Concorso per 2 funzionari (lazio) COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 2 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 85 del 26-10-2010 |
Sintesi: | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA CONCORSO (scad. 25 novembre 2010) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario di 2ª in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo della ... |
Ente: | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 28-10-2010 |
Data Scadenza bando | 25-11-2010 |
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CONCORSO (scad. 25 novembre 2010) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario di
2ª in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo della
Commissione Nazionale per le societa' e la borsa da destinare alla
sede di Roma con profilo di financial economist. (cod. «146/10»).
Art. 1 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario di seconda in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, da destinare alla sede di Roma, con profilo di financial economist.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione e l'assunzione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea; b) godimento dei diritti politici; c) diploma di laurea specialistica/magistrale (LS o LM) ovvero diploma di laurea «vecchio ordinamento» (DL), di durata almeno quadriennale. Il diploma di laurea estero sara' considerato utile purche' riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi di laurea italiani; a tal fine alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegato, a pena di esclusione, il provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per l'attribuzione del voto. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande; d) documentabile esperienza lavorativa non inferiore a cinque anni maturata, dopo il conseguimento del diploma di laurea, nel campo della ricerca economico-finanziaria presso Universita' italiane o estere, Enti di ricerca, Organizzazioni internazionali, Amministrazioni pubbliche, Uffici studi di imprese private. Per il raggiungimento del requisito temporale dei cinque anni potranno essere cumulati periodi di esperienza di durata non inferiore a sei mesi interi ciascuno; le frazioni di mese non inferiori a quindici giorni saranno considerate mese intero. Ai fini del raggiungimento del requisito temporale dei cinque anni potranno essere altresi' cumulate, ad un'esperienza lavorativa minima di due anni come prima indicata, le durate di master o di corsi di specializzazione/perfezionamento in materia di economia e/o finanza di cui alla lettera c) del successivo art. 5, comma 10, nel limite complessivo di tre anni, nonche' di dottorati di ricerca/PhD in materia di economia e/o finanza, di cui alla lettera d) del successivo art. 5, comma 10, nel limite complessivo di tre anni; e) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi tramite enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie. 2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; buona conoscenza della lingua italiana. 3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; quelli indicati alle precedenti lettera a), b) ed e) devono essere posseduti anche alla data dell'assunzione. 4. Non possono accedere all'impiego presso la CONSOB: coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato o che siano stati sottoposti a sentenze di applicazione della pena su richiesta per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto; coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ovvero coloro che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti della pubblica amministrazione.
Art. 3 Domande di ammissione - Termine per la presentazione delle domande 1. La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo, o copia di esso, allegato al presente bando (Allegato n. 1). L'eventuale redazione della domanda in carta libera dovra' essere effettuata riportando - con scrittura dattilografica o a stampatello - l'intero contenuto del predetto modulo. 2. Il bando di concorso, corredato del citato modulo di domanda, e' acquisibile anche dal sito Internet www.consob.it 3. Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, DIVISIONE RISORSE, Ufficio Gestione e Formazione Risorse, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, e possono essere presentate all'«accettazione corrispondenza» della sede di Roma, via C. Monteverdi n. 19, ovvero della sede di Milano, via Broletto n. 7, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici della CONSOB. 4. Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al comma precedente. Ai fini della determinazione della data di spedizione fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere apposto il numero di riferimento del concorso «146/10». 5. Le domande possono anche essere trasmesse per fax - sempre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - esclusivamente al numero: 06/8417707. Al fine della verifica del rispetto del termine perentorio fanno fede la data e l'ora di ricezione che vengono automaticamente registrate al momento della ricezione del fax dall'apparecchiatura collegata al numero sopra indicato. Poiche' il sistema si fonda su reti di trasmissione e strumenti che possono essere suscettibili di inconvenienti tecnici, la CONSOB non assume alcuna responsabilita' nel caso di domande trasmesse con tale mezzo non pervenute, ovvero non pervenute tempestivamente, ovvero ancora pervenute incomplete o illeggibili. 6. Il termine di scadenza per la presentazione, per la spedizione ovvero per la trasmissione delle domande via fax, ove cada in giorno festivo, e' prorogato al giorno seguente non festivo. 7. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve dichiarare i titoli rientranti tra quelli indicati al successivo art. 5, comma 10, sotto pena di decadenza della valutazione dei titoli stessi. 8. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve altresi' dichiarare gli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza stabiliti da disposizioni di legge vincolanti per la CONSOB ovvero indicati nel Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002 e da ultimo modificato con delibera n. 16782 del 2 febbraio 2009 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2009. 