Concorso per 2 funzionari (lazio) COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 2
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 85 del 26-10-2010
Sintesi: COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA CONCORSO   (scad.  25 novembre 2010) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario di 2ª in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo della ...
Ente: COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 28-10-2010
Data Scadenza bando 25-11-2010
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COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA


CONCORSO   (scad.  25 novembre 2010)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario di
  2ª in prova nella carriera direttiva del personale di  ruolo  della
  Commissione Nazionale per le societa' e la borsa da destinare  alla
  sede di Roma con profilo di financial economist. (cod. «146/10»). 

 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed  esami,  a  due
posti di funzionario di seconda in prova nella carriera direttiva del
personale di ruolo della Commissione nazionale per le societa'  e  la
borsa, da destinare alla sede  di  Roma,  con  profilo  di  financial
economist. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
              Requisiti per l'ammissione e l'assunzione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del  7  febbraio  1994,  n.
174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) diploma di laurea specialistica/magistrale (LS o LM)  ovvero
diploma di  laurea  «vecchio  ordinamento»  (DL),  di  durata  almeno
quadriennale. 
    Il diploma di  laurea  estero  sara'  considerato  utile  purche'
riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi di  laurea  italiani;  a
tal fine alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegato,
a  pena   di   esclusione,   il   provvedimento   di   riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla normativa vigente, con l'indicazione della scala di  valutazione
utilizzata per l'attribuzione del voto. 
    Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza stabilita
per la presentazione delle domande; 
      d) documentabile esperienza lavorativa non inferiore  a  cinque
anni maturata, dopo il conseguimento del diploma di laurea, nel campo
della ricerca economico-finanziaria  presso  Universita'  italiane  o
estere,   Enti    di    ricerca,    Organizzazioni    internazionali,
Amministrazioni pubbliche, Uffici studi di imprese  private.  Per  il
raggiungimento del  requisito  temporale  dei  cinque  anni  potranno
essere cumulati periodi di esperienza di durata non inferiore  a  sei
mesi interi ciascuno; le frazioni di mese non  inferiori  a  quindici
giorni saranno considerate mese intero. 
    Ai fini del raggiungimento del  requisito  temporale  dei  cinque
anni potranno essere altresi' cumulate, ad  un'esperienza  lavorativa
minima di due anni come prima indicata, le  durate  di  master  o  di
corsi di specializzazione/perfezionamento in materia di economia  e/o
finanza di cui alla lettera c) del successivo art. 5, comma  10,  nel
limite complessivo di tre anni, nonche' di dottorati  di  ricerca/PhD
in materia di economia e/o  finanza,  di  cui  alla  lettera  d)  del
successivo art. 5, comma 10, nel limite complessivo di tre anni; 
      e) idoneita' fisica all'impiego,  da  accertarsi  tramite  enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie. 
    2. I  cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione  europea  diversi
dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti: 
      godimento  dei  diritti   politici   anche   nello   Stato   di
appartenenza o di provenienza; 
      buona conoscenza della lingua italiana. 
    3. I requisiti  indicati  nel  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  al  concorso;   quelli
indicati alle precedenti lettera a), b) ed e) devono essere posseduti
anche alla data dell'assunzione. 
    4. Non possono accedere all'impiego presso la CONSOB: 
      coloro  che  abbiano  riportato  condanne  penali  passate   in
giudicato o che siano stati sottoposti  a  sentenze  di  applicazione
della  pena  su  richiesta  per  reati  conseguenti  a  comportamenti
ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto; 
      coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      coloro che siano stati destituiti, dispensati  per  persistente
insufficiente rendimento o dichiarati  decaduti  dall'impiego  presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito  l'impiego  mediante
produzione di documenti falsi o viziati  da  invalidita'  insanabile,
ovvero coloro che siano stati licenziati ai sensi delle  disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro  relativi  al  personale
dei vari comparti della pubblica amministrazione. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                   Domande di ammissione - Termine 
                 per la presentazione delle domande 
 
 
    1. La domanda di ammissione al  concorso  deve  essere  compilata
utilizzando l'apposito modulo, o copia di esso, allegato al  presente
bando (Allegato n. 1). L'eventuale redazione della domanda  in  carta
libera  dovra'  essere  effettuata   riportando   -   con   scrittura
dattilografica o a stampatello  -  l'intero  contenuto  del  predetto
modulo. 
