Concorso per 9 sottotenenti di vascello (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 9
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 18-02-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  21 marzo 2011) Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di nove sottotenenti di vascello in servizio permanente nei ruoli normali della Marina, di cui tre del Corpo del geni ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-02-2011
Data Scadenza bando 21-03-2011
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MINISTERO DELLA DIFESA


CONCORSO   (scad.  21 marzo 2011)

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di nove sottotenenti  di
  vascello in servizio permanente nei ruoli normali della Marina,  di
  cui tre del  Corpo  del  genio  navale,  due  del  Corpo  sanitario
  militare marittimo e quattro del Corpo delle capitanerie di porto. 

 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 30  marzo  1999,  concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per  il
reclutamento  degli  ufficiali  nei  ruoli  normali  della  Marina  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto l'articolo 16 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, concernente le funzioni dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, integrata con  il  decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, integrata con  il  decreto
dirigenziale 20 settembre 2007, che delinea il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2011); 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2011-2013; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il  titolo  II
del libro IV, concernente norme per  il  reclutamento  del  personale
militare, e l'articolo 2186 che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il titolo II del  libro
IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109,  concernente  modifiche   alle   direttive   tecniche
riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle  infermita'
determinanti  l'inidoneita'  al  servizio  militare  ed  il   profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Ravvisata la necessita' di indire per l'anno  2011,  al  fine  di
soddisfare specifiche esigenze della Marina militare,  tre  concorsi,
per titoli ed esami, per la nomina di nove sottotenenti  di  vascello
in servizio permanente nei ruoli normali della Marina, di cui tre del
Corpo del genio navale, due del Corpo sanitario militare marittimo  e
quattro del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente  delle  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010,
concernente la  nomina  dell'Ammiraglio  ispettore  capo  (CP)  Marco
Brusco a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente nei ruoli
normali della Marina: 
      a) concorso per la nomina di tre sottotenenti di  vascello  del
Corpo del genio navale; 
      b) concorso per la nomina di due sottotenenti di  vascello  del
Corpo sanitario militare marittimo di cui: 
        1) uno medico; 
        2) uno farmacista. 
    Il posto messo a concorso di cui al predetto numero  1),  qualora
non ricoperto  per  assenza  di  concorrenti  idonei,  potra'  essere
devoluto, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, agli
altri concorrenti idonei per il posto di cui al precedente numero  2)
e viceversa; 
      c) concorso per la nomina di quattro sottotenenti  di  vascello
del Corpo delle capitanerie di porto, di cui: 
        1) due in possesso di uno dei titoli di studio  indicati  nel
successivo articolo 2, comma 1, lettera c), numero 3), primo alinea; 
        2) due in possesso di uno dei titoli di studio  indicati  nel
successivo articolo 2,  comma  1,  lettera  c),  numero  3),  secondo
alinea. 
    I posti messi a concorso di cui al predetto  numero  1),  qualora
non ricoperti in tutto o in parte per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, potranno essere devoluti, secondo l'ordine della  graduatoria
generale di merito, agli altri concorrenti idonei per i posti di  cui
al precedente numero 2) e viceversa. 
    2. In caso di mancata copertura dei  posti  in  uno  o  piu'  dei
concorsi di cui al precedente comma 1, per  mancanza  di  concorrenti
idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i
posti non ricoperti in aumento ad uno o a piu' degli  altri  concorsi
di cui allo stesso  comma  1,  secondo  la  relativa  graduatoria  di
merito. 
    3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente  comma  1,  sono
previste le seguenti  riserve  di  posti  a  favore  degli  ufficiali
ausiliari che hanno prestato servizio  senza  demerito  nell'Esercito
italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi
dell'articolo 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66: 
      a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a); 
      b) i due posti per il concorso di cui al comma 1,  lettera  b),
numeri 1) e 2); 
      c) un posto per il concorso  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera c), numero 1); 
      d) un posto per il concorso  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera c), numero 2). 
    4. Resta impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando,  modificare  il  numero  dei
posti, annullare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi
o l'ammissione  dei  vincitori  al  relativo  corso  applicativo,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In  tal  caso
l'Amministrazione provvedera' a dare formale  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Ai  concorsi  di  cui  al  precedente  articolo   1   possono
partecipare concorrenti  di  entrambi  i  sessi  che,  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  delle  domande  indicato  nel
successivo articolo 3, comma 1: 
      a) non hanno superato il giorno di compimento del: 
        1) 40° anno di eta', se ufficiali in ferma  prefissata  dell'
Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica  militare
che hanno completato un anno di servizio  o  se  ufficiali  inferiori
delle forze di completamento, ai sensi dell'articolo 653, comma 1 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        2) 34°  anno  di  eta',  se  ufficiali  in  ferma  prefissata
dell'Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di servizio  o
b) se ufficiali inferiori delle  forze  di  completamento,  ai  sensi
dell'articolo 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66; 
        3) 32°  anno  di  eta'  se  non  appartenenti  alle  predette
categorie; 
      b) sono cittadini italiani; 
      c) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per il concorso relativo al Corpo del genio navale: lauree
magistrali   delle   classi   «LM-4»   (architettura   e   ingegneria
edile-architettura), «LM-23» (ingegneria civile), «LM-24» (ingegneria
dei sistemi edilizi), «LM-26» (ingegneria della  sicurezza),  «LM-35»
(ingegneria per l'ambiente e il territorio) e «LM-48» (pianificazione
territoriale  urbanistica  e  ambientale).  I   concorrenti   devono,
inoltre, essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
relativa professione; 
        2) per il  concorso  relativo  al  Corpo  sanitario  militare
marittimo: 
          laurea  magistrale  della  classe   «LM-41»   (medicina   e
chirurgia).  I  concorrenti  devono,  inoltre,  essere  in   possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 
          laurea magistrale della classe «LM-13» (farmacia e farmacia
industriale). I  concorrenti  devono,  inoltre,  essere  in  possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; 
        3) per il concorso relativo al  Corpo  delle  capitanerie  di
porto: 
          lauree magistrali delle classi  «LM-27»  (ingegneria  delle
telecomunicazioni),  «LM-29»  (ingegneria  elettronica)   e   «LM-32»
(ingegneria informatica); 
          lauree magistrali  delle  classi  «LM-4»  (architettura  ed
ingegneria edile-architettura), «LM-23» (ingegneria civile),  «LM-24»
(ingegneria  dei  sistemi   edilizi),   «LM-26»   (ingegneria   della
sicurezza) e «LM-35» (ingegneria per l'ambiente e il territorio). 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle  predette  lauree
magistrali, come previsto  dal  decreto  interministeriale  9  luglio
2009. Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi di laurea
equipollenti secondo  il  precedente  ordinamento.  Allo  scopo,  gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
il relativo provvedimento di equipollenza. 
