Concorso per UNIVERSITA' TELEMATICA ''GUGLIELMO MARCONI'' DI ROMA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 73 del 14-09-2010
Sintesi: UNIVERSITA' TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI» CONCORSO   (scad.  14 ottobre 2010) Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in sistemi energetici - XXVI ciclo - A.A. 2010/2011. ...
Ente: UNIVERSITA' TELEMATICA ''GUGLIELMO MARCONI'' DI ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 14-09-2010
Data Scadenza bando 14-10-2010
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UNIVERSITA' TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI»

CONCORSO   (scad.  14 ottobre 2010)
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in sistemi
  energetici - XXVI ciclo - A.A. 2010/2011. 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto lo statuto dell'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi»
- Telematica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -
n. 170 del 24 luglio 2009; 
    Visto il regolamento didattico di Ateneo ed in particolare l'art.
6 relativo ai dottorati di ricerca; 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 «Norme per  il  reclutamento
dei ricercatori  e  dei  professori  universitari  di  ruolo»  ed  in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca che prevede che
le universita', con proprio regolamento,  disciplinino  l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso  e  di  conseguimento
del titolo, gli obiettivi  formativi  ed  il  relativo  programma  di
studi, la durata, il contributo per  l'accesso  e  la  frequenza,  le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio,  nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con cui  e'
stato emanato il «Regolamento in materia di dottorati di ricerca»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, recante norme relative  al
deposito  legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati
all'uso pubblico; 
    Visto il regolamento di amministrazione  e  contabilita'  emanato
con decreto rettorale 25 gennaio 2005, n. 1; 
    Visto il regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca
emanato con decreto rettorale 12 marzo  2005,  n.  2,  in  attuazione
dell'art.  4  della  legge  3  luglio  1998,  n.  210  e   successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  2006,
n. 252, con cui e' stato emanato  il  regolamento  recante  norme  in
materia di deposito  legale  dei  documenti  di  interesse  culturale
destinati all'uso pubblico,  previsto  dall'art.  5  della  legge  15
aprile 2004, n. 106; 
    Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008  con  cui  e'  stato
disposto  l'aumento  dell'importo  annuale  lordo  delle   borse   di
dottorato di ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2008; 
    Viste le proposte  di  istituzione  dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca con sede  amministrativa  presso  l'Universita'  degli  studi
«Guglielmo Marconi» - Telematica, avanzate dalle strutture di  questo
Ateneo preposte all'attivita' di ricerca; 
    Vista la  delibera  dei  competenti  organi  accademici  relativa
all'approvazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato
di ricerca - XXVI ciclo - per l'anno accademico 2010/2011; 
    Accertata la esistenza della necessaria copertura finanziaria; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Nell'ambito del XXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, per
l'a.a. 2010/2011, e' istituito il dottorato  di  ricerca  in  sistemi
energetici. E' pertanto indetto  pubblico  concorso,  per  titoli  ed
esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca per il quale
viene di seguito indicata l'area disciplinare di riferimento, la sede
amministrativa, la durata, i posti e  le  borse  di  studio  messe  a
concorso, il coordinatore,  gli  eventuali  curricula,  le  eventuali
lauree  specialistiche/magistrali  richieste  per   l'ammissione,   i
criteri per la valutazione dei titoli. 
    Nome dottorato: dottorato di ricerca in «Sistemi energetici». 
    Aree scientifico-disciplinari interessate: 
      09 - Ingegneria industriale e dell'informazione; 
      03 - Scienze chimiche. 
    Durata: 3 anni. 
    Posti disponibili: 4. 
    Con borsa: 2. 
    Senza borsa: 2. 
    Data di scadenza per la presentazione delle  domande:  trentesimo
giorno successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale. 
    Sede: Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica  -
dipartimento di meccanica ed energetica, via Plinio, 44 - 00193 Roma. 
    Coordinatore: prof. Vincenzo Naso. 
    Segreteria: ufficio dottorati di ricerca  -  tel.  06/37725648  -
e-mail: dottoratidiricerca@unimarconi.it 
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi. 
    L'eventuale aumento  del  numero  delle  borse  di  studio  sara'
determinato con  decreto  rettorale,  prima  dell'espletamento  delle
prove di ammissione, e pubblicato all'albo dell'Ateneo e nel sito web
dell'Universita'. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione di cui al precedente articolo, coloro  i  quali  siano  in
possesso  di  diploma  di  laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento
precedente  all'entrata  in  vigore  del  decreto   ministeriale   n.
509/1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 270/2004, o  di
laurea  specialistica  o  magistrale,  ovvero   di   analogo   titolo
accademico  conseguito  presso  universita'  straniere,  riconosciuto
equipollente  o  di  cui  si  chiede  l'equipollenza  ai  soli   fini
dell'ammissione al corso. 
    I candidati con titolo di studio  conseguito  presso  universita'
straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti  utili
a consentire al senato accademico la dichiarazione di equipollenza  e
dovranno  allegare  alla  domanda  il  diploma  di  laurea  o   copia
autenticata corredato di traduzione  ufficiale  in  lingua  italiana,
legalizzato (ove necessario) e dichiarato  di  valore  a  cura  della
rappresentanza  diplomatica   consolare   italiana   competente   per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo. 
    Le  domande  che  perverranno  prive  o  carenti  della  suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide. 
    I candidati sono inoltre tenuti a versare un contributo  di  euro
40,00 (quaranta/00) a  titolo  di  diritti  di  segreteria,  sul  c/c
bancario n. 000000169382 Banca Popolare di  Lodi  (CAB  03204  -  ABI
05164 - CIN L - IBAN IT 69 L 05164 03204  000000169382)  intestato  a
Universita' degli studi «Guglielmo  Marconi»  -  Roma,  indicando  la
seguente causale «Contributo per l'ammissione al corso  di  dottorato
di  ricerca  in  sistemi  energetici  -  XXVI  ciclo».  Il   suddetto
contributo non verra' rimborsato in nessun caso. 
    Gli interessati devono redigere le domande secondo  gli  allegati
modello A e A1 (in caso di  richiesta  di  equipollenza),  che  fanno
parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi  in  essi
richiesti. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domande di ammissione 
 
