Concorso per 1 perito industriale (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 17 del 01-03-2011
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  31 marzo 2011) Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale. ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 01-03-2011
Data Scadenza bando 31-03-2011
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


CONCORSO   (scad.  31 marzo 2011)

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio  della
  libera professione di perito industriale. 

  
                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
                    e per l'autonomia scolastica

    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
    Visto il decreto ministeriale 9 settembre  1957  di  approvazione
del regolamento sugli esami di Stato  di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni;
    Vista la legge 2  febbraio  1990,  n.  17,  contenente  modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti;
    Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  328/2001,  che  stabilisce  che:  «I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica  definiscono  anche,  in  conformita'  alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i  titoli  previsti
dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»;
    Visto il decreto  ministeriale  29  dicembre  1991,  n.  445,  di
approvazione  del  regolamento   per   gli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
industriale, per il quale  gli  esami  hanno  luogo,  ogni  anno,  in
un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro  della  pubblica
istruzione (art. 1, comma 1);
    Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.  447,  con  il
quale e' stato integrato l'allegato B al  predetto  decreto  con  gli
argomenti oggetto della seconda prova scritta o  scritto-grafica  per
gli indirizzi di nuovo ordinamento;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
    Visto il decreto  del  Direttore  generale  per  gli  Ordinamenti
scolastici, n. 8147 del 16 luglio 2008, di Delega ai Direttori  degli
Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti di Trento e Bolzano;

                               Ordina:


                               Art. 1


    1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli  esami  di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della  libera  professione  di
perito industriale.

       
     

