Concorso per 1 dottore di ricerca (lazio) UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 65 del 17-08-2010
Sintesi: UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA CONCORSO   (scad.  16 settembre 2010) Istituzione del XXVI ciclo dei corsi di dottorato IL RETTORE Visto l'art. 4 della legge ...
Ente: UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-08-2010
Data Scadenza bando 16-09-2010
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UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

CONCORSO   (scad.  16 settembre 2010)
 
          Istituzione del XXVI ciclo dei corsi di dottorato 
 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto l'art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210, che demanda
alle universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di  accesso  e  di
conseguimento del titolo, gli  obiettivi  formativi  ed  il  relativo
programma di studi, la durata,  il  contributo  per  l'accesso  e  la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento  e  l'importo  delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di  convenzioni  con
soggetti pubblici e privati; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  30  aprile  1999,  n.  224,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1999, n. 162, con il
quale e' stato emanato il regolamento recante  norme  in  materia  di
dottorato di ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  9
aprile 2001 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 26 luglio 2001, n. 172; 
    Visto l'art. 6 del decreto ministeriale del 22 ottobre  2004,  n.
270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana
del 12 novembre 2004, n. 266; 
    Visti gli articoli 4 e 20 dello statuto dell'Universita'  europea
di Roma approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -
n. 110 del 13 maggio 2005 ed emanato con decreto rettorale n.  14-ter
del 4 agosto 2006; 
    Visto l'art. 2 del regolamento didattico d'Ateneo  approvato  con
decreto  ministeriale  4  maggio  2005,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  110  del  13
maggio 2005 e modificato con i decreti  rettorali  n.  14-bis  del  4
agosto 2006, n. 29-07, n. 30-07 del 23 luglio 2007, n.  08-09  del  5
marzo 2009, n. 230-09 del 3 novembre 2009 e n.  50-10  del  7  maggio
2010; 
    Visti gli articoli 3, 4, 5 e 23 del regolamento del  dipartimento
di didattica e di ricerca in  scienze  umane  dell'Universita'  degli
studi europea di Roma, emanato con decreto rettorale n. 116/07 del  4
settembre 2007; 
    Visti gli articoli 1, 2, 3, 10, 13, 14, 15 e 16  del  regolamento
del centro dipartimentale per la ricerca dell'Universita' degli studi
europea di Roma, emanato con decreto rettorale n. 36/08 del 25 giugno
2008; 
    Preso atto delle proposte provenienti dagli ambiti  e  presentate
dal centro dipartimentale per la ricerca di istituzione dei corsi  di
dottorato di  ricerca  XXVI  ciclo  con  sede  amministrativa  presso
l'Universita' europea di Roma; 
    Vista la  delibera  con  la  quale  il  comitato  ordinatore,  in
funzione di senato accademico e di dipartimento  di  didattica  e  di
ricerca in scienze umane, anche nelle  articolazioni  dei  rispettivi
consigli di ambito, nella seduta del  14  aprile  2010,  ha  espresso
parere favorevole in relazione al regolamento delle scuole  dottorali
e dei corsi di dottorato, l'istituzione del XXVI ciclo dei  corsi  di
dottorato con sede amministrativa  presso  l'Universita'  europea  di
Roma e l'emanazione del relativo bando; 
    Vista la delibera con la quale il consiglio  di  amministrazione,
nella  seduta  dell'11  maggio  2010  ha  valutato  le   proposte   e
determinato le risorse economico-finanziarie da destinare ai predetti
corsi; 
    Acquisito il parere favorevole del nucleo di valutazione interna; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Istituzione del XXVI ciclo 
 
 
    Presso l'Universita' europea di Roma e' istituito il  XXVI  ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca in: 
      1. categorie giuridiche e tecnologia; 
      2. storia della civilta' europea. Radici, cultura, identita'; 
      3. psicologia cognitiva e valutazione clinica; 
      4. teoria e metodi per l'analisi economica. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                              Selezioni 
 
