un questionario comprendente cento  quesiti
a risposta multipla predeterminata di cultura generale e/o tecnico  -
professionale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature  e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di  lingua
straniera. Essa  sara'  intesa  ad  accertare  il  grado  di  cultura
generale e/o tecnico - professionale, la conoscenza di  argomenti  di
attualita', di una lingua straniera, dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse, nonche' ad  evidenziare
la capacita' di ragionamento e le  caratteristiche  attitudinali  dei
concorrenti. I quesiti di cultura tecnico - professionale  verteranno
sulle  materie  comprese  nei  programmi  della  prova  orale   delle
rispettive specialita' riportati  nell'allegato  B,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
    4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento  della  prova,
saranno  osservate  le  disposizioni  contenute  in  apposite   norme
tecniche,   approvate   dal   Comandante   generale   dell'Arma   dei
carabinieri, impartite in applicazione dell'art. 2, comma 1,  lettera
m) del decreto del Ministro della  difesa  12  gennaio  2001,  citato
nelle premesse, ed in quanto applicabili, quelle dell'art. 13,  commi
1, 3, 4 e 5 e dell'art. 15, comma 1 del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    5.  In  base  al  numero  delle  risposte  esatte   fornite   dai
concorrenti, la commissione formera', per ciascuna  specialita',  una
graduatoria provvisoria, al solo  scopo  di  individuare  coloro  che
saranno ammessi alle prove scritte di cui al successivo art. 8. 
    6. Saranno ammessi alle prove  scritte,  secondo  l'ordine  delle
graduatorie provvisorie di cui al comma 6, i concorrenti  nei  limiti
numerici di seguito indicati: 
      a) 150 (centocinquanta) per la specialita'  amministrazione  di
cui all'art. 1, comma 2, lettera a); 
      b) 180 (centottanta) per la specialita' sanita' -  medicina  di
cui all'art. 1, comma 2, lettera b); 
      c) trenta per  la  specialita'  telematica  -  specializzazione
telecomunicazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera c); 
      d) 30 (trenta) per la specialita' telematica - specializzazione
informatica di cui all'art. 1, comma 2, lettera d); 
      e) 30 (trenta) per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione chimica di cui all'art. 1, comma 2, lettera e); 
      f) 30 (trenta) per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione fisica di cui all'art. 1, comma 2, lettera f); 
      g) 30 (trenta) per la specialita' commissariato di cui all'art.
1, comma 2, lettera g); 
      h) 30 (trenta) per la specialita'  genio  di  cui  all'art.  1,
comma 2, lettera h); 
      i) 30 (trenta) per la specialita' psicologia di cui all'art. 1,
comma 2, lettera i). 
    Inoltre,  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove   scritte   i
concorrenti che abbiano fornito lo stesso numero di  risposte  esatte
del  concorrente   classificatosi,   nella   rispettiva   graduatoria
provvisoria di specialita'/specializzazione, all'ultimo posto utile. 
    7. L'esito della  prova  di  preselezione  ed  i  nominativi  dei
concorrenti ammessi a sostenere  le  successive  prove  scritte,  per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici  indicati  nel
precedente comma 6, saranno resi noti, a partire dal 6  luglio  2010,
consultando i siti web  www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it
 con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
ovvero chiedendo  informazioni  al  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico -  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma,  tel.  0680982935,  o  al  Ministero  della
difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  Sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143  Roma,
tel. 06517051012. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte di  cultura
tecnico - professionale su argomenti  compresi  nei  programmi  delle
rispettive specialita' riportati nel citato allegato B. 
    2. Dette prove  avranno  luogo  presso  il  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma  dei  carabinieri,  viale  Tor  di
Quinto n. 153, Roma, l'8 e il 9 luglio 2010con inizio non prima delle
9,30. 
    Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, a partire dal 2 luglio 2010,  mediante
avviso   consultabile   nei    siti    web    www.carabinieri.it    e
www.persomil.difesa.it, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo  informazioni  al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri  -  V  Reparto  -  Ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2  -  00197  Roma,  tel.