                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione  secondaria  superiore  di  perito  industriale
capotecnico  conseguito  presso  un  istituto  statale,  paritario  o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
      A -  completato  un  periodo  triennale  di  attivita'  tecnica
subordinata, anche al fuori di uno studio tecnico professionale,  con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma (art.  2,
comma 3, legge n. 17/1990); 
      B - completato un periodo biennale  di  frequenza  di  apposita
scuola superiore diretta a fini speciali finalizzata al settore della
specializzazione relativa al diploma  (art.  2,  comma  3,  legge  n.
17/1990); 
      C - completato un periodo biennale di formazione e  lavoro  con
contratto  a  norma  di  legge   e   con   mansioni   proprie   della
specializzazione relativa al diploma  (art.  2,  comma  3,  legge  n.
17/1990); 
      D - completato un periodo biennale di pratica durante il  quale
il praticante perito industriale abbia  collaborato  all'espletamento
di  pratiche  rientranti   nelle   competenze   professionali   della
specializzazione relativa al diploma  (art.  2,  comma  3,  legge  n.
17/1990). 
    Il periodo biennale di formazione  e  lavoro  ed  il  periodo  di
pratica  biennale  devono  essere  stati  svolti  presso  un   perito
industriale, un ingegnere o altro professionista  con  attivita'  nel
settore della specializzazione relativa al diploma del  praticante  o
in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi  professionali  da
almeno un quinquennio. 
      E - frequentato, con esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro  semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita' libero professionali previste dalla sezione  dell'albo  cui
si  ha  titolo  ad  accedere  in  relazione  al   diploma   posseduto
(specializzazione) (art. 55, comma 3, decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei periti industriali
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base  a
criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,   motivati
giudizi  negativi,  preclusivi  dell'ammissione  agli   esami,   sono
tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame,  di  uno  dei  seguenti  titoli  in  coerenza  con  le
corrispondenti sezioni: 
      A - diplomi universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella  C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A); 
      B - lauree, comprensive di un tirocinio di  sei  mesi,  di  cui
alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001). 
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi  secondo  modalita'  stabilite  in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita',  gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore  (art.  6,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici  industriali  statali,
elencati nella tabella A allegata,  ubicati  nelle  citta'  sedi  dei
collegi dei periti industriali, ad eccezione delle sedi di  esame  di
Verres,  Verbania,   Imperia,   Urbino,   Ancona   e   Caltanissetta,
individuate, rispettivamente, per i collegi  ubicati  nei  comuni  di
Aosta, Gravellona Toce, Ventimiglia, Pesaro, Osimo ed  Agrigento  che
non sono sedi di istituti tecnici industriali (l'intera provincia  di
Agrigento ne e' priva). 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni per candidati provenienti da  diverse  sedi  di  collegi,
ubicate, ove necessario, anche in regione diversa, o piu' commissioni
operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella A. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso  ai  candidati  interessati  per  il
tramite dei collegi presso  i  quali,  secondo  quanto  disposto  dal
successivo art. 4, sono presentate le domande. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
Domande di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4^ serie speciale, presentare,  come  indicato  al  comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo  art.
5, soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A,  ubicato
nella provincia (ad eccezione di Agrigento per  la  quale  l'istituto
sede  d'esame  e'  quello  di  Caltanissetta  )  sede  del   collegio
competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione (art.
1, comma 4, regolamento). 
    2. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico  dell'istituto
tecnico sede d'esame, dovranno, pero',  essere  inviate  al  Collegio
provinciale di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente O.M. 
    Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': 
      a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione) ; 
      b) a mano direttamente al Collegio competente, entro il termine
sopra indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma
dell'incaricato  alla   ricezione   delle   istanze,   la   data   di
presentazione ed il numero di protocollo); 
      c) tramite PEC  (Posta  Elettronica  Certificata)  al  Collegio
competente, ove il Collegio stesso sia abilitato al  ricevimento  (fa
fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della PEC). 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                  Domande di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata,  sottoscritta,
con marca da bollo (euro  14,62)  e  corredata  della  documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati,  consapevoli  sia  delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per  formazione  o
uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto  delle
dichiarazioni  comporta  la  decadenza  dai  benefici   eventualmente
conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della  Repubblica),
devono dichiarare (articoli 46 e 47  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica): 
      il cognome ed il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale  desiderano  che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; 
      di  aver  conseguito  il  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore di  perito  industriale,  con  precisa  indicazione:  della
esatta denominazione della specializzazione (precisare se di nuovo  o
precedente  ordinamento);  dell'istituto  sede   d'esame;   dell'anno
scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha
rilasciato il diploma se diverso da quello sede d'esame;  della  data
del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso
(apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero  del
registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il  diploma
non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso
dell'interessato, precisare tali circostanze ed  indicare  l'istituto
che ha rilasciato il relativo  certificato,  se  posseduto,  con  gli
estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La  dichiarazione
in argomento non e' richiesta a coloro che sono in  possesso  di  uno
dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2,  lettere  A  e  B
(diplomi universitari e lauree); 
      di essere iscritti (ove d'obbligo in relazione al requisito  di
ammissione) nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
provinciale e della sezione; 
      la pratica professionale  svolta  ovvero  la  scuola  superiore
diretta a fini speciali  presso  la  quale  e'  stato  conseguito  il
relativo diploma, con indicazione della specializzazione e della data
del conseguimento. La dichiarazione in argomento non e'  richiesta  a
coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente
art. 2, commi 1 lettera E e comma  2  lettere  A  -  B  (corsi  IFTS,
diplomi universitari e lauree); 
      di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del  competente  collegio)
di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare  in  modo
specifico come indicato al precedente art. 2,  ovvero  di  maturarlo,
salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di  inizio
delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui  al  precedente
art. 2, commi 1lettere B - E-e comma 2, lettere A  -  B  (diplomi  di
scuola  superiore  diretta  a  fini  speciali,  corsi  IFTS,  diplomi
universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare,  con  fedele  e
completa  trascrizione,  il   contenuto   del   diploma   e/o   della
certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le  lauree  occorre,  in
particolare,  dichiarare   l'avvenuto   compimento   del   prescritto
tirocinio non inferiore a sei mesi); 
      la  specializzazione  per   la   quale   intendono   conseguire
l'abilitazione, specializzazione,  relativa  allo  specifico  diploma
posseduto nei casi di cui alle lettere dalla A alla E del  precedente
art. 2,  nel  cui  settore  hanno  acquisito  uno  dei  requisiti  di
ammissione all'esame. I possessori di diplomi universitari  e  lauree
indicano unicamente le specializzazioni di nuovo ordinamento; 
      di non aver prodotto, per la sessione in corso  ed  a  pena  di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame. 
    2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare  il
requisito di ammissione  sono  tenuti  successivamente,  ad  avvenuta
maturazione   di   questo,   a   dichiararne,   sotto   la    propria
responsabilita',  il  possesso  con  apposito  atto  integrativo  dei
contenuti della domanda  gia'  presentata  indirizzato  al  dirigente
scolastico dell'istituto  sede  d'esame  e  da  inviare  al  collegio
competente. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento delle  prove  (specifici  ausili  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
               Domande di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere  allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti: 
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
        della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario  nella
misura di 49,58 euro  (art.  2  -  capoverso  3  -  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21  dicembre   1990).   Il
versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate,
deve  essere  effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio  postale
utilizzando il modello F23 (codice  tributo:  729T;  codice  ufficio:
quello  dell'Agenzia  delle  entrate  "locale"  in   relazione   alla
residenza anagrafica del candidato); 
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame
a  norma  della  legge  8  dicembre  1956,  n.  1378   e   successive
modificazioni (chiedere all'istituto gli estremi del  conto  corrente
postale da utilizzare); 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, i collegi, verificata la regolarita' delle istanze  ricevute
ed utilmente prodotte  e  compiuto  ogni  opportuno  accertamento  di
competenza,  comunicano,  entro  la  data  del  14  aprile  2011,  al
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, a  mezzo
fax (n. 06/58493945)  e  tramite  posta  elettronica  agli  indirizzi
cesare.aromolo@istruzione.it,  elisabetta.varano@istruzione.it  e  al
Consiglio  Nazionale  il  numero  dei  candidati,  in  possesso   dei
requisiti, al fine della determinazione del numero delle  commissioni
da  nominare.  La   comunicazione   deve   essere   inoltrata   anche
nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda . 
    2. Ciascun collegio inviera', altresi',  entro  la  data  del  29
aprile 2011, a mezzo postale  al  MIUR  Direzione  generale  per  gli
Ordinamenti Scolastici e per  l'Autonomia  Scolastica  -  Ufficio  V-
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) un unico  elenco  nominativo  in
stretto  ordine  alfabetico  e  numerico  dei  candidati  ammessi   a
sostenere gli esami con espressa indicazione  del  titolo  di  studio
posseduto, nell'ambito  di  ciascuna  specializzazione,  distinguendo
quelle  di  nuovo  e  precedente  ordinamento  nei  casi  di  cui  al
successivo art. 9, comma 3, per consentire al Ministero di provvedere
alla loro assegnazione nelle  commissioni.  I  Collegi  provvedono  a
formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71  e  72
decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   445/2000)   delle
dichiarazioni sostitutive  rese  dai  candidati  nelle  domande,  con
riferimento, in particolare,  sia  all'iscrizione  nel  registro  dei
praticanti e  sia  al  possesso  di  uno  dei  requisiti  di  cui  al
precedente art. 2. 
    3. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome; 
      il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  posteriore  al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente  del   collegio,   questi   deve   apporre   la   seguente
