Concorso per 3 operatori tecnici (lazio) ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 11-02-2011
Sintesi: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO   (scad.  14 marzo 2011) Concorso pubblico, riservato al personale disabile, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di tre unita' di personale con il profi ...
Ente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-02-2011
Data Scadenza bando 14-03-2011
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'


CONCORSO   (scad.  14 marzo 2011)

Concorso pubblico, riservato al personale  disabile,  per  titoli  ed
  esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di  tre  unita'  di
  personale con il profilo di  operatore  tecnico  in  prova  -  VIII
  livello professionale. 

 
 
                IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE 
             DELLE RISORSE UMANE E DEGLI AFFARI GENERALI 
 
    Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; 
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  419,  recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il  regolamento  di  organizzazione  dell'Istituto
superiore  di  sanita'  a  norma  dell'art.  9  del  citato   decreto
legislativo n. 419/1999; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  febbraio
1991, n. 171, ed in particolare l'allegato 1 nel quale  e'  riportata
la collocazione dei profili  professionali  delle  istituzioni  degli
enti di ricerca, indicante, tra gli altri, il  profilo  professionale
di operatore tecnico; 
    Vista la legge 10  aprile  1991,  n.  125,  che  garantisce  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «nuove norme
in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e   della   criminalita'
organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
stipulato il 13 maggio 2009; 
    Visto il decreto presidenziale 3  ottobre  2002,  concernente  il
regolamento  recante  norme  per  il   reclutamento   del   personale
dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di  conferimento
degli incarichi e delle borse di studio; 
    Visto il decreto del presidente dell'istituto suddetto datato  24
gennaio  2003,  concernente  il   regolamento   recante   norme   per
l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto  di  lavoro
dei dipendenti dell'istituto predetto; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 196 concernente  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge finanziaria 2010) ; 
    Vista la convenzione n. 394252 del 6 maggio  2008  stipulata  tra
l'Istituto superiore di sanita' e la provincia di Roma; 
    Vista la deliberazione n. 5, allegata al verbale n.  97,  del  21
dicembre 2010, con la  quale  il  Consiglio  di  amministrazione  del
predetto istituto ha approvato l'attivazione di un concorso  pubblico
riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per l'assunzione
a tempo indeterminato di tre  unita'  con  il  profilo  di  operatore
tecnico - VIII livello professionale; 
    Ritenuto di  dare  esecuzione  alla  predetta  deliberazione  del
Consiglio di amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E'  indetto  un  pubblico  concorso,  riservato  al  personale
disabile,  per  titoli  ed   esami,   per   l'assunzione,   a   tempo
indeterminato, di tre unita' di personale con il profilo di operatore
tecnico in prova VIII livello professionale  dell'Istituto  superiore
di sanita'. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    1. Al suddetto concorso sono ammessi a partecipare  il  personale
disabile, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso  dei
sotto indicati requisiti: 
    a) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65 anni; 
    b) cittadinanza di uno degli Stati  membri  dell'Unione  europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani  non  appartenenti
alla Repubblica; 
    c) diploma di istituto di istruzione secondaria  di  primo  grado
(licenza media inferiore); 
    d)  esperienza:  almeno  sei  mesi  di  esperienza  in  attivita'
inerenti alle mansioni del profilo di operatore tecnico  (Allegato  1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991). 
    Tale esperienza sara' accertata dalla commissione esaminatrice; 
    e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
    f) idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il  quale  si
concorre; l'istituto si riserva di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso. 
    2.  I  candidati  che  siano  cittadini  di  uno   Stato   membro
dell'Unione europea diverso da quello  italiano  dovranno  possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara'  accertata  dalla  commissione  esaminatrice  tramite  apposito
colloquio che precedera' la  prova  di  cui  al  successivo  art.  6,
secondo comma. 
    3. Non possono essere ammessi ai concorsi: 
    a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
    b) coloro che siano stati destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento; 
    c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego
pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la  produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 
    5. Il requisito della disabilita' deve essere posseduto fin dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 
    6. Tutti gli altri requisiti di cui al presente  articolo  devono
essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
    7. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    1. La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  redatta  su  carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di  qualsiasi  altro  mezzo,  indirizzata
all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio  VI  -  Reclutamento  del
personale e borse di studio della Direzione  centrale  delle  risorse
umane e degli affari generali, viale Regina  Elena  n.  299  -  00161
Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica. Tale termine, qualora venga  a  scadere  in  giorno
festivo,  si  intendera'  protratto  al  primo  giorno  non   festivo
immediatamente seguente. 