0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale  per  il
personale militare -  Sezione  relazioni  con  il  pubblico  -  viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 
    3. I concorrenti che  riceveranno  notizia  dell'ammissione  alle
prove scritte secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma
7 (qualora abbia avuto luogo la  prova  di  preselezione)  ovvero  ai
quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso  (qualora  detta
prova di  preselezione  non  abbia  avuto  luogo)  saranno  tenuti  a
presentarsi, per sostenere le prove  scritte  di  cultura  tecnico  -
professionale, dalle 8,15 alle 9,30 di ciascuno dei  giorni  indicati
nel comma 2 del presente  art.,  portando  al  seguito  la  carta  di
identita' o altro documento di riconoscimento, di cui all'art. 5, una
penna a sfera ad inchiostro indelebile  nero,  nonche'  (solo  se  la
prova di preselezione non abbia avuto luogo) la  ricevuta  attestante
la presentazione della domanda on-line o la copia  della  domanda  di
partecipazione al concorso  e  della  ricevuta  di  spedizione  della
stessa a mezzo raccomandata, tenendo conto che: 
      a)  in  ogni  caso,  a  partire  dalle  9,30,  non  sara'  piu'
consentito  l'accesso  all'interno  della  caserma  Salvo  d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verranno effettuate le due prove; 
      b) non sara'  permesso  ai  candidati  di  entrare  nella  sede
d'esame portando al  seguito  borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,
telefoni  cellulari,  computer,  appunti,  carta   per   scrivere   e
pubblicazioni varie. 
    4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle suddette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13  e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. Le prove scritte si intenderanno  superate  se  i  concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non  inferiore  a
18/30. 
    7. L'esito delle prove scritte ed il calendario  di  convocazione
dei concorrenti ammessi a sostenere le prove  di  efficienza  fisica,
gli accertamenti  sanitari  ed  attitudinali  di  cui  ai  successivi
articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti, a partire dal 2 agosto  2010,
consultando    i    siti     web     www.carabinieri.it/     e
www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti  e
per tutti i concorrenti, ovvero  chiedendo  informazioni  al  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  relazioni
con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935  o
al Ministero della difesa  -  Direzione  generale  per  il  personale
militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente  art.  6,
comma 1, lettera a) procedera' alla valutazione dei titoli di  merito
dei concorrenti che abbiano  sostenuto  entrambe  le  prove  scritte.
L'esito della valutazione sara'  reso  noto  agli  interessati  prima
dell'effettuazione delle prove orali. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  ai  fini   della   loro   corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice.  A  tale  scopo,
all'atto della presentazione alle prove scritte di cui al  precedente
art. 8, i concorrenti dovranno consegnare, a corredo della domanda di
partecipazione  al  concorso,  eventuale  documentazione   probatoria
ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. Con le stesse modalita' dovranno essere  consegnate  le
pubblicazioni tecnico - scientifiche dichiarate nella domanda. Per  i
militari in servizio o in congedo  la  documentazione  matricolare  e
caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'  indicate   nel
precedente art. 4. 
    3. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione,  fermo  restando   quanto   sopra   precisato   per   le
pubblicazioni di carattere tecnico -  scientifico,solo  i  titoli  di
merito dichiarati nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa, per i quali i concorrenti  abbiano  fornito,  entro  la  data
medesima, analitiche e complete  informazioni  nella  domanda  stessa
ovvero  in  apposita  documentazione  e/o  dichiarazioni  sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 
    4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra'  di  un
punteggio fino ad un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti: 
      a)  servizio  prestato  presso   enti/reparti   dell'Arma   dei
carabinieri nella specialita' per la quale si concorre ovvero, per le
specialita' medicina, amministrazione,  commissariato  e  telematica,
aver conseguito il diploma di laurea a seguito  della  frequenza  dei
corsi presso le Accademie delle Forze armate: fino a 2 punti; 
      b)  voto  della   laurea   specialistica   richiesta   per   la
partecipazione al concorso: fino a 4 punti; 
      c) diplomi di specializzazioni, dottorati di ricerca, master ed
altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo  di
studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a  2  punti.
Saranno  tenute  in  maggiore  considerazione   le   specializzazioni
ritenute di interesse istituzionale per l'Amministrazione; 
      d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico  -  scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle  tesi  di  laurea,  di
specializzazione o di dottorato, solo se allegate alla  domanda  (per
quelle prodotte in  collaborazione  la  valutabilita'  della  singola
pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori): fino ad 1 punto; 
      e)  servizio   militare,   nonche'   servizi,   attivita'   e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di  una  pubblica
amministrazione: fino ad 1 punto. 
