Concorso per 2 dottori di ricerca (veneto) UNIVERSITA' DI VERONA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 2 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 3 del 11-01-2011 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI VERONA CONCORSO (scad. 11 febbraio 2011) Concorso per due posti, di cui uno con borsa, per l'ammissione al corso di dottorato in scienze cardiovascolari afferente alla scuola di dottorato di scienze del ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI VERONA |
Regione: | VENETO |
Provincia: | VERONA |
Comune: | VERONA |
Data di inserimento: | 12-01-2011 |
Data Scadenza bando | 11-02-2011 |
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CONCORSO (scad. 11 febbraio 2011) Concorso per due posti, di cui uno con borsa, per l'ammissione al
corso di dottorato in scienze cardiovascolari afferente alla scuola
di dottorato di scienze della vita e della salute - XXVI ciclo,
anno 2011.
Art. 1 Bando di concorso E' indetta presso l'Universita' degli studi di Verona la selezione pubblica di cui al concorso per due posti, di cui uno con borsa, per l'ammissione al corso di dottorato in scienze cardiovascolari afferente alla scuola di dottorato di scienze della vita e della salute - XXVI ciclo, anno 2011. Le informazioni relative all'offerta formativa, ai criteri per la valutazione degli eventuali titoli, alle date di espletamento della prova di ammissione, alla lingua e ad altre modalita' per lo svolgimento delle selezioni, sono riportate nell'allegato 1 - scheda scuola e corso di dottorato. Art. 2 Istituzione e attivazione del corso di dottorato di ricerca Con decreto rettorale n. 3336/2010 del 16 dicembre 2010, e' stato bandito per l'anno 2011 il concorso per due posti, di cui uno con borsa, per l'ammissione al corso di dottorato di scienze cardiovascolari, XXVI ciclo, afferente alla scuola di scienze della vita e della salute. Il XXVI ciclo dei dottorati di ricerca verra' attivato con decorrenza dal 1° marzo 2011. Il dottorato di ricerca ha durata di almeno 3 anni e si intende definitivamente concluso con la discussione della tesi da svolgersi non oltre il mese di giugno dell'anno solare successivo alla fine del corso. Il titolo di dottore di ricerca viene conferito dal rettore e si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato con il superamento della prova finale. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito da parte dell'interessato della tesi finale nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'. Sara' cura dell'Universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso Potranno presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che: hanno conseguito gli studi in Italia e sono in possesso di laurea magistrale, laurea specialistica o laurea del vecchio ordinamento (pre decreto ministeriale n. 509/1999); hanno studiato all'estero e sono in possesso di un titolo di studio universitario equivalente che, nel Paese di conseguimento, dia accesso al dottorato. Potranno presentare domanda anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data prevista per l'inizio del corso. In tal caso la partecipazione al bando di concorso verra' disposta «con riserva» ed i candidati saranno tenuti a presentare all'area ricerca - U.O. dottorati di ricerca nazionali ed internazionali unitamente alla domanda di iscrizione, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o autocertificazione di laurea (prevista ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari). I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione, non sottoscritte, prive dei dati anagrafici.
Art. 4 Domanda di partecipazione La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, indirizzata al rettore dell'Universita' degli studi di Verona, via dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona (Italia), redatta in carta libera secondo lo schema riportato nell'allegato A (parte anagrafica e dichiarazione sostitutiva), corredata dagli eventuali titoli previsti dal bando, e' fissata per il giorno 11 febbraio 2011. Fara' fede il timbro postale accettante. La domanda dovra' essere: consegnata a mano (specificando sulla busta «Domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione alla scuola di dottorato di scienze della vita e della salute, corso di dottorato in scienze cardiovascolari») presso l'ufficio posta di Ateneo, via dell'Artigliere n. 8 - Verona, nei seguenti orari: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 13.00; spedita tramite servizio postale indirizzata: al rettore dell'Universita' degli studi di Verona, via dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona (Italia), (specificando sulla busta «Domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione alla scuola di dottorato di scienze della vita e della salute, corso di dottorato in scienze cardiovascolari»). Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande. I candidati residenti all'estero potranno anticipare la documentazione anche tramite e-mail all'indirizzo: dottorati.ricerca@ateneo.univr.it, l'originale cartaceo deve comunque essere trasmesso tramite posta. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni causata da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali disguidi postali imputabili a terzi. Alla domanda di ammissione, sottoscritta in originale da parte del candidato, dovranno essere allegati: la fotocopia, fronte retro, di un valido documento di riconoscimento; i titoli oggetto da valutare specificati nell'allegato 1 - scheda scuola e corso di dottorato. I titoli potranno essere presentati in originale o in semplice copia dichiarata conforme all'originale; successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di ammissione, i candidati dovranno provvedere, a proprie spese, al ritiro dei titoli presentati; trascorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria, i titoli non ritirati saranno sottoposti a procedura di scarto. I candidati nella domanda di ammissione dovranno altresi' autorizzare gli uffici competenti al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»). I candidati disabili, ai sensi della legge n. 104/1992, nell'apposita sezione contenuta all'interno del modulo di domanda dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario nonche' all'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Art. 5 Disposizioni per i candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero dovranno allegare alla domanda di partecipazione: due lettere di presentazione di docenti o esperti dell'Universita' presso la quale e' stato conseguito il titolo; diploma supplement (dove esistente) o un certificato attestante il titolo di studio conseguito con l'indicazione degli esami sostenuti e della relativa votazione (originale o copia autenticata); copia autenticata del diploma; curriculum vitae; ogni altro documento utile alla valutazione del titolo di studio posseduto otre agli specifici titoli richiesti nell'allegato 1 - scheda scuola e corso di dottorato. Se il titolo accademico e' gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, i candidati dovranno indicare l'Universita' italiana e gli estremi del decreto rettorale a mezzo del quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, si provvedera' d'ufficio alla verifica sull'idoneita' e veridicita' dei titoli conseguiti ai soli fini dell'ammissione al dottorato di ricerca. Oltre ai documenti indicati, al candidato potra' essere richiesto di fornire ulteriore documentazione, nel caso in cui sussistano esigenze valutative specifiche. I documenti allegati alla domanda, qualora non fossero redatti in italiano, inglese, francese, spagnolo dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana o inglese.
