Concorso per 221 dottori di ricerca (sicilia) UNIVERSITA' DI MESSINA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 221 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 67 del 24-08-2010 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI MESSINA CONCORSO (scad. 23 settembre 2010) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alle scuole di dottorato di ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti - XXVI ciclo. ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI MESSINA |
Regione: | SICILIA |
Provincia: | MESSINA |
Comune: | MESSINA |
Data di inserimento: | 30-08-2010 |
Data Scadenza bando | 23-09-2010 |
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CONCORSO (scad. 23 settembre 2010)
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alle scuole di dottorato di ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti - XXVI ciclo.
IL RETTORE Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; Vista la legge n. 476 del 13 agosto1984, come integrata dall'art. 52 comma 57 della legge 28 dicembre 2001 n. 448; Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio1998; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 "recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche; Visto il D.L. del 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia dei dati personali; Visto il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, che regolamenta la materia del Dottorato di Ricerca; Vista la legge del 27 dicembre 1997 n.449 art.51,comma 6; Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Messina, emanato con D.R. del 10 aprile 2007 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il Regolamento per la istituzione delle Scuole di Dottorato e dei Corsi di Dottorato di Ricerca, del 5 agosto 2009, n.12 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il parere espresso del Nucleo di Valutazione dell'Universita' degli Studi di Messina in data luglio 2010; Viste le delibere del 2 e 3 agosto 2010, rispettivamente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, con le quali sono stati approvati le Scuole e i Corsi di Dottorato di Ricerca del XXVI ciclo e attribuite le relative borse di studio; Fatta riserva di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando che verranno pubblicizzate sul sito internet dell'Universita' degli Studi di Messina all'indirizzo https://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html D E C R E T A: Art. 1 Istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca E' istituito il XXVI ciclo relativo ai Corsi di Dottorato afferenti alle Scuole di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Messina. Sono indetti i pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione alle Scuole di Dottorato di Ricerca ed ai Corsi di Dottorato ad esse afferenti, rappresentate negli allegati al presente decreto (all. A1 e A2) che costituiscono parte integrante del presente bando. Per ciascuna Scuola e per ciascun Corso di Dottorato vengono indicati i posti messi a concorso ed il numero degli stessi ricoperti da borsa di studio ed il Docente coordinatore del Corso. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno la durata di tre anni solari. Per ogni Corso di Dottorato, le borse di studio indicate negli All. A1 e A2 potranno essere aumentate prima dell'inizio dei Corsi, a seguito di finanziamenti che si siano resi disponibili da altre Universita' e da Enti pubblici e privati. L'eventuale aumento delle borse potra' determinare l' incremento dei posti messi a concorso su richiesta del Collegio dei Docenti del Corso interessato. Di tali incrementi sara' data comunicazione sul sito internet dell'Ateneo, all'indirizzo https://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html. Le Borse di studio finanziate da Enti esterni vengono assegnate, fatto salvo il buon fine della convenzione tra l'Ateneo e l'Ente finanziatore.
Art. 2 Requisiti di ammissione alla selezione Sono ammessi alle selezioni, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) o di laurea Specialistica o Magistrale (Nuovo Ordinamento) conseguito in Italia o di analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge. Sono ammessi alle selezioni, con riserva, coloro i quali siano in possesso di analogo titolo accademico conseguito all'estero e non gia' dichiarato equipollente alla laurea italiana. In tal caso e' necessario richiederne l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato ed, al fine di consentire opportunamente al Collegio dei Docenti la valutazione del titolo di studio, di esso dovra' essere prodotta anche una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Il titolo sara' valutato dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato per il quale si intende concorrere. Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, valgono le disposizioni precedenti. Sono ammessi alle selezioni, con riserva, anche coloro che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea o Specialistica o Magistrale (Nuovo Ordinamento) al momento della presentazione della domanda, lo conseguiranno entro il giorno precedente la data della prova scritta.
