Concorso per 9 sottotenenti di vascello (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 9 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 18-02-2011 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 21 marzo 2011) Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di nove sottotenenti di vascello in servizio permanente nei ruoli normali della Marina, di cui tre del Corpo del geni ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 21-02-2011 |
Data Scadenza bando | 21-03-2011 |
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CONCORSO (scad. 21 marzo 2011) Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di nove sottotenenti di
vascello in servizio permanente nei ruoli normali della Marina, di
cui tre del Corpo del genio navale, due del Corpo sanitario
militare marittimo e quattro del Corpo delle capitanerie di porto.
IL DIRETTORE GENERALE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali nei ruoli normali della Marina e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011); Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' determinanti l'inidoneita' al servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2011, al fine di soddisfare specifiche esigenze della Marina militare, tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di nove sottotenenti di vascello in servizio permanente nei ruoli normali della Marina, di cui tre del Corpo del genio navale, due del Corpo sanitario militare marittimo e quattro del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Marco Brusco a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente nei ruoli normali della Marina: a) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello del Corpo del genio navale; b) concorso per la nomina di due sottotenenti di vascello del Corpo sanitario militare marittimo di cui: 1) uno medico; 2) uno farmacista. Il posto messo a concorso di cui al predetto numero 1), qualora non ricoperto per assenza di concorrenti idonei, potra' essere devoluto, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, agli altri concorrenti idonei per il posto di cui al precedente numero 2) e viceversa; c) concorso per la nomina di quattro sottotenenti di vascello del Corpo delle capitanerie di porto, di cui: 1) due in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo articolo 2, comma 1, lettera c), numero 3), primo alinea; 2) due in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo articolo 2, comma 1, lettera c), numero 3), secondo alinea. I posti messi a concorso di cui al predetto numero 1), qualora non ricoperti in tutto o in parte per insufficienza di concorrenti idonei, potranno essere devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui al precedente numero 2) e viceversa. 2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o piu' dei concorsi di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento ad uno o a piu' degli altri concorsi di cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito. 3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a); b) i due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2); c) un posto per il concorso di cui al precedente comma 1, lettera c), numero 1); d) un posto per il concorso di cui al precedente comma 1, lettera c), numero 2). 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare o annullare il presente bando, modificare il numero dei posti, annullare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'ammissione dei vincitori al relativo corso applicativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3, comma 1: a) non hanno superato il giorno di compimento del: 1) 40° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata dell' Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare che hanno completato un anno di servizio o se ufficiali inferiori delle forze di completamento, ai sensi dell'articolo 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 2) 34° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di servizio o b) se ufficiali inferiori delle forze di completamento, ai sensi dell'articolo 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 3) 32° anno di eta' se non appartenenti alle predette categorie; b) sono cittadini italiani; c) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) per il concorso relativo al Corpo del genio navale: lauree magistrali delle classi «LM-4» (architettura e ingegneria edile-architettura), «LM-23» (ingegneria civile), «LM-24» (ingegneria dei sistemi edilizi), «LM-26» (ingegneria della sicurezza), «LM-35» (ingegneria per l'ambiente e il territorio) e «LM-48» (pianificazione territoriale urbanistica e ambientale). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 2) per il concorso relativo al Corpo sanitario militare marittimo: laurea magistrale della classe «LM-41» (medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; laurea magistrale della classe «LM-13» (farmacia e farmacia industriale). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; 3) per il concorso relativo al Corpo delle capitanerie di porto: lauree magistrali delle classi «LM-27» (ingegneria delle telecomunicazioni), «LM-29» (ingegneria elettronica) e «LM-32» (ingegneria informatica); lauree magistrali delle classi «LM-4» (architettura ed ingegneria edile-architettura), «LM-23» (ingegneria civile), «LM-24» (ingegneria dei sistemi edilizi), «LM-26» (ingegneria della sicurezza) e «LM-35» (ingegneria per l'ambiente e il territorio). Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali, come previsto dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi di laurea equipollenti secondo il precedente ordinamento. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione il relativo provvedimento di equipollenza. La partecipazione ai concorsi di coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'equipollenza del titolo stesso a quello precedentemente indicato. In tal caso, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia; d) godono dei diritti civili e politici; e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile sostitutivo, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione deve essere allegato in copia alla domanda di partecipazione al concorso; g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; i) hanno tenuto condotta incensurabile; j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi articoli 8 e 9; b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da effettuarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione ai concorsi di cui al precedente comma 1, ad eccezione di quello indicato nella lettera a), devono essere mantenuti fino al conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter formativo.
