Concorso per 146 allievi corso-concorso di formazione dirigenziale (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 146 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 6 del 21-01-2011 |
Sintesi: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONCORSO (scad. 21 febbraio 2011) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantasei allievi al corso-concorso selettiv ... |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 21-01-2011 |
Data Scadenza bando | 21-02-2011 |
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CONCORSO (scad. 21 febbraio 2011) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantasei
allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per
il reclutamento di centotredici dirigenti nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non
economici.
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di
dirigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
febbraio 2004, n. 118, regolamento recante modalita' di
individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati,
equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al
corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso
alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
settembre 2004, n. 295, regolamento recante modalita' di
riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini
dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale,
ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004,
recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 16 marzo 2007 recante la determinazione delle
classi di laurea magistrale;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
novembre 2005 e 1° agosto 2007, con i quali sono stati approvati gli
elenchi dei titoli post-universitari riconosciuti idonei per
l'ammissione al concorso per la frequenza del corso-concorso e delle
istituzioni formative pubbliche o private abilitate a rilasciarli;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica dell'8
novembre 2005, n. 4/05, recante indicazioni in materia di titoli di
studio utili ai fini dell'accesso alle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni,
concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche, e in particolare l'art. 1, comma 1,
lettera a);
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, ed in particolare l'art. 20 concernente prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la circolare del 24 luglio 1999 del Dipartimento della
funzione pubblica concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap
candidati ai concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione n. 12/2010, riguardante procedure concorsuali ed
informatizzazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante
riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
novembre 2010, con il quale la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione
al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il
reclutamento di centotredici dirigenti nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 272/2004 sopra indicato, sono ammessi alla
frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro
il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del trenta
per cento, per un totale di centoquarantasette allievi;
Considerato che una vincitrice del concorso di ammissione al
corso-concorso di formazione dirigenziale bandito con decreto
direttoriale 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale «Concorsi» n. 100 del 20 dicembre 2005,
impossibilitata alla frequenza, e' ammessa al corso-concorso di cui
al presente bando per effetto del diritto acquisito ai sensi
dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272;
Ritenuto, in conseguenza delle considerazioni sopra esposte, che
il numero degli allievi da selezionare con la presente procedura
concorsuale deve essere fissato in centoquarantasei unita';
Ritenuto opportuno specificare che ai sensi della vigente
normativa:
- la laurea (L) e' il titolo accademico conseguito in esito ad un
corso di studi di durata normale di tre anni, previsto dall'art. 3,
comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, e successive modificazioni;
- la laurea specialistica (LS) e' il titolo accademico conseguito
in esito ad un corso di studi di durata normale di due anni dopo la
laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni; la
laurea specialistica (LS) e' ora denominata laurea magistrale (LM);
- la laurea magistrale (LM), che ha sostituito la laurea
specialistica (LS), e' il titolo accademico conseguito in esito ad un
corso di studi di durata normale di due anni dopo la laurea (L),
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270;
- la laurea magistrale (LM) e', altresi', il titolo accademico
conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di cinque
o sei anni, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270;
- il diploma di laurea (DL) e' il titolo accademico conseguito in
esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni,
previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- il diploma di specializzazione (DS) e' il titolo accademico di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, e successive modificazioni, oppure previsto dagli ordinamenti
didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999;
- il dottorato di ricerca (DR) e' il titolo accademico di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, e successive modificazioni, oppure previsto dagli ordinamenti
didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
di centoquarantasei allievi al corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale, da svolgersi presso le sedi stabilite dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, di seguito denominata SSPA,
per il reclutamento di centotredici dirigenti nelle seguenti
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e nei
seguenti enti pubblici non economici:
Presidenza del Consiglio dei Ministri otto posti;
Ministero dell'interno sei posti;
Ministero dell'economia e delle finanze cinque posti;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali cinque posti;
Ministero della salute due posti;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti due posti;
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dieci
posti;
Ministero della giustizia (Dipartimento giustizia minorile) un
posto;
Ministero della giustizia (Dipartimento organizzazione
giudiziaria) quindici posti;
Ministero degli affari esteri due posti;
Ministero della difesa sei posti;
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un
posto;
Consiglio di Stato due posti;
Agenzia delle dogane diciassette posti;
Agenzia del territorio otto posti;
Agenzia delle entrate otto posti;
INPS quindici posti.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
requisiti di seguito indicati.
a) Per quanto concerne il titolo di studio e' necessario che il
candidato si trovi in una delle condizioni previste dai successivi
punti a1), a2), a3), a4), a5).
