Concorso per 2 direttori tecnici area tecnica, elaborazione dati (campania) UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 2
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 11-02-2011
Sintesi: UNIVERSITA' DEL SANNIO CONCORSO   (scad.  14 marzo 2011) Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo pieno, ...
Ente: UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Regione: CAMPANIA
Provincia: BENEVENTO
Comune: BENEVENTO
Data di inserimento: 11-02-2011
Data Scadenza bando 14-03-2011
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UNIVERSITA' DEL SANNIO

CONCORSO   (scad.  14 marzo 2011)
Concorso pubblico, per esami,  per  la  copertura,  con  rapporto  di
  lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e  con  regime
  di impegno orario a tempo pieno,  di  due  posti  di  categoria  D,
  posizione  economica  D1,  area  tecnica,  tecnico-scientifica   ed
  elaborazione dati, per le  esigenze  dell'ufficio  a  supporto  del
  servizio di prevenzione e protezione 

 
 
                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
    Visto lo  Statuto  della  Universita'  degli  Studi  del  Sannio,
emanato  con  Decreto  Rettorale  del  25  luglio  2008,  n.  856,  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  Serie
Generale, dell'8 agosto 2008, n. 185; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686; 
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il Decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333; 
    Visto il Decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il Decreto legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
    Visto il Decreto Ministeriale 3 luglio 2007, n. 362; 
    Visto il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    Vista il Decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il Decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
    Vista la legge 20 dicembre 2009, n. 191; 
      Considerato in particolare, che l'art. 1, comma 3, del  Decreto
legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 9 gennaio 2009, n.  1,  che  ha  sostituito  il  primo  periodo
dell'art. 66, comma 13, del Decreto legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
prevede,  tra  l'altro,  che:  per  «...il  triennio  2009-2011,   le
universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  possono  procedere,  per
ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente
corrispondente ad una spesa pari al cinquanta  per  cento  di  quella
relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente  cessato
dal servizio nell'anno precedente...»; 
    ciascuna «...universita' destina tale somma  per  una  quota  non
inferiore al 60 per  cento  all'assunzione  di  ricercatori  a  tempo
indeterminato, nonche' di contrattisti ai sensi  dell'art.  1,  comma
14, della legge 4  novembre  2005,  n.  230,  e  per  una  quota  non
superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari...»; 
    Considerato che l'art. 29, comma  18,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, che contiene «Norme in materia di organizzazione  delle
universita', di personale accademico e di  reclutamento,  nonche'  la
delega al Governo per incentivare la qualita'  e  la  efficienza  del
sistema Universitario»,  ha  sostituito,  a  sua  volta,  il  secondo
periodo dell'articolo 66, comma 13, del Decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  il  seguente:
«Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non  inferiore
al cinquanta per cento alla assunzione di ricercatori e per una quota
non superiore al  venti  per  cento  alla  assunzione  di  professori
ordinari»; 
    Considerato che  i  predetti  vincoli  di  finanza  pubblica  non
consentono, di fatto, di procedere, almeno per l'anno  in  corso,  ad
assunzioni di personale tecnico ed  amministrativo  con  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato; 
    Atteso peraltro, che l'art. 36, comma 2, del decreto  legislativo
del 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49  del  Decreto
Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni,  dalla
Legge 6 agosto 2008, n.  133,  prevede  che,  per  «...rispondere  ad
esigenze  temporanee  ed  eccezionali  le  amministrazioni  pubbliche
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato  nella  impresa,  nel  rispetto  delle
procedure di reclutamento vigenti...»; 
    Considerato inoltre, che l'art. 1,  comma  187,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538,  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  prevede  che,  a  «...decorrere