 
    Sono indetti pubblici concorsi, per curriculum  universitario  ed
esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca  di  cui  al
precedente art. 1. 
    I connotati essenziali di ciascun dottorato sono riportati  negli
allegati numeri 1-4 al  presente  decreto  del  quale  formano  parte
integrante e sostanziale. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono accedere al dottorato di ricerca,  senza  limitazioni  di
eta' e cittadinanza,  coloro  i  quali  abbiano  conseguito  uno  dei
seguenti titoli di studio: 
      laurea  specialistica   conseguita   ai   sensi   del   decreto
ministeriale n. 509/1999 e laurea magistrale conseguita ai sensi  del
decreto  ministeriale  n.   270/2004   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
      diploma di laurea conseguito secondo i vecchi ordinamenti; 
      titolo accademico equipollente  conseguito  presso  universita'
straniere. 
    In quest'ultimo caso, se il titolo non e' gia'  stato  dichiarato
equipollente  ad  uno  dei  titoli  di  studio  italiani   richiesti,
l'ammissione al concorso e' subordinata al riconoscimento del titolo,
ai soli fini dell'ammissione al corso,  da  parte  del  collegio  dei
docenti del dottorato di ricerca. Possono partecipare agli  esami  di
ammissione anche coloro  i  quali  conseguano  il  titolo  di  studio
richiesto  prima  della  data  di  espletamento   del   concorso   di
ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta  «con  riserva»
ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena  di  decadenza,  il
relativo certificato attestante il conseguimento del titolo di studio
o  dichiarazione  sostitutiva  prima  dell'espletamento  della  prova
scritta. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
              Domanda di partecipazione alla selezione 
 
