Concorso per 20 dottori di ricerca (lazio) UNIVERSITA' DI CASSINO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 20
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 67 del 24-08-2010
Sintesi: UNIVERSITA' DI CASSINO CONCORSO   (scad.  2 novembre 2010) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - scuola di dottorato in Ingegneria - a.a. 2010/2011 - XXVI ciclo. ...
Ente: UNIVERSITA' DI CASSINO
Regione: LAZIO
Provincia: FROSINONE
Comune: CASSINO
Data di inserimento: 30-08-2010
Data Scadenza bando 02-11-2010
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UNIVERSITA' DI CASSINO


CONCORSO   (scad.  2 novembre 2010)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di  dottorato
  di ricerca - scuola di dottorato in Ingegneria - a.a.  2010/2011  -
  XXVI ciclo. 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980,  n.  382  relativo  alla  Riforma
universitaria ed, in particolare, il capo II inerente i Dottorati  di
ricerca; 
    VISTA la legge 13 agosto 1984, n. 476:  "  Norme  in  materia  di
borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita'"; 
    VISTA la legge 30 novembre 1989, n. 398: " Norme  in  materia  di
borse di studio universitarie"; 
    VISTO il D.M. 11.09.1998 con il quale sono  stati  stabiliti  gli
importi delle borse di studio di dottorato; 
    VISTO lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Cassino, emanato
con D.R. n. 835 del 30.11.2004 e pubblicato sulla  G.U.  n.  289  del
10.12.2004; 
    VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210: "Norme per il  reclutamento
dei Ricercatori e  dei  Professori  Universitari  di  ruolo",  ed  in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca; 
    VISTO il D.M. 30.04.1999, n. 224: "Regolamento recante  norme  in
materia di dottorato di ricerca" pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale
n. 162 del 13.07.1999; 
    VISTO il D.R. n. 234 del 18.04.2007 con il quale e' stato emanato
il  Regolamento  in  materia  di  Scuole  di  Dottorato  di   Ricerca
dell'Universita' degli Studi di Cassino; 
    VISTO il D.R. n.  736  del  11.09.2008  con  il  quale  e'  stato
modificato il Regolamento  in  materia  di  Scuole  di  Dottorato  di
Ricerca dell'Universita' degli Studi di Cassino; 
    VISTE le proposte di  istituzione  e  di  rinnovo  dei  corsi  di
dottorato per il XXVI ciclo avanzate dalle Scuole di dottorato; 
    VISTO il parere espresso dal  Nucleo  di  Valutazione  di  Ateneo
nella seduta del 22.06.2010; 
    VISTE le delibere  del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di
Amministrazione del 20.07.2010 e del 26.07.2010 rispettivamente,  con
le quali e' stato  espresso  parere  positivo  all'istituzione  e  al
rinnovo dei corsi di dottorato per il XXVI ciclo; 
 
                              DECRETA: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    E' indetto presso l'Universita' degli Studi di  Cassino  pubblico
concorso per esami, per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca
attivati presso l'Ateneo per l'a.a. 2010/2011 - XXVI ciclo -  per  la
Scuola di Dottorato di Ingegneria, di cui all'allegato  elenco  (All.
"A", costituito da. n. 1 scheda),  che  forma  parte  integrante  del
presente bando. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare domanda di partecipazione al  concorso,  senza
limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che alla  data  di  scadenza
del bando, siano in possesso di: 
      diploma  di  laurea  conseguito  nell'ambito   dell'ordinamento
previgente il D.M. 509/99; 
      laurea specialistica o magistrale; 
      analogo    titolo     accademico     conseguito     all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle  autorita'  accademiche  italiane,
anche nell'ambito di  accordi  interuniversitari  di  cooperazione  e
mobilita'. 
    Il titolo accademico estero,  ai  soli  fini  dell'ammissione  al
concorso, puo' essere dichiarato  equipollente  dal  Consiglio  della
Scuola di Dottorato. In tal caso il candidato  dovra'  allegare  alla
domanda  di  partecipazione  i  documenti  utili  a  consentirne   la
dichiarazione  di  equipollenza,   tradotti   e   legalizzati   dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese
di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per  l'ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane. 
    I cittadini non appartenenti all'Unione Europea  potranno  essere
ammessi al dottorato senza borsa di studio e  in  soprannumero  nella
misura della  meta'  del  numero  totale  dei  posti  istituiti,  con
arrotondamento all'unita' per eccesso, previa analisi del "Curriculum
Vitae" da allegare alla domanda. La partecipazione in soprannumero al
dottorato e' consentita a condizione che il candidato  si  impegni  a
rispettare il regolamento del corso di dottorato per quanto  riguarda
la frequenza e i  controlli  periodici  di  attivita'  richiesti  dal
Collegio dei Docenti. 
    Potranno partecipare agli esami  di  ammissione  alla  Scuola  di
dottorato di ricerca anche coloro i quali conseguiranno il diploma di
laurea relativo all'ordinamento antecedente il D.M. 509/99, oppure la
laurea specialistica o magistrale entro il termine  di  scadenza  del
bando. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed  il
candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo
certificato di laurea entro il termine di scadenza del bando. Ove  il
certificato  non  fosse  disponibile  per  tale  data,  e'  possibile
presentare   una   dichiarazione   sostitutiva   di    certificazione
sottoscritta dal candidato, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28-12-2000,
n. 445. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domanda di ammissione 
 