dall'anno 2006, le  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63, e 64 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,  gli  enti
di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di  cui  all'art.  70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo  determinato  o
con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione  coordinata  e
continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa  sostenuta  per
le stesse finalita' nell'anno 2003...»; 
    Considerato altresi', che l'art. 3,  comma  80,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, ha ridotto al 35% il limite di  spesa  di  cui
all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come
modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
    Considerato infine, che l'art.  3,  comma  188,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, prevede che, per le universita' «...sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo  determinato  e  la  stipula  di
contratti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa   per
l'attuazione dei progetti di ricerca  e  di  innovazione  tecnologica
ovvero di progetti finalizzati  al  miglioramento  di  servizi  anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino  a  carico  del
fondo di finanziamento ordinario delle universita'...»; 
    Visto il Decreto Rettorale del 10 dicembre 2009, n. 518,  con  il
quale: 
      e' stato approvato il documento con la «Revisione  dell'assetto
organizzativo  della  Universita'  degli  Studi  del  Sannio:   nuova
struttura organizzativa»; 
      e' stato approvato il documento con la «Revisione  dell'assetto
organizzativo della Universita' degli Studi del Sannio: fabbisogno di
organico con la relativa dotazione»; 
      il Direttore Amministrativo e' stato  autorizzato  a  porre  in
essere  tutti  gli  atti  finalizzati  alla  attuazione  della  nuova
struttura organizzativa, ivi compresi quelli preordinati: 
        a) alla definizione del nuovo organigramma; 
        b) alla successiva predisposizione ed approvazione dei  nuovi
«Manuali» per la individuazione  e  la  definizione  dei  compiti  di
uffici, settori ed unita' organizzative, per la individuazione  e  la
definizione dei procedimenti amministrativi e  per  la  delega  della
firma; 
        c) alla progressiva copertura, compatibilmente con le risorse
finanziarie  disponibili  e  nel  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
pubblica, dei  posti  disponibili  nella  nuova  dotazione  organica,
privilegiando, nei prossimi due anni, le progressioni  verticali  del
personale tecnico ed amministrativo in servizio di  ruolo  nel  nuovo
sistema di classificazione; 
      il Direttore Amministrativo e' stato autorizzato  a  sottoporre
la nuova struttura organizzativa con la relativa dotazione  organica,
che hanno, comunque, carattere sperimentale, a verifica periodica, di
norma annuale,  mediante  consultazione  dei  responsabili  di  aree,
uffici, settori, ed unita' organizzative, dei  presidi  di  facolta',
dei direttori di dipartimento e dei competenti soggetti sindacali; 
    Vista la Determina del Direttore Amministrativo del  19  febbraio
2010, n. 131, con la quale e' stato approvato il  nuovo  organigramma
del personale tecnico ed amministrativo; 
    Considerato  che,  a  seguito  della  revisione  della  struttura
organizzativa e della entrata in vigore, a  decorrere  dal  10  marzo
2010, del nuovo organigramma del personale tecnico ed amministrativo,
e'  necessario  procedere  al   potenziamento   di   uffici,   unita'
organizzative e  altre  strutture  al  fine  di  garantire,  il  piu'
possibile, un supporto efficiente e qualificato alla didattica e alla
ricerca e la ottimizzazione dei servizi erogati alla  utenza  ed,  in
particolare, agli studenti; 
    Visto il «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo del personale tecnico ed amministrativo della Universita' degli
Studi del Sannio  a  tempo  determinato  e  a  tempo  indeterminato»,
emanato con  Decreto  Rettorale  del  31  ottobre  2001,  n.  966,  e
modificato con Decreto Rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154; 
    Visto «il Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro  relativo  al
personale del comparto universitario  per  il  quadriennio  normativo
2006-2009 e il biennio economico 2006-2007», stipulato il 16  ottobre
2008, ed, in particolare, l'art. 22; 
    Attesa la necessita' di procedere,  per  le  motivazioni  innanzi
specificate,  all'assunzione,  con  rapporto  di   lavoro   a   tempo
determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a