 
    Le domande di partecipazione al concorso, da  redigere  in  carta
libera secondo lo schema allegato (allegato n. 5) al presente  bando,
devono essere dirette al rettore dell'Universita' europea di  Roma  -
via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma, e pervenire,  a  pena  di
esclusione, entro e non oltre il trentesimo  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione del presente bando di concorso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    La documentazione, inoltrata, tramite  servizio  postale,  dovra'
essere contenuta in un plico  sul  quale  dovra'  essere  apposta  la
seguente dicitura: «Documentazione selezione ammissione dottorato  di
ricerca». 
    Qualora il termine per la ricezione delle  domande  di  selezione
coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo
giorno feriale utile. 
    In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in  tempo
utile le domande inoltrate, con  sola  raccomandata  a.r.,  entro  il
termine di scadenza previsto dal bando, in tal caso fa fede il timbro
postale di spedizione. 
    Nel caso in cui si intenda concorrere a piu'  dottorati  dovranno
essere redatte altrettante domande, che potranno essere inviate anche
con un'unica spedizione. Se nella stessa domanda  venissero  indicati
piu' dottorati, sara' ritenuto valido unicamente quello indicato  per
primo. 
    La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato e  redatta  in
lingua italiana con chiarezza e precisione sotto  la  responsabilita'
del candidato stesso pena l'esclusione dal concorso,  deve  contenere
le seguenti dichiarazioni: 
      a) il cognome (cognome da nubile per le  donne  coniugate),  il
nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza e
il codice fiscale; 
      b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare; 
      c) di concorrere  ai  posti  in  soprannumero  senza  borsa  di
studio, con  la  sola  valutazione  del  curriculum  da  parte  della
commissione giudicatrice (solo per i cittadini extra-comunitari,  che
non intendono partecipare alle prove concorsuali); 
      d) di possedere un'adeguata conoscenza  della  lingua  italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri); 
      e) l'esatta denominazione del titolo di studio  posseduto,  con
l'indicazione della data  di  conseguimento,  della  media  dei  voti
riportati nel corso  degli  esami  previsti  dalla  propria  carriera
universitaria, del voto finale, della  durata  del  corso  di  studi,
dell'universita' che lo ha rilasciato ovvero il  titolo  equipollente
conseguito presso una universita'  straniera,  nonche'  la  data  del
decreto con il quale e' stata  dichiarata  l'equipollenza  stessa.  I
candidati in possesso  di  titolo  accademico  straniero  non  ancora
dichiarato  equipollente  ad  uno  dei  titoli  italiani   richiesti,
dovranno allegare alla domanda i  documenti  utili  a  consentire  al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza; tali documenti
dovranno   essere   tradotti   e   legalizzati    dalle    competenti
rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa  vigente  in
materia di ammissione degli studenti stranieri  ai  corsi  di  laurea
delle universita' italiane. I candidati che non sono in possesso  del
titolo di studio saranno ammessi con «riserva»  e  saranno  tenuti  a
presentare,  a  pena  di  decadenza,  il  relativo   certificato   di
conseguimento    titolo    o    dichiarazione    sostitutiva    prima
dell'espletamento della prova scritta; 
      f) di impegnarsi a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso  di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal  collegio  dei
docenti; 
      g) le lingue straniere conosciute e la lingua straniera  scelta
per la prova orale; 
      h)  di  essere/non   essere   dipendente   di   amministrazioni
pubbliche; 
      i) di avere/non avere gia' usufruito  in  precedenza  di  altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato; 
      j) di aver preso visione del bando di concorso; 
      k) il recapito eletto ai  fini  del  concorso  specificando  il
codice di avviamento postale,  il  numero  telefonico  e  l'eventuale
indirizzo di posta elettronica con espressa menzione dell'impegno  di
comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso. 
    Possibilmente  per  quanto  riguarda  i  cittadini  comunitari  e
stranieri,  un  recapito  italiano  o  l'indicazione  della   propria
Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio. 
    Alla domanda di partecipazione al concorso deve  essere  allegata
la fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
    Alla  domanda  di  partecipazione   al   concorso   i   cittadini
extracomunitari che non intendono partecipare alle prove  concorsuali
devono  allegare,  pena  l'esclusione,  il  proprio   curriculum.   I
candidati con  disabilita'  dovranno  specificare  nella  domanda  di
partecipazione, ai sensi del vigente normativa, l'ausilio  necessario
in relazione alla propria disabilita' nonche' l'eventuale  necessita'
di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. 
    Non saranno ammessi a partecipazione al concorso  coloro  le  cui
domande non riportino: 
      il cognome ed il nome; 
      la  residenza  e  il  recapito  ove  si  intende  ricevere   le
comunicazioni relative al concorso; 
      la denominazione  del  dottorato  di  ricerca  cui  si  intende
partecipare; 
      l'esatta denominazione del  titolo  di  studio  posseduto,  con
l'indicazione della data di conseguimento, della durata del corso  di
studi,  dell'universita'  che  lo  ha  rilasciato  ovvero  il  titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche'  la
data del decreto con il  quale  e'  stata  dichiarata  l'equipollenza
stessa. 
    Saranno,  inoltre,  esclusi  automaticamente   dal   concorso   i
candidati che non conseguiranno il titolo di studio  richiesto  prima
dell'espletamento della prova scritta. 
    L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per   il
mancato recapito della domanda di  ammissione  dipendente  da  errore
attribuibile al  candidato,  ovvero  da  eventuali  disguidi  postali
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
 