 
    I candidati sono tenuti a far pervenire  entro  e  non  oltre  le
17:00,  ora  italiana,  del  2  novembre  2010,  per  via  telematica
all'indirizzo concorso_dottorato_ingegneria@unicas.it, quanto segue: 
      la domanda di partecipazione, da redigere  in  lingua  italiana
utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando (All.
"B")                     reperibile                     all'indirizzo
https://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV
I-ciclo-a.a.-2010-2011; 
      il progetto di ricerca redatto in lingua  italiana  o  inglese,
secondo il modello allegato al presente bando e disponibile sul  sito
d'Ateneo; 
      i titoli che  ritengono  utili  per  la  valutazione  del  loro
curriculum tra cui,  obbligatoriamente,  adeguata  certificazione  in
merito alle votazioni conseguite negli esami di profitto  nell'intero
percorso di studi universitario, inclusa la votazione  dell'esame  di
laurea/laurea di primo livello e laurea magistrale/laurea di  secondo
livello oppure dell'esame di laurea vecchio ordinamento ovvero titoli
equipollenti ad essi per i candidati stranieri. 
    I candidati dovranno, entro lo  stesso  termine  del  2  novembre
2010, inviare o consegnare direttamente detta documentazione anche in
forma cartacea, a mezzo raccomandata o  servizio  equivalente  per  i
candidati  stranieri,  all'Ufficio   Laureati   dell'Universita'   di
Cassino, sito in via Marconi, 10- 03043 Cassino. 
    Per il rispetto dei termini fara' fede: 
      in caso di spedizione: il timbro dell'Ufficio Postale da cui la
domanda viene spedita; 
      in caso di consegna diretta: il timbro dell'Ufficio  Protocollo
dell'Universita' degli Studi di Cassino. 
    Nella domanda i candidati sono tenuti ad esprimere l'opzione  per
uno  soltanto  dei  corsi  previsti  nell'ambito  della   Scuola   di
dottorato. 
    Alla  domanda  va  allegata  la  ricevuta  del   versamento   del
contributo di € 36,15 per la selezione, da effettuare presso la Banca
Popolare del Cassinate con apposito modulo fornito dall'Universita' e
reperibile                                              all'indirizzo
https://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV
I-ciclo-a.a.-2010-2011, o a  mezzo  bonifico  bancario  presso  Banca
Popolare del Cassinate, Piazza Armando Diaz, 14 - 03043 Cassino. 
    Numero Conto 000010409621. 
    CODICE IBAN: IT75 B053 7274 3700 00010409621. 
    La firma in calce alla domanda non deve  essere  autenticata,  ma
alla domanda stessa dovra' essere  allegata,  pena  l'esclusione,  la
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    Alla domanda va allegata, altresi', la dichiarazione  sostitutiva
di certificazione di cui al successivo art. 10 (All.  D),  reperibile
all'indirizzo
https://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV
I-ciclo-a.a.-2010-2011. 
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per   il   caso   di   dispersione   di   comunicazioni    dipendente
dall'inesattezza dell'indirizzo indicato dal candidato o  da  mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello  stesso,  ne'  per
eventuali disguidi postali  o  telegrafici  non  imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa. Inoltre, non riterra' valide le  domande
spedite  o  consegnate  direttamente  all'Amministrazione  fuori   il
termine predetto o non pervenute affatto. 
    I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge  5  febbraio
1992 n. 104, dovranno  fare  esplicita  richiesta,  in  relazione  al
proprio handicap, dell'ausilio necessario, nonche' di eventuali tempi
aggiuntivi  per  poter  sostenere  le  prove  del  concorso.  A  tale
riguardo, i dati  sensibili  saranno  custoditi  e  trattati  con  la
riservatezza prevista dal Decreto Legislativo 196/03. 
    Tutti i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento dei requisiti previsti dal bando. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                         Esame di ammissione 
 
