Concorso per 6 ragionieri (lazio) SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 6
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 82 del 15-10-2010
Sintesi: SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA CONCORSO   (scad.  15 novembre 2010) Concorso pubblico, per esami a sei posti di ragioniere nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. ...
Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-10-2010
Data Scadenza bando 15-11-2010
Condividi Invia tramite Whatsapp

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA


CONCORSO   (scad.  15 novembre 2010)

Concorso pubblico, per esami a sei posti di ragioniere nei ruoli  del
  Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. 

 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 9 agosto 1948 n. 1077, istitutiva del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica; 
    Visto il Regolamento sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento
economico del personale del Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 giugno 1985,
n. 174 e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il Regolamento sulle procedure concorsuali,  approvato  con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti
delle persone diversamente abili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto  il  decreto  presidenziale  27  marzo  2006,  n.  80/N   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stato
approvato il Regolamento del Segretariato generale  della  Presidenza
della Repubblica sul trattamento dei dati personali; 
    Visto  il  decreto  presidenziale  30  dicembre  2008,  n.  34/N,
concernente la competenza  dei  Collegi  Giudicanti  a  decidere  sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e  prove  selettive  per
l'assunzione nei ruoli del  Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica; 
    Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico per esami per la copertura di sei  posti  di  ragioniere  in
prova  nel  ruolo  della  carriera  di  concetto  di  ragioneria  del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di  cui  due
riservati al personale di ruolo del Segretariato generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico  per  esami  a  sei  posti  di
ragioniere  in  prova  nel  ruolo  della  carriera  di  concetto   di
ragioneria  del  Segretariato   generale   della   Presidenza   della
Repubblica, di seguito denominato Segretariato generale, di  cui  due
riservati al personale di ruolo del  Segretariato  generale,  con  lo
stato giuridico e il trattamento economico previsti  dal  Regolamento
di cui alla seconda premessa del presente  decreto.  La  riserva  dei
posti che non dovesse essere coperta sara' conferita  ai  concorrenti
che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria. 
    2. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il  personale
assunto a tutti gli Uffici e Servizi e in tutte le sedi dello stesso. 
    3. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il  presente
bando  di  concorso,  modificare  il  numero  dei  posti,  annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso,  in  ragione   di   esigenze   sopravvenute,   nonche'   in
applicazione di disposizioni di  contenimento  della  spesa.  In  tal
caso,  il  Segretariato   generale   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami». 

        
      
                               Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'ammissione all'impiego 
 
 
    1. Per l'ammissione all'impiego  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore  ai  40  anni,
ovvero 45 anni in caso  di  provenienza  diretta  da  Amministrazioni
pubbliche o dai ruoli del Segretariato generale; 
      c) godimento dei diritti civili e politici; 
      d) diploma di Istituto tecnico  commerciale  con  indirizzo  di
gestione aziendale di durata quinquennale o di Istituto professionale
con  indirizzo  di  gestione  aziendale   di   durata   quinquennale,
conseguito con una votazione non  inferiore  a  60/sessantesimi  o  a
100/centesimi. I diplomi conseguiti all'estero  sono  ritenuti  utili
purche'  riconosciuti  equipollenti  ad  uno  dei  predetti   diplomi
italiani dall'autorita' italiana competente; dalla  dichiarazione  di
equipollenza, ovvero da apposita  autocertificazione  del  candidato,
devono risultare elementi atti  a  consentire  di  accertare  che  il
titolo di  studio  e'  stato  conseguito  con  il  punteggio  massimo
conseguibile;  in  caso  di  valutazione  espressa  in  termini   non
numerici, essa deve comunque essere la piu' alta attribuibile; 
      e) idoneita' fisica all'impiego. E' comunque richiesta la piena
integrita' e la piena  funzionalita'  degli  arti  superiori  nonche'
dell'apparato oculo-visivo, ancorche' corretto; 
      f) assenza di sentenze definitive  di  condanna  che  importino
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione  di
quanto previsto dall'articolo 32-quinquies del Codice penale; 
      g) assenza di provvedimenti di  destituzione,  licenziamento  o
dispensa  dal   servizio   presso   Amministrazioni   pubbliche   per
persistente insufficiente  rendimento,  ovvero  di  provvedimenti  di
decadenza  da  un  impiego  pubblico  essendo  stato  accertato   che
l'impiego medesimo era stato conseguito  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
      h)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta per reati diversi da  quelli  di
cui alla lettera f), anche se siano  intervenuti  la  prescrizione  o
provvedimenti   di    amnistia,    indulto,    perdono    giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ovvero di procedimenti penali  pendenti,  salvo  quanto  previsto  al
successivo articolo 3, comma 2. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
                 e ammissione alle prove concorsuali 
 
