Concorso per 1 medico chirurgo (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 28-01-2011
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO (Scad. 7 ottobre 2011)  Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Sessioni anno 2011 ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 31-01-2011
Data Scadenza bando 07-10-2011
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


CONCORSO (Scad. 7 ottobre 2011) 

 
Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione  di
                 medico chirurgo. Sessioni anno 2011 
 

  
            IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
                           E DELLA RICERCA

    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,  recante  «Istituzione  del
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    e
tecnologica»;
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio   2008,   n.   121   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»;
    Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;
    Visto  il  regio  decreto  4  giugno  1938,  n.   1269,   recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori»;
    Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,  e  successive
modificazioni,  recante  «Disposizioni   sull'ordinamento   didattico
universitario»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto   del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»;
    Vista la legge 8 dicembre 1956,  n.  1378,  recante  norme  sugli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
    Visto il decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
    Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2001,  n.  445,  recante
«Regolamento  concernente  gli  esami  di   Stato   di   abilitazione
all'esercizio della  professione  di  medico  chirurgo.  Modifica  al
decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni»;

                               Ordina:

                               Art. 1

    Sono indette per l'anno 2011 la prima e la seconda sessione degli
esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
medico chirurgo.
    Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che  hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine  stabilito
per ciascuna  sessione  dai  rettori  delle  singole  universita'  in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

                               Art. 2

    I candidati possono presentare l'istanza ai fini  dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle  sedi  elencate  nella  tabella
annessa alla presente ordinanza.

       
                               Art. 3

    I candidati agli esami di Stato devono presentare la  domanda  di
ammissione alla prima sessione non  oltre  1'11  marzo  2011  e  alla
seconda sessione non oltre il 7 ottobre  2011  presso  la  segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione  universitaria  presso  cui
intendono sostenere gli esami.
    Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla  seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la  suddetta  data
del 7 ottobre  2011  facendo  riferimento  alla  documentazione  gia'
allegata alla precedente istanza.
    La domanda, in carta semplice, con l'indicazione  della  data  di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
      a) diploma  di  laurea  conseguito  ai  sensi  dell'ordinamento
previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge  15
maggio 1997, n. 127 e  successive  modificazioni  ovvero  diploma  di
laurea specialistica afferente alla classe  46/S  ovvero  diploma  di
laurea magistrale afferente alla classe LM-  41  in  originale  o  in
copia autentica o in copia notarile;
      b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di  ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21  dicembre  1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
    I  richiedenti  sono  inoltre  tenuti  a  versare   all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni  singolo  ateneo  ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.  La  relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
    Il candidato  puo'  presentare  un  certificato  sostitutivo  del
titolo originale rilasciato dalla competente universita'.
    La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'  inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli   uffici
dell'universita'  o   dell'istituto   di   istruzione   universitaria
competente per coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda  di  aver
conseguito il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede  ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
    In luogo dei documenti di cui  alla  lettera  a),  i  richiedenti
possono   presentare,   sotto   la   propria   responsabilita',   una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda  nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione  degli  esami  cui
abbiano chiesto di partecipare.
    Le domande di ammissione agli esami si  considerano  prodotte  in
tempo utile anche se spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede  la  data
dell'ufficio postale accettante.
    Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga  che  il  ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da  gravi
motivi.

       
     

                               Art. 4 
 
    I candidati che conseguono il titolo  accademico  successivamente
alla scadenza del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  e
comunque entro quello fissato dai singoli atenei per il conseguimento
del titolo stesso  sono  tenuti  a  produrre  l'istanza  nei  termini
prescritti con l'osservanza delle medesime  modalita'  stabilite  per
tutti gli  altri  candidati,  allegando  un  certificato  ovvero  una
dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda  di
partecipazione agli esami di laurea. 

        
      
                               Art. 5 
 
    L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della  professione
di medico chirurgo consiste in  un  tirocinio  pratico  e  una  prova
scritta. 

        
      
                               Art. 6 
 
    Il tirocinio e' una prova pratica a carattere continuativo  della
durata di tre mesi svolto presso le  strutture  di  cui  al  comma  1
dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001,  n.  445  e  si
svolge  secondo  le  modalita'  previste  dai  successivi  commi  del
predetto art. 2. 
    La data di inizio del predetto tirocinio e' fissata al 1°  aprile
2011 per la prima sessione e  al  2  novembre  2011  per  la  seconda
sessione. 