tempo pieno, di due unita' di personale  di  Categoria  D,  Posizione
Economica D1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati; 
    Considerato che le predette unita' di personale  sono  destinate,
in particolare, a potenziare la  dotazione  organica  dell'Ufficio  a
Supporto  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,  nel  quale,
attualmente, presta servizio una unita' di personale di Categoria  C,
Area Tecnica, Tecnico -Scientifica ed Elaborazione Dati e una  unita'
di personale,  gia'  appartenente  all'Amministrazione  Autonoma  dei
Monopoli di Stato, distaccato presso  l'Ente  Tabacchi  Italiani,  in
posizione di  comando  presso  questo  Ateneo,  che  svolge  mansioni
prevalentemente di natura amministrativa; 
    Considerato  altresi',  che,  in  sede  di  predisposizione   del
bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario,
sono state destinate alcune risorse finanziarie  al  reclutamento  di
quattro unita' di personale tecnico ed amministrativo  da  inquadrare
nella Categoria D, con rapporto di lavoro a tempo determinato  e  con
regime di impegno orario a tempo pieno; 
    Considerato che la  spesa  per  il  reclutamento  delle  predette
unita' di personale grava sui fondi rivenienti da tasse e  contributi
versati dagli studenti per la immatricolazione  e  la  iscrizione  ai
vari corsi di studio; 
    Visto il bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio
finanziario; 
    Verifica la disponibilita' finanziaria, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Numero dei posti 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con
regime di impegno orario a tempo pieno, di due posti di Categoria  D,
Posizione  Economica  D1,  Area   Tecnica,   Tecnico-Scientifica   ed
Elaborazione Dati,  per  le  esigenze  dell'Ufficio  a  Supporto  del
Servizio di Prevenzione e Protezione (Codice Concorso 01/2011). 
    E' garantita, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al  lavoro
ed il trattamento economico. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    Per l'ammissione  al  concorso,  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro della Unione Europea; 
      b) la eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      c) il godimento dei diritti civili e politici; 
      d) il non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non  avere
procedimenti penali in corso; 
      e) la idoneita' fisica e psichica al servizio  continuativo  ed
incondizionato all'impiego; 
      f)   l'assolvimento   degli   obblighi   di   leva    militare,
esclusivamente per i candidati che sono nati fino al 1985; 
      g) il non essere stato destituito o dispensato da un precedente
impiego  alle  dipendenze  di  una   Pubblica   Amministrazione   per
persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per averlo
conseguito mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile; 
      h) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        Diploma  di   Laurea   in   Ingegneria   Civile,   Ingegneria
Informatica, Ingegneria Industriale, Architettura, conseguito con  le
modalita' precedenti alla entrata in vigore del Decreto  Ministeriale
del 3 novembre 1999, n. 509; 
        Laurea Specialistica afferente alle Classi L7, L8,  L9,  L17,
L23, di cui al Decreto del Ministro della Universita' e della Ricerca
del  16  marzo  2007  (Ingegneria  Civile  e  Ambientale,  Ingegneria
dell'Informazione, Ingegneria Industriale, Scienze dell'Architettura,
Scienze e Tecniche dell'Edilizia) ; 
        Laurea Specialistica afferente alle Classi 4, 8, 9 e  10,  di
cui al  Decreto  del  Ministro  della  Universita'  e  della  Ricerca
Scientifica   e   Tecnologica   del   4    agosto    2000    (Scienze
dell'Architettura  e  dell'Ingegneria  Edile,  Ingegneria  Civile   e
Ambientale, Ingegneria dell'Informazione, Ingegneria Industriale); 
        altre lauree riconosciute equipollenti, ai sensi dei  Decreti
Interministeriali  del  9  luglio  2009,  pubblicati  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233. 
    Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,  i  cittadini  degli  Stati  membri
della Unione Europea debbono: 
      a) possedere tutti i requisiti  richiesti  ai  cittadini  della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; 
      b)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza o di provenienza; 
      c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso. 
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
    Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art.  3,  comma  2,
del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre  1996,  n.