Art. 3 Domanda di partecipazione La domanda di partecipazione ad uno dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1 dovra' essere: a) redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa e leggibile, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione rendera' la domanda irricevibile; c) spedita, a pena di irricevibilita', esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - casella postale 15317 - 00143 Roma, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale (a tal fine fara' fede la data apposta dall'ufficio postale accettante). Se il trentesimo giorno e' festivo il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non festivo. Alla domanda dovra' essere allegata una copia della carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento, in corso di validita'. I concorrenti dovranno aver cura di conservare copia della domanda e della ricevuta di spedizione della raccomandata, che dovranno essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima prova scritta d'esame, come indicato nel successivo articolo 6, comma 2. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente di appartenenza ovvero, se in congedo, ai Centri documentali dell'Esercito (ex distretti militari) o ai Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del personale della Regione aerea competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla Forza armata di appartenenza ed alla loro residenza. I concorrenti residenti all'estero, o che si trovano all'estero per motivi di servizio, potranno inoltrare la domanda entro il termine sopraindicato, anche per il tramite delle Autorita' diplomatiche o consolari ovvero del Comando del reparto/ente di appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro al succitato indirizzo. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita'/Comando ricevente. 2. I concorrenti, consapevoli delle conseguenze penali che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare nella domanda: a) il concorso al quale chiedono di essere ammessi. I concorrenti, qualora in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, presentando distinte domande, possono chiedere di partecipare a tutti i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1; b) la/e lingua/e straniera/e (massimo due) nella/e quale/i intendono sostenere la prova orale facoltativa, scelta/e tra l'araba, la cinese, la croata, la francese, l'hindi, l'inglese, la persiana, la russa, la serba, la spagnola e la tedesca, (se si sceglie una lingua compresa tra l'araba, la cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba e' richiesta una seconda lingua compresa tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca); c) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; d) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadini italiani residenti all'estero, dovranno indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio; e) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, i numeri di telefono fisso e mobile ed un indirizzo di posta elettronica, se posseduto. I concorrenti dovranno, altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax (numero 06517052774), al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che viene a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; f) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), la durata legale del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso la quale e' stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata. Inoltre, i partecipanti ai concorsi per i ruoli normali del Corpo del genio navale e del Corpo sanitario militare marittimo dovranno dichiarare il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della relativa professione, l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e la data di conseguimento; g) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, i concorrenti dovranno indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato hanno assolto, eventualmente, gli obblighi militari; h) il proprio stato civile; i) di godere dei diritti civili e politici; j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione. In caso contrario dovranno indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. I concorrenti dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente; k) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso l'amministrazione stessa, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; l) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito. Se ufficiali di complemento o ufficiali in ferma prefissata, dovranno indicare la data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali in ferma prefissata, il numero e la tipologia dello stesso. Inoltre, dovranno indicare: 1) se ufficiali di complemento, la data di fine del servizio di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale; 2) se ufficiali delle forze di completamento, i periodi di richiamo effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono stati richiamati; m) solo se concorrenti di sesso maschile devono dichiarare: 1) il Centro documentale (ex distretto militare) o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale del personale della Regione aerea competente per territorio o il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla Forza armata di appartenenza ed alla residenza; 2) di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettori di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste dal servizio di leva, come disposto dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. I concorrenti dovranno fornire, con le modalita' di cui al successivo articolo 7, informazioni sui titoli posseduti; o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487. I concorrenti dovranno fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi; p) di essere a conoscenza dell'obbligo, se vincitori e non gia' militari in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo articolo 13, comma 4; q) di aver preso conoscenza del bando e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; r) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; s) l'eventuale elenco dei documenti e/o dichiarazioni sostitutive allegati alla domanda di partecipazione. 3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, risulteranno formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda di cui al citato allegato A.
Art. 4 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 prevede: a) due prove scritte (una prova scritta e due prove pratiche nel concorso per il Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti); b) valutazione dei titoli di merito; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamenti attitudinali; e) prove di efficienza fisica; f) prova orale; g) prova orale facoltativa di lingua straniera (massimo due lingue). I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 2. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'articolo 585 dello stesso decreto - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano (presumibilmente entro il mese di luglio/agosto 2011) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 3. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per le prove scritte (per la prova scritta e le prove pratiche solo nel concorso per il Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti), la valutazione dei titoli di merito, le prove orali e la formazione della graduatoria di merito, distinta per ciascun concorso; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per i tre concorsi; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per i tre concorsi; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per i tre concorsi; e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i tre concorsi. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale del Corpo per cui e' indetto il concorso di grado non inferiore a contrammiraglio, in servizio permanente, presidente; b) uno o piu' ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata, in servizio permanente, membro o membri; c) un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra' essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto; d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; e) un sottufficiale con il grado di primo maresciallo ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti avranno diritto di voto solo per le materie di pertinenza. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali superiori medici, membri; c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Amministrazione della difesa o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali superiori medici, membri; c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Gli ufficiali medici facenti parte di tale commissione dovranno essere diversi da quelli designati per la commissione di cui al precedente comma 3. Inoltre, detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Amministrazione della difesa o di medici specialisti esterni che dovranno essere, anche essi, diversi da quelli consultati dalla commissione di cui al precedente comma 2. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale. 6. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: a) un ufficiale superiore in servizio, presidente; b) due ufficiali in servizio, membri, dei quali il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore dell'Amministrazione della difesa ovvero di esperti di settore esterni.