attestazione: 
      «Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli
articoli  5  e  6  del  regolamento  degli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera   professione   (decreto
ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445), relativamente  ai  candidati,
in numero di ......, di cui all'elenco nominativo che precede; 
      l'iscrizione (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti  e
l'avvenuto  compimento  del   biennio   di   pratica   o,   comunque,
l'assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidati  con
requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di  rendere
successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 2,
comma 3, legge n. 17/1990; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2  e
3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001); 
      di  aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza; 
      di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e  72  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000)  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che  ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'». 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro la data del 5 ottobre 2011, i  collegi  provvedono  alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai quali sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici  di  quegli
istituti indicati dal  Ministero  in  caso  di  diversa  assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo  ai  propri  atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami  di  ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco  di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato  con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del  requisito  di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2). Nel caso in cui i candidati  di  un  collegio  siano  stati
assegnati a piu' commissioni, con sede nello  stesso  istituto  o  in
istituti  diversi,  il  medesimo  collegio   allega,   per   ciascuna
commissione, oltre  al  detto  elenco  generale,  specifica  distinta
recante  indicazione  dei  candidati  assegnati  dal  Ministero  alla
singola commissione. 
    6. Successivamente, il collegio  avra'  cura  di  far  pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove  d'esame,
soltanto  alla  commissione  esaminatrice,  la  comunicazione   della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti  di  ammissione  per  i
restanti candidati con la dicitura  di  cui  al  precedente  comma  2
(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente  art.  5,
comma 2). 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato : 
      11 ottobre 2011 -  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali,  alle
commissioni medesime; 
      12 ottobre 2011 - ore 8,30: prosecuzione della  detta  riunione
preliminare; 
      13 ottobre 2011 -  ore  8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritta o scritto-grafica; 
      14 ottobre 2011 - ore 8,30:  svolgimento  della  seconda  prova
scritta o scritto-grafica; 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati, entro il giorno successivo al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto  sede
degli esami ed a quello della sede del competente collegio, al  quale
spetta,  in  ogni  caso,  di   effettuare   al   riguardo   eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento). 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive  sedi  di  esame  nei
giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove  scritte  o
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte  o  scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle  prove  d'esame  sono  indicati  nella  tabella   B   allegata,
comprensiva dei programmi  relativi  alla  seconda  prova  scritta  o
scritto-grafica  degli  indirizzi  di  nuovo   ordinamento   (decreto
ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447). 
    3. I candidati in possesso dei seguenti diplomi di  precedente  e
nuovo ordinamento devono individuare esattamente,  in  relazione  sia
alla denominazione del diploma posseduto e sia all'anno scolastico di
conseguimento, il programma d'esame loro proprio come da  indicazioni
riportate nella detta tabella B: 
      diplomi di nuovo ordinamento: Elettronica e  telecomunicazioni;
Elettrotecnica  ed  automazione;  Meccanica;  Chimico;  Tessile   con
specializzazione  nella   produzione   dei   tessili;   Tessile   con
specializzazione nella confezione industriale; 
      diplomi di  precedente  ordinamento:  Elettronica  industriale;
Telecomunicazioni;   Elettrotecnica;    Meccanica;    Meccanica    di
precisione; Industrie metalmeccaniche; Chimica industriale; Industria
tessile; Maglieria; Confezione industriale. 
    4. I possessori di diplomi universitari e  lauree  sostengono  le
prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento. 
    5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
viene indicato in  calce  al  rispettivo  tema  (art.  11,  comma  1,
regolamento). 
    6. Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo
non programmabili e non  stampanti  e  la  consultazione  di  manuali
tecnici e di raccolte  di  leggi  non  commentate  (allegati  A  e  B
regolamento). 
    7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritte o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla  sessione  di
esami.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito   possono   dalla
commissione stessa essere riconvocati  in  altra  data,  fissata  con
riferimento alle  esigenze  prospettate  dagli  interessati  ed  alla
necessita' della sollecita conclusione della sessione  d'esami  (art.
11, comma 7, regolamento). 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
      Roma, 18 febbraio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo 
    Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal Ministero dell' Istruzione, dell' Universita'
e della Ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A),  sono  utilizzati
per le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti  gli
esami di abilitazione  di  cui  trattasi.  Gli  interessati  hanno  i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.