Concorso per 1 dottore di ricerca (lazio) UNIVERSITA' DI ROMA TRE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 56 del 16-07-2010
Sintesi: UNIVERSITA' DI ROMA TRE CONCORSO   (scad.  26 agosto 2010) Bando di concorso per la partecipazione al XXVI ciclo della Formazione dottorale (A.A. 2010/2011). ...
Ente: UNIVERSITA' DI ROMA TRE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 19-07-2010
Data Scadenza bando 26-08-2010
Condividi Invia tramite Whatsapp

UNIVERSITA' DI ROMA TRE


CONCORSO   (scad.  26 agosto 2010)

Bando  di concorso  per  la  partecipazione  al  XXVI   ciclo   della
  Formazione dottorale (A.A. 2010/2011). 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre; 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,  contenente
il «Regolamento recante norme in materia  di  dottorato  di  ricerca»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13.07.1999; 
    Visto il decreto  ministeriale  18  giugno  2008,  contenente  la
rideterminazione dell'importo annuale lordo delle borse di  dottorato
di ricerca; 
    Visto il regolamento della formazione alla ricerca (dottorati  di
ricerca  e  scuole  dottorali),  emanato  con  decreto  rettorale  n.
907/2009 del 22.05.2009; 
    Visti i propri decreti relativi all'istituzione dei dottorati  di
ricerca e delle  scuole  dottorali  con  sede  amministrativa  presso
l'Ateneo; 
    Acquisite le proposte dei collegi dottorali  e  le  delibere  dei
dipartimenti interessati; 
    Viste le delibere di attivazione del ciclo formative assunte  dal
Consiglio  di  amministrazione  in  data  27/04/2010  e  dal   Senato
accademico in data 18 maggio 2010; 
    Sentito il direttore amministrativo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
        XXVI ciclo della formazione dottorale: anno 2010/2011 
 