9. Nella domanda il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ammissione al concorso e all'impiego, dei titoli rientranti tra quelli indicati al successivo art. 5, comma 10, nonche' degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza. Le indicazioni riportate nella domanda di ammissione al concorso hanno valore, rispettivamente, di dichiarazioni sostitutive di certificazione, se trattasi di stati, qualita' personali e fatti elencati nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', ai sensi del citato art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, se trattasi di stati, qualita' personali e fatti a diretta conoscenza del sottoscrittore, non espressamente elencati nello stesso art. 46. 10. La firma in calce alla domanda deve essere autografa; ai sensi dell'art. 38, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, alla domanda deve essere allegata - a pena di esclusione dal concorso - copia fotostatica di uno dei documenti di identita' o di riconoscimento in corso di validita' previsti dall'art. 35 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 11. L'omissione della copia fotostatica del documento di identita' implica l'invalidita' delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' e, conseguentemente, la carenza dei requisiti o titoli attestati dal candidato con la sottoscrizione di tali dichiarazioni. 12. Le pubblicazioni che il candidato intende presentare ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 5, comma 10, devono essere inviate, unitamente alla domanda, in un unico plico. Nel caso in cui la consegna venga effettuata a mano, la domanda va presentata esternamente al plico contenente le pubblicazioni. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato per la parte che lo riguarda. Le pubblicazioni possono essere presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione sostituiva ai sensi degli articoli 19 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 [per la dichiarazione sostitutiva, v. allegato 1 al modulo di domanda allegato al presente bando]. Per le pubblicazioni deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e se diversa da quelle appresso indicate, anche tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, inglese. 13. Ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione al concorso e all'impiego e dei titoli indicati al successivo art. 5, comma 10, non si tiene conto delle indicazioni contenute nei curricula vitae eventualmente allegati alla domanda di ammissione al concorso, ne' di eventuali integrazioni della domanda presentate, spedite ovvero trasmesse oltre il termine perentorio di cui al precedente comma 3. 14. Anche prima della conclusione del concorso la CONSOB ha facolta' di effettuare gli accertamenti previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di ammissione al concorso e all'impiego, dei titoli indicati al successivo art. 5, comma 10, nonche' degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza. 15. A tal fine, entro il termine indicato nella apposita richiesta che verra' inviata da parte della CONSOB, i candidati dovranno presentare o spedire la relativa certificazione in originale, ovvero fornire i dati relativi ai soggetti presso i quali effettuare i suddetti controlli. 16. I documenti comprovanti il possesso dei citati requisiti per l'ammissione al concorso e all'impiego e dei titoli indicati al successivo art. 5, comma 10, devono attestare che questi erano posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 17. La CONSOB procede all'esclusione dal concorso, ovvero non da' seguito all'assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o piu' requisiti di ammissione al concorso. 18. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di ammissione al concorso la necessita' di tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove del concorso, in relazione allo specifico handicap posseduto. A tal fine i candidati devono allegare alla domanda idonea certificazione relativa al suddetto handicap, rilasciata dalla struttura pubblica competente. E' anche possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Sulla base di tale documentazione la CONSOB accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione, da parte della commissione esaminatrice, dei suddetti tempi aggiuntivi e/o ausili. Qualora la CONSOB riscontri la non veridicita' di quanto autocertificato dal candidato, procede all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute. 19. Dalla domanda deve risultare il recapito cui la CONSOB puo' indirizzare le comunicazioni relative al concorso. 20. In caso di presentazione di istanze o certificati in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. 21. La CONSOB non assume alcuna responsabilita', in caso di spedizione per raccomandata, per la mancata o tardiva ricezione delle domande di ammissione al concorso, per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, ne' per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4 Esclusione dal concorso 1. L'ammissione al concorso avviene con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che hanno presentato, spedito ovvero trasmesso la domanda di ammissione al concorso: a) oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3; b) priva della sottoscrizione autografa; c) priva della copia fotostatica del documento di identita'; d) incompleta o illeggibile in parti essenziali; e) tramite telex o telegramma; f) tramite fax ad un numero di fax che, anche se appartenente alla CONSOB, sia diverso da quello indicato allo stesso art. 3, comma 5; g) priva del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero. 3. Sono altresi' esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti di ammissione al concorso. 4. L'esclusione dal concorso e' disposta dal Presidente della CONSOB con provvedimento motivato. 5. La CONSOB comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda.
