Concorso per 1 dottore di ricerca (liguria) UNIVERSITA' DI GENOVA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 06-08-2010
Sintesi: UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO   (scad.  24 settembre 2010) Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXVI ciclo ...
Ente: UNIVERSITA' DI GENOVA
Regione: LIGURIA
Provincia: GENOVA
Comune: GENOVA
Data di inserimento: 07-08-2010
Data Scadenza bando 24-09-2010
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UNIVERSITA' DI GENOVA


CONCORSO   (scad.  24 settembre 2010)

 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
                             XXVI ciclo 
 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 13.08.1984,  n.  476,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 21.08.1984, sulle norme in materia di  borse  di
studio  e  dottorato  di  ricerca  nelle  Universita'  e   successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 30.11.1989,  n.  398,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 14.12.1989 recante norme in materia di borse  di
studio universitarie e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Genova,  emanato
con D.R. n. 18 del 20.12.1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
3 del 04.01.1995 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto l'art. 4 della legge 03.07.1998, n. 210,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06.07.1998, che demanda  la  disciplina
del dottorato di ricerca ai singoli Atenei, i quali vi provvedono con
appositi regolamenti; 
    Visto il decreto  ministeriale  30.04.1999,  n.  224,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del  13.07.1999,  con  cui  e'  stato
emanato il Regolamento in materia  di  dottorato  di  ricerca  e  che
determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita'  delle  sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  28.12.2000  n.
445, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20.02.2001,
contenente le disposizioni legislative in materia  di  documentazione
amministrativa e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
09.04.2001,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   n.   172   del
26.07.2001, relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto  agli
studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre  1991,
n. 390; 
    Visto il Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con  D.R.
n. 228 del 25.092001 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il D.M. 23.10.2003, n. 198 recante «Fondo per  il  sostegno
dei giovani e  per  favorire  la  mobilita'  degli  studenti»  ed  in
particolare  l'art.  3,  come  modificato  dai  DD.MM.  09.08.2004  e
03.11.2005; 
    Visto il D.M.  22.10.2004,  n.  270,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 26.11.2004, contenente modifiche al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e  della  Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto rettorale n.  1199  del  22.01.2007  recante  il
Regolamento delle Scuole di  dottorato  di  ricerca  dell'Universita'
degli Studi di Genova e ss.mm.ii.; 
    Visto il decreto ministeriale 18.06.2008 con il  quale  l'importo
annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato  di  ricerca
e' stato fissato in Euro 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali
a carico del percipiente; 
    Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca -  XXVI
ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita' degli  Studi  di
Genova presentate dai Dipartimenti e dalle  competenti  strutture  di
coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto; 
    Vista    la    determinazione    dirigenziale    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca prot. n. 606 del 17.03.2010, con  la
quale sono state assegnate 20 borse di studio di dottorato di ricerca
per il XXVI ciclo; 
    Vista  la  delibere  del  senato  accademico  nelle  sedute   del
18.5.2010 e del 13.7.2010; 
    Viste la delibera del consiglio di amministrazione  nella  seduta
del 25.5.2010; 
    Acquisito il parere del  Nucleo  di  Valutazione  di  Ateneo  per
l'efficienza e l'efficacia nella seduta del 6.7.2009; 
    Viste  le  convenzioni  stipulate  con  altri  Atenei  per  corsi
consorziati e con Enti esterni  per  il  finanziamento  di  borse  di
studio; Viste le delibere  dei  Dipartimenti  dell'Universita'  degli
Studi di Genova per il finanziamento di borse di studio; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Attivazione 
 