    2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione  della  domanda  nel  termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la  ricevuta  di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione. 
    3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia  la
causa,  anche  se   non   imputabile   al   candidato,   importa   la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso. 
    4. Al  bando  del  concorso  sara'  inserito  nel  sito  internet
dell'Istituto superiore di sanita' www.iss.it  
    5 Nella domanda di partecipazione, possibilmente  dattiloscritta,
di cui  si  allega  uno  schema  esemplificativo  (allegato  A),  gli
aspiranti debbono dichiarare: 
    1) il cognome ed il nome; 
    2) il luogo e la data di nascita; 
    3) di essere disabili. Dichiarare  la  percentuale  di  riduzione
permanente della capacita' lavorativa (la riduzione non  puo'  essere
inferiore al 46%); 
    4) la residenza; 
    5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno  degli  altri
Stati membri dell'Unione europea, indicando quale; 
    6) di godere dei diritti politici con  l'indicazione  del  comune
nelle cui liste elettorali risulti iscritto; 
    7) di non aver  riportato  condanne  penali  e.  di  non,  essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di  misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
    8) il titolo di studio richiesto dal presente bando,  indicandone
la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la  quale
il titolo e' stato conseguito. 
    In  caso  di  titolo  di  studio  conseguito  presso  istituzione
scolastica  estera,  detto  titolo  sara'   considerato   valido   se
dichiarato equipollente da  un  provveditore  agli  studi  oppure  se
riconosciuto  automaticamente  equipollente,  in  base  agli  accordi
internazionali, al titolo di studio prescritto  nel  presente  bando,
ovvero se riconosciuto ai sensi del decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 115. In  tal  caso  il  candidato  dovra'  dichiarare  nella
domanda di partecipazione al concorso di  essere  in  possesso  della
dichiarazione di equipollenza sopraindicata oppure di rientrare nelle
condizioni di riconoscimento automatico di  equipollenza,  ovvero  di
essere  in  possesso  del  riconoscimento  ai   sensi   del   decreto
legislativo n. 115/1992; 
      9) l'esperienza di cui alla lettera e) dell'art. 2 del bando. 
    Tale esperienza dovra' essere comprovata  a  pena  di  esclusione
allegando alla domanda idonea documentazione  ovvero,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
apposita dichiarazione sostitutiva; 
    10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
    11)   i   servizi   eventualmente   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di
pubblico impiego; 
    12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo  per
i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea); 
    13) gli eventuali titoli di preferenza a parita'  di  merito,  di
cui al successivo art. 9, dei quali siano in possesso; 
    14)  indirizzo  al  quale  desiderano  che  siano  trasmesse   le
eventuali comunicazioni nonche'  il  relativo  codice  di  avviamento
postale ed  il  numero  telefonico.  Il  candidato  ha  l'obbligo  di
comunicare  tempestivamente  all'Ufficio  VI   -   Reclutamento   del
personale e borse di studio dell'Istituto  superiore  di  sanita'  le
eventuali variazioni del proprio recapito. 
    6.  Il  portatore  di  handicap,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 20, secondo comma, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
dovra' specificare l'eventuale ausilio necessario. 
    7. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  firmata
in  calce.  Non  sara'  presa  in  considerazione  la   domanda   non
sottoscritta dal candidato. 
    8. I candidati le cui domande di  partecipazione  non  contengano
tutte  le  indicazioni  precisate  nel  presente  articolo  circa  il
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al  concorso
saranno esclusi  dal  concorso  medesimo  con  decreto  motivato  del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali. 
    9. Non sara' presa in considerazione  la  domanda  del  candidato
che, nella domanda stessa, non  abbia  indicato  il  concorso  a  cui
intenda partecipare. 