Art. 5 Svolgimento del concorso 1. Il concorso e' articolato in due prove scritte, nella valutazione dei titoli e in una prova orale, finalizzata anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Le prove del concorso si svolgeranno a Roma ovvero in comune limitrofo. 2. La commissione esaminatrice sara' nominata dal Presidente della CONSOB con successivo provvedimento. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potra' effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio conferenza o audio videoconferenza. 3. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 4 sono ammessi a sostenere le prove d'esame con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2 per l'ammissione al concorso e per l'assunzione. 4. La data e la sede di svolgimento delle prove scritte saranno comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo. 5. Le prove scritte riguarderanno le materie indicate nell'Allegato n. 2 al presente bando. 6. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione non inferiore a 21/30. 7. Ai candidati che abbiano superato le prove scritte, e' comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento e con almeno venti giorni di anticipo, l'ammissione alla prova orale. 8. La commissione esaminatrice determina preliminarmente, per ciascuna delle categorie di titoli indicate al successivo comma 10, i criteri per l'attribuzione del relativo punteggio. 9. La commissione esaminatrice, prima della correzione delle prove scritte, effettua la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso, secondo i criteri di cui al precedente comma 8; il risultato della valutazione dei titoli e' reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale. 10. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli e' fissato in punti 10; i titoli che saranno valutati dalla commissione esaminatrice sono i seguenti: a) durata dell'esperienza lavorativa, come definita dal precedente art. 2, lettera d), ulteriore rispetto a quella di cinque anni prescritta per l'ammissione al concorso (fino a punti 2); a tal fine saranno valutati periodi di esperienza di durata non inferiore a sei mesi interi ciascuno; le frazioni di mese non inferiori a quindici giorni saranno considerate mese intero; b) pubblicazioni scientifiche in materia di economia dei mercati e degli intermediari finanziari e/o finanza (fino a punti 3); a tal fine, i candidati, oltre a produrre le pubblicazioni nelle modalita' descritte nel precedente art. 3, comma 12, dovranno presentare un elenco delle pubblicazioni prodotte, utilizzando l'apposito modulo allegato alla domanda di ammissione. Le pubblicazioni che non siano state prodotte in originale ovvero in copia conforme all'originale, ovvero ancora che non siano state dichiarate conformi all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, non saranno valutate. c) master o corsi di specializzazione/perfezionamento in materia di economia e/o finanza, conseguiti presso Universita' italiane o estere (in quest'ultimo caso dovra' trattarsi del diploma di master of science), di durata non inferiore a nove mesi, purche' abbiano comportato il superamento di esami (fino a punti 2); non saranno valutati i master o corsi di perfezionamento gia' computati per il raggiungimento del requisito temporale dell'esperienza lavorativa prescritta dalla lettera d) del precedente art. 2; d) dottorati di ricerca/PhD in materia di economia e/o finanza, conseguiti presso Universita' italiane o estere, di durata non inferiore a tre anni, che abbiano comportato il superamento di esami (fino a punti 3); non saranno valutati i dottorati/PhD gia' computati per il raggiungimento del requisito temporale dell'esperienza lavorativa prescritta dalla lettera d) del precedente art. 2. 11. Ai fini della valutazione dei titoli di cui alle precedenti lettera c) e d), i candidati dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso copia dei programmi dei master, dei corsi di specializzazione/perfezionamento e dei dottorati di ricerca/PhD, contenenti la durata complessiva degli stessi, l'elenco delle materie trattate, gli esami sostenuti e le votazioni conseguite, oppure produrre un'autocertificazione, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, trascrivendo le informazioni sopra indicate nell'apposito modulo allegato alla domanda di ammissione. I titoli privi della suddetta documentazione, ovvero della sopra indicata autocertificazione, anche se dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno valutati. 12. La prova orale, finalizzata all'accertamento delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali necessari all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica da conferire ed alla conoscenza della lingua inglese e' articolata secondo quanto indicato nell'allegato n. 2 al presente bando. 13. La prova orale si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30, un ulteriore punteggio (fino a punti 3) e' attribuito in relazione al livello di conoscenza della lingua inglese. 14. Per essere ammessi a sostenere le prove del concorso i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di identita' o di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) porto d'armi, ovvero dei documenti di riconoscimento equipollenti ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 15. I candidati dovranno produrre, prima dell'accesso in aula per sostenere le prove, fotocopia in carta semplice di uno dei documenti di identificazione indicati al precedente comma 14. 