   Domanda di ammissione in soprannumero cittadini extracomunitari 
 
    Per i cittadini  extracomunitari  e'  prevista,  in  alternativa,
l'ammissione  in  soprannumero  nel  limite  della  meta'  dei  posti
istituiti, con arrotondamento all'unita' per difetto. 
    Pertanto i cittadini extracomunitari che non intendono concorrere
per la borsa di studio possono chiedere di essere valutati sulla base
del proprio curriculum. A tal fine i candidati, dovranno: 
      indicare nell'istanza di partecipazione di voler concorrere  in
soprannumero; 
      inviare il proprio curriculum il  quale  dovra'  contenere,  in
particolare, l'esatta denominazione del titolo di  studio  posseduto,
con l'indicazione della data di conseguimento, della durata del corso
di studi, dell'universita' che lo  ha  rilasciato  ovvero  il  titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche'  la
data del decreto  ministeriale  con  il  quale  e'  stata  dichiarata
l'equipollenza stessa. I candidati in possesso di  titolo  accademico
straniero non  ancora  dichiarato  equipollente  ad  uno  dei  titoli
italiani richiesti, dovranno allegare alla domanda i documenti  utili
a  consentire  al  collegio   dei   docenti   la   dichiarazione   di
equipollenza. 
    Si  precisa  che  tali  documenti  dovranno  essere  tradotti   e
legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze  italiane  all'estero,
secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli  studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 
    In particolare lo  studente  extra-comunitario  dovra'  produrre,
qualora venga ammesso al corso  di  dottorato,  la  dichiarazione  di
valore del proprio titolo di studio entro la data di inizio dei corsi
di dottorato di ricerca. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Prove di selezione 
 
 
    Le prove di selezione sono intese ad  accertare  la  preparazione
del candidato, la  sua  attitudine  alla  ricerca  scientifica  e  la
conoscenza di una o piu' lingue straniere. 
    L'esame di ammissione al corso  consiste  nella  valutazione  del
curriculum universitario e dei titoli, in una prova scritta e  in  un
colloquio. 
    La commissione giudicatrice del concorso di ammissione dispone di
100 punti per ciascun candidato, dei quali  20  sono  riservati  alla
valutazione  del  curriculum  universitario,   post-universitario   e
professionale ed alle eventuali pubblicazioni,  40  alla  valutazione
della prova scritta, 40 alla valutazione della prova orale. 
    La valutazione dei titoli avviene prima  della  correzione  della
prova  scritta  e  per  i  soli  candidati  che  abbiano   consegnato
l'elaborato di tale prova. 
    Non sono ammessi alla prova orale i candidati  che  riportino  un
punteggio inferiore a 40, sommando i voti ottenuti nella  valutazione
del curriculum  universitario  e  post-universitario  e  della  prova
scritta. I risultati della  valutazione  dei  titoli  e  della  prova
scritta sono resi pubblici prima della  prova  orale.  Sono  ritenuti
idonei i  candidati  che  conseguano  come  voto  complessivo  almeno
80/100. 
    Il candidato dovra' inoltre dimostrare  la  buona  conoscenza  di
almeno una lingua straniera. 
    Il curriculum universitario e i titoli vengono  valutati  secondo
le seguenti modalita': 
      a) voto di laurea o di diploma in centodecimi fino a 10 punti: 
        da 109 a 110 e lode, punti 10; 
        da 107 a 108, punti 8; 
        da 105 a 106, punti 6; 
        da 103 a 104, punti 4; 
        da 101 a 102, punti 2; 
        da 99 a 100, punti 1; 
      b) la valutazione dei titoli, pubblicazioni ed ulteriori titoli
di studio, fino ad un massimo di 10 punti: 
        master o corsi equiparati, punti da 1 a 3; 
        pubblicazioni ai sensi  e  secondo  i  criteri  dell'art.  3,
decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89, punti da 1 a 7. 
    Il diario delle prove, con l'indicazione della sede, della data e
dell'ora verra' reso pubblico con almeno quindici giorni di  anticipo
attraverso   la   pubblicazione   sul   sito   web   dell'Universita'
 www.universitaeuropeadiroma.it , nella sezione ricerca,  dottorati  di
ricerca. Tale pubblicazione avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti 
 
