Concorso per 13 magistrati ordinari (trentino alto adige) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 13
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 84 del 22-10-2010
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI CONCORSO   (scad.  22 novembre 2010) Concorso, per esami, a 13 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari del ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-10-2010
Data Scadenza bando 22-11-2010
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI


CONCORSO   (scad.  22 novembre 2010)

Concorso, per esami, a 13  posti  di  magistrato  ordinario  per  gli
  uffici giudiziari della provincia autonoma di  Bolzano,  di  cui  9
  riservati al gruppo di lingua tedesca, 3  riservati  al  gruppo  di
  lingua italiana e 1 riservato al gruppo di lingua  ladina,  indetto
  con decreto ministeriale 12 ottobre 2010, modificato con successivo
  decreto in data 19 ottobre 2010. 

 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il regolamento per il concorso in  magistratura,  approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e  successive  modifiche;
Visto  il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.   12,   ordinamento
giudiziario, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante le norme  per  la  presentazione  dei  documenti  nei
concorsi per le carriere statali e successive modifiche; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686,  concernente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Vista la legge 24 marzo 1958, n.  195,  e  successive  modifiche,
concernente  norme  sulla  costituzione  e  sul   funzionamento   del
Consiglio Superiore della Magistratura; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
1958, n. 916, e successive  modifiche,  concernente  disposizioni  di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n. 670,  concernente  l'approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive modifiche, concernente le  norme  di  attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile  1982,
n. 327, e successive modifiche, concernente le  norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
proporzionale  del  personale  degli  uffici  siti  in  provincia  di
Bolzano; 
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958,  concernente  norme  sul
servizio militare di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata,  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  19  novembre
1987, n. 521  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande  di  concorso   presso   le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche; 
    Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470,  concernente  anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
portatrici di handicap; 
    Visto il decreto del Presidente  del  consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, regolamento  recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive   modifiche,   concernente   il   regolamento
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi; 
    Visto  il  decreto  legislativo  9  settembre   1997,   n.   354,
concernente le norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto  Adige  recanti  integrazioni  e  modifiche  al
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,
concernente proporzionale negli uffici statali siti in  provincia  di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme  in
materia di obiezione di coscienza; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  concernente
disposizioni per disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art.  3,  comma  1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331; 
    Visto il decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272,  concernente
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige concernente integrazioni e modifiche  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di
personale dipendente delle agenzie e ruolo  unico  dei  dirigenti  in
provincia di Bolzano; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista la legge 23 agosto 2004, n.  226,  concernente  sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  delega  al  Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore; 
    Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  concernente
la  nuova  disciplina  dell'accesso  in  magistratura  e   successive
modifiche; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n.  111,  recante  modifiche  alle
norme sull'ordinamento giudiziario; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile; 
    Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante  norme
di attuazione dello  Statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige sull'equipollenza degli attestati di  conoscenza  della  lingua
italiana e della lingua tedesca; 
    Visto il decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito  con
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti  in  materia  di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;  Vista  la
delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 12 maggio
2010; 
 