 
    La domanda  di  ammissione  al  concorso,  intestata  al  rettore
dell'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica, dovra'
pervenire tramite il servizio postale oppure  presentata  all'ufficio
dottorato di ricerca di questo Ateneo sito in  via  Plinio  n.  44  -
00193 Roma, a pena di esclusione, entro trenta giorni decorrenti  dal
giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale
del presente bando di concorso. 
    Non verranno prese in considerazione le istanze  che  perverranno
oltre tale termine. 
    In caso  di  spedizione  fara'  fede  il  timbro  di  ricevimento
dell'ufficio dottorato di ricerca e non la data di  spedizione  della
domanda. 
    Non verranno inoltre accettate domande presentate tramite  fax  o
copie fotostatiche. 
    L'omessa apposizione  della  firma  autografa,  a  sottoscrizione
della domanda, e' motivo di tassativa esclusione dal concorso. 
    Nella domanda l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso  di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare  con  chiarezza  e
precisione sotto la propria responsabilita': 
      1. le proprie generalita', la data e il luogo  di  nascita,  la
residenza  e  il  recapito   eletto   agli   effetti   del   concorso
(specificando il codice di avviamento postale) e,  se  possibile,  il
numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi  a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni; 
      2. la propria cittadinanza; 
      3. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari o extracomunitari); 
      4. la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita'  presso
cui e' stata conseguita o si presume verra' conseguita e la  relativa
votazione,  ovvero  il  titolo  equipollente  (o  di  cui  si  chiede
l'equipollenza) conseguito presso una universita' straniera; 
      5. le lingue straniere conosciute; 
      6. la lingua in cui si vuole sostenere le prove  di  esame  (se
diversa da quella italiana); 
      7. di impegnarsi a comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della  propria  residenza  o  del  recapito  eletto  agli
effetti del concorso; 
      8. di essere/non essere titolare di assegno di ricerca; 
      9. di essere/non essere cittadino straniero; 
      10.   di   essere/non   essere   dipendente   della    pubblica
amministrazione, indicando l'ente datore di lavoro; 
      11.  di  richiedere  l'ammissione  in  sovrannumero  in  quanto
rientrante in una delle categorie di cui all'art. 7, lettera a),  b),
o c); 
      12. di optare per la cittadinanza italiana nel caso  di  doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana. 
    Alla domanda i concorrenti debbono allegare: 
      curriculum vitae; 
      fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'; 
      certificato del diploma di laurea con la votazione finale e  le
votazioni riportate nei singoli esami di profitto  (solo  per  coloro
che hanno  conseguito  il  titolo  in  Italia)  o  autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di  certificazione,  conformemente
all'allegato modello B, ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      eventuali pubblicazioni, in originale  o  in  copia  dichiarata
conforme   all'originale   dal   candidato   mediante   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', resa  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  conformemente
all'allegato modello C. 
    Per i lavori stampati all'estero deve  risultare  la  data  e  il
luogo  di  pubblicazione  o,  in  alternativa,  il  codice   ISBN   o
equivalente. 
    Per  i  lavori  stampati   in   Italia   occorre   l'attestazione
dell'avvenuto deposito legale nelle forme  previste  dalla  legge  15
aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento emanato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252,  citati  nelle
premesse; 
      eventuali altri titoli in  carta  libera  o  autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di  certificazione,  conformemente
all'allegato modello B ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      elenco in carta semplice delle eventuali  pubblicazioni  e  dei
titoli presentati in allegato alla domanda; 
      ricevuta del bonifico sul c/c bancario intestato all'Ateneo  di
euro 40,00 (quaranta/00), quale contributo per diritti di  segreteria
di cui all'art. 2. 
    Saranno presi in considerazione solo i titoli e le  pubblicazioni
prodotti,  come  sopra  descritto,  unitamente  alla  domanda  oppure
presentati presso questa amministrazione, o spediti con una  nota  di
accompagnamento, entro il termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    La mancata  produzione  dei  titoli  attestanti  i  requisiti  di
partecipazione comporta l'esclusione dal concorso. 
    I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e  a
indicare gli eventuali  tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  delle
prove. 
    L'amministrazione   universitaria   non    si    assume    alcuna
responsabilita'  per  il  caso  di  dispersione   di   comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito  da
parte  del  concorrente,  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento degli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili all'amministrazione medesima. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    Gli esami di ammissione al corso consistono  in  due  prove,  una
scritta  e  una  orale,  intese  ad  accertare  la  preparazione,  le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore  scientifico  o  nei  settori  scientifici  disciplinari   di
riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica
della conoscenza di una o piu'  lingue  straniere  mediante  apposito
colloquio. 
    Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo in cui le medesime verranno  espletate,  sara'  reso  noto  con
almeno 15 giorni di anticipo e sara' consultabile sul  sito  internet
dell'Ateneo nella sezione dedicata al dottorato.  Tale  pubblicazione
vale a tutti gli effetti come notifica di convocazione.  I  candidati
al concorso di ammissione sono tenuti  a  presentarsi  nel  giorno  e
nell'ora indicati senza attendere ulteriore convocazione. 
    Non saranno inviate ulteriori comunicazioni personali in merito. 
    La data per  lo  svolgimento  della  prova  orale  potra'  essere
comunicata dalla commissione  giudicatrice  ai  candidati  il  giorno
dello svolgimento della prova scritta. Non sono previsti  termini  di
preavviso tra la prova scritta e la prova orale. 
    Per sostenere le prove  i  candidati  dovranno  esibire  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento: 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto; 
      d) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro   o   di   altra   segnatura   equivalente,   rilasciate    da
un'Amministrazione dello Stato; 
      e) altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Cittadini stranieri 
 