    La partecipazione ai concorsi  di  coloro  che  hanno  conseguito
all'estero  il  titolo  di  studio  prescritto  e'   subordinata   al
riconoscimento    da    parte    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dell'equipollenza del titolo  stesso
a quello precedentemente  indicato.  In  tal  caso,  gli  interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione  al  concorso
l'attestazione di  equipollenza  al  titolo  di  studio  previsto  in
Italia; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero  ammessi  a  prestare  servizio  civile
sostitutivo, a meno che  abbiano  presentato  apposita  dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per  il  servizio  civile  non  prima  che  siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, come disposto dall'articolo 636 del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. In tal  caso,  l'esito  della  dichiarazione  deve
essere allegato in copia alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  danno  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed  attitudinale  al
servizio incondizionato quali ufficiali in  servizio  permanente  nei
ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con  le  modalita'
di cui ai successivi articoli 8 e 9; 
      b) all'accertamento, anche successivo  alla  nomina,  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487, del possesso dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta
stabiliti  per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,   da
effettuarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 
    3. I requisiti di partecipazione ai concorsi di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello indicato  nella  lettera  a),  devono
essere mantenuti fino al conferimento della nomina  ad  ufficiale  in
servizio permanente e durante il successivo iter formativo. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    La  domanda  di  partecipazione  ad  uno  dei  concorsi  di   cui
all'articolo 1, comma 1 dovra' essere: 
      a) redatta in carta semplice, secondo il modello  riportato  in
allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; 
      b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in  calce  alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa  e  leggibile,
non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione rendera' la
domanda irricevibile; 
      c) spedita, a pena di irricevibilita', esclusivamente  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero  della  difesa  -
Direzione generale per  il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - casella postale 15317
- 00143 Roma, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo  a
quello  di  pubblicazione  del  presente   decreto   nella   gazzetta
ufficiale, 4ª serie speciale (a tal fine fara' fede la  data  apposta
dall'ufficio postale accettante). Se il trentesimo giorno e'  festivo
il termine di scadenza e' prorogato  al  primo  giorno  seguente  non
festivo. 
    Alla  domanda  dovra'  essere  allegata  una  copia  della  carta
d'identita' o di altro  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di
validita'. 
    I concorrenti  dovranno  aver  cura  di  conservare  copia  della
domanda e  della  ricevuta  di  spedizione  della  raccomandata,  che
dovranno essere esibite, a richiesta,  all'atto  della  presentazione
alla prima  prova  scritta  d'esame,  come  indicato  nel  successivo
articolo 6, comma 2. 
    I  concorrenti,  se  militari  in  servizio,  dovranno,  inoltre,
presentare copia della suddetta domanda al Comando  del  reparto/ente
di  appartenenza  ovvero,  se  in  congedo,  ai  Centri   documentali
dell'Esercito (ex distretti  militari)  o  ai  Dipartimenti  militari
marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del
personale della Regione aerea competenti per territorio o al  Comando
Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione  alla  Forza
armata di appartenenza ed alla loro residenza. 
    I concorrenti residenti all'estero, o che si  trovano  all'estero
per motivi di  servizio,  potranno  inoltrare  la  domanda  entro  il
termine  sopraindicato,  anche  per  il   tramite   delle   Autorita'
diplomatiche o consolari  ovvero  del  Comando  del  reparto/ente  di
appartenenza che,  dopo  aver  attestato  sulla  stessa  la  data  di
presentazione,  ne  cureranno  l'immediato   inoltro   al   succitato
indirizzo. 
    In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data  di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita'/Comando
ricevente. 
    2. I concorrenti, consapevoli delle conseguenze  penali  che,  ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, possono derivare da  falsita'  in  atti  e  da
dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare nella domanda: 
      a)  il  concorso  al  quale  chiedono  di  essere  ammessi.   I
concorrenti, qualora in possesso dei requisiti di cui  al  precedente
articolo  2,  presentando  distinte  domande,  possono  chiedere   di
partecipare a tutti i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1; 
      b) la/e lingua/e  straniera/e  (massimo  due)  nella/e  quale/i
intendono sostenere la prova orale facoltativa, scelta/e tra l'araba,
la cinese, la croata, la francese, l'hindi, l'inglese,  la  persiana,
la russa, la serba, la spagnola e la  tedesca,  (se  si  sceglie  una
lingua compresa tra  l'araba,  la  cinese,  la  croata,  l'hindi,  la
persiana, la russa  e  la  serba  e'  richiesta  una  seconda  lingua
compresa tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca); 
      c) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      d) la residenza ed il comune nelle cui  liste  elettorali  sono
iscritti  ovvero  i  motivi  della   mancata   iscrizione   o   della
cancellazione dalle liste medesime. Se cittadini  italiani  residenti
all'estero, dovranno indicare  anche  l'ultima  residenza  in  Italia
della famiglia e la data di espatrio; 
      e)  il  recapito  al  quale  desiderano   ricevere   tutte   le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale, i numeri di telefono fisso e mobile ed un indirizzo di posta
elettronica, se posseduto. 