 
    Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca  saranno  formate  e
nominate dal rettore, su proposta del collegio dei docenti  di  ruolo
del centro dipartimentale per  la  ricerca.  Ogni  commissione  sara'
composta da tre docenti di ruolo, cui  possono  essere  aggiunti  non
piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e
delle strutture pubbliche e private di ricerca;  la  nomina  di  tali
esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole
e medie imprese. 
    Espletate le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati  da  ciascun  candidato  nelle  singole   prove   e   nella
valutazione del curriculum universitario e dei titoli. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    La  graduatoria  di  merito  sara'  formulata  secondo   l'ordine
decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun  candidato
ed approvata con decreto rettorale. In caso di parita'  di  punteggio
tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato
piu' giovane d'eta'. 
    I candidati saranno dichiarati vincitori secondo  l'ordine  della
graduatoria fino alla concorrenza dei  posti  messi  a  concorso  per
ciascun dottorato. 
    In caso di mancata  accettazione  entro  il  termine  di  cui  al
successivo art. 8, o di rinuncia entro trenta giorni dall'inizio  dei
corsi, subentreranno altrettanti  candidati  secondo  l'ordine  della
graduatoria. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie,  il  candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                        Domanda di iscrizione 
 
 
    I decreti rettorali di approvazione delle graduatorie dei singoli
concorsi di dottorato saranno affissi all'albo ufficiale dell'Ateneo,
nonche'    resi    noti    sul    sito     internet     di     Ateneo
www.universitaeuropeadiroma.it entro  i  quindici  giorni  successivi
all'espletamento   delle   prove   concorsuali.    Tale    affissione
rappresentera'  notifica  ufficiale  ai   vincitori   dei   risultati
concorsuali. 
    I vincitori entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla
succitata affissione, dovranno presentare o far pervenire - a pena di
decadenza - alla  segreteria  generale  dell'Universita'  europea  di
Roma, via degli Aldobrandeschi  n.  190  -  Roma,  piano  terra,  nei
seguenti giorni ed orari: dal lunedi' al  giovedi'  dalle  ore  11.00
alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e venerdi' dalle  ore
10.30 alle ore 12.30, la richiesta di iscrizione al corso secondo  il
modello rilasciato dall'amministrazione stessa e reperibile anche sul
sito internet dell'Ateneo www.universitaeuropeadiroma.it, che  dovra'
contenere, oltre i propri dati anagrafici, le seguenti dichiarazioni: 
      a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso su indicato; 
      b) di non essere iscritto/a ad una scuola  di  specializzazione
e, in caso affermativo, di  impegnarsi  a  sospenderne  la  frequenza
prima dell'inizio del corso; 
      c) di avere/non avere gia' usufruito  in  precedenza  di  altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato; 
      d) di volersi/non volersi  impegnare  in  attivita'  didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita' previste  dal  regolamento
di Ateneo; 
      e)  di  essere/non  essere  in  servizio  presso  una  pubblica
amministrazione; 
      f) di impegnarsi, qualora intraprenda o gia'  svolga  attivita'
esterne, a  darne  comunicazione  all'amministrazione  universitaria,
affinche' il collegio dei docenti si esprima circa la  compatibilita'
o meno tra  la  frequenza  del  corso  di  dottorato  e  gli  impegni
derivanti dalle suddette attivita', che  non  devono  in  alcun  modo
porsi in conflitto con l'attivita' svolta per il dottorato; 
      g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio,  di  non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni  nazionali  o
straniere utili ad integrare, con soggiorni  all'estero,  l'attivita'
di ricerca del dottorato, 
nonche' le seguenti autocertificazioni rese ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000: 
      cittadinanza posseduta; 
      titolo di studio conseguito; 
      reddito personale complessivo presunto riferito  all'anno  2010
(anno di erogazione della eventuale borsa di studio). 
    Le persone con invalidita' pari o superiore al 66%  dichiareranno
il loro status al fine dell'esonero dal pagamento del contributo. 
    I candidati  devono,  inoltre,  presentare  contestualmente  alla
domanda di  iscrizione  al  corso,  pena  la  decadenza,  i  seguenti
documenti: 
      fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata; 
      fotocopia del codice fiscale; 
      n. 2 fotografie recenti e  di  uguale  formato  (cm  4 ×  4,5),
firmate a tergo; 