693,  la  esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti  di
ammissione puo' essere disposta in  ogni  momento  con  provvedimento
motivato del Direttore Amministrativo. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
               Termine di presentazione delle domande 
 
 
    Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta  semplice,
devono pervenire, solo ed esclusivamente, a  mezzo  raccomandata  con
avviso di ricevimento, al Direttore Amministrativo della  Universita'
degli Studi del Sannio, Area «Risorse e Sistemi», Settore  «Personale
e Sviluppo Organizzativo», Unita'  Organizzativa  «Personale  Tecnico
Amministrativo e Dirigenti», Palazzo San Domenico, Piazza  Guerrazzi,
n. 1, 82100 Benevento, riportando sul  plico  la  dicitura  «Concorso
pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a
tempo pieno, di due posti di Categoria  D,  Posizione  Economica  D1,
Area  Tecnica,  Tecnico-Scientifica  ed  Elaborazione  Dati,  per  le
esigenze dell'Ufficio  a  Supporto  del  Servizio  di  Prevenzione  e
Protezione (Codice concorso 01/2011)»,entro il termine perentorio  di
trenta giorni, che decorre  dal  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. A tal fine,  fa  fede  il  timbro  con  la  data
apposto  sul  plico  dall'ufficio  postale  che  lo  accetta  per  la
spedizione. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
              Dichiarazioni da formulare nella domanda 
 
 
    Nella domanda di partecipazione al concorso,  il  candidato  deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita' e a pena di  esclusione,
ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, potendo utilizzare, a tal fine, il «facsimile» all'uopo
predisposto dalla Amministrazione (Allegato 1): 
      a) il cognome, il nome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  il
codice fiscale e la  residenza,  con  le  indicazioni  relative  alla
citta',  alla  provincia,  al  codice  di  avviamento  postale,  alla
via/piazza e al numero civico; 
      b)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea; 
      c) il godimento dei diritti civili e politici; 
      d) il possesso di uno dei titoli di studio  previsti  dall'art.
2, comma 1, lettera  h),  del  presente  bando,  con  la  indicazione
dell'anno accademico in cui e' stato  conseguito  e  dell'universita'
che lo ha rilasciato; 
      e) il possesso della idoneita' fisica e  psichica  al  servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego; 
      f)  l'assolvimento  degli  obblighi  di   leva   militare   (la
dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai candidati che  sono
nati fino al 1985); 
      g) le eventuali condanne penali riportate, anche se  sia  stato
concesso il condono, l'indulto, il perdono giudiziale o  la  amnistia
(la  dichiarazione  deve  essere  resa,  a  pena  di  esclusione  dal
concorso, anche se negativa); 
      h) gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione
deve essere resa,  a  pena  di  esclusione  dal  concorso,  anche  se
negativa); 
      i) gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di  Pubbliche
Amministrazioni  e  le  cause  di   cessazione   degli   stessi   (la
dichiarazione deve essere resa, a pena di  esclusione  dal  concorso,
anche se negativa); 
      j) di non essere stato dispensato o destituito da altro impiego
alle dipendenze  di  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento (la dichiarazione deve essere resa,  a  pena
di esclusione dal concorso, anche se negativa); 
      k) di non essere stato dichiarato  decaduto  da  altro  impiego
alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, ai  sensi  dell'art.
127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante  la  produzione
di  documenti  falsi  o  viziati  da   invalidita'   insanabile   (la
dichiarazione deve essere resa, a pena di  esclusione  dal  concorso,
anche se negativa); 
      l) di  non  essere  stato  licenziato  da  altro  impiego  alle
dipendenze  di  una  Pubblica  Amministrazione  per  giusta  causa  o
giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione deve essere resa,  a
pena di esclusione dal concorso, anche se negativa); 
      m)  il  possesso,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  7  del
presente bando, di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza. 
      La mancata dichiarazione di cui alla lettera m) non costituisce
motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilita' che  i
predetti titoli, anche se posseduti, possano essere prodotti o  presi
in considerazione, in caso di superamento della prova orale. 
      I cittadini degli Stati membri  della  Unione  Europea  debbono
inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.
174, come specificati nell'art. 2, comma 2, del presente bando. 
      I candidati in  possesso  di  cittadinanza  non  italiana  sono
tenuti a presentare la domanda in lingua italiana,  con  le  predette
modalita' ed entro il termine  stabilito  nell'art.  3  del  presente
bando. 