 
    I cittadini stranieri che non concorrono alla borsa di  studio  e
che vogliono essere ammessi in soprannumero al  corso  di  dottorato,
potranno essere valutati sulla base  dei  titoli  trasmessi,  di  una
prova scritta decisa dalla commissione giudicatrice. Per  partecipare
dovranno presentare la domanda seguendo la stessa procedura  prevista
per i cittadini italiani. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    La commissione per gli esami di ammissione al corso di  dottorato
di ricerca sara' nominata ai sensi dell'art.  9  del  regolamento  di
Ateneo in materia di dottorati di ricerca. 
    La commissione entro e non oltre sessanta giorni  dalla  notifica
della nomina, dovra' espletare tutte le  prove  concorsuali  previste
dal bando di concorso. 
    La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti,  di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova orale.  La  valutazione  dei  titoli,  previa  indicazione  dei
criteri, sara' effettuata dalla commissione prima  dello  svolgimento
della prova  scritta.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  soltanto  i
candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio  non
inferiore a  25/40.  La  prova  orale  si  intende  superata  con  il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40. 
    Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato,  in
una lingua diversa dall'italiano. 
    Tale possibilita' dovra'  essere  subordinata  ad  un'espressa  e
motivata determinazione  assunta  dalla  commissione  giudicatrice  e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso. 
    Al termine  di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale  la
commissione rende pubblici i risultati. 
    Ultimata la prova orale, la  commissione  redige  la  graduatoria
generale di merito sommando,  per  ciascun  candidato,  il  punteggio
delle due prove e dei titoli. 
    Gli atti dei concorsi sono pubblici. 
    Ai candidati e' consentito l'accesso  nei  modi  stabiliti  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241.  L'amministrazione  puo'   rinviare
l'accesso al momento della conclusione del concorso. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In  caso
di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno gli altri  candidati  idonei  in
ordine di graduatoria, purche'  abbiano  presentato  nei  termini  la
domanda di subentro, secondo l'ordine della graduatoria. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie,  il  candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Il  collegio  dei  docenti,  valutata  la  compatibilita'   delle
strutture di ricerca, puo' ammettere in soprannumero i candidati  che
ne facciano espressamente richiesta e che  rientrino  nelle  seguenti
situazioni: 
      a) idonei nella graduatoria generale di merito che fruiscano di
assegni di ricerca ai sensi della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,
art. 51; 
      b) cittadini stranieri, idonei nella  graduatoria  generale  di
merito, e che non concorrono all'assegnazione della borsa di studio; 
      c) dipendenti di pubbliche  amministrazioni  dichiarati  idonei
nella   graduatoria   generale   di   merito   che   non   concorrano
all'assegnazione di borse di studio. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
       Iscrizione ai corsi e contributo di accesso e frequenza 
 