    2. Il bando di concorso, corredato del citato modulo di  domanda,
e' acquisibile anche dal sito Internet www.consob.it 
    3. Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate
alla Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa,  DIVISIONE
RISORSE, Ufficio Gestione e Formazione Risorse, via G.B. Martini n. 3
-  00198  Roma,  e  possono   essere   presentate   all'«accettazione
corrispondenza» della sede di Roma, via C. Monteverdi n.  19,  ovvero
della sede di Milano, via Broletto n. 7, entro il termine  perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine fa fede il  timbro  a
data apposto dagli uffici della CONSOB. 
    4.  Si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  le  domande   di
ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di  ricevimento
entro  il  termine  di  cui  al  comma  precedente.  Ai  fini   della
determinazione della data di spedizione fa  fede  il  timbro  a  data
apposto dall'ufficio postale  accettante.  Sulla  busta  deve  essere
apposto il numero di riferimento del concorso «146/10». 
    5. Le domande possono anche essere trasmesse  per  fax  -  sempre
entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla   data   di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  -
esclusivamente al numero: 06/8417707.  Al  fine  della  verifica  del
rispetto del termine  perentorio  fanno  fede  la  data  e  l'ora  di
ricezione che vengono automaticamente  registrate  al  momento  della
ricezione del fax  dall'apparecchiatura  collegata  al  numero  sopra
indicato. Poiche' il sistema si  fonda  su  reti  di  trasmissione  e
strumenti che possono essere suscettibili di  inconvenienti  tecnici,
la CONSOB non assume  alcuna  responsabilita'  nel  caso  di  domande
trasmesse  con  tale  mezzo  non  pervenute,  ovvero  non   pervenute
tempestivamente, ovvero ancora pervenute incomplete o illeggibili. 
    6. Il termine di scadenza per la presentazione, per la spedizione
ovvero per la trasmissione delle domande via fax, ove cada in  giorno
festivo, e' prorogato al giorno seguente non festivo. 
    7. Nella domanda di ammissione  al  concorso  il  candidato  deve
dichiarare i titoli rientranti tra quelli indicati al successivo art.
5, comma 10, sotto pena di decadenza  della  valutazione  dei  titoli
stessi. 
    8. Nella domanda di ammissione  al  concorso  il  candidato  deve
altresi' dichiarare gli eventuali titoli di precedenza e/o riserva  e
preferenza stabiliti da  disposizioni  di  legge  vincolanti  per  la
CONSOB ovvero indicati nel Regolamento del  personale  della  CONSOB,
adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre  2002
resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
del 30 dicembre 2002 e da ultimo modificato con delibera n. 16782 del
2 febbraio  2009  resa  esecutiva  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2009. 
    9. Nella domanda il candidato, consapevole delle sanzioni  penali
previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  per  le  ipotesi  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni mendaci, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  il
possesso dei requisiti di ammissione al concorso e  all'impiego,  dei
titoli rientranti tra quelli indicati al successivo art. 5, comma 10,
nonche'  degli  eventuali  titoli  di  precedenza   e/o   riserva   e
preferenza. Le indicazioni riportate nella domanda di  ammissione  al
concorso hanno valore, rispettivamente, di dichiarazioni  sostitutive
di certificazione, se trattasi di stati, qualita' personali  e  fatti
elencati nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000, ovvero di dichiarazioni sostitutive di atto di  notorieta',
ai sensi  del  citato  art.  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, se trattasi di stati,  qualita'  personali  e
fatti a diretta  conoscenza  del  sottoscrittore,  non  espressamente
elencati nello stesso art. 46. 
    10. La firma in calce alla  domanda  deve  essere  autografa;  ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, alla domanda deve essere allegata - a pena di
esclusione dal concorso - copia fotostatica di uno dei  documenti  di
identita'  o  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'   previsti
dall'art. 35 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000. 
