Concorso per 1 ricercatore universitario (emilia romagna) UNIVERSITA' DI FERRARA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 93 del 23-11-2010
Sintesi: UNIVERSITA' DI FERRARA CONCORSO   (scad.  23 dicembre 2010) Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso la facolta' di economia. ...
Ente: UNIVERSITA' DI FERRARA
Regione: EMILIA ROMAGNA
Provincia: FERRARA
Comune: FERRARA
Data di inserimento: 26-11-2010
Data Scadenza bando 23-12-2010
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UNIVERSITA' DI FERRARA


CONCORSO   (scad.  23 dicembre 2010)

Selezione per la copertura di un posto di  ricercatore  universitario
  con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso  la
  facolta' di economia. 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente  le  nuove  norme
sull'accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e  successive
modificazioni; 
    Vista  la  legge  24  dicembre  1993,   n.   537   e   successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visti i decreti ministeriali del 4 ottobre 2000, 9 gennaio  2001,
1°  febbraio  2001  concernenti  la  rideterminazione   dei   settori
scientifico-disciplinari   e   la    definizione    delle    relative
declaratorie; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  2000,
n. 117; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230; 
    Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1  Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.  180,  recante
disposizioni urgenti per il diritto allo  studio,  la  valorizzazione
del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca; 
    Visto il decreto ministeriale 28 luglio  2009  prot.  n.  89/2009
relativo  alla  valutazione  dei   titoli   e   della   pubblicazioni
scientifiche dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa
per il reclutamento dei ricercatori universitari; 
    Visto il decreto interministeriale 16  settembre  2009  prot.  n.
94/2009 - Criteri per la stipula di contratti di  diritto  privato  a
tempo determinato per lo svolgimento di attivita'  di  ricerca  e  di
didattica integrativa presso le Universita', ai  sensi  dell'art.  1,
comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230; 
    Vista la nota ministeriale  6  ottobre  2009,  prot.  n.  29  sul
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; 
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara; 
    Visto il Regolamento  recante  modalita'  di  espletamento  delle
procedure  per  il  reclutamento  di  ricercatori  universitari   con
contratto a tempo determinato a norma dell'art.  1,  comma  14  della
legge n. 230/2005 dell'Universita' degli studi di Ferrara; 
    Vista la Convenzione per lo svolgimento di attivita'  di  ricerca
nell'ambito dei laboratori finanziati con il Programma Operativo FESR
2007-2013 della Regione Emilia-Romagna - Attivita'  I.1.1  «Creazione
di  tecnopoli  per  la  ricerca  industriale   e   il   trasferimento
tecnologico»; 
    Vista la delibera del Consiglio  di  Amministrazione  19  ottobre
2010; 
    Vista la delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta la procedura di selezione per la  copertura  di  n.  1
posto  di  Ricercatore  universitario   con   contratto   di   lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 14, della
legge 4 novembre 2005 n. 230 presso la sottoindicata Facolta' con  le
seguenti caratteristiche: 
 

            
      
                               Art. 2 
 
 
             Requisiti per l'ammissione alla selezione  
 
 
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di  uno
degli Stati membri dell'Unione Europea. 
      2) titolo di studio: dottorato di ricerca conseguito in  Italia
o all'estero/diploma di scuola di specializzazione, per  la  Facolta'
di Medicina e Chirurgia. 
    I  titoli  di  studio   conseguiti   all'estero   devono   essere
riconosciuti equipollenti a quello  suindicato  in  base  ad  accordi
internazionali ovvero o alla normativa vigente alla data di  scadenza
del  termine  utile   per   la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso. 
    Sono ammessi a partecipare alla procedura, altresi', studiosi  in
possesso di elevata qualificazione  scientifica,  che  dovra'  essere
valutata dalle commissioni giudicatrici  unicamente  sulla  base  dei
criteri previsti al successivo art. 7. 
      4) eta' non inferiore agli anni 18. 
      5) idoneita' fisica all'impiego. L'accertamento  dell'idoneita'
fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette, e'  effettuato  da  una  struttura  pubblica  del  Servizio
Sanitario Nazionale. 
      6) essere in regola  con  le  norme  concernenti  gli  obblighi
militari. 
      7) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini  degli
Stati membri dell'Unione Europea dovranno godere dei diritti civili e
politici negli stati di appartenenza. 
    Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo  e  coloro  che  siano  stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero  che
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego  statale,  ai  sensi
dell'art.  127,  lettera  d),  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso. 
    Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Domande di ammissione  
 