        
      
                               Art. 7 
 
    La prova scritta si svolge il giorno 13 luglio 2011 per la  prima
sessione e il 9 febbraio 2012  per  la  seconda  sessione  presso  le
universita'  di  cui  al  prospetto  allegato  secondo  le  modalita'
previste dagli articoli 3 e 4 del decreto  ministeriale  n.  445  del
2001. 
    Le  due  parti  della  prova  scritta  si  svolgono  in  un'unica
giornata. Ciascuna delle due parti consiste  nella  soluzione  di  90
quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio di cui al comma  4
dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 445  del  2001.  Il  predetto
archivio  contenente  almeno  cinquemila  quesiti  e'  reso  pubblico
mediante  pubblicazione  sul  sito  del  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (www.miur.it ) almeno 60 giorni prima
della data fissata per la prova  scritta.  Da  questo  archivio  sono
estratti,  con  procedura  automatizzata  che  garantisce  la  totale
segretezza della prova, novanta  quesiti  per  ciascuna  parte  della
prova stessa. 
    Il M.I.U.R. si avvale del CINECA per la stampa e la  riproduzione
dei quesiti e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il
materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla
stima dei partecipanti comunicata dagli atenei. 
    A tal fine le universita' comunicano al  Ministero  e  al  CINECA
entro il 27 maggio 2011,  per  la  prima  sessione,  ed  entro  il  7
dicembre 2011, per la seconda sessione, il numero  delle  domande  di
ammissione agli esami pervenute. 
    Per ogni candidato sono predisposti due plichi, ciascuno relativo
ad una delle due parti della prova di esame. 
    I  responsabili  del  procedimento  per  ciascuna  sede,  o  loro
delegati, provvedono a ritirare gli elaborati  presso  il  CINECA  il
giorno 11 luglio 2011 per la prima sessione e il  giorno  8  febbraio
2012 per la seconda  sessione.  A  decorrere  dall'avvenuta  consegna
ciascuna universita' appronta idonee misure cautelari per la custodia
e la sicurezza dell'integrita' delle scatole stesse e dei  plichi  in
esse contenuti, che devono risultare integri all'atto della  consegna
ad ogni candidato. 
    Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che presenta
un codice  a  barre  di  identificazione  e  che  il  candidato  deve
obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica  parte
delle prove di esame e due moduli di  risposte,  ciascuno  dei  quali
presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo
«anagrafica»; una busta vuota,  provvista  di  finestra  trasparente,
nella quale lo studente al termine  della  prova  inserisce  solo  il
modulo di risposta ritenuto valido. 
    I bandi predisposti dagli atenei devono indicare che il candidato
deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di
penna nera; che ha la possibilita' di correggere  una  sola  risposta
eventualmente gia' data  ad  un  quesito,  avendo  cura  di  annerire
completamente la casella 
    precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare
in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perche'
sia chiaramente manifestata la volonta' del candidato, altrimenti  si
ritiene non data alcuna risposta; che al momento della consegna  deve
aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo  modulo
di  risposte  ritenuto   valido,   destinato   al   CINECA   per   la
determinazione del punteggio  conseguito.  I  bandi  devono  indicare
anche  che  l'inserimento  nella  busta   del   modulo   «anagrafica»
costituisce elemento di annullamento della prova. 
    A conclusione di ogni parte della prova la commissione  ha  cura,
in presenza del candidato, di sigillare  tale  busta,  che  non  deve
risultare  firmata  ne'  dal  candidato,  ne'  dal  presidente  della
commissione a pena della nullita' della prova, e di trattenere sia il
secondo modulo non utilizzato  o  annullato  dal  candidato  con  una
barra, sia i quesiti relativi alla prova sia il foglio anagrafico. Al
termine delle prove di esame i presidenti delle commissioni  redigono
un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei  plichi  sigillati
loro consegnati; il numero dei  candidati  che  hanno  effettivamente
partecipato alle prove; il numero  dei  plichi  non  utilizzati,  che
devono essere restituiti  al  ancora  sigillati  e  accompagnati  dai
predetti verbali. Ogni universita' provvede, a cura del  responsabile
amministrativo, all'immediata consegna al CINECA esclusivamente delle
buste  contenenti  le   prove   valide.   Il   CINECA   assicura   la
determinazione dei relativi punteggi conseguiti  e  la  comunicazione
degli stessi ai responsabili del procedimento di  ciascun  ateneo  ai
fini della valutazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale  n.
445 del 2001 da parte della  commissione  di  cui  all'art.  3  dello
stesso decreto. 
      Roma, 22 novembre 2010 
 
                                                 Il Ministro: Gelmini