    11.  L'omissione  della  copia  fotostatica  del   documento   di
identita' implica l'invalidita' delle  dichiarazioni  sostitutive  di
atto di notorieta' e, conseguentemente, la carenza  dei  requisiti  o
titoli  attestati  dal  candidato  con  la  sottoscrizione  di   tali
dichiarazioni. 
    12. Le pubblicazioni che il candidato intende presentare ai  fini
della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 5,  comma  10,
devono essere inviate, unitamente alla domanda, in  un  unico  plico.
Nel caso in cui la consegna venga effettuata a mano,  la  domanda  va
presentata esternamente  al  plico  contenente  le  pubblicazioni.  I
lavori redatti in collaborazione possono  essere  considerati  titoli
utili solo ove sia possibile scindere ed  individuare  l'apporto  dei
singoli autori, in modo che siano valutabili a favore  del  candidato
per la  parte  che  lo  riguarda.  Le  pubblicazioni  possono  essere
presentate  in  originale,  in  copia  autenticata  ovvero  in  copia
dichiarata autentica mediante dichiarazione sostituiva ai sensi degli
articoli 19 e 47 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000 [per la  dichiarazione  sostitutiva,  v.  allegato  1  al
modulo di domanda allegato al presente bando]. Per  le  pubblicazioni
deve  risultare  la  data  e  il  luogo   della   pubblicazione.   Le
pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di  origine  e  se
diversa da quelle appresso indicate,  anche  tradotte  in  una  delle
seguenti lingue: italiano, inglese. 
    13. Ai fini della valutazione  dei  requisiti  di  ammissione  al
concorso e all'impiego e dei titoli indicati al  successivo  art.  5,
comma  10,  non  si  tiene  conto  delle  indicazioni  contenute  nei
curricula vitae eventualmente allegati alla domanda di ammissione  al
concorso, ne' di eventuali  integrazioni  della  domanda  presentate,
spedite ovvero trasmesse  oltre  il  termine  perentorio  di  cui  al
precedente comma 3. 
    14. Anche prima della  conclusione  del  concorso  la  CONSOB  ha
facolta' di effettuare gli accertamenti  previsti  dall'art.  71  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  circa  il
possesso dei requisiti di ammissione al concorso e  all'impiego,  dei
titoli indicati  al  successivo  art.  5,  comma  10,  nonche'  degli
eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza. 
    15.  A  tal  fine,  entro  il  termine  indicato  nella  apposita
richiesta che verra' inviata  da  parte  della  CONSOB,  i  candidati
dovranno  presentare  o  spedire  la   relativa   certificazione   in
originale, ovvero fornire i dati relativi ai soggetti presso i  quali
effettuare i suddetti controlli. 
    16. I documenti comprovanti il possesso dei citati requisiti  per
l'ammissione al concorso e  all'impiego  e  dei  titoli  indicati  al
successivo art. 5,  comma  10,  devono  attestare  che  questi  erano
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    17. La CONSOB procede all'esclusione dal concorso, ovvero non da'
seguito all'assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o
piu' requisiti di ammissione al concorso. 
    18. Per il riconoscimento  dei  benefici  previsti  dall'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle  persone  handicappate»),  i
candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della  medesima
legge, devono specificare nella domanda di ammissione al concorso  la
necessita' di tempi aggiuntivi e/o  gli  ausili  per  lo  svolgimento
delle prove  del  concorso,  in  relazione  allo  specifico  handicap
posseduto. A tal fine i candidati devono allegare alla domanda idonea
certificazione  relativa  al  suddetto  handicap,  rilasciata   dalla
struttura pubblica competente. E' anche possibile attestare di essere
stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato  art.  3
mediante dichiarazione sostitutiva di  certificazione  effettuata  ai
sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. Sulla base di tale  documentazione  la  CONSOB  accerta  la
sussistenza dei  presupposti  per  la  concessione,  da  parte  della
commissione esaminatrice, dei suddetti tempi aggiuntivi  e/o  ausili.
Qualora  la  CONSOB  riscontri   la   non   veridicita'   di   quanto
autocertificato dal candidato, procede all'annullamento  delle  prove
dallo stesso sostenute. 
    19. Dalla domanda deve risultare il recapito cui la  CONSOB  puo'
indirizzare le comunicazioni relative al concorso. 