Art. 6 Valutazione e selezione dei candidati L'esame di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad accertare la preparazione e le attitudini alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati. Prima di accedere alle prove, i candidati dovranno esibire alla commissione giudicatrice un documento di riconoscimento in corso di validita' quale: carta d'identita', patente di guida, passaporto. Il concorso si intende superato se in ciascuna prova prevista dal bando sara' raggiunta una votazione di almeno 40/60. La valutazione dei titoli, ove prevista, sara' sommata al punteggio complessivo delle prove. La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dagli aspiranti. Nel caso in cui il punteggio dei titoli non sia specificato nell'allegato 1 - scheda scuola e corso di dottorato, sara' la commissione giudicatrice che stabilira' il punteggio per la valutazione. I candidati stranieri e/o italiani risiedenti all'estero, barrando l'apposita casella nella domanda di partecipazione, possono chiedere di sostenere l'esame orale in videoconferenza. La graduatoria finale per l'ammissione dei candidati, approvata con decreto rettorale, sara' resa nota, esclusivamente mediante affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito internet www.univr.it (ricerca - dottorati di ricerca nazionali ed internazionali - il dottorato di ricerca presso l'Ateneo di Verona). I candidati non riceveranno pertanto alcuna comunicazione a domicilio. Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7 Commissioni giudicatrici La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di ammissione e' nominata con decreto del rettore su proposta del collegio dei docenti ed e' composta da tre membri scelti tra i professori di ruolo e ricercatori anche non confermati, appartenenti ai settori scientifico disciplinari ai quali si riferisce il corso. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture pubbliche e private di ricerca. La commissione nomina al proprio interno il presidente e il segretario. Il decreto di nomina dei componenti della commissione giudicatrice sara' reso disponibile sul sito internet www.univr.it (ricerca - dottorati di ricerca nazionali ed internazionali - il dottorato di ricerca presso l'Ateneo di Verona) nel mese di settembre.
Art. 8 Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi alla frequenza dei corsi secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili. In caso di eventuali rinunce da parte degli aventi diritto subentrera', entro tre mesi dall'inizio del corso, il candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, due o piu' candidati ottengano pari punteggio per un posto senza borsa, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il collegio dei docenti puo' determinare l'ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, di candidati stranieri e/o italiani residenti all'estero, qualora risultati idonei nella graduatoria di merito, in numero non superiore alla meta' dei posti istituiti. Potranno essere riservati a studenti stranieri e/o italiani residenti all'estero posti coperti da borsa di studio nell'ambito di programmi di internazionalizzazione o di accordi di cooperazione sostenuti da Ministeri ed istituzioni italiane o straniere. I candidati, gia' titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria di merito risultino vincitori con borsa potranno: mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale di dottorato; rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione con borsa. In entrambi i casi l'opzione e' irrevocabile. I candidati, gia' titolari di assegni di ricerca, che nella graduatoria di merito risultino idonei potranno iscriversi senza borsa, in soprannumero e previo parere del collegio dei docenti del corso di dottorato. Gli stessi continueranno a percepire l'assegno sino alla naturale scadenza, salvo rinnovo; l'iscrizione al dottorato di ricerca non da' diritto all'erogazione di ulteriori finanziamenti da parte dell'Ateneo.