                              DECRETA: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso, per  esami,  a  13  posti  di  magistrato
ordinario per gli  uffici  giudiziari  della  provincia  autonoma  di
Bolzano, di cui 9 riservati al gruppo di lingua tedesca, 3  riservati
al gruppo di lingua italiana  e  1  riservato  al  gruppo  di  lingua
ladina. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante: 
    a) sia cittadino italiano ed appartenga o sia  aggregato  ad  uno
dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino; 
    b) abbia l'esercizio dei diritti civili; 
    c) sia di condotta incensurabile; 
    d) sia in possesso dell'attestato previsto dagli  artt.  3  e  4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010,
n. 86; 
    e) sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira; 
    f) sia in posizione regolare nei confronti del servizio  di  leva
al quale sia stato eventualmente chiamato; 
    g) non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso
per esami alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda; 
    h) rientri, senza  possibilita'  di  cumulare  le  anzianita'  di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie: 
    1) magistrati amministrativi e contabili; 
    2) procuratori dello Stato  che  non  sono  incorsi  in  sanzioni
disciplinari; 
    3)  dipendenti  dello  Stato,  con   qualifica   dirigenziale   o
appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal  vigente
contratto collettivo nazionale di  lavoro,  comparto  Ministeri,  con
almeno  cinque  anni  di  anzianita'  nella  qualifica,  che  abbiano
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per  il  quale
era richiesto il possesso del diploma  di  laurea  in  giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine  di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni  e  che
non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
    4) appartenenti al personale universitario di  ruolo  docente  di
materie  giuridiche  in   possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
    5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla  ex
area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a
carattere nazionale e degli enti locali, che  abbiano  costituito  il
rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale  era  richiesto
il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo
che non  si  tratti  di  seconda  laurea,  al  termine  di  un  corso
universitario di durata non inferiore  a  quattro  anni,  con  almeno
cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette
carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
    6) avvocati iscritti all'albo che non sono  incorsi  in  sanzioni
disciplinari; 
    7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario
(giudice di pace, giudice onorario  di  tribunale,  vice  procuratore
onorario, giudice onorario  aggregato)  per  almeno  sei  anni  senza
demerito, senza essere stati revocati  e  che  non  sono  incorsi  in
sanzioni disciplinari; 
    8) laureati in possesso del diploma di laurea  in  giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine  di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni  e  del
diploma conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto  legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche; 
    9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,  al
termine di un corso universitario di durata non inferiore  a  quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno  conseguito
il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 
    10) laureati che hanno conseguito la laurea in  giurisprudenza  a
seguito di un corso universitario di durata non inferiore  a  quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno  conseguito
il diploma  di  specializzazione  in  una  disciplina  giuridica,  al
termine di un corso di studi della durata non inferiore  a  due  anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 
    11) laureati che hanno conseguito la laurea in  giurisprudenza  a
seguito di un corso universitario di durata non inferiore  a  quattro
anni, essendosi iscritti al relativo corso  di  laurea  anteriormente
all'anno accademico 1998 - 1999; 
    i) sia in possesso degli altri requisiti  richiesti  dalle  leggi
vigenti. 
    Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di  30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie  speciale,
concorsi ed esami-. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
        Domanda di ammissione e termine per la presentazione 
 