 
    Le modalita' di ammissione sono specificate nell'allegato "A". 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Date prove d'esame 
 
 
    Le prove  si  terranno  nel  giorno,  nell'orario  e  nei  locali
indicati nel medesimo allegato "A". 
    Per sostenere le prove i candidati  dovranno  esibire  un  valido
documento di riconoscimento. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    La Commissione  giudicatrice  del  concorso  per  l'ammissione  a
ciascuna Scuola o corso di dottorato di ricerca  sara'  nominata  dal
Rettore su proposta  del  Consiglio  della  scuola  a  cui  il  corso
afferisce. Essa sara' composta da tre membri scelti tra professori  e
ricercatori universitari di ruolo,  anche  di  Atenei  non  italiani,
afferenti alle  aree  scientifico-disciplinari  a  cui  il  corso  di
dottorato si riferisce La commissione puo'  essere  integrata  da  un
massimo di due esperti, anche non italiani, scelti nell'ambito  delle
universita' e delle strutture pubbliche e private di ricerca. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    I candidati saranno ammessi alla Scuola o al corso di  dottorato,
con Decreto del Rettore, accertata la regolarita' degli atti, secondo
la graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del numero di
posti messi a concorso per ciascuna Scuola o corso di dottorato. 
    La graduatoria finale e' unica. I candidati  saranno  ammessi  al
corso di dottorato, con Decreto del Rettore, accertata la regolarita'
degli atti, secondo la  graduatoria  generale  di  merito  fino  alla
concorrenza del numero di posti messi a concorso per ciascun corso di
dottorato. In caso di rinuncia da parte degli  aventi  diritto  entro
dieci giorni dall'inizio del  corso  o  per  mancata  iscrizione  nei
termini previsti, subentreranno altri candidati secondo  l'ordine  di
graduatoria. 
    In caso di utile collocamento  in  piu'  graduatorie  di  diverse
Scuole, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo  corso  di
dottorato. 
    Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita'  nel
concorso possono essere ammessi ai corsi  anche  in  sovrannumero,  a
condizione che il Dottorato cui partecipino riguardi la  stessa  area
scientifico disciplinare della ricerca per la  quale  sono  destinati
gli assegni. 
    I cittadini non appartenenti all'Unione Europea che  risultassero
idonei, saranno ammessi al dottorato  senza  borsa  di  studio  e  in
soprannumero  nel  limite  della  meta'  dei  posti   istituiti   con
arrotondamento all'unita' per eccesso. 
    La  graduatoria  degli  idonei  verra'  resa  pubblica   mediante
pubblicazione      nella       pagina       web       di       Ateneo
https://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV
I-ciclo-a.a.-2010-2011 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                         Iscrizione ai corsi 
 
 
    I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati
ammessi a una Scuola o a un corso di dottorato, dovranno presentare o
far pervenire  all'Amministrazione  universitaria,  entro  10  giorni
dalla pubblicazione sul sito di ateneo dell'esito  del  concorso,  la
domanda di iscrizione, utilizzando esclusivamente lo schema  allegato
al   presente   bando    (All.    "C")    reperibile    all'indirizzo
https://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV
I-ciclo-a.a.-2010-2011, al- legando, la ricevuta  del  pagamento  del
contributo di iscrizione, di cui al successivo art. 9. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                     Contributo per l'iscrizione 
 
 
    I dottorandi vincitori di borse  di  studio  sono  esonerati  dal
pagamento dei contributi per la frequenza dei corsi. 
    I dottorandi non vincitori di borsa saranno tenuti  al  pagamento
di Euro 516,46 per ogni anno di frequenza,  da  versare,  mediante  i
bollettini di pagamento disponibili sul sito internet del  dottorato,
in due rate di pari importo (o a scelta in una unica soluzione),  con
le seguenti modalita': la prima  rata  all'atto  dell'iscrizione,  la
seconda entro il 28 febbraio 2011. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                           Borse di Studio 
 