 
    E'  attivato   il   XXVI   ciclo   della   formazione   dottorale
dell'Universita' Roma Tre, articolato in 
      dottorati di ricerca (di seguito indicati come dottorati) 
    e 
      scuole dottorali (di seguito indicate come scuole) 
di seguito elencati, aventi sede amministrativa presso  l'Universita'
degli studi Roma Tre, per l'ammissione ai quali e'  indetto  pubblico
concorso. 
    Tutti i corsi (dottorati e  scuole)  hanno  durata  di  tre  anni
accademici (a decorrere dal 1° gennaio 2011) e rilasciano  il  titolo
di dottore di ricerca. 
    Per i  posti  a  titolo  oneroso  identificati  con  la  dicitura
«Contributo a carico del Dipartimento» nessun esborso e' richiesto ai
dottorandi. 
    Ai sensi dell'art. 8 comma  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, i vincitori  in  situazione  di
handicap  con  un'invalidita'  riconosciuta  pari  o   superiore   al
sessantasei per cento, qualora vincitori di posto  con  contributo  a
carico,   saranno   esonerati   totalmente   dal   pagamento   dietro
presentazione di idonea certificazione. 
    Le borse denominate «FG (Fondo  Giovani)»,  finanziate  dal  MIUR
nell'ambito del «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire  la
mobilita' degli  studenti»,  e  quelle  denominate  «Regione  Lazio»,
finanziate dalla Regione nell'ambito del  Protocollo  di  intesa  per
favorire  l'inserimento  di  giovani  nelle  attivita'   di   ricerca
scientifica e  tecnologica,  sono  legate  a  specifici  progetti  di
ricerca, secondo quanto  esplicitato  nelle  pagine  informative  dei
singoli dottorati o scuole per le quali tali borse siano previste. 
    Oltre  a  quelle  gia'  indicate  nel  bando  potranno   rendersi
disponibili altre borse di studio triennali  (borse  convenzionate  o
borse finanziate dal MIUR, ad es. su progetti di ricerca di interesse
nazionale); l'attribuzione di tali eventuali borse  sara'  deliberata
dal Senato accademico entro la data di avvio dei corsi,  su  proposta
del Collegio dei docenti, a seguito di perfezionamento  dell'atto  da
cui  deriva  la  disponibilita'  finanziaria;  l'individuazione   del
dottorando cui attribuire la borsa, che potra' essere  esclusivamente
uno tra i candidati risultati idonei in questo concorso, seguira'  le
norme previste dal regolamento di Ateneo  in  materia  di  formazione
dottorale. 
    In  tutti  i  casi  di  borse   finanziate   da   enti   esterni,
l'Universita' non procedera' all'erogazione della borsa al dottorando
assegnatario prima dell'avvenuto  trasferimento  da  parte  dell'ente
finanziatore della relativa annualita'. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Partecipazione al concorso 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione 
      a ciascun dottorato e/o 
      ad una sola sezione/area di ciascuna scuola 
di  cui  al  precedente  articolo,  senza  limitazioni  di   eta'   e
cittadinanza,  coloro  che   sono   in   possesso,   all'atto   della
presentazione   della   domanda,   di   qualsiasi   laurea    (almeno
quadriennale) conseguita secondo l'ordinamento precedente all'entrata
in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero  di  qualsiasi
laurea di secondo livello. 
    2.  Possono  inoltre  presentare  domanda  di  partecipazione  al
concorso di ammissione coloro che conseguiranno il  titolo  richiesto
di cui al comma precedente entro il giorno  antecedente  la  data  di
svolgimento della prima prova concorsuale, evidenziata sul  sito  web
all'indirizzo di cui sopra. In  tal  caso  l'ammissione  al  concorso
sara' disposta «con riserva» ed i  candidati  dovranno,  in  sede  di
prova    concorsuale,    sottoscrivere    l'apposito    modulo     di
autocertificazione di avvenuto conseguimento del titolo. 
    3.  Possono  inoltre  presentare  domanda  di  partecipazione  al
concorso  di  ammissione  -   sotto   condizione   della   prescritta
dichiarazione di equipollenza - coloro che hanno conseguito o sono in
procinto di conseguire un titolo accademico estero. Qualora il titolo
accademico  conseguito  all'estero  non  sia  gia'  stato  dichiarato
equipollente ad una laurea italiana  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  (MIUR)  questo   dovra'   essere
preventivamente riconosciuto equipollente dal Collegio al  solo  fine
dell'ammissione al concorso. 
    La dichiarazione ministeriale  di  equipollenza,  o  i  documenti
(tradotti e legalizzati secondo le norme vigenti) utili a  consentire
al Collegio la dichiarazione  di  equipollenza  in  parola,  dovranno
pervenire  al  dipartimento  sede  del  dottorato  o   della   scuola
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno antecedente la data di
svolgimento della prima prova concorsuale, evidenziata sul  sito  web
all'indirizzo di cui sopra. 
    In caso di mancata (o incompleta) trasmissione  di  quanto  sopra
non sara' consentita la partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domanda di ammissione 
 