Art. 6 Prove scritte e pratiche 1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura tecnico-professionale (prova scritta e prove pratiche nel concorso per il Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti), con inizio non prima delle 0830, presso l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72, secondo il seguente calendario: a) per i concorsi relativi al Corpo del genio navale e al Corpo sanitario militare marittimo - medici: 1) 29 marzo 2011: prima prova scritta; 2) 30 marzo 2011: seconda prova scritta; b) per il concorso relativo al Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti: 1) 29 marzo 2011: prova scritta; 2) 30 marzo 2011: prima prova pratica; 3) 31 marzo 2011: seconda prova pratica; c) per il concorso relativo al Corpo delle capitanerie di porto: 1) 31 marzo 2011: prima prova scritta; 2) 1° aprile 2011: seconda prova scritta. Eventuali modificazioni delle date o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale del 15 marzo 2011, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale del 15 marzo 2011 la pubblicazione di tale avviso potra' essere rinviata ad una data successiva. 2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere alcun preavviso, entro le 0730, nella sede e nei giorni suindicati, muniti di documento di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta di spedizione della medesima a mezzo raccomandata. Essi dovranno portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte ed i relativi programmi sono riportati, in relazione a ciascun concorso, negli allegati C, D, E ed F, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30. 5. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione. 6. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012, ovvero consultare i siti «www.persomil.difesa.it» e «www.marina.difesa.it». Nei predetti siti sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, l'elenco dei concorrenti idonei nelle prove scritte.
Art. 7 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le prove scritte e pratiche di cui all'articolo 6 e prima della relativa correzione, procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove. L'esito della valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel citato allegato B, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere necessariamente allegate alla domanda. 3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una delle modalita' suindicate. 4. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad un massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato allegato B.
Art. 8 Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte riceveranno da parte della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o, se possibile, con messaggio di posta elettronica o sms (secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione), contenente l'indicazione del giorno (verosimilmente del mese di aprile 2011) e dell'ora nei quali dovranno presentarsi presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3, per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nonche' agli accertamenti attitudinali ed alle prove di efficienza fisica di cui ai successivi articoli 9 e 10. Essi dovranno essere muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2 e, durante il periodo di permanenza presso il predetto Centro (durata presunta giorni tre/quattro), non fruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione. Coloro che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni: a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di selezione); b) referto originale attestante l'effettuazione dei sottoelencati esami: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, anti-HBc ed anti-HCV; 4) glicemia; 5) creatininemia; 6) colesterolemia; 7) trigliceridemia; 8) transaminasemia (GOT e GPT); 9) bilirubinemia totale e frazionata; 10) gamma GT; 11) analisi completa delle urine con esame del sedimento; c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato deve avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione; e) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera/nuoto, in corso di validita' (il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza fino al 31 ottobre 2011), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato comportera' la non ammissione alle prove di efficienza fisica; f) solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentare: 1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con modalita' sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; 2) referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; g) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame radiografico, comportera' l'esclusione dagli accertamenti sanitari e, quindi, dal concorso. 3. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti: a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso femminile (articolo 587, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90); b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miotico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potra' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 db fino alla frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive tecniche; d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati. 4. La suddetta commissione disporra' per tutti i concorrenti, tranne quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati: a) visita medica generale. In tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); b) visita cardiologica con ECG a riposo; c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; d) visita oculistica; e) visita odontoiatrica; f) visita ortopedica; g) visita psichiatrica; h) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); i) controllo dell'abuso sistematico di alcool; j) analisi completa delle urine con esame del sedimento; k) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonche' un'ulteriore dichiarazione di consenso informato all'esecuzione del protocollo vaccinale, in conformita' a quanto riportato nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali nei ruoli normali della Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. Saranno giudicati idonei i concorrenti: a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata dalla Direzione generale della sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni; b) ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione generale della sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati: a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive; b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo indicato nel successivo articolo 13; c) malformazioni ed infermita' comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare. 6. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) "idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale o sanitario militare marittimo o delle capitanerie di porto", con l'indicazione del profilo sanitario; b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale o sanitario militare marittimo o delle capitanerie di porto", con l'indicazione della causa di inidoneita'. 7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera' il termine, che non potra' superare la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti, entro il quale li sottoporra' ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali. 9. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici, anticipandola via fax al numero 06517052774, specifica istanza di ulteriori accertamenti sanitari, corredata di idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica ovvero privata accreditata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare la relativa comunicazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovra' intendersi confermato. Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti di cui al presente comma, in caso di accoglimento dell'istanza, sara' espresso dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza ovvero, solo qualora la commissione stessa lo riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che avranno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dai concorsi.