    20. In caso di presentazione di istanze o certificati  in  lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione  in  lingua  italiana,
certificata conforme al testo  straniero,  redatta  dalla  competente
rappresentanza diplomatica o consolare. 
    21. La CONSOB non  assume  alcuna  responsabilita',  in  caso  di
spedizione per raccomandata, per la mancata o tardiva ricezione delle
domande di  ammissione  al  concorso,  per  la  mancata  restituzione
dell'avviso di ricevimento, ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
comunque imputabili a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. L'ammissione al concorso avviene con la piu' ampia riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. 
    2. Sono esclusi dal concorso i candidati  che  hanno  presentato,
spedito ovvero trasmesso la domanda di ammissione al concorso: 
      a) oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3; 
      b) priva della sottoscrizione autografa; 
      c) priva della copia fotostatica del documento di identita'; 
      d) incompleta o illeggibile in parti essenziali; 
      e) tramite telex o telegramma; 
      f) tramite fax ad un numero di fax che, anche  se  appartenente
alla CONSOB, sia diverso da quello indicato allo stesso art. 3, comma
5; 
      g) priva del provvedimento di riconoscimento  dell'equipollenza
dei titoli di studio conseguiti all'estero. 
    3. Sono altresi' esclusi dal concorso  i  candidati  che  abbiano
presentato domande dalle quali non risulti il  possesso  di  tutti  i
requisiti di ammissione al concorso. 
    4. L'esclusione dal concorso e'  disposta  dal  Presidente  della
CONSOB con provvedimento motivato. 
    5.  La  CONSOB  comunica  per  iscritto   agli   interessati   il
provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1.  Il  concorso  e'  articolato  in  due  prove  scritte,  nella
valutazione dei titoli  e  in  una  prova  orale,  finalizzata  anche
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Le prove  del
concorso si svolgeranno a Roma ovvero in comune limitrofo. 
    2. La commissione  esaminatrice  sara'  nominata  dal  Presidente
della CONSOB con successivo provvedimento. La  commissione,  al  fine
del contenimento dei costi, potra' effettuare riunioni utilizzando le
procedure di audio conferenza o audio videoconferenza. 
    3. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso disposta ai sensi del  precedente  art.  4  sono  ammessi  a
sostenere le prove d'esame con la piu' ampia riserva di  accertamento
del  possesso  dei  requisiti  indicati  al  precedente  art.  2  per
l'ammissione al concorso e per l'assunzione. 
    4. La data e la sede di svolgimento delle prove  scritte  saranno
comunicate mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  con
almeno quindici giorni di anticipo. 
    5.  Le  prove   scritte   riguarderanno   le   materie   indicate
nell'Allegato n. 2 al presente bando. 
    6. Sono ammessi a  sostenere  la  prova  orale  i  candidati  che
abbiano riportato in ciascuna delle due prove scritte  una  votazione
non inferiore a 21/30. 
    7. Ai  candidati  che  abbiano  superato  le  prove  scritte,  e'
comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento e  con  almeno
venti giorni di anticipo, l'ammissione alla prova orale. 
    8. La commissione  esaminatrice  determina  preliminarmente,  per
ciascuna delle categorie di titoli indicate al successivo comma 10, i
criteri per l'attribuzione del relativo punteggio. 
    9. La commissione  esaminatrice,  prima  della  correzione  delle
prove scritte, effettua la  valutazione  dei  titoli  dichiarati  dai
candidati nella domanda di ammissione al concorso, secondo i  criteri
di cui al precedente comma 8;  il  risultato  della  valutazione  dei
titoli e' reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova
orale. 
    10. Il punteggio massimo attribuibile ai  titoli  e'  fissato  in
punti  10;  i  titoli  che   saranno   valutati   dalla   commissione
esaminatrice sono i seguenti: 
      a)  durata  dell'esperienza  lavorativa,  come   definita   dal
precedente art. 2, lettera d), ulteriore rispetto a quella di  cinque
anni prescritta per l'ammissione al concorso (fino a punti 2); a  tal
fine saranno valutati periodi di esperienza di durata non inferiore a
sei mesi interi  ciascuno;  le  frazioni  di  mese  non  inferiori  a
quindici giorni saranno considerate mese intero; 
      b)  pubblicazioni  scientifiche  in  materia  di  economia  dei
mercati e degli intermediari finanziari e/o finanza (fino a punti 3);
a tal fine, i candidati, oltre  a  produrre  le  pubblicazioni  nelle
modalita'  descritte  nel  precedente  art.  3,  comma  12,  dovranno
presentare  un  elenco  delle  pubblicazioni  prodotte,   utilizzando
l'apposito  modulo  allegato   alla   domanda   di   ammissione.   Le
pubblicazioni che non siano state prodotte  in  originale  ovvero  in
copia conforme all'originale,  ovvero  ancora  che  non  siano  state
dichiarate conformi all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000,  non  saranno
valutate. 