    5. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma  dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso i nominativi del personale del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri di eta' superiore  ai  32  anni  dalla  cui
documentazione  caratteristica,  redatta   in   forma   di   rapporti
informativi, sia  stato  rilevato  il  difetto  del  requisito  della
qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera h). Detto personale sara'  escluso  dal  concorso
dalla Direzione generale per il personale militare, indipendentemente
dall'esito delle prove scritte di cui  all'art.  8,  sostenute  prima
della valutazione dei titoli da parte della commissione. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui  al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove  di  efficienza  fisica,
alle quali saranno convocati, nei primi  giorni  di  settembre  2010,
mediante apposito avviso  consultabile  con  le  modalita'  riportate
nell'art. 8, comma 7. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e all'ora stabiliti per  le  prove  di  efficienza  fisica
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore. 
    3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le  modalita'
definite  nel  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2,  comma
1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato  nelle
premesse. 
    Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati  dovranno
presentarsi indossando la tenuta ginnica (si consiglia di portare  al
seguito  anche  una  giacca  a  vento  tipo  k-way)  e  produrre   il
certificato  di  idoneita'  ad  attivita'  sportiva  agonistica   per
l'atletica leggera, in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione medico -  sportiva  italiana  ovvero  a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale, che esercitano in tali ambiti la professione  di
medico  specializzato   in   medicina   dello   sport.   La   mancata
presentazione di  tale  certificato  comportera'  l'esclusione  dalle
prove e, quindi, dal concorso. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno,  inoltre,  presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, entro i cinque  giorni  precedenti  la  data  di
presentazione alle  prove  medesime,  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per  le  finalita'
indicate nel successivo art. 11, comma  4,  lettera  d).  La  mancata
presentazione di detto referto comportera' l'esclusione  dalle  prove
e, quindi, dal concorso. 
    I concorrenti che  abbiano  diritto  alla  riserva  di  posti  in
qualita' di coniuge o figlio  superstite,  ovvero  parente  in  linea
collaterale di secondo grado qualora unico superstite, del  personale
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di
polizia deceduto  in  servizio  e  per  causa  di  servizio  dovranno
consegnare idonea documentazione probatoria. 
    4. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di  svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di  valutazione  dell'idoneita'  e  le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso  di  indisposizione,
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    5. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti sanitari ed  attitudinali  e  l'esclusione
dal concorso. 
    Il superamento di tutti gli  esercizi,  invece,  determinera'  il
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,   senza
attribuzione di alcun punteggio. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno
sottoposti a cura della commissione  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera c), presso il Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma   dei   carabinieri,    all'accertamento    del    possesso
dell'idoneita'  psico  -  fisica  al  servizio  incondizionato  quali
ufficiali  in  servizio  permanente   del   ruolo   tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri. 
    2. L'idoneita' psico - fisica dei concorrenti sara' accertata con
le  modalita'  previste  dalle  direttive  tecniche  della  Direzione
generale della sanita' militare del  5  dicembre  2005  e  successive
modifiche ed integrazioni, impartite,  in  applicazione  del  decreto
ministeriale 4 aprile  2000,  n.  114,  citato  nelle  premesse,  per
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di inidoneita' al  servizio  militare  e  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio  militare  e  con
quelle  definite  nel  provvedimento  dirigenziale   del   Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, emanato in applicazione dell'art.
2, comma 1, lettera m) del  decreto  ministeriale  12  gennaio  2001,
citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneita' verra'  eseguito
in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e all'ora stabiliti per gli  accertamenti  sanitari  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, fatta  eccezione
per i candidati che non siano in possesso, alla data prevista  per  i
predetti accertamenti, dei certificati/referti di cui al comma 4  del
presente articolo - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di
tali documenti da parte di strutture sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale.  A  tal  fine  gli
interessati dovranno far  pervenire  al  predetto  Centro  -  Ufficio
reclutamento  e  concorsi  -  istanza  di  riconvocazione  (a   mezzo
telegramma o fax al n. 06/80983906) entro  il  giorno  antecedente  a
quello  di  prevista  presentazione,  allegando   la   documentazione
probatoria  dell'impossibilita'  di  produrre  i  certificati/referti
richiesti. Le eventuali riconvocazioni potranno essere disposte  solo
se compatibili con le date di svolgimento delle prove  orali  di  cui
all'art. 13. 