    I concorrenti dovranno, altresi',  segnalare  tempestivamente,  a
mezzo telegramma o  fax  (numero  06517052774),  al  Ministero  della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I  Reparto  -
1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali   -   4ª   Sezione   -   viale
dell'Esercito n. 186 -  00143  Roma,  ogni  variazione  del  recapito
indicato nella domanda che viene a verificarsi durante l'espletamento
del concorso. 
    L'Amministrazione   non   assume   alcuna   responsabilita'   per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte dei concorrenti ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali  o  telegrafici  o
comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso  fortuito  o  a  forza
maggiore; 
      f) il possesso  di  una  delle  lauree  magistrali  tra  quelle
previste al precedente articolo 2, comma 1,  lettera  c),  la  durata
legale del corso di studi universitari seguito, l'Universita'  presso
la quale e' stata conseguita con il relativo indirizzo,  la  data  di
conseguimento e la votazione riportata. Inoltre,  i  partecipanti  ai
concorsi per i ruoli normali del Corpo del genio navale e  del  Corpo
sanitario militare marittimo  dovranno  dichiarare  il  possesso  del
diploma di abilitazione  all'esercizio  della  relativa  professione,
l'Universita' presso la quale  e'  stato  conseguito  e  la  data  di
conseguimento; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,  i   concorrenti   dovranno   indicare,   in   apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato hanno assolto, eventualmente, gli obblighi militari; 
      h) il proprio stato civile; 
      i) di godere dei diritti civili e politici; 
      j) di non essere stati  condannati  per  delitti  non  colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi  e  di
non  essere  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione.  In  caso
contrario dovranno indicare, in apposita  dichiarazione  da  allegare
alla domanda le condanne, le applicazioni di pena, i  procedimenti  a
carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la  data
del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato  ovvero
presso la quale pende  un  eventuale  procedimento  penale  per  aver
assunto la qualifica di imputato. 
    I concorrenti dovranno  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali  -  4ª  Sezione  -
viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, qualsiasi  variazione  della
loro  posizione  giudiziaria  che  intervenga  successivamente   alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in  servizio
permanente; 
      k) gli eventuali servizi prestati  come  impiegati  presso  una
pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego presso  l'amministrazione  stessa,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; 
      l) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se  ufficiali  di  complemento  o
ufficiali in ferma prefissata, dovranno indicare la  data  di  inizio
del corso allievi  ufficiali  di  complemento  o  del  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata, il numero e la tipologia dello stesso.
Inoltre, dovranno indicare: 
        1) se ufficiali di complemento, la data di fine del  servizio
di prima nomina,  l'eventuale  ammissione  alla  ferma  biennale  non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale; 
        2) se ufficiali delle forze di completamento,  i  periodi  di
richiamo effettuati, la loro durata e l'esigenza per  la  quale  sono
stati richiamati; 
      m) solo se concorrenti di sesso maschile devono dichiarare: 
        1)  il  Centro  documentale  (ex  distretto  militare)  o  il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o  la  Direzione
territoriale  del  personale  della  Regione  aerea  competente   per
territorio o il Comando Aeronautica militare di Roma,  di  ascrizione
in relazione alla Forza armata di appartenenza ed alla residenza; 
        2) di non essere  stati  dichiarati  obiettori  di  coscienza
ovvero ammessi a prestare servizio  sostitutivo  civile  a  meno  che
abbiano presentato apposita dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia
allo status di obiettori di coscienza presso l'Ufficio nazionale  per
il servizio civile non prima che siano  decorsi  almeno  cinque  anni
dalla data in cui sono stati collocati in congedo  secondo  le  norme
previste dal servizio di leva, come disposto  dall'articolo  636  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va  resa
anche se negativa; 
      n) l'eventuale possesso di uno o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati  nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. I concorrenti dovranno fornire, con le modalita' di
cui al successivo articolo 7, informazioni sui titoli posseduti; 
      o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994  n.  487.  I  concorrenti  dovranno  fornire  tutte  le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione ai concorsi; 
      p) di essere a conoscenza dell'obbligo, se vincitori e non gia'
militari in servizio permanente, di contrarre  la  ferma  di  cui  al
successivo articolo 13, comma 4; 
      q) di aver preso conoscenza del bando e di acconsentire,  senza
riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      r) di prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      s)  l'eventuale  elenco   dei   documenti   e/o   dichiarazioni
sostitutive allegati alla domanda di partecipazione. 