 
    La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera,
secondo l'unito modello (allegato A) fornito anche per via telematica
(https://www.unife.it ), dovra' essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell'Universita' degli Studi di Ferrara - via Savonarola, 9  -  44121
Ferrara, entro il termine perentorio  di  trenta  (trenta)  giorni  a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di  pubblicazione
dell'avviso  del  presente  bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica. 
    Le  domande  di  ammissione  alla  selezione  si   considereranno
prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato a  mezzo
raccomandata (a tal fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'Ufficio
postale accettante) o consegnate direttamente all'Ufficio  Protocollo
Archivio, via Savonarola, 9 - Ferrara nei seguenti giorni  ed  orari:
dal lunedi' al venerdi'  dalle  ore  9  alle  ore  12,30  e  martedi'
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16,30 (a tal fine fa  fede  la  data
indicata nella ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo Archivio). 
    Qualora il termine di scadenza indicato cada in  giorno  festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. 
    Ai sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  39,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  la  sottoscrizione  della
domanda non va autenticata. 
    La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla  selezione,
le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facolta',
il Laboratorio, il settore scientifico-disciplinare e il programma di
ricerca per il quale il candidato intende essere ammesso. 
    I candidati che intendano partecipare  alla  procedura  per  piu'
programmi di ricerca, devono presentare distinte domande ed eventuali
allegati per ogni programma. 
    Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il  proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice  di  identificazione
personale (codice fiscale). Le donne coniugate  debbono  indicare  il
cognome da nubile. 
    Il  candidato  deve   inoltre   dichiarare   sotto   la   propria
responsabilita': 
      1) la propria residenza; 
      2) la cittadinanza posseduta; 
      3) il titolo di studio conseguito; 
      4) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze,  e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 
      5) di non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso  una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente  rendimento  e
di non essere stato dichiarato decaduto da  un  impiego  statale,  ai
sensi dell'art. 127 lettera  d)  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
      6) di essere iscritto nelle liste elettorali,  precisandone  il
Comune ed indicando eventualmente i motivi  della  non  iscrizione  o
della cancellazione dalle medesime; i candidati  cittadini  di  Stati
esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti  civili  e  politici
negli Stati di  appartenenza  o  provenienza,  ovvero  i  motivi  del
mancato godimento degli stessi; 
      7) l'attuale posizione nei  riguardi  degli  obblighi  militari
(solo peri cittadini italiani). 
    Nella domanda deve essere indicato il recapito che  il  candidato
elegge ai fini della procedura. 
    Ogni   eventuale   variazione   dello    stesso    deve    essere
tempestivamente  comunicata  all'Ufficio  cui  e'  stata  indirizzata
l'istanza di partecipazione. 
    I  candidati  portatori  di  handicap  devono  specificare  nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104. 
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione  di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte del candidato o da mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito  delle  comunicazioni  relative  alla
procedura per cause non imputabili all'Amministrazione  stessa  ma  a
disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso  fortuito  o
forza maggiore. 
    Il candidato dovra' allegare alla domanda: 
      1) copia fotostatica del documento di identita'  e  del  codice
fiscale; 
      2)  curriculum  in  duplice  copia  della   propria   attivita'
scientifica e didattica; 
      3)  titoli  didattici  e  scientifici  attinenti   al   settore
scientifico disciplinare oggetto del bando  ritenuti  utili  ai  fini
della procedura e relativo elenco in duplice copia; 
      4) pubblicazioni e relativo elenco in duplice copia. 
    I documenti e i  certificati  devono  essere  prodotti  in  carta
semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370. 
    I candidati italiani e i cittadini di Stati  dell'Unione  Europea
possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante  le
dichiarazioni sostitutive di certificazione  amministrativa  previste
dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
compilando l'allegato «B» al presente bando. 
    I titoli possono altresi' essere prodotti in originale, in  copia
autenticata  ovvero  in   copia   fotostatica   dichiarata   conforme
all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente  della
Repubblica 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di
notorieta', di cui all'art. 47 del decreto stesso, utilizzando a  tal
fine l'allegato «B» al presente bando. 
    L'utilizzo  degli  strumenti  di  semplificazione  da  parte  dei
cittadini non appartenenti all'Unione e' consentito alle condizioni e
secondo le modalita' previste  dall'art.  3,  commi  2,  3  e  4  del
sopracitato decreto. 
    L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere  ad  idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive. 
    Non  verranno  prese  in  considerazione  le  domande   che   non
perverranno nel termine stabilito dal bando. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                            Pubblicazioni 
 