 
    1. E' indetto pubblico concorso  per  l'ammissione  ai  corsi  di
dottorato di ricerca - XXVI  Ciclo-  di  durata  triennale  con  sede
amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Genova,  riportati
nell'allegato A. 
    2. Il concorso si svolgera' secondo una delle seguenti modalita',
indicate per ciascun corso nell'allegato A: 
      per titoli; 
      per esame; 
      per titoli ed esame; 
      per titoli e colloquio. 
    3. Ai sensi del  presente  bando  per  titoli  si  intendono:  le
informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, le lettere  di
presentazione,  il  progetto  di  ricerca,   gli   ulteriori   titoli
rispettivamente di cui all'art. 3, commi 2, lett. d), 3, 4 e 5. 
    4. I corsi sono organizzati in Scuole di  dottorato  di  ricerca.
Per  ogni  Scuola  sono  individuati  il  Direttore  ed  il  relativo
Dipartimento o altra struttura di coordinamento della ricerca. Per  i
corsi sono individuati il Coordinatore ed il relativo Dipartimento  o
altra struttura di coordinamento della ricerca, il numero dei  posti,
le borse di studio con la precisazione dei soggetti finanziatori, gli
eventuali  posti  riservati  e  in  soprannumero  per  cittadini  non
comunitari residenti all'estero e l'ambito di indagine prioritario al
quale dovra' corrispondere l'attivita' di ricerca del vincitore della
borsa, per le borse finanziate dal Ministero  per  effetto  del  D.M.
23.10.2003, n. 198 e successive modifiche. Nel caso di  Scuole  e  di
corsi di dottorato consortili ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3  del
Regolamento delle Scuole di dottorato dell'Universita' degli Studi di
Genova, e' evidenziato l'eventuale rilascio di un titolo congiunto  e
sono  comunque  precisate  le  sedi  universitarie  di   riferimento.
L'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza e' indicato per
ogni Scuola. 
    5. Il numero delle borse di studio puo'  essere  aumentato  sulla
base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando. 
    6. Le  convenzioni  indicate  nell'allegato  A  sono  gia'  state
stipulate o sono in fase di stipula. 
    7. L'aumento del numero delle borse puo' determinare l'incremento
del numero dei dottorandi iscrivibili, fermo restando che  il  numero
massimo di posti non puo' essere superiore al doppio del numero delle
borse a vario titolo attivate per il corso di dottorato  di  ricerca.
Sono esclusi dal computo i posti soprannumerari di  cui  al  comma  4
dell'art. 6 del Regolamento delle  Scuole  di  dottorato  di  ricerca
dell'Universita' degli Studi di Genova. 
    8. Le informazioni, riferite a ogni singolo corso, concernenti il
calendario, i contenuti e le modalita' di svolgimento delle prove,  i
temi di ricerca e le lingue straniere tra le quali puo' essere scelta
quella con cui sostenere le prove, sono  pubblicate  nell'allegato  A
del presente bando ed eventualmente  aggiornate/rettificate  mediante
diffusione   sul   sito   internet    dell'Ateneo,    alla    pagina:
 https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/  

