Concorso per UNIVERSITA' TELEMATICA ''GUGLIELMO MARCONI'' DI ROMA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 4 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 73 del 14-09-2010 |
Sintesi: | UNIVERSITA' TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI» CONCORSO (scad. 14 ottobre 2010) Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in sistemi energetici - XXVI ciclo - A.A. 2010/2011. ... |
Ente: | UNIVERSITA' TELEMATICA ''GUGLIELMO MARCONI'' DI ROMA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 14-09-2010 |
Data Scadenza bando | 14-10-2010 |
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CONCORSO (scad. 14 ottobre 2010)
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in sistemi energetici - XXVI ciclo - A.A. 2010/2011.
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2009; Visto il regolamento didattico di Ateneo ed in particolare l'art. 6 relativo ai dottorati di ricerca; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» ed in particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca che prevede che le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' le convenzioni con soggetti pubblici e privati; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con cui e' stato emanato il «Regolamento in materia di dottorati di ricerca»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, recante norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico; Visto il regolamento di amministrazione e contabilita' emanato con decreto rettorale 25 gennaio 2005, n. 1; Visto il regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca emanato con decreto rettorale 12 marzo 2005, n. 2, in attuazione dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, con cui e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, previsto dall'art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 con cui e' stato disposto l'aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2008; Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica, avanzate dalle strutture di questo Ateneo preposte all'attivita' di ricerca; Vista la delibera dei competenti organi accademici relativa all'approvazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca - XXVI ciclo - per l'anno accademico 2010/2011; Accertata la esistenza della necessaria copertura finanziaria; Decreta: Art. 1 Nell'ambito del XXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, per l'a.a. 2010/2011, e' istituito il dottorato di ricerca in sistemi energetici. E' pertanto indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca per il quale viene di seguito indicata l'area disciplinare di riferimento, la sede amministrativa, la durata, i posti e le borse di studio messe a concorso, il coordinatore, gli eventuali curricula, le eventuali lauree specialistiche/magistrali richieste per l'ammissione, i criteri per la valutazione dei titoli. Nome dottorato: dottorato di ricerca in «Sistemi energetici». Aree scientifico-disciplinari interessate: 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione; 03 - Scienze chimiche. Durata: 3 anni. Posti disponibili: 4. Con borsa: 2. Senza borsa: 2. Data di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Sede: Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica - dipartimento di meccanica ed energetica, via Plinio, 44 - 00193 Roma. Coordinatore: prof. Vincenzo Naso. Segreteria: ufficio dottorati di ricerca - tel. 06/37725648 - e-mail: dottoratidiricerca@unimarconi.it Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti aggiuntivi. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' determinato con decreto rettorale, prima dell'espletamento delle prove di ammissione, e pubblicato all'albo dell'Ateneo e nel sito web dell'Universita'.
Art. 2 Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione di cui al precedente articolo, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 270/2004, o di laurea specialistica o magistrale, ovvero di analogo titolo accademico conseguito presso universita' straniere, riconosciuto equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione al corso. I candidati con titolo di studio conseguito presso universita' straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili a consentire al senato accademico la dichiarazione di equipollenza e dovranno allegare alla domanda il diploma di laurea o copia autenticata corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e dichiarato di valore a cura della rappresentanza diplomatica consolare italiana competente per territorio nel Paese di conseguimento del titolo. Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta documentazione non potranno essere considerate valide. I candidati sono inoltre tenuti a versare un contributo di euro 40,00 (quaranta/00) a titolo di diritti di segreteria, sul c/c bancario n. 000000169382 Banca Popolare di Lodi (CAB 03204 - ABI 05164 - CIN L - IBAN IT 69 L 05164 03204 000000169382) intestato a Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Roma, indicando la seguente causale «Contributo per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in sistemi energetici - XXVI ciclo». Il suddetto contributo non verra' rimborsato in nessun caso. Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati modello A e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi richiesti.
Art. 3 Domande di ammissione La domanda di ammissione al concorso, intestata al rettore dell'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica, dovra' pervenire tramite il servizio postale oppure presentata all'ufficio dottorato di ricerca di questo Ateneo sito in via Plinio n. 44 - 00193 Roma, a pena di esclusione, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando di concorso. Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine. In caso di spedizione fara' fede il timbro di ricevimento dell'ufficio dottorato di ricerca e non la data di spedizione della domanda. Non verranno inoltre accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche. L'omessa apposizione della firma autografa, a sottoscrizione della domanda, e' motivo di tassativa esclusione dal concorso. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilita': 1. le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale) e, se possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni; 2. la propria cittadinanza; 3. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini comunitari o extracomunitari); 4. la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata conseguita o si presume verra' conseguita e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) conseguito presso una universita' straniera; 5. le lingue straniere conosciute; 6. la lingua in cui si vuole sostenere le prove di esame (se diversa da quella italiana); 7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso; 8. di essere/non essere titolare di assegno di ricerca; 9. di essere/non essere cittadino straniero; 10. di essere/non essere dipendente della pubblica amministrazione, indicando l'ente datore di lavoro; 11. di richiedere l'ammissione in sovrannumero in quanto rientrante in una delle categorie di cui all'art. 7, lettera a), b), o c); 12. di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia cittadinanza, di cui una sia quella italiana. Alla domanda i concorrenti debbono allegare: curriculum vitae; fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'; certificato del diploma di laurea con la votazione finale e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto (solo per coloro che hanno conseguito il titolo in Italia) o autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato modello B, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; eventuali pubblicazioni, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato modello C. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente. Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, citati nelle premesse; eventuali altri titoli in carta libera o autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato modello B ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda; ricevuta del bonifico sul c/c bancario intestato all'Ateneo di euro 40,00 (quaranta/00), quale contributo per diritti di segreteria di cui all'art. 2. Saranno presi in considerazione solo i titoli e le pubblicazioni prodotti, come sopra descritto, unitamente alla domanda oppure presentati presso questa amministrazione, o spediti con una nota di accompagnamento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. La mancata produzione dei titoli attestanti i requisiti di partecipazione comporta l'esclusione dal concorso. I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. L'amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione medesima.