    4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari,
indossando una  tuta  ginnica,  muniti  dei  seguenti  documenti,  in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre
mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: 
      a) qualora ne siano gia' in possesso,  esame  radiografico  del
torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari; 
      b) referto originale  attestante  l'effettuazione  dei  markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      c)   i   concorrenti   affetti   da   deficit    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD)  dovranno  produrre  un   certificato,
conforme al modello riportato nell'allegato D, che costituisce  parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti  lo  stato  di
buona salute, la presenza/assenza di deficit  di  G6PD  ed  eventuali
pregresse manifestazioni emolitiche. Tale  certificato  dovra'  avere
una  data  di  rilascio  non  anteriore  a  sei  mesi  a  quella   di
presentazione. I candidati in questione, se  giudicati  idonei  dalla
commissione per gli accertamenti sanitari, dovranno sottoscrivere  la
dichiarazione di ricevuta informazione e di  responsabilizzazione  di
cui all'allegato E, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
      d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3ª o
4ª generazione; 
      e)  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  (se  di   sesso
femminile); 
      f) referto attestante l'esito di test di  gravidanza  (mediante
analisi  su  sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  cinque  giorni
lavorativi precedenti la data  degli  accertamenti  sanitari  (se  di
sesso femminile e qualora gli accertamenti sanitari vengano svolti  a
distanza di tempo dalle prove  di  efficienza  fisica).  In  caso  di
positivita' del test di gravidanza,  la  commissione  non  potra'  in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e  dovra'  astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2  del  gia'
citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle
avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5  dicembre  2005
per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle  infermita'
che sono causa di inidoneita' al servizio militare, secondo  i  quali
lo   stato   di   gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; 
      g) copia del profilo sanitario assegnato  a  conclusione  della
visita di leva, qualora effettuata (se di sesso maschile); 
      h) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto  rilasciato  dalle  infermerie  competenti  (se  militari  in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri). 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. 
    5. Gli accertamenti sanitari verificheranno: 
      a) per i  concorrenti  in  servizio  permanente  nell'Arma  dei
carabinieri,   l'assenza   di   infermita'   invalidanti   in    atto
incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in  materia
di idoneita' psico - fisica; 
      b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1;  costituzione  (CO)  3;  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati
vari  (AV)  2;  apparato  locomotore  superiore  (LS)   2;   apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo
(VS) 3 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e  non
inferiore  a  4/10  nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile   con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e  l'astigmatismo
miopico,  a  5   diottrie   per   l'ipermetropia   e   l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo  misto  anche  in  un
solo occhio;  campo  visivo,  senso  cromatico  e  motilita'  oculare
normali (e'  ammessa  tra  gli  interventi  di  chirurgia  rifrattiva
solamente la PRK). 
    Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato  il  possesso
della statura non inferiore a: 
      - cm. 170, se di sesso maschile; 
      - cm. 165, se di sesso femminile. 
    6.  Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti risultati affetti da: 
      a) imperfezioni ed infermita' che sono causa di inidoneita'  al
servizio militare secondo la  normativa  vigente  o  che  determinano
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
comma 5, lettera b); 
      b) disturbi della parola anche se in forma  lieve  (dislalia  e
disartria); 
      c) positivita' ai cataboliti urinari di  sostanze  stupefacenti
e/o psicotrope,  da  confermarsi  presso  una  struttura  ospedaliera
militare o civile; 
      d) malattie o lesioni per le quali sono previsti  tempi  lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
      e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate  nelle
precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del  corso
e con il successivo impiego quale ufficiale  in  servizio  permanente
del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 
    Costituiscono  altresi'  motivo  di  inidoneita'  le  alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi  nei  casi  indicati  nel
successivo comma 7, lettera a). 