 
    1. La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e'  diretta  al
Segretariato generale della Presidenza della  Repubblica  -  Servizio
del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma. 
    2.  Il  candidato  deve  dichiarare  nella   domanda,   ai   fini
dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti  di
cui all'articolo 2, che devono sussistere fin dalla data di  scadenza
del termine per la  presentazione  delle  domande  di  ammissione  al
concorso; qualora siano intervenute sentenze di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato  deve
indicare i reati e gli  articoli  del  Codice  penale  che  ne  hanno
determinato  l'adozione  o  l'avvio  per  consentire  al   Segretario
generale  della  Presidenza  della   Repubblica   di   valutarne   la
compatibilita' con  lo  svolgimento  di  attivita'  e  funzioni  alle
dipendenze del Segretariato generale, una volta acquisita e  valutata
la relativa documentazione. Qualora il candidato non  sia  ancora  in
possesso della dichiarazione di equipollenza di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera d), fa fede la data di presentazione della richiesta
all'autorita' competente. 
    3.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva.   Il
Segretario generale puo' disporre in ogni momento, con  provvedimento
motivato, la non ammissione del candidato al concorso ovvero  la  sua
successiva esclusione dallo stesso per la  mancata  osservanza  delle
modalita' di presentazione della  domanda  e  dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando, nonche' per il difetto o la perdita dei
requisiti previsti. 
    4. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso esclusivamente  in  via  telematica,  compilando  l'apposito
modulo, entro la data  di  scadenza  indicata  al  comma  successivo,
utilizzando  una  specifica  applicazione   informatica   disponibile
all'indirizzo:  https://www.quirinale.it   Ai  fini  della   procedura
telematica il candidato  deve  possedere  ed  indicare  un  indirizzo
univoco e individuale di posta elettronica. 
    5. La procedura di compilazione ed invio on  line  della  domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 24  (ora
italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami».  Qualora  l'ultimo
giorno utile per l'invio on line della  domanda  cada  in  un  giorno
festivo, il termine e' prorogato alle ore 24 (ora italiana) del primo
giorno successivo non festivo. 
    6. Il sistema informatico  certifica  la  data  di  presentazione
della domanda e attribuisce alla stessa il numero  identificativo  e,
alla scadenza del termine utile per la presentazione  delle  domande,
non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    7. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla  quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema informatico e la data  di  presentazione  della  domanda;  la
stessa,  debitamente  firmata,  deve  essere  consegnata  il   giorno
stabilito per la prova preselettiva di cui ai successivi articoli 5 e
6 ovvero, in caso di mancata effettuazione della stessa, nel  termine
e con le modalita' che saranno resi  noti  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale,  «Concorsi  ed  esami»
del 15 marzo 2011. 
    8. La mancata  presentazione  della  domanda  di  partecipazione,
debitamente sottoscritta, nel giorno indicato al  comma  7,  comporta
l'esclusione  dalla  prova  preselettiva  e  dalle  successive  prove
concorsuali. 
    9. Non sono ammesse altre forme di produzione o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso al di fuori  o  in  aggiunta  a
quella prevista ai precedenti commi. 
    10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta  da  patologie
limitatrici  dell'autonomia,  nella  domanda   presentata   per   via
telematica dovra' fare esplicita richiesta - ai sensi degli  articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - dell'ausilio  necessario
per  la  partecipazione  alla  prova  preselettiva   e   alle   prove
concorsuali in relazione alla patologia posseduta, nonche'  segnalare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per  l'espletamento  delle
stesse al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e
strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La
patologia  dovra'  inoltre   essere   documentata   mediante   idonea
certificazione rilasciata da  struttura  sanitaria  pubblica  che  ne
specifichi la natura, da spedire all'indirizzo di cui al comma  1  in
caso di superamento della prova preselettiva. 
    11. Per i candidati che, versando  nelle  condizioni  di  cui  al
comma  10,  ne  abbiano  fatto  richiesta,  il  tempo  previsto   per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali  e'
aumentato di un quarto. 
    12. Il candidato ha  inoltre  l'obbligo  di  comunicare  per  via
telematica le eventuali successive variazioni  di  indirizzo  e/o  di
recapito  indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti  all'interno
dell'apposita  area  riservata,  la  quale  rimane   accessibile   al
candidato anche dopo la scadenza del  termine  per  la  presentazione
della domanda. 
    13. L'Amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  il
caso di dispersione delle  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o
incomplete indicazioni del recapito  da  parte  del  candidato  o  da
mancata ovvero tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  informatici,
postali o telegrafici non imputabili a colpa  dell'Amministrazione  o
comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso  fortuito  o  a  forza
maggiore. 
    14. Nella domanda il candidato deve altresi' indicare la lingua -
scelta tra le seguenti: inglese o  francese  -  nella  quale  intende
sostenere la prova orale di lingua straniera. 
    15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso  con  le
modalita' di cui al decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N. 
    16. Ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di partecipazione hanno  valore  di  autocertificazione;  nel
caso di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto d.P.R. n. 445/2000. A tal
fine il candidato, nella domanda  di  partecipazione,  deve  altresi'
dichiarare di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi  di  falsita'  in
atti e dichiarazioni mendaci. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. 
    2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di esame. 
    3. La  Commissione  definisce  il  diario  delle  prove  d'esame,
formula la graduatoria finale di merito dei candidati ed in  generale
decide  su  tutte  le  questioni   attinenti   all'intera   procedura
concorsuale. 
    4. Le attivita' di segreteria della Commissione sono svolte da un
funzionario  di  ruolo  del  Segretariato  generale  -  Servizio  del
personale. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                   Diario della prova preselettiva 
 