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso, alla scadenza del bando, di  laurea  conseguita  secondo
l'ordinamento  previgente  alla  riforma   dell'autonomia   didattica
universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero  di  titolo
di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.  Sono  ammessi
con riserva coloro che  conseguano  la  laurea  successivamente  alla
scadenza del bando, purche' ne siano in  possesso  entro  il  termine
perentorio del 29 ottobre 2010. 
    2.  Nel  caso  di  titolo  di  studio  conseguito  all'estero   e
riconosciuto  idoneo,  qualora  il  titolo   non   sia   gia'   stato
riconosciuto    equipollente,    l'interessato     deve     chiederne
l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando  alla  domanda  i
seguenti documenti: 
      a) titolo di studio tradotto  e  legalizzato  dalla  competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in  cui  e'
stato conseguito il titolo; 
      b) "dichiarazione di valore" del titolo di  studio  resa  dalla
stessa rappresentanza. 
    3. Il provvedimento di equipollenza sara' adottato ai  soli  fini
dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 
    4. Nel caso in cui la  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare  italiana  non   abbia   provveduto   a   rilasciare   tale
documentazione in tempo utile per la presentazione della  domanda  di
ammissione,  e'   necessario   allegare   alla   domanda   tutta   la
documentazione disponibile. L'eventuale provvedimento di equipollenza
sara' adottato sotto condizione che la traduzione  legalizzata  e  la
"dichiarazione di valore" siano presentate entro il termine  previsto
per l'iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domanda di ammissione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  deve   essere
presentata mediante la procedura  on-line  disponibile  all'indirizzo
 http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/dottorato ,   entro
le ore 12.00  (ora  italiana)  del  24  settembre  2010  (termine  di
scadenza del bando). 
    2. Nella domanda  il  candidato  deve  autocertificare  sotto  la
propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: 
      a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il  luogo
di nascita, la residenza, il telefono  ed  il  recapito  eletto  agli
effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini  stranieri,  si
richiede l'indicazione di un recapito  italiano  o  di  quello  della
propria Ambasciata in Italia, eletta quale  proprio  domicilio.  Puo'
essere omessa  l'indicazione  del  codice  fiscale  se  il  cittadino
straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 
      b) la denominazione del corso di  dottorato,  della  Scuola  di
dottorato, e, se  previsto,  dell'indirizzo  per  il  quale  presenta
domanda di partecipazione al concorso  di  ammissione.  Il  candidato
puo' presentare domanda  per  partecipare  alle  procedure  selettive
relative a non piu' di due corsi o indirizzi della stessa Scuola.  Si
precisa che deve essere inserita una distinta domanda per ogni  corso
e/o indirizzo prescelto. Le domande presentate dopo le ore 12.00  del
24 settembre 2010 non saranno prese in considerazione. 
      c) la cittadinanza; 
      d)  tipo   e   denominazione   della   laurea   posseduta   con
l'indicazione della data, della votazione e  dell'Universita'  presso
cui e' stata conseguita  ovvero  il  titolo  equipollente  conseguito
presso un'Universita' straniera nonche'  gli  estremi  dell'eventuale
provvedimento con  cui  e'  stata  dichiarata  l'equipollenza  stessa
oppure l'istanza di  richiesta  di  equipollenza  ai  soli  fini  del
concorso di cui all'art. 2. Qualora il candidato consegua  la  laurea
successivamente alla scadenza del bando, purche' ne sia  in  possesso
entro il termine perentorio del  29  ottobre  2010,  e'  ammesso  con
riserva e dovra', a  pena  di  esclusione,  perfezionare  la  propria
domanda  mediante  autocertificazione  del   titolo   conseguito   da
presentare al Servizio Alta  Formazione,  a  mezzo  fax  al  seguente
numero  010/2099539  con  allegata  copia  di  valido  documento   di
identita', entro e non oltre il termine  perentorio  del  29  ottobre
p.v. (non fa fede il timbro postale di spedizione); 
      e) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di  dottorato
secondo le modalita' stabilite dal Collegio dei Docenti; 
      f) (solo per i concorsi che prevedono un colloquio)  la  lingua
straniera della quale si vuole dare prova di  conoscenza  durante  il
colloquio; 
      g)  l'impegno  a  comunicare  tempestivamente  ogni   eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito; 
      h) (solo per cittadini stranieri per i concorsi  che  prevedono
un colloquio) il possesso  di  un'adeguata  conoscenza  della  lingua
italiana. 
    3. Alla domanda devono essere  allegati,  mediante  la  procedura
on-line: 
      a) documento di identita' 
      b) curriculum vitae  et  studiorum  del  candidato  debitamente
datato e sottoscritto. 
    Nel  predetto  curriculum  possono  essere   incluse   tutte   le
informazioni ritenute pertinenti alle tematiche oggetto del corso  di
dottorato per il quale e' presentata domanda. Queste informazioni,  a
titolo esemplificativo, possono concernere: le esperienze di  ricerca
e/o lavorative pregresse, gli  eventuali  altri  titoli  in  possesso
(inclusi quelli di studio), le certificazioni,  le  pubblicazioni,  i
brevetti, ecc. 
    4. Limitatamente ai corsi di dottorato di ricerca per i quali  il
concorso di accesso e' per titoli o per  titoli  e  colloquio  o  per
titoli  ed  esame,  i  candidati  devono,  altresi',   indicare   sul
curriculum: il titolo della  tesi  e  una  sintetica  descrizione  di
quest'ultima nonche' un'elencazione degli esami sostenuti, della loro
votazione  e,  se  possibile,  una  breve  descrizione  dei  relativi
programmi. 
    5. Per i corsi di dottorato di ricerca per i quali il concorso di
accesso e' per titoli o per titoli e colloquio o per titoli ed esame,
i  candidati  devono,  altresi',  allegare,  mediante  la   procedura
on-line: 
      a) non meno di una e non piu' di tre lettere  di  presentazione
del candidato sottoscritte  da  un  docente  universitario  o  da  un
esperto della materia; 
      b) un progetto di ricerca sottoscritto concernente una  o  piu'
tematiche  di  ricerca  del  dottorato  oggetto  della  domanda  come
riportate nell'allegato A (dieci pagine al massimo); 
      c) una  dichiarazione  di  conoscenza  effettiva  della  lingua
inglese;  i  cittadini  stranieri  possono  altresi'  dichiarare   di
conoscere la lingua italiana; 
      d) eventuali ulteriori titoli inerenti le tematiche di  ricerca
trattate dal corso, ciascuno di lunghezza non superiore a 10 pagine. 
    6.  Si  rinvia  all'allegato  A  per  informazioni  su  ulteriori
documenti da presentare richiesti  dai  singoli  corsi  o  indirizzi.
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
    7. I documenti di cui ai precedenti  commi  2,  3  e  5  potranno
essere redatti in  lingua  italiana  o  in  lingua  inglese.  Per  la
possibilita' di presentare i documenti in una  lingua  diversa  dalle
predette si rimanda all'allegato A. 
    8. Le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae  et  studiorum
costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o  di  atto
di notorieta'. Nei casi in cui non sia applicabile  la  normativa  in
materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii),
il  candidato  si  assume  comunque   la   responsabilita'   (civile,
amministrativa  e  penale)   delle   dichiarazioni   rilasciate   nel
curriculum. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli  e
gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore.  I  candidati
che  renderanno  dichiarazioni  mendaci  decadranno   automaticamente
dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della borsa di studio  con
effetto  retroattivo,  fatta  comunque  salva  l'applicazione   delle
ulteriori sanzioni amministrative e/o  penali  previste  dalle  norme
vigenti. 
    9.   L'Amministrazione   universitaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  per  il  caso  di   smarrimento   di   comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito  da
parte dell'aspirante o da mancata oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento degli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima. 
    10. L'Universita' si riserva di adottare,  anche  successivamente
all'espletamento  del  concorso,  provvedimenti  di  esclusione   dei
candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti o che  non
abbiano ottemperato alle previsioni di bando. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                       Procedure di ammissione 
 