 
    Per  partecipare  ai  concorsi  il  candidato   deve   iscriversi
unicamente per via telematica tramite il  sito  web  dell'Universita'
Roma   Tre   all'indirizzo    http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/ 
rendendo tutte le dichiarazioni richieste nel modulo  online  secondo
le istruzioni ivi indicate. L'incompleta compilazione  della  domanda
impedira' l'inoltro della stessa. 
    Al termine della procedura di inserimento della richiesta on line
sara' possibile stampare (nonche' ricevere per posta elettronica)  la
ricevuta che attesta l'avvenuto regolare  inoltro  della  domanda  di
partecipazione, che non dovra' essere inviata all'Ateneo. 
    Sara'  cura  del  candidato  verificare  sulla  ricevuta   stessa
l'esattezza e completezza dei dati inseriti, posto che solo entro  il
termine di scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  potranno
essere  accolte  eventuali  richieste  di  modifica  o  integrazione,
avanzate utilizzando l'apposito servizio di help desk on line. 
    Il termine per la presentazione on line e' fissato alle ore 14.00
del giorno 26 agosto 2010. 
    Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in altra
forma. 
    Il candidato dovra' presentare  una  domanda  di  iscrizione  per
ciascun concorso cui intende partecipare. 
    Nessun contributo economico e' richiesto per la partecipazione ai
concorsi. 
    Laddove per la partecipazione al  concorso,  oltre  alla  domanda
online,  sia  prescritta  la  preventiva   presentazione   di   altra
documentazione - titoli, lettere di presentazione, copia della  tesi,
etc. - questa (diversa da quella di cui al precedente art.  2,  punto
3: «Candidati con titolo estero») dovra' essere inviata  direttamente
al dipartimento  sede  del  dottorato  o  della  scuola,  ove  dovra'
pervenire improrogabilmente entro la data  specificatamente  indicata
(per ciascun dottorato o scuola) sulla pagina  web  all'indirizzo  di
cui all'art. 1. 
    I candidati, a loro spese e previa  richiesta  scritta,  potranno
provvedere entro 6 mesi dalla data di emanazione del presente  bando,
al recupero della documentazione presentata; trascorso  tale  periodo
l'Amministrazione non sara' piu' responsabile,  in  alcun  modo,  del
suddetto materiale. 
    I candidati riconosciuti portatori di  handicap  ai  sensi  della
legge n. 104/92,  che  abbiamo  necessita'  di  ausilio  o  di  tempi
aggiuntivi per l'espletamento  delle  prove  dovranno  far  pervenire
entro il 31 agosto 2010, a  mezzo  raccomandata  a/r  indirizzata  al
dipartimento sede del dottorato o della scuola,  esplicita  richiesta
in tal senso. 
    E' onere  dei  candidati  comunicare  eventuali  cambiamenti  del
proprio recapito: l'Amministrazione universitaria non  assume  alcuna
responsabilita'  per  il  caso  di   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da   inesatte   indicazioni   del   recapito   da   parte
dell'aspirante, da mancata o tardiva  comunicazione  del  cambiamento
dello stesso, ne' per eventuali disguidi postali. 
    L'Ateneo  non  assume  parimenti   alcuna   responsabilita'   per
eventuali disguidi informatici non imputabili a malfunzionamenti  del
sistema di ricezione on line delle domande. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Procedura concorsuale 
 
 
    Il concorso di ammissione al corso consiste in piu' prove, di cui
una orale, intese ad accertare la preparazione,  le  capacita'  e  le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica. 
    Sulla pagina web all'indirizzo di cui al precedente art.  1  sono
indicate distintamente per ciascun dottorato e  per  ciascuna  scuola
(eventualmente articolate per sezioni/aree): 
      le modalita' di articolazione della procedura concorsuale,  che
puo' anche prevedere la valutazione di  documentazione  eventualmente
richiesta ai candidati; 
      le materie o le tematiche oggetto delle prove d'esame. 
      Per i cittadini stranieri e' richiesta  un'adeguata  conoscenza
della lingua italiana. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                       Svolgimento delle prove 
 
 
    Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
Roma Tre, a partire dalla data evidenziata per ciascun concorso sulla
pagina web all'indirizzo di cui all'art. 1, nei locali  che  verranno
indicati con le modalita' di cui al comma successivo. 
    Il diario delle prove di esame, con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e del luogo in cui le medesime si  svolgeranno,  sara'
reso pubblico per ciascun dottorato/scuola dottorale  con  almeno  15
giorni di anticipo attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  internet
dell'Universita' dedicato alla formazione dottorale,  disponibile  al
seguente indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/  
    I candidati hanno l'obbligo  di  prendere  visione  del  suddetto
diario (non saranno inviate convocazioni per sostenere il concorso). 
    Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un  documento
di riconoscimento in corso di validita'. 
      

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Commissioni d'esame 
 
 
    Le commissioni per gli esami di ammissione ai dottorati  ed  alle
scuole saranno formate  e  nominate  in  conformita'  alla  normativa
vigente. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                       Valutazione delle prove 
 
 
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di 60 punti per ognuna delle prove. 
    E'  ammesso  alla/e  prova/e  orale/i  il  candidato  che   abbia
conseguito nella/e prova/e precedenti un punteggio  non  inferiore  a
40/60. In caso di piu' prove sara' considerata la media tra le  prove
stesse, che dovra' risultare non inferiore a 40/60. 
    La prova orale si intende superata solo se il  candidato  ottenga
un punteggio non inferiore a 40/60. In caso di piu' prove orali sara'
considerata la media tra le prove stesse  che  dovra'  risultare  non
inferiore a 40/60. 
    Alla fine di ogni  seduta  dedicata  alla/e  prova/e  orale/i  la
commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei  voti  da  ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.   L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo del dipartimento presso cui  si
e' svolta la prova. 
    Al termine di tutte le prove concorsuali la  commissione  compila
la graduatoria  generale  di  merito,  sulla  base  della  somma  dei
punteggi ottenuti (max 120/120) dai candidati nelle singole prove. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
           Ammissione ai corsi e attribuzione delle borse 
 