Art. 9 Domanda di iscrizione I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire la propria domanda di iscrizione alla scuola/corso di dottorato (disponibile sul sito internet www.univr.it (ricerca - dottorati di ricerca nazionali ed internazionali - il dottorato di ricerca presso l'Ateneo di Verona), al rettore dell'Universita' degli studi di Verona, via dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona (Italia), entro il termine perentorio di quindici giorni, pena la decadenza, dalla pubblicazione delle graduatorie finali di ammissione all'albo ufficiale dell'Ateneo, corredata dalla ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di cui all'art. 11 del presente bando. A seguito di eventuale rinuncia al posto (con o senza borsa), questo verra' assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa. A seguito di specifica comunicazione il candidato successivo dovra' iscriversi presentando la documentazione prevista entro i tre giorni successivi al ricevimento. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione. L'amministrazione universitaria provvedera' al recupero degli eventuali benefici concessi (quali borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non procedera' ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei contro interessati.
Art. 10 Borse di studio L'importo della borsa di studio e' pari ad € 13.638,47 annui al lordo degli oneri previdenziali e sara' adeguata agli aumenti previsti dalle disposizioni di legge. La borsa di studio e' esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso di dottorato (tre anni) e le rate sono erogate con cadenza mensile. L'importo della borsa e' elevato del 50% in proporzione ed in relazione agli autorizzati periodi di permanenza all'estero. In caso di sospensione o esclusione dal dottorato, la borsa di studio e' corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle graduatorie di merito. A parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi della normativa vigente statale e regionale in materia di diritto allo studio. Il numero dei posti con borsa potra' essere aumentato, a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, e pertanto puo' corrispondentemente aumentare il numero dei posti senza borsa, sino alla copertura dei posti sostenibili. Le borse di studio finanziate da enti esterni verranno assegnate subordinatamente al buon fine dell'atto convenzionale che ne regolamenta il finanziamento. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, eccetto quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti con soggiorni all'estero. Agli iscritti senza borsa di studio e' destinato un numero di borse per un ammontare complessivo non superiore al 8% del numero dei dottorandi senza borsa iscritti nell'A.A. 2009/2010, purche' in possesso dei requisiti previsti dal «bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio regionali A.A. 2010/2011» consultabile sul sito https://www.univr.it/benefici
Art. 11 Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi I versamenti di tasse e contributi per gli iscritti all'anno 2011 dovranno avvenire mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all'Universita' di Verona. La causale o motivo del versamento dovra' essere indicata come segue «tassa di iscrizione primo anno del dottorato di ricerca in ................ - anno 2011». I dottorandi titolari di borsa di studio/assegno di ricerca dovranno versare un'unica rata al momento dell'iscrizione, per un totale complessivo di € 125,12 composta da € 107,00 a titolo di tassa regionale diritto allo studio, € 3,50 per premio assicurazione infortuni, € 14,62 per imposta di bollo assolta in modo virtuale. I dottorandi titolari di borsa di studio/assegno di ricerca sono esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza a norma dell'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale n. 224/1999 e dell'art. 13, comma 2 del regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca. I dottorandi non titolari di borsa di studio dovranno versare un'unica rata al momento dell'iscrizione, per un totale complessivo di € 315,12, composta da € 190,00 a titolo di contributi, € 107,00 a titolo di tassa regionale diritto allo studio, € 3,50 per premio assicurazione infortuni, € 14,62 per imposta di bollo assolta in modo virtuale. I dottorandi, non titolari di borsa di studio, in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, potranno richiedere la riduzione dei contributi studenteschi per la frequenza dei corsi secondo le modalita' indicate nel decreto rettorale pubblicato sul sito https://www.univr.it/benefici Sono esonerati, inoltre, dal versamento dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi: 1) i dottorandi con invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66%; 2) i titolari di borsa di studio del Governo italiano (nel caso di studenti stranieri, il bando annuale e' consultabile sul sito del Ministero degli affari esteri, www.esteri.it ); 3) i vincitori di borsa di studio regionale. I dottorandi interessati all'offerta di prestiti fiduciari Unicredit ad honorem potranno a tal fine consultare la pagina del diritto allo studio sul sito web dell'Universita' www.univr.it/benefici
Art. 12 Norme finali Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nel decreto ministeriale n. 224/1999, al regolamento dei dottorati di ricerca presso l'Universita' di Verona nonche' alle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla segreteria della scuola di dottorato di scienze della vita e della salute, tel. 045 8027026, o all'area ricerca - ufficio dottorati di ricerca nazionali ed internazionali, via Giardino Giusti n. 2 (ricevimento pubblico: lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle ore 10.00 alle ore 13.00; giovedi' pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00), tel. 00 39 045 8028608/8092, fax 00 39 045 8028411, e-mail: dottorati.ricerca@ateneo.univr.it o sul sito internet all'indirizzo www.univr.it (ricerca - dottorati di ricerca nazionali ed internazionali - il dottorato di ricerca presso l'Ateneo di Verona). Il rettore: Mazzucco