 
    1. La  valutazione  comparativa  per  l'ammissione  ai  corsi  di
dottorato  di  ricerca  e'   intesa   ad   accertare   principalmente
l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica ed e'  effettuata
da ciascuna Commissione secondo le seguenti modalita': 
      a) nei concorsi per titoli, la  Commissione  predeterminera'  i
criteri per la valutazione comparativa  dei  titoli,  anche  ai  fini
della determinazione dell'idoneita'. 
      b) nei concorsi per titoli  e  colloquio,  la  valutazione  dei
titoli deve essere compiuta dalla Commissione ai sensi del punto a). 
      Prima del colloquio sara' affissa, presso le strutture indicate
all'art. 5, comma 5, la relativa graduatoria. 
    Il colloquio comprende l'illustrazione delle attivita' di ricerca
d'interesse per  il  candidato,  anche  sulla  base  delle  attivita'
pregresse  dichiarate  nel  curriculum  vitae  et  studiorum,   fermo
restando quanto eventualmente diversamente disposto nell'allegato  A.
Il  colloquio  si  intende  superato  se  il  candidato  ottiene  una
votazione di almeno 40/60. 
    Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare la
conoscenza di una lingua straniera. 
      c) nei concorsi per esami, la valutazione comparativa  consiste
in una prova a contenuto  teorico  e/o  pratico,  relativamente  agli
argomenti e alle eventuali altre previsioni  contenuti  nell'allegato
A, ed in un colloquio. La prova a contenuto teorico  e/o  pratico  si
intende superata se il candidato  ottiene  una  votazione  di  almeno
40/60. 
    Il colloquio consiste  nella  discussione  delle  prima  prova  e
nell'illustrazione delle attivita'  di  ricerca  d'interesse  per  il
candidato, anche sulla base delle attivita' pregresse dichiarate  nel
curriculum vitae et studiorum, fermo  restando  quanto  eventualmente
diversamente  disposto  nell'allegato  A.  Il  colloquio  si  intende
superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. 
    Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare la
conoscenza di una lingua straniera. 
      d) nei concorsi per titoli ed esame la valutazione  dei  titoli
deve essere compiuta dalla Commissione nelle modalita'  indicate  nel
punto a). 
      Prima degli esami sara' affissa, presso le  strutture  indicate
all'art. 5, comma 5, la relativa graduatoria. 
    La prova a contenuto  teorico  e/o  pratico  e  il  colloquio  si
svolgono secondo le modalita' riportate nel punto c). 
    2. A prescindere dal tipo di concorso svolto, nel  caso  di  pari
merito,  le  borse  sono  assegnate  secondo  la  valutazione   della
situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 mentre  per
i posti senza borsa viene data preferenza al piu' giovane di eta'. 
    3. Per sostenere le prove i candidati dovranno  esibire  uno  dei
seguenti documenti di identita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto; 
      d) tessera postale; 
      e) porto d'armi. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti 
 