    Il candidato e', altresi', tenuto a: 
      indicare il recapito  presso  il  quale  desidera  che  vengano
inviate eventuali comunicazioni relative al concorso; 
      segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni
del predetto recapito. 
    Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge  5  febbraio  1992,  n.
104, a richiedere l'ausilio necessario e  a  indicare  gli  eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. 
    Ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, non e' piu' richiesta  la  autentica  della
firma in calce alla domanda. 
    La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso. 
    La Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in  caso  di
smarrimento  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione
ovvero da  mancata  o  tardiva  comunicazione  della  variazione  del
recapito da parte  del  candidato,  nonche'  da  disguidi  postali  o
telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a  forza
maggiore. 
    Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione, copia della ricevuta del versamento di €. 7,75, che  deve
essere effettuato sul conto corrente postale n.  13759824,  intestato
alla Universita' degli Studi del Sannio, quale contributo forfettario
per le spese relative alla  organizzazione  ed  all'espletamento  del
concorso,  riportando  nella  causale  del  versamento  la   dicitura
«Concorso pubblico, per esami, per  la  copertura,  con  rapporto  di
lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con  regime  di
impegno orario a tempo pieno, di due posti di Categoria D,  Posizione
Economica D1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati,
per le esigenze dell'Ufficio a Supporto del Servizio di Prevenzione e
Protezione » (Codice concorso 01/2011)». 
    Non si procedera' in alcun caso alla restituzione del  contributo
versato. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La Commissione esaminatrice  sara'  costituita  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera  e),  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, e dall'art.  14  del  «Regolamento  di  Ateneo  per  la
disciplina  dell'accesso  al   ruolo   del   personale   tecnico   ed
amministrativo della Universita' degli Studi del Sannio con contratto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato»,  come
richiamato nelle premesse del presente bando. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    Le prove di esame consistono in due prove scritte, di cui  una  a
contenuto teoricopratico, ed in una prova orale. 
    La prima prova scritta vertera' sulle seguenti materie: 
      la normativa vigente in materia di tutela della salute e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
      la normativa vigente in materia  di  sicurezza  degli  impianti
tecnologici e di rischio derivante da incendio. 
    La  seconda   prova   scritta,   a   contenuto   teorico-pratico,
consistera' nella redazione del Documento Unico  di  Valutazione  dei
Rischi per un caso di studio. 
    La  prova  orale  vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte, e sara', inoltre, diretta ad accertare la conoscenza: 
      della normativa concernente la redazione dei piani di emergenza
e di evacuazione; 
      delle misure di prevenzione e protezione dei rischi,  anche  di
natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle
attivita' tecnico-amministrative e di tecniche  di  comunicazione  in
azienda e di relazioni sindacali; 
      dei sistemi di gestione della  salute  e  della  sicurezza  sul
lavoro, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo  del  9  aprile
2008, n. 81. 
    La  prova  orale  sara',  altresi',  diretta  ad   accertare   la
conoscenza della lingua inglese,  nonche'  dei  principali  strumenti
informatici, quali office automation e CAD 2D/3D. 
    La durata delle prove scritte sara' determinata dalla Commissione
esaminatrice. 
    I candidati stranieri dovranno svolgere  le  prove  di  esame  in
lingua italiana. 
    I candidati, durante l'espletamento  delle  prove,  non  potranno
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni  di  qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati. 
    La prove scritte si svolgeranno il giorno 3 e 4 maggio 2011, alle
ore 10,00, in una delle Aule del Complesso Immobiliare denominato «Ex
Poste», sede della Facolta' di Scienze 
    Economiche ed Aziendali e del Dipartimento di Analisi dei Sistemi
Economici e Sociali, sito in Benevento, alla via delle Puglie, n. 82. 
    I candidati che non abbiano ricevuto, mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento, comunicazione personale della  esclusione  dal
concorso, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso,  nel
giorno,  nell'ora  e  nel  luogo  indicati  nel  presente  bando  per
sostenere la prova scritta. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta  Serie
Speciale, del 12 aprile 2011, verra' dato avviso  di  ogni  eventuale
rinvio  delle  predette  prove  e  di  ogni   ulteriore   o   diversa
comunicazione circa il luogo di svolgimento delle stesse. 