    3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei  casi
espressamente previsti nel presente articolo, la  Direzione  generale
per il personale militare potra' chiedere la  regolarizzazione  delle
domande  che,  sottoscritte  e  spedite  nei  termini,   risulteranno
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi  al
modello di domanda di cui al citato allegato A. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui  al  precedente
articolo 1, comma 1 prevede: 
      a) due prove scritte (una prova scritta e  due  prove  pratiche
nel concorso per il Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti); 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) prova orale; 
      g) prova orale facoltativa di  lingua  straniera  (massimo  due
lingue). 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    2. A mente dell'articolo 580, comma 3 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'articolo 585 dello stesso decreto  -  all'atto  dell'approvazione
della  graduatoria  di  merito  del  concorso  al  quale  partecipano
(presumibilmente entro il mese di luglio/agosto 2011) dovranno essere
risultati idonei in tutte le  prove  ed  in  tutti  gli  accertamenti
previsti nel precedente comma 1. In caso  contrario  saranno  esclusi
dal concorso. 
    3. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  concorrenti  per  eventuali  infortuni  che  dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per le  prove  scritte  (per  la
prova scritta e le prove pratiche solo  nel  concorso  per  il  Corpo
sanitario militare marittimo - farmacisti), la valutazione dei titoli
di merito, le prove  orali  e  la  formazione  della  graduatoria  di
merito, distinta per ciascun concorso; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
i tre concorsi; 
      c) la commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  sanitari,
unica per i tre concorsi; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica  per
i tre concorsi; 
      e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica  per
i tre concorsi. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un ufficiale del Corpo per cui e'  indetto  il  concorso  di
grado  non  inferiore  a  contrammiraglio,  in  servizio  permanente,
presidente; 
      b) uno o piu' ufficiali di grado non inferiore  a  capitano  di
fregata, in servizio permanente, membro o membri; 
      c) un docente o esperto  nelle  materie  oggetto  d'esame,  che
potra' essere diverso in  funzione  delle  materie  medesime,  membro
aggiunto; 
      d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) un sottufficiale con il grado di primo maresciallo ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    I membri aggiunti avranno diritto di voto solo per le materie  di
pertinenza. 
    3. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico di grado non  inferiore  a  capitano  di
vascello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori medici, membri; 
      c) un sottufficiale del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti dell'Amministrazione della difesa o di medici specialisti
esterni. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di  cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico di grado non  inferiore  a  capitano  di
vascello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori medici, membri; 
      c) un sottufficiale del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Gli ufficiali medici facenti parte di tale  commissione  dovranno
essere diversi da quelli designati  per  la  commissione  di  cui  al
precedente comma  3.  Inoltre,  detta  commissione  si  avvarra'  del
supporto di ufficiali medici specialisti  dell'Amministrazione  della
difesa o di medici specialisti esterni  che  dovranno  essere,  anche
essi, diversi da  quelli  consultati  dalla  commissione  di  cui  al
precedente comma 2. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di  vascello,
presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c) un sottufficiale del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
    6. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
      a) un ufficiale superiore in servizio, presidente; 
      b) due ufficiali in servizio, membri, dei quali il meno anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  e/o
sottufficiali esperti di settore  dell'Amministrazione  della  difesa
ovvero di esperti di settore esterni. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Prove scritte e pratiche 
 
 
    1. I candidati ai concorsi che non riceveranno  comunicazione  di
esclusione  dovranno  sostenere   le   prove   scritte   di   cultura
tecnico-professionale (prova scritta e prove  pratiche  nel  concorso
per il Corpo sanitario militare marittimo - farmacisti),  con  inizio
non prima delle 0830, presso l'Accademia  navale  di  Livorno,  viale
Italia n. 72, secondo il seguente calendario: 
      a) per i concorsi relativi al Corpo del genio navale e al Corpo
sanitario militare marittimo - medici: 
        1) 29 marzo 2011: prima prova scritta; 
        2) 30 marzo 2011: seconda prova scritta; 
      b)  per  il  concorso  relativo  al  Corpo  sanitario  militare
marittimo - farmacisti: 
        1) 29 marzo 2011: prova scritta; 
        2) 30 marzo 2011: prima prova pratica; 
        3) 31 marzo 2011: seconda prova pratica; 
      c) per il concorso  relativo  al  Corpo  delle  capitanerie  di
porto: 
        1) 31 marzo 2011: prima prova scritta; 
        2) 1° aprile 2011: seconda prova scritta. 
    Eventuali modificazioni delle date o della sede di svolgimento di
dette prove  saranno  rese  note  mediante  avviso  pubblicato  nella
gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale del 15 marzo  2011,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti.
Nella stessa gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale del 15 marzo  2011
la pubblicazione di tale avviso potra' essere rinviata  ad  una  data
successiva. 
    2. I concorrenti saranno tenuti a  presentarsi,  senza  attendere
alcun preavviso, entro le 0730, nella sede e nei  giorni  suindicati,
muniti di documento di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 1,
nonche' di copia della domanda di partecipazione al concorso e  della
ricevuta di spedizione della  medesima  a  mezzo  raccomandata.  Essi
dovranno  portare  al  seguito  una  penna  a  sfera  ad   inchiostro
indelebile nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto. Coloro
che risulteranno assenti al momento  dell'inizio  di  ciascuna  prova
saranno considerati rinunciatari e,  quindi,  esclusi  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore. 
    3. Le materie sulle  quali  verteranno  le  prove  scritte  ed  i
relativi programmi sono riportati, in relazione a  ciascun  concorso,
negli allegati C, D, E ed F, che costituiscono parte  integrante  del
presente decreto. Per quanto concerne  le  modalita'  di  svolgimento
delle prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12,
13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487. 
    4. Le prove scritte si intenderanno superate  se  il  concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un  punteggio  non  inferiore  a
21/30. 
    5. I concorrenti risultati  idonei  riceveranno  da  parte  della
Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione. 
