Concorso per 52 allievi corsi (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Borsa di studio |
Posti | 52 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 3 del 11-01-2011 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI CONCORSO (scad. 30 settembre 2011) Bando di concorso per 52 borse di studio per l'anno scolastico/accademico 2010/2011 riservato ai ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 12-01-2011 |
Data Scadenza bando | 30-09-2011 |
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CONCORSO (scad. 30 settembre 2011) Bando di concorso per 52 borse di studio per l'anno
scolastico/accademico 2010/2011 riservato ai figli ed agli orfani
dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei
consorzi di comuni.
IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari territoriali Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604; Visto l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'Interno costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita' montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui all'art. 8 della Legge 23 marzo 1981, n. 93; Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559; Visto che nello stato di previsione della spesa di questo Ministero e' istituito il cap. 1207 «Spese e contributi per le attivita' sociali, culturali ed assistenziali delle comunita' montane, nonche' per il funzionamento delle relative commissioni di concorso»; Decreta: Art. 1 Ai fini del presente decreto si intende: a) per Laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; b) per Diploma di Laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e dell'art. 3, comma 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341; c) per Laurea Magistrale, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; d) per corsi di Laurea, i corsi di studio al termine dei quali sono rilasciati i titoli di cui alle precedenti lettere a) e b); e) per corso di Laurea Magistrale, il corso di studio al termine del quale e' rilasciato il titolo di cui alla precedente lettera c). Art. 2 1. E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di n. 52 borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2010-2011, ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei consorzi di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attivita' di servizio ovvero in posizione di quiescenza. 2. Le borse di studio di cui al comma 1, sono ripartite nelle seguenti categorie: A) scuole medie inferiori: n. 10 da euro 700,00 ciascuna; B) scuole medie superiori: n. 18 da euro 1.000,00 ciascuna; C) universita' (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.): n. 4 da euro 1.500,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di corso; D) universita' (statali o legalmente riconosciute) ed Istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.): n. 20 cosi' ripartite: d1) - iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea e iscritti al 1° anno e successivi del corso di Laurea Magistrale: n. 16 da euro 1.800,00 ciascuna; d2) - laureati nell'anno accademico 2010-2011, in possesso del titolo di Laurea: n. 2 da euro 2.500,00; d3) - laureati nell'anno accademico 2010-2011, in possesso del titolo di Laurea Magistrale o Diploma di Laurea: n. 2 da euro 2.800,00. 3. L'ammontare delle borse di studio non attribuite va a beneficio della categoria i cui candidati risultati idonei siano in numero superiore rispetto alle borse di studio messe a concorso, nei limiti di spesa stabiliti dal presente decreto. Qualora nelle graduatorie non risultino candidati idonei in alcuna categoria, la Commissione provvede ad assegnare la somma rimasta disponibile, ripartendola in parti uguali tra tutti i vincitori del concorso. 4. Il premio verra' erogato ai vincitori mediante accredito sul c/c bancario o postale. Art. 3 1. Per poter partecipare al concorso i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B), non devono aver frequentato da ripetenti l'anno scolastico 2010-2011 e devono aver conseguito, nello stesso anno, la promozione alla classe o al corso successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7. 2. I candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera C), devono aver conseguito, non da ripetenti, il diploma di scuola media superiore nell'anno scolastico 2009-2010, riportando nell'esame di Stato una votazione non inferiore a 70/100 ed aver sostenuto piu' di un esame previsto dal proprio piano di studio per l'anno accademico 2010-2011, riportando una media pari ad almeno 24/30. 3. I candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera D-d1), devono aver riportato negli esami sostenuti, relativi al proprio piano di studio dell'anno accademico 2010-2011, una media pari ad almeno 24/30. 4. I candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettere D-d2) e D-d3) devono aver conseguito una votazione non inferiore a 100/110 per la prova finale. 5. Sono esclusi i figli dei segretari comunali e dei segretari titolari del servizio di segreteria di piu' comuni in convenzione, anche se facenti parte di una comunita' montana o di un consorzio di comuni, nonche' i figli di appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni. Sono, altresi', esclusi gli studenti di istituti di qualsiasi ordine e grado la cui retta, per l'anno 2010/2011, sia interamente a carico della pubblica assistenza.