Art. 3 Domande di ammissione alla selezione La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, (all. B) con indicato l'eventuale domicilio eletto agli effetti della selezione e indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi di Messina - Settore Alta Formazione, Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina, dovra' essere inoltrata, pena esclusione dalla stessa, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, con la seguente modalita': Spedizione postale (posta celere, corriere espresso, raccomandata a. r.) Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro dell'Ufficio postale o del vettore accettante. Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al Settore Alta Formazione telefonicamente al numero 090/6768503. Nella domanda l'aspirante alla selezione per l' ammissione al Corso di Dottorato di ricerca, dovra' dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita', ai sensi del D.P.R. 445/00: a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza e l'eventuale domicilio eletto agli effetti della selezione (specificando il codice di avviamento postale) il recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail; i cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, devono l'indicare un domicilio italiano o l'indirizzo della propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio; b) l'esatta denominazione del Corso di Dottorato cui si intende partecipare; c) la propria cittadinanza; d) nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare (ai soli fini della procedura selettiva di cui al bando indicato nella presente domanda) per la cittadinanza italiana; e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); f) il titolo di Studio posseduto, nonche' la data e l'Universita' presso cui e' stato conseguito; ovvero il titolo, gia' dichiarato equipollente, conseguito presso una Universita' straniera, ovvero titolo conseguito presso Universita' straniera e non gia' dichiarato equipollente, con relativa richiesta di riconoscimento ai sensi dell'art. 2 del presente bando; ovvero l'iscrizione al corso di laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) con l'indicazione dell'Universita' e con la previsione temporale del conseguimento del titolo ai sensi del sopra citato art.2; g) di impegnarsi a frequentare il Corso di Dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti, assolvendo agli eventuali oneri finanziari fissati dagli Organi di governo dell'Universita' e con le modalita' fissate dagli stessi; h) di indicare le lingue straniere conosciute; i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. I candidati diversamente abili dovranno, inoltre, specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dagli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4 Commissioni giudicatrici Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni Corso di Dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita' al Regolamento delle Scuole di Dottorato e dei Corsi di Dottorato di Ricerca, del 5 agosto 2009, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5 Prove di ammissione L'esame di ammissione al Corso consiste in una prova scritta e in una prova orale; gli argomenti, oggetto delle prove, sono relativi ai settori scientifico-disciplinari di riferimento delle Scuole di Dottorato o di ciascun Corso di Dottorato. Le prove sono intese ad accertare i prerequisiti culturali nonche' l'attitudine alla ricerca dei Candidati. Il Candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli Studi di Messina, sede amministrativa del Dottorato, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai commi successivi. Il diario delle prove, con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara' pubblicato dopo la scadenza del bando nel sito internet dell'Universita' di Messina, all'indirizzo: https://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html e varra' a tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei Candidati. Per sostenere le prove i Candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun Candidato, dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il Candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il Candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. L'elenco dei Candidati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso all'albo del Dipartimento presso cui si sono svolte le prove; per quanto riguarda la prova scritta, entro il giorno successivo la correzione degli elaborati; per quanto riguarda la prova orale, nel medesimo giorno in cui la stessa si svolge. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun Candidato nelle singole prove. La graduatoria verra' pubblicata nel sito web dell'Ateneo, all'indirizzo: https://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html e tale pubblicazione varra' a tutti gli effetti di legge come notificazione personale.
Art. 6 Ammissione ai Corsi La graduatoria finale per ciascun Dottorato e' unica. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie relative all'accesso a diversi Corsi di Dottorato, il Candidato dovra' esercitare l'opzione per un solo Corso tra quelli a cui risulta gia' iscritto con riserva, entro e non oltre sette giorni dall'avvenuta pubblicazione delle graduatorie di tutti i Corsi. I Candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni Corso di Dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del Corso, subentreranno altrettanti Candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' Candidati, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo Ateneo. I Candidati che siano gia' in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca o abbiano gia' frequentato e abbandonato per documentate cause di forza maggiore lo stesso o altro Corso di dottorato, in caso di utile collocamento in graduatoria sono ammessi a posto di Dottorato senza borsa di studio. I Candidati gia' ammessi con riserva alle prove selettive ai sensi dell'art. 2 del presente bando, in caso di utile collocamento in graduatoria possono accedere al Corso rispettivamente: a) previo parere favorevole del Collegio dei Docenti in merito al riconoscimento del titolo di studi conseguito all'estero; b) previo effettivo conseguimento del titolo necessario entro il giorno antecedente la data fissata per la prova scritta. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, il pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato di Ricerca ha la possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del Corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio posto in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Inoltre, la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che privato e con lo svolgimento di attivita' libero professionale.