 
    La domanda di partecipazione  al  concorso  deve  essere  redatta
compilando    l'apposito    modulo    (modello     A)     predisposto
dall'Amministrazione,  reperibile  presso  tutte  le  Procure   della
Repubblica,  e  sul  sito   internet   www.giustizia.it   alla   voce
"strumenti/concorsi, esami, assunzioni". 
    La domanda di partecipazione deve essere  presentata  o  spedita,
esclusivamente a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui  circondario
il  candidato  e'  residente,  entro  il  termine  di  trenta  giorni
decorrente dalla pubblicazione del presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
    Non sono ammessi a partecipare al concorso  i  candidati  le  cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel
comma precedente. 
    I candidati residenti all'estero possono presentare o spedire  la
domanda all'autorita'  consolare  competente  o  alla  Procura  della
Repubblica di Roma. 
    I candidati aventi temporaneamente dimora  fuori  del  territorio
dello Stato, possono presentare o spedire  la  domanda  alla  Procura
della Repubblica di residenza. 
    Per le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  fa  fede  la  data   risultante   dal   timbro   apposto
dall'Ufficio postale accettante. 
    Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 
    1) il proprio cognome e nome; 
    2) la data e il luogo di nascita; 
    3) il codice fiscale; 
    4) di essere cittadini italiani; 
    5) di avere l'esercizio dei diritti  civili  (in  caso  negativo,
l'aspirante dovra' compilare la dichiarazione sostitutiva di  cui  al
modello B, allegando la fotocopia del documento di identita'); 
    6)  di  essere  di  condotta  incensurabile  (in  caso  negativo,
l'aspirante dovra' compilare il modello B con le  modalita'  previste
al n. 5); 
    7) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso
procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di  misure
di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo,  l'aspirante  dovra'
compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5); 
    8) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili  nel
casellario giudiziale ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in  caso  positivo,  l'aspirante
dovra' compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5); 
    9) di non essere a conoscenza di essere  sottoposti  ad  indagini
preliminari  (in  caso  positivo,  l'aspirante  dovra'  compilare  il
modello B con le modalita' previste al n. 5); 
    10) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico  attivo,
destituiti ovvero licenziati o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego  statale
a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato  conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da  invalidita'
non sanabile (in  caso  positivo,  l'aspirante  dovra'  compilare  il
modello B con le modalita' previste al n. 5); 
    11) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 
    12) di essere fisicamente  idonei  ad  esercitare  l'impiego  cui
aspirano; 
    13) se, nel caso in cui  siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio  1992,
n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte,  indicando,  in
caso  affermativo,  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di  tempi  aggiuntivi.  Tali
richieste   sono   da   documentare   allegando   alla   domanda   di
partecipazione  apposita  certificazione  rilasciata  da   competente
struttura sanitaria; 
    14) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); 
    15) i numeri telefonici di reperibilita'; 
    16) il luogo  ove  desiderano  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative al concorso qualora  sia  diverso  da  quello  di  residenza
(indicando, altresi, fax ed e.mail, se disponibili).  In  assenza  di
tale dichiarazione le  comunicazioni  saranno  inviate  al  luogo  di
residenza; 
    17) l'indicazione del gruppo linguistico  di  appartenenza  o  di
aggregazione (allegando alla  domanda  di  partecipazione,  in  plico
chiuso, la certificazione prevista dall'art. 20  ter,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752); 
    18)  il  conseguimento  dell'attestato  o   titolo   equipollente
previsti dagli artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal  decreto
legislativo 14 maggio 2010,  n.  86  (da  allegare  alla  domanda  di
partecipazione  in  originale  o  in  copia   autentica   ovvero   da
documentare con autocertificazione utilizzando il modello C, allegato
al bando); 
    19) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita  la  laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento; 
    20) l'eventuale precedente prima laurea,  l'Universita'  dove  e'
stata conseguita e la data del conseguimento; 
    21) la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera h, n.
1-11; 
    22) la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede  di  prova
orale, scelta dal candidato fra  le  seguenti:  inglese,  francese  e
spagnolo; 
    23) ai sensi  dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  i  candidati,  devono,  altresi',
dichiarare la lingua,  italiana  o  tedesca,  nella  quale  intendono
sostenere le prove di esame. 
    In calce alla domanda ed alle dichiarazioni sostitutive di cui ai
modelli B e C l'aspirante deve apporre la propria firma  per  esteso,
dichiarando di essere  consapevole  delle  conseguenze  derivanti  da
dichiarazioni mendaci ai sensi della normativa vigente. Alla  domanda
debbono  essere  allegate   le   fotocopie   di   un   documento   di
riconoscimento e del codice fiscale nonche'  una  fotografia  formato
tessera. 
    I modelli A, B e C sono allegati al presente decreto. 
    I modelli B e C,  ove  prodotti,  fanno  parte  integrante  della
domanda di partecipazione. 
    Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato per posta al
Ministero  della   Giustizia   -   Dipartimento   dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi  -  Direzione  Generale  dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi, via Arenula  n.  70,  00186  Roma,
ovvero anche solo via fax (0668897783) L'amministrazione  non  assume
alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione della  domanda  o
di  altre  comunicazioni  ovvero  nel  caso   in   cui   le   proprie
comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa  dell'inesatta
indicazione del recapito o della mancata o tardiva  segnalazione  del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi   postali   o   telegrafici   non   imputabili    a    colpa
dell'amministrazione stessa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
    a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui  all'art.
2 del presente decreto; 
    b) coloro le cui domande di partecipazione sono state  presentate
o spedite oltre il termine di scadenza del bando; 
    c)  coloro  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in  tre
concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato
dopo la dettatura del tema, durante le  prove  scritte,  equivale  ad
inidoneita'. Produce  inoltre  gli  stessi  effetti  dell'inidoneita'
l'annullamento di un lavoro da parte della  commissione  quando  essa
abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto  o  in  parte
copiato da quello di altro candidato  o  da  qualsiasi  testo  ovvero
quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile; 
    d) coloro  che  per  le  informazioni  raccolte,  non  risultino,
secondo il giudizio del Consiglio Superiore  della  Magistratura,  di
condotta incensurabile; 
    Le  domande  di   partecipazione   prive   della   sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu'  concorsi  successivi  chi,  durante  lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti fraudolenti,  diretti  ad  acquisire  o  ad  utilizzare
informazioni  non  consentite,  o  per  comportamenti  violenti   che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso. 
    L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata  dal
Consiglio   Superiore   della    Magistratura,    sotto    condizione
dell'accertamento  dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione   in
magistratura  e  delle  altre  condizioni  richieste  dal  bando   di
concorso. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                          Prove concorsuali 
 