16. Durante lo svolgimento delle prove scritte non e' consentito comunicare con altri candidati, ne' utilizzare carta, appunti e pubblicazioni di ogni specie, ovvero testi normativi annotati o commentati con riferimenti di dottrina e giurisprudenza, nonche' telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. 17. Chiunque non osservi le suddette disposizioni, ovvero quelle impartite in aula, e' escluso dalle prove ad insindacabile valutazione della commissione esaminatrice. 18. Le informazioni relative al concorso potranno essere acquisite: presso la Divisione Risorse - Ufficio Gestione e Formazione Risorse (tel.: 06/84771 dal lunedi' al venerdi', dalle ore 15.30 alle ore 16.30), per quanto riguarda le informazioni generali concernenti l'ammissione al concorso; nel sito Internet www.consob.it, per quanto riguarda le successive fasi (date e sedi delle prove scritte e della prova orale). 19. Ai sensi della delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 «Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti della CONSOB», la procedura di concorso si concludera' entro trecentosessantacinque giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso. 20. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' la sig.ra Manuela Dore, assegnata all'Ufficio Gestione e Formazione Risorse, coordinato nell'ambito della DIVISIONE RISORSE della CONSOB. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito Internet www.consob.it. 21. La CONSOB non assume alcuna responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti diverse dalla CONSOB stessa. 22. La CONSOB non assume, inoltre, alcuna responsabilita' per il caso di mancato recapito di comunicazioni dipendente da inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella domanda di ammissione al concorso, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Art. 6 Graduatoria finale 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma: della media dei voti riportati nelle prove scritte; del punteggio relativo ai titoli posseduti; del voto riportato nella prova orale; del punteggio riportato relativamente alla conoscenza della lingua inglese. 2. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti, ovvero indicati nel Regolamento del personale della CONSOB. 3. Fermo restando quanto precede, qualora due o piu' candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa approva la graduatoria finale dei candidati risultati vincitori del concorso e di quelli idonei, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e all'impiego, nonche' dei titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 5, comma 10, e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza e, conseguentemente, dichiara vincitore del concorso il primo classificato in detta graduatoria. 5. In caso di rinuncia di uno o di entrambi i vincitori, la CONSOB si riserva la facolta' di assegnare ad altri candidati idonei i posti resisi disponibili, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. A tal fine la graduatoria resta valida per un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo comma. 6. La graduatoria del concorso e' comunicata ai candidati risultati vincitori ed ai candidati idonei e pubblicata nel Bollettino della CONSOB; di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 7 Documenti per l'ammissione all'impiego 1. Con apposita comunicazione i candidati dichiarati vincitori del concorso - qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione delle domande di ammissione al concorso, contenenti le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di ammissione al concorso e all'impiego - sono invitati, sotto pena di decadenza, a presentare, ovvero a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla CONSOB, entro il termine stabilito in detta comunicazione, idonea documentazione comprovante il possesso dei soli stati, fatti o qualita' soggetti a modificazione. Per ciascuno degli stati, fatti o qualita' posseduti e' di seguito indicato, salvo eccezione, il tipo di documentazione ammessa, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni, i cui prestampati sono inviati agli interessati unitamente alla comunicazione predetta: a) cittadinanza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; b) godimento dei diritti politici alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (per i cittadini di Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia deve essere attestato il godimento dei diritti politici anche in tale Stato) - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; c) misure di sicurezza subite o procedimenti in corso per la loro applicazione - dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; d) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego ovvero - per gli invalidi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 - idoneita' al servizio (comprovante altresi' che la natura e il grado dell'invalidita' o mutilazione posseduta non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro) - non attestabile con autocertificazione e quindi documentabile con certificato in bollo rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale, o da un medico militare per i militari (per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione duropea diverso dall'Italia, il certificato deve essere rilasciato da autorita' sanitaria corrispondente). 2. Qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione delle domande di ammissione al concorso, i candidati dovranno altresi' produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relativa all'assenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di carichi pendenti. 