Art. 7 Iscrizione ai Corsi E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole di specializzazione o altro corso universitario post-laurea e a master di primo e secondo livello. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca puo' essere applicata, secondo le disposizioni vigenti, la sospensione del corso degli studi di specializzazione sino alla cessazione della frequenza del Corso di Dottorato. Tale disposizione non si applica ai laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia conforme alla normativa dell'Unione Europea. I Candidati ammessi ai Corsi di Dottorato, con o senza borsa, dovranno iscriversi entro il termine perentorio di giorni 10 che decorrono dalla data di pubblicazione delle relative graduatorie finali nel sito web dell'Ateneo. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata come rinuncia al posto, con o senza borsa, che verra' assegnato al Candidato successivo, secondo l'ordine della graduatoria. Il Candidato che ha partecipato a piu' selezioni, nell'ambito del presente ciclo (XXVI) di Dottorato, ove collocatosi in posizione utile in diverse graduatorie, deve procedere all'iscrizione nei termini e con le modalita' stabiliti nei commi precedenti, dichiarando di riservarsi il diritto di opzione per UNO dei Corsi di Dottorato entro giorni sette decorrenti dall'avvenuta pubblicazione delle graduatorie finali di tutti i Corsi di Dottorato. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione nei termini stabiliti, verra' confermata l'ultima iscrizione inoltrata in ordine cronologico. La domanda di iscrizione dovra' essere inoltrata, compilando il modulo predisposto dall'Amministrazione e reso disponibile sul sito insieme alla graduatoria, al Magnifico Rettore dell'Universita' di Messina Alta Formazione, Piazza Pugliatti 1, 98100 Messina, con la sotto elencata dichiarazione e documentazione: 1) Dichiarazione dalla quale risulti: a) la cittadinanza (se cittadino straniero il godimento dei diritti civili e politici nel Paese di appartenenza o provenienza); b) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la durata del corso degli studi, la votazione ottenuta e l'Universita' italiana presso la quale e' stato conseguito; ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa; ovvero il titolo di studio conseguito presso una Universita' straniera per il quale e' stata gia' richiesta l'equipollenza, al fine di cui all'art. 2 del bando, con indicazione della data della deliberazione in merito da parte del competente Collegio dei Docenti; ovvero, per coloro gia' iscritti a corsi di laurea, ai sensi dell'art. 2 del presente bando, di aver conseguito il titolo necessario con l'indicazione dell'Universita' e la data del conseguimento e la votazione riportata; c) di non essere iscritto ad altro corso di laurea, ad altri Corsi di Dottorato, a scuole di specializzazione, a corsi di master di primo e secondo livello. Se iscritto, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell'inizio e per l'intera durata del Corso di Dottorato, fatte salve le disposizioni, indicate all'art. 7 del presente bando, in ordine agli iscritti a Corsi di specializzazioni ed al diritto di opzione in caso di ammissione a piu' Corsi di Dottorato; d) di essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione o altro ente pubblico, indicando l'Amministrazione e specificando, altresi', il regime di aspettativa di cui intende godere; ovvero di non essere in servizio presso Pubblica Amministrazione e altro ente pubblico; e) di aver gia' conseguito un titolo di Dottore di Ricerca (specificare: denominazione, Universita' e data di conseguimento), ovvero di non aver conseguito alcun titolo di Dottore di Ricerca; f) di non aver gia' frequentato lo stesso o altro Corso di Dottorato, abbandonato per documentate cause di forza maggiore; ovvero di aver frequentato lo stesso o altro Corso di Dottorato (specificare: titolo e Universita') abbandonato per documentate cause di forza maggiore (allegare documentazione). Qualora il dichiarante risulti assegnatario di borsa di studio dovra' inoltre specificare: di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca del Dottorando; di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono il reddito annuo superiore all'importo indicato nel successivo art. 8. Fermo restando il superamento delle previste prove di ammissione di cui all'art. 5 del presente bando, e' consentita l'iscrizione in soprannumero dei titolari di Assegni di Ricerca. I regolamenti interni di ciascun corso di Dottorato fissano il numero massimo dei beneficiari ammissibili nei limiti previsti dal progetto di attivazione e rinnovo del corso di dottorato e secondo quanto indicato nell'art.11 del Regolamento di Ateneo per l'istituzione delle Scuole di Dottorato e dei Corsi di Dottorato di Ricerca. Il numero dei posti in