 
    L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. 
    La prova scritta consiste  nello  svolgimento  di  tre  elaborati
teorici vertenti su: 
    a. diritto civile; 
    b. diritto penale; 
    c. diritto amministrativo. 
    Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia. 
    La prova orale verte su: 
    a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; 
    b. procedura civile; 
    c. diritto penale; 
    d. procedura penale; 
    e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 
    f. diritto commerciale e fallimentare; 
    g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
    h. diritto comunitario; 
    i. diritto internazionale pubblico e privato; 
    l.  elementi  di   informatica   giuridica   e   di   ordinamento
giudiziario; 
    m. colloquio su una lingua  straniera  scelta  fra  le  seguenti:
inglese, spagnolo e francese. Ai sensi dell'art. 36 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  le  prove  di
concorso devono tener conto  del  particolare  ordinamento  giuridico
amministrativo della provincia di Bolzano. 
    Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall'art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione di esame e'  nominata  con  decreto  del  Ministro
della  Giustizia,  previa  delibera  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura, nei quindici giorni antecedenti  l'inizio  della  prova
scritta, ed e'  composta  da  sei  membri  che  conoscano  la  lingua
italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al  gruppo  di  lingua
italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un
elenco di nomi predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura
di intesa con la provincia di Bolzano. 
    Per  ciascun  gruppo  linguistico  sono  nominati  membri   della
commissione  due  magistrati,  che  non  hanno  fatto   parte   della
commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed  un
docente universitario. 
    Presiede la commissione, senza voto determinante,  il  magistrato
nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura. 
    Con  decreto  del  Ministro   della   Giustizia,   terminata   la
valutazione degli elaborati scritti e previa delibera  del  Consiglio
Superiore  della  Magistratura,  sono   nominati   componenti   della
commissione esaminatrice docenti universitari delle  lingue  indicate
dai candidati ammessi alla prova orale, ai sensi dell'art. 1,  n.  6,
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente. 
    Le attivita' di segreteria della commissione sono  esercitate  da
personale amministrativo di area C, in servizio presso  il  Ministero
della  Giustizia  e  sono  coordinate   dal   titolare   dell'Ufficio
competente per il concorso. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                     Diario delle prove scritte 
 
 
    Le prove di esame si svolgeranno in Roma. 
    Il diario contenente la  disciplina  delle  prove  scritte  sara'
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie
speciale, concorsi ed esami -, del 4 marzo 2011. 
    Nella stessa Gazzetta Ufficiale verra' data notizia di  eventuali
differimenti. 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    I concorrenti ammessi alle prove  scritte  dovranno  presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei  giorni  e  nelle  ore
stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari  e  per  lo
svolgimento delle prove  medesime,  muniti  di  valido  documento  di
riconoscimento. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
  Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei 
 