 
    Il numero delle borse di studio a bando puo' aumentare a  seguito
di  finanziamenti  di   soggetti   pubblici   o   privati   acquisiti
successivamente alla pubblicazione del presente bando, ma prima della
conclusione del relativo concorso. 
    Le borse finanziate da enti esterni  saranno  erogate  unicamente
dopo la  formalizzazione  dei  relativi  atti  convenzionali  e  dopo
l'effettivo trasferimento dei fondi all'Ateneo. 
    Le  borse  esterne  non  legate  a  ricerche  specifiche  saranno
assegnate ai primi in graduatoria. 
    Il limite di reddito per l'assegnazione della borsa di studio  e'
di € 7.746,86 riferito all'anno di fruizione della stessa. 
    Coloro  che  vorranno  accedere  all'erogazione  della  borsa  di
studio, dovranno allegare alla  domanda  di  partecipazione  apposita
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione   (ALL.D)   reperibile
all'indirizzo
https://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV
I-ciclo-a.a.-2010-2011, dalla quale risulti  il  non  superamento  di
detto limite. 
    Le borse di  studio  sono  assegnate  in  base  alla  graduatoria
generale di merito. A parita' di merito prevale la valutazione  della
situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001. 
    L'importo annuo lordo della  borsa  di  studio  e'  pari  a  Euro
16.067,48, comprensiva degli  oneri  a  carico  dell'Amministrazione,
erogato in rate mensili di uguale importo. 
    La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio   e'   pari
all'intera durata del corso. 
    L'importo della borsa di studio e' aumentato  del  cinquanta  per
cento per i periodi di permanenza all'estero. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di
ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,  tranne
quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
integrare  con  soggiorni  all'estero  l'attivita'  di  ricerca   del
dottorando. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                   Diritti e doveri dei dottorandi 
 
 
    Gli iscritti alle Scuole di dottorato hanno l'obbligo di presenza
ai seminari, alle esercitazioni e agli  eventuali  moduli  didattici,
hanno l'obbligo di compiere continuativamente attivita' di  studio  e
di ricerca nell'ambito delle strutture destinate  a  tal  fine  e  di
presentare al collegio dei docenti, a conclusione  di  ogni  anno  di
corso, una relazione sulla attivita' didattica svolta. 
    E' prevista, con decisione motivata  del  collegio  dei  docenti,
l'esclusione dalla Scuola di dottorato di ricerca  e  la  conseguente
perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di: 
      a) giudizio negativo del  collegio  dei  docenti  relativamente
all'ammissione al successivo anno di corso frequentato; 
      b)  prestazioni  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,   nonche'
assunzione  di  incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato   o   di
prestazioni d'opera senza preventiva autorizzazione del collegio  dei
docenti; 
      c)  assenze  ingiustificate  e  prolungate.  E'   diritto   del
dottorando ottenere la sospensione  per  maternita'  e  per  gravi  e
documentate ragioni di salute. 
    L'assenza determinata da cause  diverse  da  quelle  elencate  al
precedente comma del  presente  articolo  deve  essere  espressamente
autorizzata dal collegio dei docenti. 
    Cessata la causa dell'assenza, spetta  al  collegio  dei  docenti
decidere se riammettere il dottorando  in  corso  d'anno,  ovvero  se
riammetterlo all'anno successivo. Il dottorando  riammesso  in  corso
d'anno godra' di una borsa  di  studio  decurtata  della  quota  gia'
corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza. 
    In caso di sospensione di  durata  superiore  ai  trenta  giorni,
ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la  borsa  di
studio. 
    L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non  e'  compatibile
con la contemporanea iscrizione  a  corsi  di  laurea,  a  scuole  di
specializzazione, ad altre scuole o corsi di dottorato e a  corsi  di
master di primo e di secondo livello. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
 
    Il titolo di  Dottore  di  Ricerca  e'  conferito  dal  Magnifico
Rettore previo superamento  di  un  esame  finale,  che  puo'  essere
ripetuto una sola volta. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
             Commissione giudicatrice per l'esame finale 
 
 
    La commissione giudicatrice per il conseguimento  del  titolo  e'
nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio della Scuola a cui il
corso di dottorato afferisce. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    In attuazione  del  Decreto  Legislativo  n.  196/2003  e  s.m.i.
l'Universita' si impegna a utilizzare i dati  personali  forniti  dai
candidati solo per fini  istituzionali  e  per  l'espletamento  delle
procedure concorsuali. 
    La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a  che  i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
vengano pubblicati sul sito Internet dell'Universita' di Cassino. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                        Norme di riferimento 
 
 
    Per  quanto  non  previsto  nel   presente   bando   valgono   le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di  dottorato  di
ricerca. 
    Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale  interna
dell'Ateneo ed  inviato  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana che ne curera' la pubblicazione. 
      Cassino, 5 agosto 2010 
 
                                               Il rettore: Attaianese 

        Allegato.