soprannumero, comunque, non puo' essere superiore al numero dei posti con borsa e senza borsa attribuiti dall'Ateneo al dottorato. Fermo restando il superamento delle previste prove di ammissione di cui all'art. 5 del presente bando, e' consentita l'iscrizione in soprannumero dei cittadini extracomunitari, in misura non eccedente un terzo del numero totale dei posti attivati, fatte salve deroghe del Senato Accademico. Gli atti e i documenti, attestanti le dichiarazioni di cui sopra o eventualmente allegati, redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presso lo stato estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato. 2) Fotocopia debitamente sottoscritta del documento di identita' in corso di validita'; 3) Fotocopia del codice fiscale ovvero di documento equivalente se cittadini stranieri; 4) Ricevuta di versamento della I rata (acconto) della tassa di iscrizione al I anno di corso, ovvero fotocopia della stessa nell'ipotesi in cui il candidato abbia prodotto piu' iscrizioni ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.
Art. 8 Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi La borsa di studio di Dottorato di Ricerca e' pari ad un importo annuo di € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando, erogata in rate bimestrali posticipate. L'importo della borsa di studio e' elevabile del 50%, nel caso di soggiorni all'estero, per un periodo non superiore alla meta' del Corso di Dottorato. Le richieste di soggiorno di studio all'estero, regolarmente autorizzate e con l'indicazione della localita', periodo e motivazione, dovranno essere trasmesse dal coordinatore del Corso di Dottorato all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno. Tale periodo non puo' essere inferiore a 15 giorni. Per usufruire della borsa di studio il Dottorando non deve godere di un reddito personale annuo superiore a € 15.000,00 lordi, giusta delibera del Senato Accademico del 3.7.2002. Gli ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca, che non fruiscono della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di questa Universita' iscritti a corsi di laurea, giuste deliberazioni degli Organi Accademici in merito, usufruendo dell'equiparazione della relativa disciplina inerente gli esoneri . La prima rata (acconto) della tassa di iscrizione dovra' essere versata, nel primo anno all'atto dell'iscrizione, e negli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno di corso. La seconda rata (conguaglio) dovra' essere versata entro il 30 settembre di ciascun anno.
Art. 9 Frequenza e obblighi dei Dottorandi I Dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita' previste per il loro curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno e per il periodo richiesto dal Collegio dei Docenti ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate. Entro la data stabilita dal Collegio dei Docenti, ai fini dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i Dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Alla fine di ciascun anno il Collegio dei Docenti, con proprio deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai Dottorandi, certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno successivo ovvero l'esclusione. Fatti salvi i casi di maternita' e di grave e documentata malattia, la sospensione o l'esclusione dal Corso e' disposta su motivata decisione del Collegio dei Docenti, previa verifica dei risultati conseguiti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio. Il Dottorando di Ricerca senza borsa di studio e' tenuto al pagamento delle tasse Universitarie giuste deliberazioni, in merito, degli Organi Accademici.
Art. 10 Conseguimento del titolo Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita Commissione costituita in conformita' del "Regolamento per la istituzione delle Scuole di Dottorato e dei Corsi di Dottorato di Ricerca" dell'Ateneo di Messina del 5 agosto 2009, n.12 e successive modificazioni e integrazioni. L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta. Il titolo e' conferito dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. I Corsi di Dottorato di Ricerca o i loro indirizzi che rientrino in accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale seguono i dettami stabiliti dalle singole convenzioni, stipulate ai sensi della normativa vigente.
Art. 11 Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal Candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale gestione della carriera del Dottorando, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 12 Norme finali Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, nel Regolamento dell'Universita' di Messina disciplinante la materia, nonche' alle altre disposizioni vigenti in materia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Messina, 6 agosto 2010 Il rettore: Tomasello