 
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per  ogni
dottorato e per ogni scuola (o sezione di essa). 
    A parita' di merito, per la  fruizione  delle  borsa  prevale  la
valutazione della  situazione  economica  determinata  ai  sensi  del
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30.04.1997  e
successive modifiche e integrazioni. 
    In caso di parita' di voti per l'attribuzione di un  posto  senza
borsa saranno preferiti i candidati che: 
      1. abbiano conseguito la laurea con il punteggio piu' alto; 
      2. a parita' di punteggio di laurea,  abbiano  la  media  degli
esami con il punteggio piu' alto; 
      3. a parita' di  punteggio  di  laurea  e  media  degli  esami,
abbiano conseguito la laurea nel  minor  tempo,  tenuto  conto  della
durata legale/normale del corso; 
a parita' degli elementi indicati nei punti 1, 2, 3 saranno preferiti
i candidati piu' giovani. 
    Le borse sono attribuite ai candidati ai sensi dell'art.  13  del
regolamento di  Ateneo;  l'assegnazione  delle  eventuali  specifiche
tematiche di ricerca sara' deliberata del Collegio dei docenti. 
    L'attribuzione di borse finanziate da  enti  esterni  conseguira'
all'assegnazione  di  queste  ultime  da  parte  del  Collegio;   gli
assegnatari di borsa di studio  dovranno  sottoscrivere  una  formale
accettazione della stessa, a valere quale conoscenza delle condizioni
previste al precedente art. 1. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
            Documentazione da presentare per l'iscrizione 
 
 
    I candidati risultati vincitori secondo  la  graduatoria  saranno
ammessi al corso nel caso formalizzino la loro iscrizione secondo  le
modalita'  che  saranno  comunicate  loro  -  per  il  tramite  delle
commissioni giudicatrici - dall'ufficio ricerca: in caso di  mancata,
incompleta o tardiva formalizzazione subentrera' nella  posizione  il
successivo candidato secondo l'ordine della graduatoria. 
    I  candidati  risultati  idonei  secondo   la   stessa   predetta
graduatoria,   dovranno   formalizzare   la    loro    disponibilita'
all'eventuale subentro in caso di  rinunce  dei  vincitori  entro  il
termine e con le modalita' prescritte nella documentazione che  sara'
loro fornita -  per  il  tramite  delle  commissioni  giudicatrici  -
dall'ufficio ricerca. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie,  il  candidato
deve esercitare opzione per un solo dottorato o scuola dottorale. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le  borse  di  studio,  il  cui  attuale  importo  annuo  e'   di
€ 13.638,47 al lordo della quota dei contributi previdenziali facenti
carico al borsista, sono conferite ai vincitori, ai sensi  e  con  le
modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo  l'ordine  della
graduatoria. 
    Chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta. 
    In  caso  di  rinuncia  alla  borsa  di  studio,  da  trasmettere
all'ufficio ricerca mediante l'apposito modello,  il  dottorando  non
avra' diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in  cui
la rinuncia viene formalizzata. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                         Rilascio del Titolo 
 
 
    Previa  valutazione  positiva  del  Collegio   dei   docenti,   a
conclusione del triennio dei  corsi  della  formazione  dottorale  e'
previsto, ai sensi della vigente normativa,  l'esame  finale  per  il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  e'
subordinato alla consegna,  da  parte  dell'interessato,  della  tesi
finale, della quale l'Universita' garantira' la  conservazione  e  la
pubblica  consultabilita'  attraverso   l'inserimento   nell'archivio
istituzionale d'Ateneo ad  accesso  aperto,  oltre  che  mediante  il
prescritto deposito presso le biblioteche  nazionali  di  Roma  e  di
Firenze. 
      

        
      
                               Art. 12 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    Per  quanto  non  previsto  nel   presente   bando   valgono   le
disposizioni legislative e regolamentari in materia. 
      Roma, 30 giugno 2010 
 
                                                  Il rettore: Fabiani