    10. L'istituto non assume responsabilita' per la  dispersione  di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione  del  recapito  da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    11.  Per  informazioni  relative  ai  concorsi  l'Ufficio  VI   -
Reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto  superiore
di sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore  dodici
dei  giorni  non  festivi,  escluso  il  sabato,  nonche'  dalle  ore
quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali  forniti  dai  candidati  nelle  domande  di
partecipazione  al  concorso  saranno  raccolti   presso   l'Istituto
superiore di sanita' - Ufficio VI  -  Reclutamento  del  personale  e
borse di  studio  per  le  finalita'  di  gestione  del  procedimento
concorsuale e per la formazione  di  eventuali  ulteriori  atti  allo
stesso connessi, anche con l'uso  di  procedure  informatizzate,  nei
modi e limiti necessari per perseguire tale finalita'. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dal concorso. 
    3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito. 
    2. Per la valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un  punteggio  non
superiore a punti 30,00. 
    3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono  i
seguenti: 
      ctg. 1) Servizi o  attivita'  prestati  presso  istituzioni  di
ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 21,00. 
    Saranno attribuiti  punti  3,00  per  anno  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi per coloro che hanno svolto servizi o  attivita'
presso l'Istituto superiore di sanita'. 
    Saranno attribuiti  punti  1,00  per  anno  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi per coloro che hanno svolto servizi o  attivita'
presso altre istituzioni di ricerca; 
      ctg.  2)  Partecipazione  a  corsi  di  formazione;  vincite  o
idoneita' in pubbliche selezioni o concorsi ed altri titoli culturali
e professionali: fino a punti 9,00. 
    Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 1,50. 
    4. I titoli di merito dovranno essere  prodotti  in  originale  o
copia autenticata ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  in  semplice  fotocopia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  sottoscritta  in  presenza  del  dipendente
addetto o corredata da copia  fotostatica,  non  autenticata,  di  un
documento di identita' del sottoscrittore. Il possesso di tali titoli
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione o dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'
secondo quanto stabilito dagli articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000   che   dovranno   essere
sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente
addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche'  non
autenticata, di un documento di identita' del  sottoscrittore.  Detta
dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione  di  conformita'
all'originale  della   documentazione   eventualmente   prodotta   in
fotocopia non autenticata. 
    5. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come  anche  quelle
previste  nei  successivi  articoli  del  presente  bando,   dovranno
contenere tutti gli elementi  che  le  rendano  utilizzabili,  per  i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 
    6. Le dichiarazioni mendaci o la  falsita'  negli  atti,  secondo
quanto  previsto  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del  codice
penale e delle leggi speciali in materia. 
    7. L'istituto procedera' ad idonei controlli, anche  a  campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 
    8. I titoli di cui al presente  articolo  prodotti  in  fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con  la  quale
se ne attesti la  conformita'  all'originale  non  saranno  presi  in
considerazione. 
    9. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi',  un  elenco  in
duplice copia dei titoli dichiarati o presentati. Detto  elenco,  sul
quale  dovranno  essere  indicati  gli  estremi  del  concorso  e  le
generalita'  del  candidato,  dovra'  essere  firmato  dal  candidato
medesimo.  Ciascun  titolo  presentato  o  dichiarato  dovra'  essere
numerato progressivamente e la numerazione  dovra'  essere  riportata
nell'elenco. 
    10. I documenti di cui al presente  articolo  non  sono  soggetti
all'imposta sul bollo. 
    11. I criteri per la valutazione dei titoli  saranno  determinati
dalla commissione esaminatrice nella prima seduta. 
    12.  La   valutazione   dei   titoli   sara'   effettuata   prima
dell'espletamento  della  prova  pratica  o  a  n  contenuto  teorico
pratico. 
    13. Il punteggio attribuito per i titoli  sara'  reso  noto  agli
interessati  prima  della  effettuazione  della  prova  pratica  o  a
contenuto teorico pratico di cui al successivo art. 6. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
    1. Gli esami consteranno di  una  prova  pratica  o  a  contenuto
teorico pratico ed una prova orale. 
    2. La prova pratica o a contenuto teorico pratico su: 
    riconoscimento e manutenzione di strumenti di laboratorio; 
    riconoscimento ed uso di dispositivi meccanici ed elettrici; 
    immagazzinaggio, spedizione, consegna e  trasporto  di  materiale
d'ufficio o di laboratorio; 
    adempimenti inerenti l'accesso del pubblico agli uffici. 