a1) Sono ammessi al concorso i candidati muniti di laurea (L) ed
inoltre di uno dei seguenti titoli:
- laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) di durata
normale di due anni;
- diploma di specializzazione (DS);
- dottorato di ricerca (DR);
- titoli post-laurea rilasciati da universita' o istituti
universitari italiani o stranieri all'esito di corsi di durata almeno
biennale oppure annuali cumulabili purche' conseguiti in anni
diversi, conclusi con un esame finale; tali titoli devono essere
stati conseguiti a seguito di corsi su classi di materie oggetto
delle prove concorsuali previste dagli articoli 5, 7 e 8 del presente
bando;
- titoli post-laurea rilasciati da primarie istituzioni formative
pubbliche o private, costituite anche in consorzio, a seguito di
corsi di studio biennali, oppure annuali cumulabili purche'
conseguiti in anni di corso diversi, rispondenti ai requisiti
stabiliti dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295; i titoli e le
istituzioni formative in questione sono quelli indicati negli elenchi
approvati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
novembre 2005 e 1° agosto 2007.
a2) Sono ammessi al concorso i candidati muniti di laurea
magistrale (LM) conseguita in esito ad un corso di studi di durata
normale di cinque o sei anni.
a3) Sono ammessi al concorso i candidati muniti di diploma di
laurea (DL).
a4) Sono ammessi al concorso i candidati, muniti di laurea (L),
dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, i quali abbiano
compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo, svolto in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso di laurea (L).
a5) Sono ammessi al concorso i candidati, muniti di laurea (L),
dipendenti di strutture private i quali abbiano maturato almeno
cinque anni di esperienza lavorativa svolta nell'ambito di enti o
strutture disciplinati dal diritto privato, che devono avere
alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto l'espletamento
di attivita' di rilevante entita', oppure devono avere elevata
specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale,
culturale e scientifico. Ai fini del presente bando per ente o
struttura di medie dimensioni che ha per oggetto l'espletamento di
attivita' di rilevante entita' si intende l'ente o struttura con
almeno cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio superiore a dieci milioni di euro, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005. Per ente o struttura di elevata specializzazione e
qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico
si intende l'ente o struttura che abbia almeno dimensioni di piccola
impresa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del suindicato decreto 18
aprile 2005, e che negli esercizi sociali relativi agli anni dal 2003
al 2010 abbia prodotto beni o servizi innovativi o di alta qualita',
oppure abbia depositato o detenga brevetti di invenzione, oppure
abbia svolto in via continuativa attivita' di particolare valore
sociale, oppure abbia pubblicato studi originali, documentazione ed
ogni altro prodotto intellettuale direttamente correlati ad attivita'
di studio, ricerca e sviluppo svolta in proprio o anche in
collaborazione con universita' o centri di ricerca pubblici o
privati. L'esperienza lavorativa del candidato deve essere stata
acquisita nello svolgimento abituale e continuativo di mansioni di
natura professionale o amministrativa, comportanti funzioni di
direzione, coordinamento e controllo, aventi rilevanza esterna
all'organizzazione ed esercitate in posizione di autonomia e
responsabilita' nel quadro di indirizzi generali impartiti dai
vertici della struttura di appartenenza, anche per periodi di tempo
diversi oppure nell'ambito di diverse strutture organizzative,
purche' espletata in uno spazio di tempo non eccedente gli otto anni
anteriori alla pubblicazione del presente bando. I periodi di
attivita' svolti presso strutture private possono essere cumulati con
periodi di attivita' presso strutture di natura pubblica svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso della laurea (L). I periodi di aspettativa, di congedo
oppure di assenza non retribuiti non sono validi ai fini della
maturazione dell'esperienza lavorativa. Una commissione tecnica
nominata dal presidente della SSPA avra' il compito di verificare la
sussistenza dei requisiti di elevata specializzazione e
qualificazione degli enti o strutture disciplinati dal diritto
privato nonche' la congruita' dell'esperienza lavorativa del
candidato in applicazione dei criteri di ammissione sopra stabiliti.