 
    1. Ai fini dell'ammissione alle  prove  concorsuali  puo'  essere
previsto il superamento di una prova preselettiva, per l'espletamento
della quale l'Amministrazione si avvale  di  procedure  automatizzate
gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  serie
speciale,  «Concorsi  ed  esami»  del  15  marzo  2011  verra'   data
comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nella
stessa Gazzetta Ufficiale verranno date comunicazioni in merito  alla
pubblicazione dell'archivio  dei  quesiti  nel  sito  internet  della
Presidenza della Repubblica all'indirizzo www.quirinale.it  ed
alle  modalita'  di  svolgimento  della  prova   preselettiva.   Tali
comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti. 
    3.  Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale  verra'  data  notizia  di
eventuali  differimenti  e/o  prescrizioni   attinenti   alla   prova
preselettiva. Tale comunicazione assume valore di  notifica  a  tutti
gli effetti. 
    4. Qualora, per causa di forza maggiore,  non  possano  svolgersi
una o  piu'  sessioni  di  esame,  il  Presidente  della  Commissione
esaminatrice stabilira' la data  di  rinvio,  dandone  comunicazione,
anche in forma  orale,  ai  candidati  presenti.  Tale  comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. La prova preselettiva, ove espletata, consiste in 90 quesiti a
risposta multipla su temi di cultura  generale  e  sulle  materie  di
concorso,  estratti   a   sorte   secondo   procedure   automatizzate
dall'archivio dei quesiti di cui al precedente articolo 5,  comma  2;
ciascun quesito consiste in una domanda  seguita  da  almeno  quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta. 
    2. La prova preselettiva si svolge con le modalita' ed  i  limiti
di  tempo  fissati  dalla  Commissione  con  l'osservanza  di  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 11. 
    3. Per lo svolgimento della prova preselettiva non  sono  ammessi
la presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di  testi
o di tavole, ne' l'utilizzo di supporti  elettronici  o  cartacei  di
qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con  se'  telefoni
cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani  ed  altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il
materiale suindicato, che dovranno in  ogni  caso  essere  consegnati
prima dell'inizio della prova al personale di  sorveglianza.  Non  e'
consentito ai candidati, durante la prova, comunicare in  alcun  modo
tra loro  o  con  l'esterno.  L'inosservanza  di  tali  disposizioni,
nonche'  di  ogni  altra  disposizione  stabilita  dalla  Commissione
esaminatrice per lo svolgimento della  prova,  comporta  l'esclusione
immediata dal concorso. 
    4. Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prova  preselettiva  i
candidati devono esibire un idoneo  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita', unitamente  alla  domanda  di  partecipazione  al
concorso, debitamente sottoscritta  secondo  le  indicazioni  di  cui
all'art. 3, comma 7. 
    5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e  sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    6. La partecipazione alla prova preselettiva non  sana  eventuali
irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
 