      c)  master  o  corsi  di  specializzazione/perfezionamento   in
materia  di  economia  e/o  finanza,  conseguiti  presso  Universita'
italiane o estere (in quest'ultimo caso dovra' trattarsi del  diploma
di master of science), di durata non inferiore a nove  mesi,  purche'
abbiano comportato il superamento di esami  (fino  a  punti  2);  non
saranno valutati i master o corsi di perfezionamento  gia'  computati
per  il  raggiungimento  del  requisito   temporale   dell'esperienza
lavorativa prescritta dalla lettera d) del precedente art. 2; 
      d) dottorati di ricerca/PhD in materia di economia e/o finanza,
conseguiti presso  Universita'  italiane  o  estere,  di  durata  non
inferiore a tre anni, che abbiano comportato il superamento di  esami
(fino a punti 3); non saranno valutati i dottorati/PhD gia' computati
per  il  raggiungimento  del  requisito   temporale   dell'esperienza
lavorativa prescritta dalla lettera d) del precedente art. 2. 
    11. Ai fini della valutazione dei titoli di cui  alle  precedenti
lettera c) e d),  i  candidati  dovranno  allegare  alla  domanda  di
ammissione al concorso copia dei programmi dei master, dei  corsi  di
specializzazione/perfezionamento  e  dei  dottorati  di  ricerca/PhD,
contenenti la durata complessiva degli stessi, l'elenco delle materie
trattate, gli esami  sostenuti  e  le  votazioni  conseguite,  oppure
produrre un'autocertificazione,  consapevoli  delle  sanzioni  penali
previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  per  le  ipotesi  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,
trascrivendo le  informazioni  sopra  indicate  nell'apposito  modulo
allegato alla domanda di ammissione. I titoli  privi  della  suddetta
documentazione, ovvero della sopra indicata autocertificazione, anche
se dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno valutati. 
    12. La prova orale, finalizzata all'accertamento delle cognizioni
e  dei  requisiti  tecnico-professionali  necessari  all'espletamento
delle  funzioni  proprie  della  qualifica  da  conferire   ed   alla
conoscenza della lingua inglese e' articolata secondo quanto indicato
nell'allegato n. 2 al presente bando. 
    13. La prova orale si intende superata se  il  candidato  riporta
una votazione non inferiore a 21/30, un ulteriore punteggio  (fino  a
punti 3) e' attribuito in relazione al livello  di  conoscenza  della
lingua inglese. 
    14. Per essere ammessi  a  sostenere  le  prove  del  concorso  i
candidati devono essere muniti  di  uno  dei  seguenti  documenti  di
identita' o di riconoscimento in corso di validita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto; 
      d) porto d'armi, 
ovvero  dei  documenti  di  riconoscimento  equipollenti   ai   sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    15. I candidati dovranno produrre, prima dell'accesso in aula per
sostenere le prove, fotocopia in carta semplice di uno dei  documenti
di identificazione indicati al precedente comma 14. 
    16. Durante lo svolgimento delle prove scritte non e'  consentito
comunicare con altri  candidati,  ne'  utilizzare  carta,  appunti  e
pubblicazioni di ogni  specie,  ovvero  testi  normativi  annotati  o
commentati con riferimenti  di  dottrina  e  giurisprudenza,  nonche'
telefoni  cellulari,  apparecchiature  elettroniche  o  macchine   da
calcolo. 
    17. Chiunque non osservi le suddette disposizioni, ovvero  quelle
impartite  in  aula,  e'  escluso  dalle   prove   ad   insindacabile
valutazione della commissione esaminatrice. 