Tale commissione tecnica sara' composta da docenti universitari e da
esperti.
b) Cittadinanza italiana.
c) Idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La SSPA si riserva
la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori
del concorso in base alla normativa vigente.
d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o licenziati da altro impiego statale ai
sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e
istituti di istruzione universitaria sono considerati validi per
l'ammissione al concorso se sono stati dichiarati equipollenti a
titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. Una
commissione tecnica nominata dal presidente della SSPA verifichera'
che i titoli di studio post-laurea rilasciati da universita' o
istituti universitari italiani o stranieri siano stati conseguiti
all'esito di corsi di durata almeno biennale oppure annuali
cumulabili purche' conseguiti in anni diversi, conclusi con un esame
finale, e riguardanti classi di materie oggetto delle prove
concorsuali previste dagli articoli 5, 7 e 8 del presente bando. Tale
commissione tecnica sara' composta da docenti universitari e da
esperti.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. Per difetto dei requisiti la SSPA puo' disporre in qualsiasi
momento l'esclusione del candidato dal concorso con provvedimento
motivato.
Art. 3
Domanda di ammissione: termine e modalita' di presentazione
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente via internet, attivando un'applicazione informatica
disponibile all'indirizzo http://concorso.sspa.it e seguendo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale - Concorsi. Il termine per la presentazione della
domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al
giorno non festivo successivo. Si considera prodotta nei termini la
domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno
utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del
termine utile per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso e
l'invio della domanda. Il sistema informatico rilascia la ricevuta di
avvenuta iscrizione al concorso che il candidato deve stampare e
presentare all'atto dell'identificazione il giorno della prova
preselettiva o della prima prova scritta ove la preselezione non
abbia luogo. Ai fini della partecipazione al concorso, si terra'
conto unicamente della domanda con data di protocollo piu' recente.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda
di partecipazione al concorso.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale), con l'impegno di far conoscere tempestivamente
le eventuali variazioni;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio
previsti dall'art. 2, comma 1, del presente bando; per ciascun titolo
dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o l'istituzione
che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di
studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli
estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato
riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; inoltre,
in caso di titoli post-laurea rilasciati da universita' o istituti
universitari italiani o stranieri il candidato deve dichiarare per
ciascun titolo che lo stesso e' stato conseguito all'esito di un
corso biennale, oppure di corsi annuali conseguiti in anni diversi,
conclusi con un esame finale, elencando gli esami sostenuti in classi
di materie oggetto delle prove concorsuali previste dagli articoli 5,
7 e 8 del presente bando; in caso di titoli post-laurea rilasciati da
primarie istituzioni formative pubbliche o private, rientranti tra
quelli indicati negli elenchi approvati con i decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2005 e 1° agosto 2007, il
candidato deve indicare per ciascun titolo la denominazione,
l'istituzione formativa che lo ha rilasciato e la data del
conseguimento;
g) di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica
amministrazione, nonche' la denominazione della stessa, la posizione
funzionale occupata e gli anni di effettivo servizio svolti in tale
posizione, gli estremi dei provvedimenti interruttivi del computo
dell'effettivo servizio, con l'indicazione dei periodi di assenza;
h) di essere dipendente di struttura privata, se requisito di
ammissione, specificando la denominazione/ragione sociale, la natura
giuridica, il domicilio fiscale, la partita I.V.A. o il codice
fiscale, la sede principale dell'ente o della struttura presso cui ha
prestato servizio e la sussistenza dei requisiti di dimensione,
attivita' e specializzazione dello stesso ente o struttura, secondo
quanto indicato all'art. 2, comma 1, lettera a5), del presente bando;
il candidato deve inoltre dichiarare la natura delle mansioni svolte,
la durata dell'esperienza lavorativa e l'avvenuto versamento dei
contributi da parte del datore di lavoro corrispondenti a tali
mansioni; tale dichiarazione si intende resa ai sensi degli articoli
38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
i) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del corso-concorso
e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente;
l) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero; tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione
dal concorso;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; in caso
contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
n) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a
preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda; non saranno presi in
considerazione titoli che non siano stati espressamente dichiarati
nella domanda ancorche' gia' in possesso del candidato all'atto della
presentazione della domanda stessa;
o) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico e il recapito di posta elettronica presso cui
chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con
l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
p) se portatore di handicap, la propria condizione, specificando
ausili e tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento
delle prove come risultanti da apposita certificazione rilasciata da
una competente struttura sanitaria, da far pervenire alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione - Servizio concorsi, studi e
ricerca - via dei Robilant, 11 - 00135 - Roma, a mezzo raccomandata
entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda di
concorso di cui al comma 1; e' fatto comunque salvo il requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del
presente bando;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni richieste dal
presente bando.
4. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova
preselettiva di cui al successivo art. 5, la SSPA verifica la
validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e
limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata
esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le
irregolarita' della domanda stessa.