    6. I concorrenti che non avranno superato le  prove  scritte  non
riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno  chiedere  informazioni
sull'esito delle stesse, a partire dal trentesimo  giorno  successivo
alla data di svolgimento,  al  Ministero  della  difesa  -  Direzione
generale per  il  personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il
pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012,
ovvero    consultare    i     siti     «www.persomil.difesa.it»     e
«www.marina.difesa.it». Nei predetti siti sara' inoltre pubblicato, a
puro titolo informativo, l'elenco dei concorrenti idonei nelle  prove
scritte. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente  articolo  5,
comma 1, lettera  a),  dopo  le  prove  scritte  e  pratiche  di  cui
all'articolo 6 e prima della  relativa  correzione,  procedera'  alla
valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno  sostenuto
entrambe le prove. L'esito della valutazione  sara'  reso  noto  agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati  nel  citato
allegato B, ai fini della loro corretta valutazione  da  parte  della
commissione  esaminatrice.  A  tale  scopo  i  concorrenti   dovranno
produrre a  corredo  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso
eventuale documentazione probatoria ovvero una o  piu'  dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445.   Le
pubblicazioni  di  carattere  tecnico-scientifico   dovranno   essere
necessariamente allegate alla domanda. 
    3. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni  di
carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno  fornito,
entro la data medesima, analitiche e complete  informazioni  con  una
delle modalita' suindicate. 
    4. La commissione disporra' di un punteggio complessivo  fino  ad
un massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato
allegato B. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1.  I  concorrenti  che  avranno  superato   le   prove   scritte
riceveranno da  parte  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare apposita  comunicazione,  a  mezzo  lettera  raccomandata  o
telegramma o, se possibile, con messaggio di posta elettronica o  sms
(secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione), contenente
l'indicazione del giorno (verosimilmente del mese di aprile  2011)  e
dell'ora nei quali dovranno presentarsi presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3, per essere
sottoposti  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui   al   presente
articolo, nonche' agli accertamenti attitudinali  ed  alle  prove  di
efficienza fisica di cui ai successivi articoli 9 e 10. Essi dovranno
essere muniti dei  documenti  indicati  nel  successivo  comma  2  e,
durante il periodo di permanenza presso il  predetto  Centro  (durata
presunta giorni tre/quattro), non fruiranno di vitto  ed  alloggio  a
carico dell'Amministrazione. 
    Coloro che non si  presenteranno  nel  giorno  stabilito  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso  il  Centro
di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno  consegnare  i
seguenti documenti, in originale o in copia conforme,  rilasciati  in
data non anteriore  a  tre  mesi  da  quella  di  presentazione  agli
accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due  proiezioni  con  relativo  referto  (solo  se  esiste  dubbio
diagnostico da parte della commissione  medica  l'esame  radiografico
verra' effettuato presso il Centro di selezione); 
      b)   referto   originale   attestante    l'effettuazione    dei
sottoelencati esami: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) markers virali delle epatiti: anti-HAV,  HbsAg,  anti-HBs,
anti-HBc ed anti-HCV; 
        4) glicemia; 
        5) creatininemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) trigliceridemia; 
        8) transaminasemia (GOT e GPT); 
        9) bilirubinemia totale e frazionata; 
        10) gamma GT; 
        11) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  G,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato deve avere una data di rilascio non anteriore a sei  mesi
a quella di presentazione. 
      d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3ª o
4ª generazione; 
      e) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera/nuoto, in corso  di  validita'  (il  documento
dovra' avere validita' annuale con scadenza fino al 31 ottobre 2011),
rilasciato da medici appartenenti  alla  Federazione  medico-sportiva
italiana  ovvero  a   strutture   sanitarie   pubbliche   o   private
accreditate, che esercitano in tali ambiti la professione  di  medico
specializzato in medicina dello sport. La  mancata  presentazione  di
tale  certificato  comportera'  la  non  ammissione  alle  prove   di
efficienza fisica; 
      f) solo se concorrenti di sesso  femminile  dovranno,  inoltre,
presentare: 
        1) ecografia pelvica  con  relativo  referto,  eseguita,  con
modalita' sovrapubica, entro i tre  mesi  precedenti  la  data  degli
accertamenti psico-fisici; 
        2)  referto  attestante  l'esito  del  test   di   gravidanza
(mediante analisi su sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  cinque
giorni  lavorativi  precedenti  la   data   di   presentazione   agli
accertamenti psico-fisici; 
      g) i soli concorrenti risultati vincitori dei  concorsi,  entro
trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il
certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione  anche  di
uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione  dell'esame
radiografico, comportera' l'esclusione dagli accertamenti sanitari e,
quindi, dal concorso. 
    3. La commissione di cui  al  precedente  articolo  5,  comma  1,
lettera b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2  del  presente
articolo, accertera' direttamente il possesso dei seguenti  ulteriori
specifici requisiti: 
      a) dati somatici:  statura  non  inferiore  a  m.  1,65  e  non
superiore a m.  1,95,  per  i  concorrenti  di  sesso  maschile;  non
inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95, per i  concorrenti  di
sesso femminile (articolo 587, comma 1, lettera a)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90); 
      b) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare le 3  diottrie  per  la  miopia  e
l'astigmatismo miotico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le  3  diottrie
per  l'astigmatismo  misto   o   per   l'anisometropia   sferica   ed
astigmatica,  purche'  siano  presenti  la  fusione  e   la   visione
binoculare.  Senso  cromatico  normale.  L'accertamento  dello  stato
refrattivo,    ove    occorra,    potra'    essere    eseguito    con
l'autorefrattometro   o   in   cicloplegia   o    con    il    metodo
dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 db fino  alla
frequenza di 4000 Hz e una  perdita  uditiva  bilaterale  con  P.P.T.
compresa entro  il  20%.  I  deficit  neurosensoriali  isolati  sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta  dallo
specialista,  secondo  quanto  previsto   dalle   vigenti   direttive
tecniche; 
      d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i  quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con  moderna  protesi  fissa  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati. 