    18.  Le  informazioni  relative  al  concorso   potranno   essere
acquisite: 
      presso la Divisione Risorse -  Ufficio  Gestione  e  Formazione
Risorse (tel.: 06/84771 dal lunedi' al venerdi', dalle ore 15.30 alle
ore 16.30), per quanto riguarda le informazioni generali  concernenti
l'ammissione al concorso; 
      nel  sito  Internet  www.consob.it,  per  quanto  riguarda   le
successive fasi (date e  sedi  delle  prove  scritte  e  della  prova
orale). 
    19.  Ai  sensi  della  delibera  n.  12697  del  2  agosto   2000
«Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei  termini  di
conclusione   e   delle   unita'   organizzative   responsabili   dei
procedimenti della CONSOB», la procedura di concorso  si  concludera'
entro  trecentosessantacinque  giorni  dalla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    20. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e' la  sig.ra  Manuela  Dore,  assegnata
all'Ufficio Gestione e  Formazione  Risorse,  coordinato  nell'ambito
della DIVISIONE RISORSE  della  CONSOB.  Eventuali  sostituzioni  del
responsabile del procedimento saranno rese note  attraverso  il  sito
Internet www.consob.it. 
    21. La CONSOB non assume alcuna responsabilita'  in  ordine  alla
diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti  diverse  dalla
CONSOB stessa. 
    22. La CONSOB non assume, inoltre, alcuna responsabilita' per  il
caso di mancato recapito di comunicazioni dipendente  da  inesatte  o
non chiare indicazioni del recapito  da  parte  del  candidato  o  da
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito  indicato
nella domanda di ammissione al concorso, ne' per  eventuali  disguidi
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito  o  forza  maggiore,  ne'  per   la   mancata   restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma  la  graduatoria  di  merito  con  l'indicazione  dei  punteggi
conseguiti dai candidati. Il  punteggio  complessivo  e'  dato  dalla
somma: 
      della media dei voti riportati nelle prove scritte; 
      del punteggio relativo ai titoli posseduti; 
      del voto riportato nella prova orale; 
      del punteggio riportato  relativamente  alla  conoscenza  della
lingua inglese. 
    2. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa  forma  la
graduatoria finale  in  base  alla  graduatoria  di  merito  ed  agli
eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza stabiliti  da
disposizioni di  legge  per  essa  vincolanti,  ovvero  indicati  nel
Regolamento del personale della CONSOB. 
    3. Fermo restando quanto precede, qualora due  o  piu'  candidati
risultino in graduatoria nella medesima posizione,  e'  preferito  il
candidato piu' giovane di eta'. 
    4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa approva la
graduatoria finale dei candidati risultati vincitori del  concorso  e
di quelli idonei, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei
requisiti per l'ammissione al concorso  e  all'impiego,  nonche'  dei
titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 5, comma 10,
e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva  e  preferenza  e,
conseguentemente,  dichiara   vincitore   del   concorso   il   primo
classificato in detta graduatoria. 
    5. In caso di rinuncia di uno  o  di  entrambi  i  vincitori,  la
CONSOB si riserva la facolta' di assegnare ad altri candidati  idonei
i  posti  resisi  disponibili,  seguendo  l'ordine   della   relativa
graduatoria finale. A tal fine la graduatoria  resta  valida  per  un
anno dalla data di pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  successivo
comma. 
    6.  La  graduatoria  del  concorso  e'  comunicata  ai  candidati
risultati  vincitori  ed  ai  candidati  idonei  e   pubblicata   nel
Bollettino della  CONSOB;  di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami». 