 
    1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti  nomina,  con
proprio  decreto,  la  commissione   incaricata   della   valutazione
comparativa dei candidati.  Detta  commissione  e'  composta  da  tre
membri scelti tra professori universitari e ricercatori  universitari
di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti,  anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture  pubbliche
e private di ricerca. 
    2.  Ciascuna  commissione  giudicatrice  fissa   i   criteri   di
valutazione  prima  di  prendere  visione  delle  domande   e   della
documentazione trasmessa dai candidati. 
    3. Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la  commissione
giudicatrice   forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,    con
l'indicazione dei voti riportati  da  ciascuno  nella  prova  stessa.
L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal   segretario   della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della struttura
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. 
    4. Espletate le prove  di  concorso  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. 
    5. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche il giorno  1º
dicembre 2010, esclusivamente nei seguenti modi: 
      affissione all'albo dei Dipartimenti/struttura  di  ricerca  di
afferenza; 
      affissione all'albo del Servizio Alta Formazione; 
      pubblicazione           sul            sito            internet
 https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/  
    Non saranno inviate comunicazioni a domicilio. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    1. I  candidati  sono  ammessi  ai  corsi,  secondo  l'ordine  di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso. 
    2.  I  candidati  classificatisi   in   posizione   utile   nella
graduatoria definitiva in piu' corsi o indirizzi di dottorato  devono
esercitare l'opzione per uno  di  essi,  a  pena  di  decadenza,  nei
termini indicati all'art. 8. 
    3. I posti  riservati  in  favore  di  cittadini  non  comunitari
residenti all'estero che non siano assegnati, vanno ad aggiungersi  a
quelli disponibili per i cittadini comunitari. 
    4. I titolari di assegni di  ricerca  utilmente  collocati  nella
graduatoria definitiva sono ammessi ai  corsi  senza  titolarita'  di
borsa di studio conservando l'assegno di ricerca. 
    In ogni caso, il totale degli ammessi non puo'  essere  superiore
al  numero  complessivo  di  posti   disponibili,   salvo   i   posti
soprannumerari di cui al comma 4 dell'art. 6  del  Regolamento  delle
Scuole di  dottorato  di  ricerca  dell'Universita'  degli  Studi  di
Genova. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. Le borse di  studio  sono  assegnate  secondo  l'ordine  della
graduatoria definitiva. 
    2.  I  candidati  classificatisi   in   posizione   utile   nella
graduatoria definitiva hanno facolta', in relazione al numero e  alla
tipologia delle borse  disponibili,  di  esercitare  opzione  tra  le
diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa. 
    3. In caso di  parita'  di  voti  prevale  la  valutazione  della
situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001. 
    4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di  studio  per
un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo'  fruirne  una
seconda volta. 
    5. E' vietata  la  contemporanea  fruizione  di  altre  borse  di
studio, tranne quelle concesse da istituzioni  italiane  o  straniere
utili  ad  integrare,  con  soggiorni  all'estero,   l'attivita'   di
formazione o di ricerca dei dottorandi. 
    6. L'importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a  carico
del percipiente di ciascuna borsa di studio e' di Euro  13.638,47  al
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 
    7. L'importo della borsa di dottorato e' maggiorato del  50%  per
periodi di  soggiorno  all'estero.  Al  dottorando  spetta,  inoltre,
nell'arco del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al
costo piu' economico. I periodi di soggiorno all'estero  non  possono
superare complessivamente la meta' della durata del corso. 
    8. Alle borse di studio si applicano le disposizioni  in  materia
di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge  13.08.1984  n.
476. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
         Scadenzario e contenuti della domanda di iscrizione 
 