    4. La suddetta commissione disporra'  per  tutti  i  concorrenti,
tranne quelli in  accertato  stato  di  gravidanza,  che  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati: 
      a)  visita  medica  generale.  In  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  se,  per  la
loro  sede  o  natura,  sono  deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal
caso da accertare con visita  psichiatrica  e  con  appropriati  test
psicodiagnostici); 
      b) visita cardiologica con ECG a riposo; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita oculistica; 
      e) visita odontoiatrica; 
      f) visita ortopedica; 
      g) visita psichiatrica; 
      h) analisi delle urine per la ricerca di  eventuali  cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
      i) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      j) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      k)   ogni    ulteriore    indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso   l'esame   radiologico)
ritenuta utile  per  consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
ad indagini radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'allegato H, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    Gli   interessati,   all'atto   della   presentazione,   dovranno
rilasciare   un'apposita   dichiarazione   di   consenso    informato
all'effettuazione  del  predetto  protocollo   diagnostico,   nonche'
un'ulteriore dichiarazione di consenso informato  all'esecuzione  del
protocollo vaccinale, in conformita' a quanto riportato nell'allegato
I, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    5. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio incondizionato  quali  ufficiali  nei  ruoli  normali  della
Marina militare.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto delle  caratteristiche  somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 
    Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'articolo 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  dalla
direttiva tecnica riguardante  l'accertamento  delle  imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare,
emanata dalla Direzione generale della sanita'  militare  in  data  5
dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      b)   ritenuti   altresi'   in   possesso    di    un    profilo
somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base  alla
direttiva tecnica per delineare il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati  idonei  al  servizio  militare,  emanata  dalla  Direzione
generale della sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    Saranno  giudicati  inidonei  i  concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a)  stato  di  tossicodipendenza,  tossicofilia  o   assunzione
occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive; 
      b) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la  frequenza  del  corso  applicativo  indicato  nel  successivo
articolo 13; 
      c) malformazioni ed infermita' comunque  incompatibili  con  la
frequenza del corso e con il successivo impiego  quale  ufficiale  in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare. 
    6.  La  commissione  medica,  seduta  stante,   comunichera'   al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale del Corpo del genio navale o sanitario militare  marittimo  o
delle capitanerie di porto", con l'indicazione del profilo sanitario; 
      b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  nel  ruolo
normale del Corpo del genio navale o sanitario militare  marittimo  o
delle  capitanerie  di  porto",  con  l'indicazione  della  causa  di
inidoneita'. 
    7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli  accertamenti
psico-fisici verranno riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile  breve  durata,  per  le
quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione  migliorativa,
tale  da  lasciar  prevedere  il  possibile  recupero  dei  requisiti
richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera' il termine,  che  non
potra' superare la data prevista per  il  completamento  della  prova
orale da parte di tutti i concorrenti, entro il quale li  sottoporra'
ad  ulteriori  accertamenti  sanitari  per   verificare   l'eventuale
recupero dell'idoneita' fisica. Costoro, per esigenze  organizzative,
potranno essere ammessi con  riserva  a  sostenere  gli  accertamenti
attitudinali e le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al
momento della  nuova  visita,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psico-fisica saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati. 
    8. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali. 
    9. I  concorrenti  giudicati  inidonei  potranno,  tuttavia,  far
pervenire al Ministero della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali
-  4ª  Sezione,  viale   dell'Esercito   n.   186   -   00143   Roma,
improrogabilmente entro il  decimo  giorno  successivo  a  quello  di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici, anticipandola via  fax
al numero 06517052774, specifica istanza  di  ulteriori  accertamenti
sanitari,  corredata  di  idonea  documentazione  rilasciata  da  una
struttura   sanitaria   pubblica    ovvero    privata    accreditata,
relativamente  alle  cause  che  hanno  determinato  il  giudizio  di
inidoneita'. 
    Non saranno prese in considerazione istanze prive della  prevista
documentazione   ovvero   pervenute   oltre   i   termini   perentori
sopraindicati. 
    In caso di accoglimento dell'istanza, i  concorrenti  riceveranno
dalla Direzione  generale  per  il  personale  militare  la  relativa
comunicazione. 
    In  caso  di  mancato  accoglimento   dell'istanza,   invece,   i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di  inidoneita'
riportato  al  termine   degli   accertamenti   psico-fisici   dovra'
intendersi confermato. 
    Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti di cui
al presente  comma,  in  caso  di  accoglimento  dell'istanza,  sara'
espresso dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c)
a seguito di valutazione della  documentazione  allegata  all'istanza
ovvero, solo qualora la commissione stessa lo riterra' necessario,  a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari. 