 
    Il candidato puo' produrre  le  pubblicazioni  in  originale,  in
copia autenticata ovvero in  copia  fotostatica  dichiarata  conforme
all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente  della
Repubblica 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di
notorieta', di cui all'art. 47 del decreto stesso, utilizzando a  tal
fine l'Allegato «B» al presente bando. 
    Per i lavori stampati all'estero deve  risultare  la  data  e  il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia anteriormente
al 2 settembre 2006 debbono essere adempiuti  gli  obblighi  previsti
dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31  agosto  1945,
n. 660; per quelli stampati successivamente a tale  data  si  rimanda
alle disposizioni di cui alla legge 15  aprile  2004,  n.  106  e  al
relativo  Regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 3 maggio 2006, n. 252. 
    L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto  deposito,
oppure  da  autocertificazione  del  candidato   sotto   la   propria
responsabilita', ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. 
    Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale. 
    Il candidato che partecipa a piu' procedure deve  far  pervenire,
tante copie di pubblicazioni, con  annesso  elenco,  quante  sono  le
procedure cui partecipa. 
    I documenti e le pubblicazioni  prodotti  dai  candidati  per  la
partecipazione alla presente  procedura  non  saranno  restituiti  da
questa Amministrazione. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                     Esclusione dalla selezione 
 
 
    I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. 
    L'esclusione per difetto dei requisiti e'  disposta  con  decreto
motivato del Rettore notificata all'interessato. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    Le commissioni giudicatrici sono costituite secondo le  modalita'
previste  dall'art.  6   del   Regolamento   recante   modalita'   di
espletamento delle  procedure  per  il  reclutamento  di  ricercatori
universitari con contratto a tempo determinato a norma  dell'art.  1,
comma 14 della legge n.  230/2005  dell'Universita'  degli  Studi  di
Ferrara. 
    La nomina della commissione e' pubblicata all'Albo  ufficiale  di
Ateneo  e  resa  disponibile  al   seguente   indirizzo   telematico:
 https://www.unife.it/concorsi . 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
 