      ricevuta del versamento della prima  rata  del  contributo  per
l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a € 1000 da effettuarsi: 
        tramite bonifico sul c/c bancario IT62K0335901600100000005493
intestato alla Universita' degli studi europea; 
        presso lo sportello  di  cassa  dell'ufficio  economato  (dal
lunedi' al giovedi' dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore  15.00
alle ore 16.00 e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30). 
    Coloro che non avranno  provveduto  a  regolarizzare  la  propria
iscrizione entro i termini perentori sopracitati saranno  considerati
rinunciatari; coloro che  avranno  rilasciato  dichiarazioni  mendaci
saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti  saranno  assegnati  ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei. 
    L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente  da  inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata  oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per  eventuali
disguidi   postali   o   telegrafici   non   imputabili    a    colpa
dell'amministrazione stessa. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio, il cui numero e' indicato per  ciascun  corso
di dottorato all'allegato corrispondente, pari ad un importo, per  il
primo anno di corso, di  € 13.638,47  (assoggettabile  al  contributo
previdenziale I.N.P.S. a  gestione  separata)  cosi'  come  stabilito
dall'art.  1  del  decreto  ministeriale  18  giugno  2008,   vengono
assegnate,  previa  valutazione  comparativa  del  merito  e  secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie  di  merito  formulate
dalle commissioni giudicatrici. 
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche'  le
relative   convenzioni   siano   stipulate   in   data    antecedente
l'espletamento delle prove scritte dei concorsi di ammissione. 
    L'aumento del numero delle borse di studio puo', previa  delibera
degli   organi   di   governo   dell'Ateneo   da   assumersi    prima
dell'espletamento delle prove scritte, determinare  l'incremento  dei
posti globalmente messi a concorso. L'eventuale  aumento  del  numero
delle borse di studio e dei posti messi a concorso  sara'  reso  noto
esclusivamente tramite avviso sul sito web dell'Ateneo. 
    La durata della borsa di studio e'  pari  all'intera  durata  del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti e fermo restando  le
limitazioni reddituali imposte per usufruire della borsa stessa. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca  del  dottorando.  L'importo  della
borsa di studio e'  aumentato  per  eventuali  periodi  di  soggiorno
all'estero nella misura del 50%,  subordinatamente  alla  sussistenza
della relativa copertura finanziaria. Tali  periodi  non  possono  in
alcun caso superare  la  meta'  della  durata  dell'intero  corso  di
dottorato. La richiesta ai fini dell'incremento  di  cui  sopra  deve
essere diretta dal coordinatore del corso al rettore  e  deve  essere
corredata da attestazione che l'attivita' per la quale si  chiede  la
mobilita' del  dottorando  rientra  nell'ambito  dell'attuazione  del
programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati. 
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate,  previa  attestazione  di   frequenza   rilasciata   dal
coordinatore del corso; per la fruizione della stessa  il  limite  di
reddito personale complessivo annuo e' fissato in € 13.000,00 lordi. 
    Esso va  riferito  all'anno  solare  di  erogazione  della  borsa
medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono  redditi  di
origine patrimoniale nonche' emolumenti  di  qualsiasi  altra  natura
aventi carattere ricorrente con esclusione di  quelli  aventi  natura
occasionale. 
    In caso di  mancata  corresponsione  di  una  rata,  per  ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive. 
    Chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere  di  fruirne  una
seconda volta. 
    Coloro  i  quali  hanno  diritto  alla  borsa  di  studio  devono
presentare  all'atto  dell'iscrizione  una  dichiarazione  presuntiva
relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza  delle
cause di incompatibilita'  contenute  nel  presente  paragrafo.  Tale
dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno
di frequenza del corso. I fruitori delle borse  di  studio  dovranno,
inoltre, provvedere alla costituzione di una  posizione  contributiva
INPS, iscrivendosi alla «Gestione separata»  dell'Istituto  medesimo.
La modulistica relativa  agli  adempimenti  citati  sara'  reperibile
presso la segreteria generale. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
          Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi 
 
