Concorso per 1 revisore contabile (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 100 del 17-12-2010 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (scad. 17 gennaio 2011) Avviso di indizione per l'anno 2010 di una sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. &n ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 17-12-2010 |
Data Scadenza bando | 17-01-2011 |
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CONCORSO (scad. 17 gennaio 2011) Avviso di indizione per l'anno 2010 di una sessione di esami per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
VISTA la legge 13 maggio 1997, n. 132;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.
99;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre
2000, n. 445;
VISTO il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28;
VISTO il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39
DECRETA:
Art. 1
1. E' indetta per l'anno 2010 la sessione di esami per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della Giustizia.
2. Con successivo decreto del Ministro della Giustizia, che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 1 marzo
2011 verranno indicate le materie oggetto delle prove scritte e
verra' data comunicazione della data, dell'ora e della sede in cui le
suddette prove avranno luogo.
Art. 2
1. La domanda di ammissione all'esame (si veda fac-simile
-Allegato "A"-), presentata in bollo (euro 14,62) e corredata dei
documenti indicati al comma 3 ed al comma 4 del presente articolo, e'
indirizzata alla Commissione esaminatrice per l'iscrizione nel
registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia
ed inoltrata tramite l'Istituto dei revisori contabili piazza della
Repubblica, 68 - 00185 ROMA, nel termine di decadenza di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale. Si considerano prodotte in tempo utile le domande
di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine sopra citato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice
fiscale, domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni
ed un recapito telefonico;
b) di aver conseguito in materie economiche, aziendali o
giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un
diploma di una scuola diretta ai fini speciali, rilasciati al
compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni (art.
3 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 88/1992);
c) di aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio
triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e
consolidati (art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n.
88/1992); i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici devono aver
svolto il tirocinio presso un funzionario pubblico iscritto nel
registro dei revisori contabili (art. 3 comma 3 del decreto
legislativo n. 88/1992);
d) (eventualmente), di aver diritto all'esonero parziale:
1) per aver superato un esame di Stato teorico-pratico, per
l'abilitazione all'esercizio di attivita' professionale (art. 5 comma
1 del decreto legislativo n. 88/1992);
2) se dipendente dello Stato o di un ente pubblico per aver
superato, presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione,
un esame teorico-pratico come previsto dall'art. 5 comma 2 del del
decreto legislativo n. 88/1992;
indicando nei suddetti casi le materie per le quali ritiene di
dover essere esonerato;
3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti
soggetti all'imposta di bollo (Euro 14,62):
a) diploma relativo ad uno dei titoli di studio indicati
nell'articolo 3 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 88/1992,
o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo
rilasciato dalla competente autorita' scolastica attestante
l'avvenuto conseguimento del titolo di studio;
b) dichiarazione di compiuto tirocinio espletato a norma
dell'art. 3, comma 2 lett. b) o comma 3 del decreto legislativo n.
88/1992 (contenente, oltre al periodo, anche le attivita' svolte),
rilasciata, a seconda dei casi, da un revisore contabile ovvero da un
pubblico funzionario iscritto nel registro dei revisori contabili;
oppure (copia in carta semplice) della comunicazione o attestazione
della Commissione Centrale per i revisori contabili dalla quale
risulti il compiuto tirocinio e la conseguente cancellazione dal
registro, come previsto dall'art. 14 comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1998 n. 99;
c) certificazione relativa al superamento di uno degli esami
indicati nell'art. 5 del decreto legislativo n. 88/1992 qualora il
candidato richieda l'esonero parziale.
d) l'originale dell'attestazione di pagamento del contributo di
euro 25,82 corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale
n. 43318617 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma,
con imputazione sul capitolo 3525, Capo XI, dell'entrata del bilancio
dello Stato;
e) fotocopia di un proprio documento d'identita' in corso di
validita'.
4. Il candidato, consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
potra' avvalersi del diritto di cui all'art. 46 dello stesso decreto
(dichiarazioni sostitutive) per la documentazione richiesta alle
lettere a) e c) del comma 3, e di quello di cui all'art .47 per la
documentazione richiesta alla lettera b) del comma 3 (si veda
fac-simile - Allegato "B"-); alle dichiarazioni di cui sopra va
allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del
dichiarante;
5. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda e' esente da
autenticazione.
6. Ogni cambiamento di indirizzo ed ogni altra comunicazione
devono essere trasmesse a' alla Segreteria della Commissione
esaminatrice per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili-
presso Ufficio III - Reparto IV Direzione Generale della Giustizia
Civile del Ministero della Giustizia, Via Tronto n. 2, C.A.P. 00198
ROMA, con letteraraccomandata (anticipandola via fax al nr. 06
8419441); allo stesso modo andra' effettuata qualsiasi altra
comunicazione. Le comunicazioni produrranno effetto dal momento in
cui perverranno al suddetto ufficio.
Art. 3
1. Salvo quanto previsto dal comma seguente, i requisiti di
ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
2. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 99/1998, il tirocinio deve essere completato almeno
trenta giorni prima del termine per la presentazione della domanda.
3. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre il termine indicato all'art. 2, comma 1, o risultate carenti
della documentazione indicata nell'art. 2, comma 3 e 4.
4. I candidati non ammessi e quelli che non hanno diritto
all'esonero parziale richiesto riceveranno apposito provvedimento
motivato della Commissione esaminatrice.
5. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara'
data alcuna comunicazione. Pertanto essi sono tenuti a presentarsi,
nei giorni, nell'ora e nel luogo indicati ai sensi dell'art. 1 comma
2.
6. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non
commentati, ai sensi dell'art. 21, comma 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 99/1998, che i candidati presenteranno dalle ore
9 alle ore 13 del giorno precedente l'inizio delle prove scritte,
curando che su ciascuno dei testi sia indicato il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita dei candidato cui si riferiscono.
Art. 4
1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 5
L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale.
1) Le prove scritte verteranno su una o piu' materie tra quelle
elencatenei gruppi che seguono:
primo giorno:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
d) controllo della contabilita' e dei bilanci;
secondo giorno:
e) diritto civile e commerciale;
f) diritto fallimentare;
g) diritto tributario;
h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
terzo giorno:
i) sistemi di informazione e di informatica;
1) economia politica e aziendale e principi fondamentali di
gestione finanziaria;
m) matematica e statistica.
2) La prova orale vertera' su tutte le materie elencate nell'art.
4 del decreto legislativo n. 88/1992, che di seguito si riportano:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
d) controllo della contabilita' e dei bilanci;
e) diritto civile e commerciale;
f) diritto fallimentare;
g) diritto tributario;
h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
i) sistemi di informazione e di informatica;
1) economia politica e aziendale e principi fondamentali di
gestione finanziaria;
m) matematica e statistica.
3) Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 27
gennaio 1992 , n. 88 , per le materie elencate nelle lettere da e) ad
m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di
applicarle praticamente e' limitato a quanto necessario per il
controllo della contabilita' e dei bilanci.
Art. 6
1. La Commissione esaminatrice sara' costituita con successivo
decreto emesso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica. 6 marzo 1998 n. 99.
Art. 7
1. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione
ai sensi dell'art. 24 comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998 n. 99.
Art. 8
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto si applica quanto previsto negli articoli da 15 a 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998 n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale- n. 88 del 16 aprile 1998. Roma, 15 dicembre 2010 Il Ministro: Alfano