5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di
ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento della prima
delle prove scritte di cui all'art. 7 del presente bando, e avranno
altresi' valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato.
6. La SSPA non e' responsabile in caso di smarrimento delle
proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, composta ai sensi dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 5 Prova preselettiva 1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, puo' essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. 2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi» dell'8 marzo 2011 e' reso noto il diario dell'eventuale prova preselettiva comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono dalla SSPA comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': carta di identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Se, a giudizio della commissione esaminatrice, non e' possibile l'espletamento di una o piu' sessioni della prova preselettiva nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 3. La prova preselettiva consiste in un test articolato in quesiti a risposta multipla, vertenti sulle seguenti materie: - diritto amministrativo; - diritto costituzionale; - diritto comunitario e internazionale; - diritto privato; - diritto del lavoro pubblico e privato; - economia (economia politica, politica economica e scienza delle finanze); - contabilita' pubblica; - statistica; - management pubblico (programmazione e pianificazione nelle pubbliche amministrazioni, strategia nelle pubbliche amministrazioni, organizzazione della pubblica amministrazione, contabilita' direzionale, controllo strategico e di gestione); - lingua inglese. 4. Nell'avviso di cui al comma 2 saranno fornite istruzioni circa le modalita' di svolgimento della prova preselettiva e l'eventuale pubblicazione dei quesiti di cui al comma 3. 5. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. 6. Al termine della correzione di tutti i test, svolta con l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria secondo l'ordine derivante dal punteggio riportato dai candidati. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che si collocano in graduatoria nei primi quattrocento posti, ed anche tutti i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al quattrocentesimo posto. L'ammissione alle prove scritte e' subordinata alla verifica della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso e alla verifica dei requisiti previsti all'art. 2 del presente bando. Tale ammissione non preclude alla SSPA l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso. Nel medesimo avviso di cui al comma 2 e' indicata la data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi», nella quale sara' pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 6 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in tre prove scritte ed una prova orale.
Art. 7 Prove scritte 1. La prima prova scritta consiste nella redazione di un elaborato su temi, anche interdisciplinari, relativi alle seguenti materie: - diritto costituzionale; - diritto amministrativo; - diritto privato; - diritto comunitario e internazionale; - contabilita' pubblica. 2. La seconda prova scritta consiste nella redazione di un elaborato su temi, anche interdisciplinari, relativi alle seguenti materie: - economia (economia politica, politica economica e scienza delle finanze); - management pubblico (programmazione e pianificazione nelle pubbliche amministrazioni, strategia nelle pubbliche amministrazioni, organizzazione della pubblica amministrazione, contabilita' direzionale, controllo strategico e di gestione); - statistica. 3. La terza prova scritta consiste in una composizione da svolgersi nella lingua inglese. 4. Le tre prove scritte si svolgono in tre diversi giorni, secondo un calendario reso noto con il medesimo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi», con il quale viene comunicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale avviso e' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove scritte, ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 5, comma 2, del presente bando. La mancata presentazione, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova comporta l'esclusione dal concorso. 5. I candidati dispongono di sei ore per ciascuna delle prime due prove scritte, e di quattro ore per la terza. Essi non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. Durante la prima e la seconda prova scritta possono essere consultati i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana, mentre durante la terza prova scritta non e' consentito l'uso di alcun testo o vocabolario nemmeno di quello monolingua. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. 6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano una votazione di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta. 7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o telegramma con l'indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale e' recapitato ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.
Art. 8 Prova orale 1. La prova orale consiste in un colloquio sulle medesime materie oggetto delle tre prove scritte di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3, del presente bando, ed inoltre sulle seguenti materie: - diritto del lavoro pubblico e privato; - diritto penale (limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione); - informatica. 2. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese avviene attraverso la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice ed una conversazione. 3. L'accertamento della conoscenza dell'informatica riguarda l'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo, navigazione in rete e posta elettronica, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Il candidato deve altresi' dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 4. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 5, comma 2, del presente bando. 5. Superano la prova orale i candidati che conseguono una votazione di almeno settanta centesimi. 6. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, e' affisso nella sede d'esame.
Art. 9 Graduatoria 1. Il punteggio da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna delle tre prove scritte di cui all'art. 7 del presente bando ed il voto riportato nella prova orale di cui all'art. 8 del bando stesso. 2. La graduatoria di merito del concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Nella compilazione della suddetta graduatoria trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del presidente della SSPA ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi». 4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente collocati nei primi centoquarantasei posti della suddetta graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.