Art. 9 Accertamenti attitudinali 1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 8 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere. Tale valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite "norme per la selezione attitudinale nel concorso per la nomina di ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali della Marina militare", e nella direttiva tecnica "profili attitudinali del personale della Marina militare", entrambe emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articolera' nelle seguenti aree di indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: a) area dello stile di pensiero: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura; b) area delle emozioni e relazioni: autonomia ed adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita'; c) area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze delle prove di performance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di quelle degli ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non, quindi, una mera media aritmetica). Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprime nei confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90 oppure, pur non sussistendo tale condizione, laddove il solo punteggio dell'area dello stile di pensiero e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90). 4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) "idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina"; b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina" con l'indicazione del motivo. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali, che non comporta attribuzione di punteggio, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 5. A detti accertamenti saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 7 e quelli di cui al comma 9, in caso di accoglimento dell'istanza. Tali concorrenti, se giudicati inidonei al termine degli accertamenti attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente disposti.
Art. 10 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o idonee strutture sportive nella sede di Ancona. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato L, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento degli esercizi (obbligatori e a scelta), nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e le disposizioni sui comportamenti da tenersi in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 4. Per conseguire l'idoneita' nelle prove di efficienza fisica, i concorrenti dovranno essere risultati idonei nelle prove obbligatorie ed in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso un giudizio di inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 5. Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta commissione redigera' il relativo verbale. 6. Le commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d) devono far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.
Art. 11 Prove orali 1. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72, presumibilmente nel mese di maggio/giugno 2011. A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica o sms (secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione). 2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi delle prove orali sono riportati nei citati allegati C, D, E ed F. 4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12. Il punteggio della prova risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. 5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo hanno chiesto nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue scelte tra l'araba, la cinese, la croata, la francese, l'hindi, l'inglese, la persiana, la russa, la serba, la spagnola e la tedesca; se si sceglie una lingua compresa tra l'araba, la cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba e' richiesta una seconda lingua compresa tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca), indicata nella domanda stessa, con le modalita' riportate nel paragrafo 3 dei citati allegati C, D ed F e nel paragrafo 4 dell'allegato E. 6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato: a) fino a 20/30: punti 0; b) 21/30: punti 0,05; c) 22/30: punti 0,10; d) 23/30: punti 0,15; e) 24/30: punti 0,20; f) 25/30: punti 0,25; g) 26/30: punti 0,30; h) 27/30: punti 0,35; i) 28/30: punti 0,40; j) 29/30: punti 0,45; k) 30/30: punti 0,50.
Art. 12 Graduatoria di merito 1. La graduatoria di merito degli idonei, distinta per ciascuno dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, sara' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio conseguito da ciascun candidato, ottenuto sommando: a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte (nella prova scritta e nelle prove pratiche nel concorso per il Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti); b) il punteggio riportato nella prova orale; c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto della riserva di posti per gli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Saranno dichiarati vincitori - se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati nel Foglio d'ordini della Marina militare e, a puro titolo informativo, nel sito web « www.persomil.difesa.it ».
Art. 13 Nomina 1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto, con l'anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo decreto presidenziale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualita' morali di cui all'articolo 2 del presente decreto. 3. I vincitori - se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4 del presente decreto - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare. All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito. 5. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente di vascello in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potra' frequentare il corso applicativo, sara' rinviato al primo corso utile successivo. 6. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.
Art. 14 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del gia' citato decreto presidenziale 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergera' la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 15 Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo la nomina.
Art. 16 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui all'articolo 4 del presente decreto (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonche' per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti suindicati, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente manchera' di sostenere gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 17 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali per le finalita' di gestione dei concorsi e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla posizione giuridico - economica dei concorrenti, nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Coordinatore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale per il personale militare. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2011 Generale di corpo d'armata: Mario Roggio Ammiraglio ispettore capo (CP): Marco Brusco