    3. La prova orale consistera' in un colloquio su: 
    le materie della prova pratica o a contenuto teorico pratico; 
    accertamento della conoscenza di base della lingua inglese; 
    accertamento della capacita' di  base  delle  apparecchiature  ed
applicazioni informatiche piu' diffuse. 
    4.  Nella  prima  seduta  la  commissione   esaminatrice   dovra'
stabilire i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  delle  prove
concorsuali  da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine   di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    5.  Per  la  valutazione  della  prova  pratica  o  a   contenuto
teorico-pratico  la  commissione  esaminatrice  disporra',  per  ogni
candidato,  di  un  punteggio  non   superiore   a   punti   novanta.
Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati  che  avranno
riportato nella suddetta prova pratica un punteggio non  inferiore  a
punti sessantatre. 
    6. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra',  per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a  punti  novanta.  Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un  punteggio  non
inferiore a punti sessantatre. 
    7. Le prove d'esame non potranno aver luogo  nei  giorni  festivi
ne', ai sensi della legge  8  marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di
festivita'  religiose  ebraiche  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi. 
    8. Le prove d'esame avranno luogo in Roma.  La  data  e  la  sede
dello svolgimento della prova pratica o a  contenuto  teorico-pratico
di  ciascun  concorso  saranno  comunicate  ai  candidati  ammessi  a
parteciparvi. 
    9.  Ai  candidati  ammessi  alla  prova  orale  ne   sara'   data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata  per  tale
prova con l'indicazione dei voti riportati nella precedente prova. 
    10. La prova orale si svolgera' presso  l'Istituto  superiore  di
sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. 
    11. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei  candidati  esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale  elenco  sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 
    12. Per sostenere le prove d'esame i  candidati  dovranno  essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per  decorrenza
dei termini di validita'. 
    13. Le commissioni esaminatrici saranno nominate  con  successivo
decreto del direttore generale dell'Istituto superiore di sanita'. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito  nella  valutazione  dei  titoli,  la  votazione
conseguita nella prova pratica o a  contenuto  teorico-pratico  e  la
votazione riportata nella prova orale. 
    2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
relativa commissione esaminatrice formera' la graduatoria di  merito,
con l'indicazione delle votazioni stesse. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
    1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  e  successive  modificazioni  e  al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
    1. I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere i titoli di  preferenza  a  parita'  di  merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto
superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli  stessi  abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti  il  possesso  di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del  termine  utile
per la presentazione delle domande. 
    2. A parita' di merito saranno applicate le  preferenze  previste
dall'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni. 
    3. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
    a) dal numero dei figli a carico,  da  comprovarsi  nello  stesso
modo di cui al punto  n.  18,  indipendentemente  dal  fatto  che  il
candidato sia coniugato o meno; 
    b) dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione  dei  giudizi  riportati  oppure
certificazione attestante il lodevole  servizio  prestato  rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza; 
    c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    2. Il diritto alla preferenza a parita' di merito  potra'  essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di  certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. 
    3. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella  domanda  il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza  a  parita'  di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 
    4. I documenti di cui al presente  articolo  saranno  considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata  con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel  primo  comma.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 
    5. Ai documenti di cui al presente  articolo  redatti  in  lingua
straniera deve essere allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana
certificata conforme al  testo  straniero  redatta  dalla  competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
    1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di preferenza a parita'  di  merito  di  cui  al
precedente art. 9, con decreto del direttore della Direzione centrale
delle risorse umane e  degli  affari  generali,  sara'  approvata  la
graduatoria di merito del concorso indetto con il  presente  bando  e
verranno dichiarati i relativi vincitori. 
    2. La  graduatoria  sara'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale
dell'istituto. Di tale  pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla  data  di
pubblicazione dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  decorrera'  il
termine per le eventuali impugnative. 
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale  potranno  essere  restituiti  i
titoli allegati alla domanda di partecipazione. 
    4. Trascorsi  due  mesi  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai  candidati  i  suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o  di
procedere allo scarto dei medesimi. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
    1. I candidati dichiarati  vincitori  saranno  inviati  a  visita
medica  presso  l'Azienda  USL,  di  competenza  per   l'accertamento
dell'idoneita'  a  svolgere  le  mansioni  proprie  del  profilo   di
operatore tecnico (profilo di assunzione dei medesimi). 
    2. I predetti, inoltre dovranno produrre la documentazione di cui
al successivo art. 12. 