Art. 4 Prova d'esame Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel settore scientifico o nei settori scientifici disciplinari di riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di una o piu' lingue straniere mediante apposito colloquio. Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il luogo in cui le medesime verranno espletate, sara' reso noto con almeno 15 giorni di anticipo e sara' consultabile sul sito internet dell'Ateneo nella sezione dedicata al dottorato. Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica di convocazione. I candidati al concorso di ammissione sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati senza attendere ulteriore convocazione. Non saranno inviate ulteriori comunicazioni personali in merito. La data per lo svolgimento della prova orale potra' essere comunicata dalla commissione giudicatrice ai candidati il giorno dello svolgimento della prova scritta. Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta e la prova orale. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato; e) altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5 Cittadini stranieri I cittadini stranieri che non concorrono alla borsa di studio e che vogliono essere ammessi in soprannumero al corso di dottorato, potranno essere valutati sulla base dei titoli trasmessi, di una prova scritta decisa dalla commissione giudicatrice. Per partecipare dovranno presentare la domanda seguendo la stessa procedura prevista per i cittadini italiani.
Art. 6 Commissioni giudicatrici La commissione per gli esami di ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' nominata ai sensi dell'art. 9 del regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca. La commissione entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della nomina, dovra' espletare tutte le prove concorsuali previste dal bando di concorso. La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla prova orale. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri, sara' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40. Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in una lingua diversa dall'italiano. Tale possibilita' dovra' essere subordinata ad un'espressa e motivata determinazione assunta dalla commissione giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso. Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la commissione rende pubblici i risultati. Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio delle due prove e dei titoli. Gli atti dei concorsi sono pubblici. Ai candidati e' consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'amministrazione puo' rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.
Art. 7 Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno gli altri candidati idonei in ordine di graduatoria, purche' abbiano presentato nei termini la domanda di subentro, secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Il collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle strutture di ricerca, puo' ammettere in soprannumero i candidati che ne facciano espressamente richiesta e che rientrino nelle seguenti situazioni: a) idonei nella graduatoria generale di merito che fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51; b) cittadini stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito, e che non concorrono all'assegnazione della borsa di studio; c) dipendenti di pubbliche amministrazioni dichiarati idonei nella graduatoria generale di merito che non concorrano all'assegnazione di borse di studio.
Art. 8 Iscrizione ai corsi e contributo di accesso e frequenza Dopo l'accertamento della regolarita' degli atti concorsuali, le relative graduatorie saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo nell'area riservata ai dottorati. Le graduatorie pubblicate riporteranno anche le modalita' e i tempi per procedere al perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali, i candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno considerati rinunciatari e si procedera' secondo l'ordine della graduatoria al subentro di altro candidato. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita', nonche' quelli che conseguano una borsa erogata per l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche estero, sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. Coloro che non risulteranno titolari di borsa di studio sono tenuti al versamento di un contributo di iscrizione annuo pari a € 2.000,00 (duemila/00). Tale versamento dovra' essere effettuato all'atto dell'iscrizione contestualmente al pagamento della tassa regionale. Per gli aa.aa. successivi al primo, i dottorandi sono tenuti ad effettuare l'iscrizione entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione all'anno successivo, da parte del collegio dei docenti.
Art. 9 Borse di studio Le borse di studio il cui numero e' indicato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2008, corrispondente ad € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. I casi di incompatibilita' totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente. In caso di sopravvenuta incompatibilita', i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o sua frazione. A parita' di merito, per tutti coloro utilmente collocati in graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel corso dell'anno alla borsa di studio, questa verra' assegnata al primo dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa di studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata del corso. Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi consecutivi e' necessario il parere favorevole del collegio docenti, per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.
Art. 10 Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita' previste per il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca relativa al piano approvato dal collegio docenti frequentando tutte le attivita' per loro previste, con pieno impegno, dedicandosi ai programmi di studio individuale, ed a presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una tesi di ricerca con contributi originali. Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno accademico, previo parere favorevole del collegio dei docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando, il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comporta la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento stesso, qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo. La maternita' e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa di studio, che verra' ripresa al termine della sospensione. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata del dottorato, di contemporanea iscrizione ai seguenti corsi: laurea; altro dottorato; master universitario; scuole di specializzazione. E' fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso universita' straniere nel caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con le universita' stesse. E' altresi' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un periodo inferiore al triennio non puo' usufruirne una seconda volta. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.
Art. 11 Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la relativa certificazione. L'universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art. 12 Restituzione dei documenti I candidati interessati dovranno provvedere entro trenta giorni dall'espletamento del concorso, e con gli eventuali oneri a loro carico, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate all'Ateneo. Trascorso il periodo indicato l'amministrazione procedera' all'eliminazione dei suddetti documenti dai propri archivi.
Art. 13 Informativa sulla privacy Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ateneo, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla vincita del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Art. 14 Responsabile del procedimento Il responsabile del procedimento amministrativo e' il dott. Luciano Ciccolini - tel. 06/37725648, e-mail: dottoratidiricerca@unimarconi.it
Art. 15 Norme di riferimento Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto stabilito dal regolamento per i corsi di dottorato di questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 2 del 12 marzo 2005. Roma, 2 settembre 2010 Il rettore: Briganti