    Le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale hanno  valore
di notifica a tutti gli effetti di legge. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
in entrambe le prove scritte una votazione non inferiore ai  21/30  o
equivalente. 
    Ai candidati ammessi a  sostenere  la  prova  orale  verra'  data
apposita comunicazione almeno venti giorni prima della  data  fissata
per il suo espletamento. 
    La predetta comunicazione conterra' anche la indicazione del voto
riportato dal candidato nelle prove scritte. 
    La prova orale, che si svolgera'  nel  rispetto  delle  modalita'
previste dall'art. 6, commi 4 e 5, del Decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. 
    Per essere ammessi a sostenere le  prove  di  esame  i  candidati
dovranno  essere  muniti   di   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento in corso di validita': 
      a) fotografia recente applicata su carta legale, con  la  firma
del candidato; 
      b) tessera di riconoscimento  personale,  se  il  candidato  e'
pubblico dipendente; 
      c) carta di identita' o  patente  o  tessera  postale  o  porto
d'armi o passaporto. 
    La mancata presentazione alle prove di  esame  sara'  considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                Titoli di preferenza e di precedenza 
 
 
    Hanno diritto alla preferenza, a parita'  di  merito,  in  ordine
decrescente, coloro i quali appartengono ad una  delle  categorie  di
seguito elencate: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore  pubblico
e privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglie numerose; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli di mutilati e di invalidi per servizio nel  settore
pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi e i mutilati civili; 
      20) i militari volontari delle  Forze  Armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o della rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      2) dall'avere prestato lodevole servizio nelle  Amministrazioni
Pubbliche. 
    Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge  15  maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n.  191,
se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni  di
valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo  stesso  punteggio,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    I candidati che superano la prova orale dovranno far pervenire  i
documenti attestanti i titoli di precedenza e/o di  preferenza,  come
specificati nel comma 1, di  propria  iniziativa,  trasmettendoli  al
Direttore Amministrativo della Universita' degli  Studi  del  Sannio,
Area   «Risorse   e   Sistemi»,   Settore   «Personale   e   Sviluppo
Organizzativo»,    Unita'    Organizzativa     «Personale     Tecnico
Amministrativo e Dirigenti», Palazzo San Domenico, Piazza  Guerrazzi,
n. 1, 82100  Benevento,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici
giorni, che decorrono dal giorno  successivo  a  quello  in  cui  gli
stessi candidati hanno sostenuto la prova orale, a pena della mancata
applicazione  del   relativo   beneficio   nella   formazione   della
graduatoria generale di merito. 
    I predetti documenti dovranno attestare i  titoli  di  precedenza
e/o di preferenza, come  indicati  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per  la
presentazione della medesima  domanda,  e  dovranno  essere  prodotti
secondo una delle seguenti modalita': 
      in originale; 
      in copia autenticata; 
      in  fotocopia,  con  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta',  ai  sensi  degli  articoli  19  e  47  del  Decreto  del
Presidente  della  Repubblica  del  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti  la  conformita'
all'originale,  sottoscritta  dal  candidato  e  resa  in  calce   al
documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla  fotocopia  non
autenticata di un documento  di  identita',  in  corso  di  validita'
legale; 
      mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai  sensi
dell'art. 46 del citato Decreto del Presidente della Repubblica,  e/o
di atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del  citato  Decreto
del Presidente della Repubblica, sottoscritta dal candidato  e  resa,
nella seconda ipotesi, unitamente alla fotocopia non  autenticata  di
un documento di identita', in corso di validita' legale. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    Espletate le prove  del  concorso,  la  Commissione  esaminatrice
redige la graduatoria di merito secondo  l'ordine  decrescente  delle
votazioni complessive  riportate  da  ciascun  candidato,  risultanti
dalla somma dei voti riportati nelle  prove  scritte  e  nella  prova
orale. 
    Con provvedimento del Direttore Amministrativo vengono  approvati
gli atti e la graduatoria finale  del  concorso  e  si  procede  alla
dichiarazione dei relativi vincitori. 
    Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra'  conto
anche dei titoli di preferenza e/o di precedenza di  cui  all'art.  7
del presente bando. 
    La graduatoria finale sara'  resa  pubblica  mediante  affissione
all'Albo Ufficiale della Universita' degli Studi del Sannio,  ubicato
in Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi,  n.  1,  Benevento,  e  la
trasmissione  di  apposito  avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale, e sara' consultabile  sul
Sito Internet di Ateneo. 
    Dalla data di pubblicazione dell'avviso della  graduatoria  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorrono i termini  per
eventuali impugnative. 
    Fatte salve eventuali, sopravvenute disposizioni legislative,  la
graduatoria resta efficace per un termine  di  trentasei  mesi  dalla
data della predetta pubblicazione per la eventuale copertura di altri
posti che dovessero  risultare  vacanti  o  rendersi  successivamente
disponibili. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    I vincitori del concorso sono invitati  a  presentare,  entro  il
termine di trenta giorni dalla assunzione in servizio, un certificato
medico, cosi' come previsto dall'art. 7 della Legge 25  luglio  1956,
n. 837, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  rilasciato  dalla
Azienda Sanitaria Locale, da un medico militare  o  da  un  ufficiale
sanitario e attestante la idoneita' fisica  e  psichica  al  servizio
continuativo   ed   incondizionato   all'impiego,   la   assenza   di
imperfezioni  che  possano  comunque  influire  sul  rendimento   del
servizio e di malattie che possano  mettere  in  pericolo  la  salute
pubblica. 
    Qualora il vincitore sia affetto da patologie o  menomazioni,  il
certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono la attitudine lavorativa. 
    Ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche  e  integrazioni,  i
vincitori  del   concorso   dovranno attestare,   con   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta': 
      a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato  e
di non trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di  incompatibilita'
previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (in  caso  contrario,  la
dichiarazione deve essere sostituita con quella  di  opzione  per  il
nuovo impiego); 
      b) di non essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
      c) di possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  bando  di
concorso. 
    La Amministrazione provvedera'  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni
e/o di atti di notorieta' rese dai candidati, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni. 
    I documenti rilasciati al cittadino  straniero  dalle  competenti
Autorita' dello Stato  di  appartenenza  debbono  essere  legalizzati
dalle Autorita' Consolari Italiane. 
    Agli atti e  ai  documenti  in  lingua  straniera  dovra'  essere
allegata una traduzione in lingua  italiana  la  cui  conformita'  al
testo   originale   deve   essere   certificata   dalla    competente
rappresentanza diplomatica o consolare. 
    Scaduto inutilmente il termine di cui  al  primo  comma  e  fatta
salva la possibilita' di prorogarlo  su  richiesta  dell'interessato,
nel caso di comprovato  impedimento,  la  Amministrazione  non  dara'
luogo alla stipulazione  del  contratto  ovvero  provvedera',  per  i
rapporti eventualmente gia' instaurati,  alla  immediata  risoluzione
degli stessi. 
    Per  i  portatori  di  handicap  si  applicano  le   disposizioni
contenute nell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
Contratto  individuale  di  lavoro,  periodo  di   prova   ed   altre
                            disposizioni 
 
 
    Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato  a
tempo determinato della durata di tre anni e con  regime  di  impegno
orario a tempo pieno, i vincitori del concorso, che  risulteranno  in
possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando,  verranno
inquadrati nella Categoria D, Posizione Economica D1,  Area  Tecnica,
Tecnico- 
    Scientifica ed Elaborazione  Dati,  con  diritto  al  trattamento
economico  spettante  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative   e
contrattuali vigenti. 
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, fatti salvi comprovati
e giustificati motivi di impedimento. 
    In tal caso la Amministrazione, valutati i  predetti  motivi,  si
riserva di prorogare  il  termine  per  la  assunzione  in  servizio,
compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e funzionali. 
    Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. 
    Ai fini  del  computo  del  periodo  di  prova,  si  tiene  conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato. 