    3. Successivamente i predetti saranno invitati  a  sottoscrivere,
ai sensi dell'art. 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale delle istituzioni ed  enti  di  ricerca  e  sperimentazione
stipulato il 21 febbraio 2002, un contratto  individuale  finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  e
contestualmente ad assumere servizio. 
    4.  Detto  rapporto  di  lavoro  sara'  regolato  dal   contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico  impiego  non  dichiarate  disapplicabili  dai
contratti collettivi vigenti. 
    5. E' condizione  risolutiva  del  contratto  individuale,  senza
obbligo di preavviso, l'eventuale  annullamento  della  procedura  di
reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
    6. Ai nuovi assunti sara' corrisposto  il  trattamento  economico
iniziale relativo  all'VIII  livello  professionale  del  profilo  di
operatore  tecnico,  previsto  dal  C.C.N.L.  -  13  maggio  2009   e
successive integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai  sensi  delle
vigenti disposizioni normative e contrattuali. 
    7. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra'  durata
dimezzata per il candidato che abbia prestato servizio, nel  medesimo
ente, senza interruzione, da almeno 12 mesi nel  medesimo  profilo  e
livello pari o superiori con contratto a tempo determinato. 
    8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia  risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 
    9. Sara'  considerato  rinunciatario  il  vincitore  che  non  si
presenti,  senza  giustificato  motivo,  per  la  sottoscrizione  del
contratto individuale di lavoro e per la  contestuale  assunzione  in
servizio. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori  dovranno  presentare  o  far
pervenire all'ufficio indicato nel precedente  art.  3  del  presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni  dal  ricevimento
del relativo  invito,  a  pena  di  non  dar  luogo  alla  successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui  al  comma  3
del precedente art. 11, i seguenti documenti: 
      1)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (in   carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   28   dicembre   2000,   n.   445,   sottoscritta
dall'interessato e comprovante: 
    a) la data e il luogo di nascita; 
    b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza  del  termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; 
    c) il godimento dei diritti politici,  attuale  e  alla  suddetta
data di scadenza,  con  l'indicazione  del  comune  nelle  cui  liste
elettorali risulta iscritto il candidato; 
    d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso; 
    e) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data  di
conseguimento e della istituzione scolastica presso la quale e' stato
conseguito; 
    f)  la  posizione  agli  effetti  degli  obblighi  militari   con
l'indicazione del  distretto  di  appartenenza  ed  eventualmente  il
periodo di assolvimento; 
      2) certificato attestante la propria disabilita'. 
    L'istituto si riserva di disporre l'eventuale accertamento presso
le sedi competenti della permanenza dello stato invalidante; 
      3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in  carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in  presenza
del  dipendente  addetto  ovvero  corredata  da  copia   fotostatica,
ancorche'  non  autenticata,  di  un  documento  di   identita'   del
sottoscrittore, di non avere altri rapporti  di  impiego  pubblico  o
privato  e  di  non  trovarsi  in   nessuna   delle   situazioni   di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto  legislativo  n.
165/2001, ovvero espressa dichiarazione  di  opzione  per  l'Istituto
superiore di sanita'. 
    2. La dichiarazione di cui al punto 1)  del  precedente  comma  1
sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  i  corrispondenti  documenti
previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
686/1957, dei  quali  e'  data  comunque  ai  candidati  facolta'  di
presentazione. 
    3.  L'istituto  richiedera'  direttamente  alle   amministrazioni
competenti per il rilascio  delle  relative  certificazioni  conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze
dei registri da esse custoditi. 
    4. Resta fermo quanto previsto dal comma 6 del precedente art.  5
in caso di falsa  dichiarazione.  Qualora  dai  controlli  effettuati
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    5. Le dichiarazioni sopra indicati dovranno essere  in  data  non
anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito. 
    6. Scaduto inutilmente il termine  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo, fatta salva  la  possibilita'  di  una  proroga  a
richiesta  dell'interessato  nel  caso  di  comprovato   impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori
che non abbiano presentato la documentazione come  innanzi  precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 3 del precedente art. 11. 
      Roma, 3 febbraio 2011 
 
                                         Il direttore                 
                                   della direzione centrale           
                          delle risorse umane e degli affari generali 
                                           Pasquali