Art. 4 1. La domanda di partecipazione al concorso, predisposta utilizzando i modelli allegati al presente decreto, puo' essere presentata per una sola Sezione e deve essere trasmessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine del 30 settembre 2011, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali - Area II-Personale Enti Locali. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre i termini previsti dal comma precedente. 3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di comunita' montana o di consorzio di comuni in attivita' di servizio o in posizione di quiescenza o da chi esercita la potesta' genitoriale o la tutela, se il candidato e' orfano, o dal candidato medesimo, se maggiorenne. 4. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita' al concorso previste dall'art. 3, comma 5 del presente decreto e che, ai sensi della legge 31 dicembre1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni si autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale. Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e l'indirizzo dell'istituto frequentato nell'anno 2010/2011 e, per gli iscritti al 1° anno di universita' o equiparati, anche la denominazione e l'indirizzo relativo all'istituto presso il quale si e' conseguito il diploma di scuola media superiore. 5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) autocertificazione del genitore da cui risulti che il candidato e' figlio di segretario generale di una comunita' montana o di un consorzio di comuni in servizio o in posizione di quiescenza, con l'indicazione, in tal caso, dell'ultima sede e dell'ultimo anno di servizio. Nel caso di candidato minorenne orfano, la dichiarazione sara' resa da chi esercita la potesta' genitoriale o la tutela (modello 1); b) autocertificazione relativa alle valutazioni di merito (modello 2): per i candidati di cui alle lett. A) e B) dell'articolo 2: autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole materie dal candidato, nell'anno scolastico 2010-2011; per i candidati di cui alla lettera C) dell'articolo 2, autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame di Stato nonche' degli esami sostenuti con le relative votazioni conseguite nel primo anno di corso universitario; per i candidati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera D): d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le relative votazioni conseguite nell'anno accademico 2010-2011; d2) e d3) autocertificazione relativa alla votazione conseguita per l'esame finale; c) copia del piano di studio approvato dalla Facolta' frequentata dai candidati di cui all'art. 2, comma 2, lett. C) e D); d) autocertificazione relativa al reddito e alla composizione del nucleo familiare (modello 3); e) indicazione della modalita' di pagamento prescelta (modello 4); f) fotocopia di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita'.
Art. 5 1. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000, n. 445, art. 71 (modalita' dei controlli) si riserva di verificare, a campione, la veridicita' delle autocertificazioni prodotte. 2. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, come sostituito dall'art. 1 del D.M. in data 13 marzo 2002, verra' nominata la Commissione che provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 2 del presente decreto. 3. L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. A) e B) verra' effettuata dalla Commissione suddetta, sulla base della media delle votazioni conseguite da ciascuno di essi, con esclusione delle votazioni conseguite in religione ed educazione motoria. L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. C) e D-d1) verra' effettuata dalla Commissione sulla base del numero di esami sostenuti in rapporto al piano di studio ed, a parita' di esami, della media delle votazioni ottenute negli esami medesimi. L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria di cui all'art, 2, comma 2, lett. D-d2) e D-d3), verra' effettuata dalla Commissione suddetta, sulla base della votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale. Per tutte le categorie, a parita' di merito, si terra' conto del numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parita', del reddito del nucleo familiare. Per i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lett. C), nel caso di parita' di tutti i predetti parametri, si terra' conto del voto riportato nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi delle scuole medie superiori. 4. La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto e' imputata al capitolo n. 1207 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno. 5. Il Direttore Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale. 6. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando e gli allegati modelli saranno resi disponibili, in formato elettronico scaricabile, sul portale del Ministero dell'Interno all'indirizzo: http://autonomie.interno.it. 7. L'Amministrazione si riserva di rettificare il presente bando in presenza di eventuali, sopravvenute diverse disposizioni normative. Roma, 16 dicembre 2010 Il capo Dipartimento: Pansa