        
      
                               Art. 7 
 
 
               Documenti per l'ammissione all'impiego 
 
 
    1. Con apposita comunicazione i  candidati  dichiarati  vincitori
del concorso -  qualora  siano  trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di
sottoscrizione delle domande di ammissione al concorso, contenenti le
dichiarazioni sostitutive  relative  al  possesso  dei  requisiti  di
ammissione al concorso e all'impiego - sono invitati, sotto  pena  di
decadenza, a presentare, ovvero a trasmettere  a  mezzo  raccomandata
con avviso di ricevimento, alla CONSOB, entro il termine stabilito in
detta comunicazione, idonea documentazione  comprovante  il  possesso
dei soli stati,  fatti  o  qualita'  soggetti  a  modificazione.  Per
ciascuno degli stati,  fatti  o  qualita'  posseduti  e'  di  seguito
indicato, salvo eccezione, il  tipo  di  documentazione  ammessa,  in
sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  e
successive  modificazioni,  i  cui  prestampati  sono  inviati   agli
interessati unitamente alla comunicazione predetta: 
      a) cittadinanza alla data di scadenza del termine utile per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso - dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46  del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
      b) godimento dei diritti politici alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso (per i cittadini di Stato membro dell'Unione Europea diverso
dall'Italia deve essere attestato il godimento dei  diritti  politici
anche in tale Stato) - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000; 
      c) misure di sicurezza subite o procedimenti in  corso  per  la
loro applicazione - dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000; 
      d) idoneita' fisica al servizio continuativo ed  incondizionato
nell'impiego ovvero - per gli invalidi di cui  alla  legge  12  marzo
1999, n. 68 - idoneita' al  servizio  (comprovante  altresi'  che  la
natura e il grado dell'invalidita' o mutilazione posseduta  non  puo'
riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita'  dei  compagni  di
lavoro)  -  non   attestabile   con   autocertificazione   e   quindi
documentabile  con  certificato  in  bollo  rilasciato   dall'Azienda
Sanitaria Locale, o da un medico  militare  per  i  militari  (per  i
cittadini  di  altro  Stato  membro   dell'Unione   duropea   diverso
dall'Italia, il  certificato  deve  essere  rilasciato  da  autorita'
sanitaria corrispondente). 
    2. Qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di  sottoscrizione
delle  domande  di  ammissione  al  concorso,  i  candidati  dovranno
altresi' produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  445/2000  relativa  all'assenza  o  meno  di  condanne
penali, di sentenze di applicazione della  pena  su  richiesta  o  di
carichi pendenti. 
    3. L'Amministrazione procedera' d'ufficio, ai sensi dell'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a verificare
presso gli  organi  competenti  la  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive relative  all'assenza  o  meno  di  condanne  penali,  di
sentenze di  applicazione  della  pena  su  richiesta  o  di  carichi
pendenti. 
    4.  Qualora  non  siano  trascorsi  sei  mesi   dalla   data   di
sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso, contenente le
dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei  citati  requisiti
di ammissione al  concorso  e  all'impiego,  i  candidati  dichiarati
vincitori del  concorso  dovranno  produrre  la  sola  certificazione
indicata alla lettera d). 
    5. E'  facolta'  della  CONSOB  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso. 
    6. I documenti  attestanti  stati,  fatti  e  qualita'  personali
soggetti a modificazione debbono essere di data non anteriore  a  sei
mesi dal ricevimento della comunicazione di invito a produrli. 
    7. I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono  tenuti
a presentare  o  spedire  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, nel termine di cui al comma 1 del presente  articolo,  a
pena di decadenza, la sola  certificazione  di  cui  alla  precedente
lettera d), nonche' copia integrale dello stato matricolare. 
    8. I candidati  che  siano  gia'  dipendenti  della  CONSOB  sono
esonerati dalla presentazione di tutti i  documenti  sopra  elencati,
ove gia' contenuti nel proprio fascicolo personale. 
    9. I documenti prodotti devono essere in regola con le norme  sul
bollo. 
    10. I documenti presentati alla CONSOB oltre il termine stabilito
dal comma 1 del presente articolo non sono presi in considerazione  e
comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova. La data  di
presentazione dei documenti e' stabilita  dal  timbro  apposto  dagli
uffici della  CONSOB.  Si  considerano  prodotti  in  tempo  utile  i
documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso  di  ricevimento
entro il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo. Ai fini
della determinazione della data di spedizione fa  fede  il  timbro  a
data apposto dall'ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere
apposto il numero di riferimento del concorso «146/10». 
    11. Non sono  ammessi  riferimenti  a  documenti  presentati  per
partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
         Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio 
 
 
    1. Possono accedere all'impiego presso la CONSOB i candidati che: 
      siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2; 
      non si trovino in una delle situazioni indicate  al  precedente
art. 2, comma 4. 
