Concorso per 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA

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Nomina

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Nomina
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 52 del 02-07-2010
Sintesi: UNIVERSITA' «ALMA MATER STUDIORUM» DI BOLOGNA NOMINA Nomina delle commissioni giudicatrici per due procedure di valutazione comparativa a due posti di professore universitario, fascia degli associati. (Decreto rettorale n. 742 del ...
Ente: 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA
Regione: EMILIA ROMAGNA
Provincia: BOLOGNA
Comune: BOLOGNA
Data di inserimento: 02-07-2010
Data Scadenza bando 31-08-2010
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UNIVERSITA' «ALMA MATER STUDIORUM» DI BOLOGNA

NOMINA
Nomina  delle  commissioni  giudicatrici   per   due   procedure   di
  valutazione comparativa a due posti  di  professore  universitario,
  fascia degli associati. (Decreto rettorale n.  742  del  18  giugno
  2010). 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  2000,
n. 117; 
    Visto il D.R. n. 4762/572 del 21  dicembre  2000,  contenente  il
Regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna «sulle  modalita'
di espletamento delle procedure per il  reclutamento  dei  professori
universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i trasferimenti e
la mobilita' interna»; 
    Visto  il  decreto  rettorale  n.  1626  del  5  novembre   2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 21 dicembre 2008; 
    Vista la legge del 9 gennaio 2009, n. 1; 
    Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139; 
    Visto il risultato delle operazioni di voto e di sorteggio per le
designazioni dei componenti le commissioni giudicatrici; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Sono  costituite  le  seguenti  commissioni  giudicatrici  per  i
concorsi a posti di professore universitario, fascia degli associati: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale  n.
1626 del 5 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  91
del  21  novembre  2008),  consultabile  nel   seguente   sito   WEB:
https://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm.,       le
pubblicazioni che  il  candidato  ritenga  utile  presentare  per  la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella  domanda  ai
sensi del punto d) dell'art. 4,  dovranno  essere  inviate,  mediante
raccomandata con avviso di  ricevimento,  ovvero  consegnate  a  mano
previo accordo con la struttura di riferimento, nel  numero  massimo,
se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di  concorso,  alla  sede
della facolta', Dipartimento o istituto ove la commissione  svolgera'
i  suoi  lavori  (cd.  Sede  concorsuale),  entro  30  giorni   dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   del   presente   decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel Decreto  citato.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche
ai  componenti  la  commissione   presso   il   proprio   Ateneo   di
appartenenza. 
    Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n.  117/2000  e  l'art.  6  del  bando  di  concorso
sanciscono la esclusione dalla procedura per  i  candidati  che,  nel
caso in cui il  bando  di  concorso  preveda  un  numero  massimo  di
pubblicazioni  (didattiche  e/o  scientifiche)  da  inviare,  abbiano
inviato un numero di pubblicazioni superiore a  quello  indicato  nel
Bando di concorso, al  fine  di  non  incorrere  nella  sanzione  ora
indicata (nell'art. 1 del presente D.R.) si raccomanda di controllare
l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione
il rispetto dello stesso al momento della spedizione. 
    Sui plichi contenenti le  pubblicazioni  devono  essere  indicati
espressamente:  l'Universita'  che  ha  bandito  la   procedura,   la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale. 
    Il mancato invio delle pubblicazioni alla  sede  della  facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera'  i  suoi  lavori
entro  il  termine  prescritto   non   equivale   a   rinuncia   alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione  giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e  non  potra',
pertanto,  valutare  i  lavori  scientifici  anche  se  personalmente
conosciuti.  Le   commissioni   giudicatrici   non   prenderanno   in
considerazione pubblicazioni difformi,  o  in  edizione  diversa,  da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche  se
il numero di quelle ricevute fosse conforme  a  quello  indicato  nel
bando. 
    Nessuno  dei  lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati da questa Amministrazione; tuttavia  i  candidati  potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo  eventuale  contenzioso  in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la  sede  ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data  del
decreto di accertamento della regolarita' degli  atti.  Trascorso  il
suddetto termine, questa Amministrazione potra' disporre  liberamente
del materiale non ritirato. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    Ai sensi del comma 16 dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto  rettorale  di  nomina  delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art.
9  del  decreto-legge  21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1995,  n.   246,   per   la
presentazione al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine  e,
comunque, dopo l'insediamento  della  commissione  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma  12  dell'art.  4
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  117/2000,  sono
autorizzate,  in  sede  di  riunione  preliminare,  ad  avvalersi  di
strumenti telematici di lavoro collegiale. 
 
                                                  Il rettore: Dionigi