    1. La correzione della prova  preselettiva  e'  effettuata,  alla
presenza  del  Presidente  della  Commissione  esaminatrice   e   dei
componenti  che  ne  facciano  richiesta,   attraverso   procedimenti
automatizzati. 
    2. Sono ammessi alle prove  scritte  i  candidati  classificatisi
fino al 100° posto in ordine di graduatoria. Sono comunque ammessi  i
candidati che hanno conseguito un  punteggio  uguale  al  piu'  basso
risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 
    3. Il punteggio della prova preselettiva, che non  concorre  alla
formazione del voto  finale  di  merito,  viene  determinato  con  le
seguenti modalita': 
      attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; 
      sottrazione di 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima; 
      sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa. 
    4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  serie
speciale,  «Concorsi  ed  esami»  verra'  data  comunicazione   della
pubblicazione nel sito internet  della  Presidenza  della  Repubblica
all'indirizzo  www.quirinale.it  dell'elenco   dei   candidati
ammessi a sostenere le prove scritte. Nella stessa Gazzetta Ufficiale
verra' data comunicazione della pubblicazione della sede e del diario
delle prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove di esame consistono in due prove scritte  ed  in  una
prova orale. 
    2. Per essere ammessi a sostenere le prove  d'esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento di  riconoscimento,  in  corso  di
validita'. 
    3. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e  sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. La prima prova scritta, della durata  di  quattro  ore,  fatto
salvo quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  11,  consiste  nella
trattazione  di  una  o  piu'  questioni  su  elementi   di   diritto
costituzionale e amministrativo, di diritto tributario e  di  diritto
della previdenza sociale. 
    2. La seconda prova scritta, della durata di sei ore, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, consiste nella stesura  di
un elaborato in materia di ragioneria generale  e  applicata  e/o  di
contabilita' di Stato. 
    3. I candidati, durante le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati. Non potranno
portare  con  se'  telefoni  cellulari,  palmari,  libri,  periodici,
giornali, quotidiani  ed  altre  pubblicazioni  di  alcun  tipo,  ne'
portare borse  o  simili  contenenti  il  materiale  suindicato,  che
dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove
al personale di sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante
le prove,  comunicare  in  alcun  modo  tra  loro  o  con  l'esterno.
L'inosservanza  di  tali  disposizioni,   nonche'   di   ogni   altra
disposizione stabilita dalla Commissione  per  lo  svolgimento  delle
prove, comportera' l'immediata esclusione dal concorso. 
    4.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte un punteggio non  inferiore
a 21/trentesimi. 
    5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la  Commissione
forma l'elenco dei candidati con l'indicazione del voto riportato  in
ciascuna delle prove scritte. Tale  elenco  e'  pubblicato  nel  sito
internet   della   Presidenza    della    Repubblica    all'indirizzo
www.quirinale.it e di tale pubblicazione viene  data  notizia,
con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª  serie  speciale,
«Concorsi ed esami». 
    6. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione
a mezzo raccomandata della data e della sede  della  stessa,  con  un
anticipo di almeno venti giorni. Nella medesima  comunicazione  viene
indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La  prova  orale  verte  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte, nonche' sulle seguenti altre: 
      a) elementi di diritto privato; 
      b) lettura e traduzione di un brano scritto in lingua inglese o
francese che costituisce la base per successive domande. 
    2.  Nel  corso  della  prova  orale  verra'  anche  richiesto  al
candidato  di   dimostrare   la   conoscenza   a   livello   avanzato
dell'utilizzo del personal computer e dei software  applicativi,  con
particolare riferimento a quelli di  produttivita'  individuale  piu'
diffusi  (Word,  Excel,  Outlook,  Internet  Explorer),  nonche'   la
capacita' di ricerca di  informazioni  via  internet,  da  accertarsi
mediante una prova comprensiva della  soluzione  di  un  problema  di
contabilita' finanziaria attraverso l'uso di Microsoft Excel 2007. 
    3. La prova orale si intende superata ove il candidato riporti un
punteggio non inferiore a 21/trentesimi. 
    4. Al  termine  di  ogni  seduta  d'esame  la  Commissione  forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal  segretario,
e' affisso in luogo a cio' destinato presso la sede d'esame. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il punteggio finale e' dato dalla somma  del  punteggio  medio
conseguito nelle prove scritte e di  quello  conseguito  nella  prova
orale. 
    2. A parita'  di  punteggio  trovano  applicazione  i  titoli  di
preferenza indicati nell'allegato A). Per  consentire  la  formazione
della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova orale devono
presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa, i  documenti
comprovanti l'eventuale  possesso  dei  titoli  di  preferenza;  tali
titoli devono essere posseduti fin dalla data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. La graduatoria di merito, approvata con decreto del Segretario
generale della Presidenza della Repubblica, e'  pubblicata  nel  sito
internet   della   Presidenza    della    Repubblica    all'indirizzo
www.quirinale.it e di tale pubblicazione viene  data  notizia,
con  valore  di  notifica  nei  confronti  degli  interessati,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª  serie  speciale,
«Concorsi ed esami». 
    4. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  decorre
il termine per eventuali impugnative. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati  nella   graduatoria   di   merito   approvata   ai   sensi
dell'articolo  11,  tenuto  conto  della  riserva  di  posti  di  cui
all'articolo 1, da applicarsi a favore di coloro che siano  risultati
idonei e abbiano riportato un punteggio finale almeno pari alla media
dei punteggi finali conseguiti dagli idonei. 
    2. I vincitori devono far pervenire, a pena di  decadenza,  entro
il termine che verra' loro  comunicato,  i  documenti  attestanti  il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.  I
vincitori sono sottoposti a  visita  medica  al  fine  di  accertarne
l'idoneita' fisica all'impiego. 
    3.  I  vincitori  in  possesso  dei  requisiti  prescritti   sono
nominati,  in  prova,  nel  ruolo  della  carriera  di  concetto   di
ragioneria con la qualifica di ragioniere. 
    4. Il periodo di prova ha la  durata  di  un  anno  di  effettivo
servizio, al  termine  del  quale,  previo  giudizio  favorevole  del
Consiglio di  Amministrazione,  l'impiegato  e'  nominato  in  ruolo.
Durante il periodo di prova l'impiegato ha gli stessi  doveri  e  gli
stessi diritti del personale di ruolo e gode dello stesso trattamento
economico. In caso di conferma  in  ruolo  il  periodo  di  prova  e'
valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso  se  vi  abbiano  un  interesse  diretto,
concreto  ed  attuale  per  la  tutela   di   situazioni   giuridiche
direttamente  rilevanti,  inviando   la   relativa   richiesta   alla
Segreteria della Commissione  esaminatrice  presso  il  Servizio  del
personale   del   Segretariato   generale   all'indirizzo    indicato
all'articolo 3. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  Ai  sensi  del  Regolamento  del  Segretariato  generale  sul
trattamento dei dati personali, approvato con  decreto  presidenziale
27 marzo 2006, n.  80/N,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati
saranno raccolti e conservati presso il Segretariato  generale  della
Presidenza della Repubblica - Servizio del personale - ai fini  della
gestione  della  procedura  concorsuale  e  saranno  trattati   anche
successivamente all'eventuale instaurazione del  rapporto  di  lavoro
per le finalita' inerenti  la  gestione  del  rapporto  medesimo.  Il
trattamento  e'  effettuato  con   l'ausilio   di   procedure   anche
informatizzate, nei modi e nei limiti  necessari  per  perseguire  le
predette finalita'. 
    2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che
forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo
svolgimento della procedura di concorso. 
    3. L'indicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    4. L'interessato ha il diritto di  far  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonche' ha il diritto
di opporsi al trattamento non legittimo dei  dati  personali  che  lo
riguardano. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso gli atti della procedura di  concorso  e'  proponibile
ricorso - per motivi di legittimita' - al Collegio  giudicante  e  al
Collegio di appello del Segretariato generale, istituiti con  decreto
presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni  dalla
notifica dei provvedimenti. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                 Consultazione delle fonti normative 
 