 
    1. I concorrenti che risultino  ammessi  ai  corsi  di  dottorato
dovranno presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria
domanda di iscrizione secondo le scadenze di seguito riportate. 
    1º  dicembre:  pubblicazione  graduatorie  definitive  e   inizio
iscrizioni. 
    9  dicembre:  termine  ultimo  per  l'iscrizione  dei   candidati
vincitori di borsa. 
    10 dicembre: pubblicazione elenco borse/posti  residui  sul  sito
 https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/  
    15  dicembre:  termine  ultimo  per  l'iscrizione  dei  candidati
ammessi senza borsa e dei candidati che  subentrano  per  borse/posti
residui pubblicati con avviso del 10 dicembre; 
    16 dicembre: pubblicazione elenco eventuali ulteriori borse/posti
residui sul sito https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/  
    21 dicembre: termine ultimo per l'iscrizione  dei  candidati  che
subentrano per eventuali ulteriori borse/posti residui pubblicati con
avviso del 16 dicembre. 
    I termini sopra indicati sono perentori a pena di decadenza e non
fa fede il timbro postale di spedizione. 
    La mancata presentazione della domanda di iscrizione entro  detti
termini verra' considerata rinuncia al corso e all'eventuale borsa. 
    La domanda potra' essere anticipata via fax al n. 010-209 9539 
    Eventuali posti che residuino dopo il 21  dicembre  saranno  resi
noti nei modi sopra indicati. 
    2. Nella domanda di iscrizione il vincitore deve dichiarare oltre
ai dati anagrafici e all'indicazione del corso ed eventualmente della
Scuola prescelta: 
      a) di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato  o  ad
altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo  accademico,
anche di altra Universita'. 
    Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare: 
      b) di non aver usufruito in precedenza di borse  di  studio  di
dottorato; 
      c) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo  personale
complessivo lordo superiore a € 13.000,00 ovvero di  rinunciare  alla
borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito  (alla
determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi o emolumenti
di qualsiasi natura);di non cumulare la borsa stessa con altra  borsa
di  studio  a  qualsiasi  titolo  conferita  tranne  che  con  quelle
eventualmente concesse da istituzioni nazionali o straniere utili  ad
integrare, con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  ricerca  del
dottorando; 
      d) di impegnarsi a restituire le rate  della  borsa  di  studio
eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi  il  superamento
del limite di reddito. 
    3. Alla domanda devono essere allegati: 
      a) fotocopia di un documento di identita', fronte e  retro,  in
carta libera; 
      b) una fototessera; 
      c) (solo per coloro che non usufruiscono di  borsa  di  studio)
ricevuta del versamento della prima rata per l'accesso e la frequenza
ai corsi  pari  a  436,62  comprensivi  del  bollo,  e  ricevuta  del
versamento della tassa regionale per il diritto allo studio ex art. 4
L.R.  24.01.2006,  n.  2.  I  suddetti  versamenti   possono   essere
effettuati anche mediante la procedura on-line. Gli studenti fruitori
di borsa di studio sono tenuti soltanto ad apporre sulla domanda  una
marca da bollo di 14,62 €. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                          Divieti e rinunce 
 
 
    1. E' vietata la  contemporanea  iscrizione  ad  altro  corso  di
studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita'. 
    2. Il mancato conseguimento dell'ammissione  all'anno  successivo
ovvero il provvedimento di esclusione per gravi  inadempienze  o  per
risultati insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di  ricerca,
in relazione alle  modalita'  stabilite  dal  Collegio  dei  Docenti,
comportano la revoca della borsa  con  obbligo  di  restituzione  dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente. 
    3. Il dottorando che rinuncia,  per  superamento  del  limite  di
reddito, alla fruizione  della  borsa  di  studio  durante  l'anno  e
prosegue il corso di studi, e' tenuto  alla  restituzione  dei  ratei
gia' percepiti nello stesso anno. 
    4. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del corso di dottorato ha diritto  alla  corresponsione  della  borsa
proporzionalmente al  periodo  di  attivita',  a  condizione  che  il
Collegio dei Docenti  attesti  il  regolare  e  proficuo  svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia. 
    5. Coloro che avranno rilasciato  dichiarazioni  mendaci  saranno
dichiarati decaduti, fermo restando  la  responsabilita'  penale  per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi 
 