 
    Dopo l'accertamento della regolarita' degli atti concorsuali,  le
relative  graduatorie  saranno  rese  note  esclusivamente   mediante
pubblicazione sul sito dell'Ateneo nell'area riservata ai  dottorati.
Le graduatorie pubblicate riporteranno anche le modalita' e  i  tempi
per procedere al perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali,  i
candidati che non avranno  ottemperato  a  quanto  richiesto  saranno
considerati rinunciatari  e  si  procedera'  secondo  l'ordine  della
graduatoria al subentro di altro candidato. 
    I   dottorandi   titolari   di   borse   di   studio    conferite
dall'Universita', nonche' quelli che conseguano una borsa erogata per
l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico  anche
estero, sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. 
    Coloro che non risulteranno titolari  di  borsa  di  studio  sono
tenuti al versamento di un contributo  di  iscrizione  annuo  pari  a
€ 2.000,00 (duemila/00). Tale  versamento  dovra'  essere  effettuato
all'atto dell'iscrizione contestualmente  al  pagamento  della  tassa
regionale. 
    Per gli aa.aa. successivi al primo, i dottorandi sono  tenuti  ad
effettuare  l'iscrizione  entro  15  giorni  dalla  comunicazione  di
avvenuta ammissione all'anno successivo, da parte  del  collegio  dei
docenti. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio il cui numero e' indicato al  precedente  art.
1, vengono assegnate, previa valutazione  comparativa  del  merito  e
secondo l'ordine definito  nelle  rispettive  graduatorie  di  merito
formulate dalle commissioni  giudicatrici,  per  un  importo  pari  a
quello determinato ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno  2008,
corrispondente ad € 13.638,47, al lordo degli oneri  previdenziali  a
carico del  percipiente,  assoggettato  al  contributo  previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata. I casi  di  incompatibilita'  totale  o
parziale per la fruizione della borsa di studio  sono  fissati  dalla
normativa vigente. In caso di sopravvenuta incompatibilita', i  ratei
della borsa di studio relativi al periodo per  il  quale  sono  stati
indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si
riferisce all'anno accademico o sua frazione. 
    A parita' di merito, per  tutti  coloro  utilmente  collocati  in
graduatoria,  prevale  la  valutazione  della  situazione   economica
determinata ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. 
    Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa  rinunci  nel
corso dell'anno alla borsa di  studio,  questa  verra'  assegnata  al
primo dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla  borsa
di studio si intende definitiva, anche se il  dottorando  continua  a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato. 
    La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio   e'   pari
all'intera  durata  del  corso;  le  borse  sono  confermate  con  il
passaggio all'anno successivo. 
    L'importo della borsa di  studio  e'  aumentato  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per  cento.  Tali
periodi non possono complessivamente superare la meta'  della  durata
del corso. 
    Per  periodi  di  formazione  di  durata  superiore  a  sei  mesi
consecutivi e' necessario il parere favorevole del collegio  docenti,
per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita'  le  attivita'
previste per il curriculum formativo, svolgere attivita'  di  ricerca
relativa al piano approvato dal collegio docenti  frequentando  tutte
le attivita' per loro previste, con  pieno  impegno,  dedicandosi  ai
programmi di studio individuale, ed a presentare al collegio  stesso,
al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le  ricerche
svolte,  nonche'  alla  fine  del  corso  una  tesi  di  ricerca  con
contributi originali. 
    Ai  dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata   attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno
accademico, previo parere favorevole del collegio dei  docenti;  tale
attivita'  non  deve  in  ogni  caso  compromettere  l'attivita'   di
formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il  bilancio
dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai  ruoli
delle universita'. 
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso  di
dottorato. Il provvedimento  di  esclusione  per  gravi  inadempienze
nello  svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca,  in  relazione  alle
modalita' stabilite dal collegio  dei  docenti,  comporta  la  revoca
della borsa con obbligo di  restituzione  dei  ratei  gia'  percepiti
relativi all'anno per cui e' stato emesso  il  provvedimento  stesso,
qualora  l'interessato  non  abbia  ottenuto  l'ammissione   all'anno
successivo. 
    La maternita' e le  assenze  per  grave  e  documentata  malattia
possono comportare la sospensione dal  corso,  previa  autorizzazione
del collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata  superiore
a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa  di  studio,
che verra' ripresa al termine della sospensione. 
    E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata  del
dottorato, di contemporanea iscrizione ai seguenti corsi: 
      laurea; 
      altro dottorato; 
      master universitario; 
      scuole di specializzazione. 
    E' fatta salva la possibilita'  di  partecipare  a  corsi  presso
universita' straniere nel caso che  cio'  sia  previsto  in  sede  di
convenzione con le universita' stesse. 
    E' altresi' vietata la contemporanea fruizione di altre borse  di
studio, tranne quelle concesse da istituzioni  italiane  o  straniere
utili  ad  integrare,  con  soggiorni  all'estero,   l'attivita'   di
formazione o di ricerca dei dottorandi. 
    Chi ha gia' usufruito di una borsa di  studio  per  un  corso  di
dottorato anche  per  un  periodo  inferiore  al  triennio  non  puo'
usufruirne una seconda volta. 
    I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in
aspettativa senza assegni, per il periodo di  durata  del  corso.  In
caso di ammissione a corsi di dottorato di  ricerca  senza  borsa  di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in  godimento
da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'  instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento  del  dottorato
di ricerca, il rapporto  di  lavoro  con  l'amministrazione  pubblica
cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e'  dovuta
la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
 