 
    1. I decreti presidenziali 27 marzo 2006, n.  80/N,  30  dicembre
2008, n. 34/N e 1° ottobre 2010, n. 62/N, sono consultabili nel  sito
internet   della   Presidenza    della    Repubblica    all'indirizzo
 https://www.quirinale.it  

        
      
                               Art. 17 
 
 
                             Esecuzione 
 
 
    Il Servizio  del  personale  e'  incaricato  dell'esecuzione  del
presente decreto. 
      Roma, 5 ottobre 2010 
 
                                               Il Segretario generale 

        
      
                                                             Allegato 
 
                 CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE 
 
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 
      1. Insigniti di medaglia al valor militare; 
      2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4. Mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      5. Orfani di guerra; 
      6. Orfani di caduti per fatto di guerra; 
      7. Orfani  di  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8. Feriti in combattimento; 
      9. Insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10. Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      11. Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      12. Figli di mutilati ed  invalidi  per  servizio  nel  settore
pubblico e privato; 
      13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16.  Coloro  che  hanno   prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un  anno,  presso  il  Segretariato  generale
della Presidenza della Repubblica; 
      18. I coniugati e non coniugati  con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19. Gli invalidi e i mutilati civili; 
      20. I militari volontari delle  Forze  Armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, compreso il servizio di leva; 
      c) dalla minore eta'.