 
    1. I dottorandi, che non usufruiscono di borsa  di  studio,  sono
tenuti al versamento  di  tasse  e  contributi  per  l'accesso  e  la
frequenza ai corsi di  dottorato  in  due  rate  da  versare  con  le
seguenti scadenze: 
      a) la prima rata e la  tassa  regionale  per  il  diritto  allo
studio di cui all'art. 8, comma 3, lett. c), dovranno essere  versate
all'atto dell'iscrizione; 
      b) la seconda rata, specificata nell'allegato A)  per  ciascuna
Scuola/corso, dovra' essere versata entro il 30 giugno 2011. 
    2. Ogni anno le tasse ed i contributi  universitari,  inclusa  la
tassa regionale suddetta, possono variare su  delibera  degli  Organi
competenti. L'importo della  seconda  rata  per  ciascuna  Scuola  e'
fissato annualmente per tutti i cicli attivi. 
    3. Il mancato pagamento  nei  termini  suddetti  da'  luogo  alla
corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Svolgimento dei corsi 
 
 
    1. Il corso inizia formalmente dal 1° gennaio 2011  e  ha  durata
triennale. 
    2. I dottorandi sono tenuti  allo  svolgimento,  a  tempo  pieno,
della loro attivita' curriculare secondo le modalita'  stabilite  dal
Collegio dei Docenti. 
    3. I dottorandi possono essere  inseriti,  previa  autorizzazione
del Collegio dei Docenti, nelle attivita' di  ricerca  svolte  presso
l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo. 
    4. A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del
precedente art. 3, comma 5, lett. b), durante il corso il  dottorando
svolgera' la ricerca assegnata dal Collegio dei Docenti. 
    5. I dottorandi  possono  svolgere  attivita'  di  supporto  alla
didattica ai sensi dell'art. 33 dello  Statuto  previo  consenso  del
Collegio dei Docenti. 
    6. E' consentita la sospensione dal corso  esclusivamente  per  i
periodi  relativi  ai   seguenti   casi,   debitamente   documentati:
maternita',   paternita',   malattia,   frequenza   di   un    master
universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra' a fine
corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile,
sosterra' l'esame finale con i dottorandi del  ciclo  successivo.  La
sospensione dal corso  di  durata  superiore  a  30  giorni  comporta
l'immediata sospensione della borsa. 
    7. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel  caso
di sospensione del corso di dottorato per la frequenza di  un  master
universitario,  il  dottorando,   nel   manifestare   l'interesse   a
sospendere l'attivita', ne indica, altresi', il termine  finale.  Per
questa  fattispecie  il  periodo  di  sospensione  non  puo'   essere
inferiore a nove mesi. 
    8. I dottorandi devono presentare,  ogni  anno,  una  dettagliata
relazione scritta sull'attivita' svolta al Collegio  dei  Docenti  ed
eventualmente discuterla oralmente  secondo  le  modalita'  stabilite
dallo stesso. Il Collegio, sentito  anche  il  tutore,  con  motivata
delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso
di risultati insufficienti, propone al  Rettore  l'emanazione  di  un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso. 
    9. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i  dottorandi  ammessi
ai  sensi  del  comma  precedente,  devono  presentare   domanda   di
iscrizione all'anno successivo, allegando - ove tenuti - copia  delle
ricevute di pagamento di cui all'art. 10, comma 1, lett. a). 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
 
    1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue a conclusione  del
corso, con il superamento dell'esame finale. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti dagli  interessati  saranno  raccolti
dall'Universita' degli Studi di Genova, Dipartimento  post-lauream  -
Servizio Alta Formazione, e trattati per  le  finalita'  di  gestione
della  selezione  e  della  carriera  del  dottorando,   secondo   le
disposizioni del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                             Diffusione 
 
 
    1. Il presente bando di concorso e' disponibile sul sito Internet
dell'Universita'    degli    Studi    di    Genova    alla     pagina
 https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/ .         Ulteriori
informazioni possono essere richieste direttamente presso il Servizio
Alta Formazione, via Bensa, 1 II piano - Genova. 
    Orario di apertura al pubblico: dal  lunedi'  al  venerdi'  dalle
9.00  alle  12.00;  martedi'  e  mercoledi'  anche  14.30-16.00.  Per
informazioni telefoniche chiamare il numero 010/2095795  dal  lunedi'
al venerdi' nelle ore d'ufficio. Fax: 010/2099539. 
      Genova, 22 luglio 2010 
 
                                                Il rettore: Deferrari