    La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli, illustrati  e
discussi davanti alla commissione, delle pubblicazioni dei candidati,
ivi  compresa  la  tesi  di  dottorato,  utilizzando   i   parametri,
riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal  decreto
ministeriale  28  luglio  2009,  prot.  n.  89/2009.  Le  commissioni
giudicatrici predeterminano i criteri di massima per  la  valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni. Tali  criteri  sono  resi  pubblici
mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo  sul  sito  internet
per almeno 7 giorni lavorativi prima della continuazione dei  lavori.
La valutazione dei titoli dei candidati e' effettuata  analiticamente
sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati: 
      a) possesso del titolo di dottore  di  ricerca  o  equivalente,
conseguito in Italia o all'estero; 
      b) svolgimento di attivita' didattica a  livello  universitario
in Italia o all'estero; 
      c) prestazione di servizi di formazione e  ricerca,  anche  con
rapporto di lavoro a  tempo  determinato,  presso  istituti  pubblici
italiani o all'estero; 
      d)  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca,  formalizzata   da
rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e
stranieri; 
      e) svolgimento di attivita' in campo  clinico  relativamente  a
quei settori scientifico-disciplinari  in  cui  sono  richieste  tali
specifiche competenze; 
      f) realizzazione di attivita' progettuale relativamente a  quei
settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; 
      g) organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di
ricerca nazionali e internazionali; 
      h)  titolarita'  di  brevetti  relativamente  a  quei   settori
scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; 
      i)  partecipazione  in  qualita'  di  relatore  a  congressi  e
convegni nazionali e internazionali; 
      j)  conseguimento  di  premi  e  riconoscimenti   nazionali   e
internazionali per attivita' di ricerca. 
    La valutazione di ciascun elemento sopra indicato  e'  effettuata
considerando specificamente la significativita' che  esso  assume  in
ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal
singolo candidato. 
    Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4  novembre  2005,  n.
230, sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di  ricerca
e le attivita' svolte in qualita' di  assegnisti  e  contrattisti  ai
sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di
borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398,
nonche' di contrattisti ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge
4 novembre 2005, n. 230. 
    Per  la   valutazione   delle   pubblicazioni,   le   commissioni
prenderanno in considerazione esclusivamente  pubblicazioni  o  testi
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi
inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in  formato
cartaceo o digitale con  l'esclusione  di  note  interne  o  rapporti
dipartimentali. 
    La  valutazione  delle  pubblicazioni  avverra'  sulla  base  dei
seguenti  criteri  cosi'  come  previsto  dall'art.  3  del   decreto
ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89: 
      a)  originalita',  innovativita'  e  importanza   di   ciascuna
pubblicazione scientifica; 
      b)  congruenza  di  ciascuna  pubblicazione  con   il   settore
scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero
con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 
      c)  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  di
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno  della  comunita'
scientifica. 
      d)  determinazione  analitica,  anche  sulla  base  di  criteri
riconosciuti nella comunita' scientifica di riferimento, dell'apporto
individuale del candidato nel caso di partecipazione del  medesimo  a
lavori in collaborazione. 
    Le  commissioni  giudicatrici   devono   altresi'   valutare   la
consistenza complessiva della produzione scientifica  del  candidato,
l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti  salvi  i
periodi, adeguatamente documentati di allontanamento  non  volontario
dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle  funzioni
genitoriali. 
    Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari  in  cui  ne  e'
riconosciuto  l'uso  a  livello  internazionale  le  commissioni  nel
valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici: 
      1. numero totale delle citazioni; 
      2. numero medio di citazioni per pubblicazione; 
      3. «impact factor» totale; 
      4. «impact factor» medio per pubblicazione; 
      5. combinazioni dei precedenti  parametri  atte  a  valorizzare
l'impatto della  produzione  scientifica  del  candidato  (indice  di
Hirsch o simili). 
    I candidati saranno  convocati  per  la  discussione  dei  titoli
tramite lettera raccomandata con ricevuta di  ritorno  con  preavviso
non inferiore a quindici giorni. 
    I candidati  dovranno  presentarsi  muniti  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validita'. 
    La mancata presentazione del candidato e' considerata esplicita e
definitiva  manifestazione  della   volonta'   di   rinunciare   alla
procedura. 
    Sui titoli, illustrati e  discussi  davanti  alla  commissione  e
sulle pubblicazioni di ciascun candidato, ogni commissario esprime il
proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale. 
    Al termine dei lavori la Commissione, con  propria  deliberazione
assunta a maggioranza dei componenti dichiara il candidato vincitore. 
    E' priva di effetti, al fine della conclusione  della  procedura,
la deliberazione che individui un numero  di  vincitori  superiore  a
quello dei posti messi a concorso. In tal caso, la deliberazione deve
esser ripetuta fino alla dichiarazione inequivocabile dei  nominativi
dei vincitori previsti per quella procedura. 
    Le commissioni giudicatrici devono  concludere  la  procedura  di
valutazione entro 6 mesi dalla data di insediamento. Il Rettore  puo'
prorogare, per una sola volta e per non  piu'  di  quattro  mesi,  il
termine  per  la  conclusione  della  procedura  per  comprovati   ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente  della  commissione.  Nel
caso in cui i lavori non si  siano  conclusi  entro  la  proroga,  il
Rettore, con  provvedimento  motivato,  avvia  le  procedure  per  la
sostituzione  dei  componenti  cui  siano  imputabili  le  cause  del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la  conclusione
dei lavori. 
    Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso  e  sigillato  con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
              Accertamento della regolarita' degli atti 
 