3. L'Amministrazione procedera' d'ufficio, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a verificare presso gli organi competenti la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive relative all'assenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di carichi pendenti. 4. Qualora non siano trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso, contenente le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei citati requisiti di ammissione al concorso e all'impiego, i candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno produrre la sola certificazione indicata alla lettera d). 5. E' facolta' della CONSOB sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 6. I documenti attestanti stati, fatti e qualita' personali soggetti a modificazione debbono essere di data non anteriore a sei mesi dal ricevimento della comunicazione di invito a produrli. 7. I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, a pena di decadenza, la sola certificazione di cui alla precedente lettera d), nonche' copia integrale dello stato matricolare. 8. I candidati che siano gia' dipendenti della CONSOB sono esonerati dalla presentazione di tutti i documenti sopra elencati, ove gia' contenuti nel proprio fascicolo personale. 9. I documenti prodotti devono essere in regola con le norme sul bollo. 10. I documenti presentati alla CONSOB oltre il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo non sono presi in considerazione e comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova. La data di presentazione dei documenti e' stabilita dal timbro apposto dagli uffici della CONSOB. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo. Ai fini della determinazione della data di spedizione fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere apposto il numero di riferimento del concorso «146/10». 11. Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.
Art. 8 Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio 1. Possono accedere all'impiego presso la CONSOB i candidati che: siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2; non si trovino in una delle situazioni indicate al precedente art. 2, comma 4. 2. I vincitori del concorso sono nominati funzionario di 2a in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo della CONSOB, per la durata di sei mesi e con diritto al trattamento economico della qualifica, e assegnati alla sede di Roma. 3. L'accettazione della nomina in prova non puo' essere in alcun modo condizionata. 4. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati devono presentarsi, entro il termine indicato, presso la sede di Roma. Eventuali proroghe di detto termine, che non possono essere superiori a trenta giorni (salvo diverse previsioni normative vincolanti per la CONSOB), possono essere concesse solo per giustificati, documentati motivi. 5. I candidati che hanno conseguito la nomina e non assumono servizio senza giustificato motivo entro il prescritto termine, sono dichiarati decaduti dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del personale della CONSOB. 6. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 7. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova puo' essere prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennita' prevista dall'art. 16, comma 3, della I parte del Regolamento del personale della CONSOB.
Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso la CONSOB, DIVISIONE RISORSE, Ufficio Gestione e Formazione Risorse, e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo, con logiche pienamente rispondenti alle predette finalita'. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini dell'esame dei requisiti di ammissione al concorso e all'impiego; in caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la CONSOB procede all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione. 3. Per il trattamento, da parte della CONSOB, dei dati conferiti non e' richiesto il consenso degli interessati. 4. I dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche ovvero ai soggetti terzi nei confronti dei quali la comunicazione risulti necessaria per finalita' connesse allo svolgimento del concorso ovvero alla gestione dell'eventuale rapporto d'impiego. 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999, nonche' per l'accertamento del requisito dell'idoneita' fisica all'impiego, previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dalle vigenti norme del Regolamento del personale della CONSOB. 6. I dati giudiziari idonei a rivelare l'esistenza di condanne penali o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, l'applicazione di misure di sicurezza, l'esistenza in corso di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza sono trattati, per le finalita' previste dall'art. 112, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 196/2003, allo scopo di accertare il possesso del requisito della compatibilita' dei comportamenti tenuti dai candidati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a quanto previsto dalle vigenti norme del Regolamento del personale della CONSOB. 7. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. 8. Titolare del trattamento e' la CONSOB, Commissione nazionale per le societa' e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.
Art. 10 Norme richiamate 1. Il presente bando di concorso tiene conto del decreto legislativo n. 198/2006, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.