    Il  giudizio  espresso  da  detta  commissione   e'   definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti, nonche' quelli che avranno rinunciato ai medesimi,  saranno
esclusi dai concorsi. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  al  termine  degli  accertamenti
psico-fisici di cui al precedente articolo 8  saranno  sottoposti,  a
cura della commissione di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  d),
agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di  una
serie di prove (test, questionari, prove di  performance,  intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei  requisiti  necessari  per  il  riconoscimento   delle   qualita'
indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni  di  ufficiale   in
servizio permanente nel ruolo normale del Corpo per  il  quale  hanno
chiesto di concorrere. Tale valutazione - svolta con le modalita' che
sono indicate nelle apposite "norme per la selezione attitudinale nel
concorso per la nomina di ufficiali in servizio permanente dei  ruoli
normali della Marina militare", e nella  direttiva  tecnica  "profili
attitudinali del personale della Marina militare",  entrambe  emanate
dall'Ispettorato  delle  scuole  della  Marina  e  vigenti   all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti - si articolera' nelle seguenti
aree di indagine, a loro volta suddivise negli  specifici  indicatori
attitudinali: 
      a) area dello stile di pensiero:  analisi,  predisposizione  al
cambiamento, struttura; 
      b) area delle emozioni e relazioni: autonomia ed adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area della  produttivita'  e  delle  competenze  gestionali:
livelli  di  energia  e  produttivita',  costanza   nel   rendimento,
capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio  gestionale  al
lavoro,  capacita'  di  guida  e  uso   della   delega,   spinta   al
miglioramento; 
      d)  area  motivazionale:  bisogni   ed   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    3. La commissione assegnera' il punteggio  di  livello  finale  a
ciascun concorrente  sulla  base  delle  risultanze  delle  prove  di
performance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di  quelle
degli  ufficiali  colloquiatori;   tale   punteggio   sara'   diretta
espressione  degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai   diversi
momenti valutativi (non,  quindi,  una  mera  media  aritmetica).  Al
termine degli accertamenti attitudinali, la commissione  esprime  nei
confronti  di  ciascun  candidato  un  giudizio  di  idoneita'  o  di
inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel  caso  in
cui il concorrente  riporta  un  punteggio  di  livello  attitudinale
globale inferiore o uguale a 38/90 oppure, pur non  sussistendo  tale
condizione, laddove  il  solo  punteggio  dell'area  dello  stile  di
pensiero e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90). 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale della Marina"; 
      b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  nel  ruolo
normale della Marina" con l'indicazione del motivo. 
    Il giudizio riportato negli accertamenti  attitudinali,  che  non
comporta  attribuzione  di  punteggio,  e'  definitivo.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    5. A detti accertamenti saranno sottoposti, con riserva, anche  i
concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 7 e quelli di  cui
al comma 9, in caso di accoglimento dell'istanza.  Tali  concorrenti,
se giudicati inidonei al termine degli accertamenti attitudinali, non
saranno ammessi  a  sostenere  gli  ulteriori  accertamenti  sanitari
eventualmente disposti. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine  degli  accertamenti
attitudinali di cui al precedente articolo 9  saranno  sottoposti,  a
cura della commissione di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  e),
alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il  Centro
di selezione della Marina militare di  Ancona  e/o  idonee  strutture
sportive nella sede di Ancona. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  L,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di  svolgimento
degli  esercizi  (obbligatori  e  a  scelta),   nonche'   quelle   di
valutazione dell'idoneita' e le  disposizioni  sui  comportamenti  da
tenersi in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi
durante l'effettuazione degli esercizi. 
    4. Per conseguire l'idoneita' nelle prove di efficienza fisica, i
concorrenti dovranno essere risultati idonei nelle prove obbligatorie
ed in una di quelle a scelta.  In  caso  contrario  sara'  emesso  un
giudizio di inidoneita'. Tale  giudizio,  che  sara'  comunicato  per
iscritto  agli  interessati  a  cura   della   commissione   di   cui
all'articolo 5, comma 1,  lettera  e),  e'  definitivo.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    5. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica,  la  predetta
commissione redigera' il relativo verbale. 
    6. Le commissioni di cui  al  precedente  articolo  5,  comma  1,
lettere b), c) e d) devono far pervenire alla Direzione generale  per
il personale  militare  -  I  Reparto  -  1ª  Divisione  reclutamento
ufficiali - 4ª Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143  Roma,  i
rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di  completamento
degli stessi. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                             Prove orali 
 
 
    1. I concorrenti  risultati  idonei  nelle  prove  di  efficienza
fisica saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno  luogo
presso  l'Accademia  navale  di  Livorno,   viale   Italia   n.   72,
presumibilmente  nel  mese  di  maggio/giugno  2011.  A  tal  fine  i
concorrenti riceveranno la  relativa  convocazione  a  mezzo  lettera
raccomandata o telegramma o,  qualora  possibile,  con  messaggio  di
posta elettronica o sms (secondo quanto  indicato  nella  domanda  di
partecipazione). 
    2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno  stabilito  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi delle  prove  orali
sono riportati nei citati allegati C, D, E ed F. 
    4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione
non inferiore a 21/30, utile per la formazione della  graduatoria  di
merito di cui al successivo articolo 12.  Il  punteggio  della  prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. 
    5. I concorrenti idonei nella prova orale, se  lo  hanno  chiesto
nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno  la
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di  due  lingue
scelte tra l'araba, la  cinese,  la  croata,  la  francese,  l'hindi,
l'inglese, la persiana, la russa, la serba, la spagnola e la tedesca;
se si sceglie una lingua compresa tra l'araba, la cinese, la  croata,
l'hindi, la persiana, la russa e la serba e'  richiesta  una  seconda
lingua  compresa  tra  la  francese,  l'inglese,  la  spagnola  e  la
tedesca), indicata nella domanda stessa, con le  modalita'  riportate
nel paragrafo 3 dei citati allegati C, D  ed  F  e  nel  paragrafo  4
dell'allegato E. 