    7. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) prima di
eseguire  la  visita  medica  generale,   disporra'   per   tutti   i
concorrenti: 
      a)  visita  medica  generale.  In  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  se,  per  la
loro sede, dimensione o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme  o  della  persona  o   siano   possibile   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
      b) visita cardiologia con ECG; 
      c) visita oculistica; 
      d) visita odontoiatrica; 
      e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      f) visita psichiatrica; 
      g) analisi completa  delle  urine,  anche  per  la  ricerca  di
eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope
(cannabinoidi,   barbiturici,   anfetamine,   oppiacei,   cocaina   e
benzodiazepine). In caso di  positivita',  disporra'  l'effettuazione
sul medesimo campione del  test  di  conferma  (gascromatografia  con
spettrometria di massa); 
      h) analisi del sangue concernenti: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
        10) G6PD (metodo quantitativo); 
      i)  visita  ginecologica  (solo  per  i  concorrenti  di  sesso
femminile); 
      j)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta utile per consentire  una  adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale. 
    Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il  concorrente
ad indagini radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'allegato F. 
    8.  Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  in  possesso  dei
requisiti psico-fisici di cui al precedente comma 5 e che, se affetti
da  deficit   di   glucosio6-fosfato-deidrogenasi   (G6PD),   abbiano
un'attivita' enzimatica non inferiore al 30% per gli uomini e al  70%
per  le  donne  e  non  abbiano   avuto   comprovate   manifestazioni
emolitiche. 
    9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti  sanitari,
che  sara'  comunicato  per  iscritto   seduta   stante   a   ciascun
concorrente,  e'  definitivo.  Pertanto,  i   concorrenti   giudicati
inidonei  non  saranno   ammessi   a   sostenere   gli   accertamenti
attitudinali. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine  degli  accertamenti
sanitari di cui al precedente art.  11  saranno  sottoposti,  a  cura
della commissione di cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  d),  agli
accertamenti  attitudinali  per  il  riconoscimento  delle   qualita'
indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni  di  ufficiale   in
servizio  permanente  del  ruolo  tecnico-logistico   dell'Arma   dei
carabinieri. 
    2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
gia' menzionato provvedimento dirigenziale  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri, emanato in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato  nelle
premesse. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore. 
    4. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita' riportato al termine
degli accertamenti attitudinali, che sara'  comunicato  per  iscritto
agli  interessati  seduta  stante,   e'   definitivo.   Pertanto,   i
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    5. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti sanitari e  di  quelli  attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo  ordinario)  a
carico dell'Amministrazione militare. I concorrenti  che  siano  gia'
alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente  al  giorno  di
svolgimento degli accertamenti attitudinali. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                             Prove orali 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine  degli  accertamenti
attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere
la prova orale di cultura tecnico - professionale, che avra'  inizio,
verosimilmente, a partire dal 15 settembre 2010. 
    2. La prova orale, vertente sulle materie comprese nei  programmi
delle rispettive specialita'/specializzazioni  riportati  nel  citato
allegato C, avra' luogo nella sede e  nel  giorno  che  saranno  resi
noti, a partire dal 10 settembre 2010, mediante  avviso  consultabile
nei siti web www.carabinieri.it e  www.persomil.difesa.it  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
ovvero chiedendo  informazioni  al  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico -  piazza
Bligny n. 2, - 00197 Roma,  tel.  0680982935  o  al  Ministero  della
difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  Sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143  Roma,
tel. 06517051012. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
riportato una votazione di almeno 18/30. 
    5. La prova orale facoltativa di lingua  straniera,  per  i  soli
concorrenti che  abbiano  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, sara' svolta con  le  modalita'  indicate
nel citato allegato B. 
    6. La prova  orale  facoltativa  si  intendera'  superata  se  il
concorrente avra' riportato  una  votazione  di  almeno  18/30.  Alla
votazione conseguita corrispondera' il seguente punteggio  utile  per
la formazione della graduatoria di cui all'art. 14: 
      a) da 0 a 17,999/30: punti 0; 
      b) da 18/30 a 20,999/30: punti 0,25; 
      c) da 21/30 a 23,999/30: punti 0,50; 
      d) da 24/30 a 26,999/30: punti 0,75; 
      e) da 27/30 a 30/30: punti 1. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione in
base alla ripartizione dei posti per specialita'  indicata  nell'art.