    Il periodo di prova non puo' essere rinnovato  o  prorogato  alla
scadenza. 
    Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo',
in  qualsiasi  momento,  recedere  dal  rapporto  senza  obbligo   di
preavviso  ne'  di  pagamento  della   indennita'   sostitutiva   del
preavviso. 
    Il recesso, debitamente motivato,  produce  i  suoi  effetti  dal
momento della avvenuta notifica alla controparte. 
    In caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' e gli emolumenti  per  le  giornate  di  ferie
maturate e non godute. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio  e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti   gli   effetti,
l'anzianita' dal giorno della assunzione. 
    Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,  del  Decreto  legislativo  6
settembre 2001, n. 368: 
      il «...termine del contratto a tempo determinato  puo'  essere,
con il consenso del  lavoratore,  prorogato  solo  quando  la  durata
iniziale del contratto sia inferiore a tre anni...»; 
      in questi casi «...la proroga e'  ammessa  una  sola  volta,  a
condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla
stessa attivita' lavorativa  per  la  quale  il  contratto  e'  stato
stipulato a tempo determinato...»; 
      con esclusivo riferimento alla predetta ipotesi, la  «...durata
complessiva del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre
anni...». 
    A sua volta, l'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo del 6
settembre 2001, n. 368, prevede il «...limite  massimo  di  trentasei
mesi nella successione di contratti a termine per lo  svolgimento  di
mansioni equivalenti fra lo stesso  datore  di  lavoro  e  lo  stesso
lavoratore...». 
    I trentasei mesi sono  comprensivi  di  proroghe  e/o  rinnovi  e
debbono essere, pertanto, calcolati indipendentemente dai periodi  di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. 
    Non si potra',  quindi,  procedere  alla  stipula  del  contratto
qualora uno dei vincitori delconcorso si trovi  nella  condizione  di
aver gia' sottoscritto con la  Universita'  degli  Studi  del  Sannio
contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato   per   lo
svolgimento di mansioni equivalenti a quelle  previste  dal  presente
bando per la durata complessiva di trentasei mesi. 
    Nel caso in cui si verifichi tale condizione,  il  vincitore  del
concorso verra' dichiarato decaduto e si procedera' alla stipula  del
contratto  con  altro  candidato  risultato  idoneo  e  collocato  in
posizione utile nella graduatoria finale. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003,  n.  196,  e
successive modifiche ed integrazioni, la Amministrazione si impegna a
rispettare il carattere riservato  dei  dati  personali  forniti  dai
candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le  finalita'  connesse
al concorso, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto
di lavoro. 
    Il trattamento dei dati e', peraltro, obbligatorio  e  necessario
per consentire il corretto e regolare  espletamento  della  procedura
concorsuale. 
    In ogni caso, i candidati potranno esercitare i  diritti  di  cui
all'art. 7 del Decreto Legislativo del  30  giugno  2003  n.  196,  e
successive modifiche ed integrazioni,  tra  i  quali  il  diritto  di
accesso ai  dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in modo non conforme  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  della
Universita' degli Studi del Sannio, titolare del trattamento. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  bando  di
concorso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
legislative  vigenti  in   materia   concorsuale,   di   procedimento
amministrativo e  di  trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  le
disposizioni contenute nel «Regolamento di Ateneo per  la  disciplina
dell'accesso  al  ruolo  del  personale  tecnico  ed   amministrativo
dell'Universita' degli Studi del Sannio con  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato e  a  tempo  determinato»,  emanato  con  Decreto
Rettorale del 31 ottobre 2001,  n.  966,  e  modificato  con  Decreto
Rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                    Responsabile del Procedimento 
 
 
    Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5  della  legge  7
agosto 1990 n.  241,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il
Responsabile del  Procedimento  e'  la  Dottoressa  Maria  Grazia  De
Girolamo, Responsabile, nell'ambito  della  Area  «Risorse  Sistemi»,
Settore  «Personale   e   Sviluppo   Organizzativo»,   della   Unita'
Organizzativa «Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti». 
      Benevento, 1° febbraio 2011 
 
                                 Il direttore amministrativo: Telesio