    6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale  facoltativa  di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione
al  voto  conseguito  in  ciascuna  delle  lingue  prescelte,   cosi'
determinato: 
      a) fino a 20/30: punti 0; 
      b) 21/30: punti 0,05; 
      c) 22/30: punti 0,10; 
      d) 23/30: punti 0,15; 
      e) 24/30: punti 0,20; 
      f) 25/30: punti 0,25; 
      g) 26/30: punti 0,30; 
      h) 27/30: punti 0,35; 
      i) 28/30: punti 0,40; 
      j) 29/30: punti 0,45; 
      k) 30/30: punti 0,50. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La graduatoria di merito degli idonei, distinta  per  ciascuno
dei concorsi di cui all'articolo 1,  comma  1,  sara'  formata  dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio conseguito da
ciascun candidato, ottenuto sommando: 
      a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte  (nella
prova scritta e nelle  prove  pratiche  nel  concorso  per  il  Corpo
sanitario militare marittimo - farmacisti); 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d) l'eventuale  punteggio  aggiuntivo  conseguito  in  ciascuna
prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra'  conto
della  riserva  di  posti  per  gli  ufficiali   ausiliari   di   cui
all'articolo 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66.  I  posti  riservati,  qualora  non  ricoperti  per  carenza   di
riservatari idonei, saranno devoluti a favore  di  altri  concorrenti
idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  2,  nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a  parita'
di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data
di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,  che  i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. In assenza di titoli di preferenza,  sempre  a  parita'  di
merito, sara'  preferito  il  concorrente  piu'  giovane  d'eta',  in
applicazione del secondo periodo dell'articolo 3, comma 7 della legge
15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9  della
legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Saranno dichiarati vincitori - se non  sono  sopravvenuti  gli
elementi impeditivi di cui  all'articolo  1,  comma  2  del  presente
decreto  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato   nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella  rispettiva  graduatoria
di merito. 
    5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel  giornale  ufficiale  del  Ministero  della   difesa.   Di   tale
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre,  essi  saranno
pubblicati nel Foglio d'ordini della Marina militare e, a puro titolo
informativo, nel sito web « www.persomil.difesa.it  ». 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I  vincitori  dei  concorsi,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati sottotenenti  di  vascello
in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del  Corpo
del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del  Corpo
delle capitanerie di  porto,  con  l'anzianita'  assoluta  nel  grado
stabilita nel relativo decreto presidenziale  di  nomina,  che  sara'
immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'articolo 2  del  presente
decreto. 
    3. I vincitori - se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'articolo  1,  comma  4  del  presente  decreto  -  saranno
invitati  ad  assumere  servizio  in  via  provvisoria,  con  riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata  non  superiore  ad  un  anno  accademico,  con  le  modalita'
stabilite dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare. 
    All'atto della presentazione al  corso,  gli  ufficiali  dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla  data  di  inizio
del corso medesimo,  che  avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo  al
superamento del corso applicativo. Il  rifiuto  di  sottoscrivere  la
ferma comportera' la revoca della nomina. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della  durata  del  corso  stesso,  di  altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria  di
merito. 
    5. Il concorrente di sesso  femminile  nominato  sottotenente  di
vascello in servizio  permanente  che,  trovandosi  nelle  condizioni
previste dall'articolo 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, non  potra'  frequentare  il  corso  applicativo,  sara'
rinviato al primo corso utile successivo. 
    6.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso.  Per  gli  ufficiali
appartenenti  alle  forze  di  completamento  si   applicheranno   le
disposizioni  previste  dall'articolo  25,  comma   4   del   decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 
    7. Coloro che non supereranno o non porteranno  a  compimento  il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in  congedo,  se  provenienti  dal  personale  in  servizio   saranno
restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso  il  periodo
di  durata  del  corso   sara'   computato   per   intero   ai   fini
dell'anzianita' di servizio. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo  2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche  ed  agli  enti
competenti la conferma  di  quanto  dichiarato  dai  candidati  nelle
domande  di  partecipazione  ai  concorsi   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.  Il  certificato  del  casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'articolo 76 del  gia'  citato  decreto  presidenziale  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto  delle  dichiarazioni,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con  il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dai  concorsi  i
concorrenti che non  saranno  ritenuti  in  possesso  dei  prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi  decaduti  dalla  nomina  ad
ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato dopo la nomina. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli  accertamenti  di  cui  all'articolo  4  del  presente  decreto
(compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi
concorsuali), nonche' per la permanenza presso le  relative  sedi  di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, fino ad un massimo  di  trenta  giorni,  nei  quali  devono
essere  computati  i  giorni  di  svolgimento  delle  prove  e  degli
accertamenti   suindicati,   nonche'   quelli   necessari   per    il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno  e  per  il  rientro  in
sede. In  particolare,  detta  licenza,  cumulabile  con  la  licenza
ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista  oppure
frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci  giorni,
per le prove scritte. Se il concorrente manchera'  di  sostenere  gli
accertamenti e le prove  d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua
volonta',  la  licenza  straordinaria  sara'  computata  in   licenza
ordinaria dell'anno in corso. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali
per le finalita' di gestione dei concorsi e saranno  trattati  presso
una banca dati  automatizzata,  anche  successivamente  all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  dei  concorsi  o   alla
posizione giuridico - economica dei concorrenti, nonche', in caso  di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,  completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento. Responsabile del trattamento e' il Coordinatore della 1ª
Divisione reclutamento ufficiali  della  Direzione  generale  per  il
personale militare. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 14 febbraio 2011 
 
                             Generale di corpo d'armata: Mario Roggio 
Ammiraglio ispettore capo (CP): Marco Brusco