1, comma 2 del presente  decreto.  Il  punteggio  finale  di  ciascun
concorrente sara' costituito dalla somma: 
      a) dei voti riportati nelle due prove scritte; 
      b) del punteggio riportato  nella  valutazione  dei  titoli  di
merito; 
      c) del voto riportato nella prova orale; 
      d)  dell'eventuale  punteggio  riportato  nella   prova   orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. La graduatoria sara' approvata con decreto  dirigenziale,  nel
quale si terra' conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma
2, lettere a) e b). I posti  riservati,  qualora  non  ricoperti  per
carenza di riservatari idonei, saranno devoluti  a  favore  di  altri
concorrenti idonei  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  merito
distinta nelle citate specialita'/specializzazioni. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  2,  nel
decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a  parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, dei  titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5 del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, sempreche' siano stati dichiarati nella  domanda
di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva
allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre  a
parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta', in applicazione del secondo  periodo  dell'art.  3,  comma  7
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2,  comma
9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'  pubblicato
nel  Giornale  ufficiale  del  Ministero  della   difesa.   Di   tale
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre,  tale  decreto
sara'  pubblicato,  a  puro  titolo   informativo,   nel   sito   web
www.persomil.difesa.it 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art.  14
saranno compresi nel numero  dei  posti  a  concorso,  ripartiti  per
specialita'/specializzazioni di cui all'art. 1, comma 2 -  sempreche'
non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi  di  cui  all'art.  1,
comma 5  del  presente  decreto  -  saranno  dichiarati  vincitori  e
nominati Tenenti in servizio permanente nel  ruolo  tecnico-logistico
dell'Arma  dei  carabinieri,  con  anzianita'  assoluta   nel   grado
stabilita  dal   decreto   presidenziale   di   nomina,   che   sara'
immediatamente esecutivo. 
    2. I vincitori saranno  invitati  ad  assumere  servizio  in  via
provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina ed ammessi a frequentare un corso  formativo
di durata non inferiore a sei mesi. 
    I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno  produrre
il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,  rilasciato
entro trenta giorni dalla data di ammissione ai  corsi  da  strutture
sanitarie pubbliche. 
    3. All'atto della presentazione al corso, i  vincitori,  che  non
siano gia' militari in servizio permanente, sono tenuti a  rilasciare
una dichiarazione con la quale contraggono una ferma di  sette  anni,
ai sensi dell'art. 10, comma 3  del  decreto  legislativo  5  ottobre
2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta  ferma  determinera'
la revoca della nomina. 
    4. I vincitori dovranno presentarsi presso  la  Scuola  ufficiali
dei carabinieri per la frequenza del corso  e  saranno  sottoposti  a
visita medica di incorporamento. Qualora  dovessero  insorgere  dubbi
sulla   persistenza   dell'idoneita'   psico-fisica   precedentemente
riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di  far  sottoporre  i
vincitori  a  un  supplemento  di  indagini  presso   una   struttura
ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali  da  determinare  un  provvedimento  medico  -  legale  di
inidoneita' al servizio militare. Gli ufficiali  di  sesso  femminile
saranno sottoposti al  test  di  gravidanza  mediante  analisi  delle
urine. In caso di positivita' del predetto test la visita  medica  di
incorporamento sara' sospesa  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2  del
decreto ministeriale 4 aprile 2000,  n.  114  e  l'interessata  sara'
rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, la Direzione generale  per  il  personale  militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche  ed  agli  enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati,  risultati
vincitori del concorso,  nelle  domande  di  partecipazione  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato  del
casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma
1  emergera'  la  falsita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti che non  saranno  ritenuti  in  possesso  dei  prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi  decaduti  dalla  nomina  ad
ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato dopo la nomina. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                     Spese di viaggio - Licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli  accertamenti  previsti  dall'art.  5  del   presente   decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  le  varie
fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, fino ad un massimo di trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere  computati  i  giorni  di  svolgimento  delle  prove  e  degli
accertamenti di cui all'art.  5,  nonche'  quelli  necessari  per  il
raggiungimento della sede ove gli stessi  si  svolgeranno  e  per  il
rientro nella  sede  di  servizio.  In  particolare,  detta  licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' di norma essere  concessa
nell'intera misura prevista per la preparazione  della  prova  orale,
ovvero frazionata in due periodi, di cui uno non  superiore  a  dieci
giorni per le prove scritte. Se il concorrente non sosterra' le prove
e gli accertamenti per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la
licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria  dell'anno
in corso. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e reclutamento,  per  le  finalita'  di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di impiego per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente nonche', in  caso  di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore del  Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 25 maggio 2010 
 
                             Generale di corpo d'armata: Mario Roggio