Art. 10 Termini per la presentazione dei titoli di preferenza 1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, elencati all'art. 11 del presente bando, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Servizio concorsi, studi e ricerca - via dei Robilant, 11 - 00135 - Roma, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 5, comma 2 del presente bando. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 11 Titoli di preferenza 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita' di merito, hanno preferenza: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione; t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; u) gli invalidi ed i mutilati civili; v) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parita' di merito e di titoli indicati al comma 1 del presente articolo, la preferenza ai fini della suddetta graduatoria e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, a parita' di merito e di titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo viene preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
Art. 12 Adempimenti dei vincitori 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio del corso-concorso. Gli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Servizio concorsi, studi e ricerca della SSPA la seguente documentazione: a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la SSPA ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci; b) certificato rilasciato da un medico della competente azienda sanitaria locale, o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale deve risultare l'idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente.
Art. 13 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la SSPA in via dei Robilant 11, Roma. Il trattamento dei dati avverra' esclusivamente per le finalita' del concorso e del successivo corso-concorso, sara' effettuato anche con modalita' informatiche e potra' essere affidato dalla SSPA ad una societa' specializzata. 2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dalla SSPA unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della SSPA - Servizio concorsi, studi e ricerca - via dei Robilant, 11, 00135 - Roma, titolare del trattamento.
Art. 14 Svolgimento del corso-concorso 1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Gli ammessi alla frequenza che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso-concorso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso stesso. Coloro che non possono iniziare o proseguire la frequenza del corso-concorso per maternita', oppure per i gravi motivi previsti dall'ordinamento dei dipendenti civili dello Stato, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo. 2. Il corso-concorso comprende dodici mesi di formazione d'aula, durante i quali gli allievi sono sottoposti a valutazione continua, ed un successivo semestre di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private. 3. Al termine dei dodici mesi di formazione d'aula gli allievi che hanno ottenuto nella valutazione continua una media non inferiore a settanta centesimi sono ammessi a sostenere un esame-concorso intermedio. Superano l'esame-concorso intermedio gli allievi che riportano in ciascuna delle prove previste un punteggio non inferiore a settanta centesimi. La graduatoria di merito dell'esame-concorso intermedio e' predisposta secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e ottenuto sommando le votazioni riportate nelle singole prove. Nella compilazione della suddetta graduatoria trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Tali titoli devono essere posseduti e dichiarati al momento dell'ammissione all'esame-concorso intermedio. La graduatoria e' approvata con decreto del presidente della SSPA ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Accedono al semestre di applicazione gli allievi che si collocano utilmente in graduatoria nel limite del numero dei posti di dirigente di cui all'art. 1 del presente bando. 4. Al termine del semestre di applicazione gli allievi sostengono un esame-concorso finale valutato in centesimi. La graduatoria di merito conclusiva del corso-concorso e' predisposta in base alla somma dei punteggi conseguiti nell'esame-concorso intermedio e nell'esame-concorso finale da ciascun candidato. Nella compilazione della suddetta graduatoria trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Tali titoli devono essere posseduti e dichiarati all'atto dello svolgimento dell'esame finale. La graduatoria e' approvata con decreto del presidente della SSPA. 5. La SSPA stabilisce le sedi di svolgimento del corso-concorso, le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i piani di studio, i criteri della valutazione continua e di svolgimento delle prove dell'esame-concorso intermedio e dell'esame-concorso finale, nonche' le norme che gli allievi sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso.
Art. 15 Trattamento economico degli allievi 1. Agli allievi del corso-concorso, non dipendenti di pubbliche amministrazioni, la SSPA assegna una borsa di studio nella misura del settanta per cento dello stipendio tabellare previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni statali, da corrispondersi con le modalita' stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi ed in relazione alla frequenza del corso. 2. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio la SSPA effettua le ritenute erariali previste per legge. 3. I dipendenti pubblici ammessi a frequentare il corso sono collocati a disposizione della SSPA per la durata del corso, con il riconoscimento dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge. 4. Ai predetti dipendenti pubblici durante lo svolgimento del corso-concorso e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento senza alcun trattamento di missione, nonche', a carico della SSPA, la eventuale differenza tra il trattamento in godimento e quello stabilito per gli allievi borsisti di cui al comma 1 del presente articolo. L'importo cosi' corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dirigente all'amministrazione che lo ha anticipato.Art. 16 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il visto di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi». Roma, 5 gennaio 2011 Il presidente: Tria