 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non  meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. 
    Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione, con l'indicazione  del  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello  in
cui dovranno sostenere detta prova. 
    Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle  materie  della  prova  orale,  e  un  giudizio  di
sufficienza  nel  colloquio  sulla  lingua  straniera  prescelta,   e
comunque una votazione complessiva nelle due prove  non  inferiore  a
108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
         Termini per la produzione dei titoli di preferenza 
 
 
    I titoli di preferenza, elencati al successivo  art.  10,  devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando. 
    I documenti comprovanti il possesso o le  relative  dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e  47  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  accompagnate  dalla
fotocopia di un documento di identita', devono essere  presentati,  a
pena di  decadenza,  al  Ministero  della  Giustizia  -  Dipartimento
dell'Organizzazione  Giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi  -
Direzione Generale dei Magistrati -Ufficio III Concorsi - via Arenula
n. 70, 00186 Roma, entro il giorno in cui il  candidato  sostiene  la
prova orale. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
Titoli di preferenza a parita' di merito ed a  parita'  di  merito  e
                               titoli 
 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche,  a  parita'
di merito, sono preferiti: 
    1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
    4. i mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    5. gli orfani di guerra; 
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    7. gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    8. i feriti in combattimento; 
    9. gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
    10.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra   ex
combattenti; 
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    12. i figli dei  mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico o privato; 
    16.  coloro  che  abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
    17. coloro che abbiano prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia; 
    18. i coniugati ed i non coniugati con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    19. gli invalidi e i mutilati civili; 
    20. i militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
    a. dal numero dei figli a carico; 
    b. dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; 
    c. dalla minore eta'. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
            Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei 
 
 
    I concorrenti dichiarati  idonei  sono  classificati  secondo  il
numero totale dei punti  riportati,  con  l'osservanza,  in  caso  di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10. 
    La  commissione  esaminatrice   del   concorso   per   magistrato
ordinario,  terminati  i  lavori,  forma  la   graduatoria   che   e'
immediatamente trasmessa per l'approvazione  al  Consiglio  Superiore
della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro  della
Giustizia. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la  graduatoria
e  delibera  la  nomina  dei  vincitori  entro  venti  giorni   dalla
ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e  di
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia  entro
dieci giorni  dalla  ricezione  della  delibera.  La  graduatoria  e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di  trenta  giorni
entro  il  quale  gli  interessati  possono  proporre  reclamo.   Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono  adottati
entro il termine di trenta  giorni,  previa  delibera  del  Consiglio
Superiore della Magistratura. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                    Nomina a magistrato ordinario 
 
 
    I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per  esami
sono classificati secondo il numero totale  dei  punti  riportati  e,
nello  stesso  ordine,  sono  nominati,  con  decreto   ministeriale,
magistrati ordinari  in  tirocinio  nei  limiti  dei  posti  messi  a
concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti dall'art. 9, commi  5
e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30
luglio 2010, n. 122. 
    I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita'
da parte dell'organo di controllo. 
    I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo  dopo
la scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'art.  38  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
         Termini per la presentazione dei documenti di rito 
 
 
    Entro il primo mese di  servizio,  i  vincitori,  nominati  sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge,  dovranno  presentare  i  documenti  di  rito,  attestanti  il
possesso dei requisiti  stessi,  che  saranno  richiesti,  anche  con
riferimento alle modalita', con l'invito ad assumere servizio. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
il  Ministero  della  Giustizia  -  Dipartimento  dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi  -  Direzione  Generale  dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi -, per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    I  predetti  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 
    L'interessato gode dei diritti  di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di  cui  agli
artt. 8 e 9 del predetto decreto. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero  della   Giustizia   -   Dipartimento   dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi  -  Direzione  Generale  dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento. 
    Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  e'   il
Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi. 
    I risultati delle prove scritte e la graduatoria  finale  vengono
resi   disponibili   sul   sito   del   Ministero   della   Giustizia
 www.giustizia.it, alla voce "strumenti/concorsi, esami, assunzioni". 
       Roma, 12 ottobre 2010 
 
                                                  Il Ministro: Alfano