 
    Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a € 2000 annue cosi' suddiviso: 
      prima rata: € 1000 (all'atto dell'iscrizione); 
      seconda rata: € 1000 (entro il 18 marzo 2011). 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    All'inizio di ogni anno accademico ogni studente  definisce,  col
concorso del proprio supervisore, un piano di studi e lo sottopone al
consiglio di dottorato che lo approva, richiedendo eventualmente allo
studente opportune modifiche. 
    Entro il primo anno di corso ogni studente deve frequentare tutti
i corsi previsti nel piano di studi. Inoltre in ciascun anno di corso
ogni studente deve  partecipare  attivamente  ai  cicli  di  seminari
previsti dal suo piano di studi. La frequenza agli insegnamenti ed ai
seminari e' obbligatoria. 
    Alla fine del secondo anno, il dottorando deve aver completato il
piano di studi personalizzato e deve fare una relazione  sullo  stato
d'avanzamento della tesi. 
    Il terzo anno e' interamente dedicato al lavoro di tesi, che deve
essere prodotta entro  la  fine  del  terzo  anno  e  deve  contenere
risultati originali e rilevanti, degni di pubblicazione su rivista di
livello internazionale. 
    Al termine di ognuno dei tre anni di corso ogni studente presenta
una particolareggiata relazione sull'attivita' e le  ricerche  svolte
al consiglio di dottorato, che ne cura la conservazione. 
    E'  consentito  l'esercizio  di  attivita'  compatibili,   previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita'  esterne  non
devono in alcun modo porsi in conflitto con  l'attivita'  svolta  dal
dottorando. 
    Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio  o  interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino  di  trovarsi  nelle
condizioni  previste  dalla  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204   e
successive modifiche e integrazioni,  oppure  che  si  trovino  nella
condizione di malattia  grave  e  prolungata.  Nel  caso  di  assenza
ingiustificata o di inadempimento degli  obblighi,  il  collegio  dei
docenti proporra' con propria delibera  l'esclusione  del  dottorando
dal corso. In tal caso il dottorando e' obbligato  alla  restituzione
per intero, con riferimento all'anno in  questione,  della  borsa  di
studio oppure delle rate eventualmente riscosse. 
    Gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca   con   sede
amministrativa presso l'Universita' europea di Roma possono  svolgere
limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa nei  corsi  di
laurea e/o di diploma, nell'ambito  della  programmazione  effettuata
dal  collegio  dei  docenti,  secondo  le   modalita'   fissate   dal
regolamento di Ateneo. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                    Titolo di dottore di ricerca 
 
 
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale, al termine della durata del  corso  di
dottorato. Il rilascio della  certificazione  del  conseguimento  del
titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato e previa
sottoscrizione di apposita  dichiarazione  di  non  compromettere  in
alcun modo i  diritti  di  terzi,  della  tesi  finale  nell'archivio
istituzionale d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne  garantira'  la
conservazione e la pubblica consultabilita'. 
    Il titolo di dottore di ricerca e' conferito  a  conclusione  del
corso dal rettore e si consegue all'atto del  superamento  dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. 
    Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno  formate  e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' ai  regolamenti
di ateneo. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Il responsabile del procedimento amministrativo per la  procedura
di valutazione comparativa di cui al presente bando, ai  sensi  degli
articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  dell'art.  2,
comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  2000,
n. 117, e' la dott.ssa Anisa Bruci tel. (+39) 06.66543804, fax  (+39)
06.66543933, e-mail: ricerca@unier.it 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    L'amministrazione  universitaria  con  riferimento   al   decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003  e  successive  integrazioni  e
modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone  e  di
altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal
candidato solo per fini  istituzionali  e  per  l'espletamento  delle
procedure concorsuali. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web  dell'Universita'  europea  di
Roma www.universitaeuropeadiroma.it 
 
      Roma, 22 luglio 2010 
 
                                                Il rettore: Scarafoni