    2. I vincitori del concorso sono nominati funzionario  di  2a  in
prova nella carriera direttiva del personale di ruolo  della  CONSOB,
per la durata di sei mesi e  con  diritto  al  trattamento  economico
della qualifica, e assegnati alla sede di Roma. 
    3. L'accettazione della nomina in prova non puo' essere in  alcun
modo condizionata. 
    4.  In  seguito  al  conferimento  della  nomina  in  prova,  gli
interessati devono presentarsi, entro il termine indicato, presso  la
sede di Roma. Eventuali proroghe di detto termine,  che  non  possono
essere superiori a trenta giorni (salvo diverse previsioni  normative
vincolanti  per  la  CONSOB),  possono  essere  concesse   solo   per
giustificati, documentati motivi. 
    5. I candidati che hanno conseguito  la  nomina  e  non  assumono
servizio senza giustificato motivo entro il prescritto termine,  sono
dichiarati  decaduti  dalla  nomina,  come  previsto  dalle   vigenti
disposizioni del Regolamento del personale della CONSOB. 
    6. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina
in ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale  per
le societa' e la borsa. 
    7. In caso di giudizio sfavorevole,  il  periodo  di  prova  puo'
essere prorogato di altri sei mesi, al  termine  dei  quali,  ove  il
giudizio sia ancora sfavorevole, e'  dichiarata  la  risoluzione  del
rapporto di impiego, con diritto  all'indennita'  prevista  dall'art.
16, comma 3, della  I  parte  del  Regolamento  del  personale  della
CONSOB. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                     Informativa sul trattamento 
                  dei dati personali dei candidati 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003,  n.
196, si informano i candidati che i dati personali  sono  raccolti  e
conservati presso la CONSOB, DIVISIONE RISORSE,  Ufficio  Gestione  e
Formazione Risorse, e sono trattati anche in forma  automatizzata  ai
soli  fini  dell'espletamento   del   concorso   e,   successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo, con logiche  pienamente
rispondenti alle predette finalita'. 
    2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio  ai  fini  dell'esame
dei requisiti di ammissione al concorso e  all'impiego;  in  caso  di
rifiuto a fornire i dati richiesti la CONSOB  procede  all'esclusione
dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione. 
    3. Per il trattamento, da parte della CONSOB, dei dati  conferiti
non e' richiesto il consenso degli interessati. 
    4.   I   dati   personali   potranno   essere   comunicati   alle
Amministrazioni Pubbliche ovvero ai soggetti terzi nei confronti  dei
quali la comunicazione risulti necessaria per finalita' connesse allo
svolgimento del concorso ovvero alla gestione dell'eventuale rapporto
d'impiego. 
    5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi  previsti  dalle  leggi  n.
104/1992 e n.  68/1999,  nonche'  per  l'accertamento  del  requisito
dell'idoneita' fisica all'impiego, previsto dall'art. 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dalle vigenti
norme del Regolamento del personale della CONSOB. 
    6. I dati giudiziari idonei a rivelare  l'esistenza  di  condanne
penali o  di  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,
l'applicazione di  misure  di  sicurezza,  l'esistenza  in  corso  di
procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di
sicurezza sono trattati, per le  finalita'  previste  dall'art.  112,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 196/2003, allo  scopo
di accertare il  possesso  del  requisito  della  compatibilita'  dei
comportamenti tenuti dai  candidati  con  le  funzioni  da  espletare
nell'Istituto, in base a quanto  previsto  dalle  vigenti  norme  del
Regolamento del personale della CONSOB. 
    7. Ciascun candidato gode dei diritti  riconosciuti  dall'art.  7
del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto  di
accedere ai dati che lo riguardano; di far  aggiornare,  rettificare,
integrare i dati erronei o  incompleti;  di  far  cancellare  i  dati
trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati che lo riguardano. 
    8. Titolare del trattamento e' la CONSOB,  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198  Roma,  nei
cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                          Norme richiamate 
 
 
    1.  Il  presente  bando  di  concorso  tiene  conto  del  decreto
legislativo n. 198/2006, che garantisce pari opportunita' tra  uomini
e donne per l'accesso al lavoro.