    Il titolo di dottore di ricerca e' conferito  dal  rettore  e  si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale. 
    Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata  la
relativa certificazione. 
    L'universita', successivamente al rilascio del  titolo,  cura  il
deposito della tesi finale presso le Biblioteche nazionali di Roma  e
Firenze. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                     Restituzione dei documenti 
 
 
    I candidati interessati dovranno provvedere entro  trenta  giorni
dall'espletamento del concorso, e con  gli  eventuali  oneri  a  loro
carico,  al  recupero  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni   inviate
all'Ateneo.   Trascorso   il   periodo   indicato   l'amministrazione
procedera'  all'eliminazione  dei  suddetti  documenti   dai   propri
archivi. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                      Informativa sulla privacy 
 
 
    Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  codice
in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l'Ateneo, per le  finalita'  di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata  anche  successivamente  alla  vincita   del   concorso
medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Il responsabile  del  procedimento  amministrativo  e'  il  dott.
Luciano     Ciccolini      -      tel.      06/37725648,      e-mail:
dottoratidiricerca@unimarconi.it 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                        Norme di riferimento 
 
 
    Per quanto non  previsto  nel  presente  bando  si  rimanda  alla
normativa vigente in materia di  dottorati  di  ricerca  e  a  quanto
stabilito dal regolamento per i corsi di dottorato di questo  Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 2 del 12 marzo 2005. 
 
      Roma, 2 settembre 2010 
 
                                                 Il rettore: Briganti