 
    Gli atti della commissione  sono  costituiti  dai  verbali  delle
singole riunioni, con  allegati  i  giudizi  collegiali  espressi  su
ciascun candidato. 
    Il Rettore, entro  trenta  giorni  dalla  consegna  accerta,  con
proprio decreto la regolarita' formale degli atti, approva gli atti e
dichiara il vincitore. 
    Nel caso in cui  riscontri  irregolarita'  o  vizi  di  forma  il
Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti  alla  commissione
assegnandole  contestualmente,   un   termine   perentorio   per   la
regolarizzazione. 
    Gli atti della procedura, comprensivi del  Decreto  Rettorale  di
approvazione atti nonche' i verbali dei lavori svolti, con allegati i
giudizi sui candidati, sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo. 
    Comunicazione scritta relativa al provvedimento  di  approvazione
atti e' trasmessa alla Facolta' interessata e al candidato vincitore. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                          Documenti di rito 
 
 
    Entro trenta giorni dalla data di approvazione degli  atti  della
Commissione  giudicatrice,  il  candidato  risultato   vincitore   e'
invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                        Trattamento economico 
 
 
    Il trattamento economico minimo e'  stabilito  nella  misura  del
120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori  universitari
confermati a tempo pieno cosi' come stabilito dall'art. 2 del decreto
legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987,  n.
158. 
    Il trattamento economico minimo in base  agli  impegni  richiesti
all'interessato, puo' essere rivalutato, nei  limiti  delle  relative
compatibilita' di bilancio, sino ad un massimo del  30%  dell'importo
di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art.  11  del
Regolamento recante modalita' di espletamento delle procedure per  il
reclutamento  di  ricercatori  universitari  con  contratto  a  tempo
determinato a norma dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Responsabile del procedimento del  presente  bando  e'  la  dott.
Daniela Toselli,  Ufficio  Selezione  Personale  (Tel.  0532293344  -
0532293343  -  0532293336  -  0532293183,  Fax   0532293337,   E-mail
concorsi@unife.it). 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
la Ripartizione Personale dell'Universita' degli studi di  Ferrara  e
trattati  per  le   finalita'   di   gestione   della   procedura   e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   alla
posizione giuridico-economica del candidato nominato in ruolo. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    Per tutto quanto non previsto dal presente bando  si  applica  il
Regolamento recante modalita' di espletamento delle procedure per  il
reclutamento  di  ricercatori  universitari  con  contratto  a  tempo
determinato a norma dell'art. 1, comma 14  della  legge  n.  230/2005
dell'Universita'  degli  studi  di  Ferrara,  la  vigente   normativa
universitaria e quella in materia  di  accesso  agli  impieghi  nella
pubblica amministrazione. 
    Avverso tutti gli  atti  inerenti  la  procedura  concorsuale  e'
possibile   proporre   ricorso   entro   60   giorni   al   Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna -  Sede  di  Bologna  -
Strada Maggiore, 53  -  40125  Bologna  -  tel.  051-340449,  telefax
051-341501 ovvero,  entro  centoventi  giorni,  al  Presidente  della
Repubblica. 
    Il  presente  bando  di  selezione  sara'   pubblicato   all'Albo
Ufficiale di Ateneo e inoltrato al Ministero di  Grazia  e  Giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami».  Sara'  inoltre  reso  disponibile  al  seguente
indirizzo telematico: https://www.unife.it/concorsi  
      Ferrara, 8 novembre 2010 
 
                                                    Il rettore: Nappi